31998R2840

Regolamento (CE) n. 2840/98 del Consiglio del 21 dicembre 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 1734/94 relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica con i Territori occupati

Gazzetta ufficiale n. L 354 del 30/12/1998 pag. 0014 - 0015


REGOLAMENTO (CE) N. 2840/98 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 1734/94 relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica con i Territori occupati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 W,

vista la proposta della Commissione (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (2),

considerando che il regolamento (CE) n. 1734/94 del Consiglio, dell'11 luglio 1994, relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica con i Territori occupati (3) stabilisce le modalità e le regole di gestione del programma comunitario di aiuto e di assistenza alla popolazione palestinese della Cisgiordania e della striscia di Gaza;

considerando che, a norma di tale regolamento, la Comunità deve attuare un programma quinquennale di cooperazione finanziaria e tecnica con la Cisgiordania e la striscia di Gaza; che tale programma scade alla fine del 1998;

considerando che il persistente stallo del processo di pace rappresenta la crisi più grave verificatasi dall'avvio del processo di pace in Medio Oriente nel 1991; che l'assistenza economica internazionale è riuscita tuttavia a tenere in vita il processo di pace e fornisce sostegno all'Autorità palestinese;

considerando che l'obiettivo è prevenire un ulteriore deterioramento dell'economia palestinese, riducendo e annullando gli effetti delle chiusure e degli altri ostacoli allo sviluppo, contribuire alla gestione oculata e all'equilibrio fiscale dell'Autorità palestinese e consolidarla mediante il rafforzamento istituzionale;

considerando che lo scopo finale è assicurare uno sviluppo economico e sociale sostenibile e promuovere la democrazia, i diritti umani e lo sviluppo della società civile;

considerando che, data la situazione attuale, la Comunità dovrebbe continuare a fornire aiuti; che, a tal fine, è opportuno lanciare un programma di assistenza della durata di cinque anni (1999-2003) e modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1734/94; che il presente regolamento dovrebbe essere riesaminato dal Consiglio entro due anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 per tener conto degli ultimi sviluppi e armonizzarlo con la versione riveduta del regolamento (CE) n. 1488/96 del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativo a misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo (4);

considerando che in tutto il regolamento (CE) n. 1734/94 l'espressione «i Territori occupati» dev'essere sostituita dall'espressione «la Cisgiordania e la striscia di Gaza»;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1734/94, tutte le decisioni di finanziamento relative ai progetti e alle azioni contemplati devono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 5; che, per consentire risposte rapide e flessibili e per sveltire le procedure, vengono adottate secondo questa procedura solo le decisioni di finanziamento superiori a 2 000 000 di ecu che non riguardano sovvenzioni sui tassi di interesse sui prestiti della Banca,

considerando che la decisione 97/256/CE del Consiglio, del 14 aprile 1997, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità a copertura di eventuali perdite relative a prestiti a favore di progetti al di fuori della Comunità (Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, America latina ed Asia, Sudafrica) (5), ricomprende anche garanzie in questa regione per il periodo fino all'anno 2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1734/94 è modificato come segue:

1) Il titolo è sostituito dal testo seguente: «Regolamento (CE) n. 1734/94, dell'11 luglio 1994 relativo alla cooperazione tecnica e finanziaria con la Cisgiordania e la striscia di Gaza».

2) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

1. La Comunità instaura una cooperazione finanziaria e tecnica con la Cisgiordania e la striscia di Gaza per un periodo di cinque anni (1999-2003) per aiutarle a conseguire uno sviluppo economico, politico e sociale sostenibile. Qualora vengano adottate nuove prospettive finanziarie per il periodo successivo al 2000, l'entità di tale cooperazione è determinata secondo le prospettive finanziarie e a condizione che l'autorità di bilancio ne decida l'entità nella procedura annuale di bilancio.

2. Entro due anni e non oltre il 31 dicembre 2000 il Consiglio riesamina il presente regolamento sulla base di una valutazione indipendente dei programmi previsti nell'articolo 6. Tale riesame prende in considerazione anche i recenti sviluppi nell'area e potrebbe inoltre valutare l'opportunità di armonizzare il regolamento con il regolamento (CE) n. 1488/96 del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativo a misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo (*).

(*) GU L 189 del 30. 7. 1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 780/98 (GU L 113 del 15. 4. 1998, pag. 3).»

3) L'articolo 2 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, le parole «della democrazia e dei diritti dell'uomo.», sono sostituite dalle parole «della democrazia, dei diritti dell'uomo e dello sviluppo della società civile»;

b) al paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma:

«I suddetti progetti e azioni mirano tra l'altro a promuovere l'occupazione e a creare posti di lavoro, migliorando i servizi sociali e combattendo la povertà»;

c) nei paragrafi 5 e 6, l'espressione «dei Territori occupati» è sostituita dall'espressione «della Cisgiordania e della striscia di Gaza».

4) All'articolo 3 l'espressione «Territori occupati» è sostituita dall'espressione «la Cisgiordania e la striscia di Gaza».

5) I paragrafi da 1 a 3 dell'articolo 4 sono sostituiti dal testo seguente:

«Articolo 4

1. Le decisioni di finanziamento relative ai progetti e alle azioni nell'ambito del presente regolamento superiori a 2 000 000 di ecu che non riguardano sovvenzioni sui tassi di interesse sui prestiti della Banca sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 5.

2. Le decisioni di finanziamento relative a stanziamenti globali per la cooperazione tecnica, la formazione e la promozione del commercio sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 5. Nell'ambito di uno stanziamento globale, la Commissione adotta decisioni di finanziamento non superiori a 2 000 000 di ecu.

Il Comitato di cui all'articolo 5 è informato sistematicamente e tempestivamente, e comunque prima della riunione successiva, delle decisioni di finanziamento relative a misure che non richiedono più di 2 000 000 di ecu.

3. Le decisioni che modificano decisioni di finanziamento adottate secondo la procedura di cui all'articolo 5 sono prese dalla Commissione se non comportano né modifiche sostanziali né impegni supplementari superiori al 20 % dell'impegno iniziale. La Commissione informa immediatamente di queste decisioni il comitato di cui all'articolo 5.»

6) All'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito da testo seguente:

«1. La Commissione è assistita dal Comitato MED istituito dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1488/96.»

7) All'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. La Commissione esamina lo stato di esecuzione della cooperazione attuata in base al presente regolamento e ne informa annualmente per iscritto il Parlamento europeo e il Consiglio.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 dicembre 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BARTENSTEIN

(1) GU C 253 del 12. 8. 1998, pag. 15.

(2) Parere del Parlamento europeo del 16 settembre 1998 (GU C 313 del 12. 10. 1998), posizione comune del Consiglio del 13 ottobre 1998 (GU C 388 del 14. 12. 1998) e decisione del Parlamento europeo del 3 dicembre 1998 (GU C 398 del 21. 12. 1998).

(3) GU L 182 del 16. 7. 1994, pag. 4.

(4) GU L 189 del 30. 7. 1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 780/98 (GU L 113 del 15. 4. 1998, pag. 3).

(5) GU L 102 del 19. 4. 1997, pag. 33. Decisione modificata dalla decisione 98/348/CE (GU L 155 del 29. 5. 1998, pag. 53).