31998L0048

Direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998 relativa ad una modifica della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche

Gazzetta ufficiale n. L 217 del 05/08/1998 pag. 0018 - 0026


DIRETTIVA 98/48/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 luglio 1998 relativa ad una modifica della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A e l'articolo 213,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),

(1) considerando che per assicurare il buon funzionamento del mercato interno è necessario garantire, mediante una modifica della direttiva 98/34/CE (4), la massima trasparenza delle future normative nazionali che si applicheranno ai servizi della società dell'informazione;

(2) considerando che un gran numero di servizi a norma degli articoli 59 e 60 del trattato usufruiranno delle opportunità della società dell'informazione così da poter essere prestati a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi;

(3) considerando che il mercato unico, in quanto spazio senza frontiere interne, consente ai fornitori di questi servizi di sviluppare le loro attività transfrontaliere in modo da aumentare la loro competitività e consente in tal modo ai cittadini di accedere a nuove possibilità di comunicazione e di ricevere informazioni senza tener conto dell'esistenza di frontiere e ai consumatori di disporre di nuove forme di accesso a beni e servizi;

(4) considerando che l'estensione dell'ambito d'applicazione della direttiva 98/34/CE non può impedire agli Stati membri di tener conto delle varie implicazioni a livello sociale e di società e culturali inerenti all'avvento della società dell'informazione; che in particolare l'applicazione delle norme di procedura previste dalla suddetta direttiva in materia di servizi della società dell'informazione non può pregiudicare le misure di politica culturale, in particolare nel settore audiovisivo, che gli Stati membri potrebbero adottare, secondo il diritto comunitario, tenendo conto della loro diversità linguistica, delle specificità nazionali e regionali, nonché dei loro patrimoni culturali; che lo sviluppo della società dell'informazione dovrà in ogni caso garantire un accesso idoneo dei cittadini europei al patrimonio culturale europeo fornito in una realtà digitale;

(5) considerando che la direttiva 98/34/CE non va applicata a normative nazionali relative ai diritti fondamentali, quali le norme costituzionali in materia di libertà d'espressione e in particolare della libertà di stampa; che essa non va applicata al diritto penale generale; che inoltre essa non si applica agli accordi di diritto privato fra enti creditizi e in particolare agli accordi relativi alla realizzazione dei pagamenti tra tali enti;

(6) considerando che il Consiglio europeo ha ribadito la necessità che venga istituito a livello comunitario un quadro normativo chiaro, stabile ed idoneo a consentire lo sviluppo della società dell'informazione; che il diritto comunitario e le norme sul mercato interno, in particolare costituite dai principi del trattato e dal diritto derivato, rappresentano fin da ora il quadro giuridico di base per lo sviluppo di questi servizi;

(7) considerando che le vigenti normative nazionali applicabili agli attuali servizi dovrebbero essere adeguate ai nuovi servizi della società dell'informazione allo scopo di assicurare una migliore tutela degli interessi generali o, piuttosto, per alleggerire le normative stesse quando la loro applicazione si riveli sproporzionata rispetto agli obiettivi che si prefiggono;

(8) considerando che, in assenza di coordinamento a livello comunitario, la prevedibile attività normativa a livello nazionale potrebbe determinare restrizioni della libera circolazione dei servizi e della libertà di stabilimento con conseguente frammentazione del mercato interno, inflazione legislativa e incoerenze normative;

(9) considerando la necessità di un'impostazione coordinata a livello comunitario nell'affrontare questioni relative ad attività che abbiano una spiccata connotazione transnazionale quali i nuovi servizi, allo scopo di pervenire ad una tutela effettiva ed efficace degli obiettivi di interesse generale che attengono allo sviluppo della società dell'informazione;

