31999R2430

Regolamento (CE) n. 2430/1999 della Commissione, del 16 novembre 1999, che associa l'autorizzazione di taluni additivi appartenenti al gruppo «Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose" nell'alimentazione degli animali alle persone responsabili della loro immissione in circolazione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 296 del 17/11/1999 pag. 0003 - 0011


REGOLAMENTO (CE) N. 2430/1999 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 1999

che associa l'autorizzazione di taluni additivi appartenenti al gruppo "Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose" nell'alimentazione degli animali alle persone responsabili della loro immissione in circolazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione animale(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1636/1999 della Commissione(2), in particolare l'articolo 9 nonies, paragrafo 3, lettera b), e l'articolo 9 decies, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) dato il rischio per la salute umana ed animale derivante dalla circolazione nella Comunità di copie scadenti di additivi zootecnici, la direttiva 70/524/CEE, modificata dalla direttiva 96/51/CE(3), prevede che l'autorizzazione di talune classi di additivi sia associata alla persona responsabile della loro immissione in circolazione;

(2) l'articolo 9 nonies della direttiva 70/524/CEE prevede, in particolare, la sostituzione delle autorizzazioni provvisorie di additivi iscritti nell'allegato I dopo il 31 dicembre 1987, appartenenti al gruppo "Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose" e trasferiti nell'allegato B, capitolo II, con autorizzazioni associate alla persona responsabile della loro immissione in circolazione per un periodo di dieci anni;

(3) l'articolo 9 decies della direttiva 70/524/CEE prevede, in particolare, la sostituzione delle autorizzazioni provvisorie di additivi iscritti nell'allegato II prima del 1o aprile 1998, appartenenti al gruppo "Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose" e trasferiti nell'allegato B, capitolo III, con autorizzazioni provvisorie associate alla persona responsabile della loro immissione in circolazione;

(4) gli additivi elencati negli allegati del presente regolamento sono stati oggetto di nuove domande di autorizzazione da parte delle persone responsabili dei fascicoli sulla base dei quali le precedenti autorizzazioni sono state rilasciate o da parte dei loro successori. Le domande relative a tali additivi erano accompagnate dalle monografie e dalle schede segnaletiche richieste;

(5) l'associazione dell'autorizzazione ad una persona responsabile dell'immissione in circolazione dell'additivo si basa su una procedura puramente amministrativa e non comporta una nuova valutazione dell'additivo stesso. Sebbene vengano concesse per un periodo determinato, le autorizzazioni possono essere revocate in qualsiasi momento ai sensi degli articoli 9 quaterdecies e 11 della direttiva 70/524/CEE. In particolare, le autorizzazioni degli additivi possono essere revocate a seguito di una nuova valutazione condotta ai sensi dell'articolo 9 octies della direttiva 70/524/CEE;

(6) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le autorizzazioni provvisorie degli additivi elencati nell'allegato I del presente regolamento sono sostituite con le autorizzazioni rilasciate alla persona responsabile dell'immissione in circolazione dell'additivo, indicata nella seconda colonna dell'allegato I.

Articolo 2

Le autorizzazioni provvisorie degli additivi elencati nell'allegato II del presente regolamento sono sostituite con le autorizzazioni provvisorie rilasciate alla persona responsabile dell'immissione in circolazione dell'additivo, indicata nella seconda colonna dell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 1999.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

(1) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

(2) GU L 194 del 27.7.1999, pag. 17.

(3) GU L 235 del 17.9.1996, pag. 39.

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

>SPAZIO PER TABELLA>