31999R1467

Regolamento (CE) n. 1467/1999 della Commissione, del 5 luglio 1999, recante modificazione del regolamento (CEE) n. 1858/93 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di aiuti compensativi per perdite di proventi della commercializzazione nel settore delle banane

Gazzetta ufficiale n. L 170 del 06/07/1999 pag. 0007 - 0009


REGOLAMENTO (CE) N. 1467/1999 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 1999

recante modificazione del regolamento (CEE) n. 1858/93 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di aiuti compensativi per perdite di proventi della commercializzazione nel settore delle banane

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999(2), in particolare gli articoli 12 e 14,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro(3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

(1) considerando che il regolamento (CEE) n. 1858/93 della Commissione(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1062/1999(5), ha stabilito le modalità d'applicazione del regime di aiuti compensativi per perdite di proventi della commercializzazione nel settore delle banane;

(2) considerando che il reddito medio alla produzione è determinato in base alla media dei prezzi nella fase reso primo porto di sbarco nel resto della Comunità, previa detrazione dei costi medi di trasporto e di consegna fob; che l'esperienza tratta dal funzionamento del regime dimostra che i costi medi che sono dedotti dal valore medio delle banane calcolato nella fase "primo porto di sbarco - merce non scaricata" sono rimasti fino ad oggi relativamente stabili; che pertanto una forfettizzazione di questa detrazione renderà molto più semplice la gestione del regime, nel rispetto dei criteri fissati dalla regolamentazione; che il reddito medio alla produzione per le banane prodotte e commercializzate nella rispettiva regione produttrice definita all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93 deve essere determinato separatamente sulla base dei prezzi di vendita rilevati sui mercati locali, previa detrazione di un importo forfettario corrispondente alle spese di inoltro sui mercati in causa;

(3) considerando che questi importi forfettari devono essere riveduti in base all'evoluzione dei costi reali constatati, in particolare per il trasporto;

(4) considerando che dall'esperienza acquisita risulta opportuno rinviare le date alle quali gli operatori devono presentare le domande di anticipo ai servizi competenti degli Stati membri, affinché possano disporre di tempo sufficiente per la compilazione delle loro pratiche;

(5) considerando che, ai fini del calcolo dell'aiuto compensativo, è opportuno che tutte le informazioni relative alla commercializzazione delle banane trasmesse alla Commissione siano ripartite tra le quantità spedite verso la Comunità al di fuori della rispettiva regione produttrice e quelle immesse sul mercato in una regione produttrice definita all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93;

(6) considerando che occorre adeguare la definizione del fatto generatore dell'aiuto per il pagamento degli anticipi, nonché per il pagamento del saldo dell'aiuto;

(7) considerando che le disposizioni del presente regolamento devono applicarsi già nel corso del 1999, in modo da semplificare notevolmente la gestione del regime; che la contabilizzazione di talune spese, in particolare quelle d'inoltro e di trasporto, per mezzo dei prezzi forfettari applicati, si fonda direttamente sui dati rilevati dagli Stati membri nella commercializzazione di tali prodotti;

(8) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1858/93 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 3

1. Il reddito medio alla produzione per le banane prodotte e commercializzate nella Comunità, di cui all'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 404/93, è calcolato per la fase 'uscita dal capannone di condizionamento'.

2. Per le banane commercializzate nella Comunità al di fuori della rispettiva regione produttrice definita all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93, il reddito medio alla produzione viene determinato per ogni anno in base alla media dei prezzi delle banane delle regioni produttrici, calcolati nella fase 'primo porto di sbarco - merce non scaricata', previa detrazione da questa media di un importo forfettario di 18,7 EUR/100 kg peso netto corrispondente ai costi medi di trasporto e di consegna fob.

Per le banane prodotte e commercializzate in una regione produttrice definita all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93, il reddito medio alla produzione viene determinato in base alla media dei prezzi di vendita rilevati sui mercati locali, previa detrazione di un importo forfettario di 0,29 EUR/100 kg peso netto corrispondente alle spese di inoltro sui mercati in causa.

3. Gli importi forfettari di cui al paragrafo 2 sono riveduti se i costi medi di trasporto, di consegna fob e di inoltro, secondo il caso, registrano un'evoluzione sensibile.".

2) All'articolo 5, è soppresso il testo del secondo comma.

3) All'articolo 7, paragrafo 2, il testo della lettera a) è modificato come segue: "a) per quanto riguarda gli anticipi, entro il giorno 30 dei mesi di marzo, luglio, settembre e novembre per le banane commercializzate nel periodo di due mesi precedente il mese della domanda;".