(10) considerando che per i servizi di telecomunicazione esiste già un'armonizzazione a livello comunitario o, all'occorrenza, un regime di riconoscimento reciproco e che la normativa comunitaria vigente prevede degli adattamenti allo sviluppo della tecnologia e all'offerta di nuovi servizi e che pertanto la maggior parte delle regolamentazioni nazionali concernenti i servizi di telecomunicazione non dovranno essere oggetto di notificazione in base alla presente direttiva, dato che rientreranno nelle deroghe previste nell'articolo 10, paragrafo 1 o nell'articolo 1, punto 5 della direttiva 98/34/CE; che tuttavia disposizioni nazionali concernenti specificamente punti che non sono oggetto di una normativa a livello comunitario possono avere un'incidenza sulla libera circolazione dei servizi della società dell'informazione e che pertanto esse devono essere notificate;

(11) considerando che per altri settori della società dell'informazione ancora poco noti sarebbe comunque prematuro coordinare le normative nazionali attraverso un'armonizzazione estensiva o esaustiva del diritto sostanziale a livello comunitario, poiché la forma e la natura dei nuovi servizi non sono ancora sufficientemente note; che in questa fase non esiste ancora un'attività normativa specifica al livello nazionale in tale materia e che la necessità e il contenuto di una siffatta armonizzazione in relazione al mercato interno non possono essere definiti in questa fase;

(12) considerando che è pertanto necessario preservare il corretto funzionamento del mercato interno e scongiurare il pericolo di una nuova frammentazione istituendo una procedura d'informazione, di consultazione e di cooperazione amministrativa per i nuovi progetti di regolamentazione; che una tale procedura contribuirà, in particolare, a garantire un'efficace applicazione del trattato, in particolare degli articoli 52 e 59, ed eventualmente ad individuare l'esigenza di tutelare l'interesse generale a livello comunitario; che, inoltre, la migliore applicazione del trattato resa possibile da una tale procedura d'informazione avrà la conseguenza di limitare la necessità di normative comunitarie a quanto è strettamente necessario e proporzionato ai fini del mercato interno e della tutela di interessi generali; che, infine, tale procedura d'informazione consentirà alle imprese un migliore sfruttamento dei vantaggi che presenta il mercato interno;

(13) considerando che la direttiva 98/34/CE del Consiglio persegue gli stessi obiettivi e che tale procedura risulta efficace e adeguata per il loro conseguimento; che l'esperienza acquisita nell'applicazione di tale direttiva e le procedure da essa istituite sono adeguate ai progetti di regole relative ai servizi della società dell'informazione; che la procedura che essa istituisce è ormai ben consolidata presso le amministrazioni nazionali;

(14) considerando inoltre che, a norma dell'articolo 7 A del trattato, il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali e che la direttiva 98/34/CE prevede solo una procedura di cooperazione amministrativa, senza armonizzare norme di diritto sostanziale;

(15) considerando pertanto che una modifica della direttiva 98/34/CE per consentirne l'applicazione ai progetti di regolamentazione relativi ai servizi della società dell'informazione è la soluzione più opportuna per rispondere efficacemente alle esigenze di trasparenza nel mercato interno in ordine al quadro normativo dei suddetti servizi;

(16) considerando che dovrebbe essere prevista in particolare la notificazione delle regole suscettibili di futura evoluzione; che i servizi prestati a distanza, per via elettronica e su richiesta individuale di un destinatario di servizi (servizi della società dell'informazione) sono quelli che, data la loro diversità e il loro futuro sviluppo, possono richiedere e suscitare più di altri nuove regole e normative e che, per tale motivo, occorre prevedere la notificazione dei progetti di regole e normative riguardanti tali servizi;

(17) considerando che dovrebbero quindi essere comunicate le regole specifiche concernenti l'accesso ai servizi che possono essere forniti secondo le modalità sopra richiamate ed al loro esercizio, anche se tali regole figurano in una normativa con finalità più generali; che, tuttavia, le regolamentazioni di portata generale che non prevedono alcuna disposizione particolare in ordine a tali servizi o comunque le prestazioni di servizi in quanto tali non richiederebbero la notificazione;

