31997R1501

Regolamento (CE) n. 1501/97 della Commissione del 29 luglio 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 411/97 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, per quanto riguarda i programmi operativi, i fondi di esercizio e l'aiuto finanziario comunitario

Gazzetta ufficiale n. L 202 del 30/07/1997 pag. 0045 - 0046


REGOLAMENTO (CE) N. 1501/97 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 411/97 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, per quanto riguarda i programmi operativi, i fondi di esercizio e l'aiuto finanziario comunitario

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare gli articoli 48 e 57;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 411/97 della Commissione (2), modificato dal regolamento (CE) n. 1119/97 (3), i massimali dell'aiuto finanziario sono calcolati in base al valore della produzione commercializzata nel corso dell'anno precedente quello a cui tali massimali si riferiscono; che il valore della produzione commercializzata di un dato anno può subire una forte flessione a causa di una calamità naturale; che per evitare, in tal caso, una notevole riduzione del massimale dell'aiuto finanziario comunitario di un'organizzazione di produttori, tale da compromettere l'esecuzione del suo programma operativo, è necessario limitare la riduzione del valore della produzione commercializzata di cui tener conto ai fini del calcolo del massimale dell'aiuto; che questo limite deve essere stabilito con riferimento alla resa e ai prezzi medi ottenuti dall'organizzazione di produttori nei tre anni precedenti l'anno della calamità naturale ed essere fissata ad un livello che tenga conto delle normali oscillazioni della produzione connesse alle condizioni climatiche;

considerando che l'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento citato ha istituito alcune misure transitorie per il 1997; che, tenuto conto dei periodi di tempo necessari per l'adeguamento delle organizzazioni di produttori e per la concessione del riconoscimento, occorre prendere una misura transitoria supplementare per consentire l'inoltro di progetti di programmi operativi entro il termine del 15 settembre 1997 da parte delle organizzazioni di produttori che hanno presentato una domanda di riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96, ma che non avevano ancora ottenuto tale riconoscimento alla data della presentazione dei progetti suddetti; che occorre precisare che i progetti di programmi operativi inoltrati dalle organizzazioni di produttori che non ottengono il riconoscimento entro il termine fissato per l'approvazione di questi ultimi sono automaticamente respinti;

considerando che il comitato di gestione per ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 411/97 è modificato come segue:

1) All'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 411/97, è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia, in caso di calamità constatata dalle competenti autorità nazionali, il valore della produzione commercializzata, di cui al primo comma, di una organizzazione di produttori che ha presentato un programma operativo, per un dato prodotto, si considera almeno pari al 70 % di un valore medio teorico pari:

- alla superficie dell'organizzazione di produttori investita al prodotto di cui trattasi nell'anno della calamità, moltiplicata per

- la resa media e il prezzo medio ottenuti per tale prodotto nei tre anni precedenti l'anno della calamità oppure, su decisione dello Stato membro, ottenuti nella stessa regione di produzione nei tre anni precedenti l'anno della calamità.»

2) All'articolo 15 è aggiunto il paragrafo 7 seguente:

«7. Le organizzazioni di produttori che hanno presentato una domanda di riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 possono sottoporre per approvazione un progetto di programma operativo conformemente all'articolo 3 del presente regolamento entro il 15 settembre 1997. I progetti di programmi operativi presentati dalle organizzazioni che non ottengono il riconoscimento prima del 15 dicembre 1997 sono automaticamente respinti.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.

(2) GU n. L 62 del 4. 3. 1997, pag. 9.

(3) GU n. L 163 del 20. 6. 1997, pag. 11.