4) All'articolo 7, paragrafo 3, il terzo trattino è sostituito dal testo seguente: "- quantità di banane prodotta e commercializzata durante il periodo di cui trattasi. Tale quantità è ripartita tra le banane commercializzate di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, e quelle di cui al secondo comma dello stesso paragrafo. La domanda di pagamento del saldo verte sui quantitativi totali commercializzati durante l'anno di cui trattasi, presentati secondo la stessa ripartizione.".

5) Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 8

1. Al termine di ciascun periodo fissato per il pagamento degli anticipi, gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione i quantitativi commercializzati per i quali è stata presentata domanda di pagamento. Detti quantitativi sono ripartiti secondo quanto indicato all'articolo 7, paragrafo 3, terzo trattino.

2. Entro venti giorni dalla fine del periodo di presentazione della domanda di saldo di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), essi trasmettono alla Commissione per ogni periodo di due mesi

- per le banane di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, i quantitativi in causa, i prezzi medi di vendita delle banane verdi e i prezzi medi calcolati nella fase 'primo porto di sbarco - merce non scaricata';

- per le banane di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, i quantitativi in causa e i prezzi medi di vendita rilevati sui mercati locali.".

6) Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 10

1. Dopo aver verificato le domande di aiuto e i documenti giustificativi, le autorità nazionali competenti versano, nel periodo di due mesi successivo al mese di presentazione della domanda, l'importo dell'anticipo ovvero l'importo del saldo dell'aiuto, secondo il caso.

2. I pagamenti degli anticipi e del saldo dell'aiuto devono essere versati integralmente ai beneficiari.".

7) Il testo dell'articolo 11 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 11

Ai fini dell'applicazione del regime dell'aiuto compensativo, il fatto generatore del tasso di cambio è, per il pagamento degli anticipi, il primo giorno del periodo di commercializzazione di due mesi definito all'articolo 7, paragrafo 2, mentre per il pagamento del saldo è il 31 dicembre dell'anno per il quale è fissato l'aiuto.".

8) All'articolo 12, il paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente: "1. Qualora l'aiuto sia stato pagato indebitamente per banane che non sono state commercializzate in conformità dell'articolo 1, i servizi competenti procedono al recupero degli importi versati, maggiorati di un interesse calcolato sul periodo compreso tra la data di versamento dell'aiuto e la data del recupero effettivo.

Per gli Stati membri produttori, esclusa la Grecia, il tasso d'interesse applicato è quello fissato dalla Banca centrale europea e pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Per la Grecia, il tasso di interesse applicato è quello previsto dal diritto nazionale per analoghi procedimenti di recupero. Questo tasso non può essere inferiore al tasso d'interesse dei certificati del Tesoro a tre mesi, maggiorato di un punto percentuale, applicato il giorno del pagamento.

Gli Stati membri possono rinunciare alla riscossione degli interessi se il loro importo è pari o inferiore a 20 EUR.".

9) Il testo dell'articolo 13 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 13

Gli Stati membri produttori trasmettono su richiesta della Commissione le informazioni seguenti:

- l'andamento della produzione comunitaria e della sua commercializzazione;

- l'evoluzione dei costi reali di trasporto e di consegna fob;

- la situazione dei quantitativi disponibili nelle camere di maturazione;

- l'andamento del prezzo delle banane comunitarie nelle diverse fasi della filiera, fino alle fasi del commercio all'ingrosso e al minuto, e delle banane originarie dei paesi terzi, dalla fase cif fino al commercio al minuto.".

10) È inserito l'articolo 13 bis seguente: "Articolo 13 bis

Qualora in una regione di produzione vengano commercializzate banane comunitarie nel corso di un periodo di due mesi a prezzi significativamente inferiori alla media dei prezzi delle banane commercializzate in detta regione durante lo stesso periodo, gli Stati membri intensificano i controlli sul rispetto delle norme di qualità previsti dal regolamento (CEE) n. 2898/95 della Commissione.

(*) GU L 304 del 16.12.1995, pag. 17.".

11) L'allegato è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il disposto dell'articolo 1, punto 1, si applica a decorrere dal 1o gennaio 1999 per determinare l'aiuto a titolo del 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.

(2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

(3) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

(4) GU L 170 del 13.7.1993, pag. 5.

(5) GU L 129 del 22.5.1999, pag. 24.