(18) considerando che l'espressione «regole relative all'accesso ai servizi ed al loro esercizio» si riferisce alle regole che stabiliscono requisiti relativi ai servizi della società dell'informazione, come quelli relativi ai fornitori, ai servizi e ai destinatari dei servizi, inerenti ad un'attività economica che può essere fornita per via elettronica, a distanza e su richiesta individuale del destinatario del servizio; che quindi, ad esempio, le regole relative allo stabilimento dei fornitori di servizi e, in particolare, quelle relative al regime di autorizzazione o di licenza rientrano in tale definizione; che si considera regola riguardante specificamente i servizi della società dell'informazione una regola che riguardi questi ultimi ancorché inserita in una normativa di carattere generale; che non sarebbero invece prese in considerazione le misure riguardanti direttamente ed individualmente taluni destinatari specifici (ad esempio, le licenze in materia di telecomunicazioni);

(19) considerando che per servizi si intendono, a norma dell'articolo 60 del trattato, quale interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione; che tale caratteristica non è presente nelle attività che lo Stato effettua senza contropartita economica nell'ambito della sua missione, in particolare nei settori sociale, culturale, dell'istruzione e giudiziario; che pertanto le regole nazionali concernenti tali attività sono escluse dalla definizione di cui all'articolo 60 del trattato e non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva;

(20) considerando che la presente direttiva lascia impregiudicata la sfera d'applicazione della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (5), nel testo modificato dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), nonché eventuali future modifiche;

(21) considerando che non rientrano comunque nella previsione della presente direttiva i progetti di disposizioni nazionali dirette a recepire il contenuto delle direttive comunitarie già emanate o da emanare poiché essi sono già soggetti ad un esame specifico; che, per questo motivo, non dovrebbero rientrare nel campo d'applicazione della presente direttiva né le normative nazionali emanate per il recepimento della direttiva 89/552/CEE, nel testo modificato dalla direttiva 97/36/CE o da eventuali future modifiche, né le normative nazionali emanate per il recepimento della direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro comune per le autorizzazioni generali e per le licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione (7) o adottate successivamente nel suo contesto;

(22) considerando inoltre che è opportuno prevedere casi eccezionali in cui le normative nazionali concernenti i servizi della società dell'informazione potrebbero essere adottate senza indugio e che occorre inoltre ammettere tale possibilità soltanto per motivi urgenti attinenti ad una, situazione grave e imprevedibile, vale a dire in particolare una situazione non conosciuta in precedenza e la cui origine non è imputabile ad un'azione delle autorità dello Stato membro interessato, al fine di non compromettere la finalità di consultazione preliminare e di cooperazione amministrativa inerente alla presente direttiva;

(23) considerando che occorre che uno Stato membro rinvii di dodici mesi - eventualmente di diciotto mesi in caso di posizione comune del Consiglio - l'adozione di un progetto di regola relativa ai servizi soltanto nell'ipotesi in cui il progetto verta su una materia coperta da una proposta di direttiva, di regolamento o di decisione già presentata al Consiglio dalla Commissione; che la Commissione potrà opporre tale obbligo di rinvio allo Stato membro in causa soltanto nel caso in cui il progetto di regola nazionale preveda disposizioni non conformi al contenuto della proposta dalla stessa presentata;

(24) considerando che la definizione del sistema d'informazione e di consultazione a livello comunitario stabilito dalla presente direttiva costituisce il presupposto essenziale per una partecipazione coerente ed efficace della Comunità alla soluzione delle questioni attinenti agli aspetti normativi dei servizi della società dell'informazione nel contesto internazionale;

(25) considerando che occorre che, nel quadro del funzionamento della direttiva 98/34/CE, il comitato di cui all'articolo 5 si riunisca specificamente per esaminare le questioni attinenti ai servizi della società dell'informazione;

(26) considerando, nella stessa prospettiva, che va ricordato che, ogni volta che una misura nazionale deve essere notificata anche nella fase di progetto a norma di un altro atto comunitario, lo Stato membro interessato può fare una comunicazione unica in base all'altro atto, indicando che tale comunicazione costituisce anche una comunicazione ai fini della presente direttiva;

(27) considerando che la Commissione esaminerà periodicamente l'evoluzione sul mercato di nuovi servizi nel campo della società dell'informazione, soprattutto sotto il profilo della convergenza tra le telecomunicazioni, la tecnologia dell'informazione e i mezzi d'informazione e che adotterà, se necessario, iniziative volte ad adeguare rapidamente la regolamentazione al fine di favorire lo sviluppo di nuovi servizi a livello europeo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 98/34/CE è modificata come segue:

1) Il titolo è sostituito dal titolo seguente:

«Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione»;

2) L'articolo 1 è modificato come segue:

a) dopo il punto 1) è inserito il seguente nuovo punto 2):

«2) "servizio": qualsiasi servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi.

Ai fini della presente definizione si intende:

- "a distanza": un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti;

- "per via elettronica": un servizio inviato all'origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici od altri mezzi elettromagnetici;

- "a richiesta individuale di un destinatario di servizi": un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale.

Nell'allegato V figura un elenco indicativo di servizi non contemplati da tale definizione.

La presente direttiva non si applica:

- ai servizi di radiodiffusione sonora,

- ai servizi di radiodiffusione televisiva di cui all'articolo 1, lettera a) della direttiva 89/552/CEE (*).

(*) GU L 298 del 17. 10. 1989, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE (GU L 202 del 30. 7. 1997, pag. 1).»;

b) i punti 2) e 3) diventano rispettivamente i punti 3) e 4);

c) è inserito il seguente nuovo punto 5:

«5) "regola relativa ai servizi": un requisito di natura generale relativo all'accesso alle attività di servizio di cui al punto 2 e al loro esercizio, in particolare le disposizioni relative al prestatore di servizi, ai servizi e al destinatario di servizi, ad esclusione delle regole che non riguardino specificamente i servizi ivi definiti.

La presente direttiva non si applica a regole concernenti questioni che costituiscono oggetto di una normativa comunitaria in materia di servizi di telecomunicazione, quali definiti dalla direttiva 90/387/CEE (*).

La presente direttiva non si applica a regole concernenti questioni che costituiscono oggetto di una normativa comunitaria in materia di servizi finanziari, quali elencati in modo non esauriente nell'allegato VI della presente direttiva.

Ad eccezione dell'articolo 8, paragrafo 3, la presente direttiva non si applica alle regole emanate dai o per i mercati regolamentati a norma della direttiva 93/22/CEE, da o per altri mercati o organi che effettuano operazioni di compensazione o di pagamento su tali mercati.

Ai fini della presente definizione:

- una regola si considera riguardante specificamente i servizi della società dell'informazione quando, alla luce della sua motivazione e del testo del relativo dispositivo, essa si pone come finalità e obiettivo specifici, nel suo insieme o in alcune disposizioni puntuali, di disciplinare in modo esplicito e mirato tali servizi;

- una regola non si considera riguardante specificamente i servizi della società dell'informazione se essa riguarda tali servizi solo in modo implicito o incidentale.

(*) GU L 192 del 24. 7. 1990, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 97/51/CE (GU L 295 del 29. 10. 1997, pag. 23).»;

d) i punti da 4) a 8) diventano rispettivamente i punti da 6) a 10);

e) il punto 9) diventa il seguente nuovo punto 11):

«11) "regola tecnica": una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l'utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all'articolo 10, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l'importazione, la commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l'utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi.

Costituiscono in particolare regole tecniche de facto:

- le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro che fanno riferimento o a specificazioni tecniche o ad altri requisiti o a regole relative ai servizi, o a codici professionali o di buona prassi che si riferiscono a loro volta a specificazioni tecniche o ad altri requisiti ovvero a regole relative ai servizi e la cui osservanza conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

- gli accordi facoltativi dei quali l'autorità pubblica è parte contraente e che, nell'interesse generale mirano al rispetto di specificazioni tecniche o di altri requisiti, o di regole relative ai servizi, ad eccezione del capitolato degli appalti pubblici;

- le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti o di servizi promuovendo l'osservanza di tali specificazioni tecniche o altri requisiti o regole relative ai servizi; non sono contemplati le specificazioni tecniche, o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con i regimi nazionali di sicurezza sociale.

Si tratta delle regole tecniche stabilite dalle autorità designate dagli Stati membri e che figurano in un elenco che la Commissione deve elaborare anteriormente al 5 agosto 1999 nell'ambito del comitato di cui all'articolo 5.

Tale elenco è modificato secondo questa stessa procedura.»;

f) il punto 10) diviene il nuovo punto 12) il cui primo comma è sostituito dal testo seguente:

«12) "progetto di regola tecnica": il testo di una specificazione tecnica o di un altro requisito o di una regola relativa ai servizi, comprendente anche disposizioni amministrative, elaborato per adottarlo o farlo adottare come regola tecnica e che si trovi in una fase preparatoria in cui sia ancora possibile apportarvi emendamenti sostanziali.»

3) L'articolo 6 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

«Il comitato si riunisce in una composizione specifica per esaminare le questioni relative ai servizi della società dell'informazione.»;

b) è aggiunto il seguente paragrafo:

«8. Per quanto riguarda le regole relative ai servizi, la Commissione e il comitato possono consultare persone fisiche o giuridiche proveniente dal settore industriale o dal mondo accademico e, ove possibile, organismi rappresentativi in grado di fornire una consulenza qualificata sugli obiettivi e le conseguenze a livello sociale e di società di qualsiasi progetto di regola relativa ai servizi e prendere atto della loro opinione ogniqualvolta ne sia fatta richiesta.»

4) All'articolo 8, paragrafo 1, il sesto comma è sostituito dal testo seguente:

«Per quanto concerne le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi di cui all'articolo 1, punto 11), secondo comma, terzo trattino, le osservazioni o i pareri circostanziati della Commissione o degli Stati membri possono basarsi unicamente sugli aspetti che costituiscano eventualmente ostacoli agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento dell'operatore di servizi, e non sugli elementi fiscali o finanziari della misura.»

5) L'articolo 9 è modificato come segue:

a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dal testo seguente:

«2. Gli Stati membri rinviano:

- di quattro mesi l'adozione di un progetto di regola tecnica avente forma di accordo facoltativo a norma dell'articolo 1, punto 11), secondo comma, secondo trattino,

- fatti salvi i paragrafi 3, 4 e 5, di sei mesi l'adozione di qualsiasi altro progetto di regola tecnica (esclusi i progetti relativi ai servizi),

a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, se essa o un altro Stato membro emette, nei tre mesi successivi a tale data, un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta presenta aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato interno,

- fatti salvi i paragrafi 4 e 5, di quattro mesi l'adozione di un progetto di regola relativa ai servizi, a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, se essa o un altro Stato membro emette, nei tre mesi successivi a tale data, un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta presenta aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento degli operatori di servizi nell'ambito del mercato interno.

Per quanto riguarda i progetti di regole relative ai servizi, i pareri circostanziati della Commissione o degli Stati membri non possono pregiudicare misure di politica culturale, in particolare nel settore audiovisivo, che gli Stati potrebbero adottare secondo il diritto comunitario, tenendo conto della loro diversità linguistica, delle specificità nazionali e regionali, nonché dei loro patrimoni culturali.

Lo Stato membro interessato riferisce alla Commissione sul seguito che esso intende dare a tali pareri circostanziati. La Commissione commenta tale reazione.

Per quanto riguarda le regole relative ai servizi, lo Stato membro interessato indica, se del caso, i motivi per i quali non sia possibile tenere conto dei pareri circostanziati.

3. Gli Stati membri rinviano l'adozione di un progetto di regola tecnica, esclusi i progetti di regole relative ai servizi, di dodici mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, se la Commissione, nei tre mesi successivi a tale data, comunica la sua intenzione di proporre o di adottare una direttiva, un regolamento o una decisione in materia a norma dell'articolo 189 del trattato.»;

b) il paragrafo 7 è sostituito dal testo seguente:

«7. I paragrafi da 1 a 5 non sono applicabili allorché uno Stato membro:

- per motivi urgenti giustificati da una situazione grave e imprevedibile inerente alla tutela della salute delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali o alla sicurezza e, per le regole relative ai servizi, giustificati anche da motivi di ordine pubblico, in particolare in materia di tutela dei minori, si trovi nella necessità di elaborare in tempi brevissimi regole tecniche da adottare e mettere in vigore con effetto immediato, senza alcuna possibilità di consultazione, oppure

- per motivi urgenti giustificati da una situazione grave inerente alla tutela della sicurezza e integrità del sistema finanziario e in particolare ai fini della tutela dei depositanti, degli investitori e degli assicurati, si trovi nella necessità di adottare e mettere in vigore in tempi brevissimi regole relative ai servizi finanziari.

Lo Stato membro indica, nella comunicazione di cui all'articolo 8, i motivi che giustificano l'urgenza delle misure in questione. La Commissione si pronuncia su tale comunicazione nel più breve tempo possibile. Essa prende le misure opportune in caso di ricorso abusivo a questa procedura. Il Parlamento europeo è tenuto informato dalla Commissione.»;

6) L'articolo 10 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, il primo e il secondo trattino sono sostituiti dal teste seguente:

«- si conformano agli atti comunitari vincolanti che danno luogo all'adozione di specificazioni tecniche o di regole relative ai servizi;

- soddisfano gli impegni derivanti da un accordo internazionale, che danno luogo all'adozione di specificazioni tecniche o di regole comuni relative ai servizi comuni nella Comunità;»;

b) al paragrafo 1, il sesto trattino è sostituito dal testo seguente:

«- si limitano a modificare una regola tecnica a norma dell'articolo 1, punto 11) in conformità con una domanda della Commissione diretta ad eliminare un ostacolo agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento dell'operatore di servizi»;

c) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente:

«3. L'articolo 9, paragrafi 3-6 non si applica agli accordi facoltativi di cui all'articolo 1, punto 11), secondo comma, secondo trattino.

4. L'articolo 9 non si applica alle specificazioni tecniche o ad altri requisiti o alle regole relative ai servizi di cui all'articolo 1, punto 11, secondo comma, terzo trattino.»

7) Sono aggiunti gli allegati V e VI, che figurano in allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 5 agosto 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Non oltre due anni a decorrere dalla data di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione dell'applicazione della direttiva 98/34/CE, in particolare alla luce dell'evoluzione tecnologica e del mercato dei servizi di cui all'articolo 1, punto 2). Non oltre tre anni a decorrere dalla data di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, la Commissione presenta, se del caso, proposte al Parlamento europeo e al Consiglio volte a modificare la direttiva.

A tal fine, la Commissione tiene conto delle eventuali osservazioni che le saranno comunicate dagli Stati membri.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1998.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

J. M. GIL-ROBLESPer il Consiglio

Il Presidente

W. MOLTERER

(1) GU C 307 del 16. 10. 1996, pag. 11 e

GU C 65 del 28. 2. 1998, pag. 12.

(2) GU C 158 del 26. 5. 1997, pag. 1.

(3) Parere del Parlamento europeo del 16 maggio 1997 (GU C 167 del 2. 6. 1997, pag. 238), posizione comune del Consiglio del 26 gennaio 1998 (GU C 62 del 26. 2. 1998, pag. 48) e decisione del Parlamento europeo del 14 maggio 1998 (GU C 167 dell'1. 6. 98). Decisione del Consiglio del 29 giugno 1998.

(4) GU L 204 del 21. 7. 1998, pag. 37.

(5) GU L 298 del 17. 10. 1989, pag. 23.

(6) GU L 202 del 30. 7. 1997, pag. 1.

(7) GU L 117 del 7. 5. 1997, pag. 15.

ALLEGATO

«ALLEGATO V

Elenco indicativo dei servizi non contemplati dall'articolo 1, punto, 2), secondo comma

1. Servizi non forniti "a distanza"

Servizi forniti in presenza del prestatario e del destinatario, anche se mediante dispositivi elettronici:

a) esame o trattamento in un gabinetto medico mediante attrezzature elettroniche, ma con la presenza del paziente,

b) consultazione di un catalogo elettronico in un negozio in presenza del cliente,

c) prenotazione di biglietti aerei attraverso una rete informatica in un'agenzia viaggi in presenza del cliente,

d) giochi elettronici messi a disposizione di un giocatore presente in una sala giochi.

2. Servizi non forniti "per via elettronica"

- Servizi a contenuto materiale anche se implicano l'utilizzazione di dispositivi elettronici:

a) distributori automatici di biglietti (banconote, biglietti ferroviari),

b) accesso a reti stradali, parcheggi, ecc. a pagamento, anche se all'entrata e/o all'uscita intervengono dispositivi elettronici per controllare l'accesso e/o garantire il corretto pagamento.

- Servizi non in linea: distribuzione di cd-rom e di software su dischetti

- Servizi non forniti attraverso sistemi elettronici di archiviazione/trattamento di dati:

a) servizi di telefonia vocale,

b) servizi telefax/telex,

c) servizi forniti mediante telefonia vocale o telefax,

d) consulto medico per telefono/telefax,

e) consulenza legale per telefono /telefax,

f) marketing diretto per telefono/telefax.

3. Servizi non forniti "a richiesta individuale di un destinatario di servizi"

Servizi forniti mediante invio di dati senza una richiesta individuale e destinati alla ricezione simultanea da parte di un numero illimitato di destinatari (trasmissione da punto a multipunto):

a) servizi di radiodiffusione televisiva [compresi i servizi near-video on-demand (N-Vod)] di cui all'articolo 1, lettera a) della direttiva 89/552/CEE,

b) servizi di radiodiffusione sonora,

c) teletesto (televisivo).

ALLEGATO VI

Elenco indicativo dei servizi finanziari di cui all'articolo 1, punto 5), terzo comma

- Servizi d'investimento

- Operazioni di assicurazione e riassicurazione

- Servizi bancari

- Operazioni relative ai fondi di pensione

- Servizi concernenti operazioni a termine o in opzione

Tali servizi comprendono in particolare:

a) i servizi di investimento di cui all'allegato della direttiva 93/22/CEE (1), i servizi di organismi di investimento collettivo;

b) i servizi concernenti attività che beneficiano del riconoscimento reciproco, di cui all'allegato della direttiva 89/646/CEE (2);

c) le operazioni che riguardano attività di assicurazione e riassicurazione di cui:

- all'articolo 1 della direttiva 73/239/CEE (3),

- all'allegato della direttiva 79/267/CEE (4),

- alla direttiva 64/225/CEE (5),

- alle direttive 92/49/CEE (6) e 92/96/CEE (7).

(1) GU L 141 dell'11. 6. 1993, pag. 27.

(2) GU L 386 del 30. 12. 1989, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 92/30/CEE (GU L 110 del 28. 4. 1992, pag. 52).

(3) GU L 228 del 16. 8. 1973, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/49/CEE (GU L 228 dell'11. 8. 1992, pag. 1).

(4) GU L 63 del 13. 3. 1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/619/CEE (GU L 330 del 29. 11. 1990, pag. 50).

(5) GU 56 del 4. 4. 1964, pag. 878/64. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 1973.

(6) GU L 228 dell'11. 8. 1992, pag. 1.

(7) GU L 360 del 9. 12. 1992, pag. 1.»