31995R1948

Regolamento (CE) n. 1948/95 della Commissione, del 7 agosto 1995, recante misure particolari d'applicazione del regolamento (CE) n. 974/95 per il settore dell'olio d'oliva

Gazzetta ufficiale n. L 187 del 08/08/1995 pag. 0004 - 0005


REGOLAMENTO (CE) N. 1948/95 DELLA COMMISSIONE del 7 agosto 1995 recante misure particolari d'applicazione del regolamento (CE) n. 974/95 per il settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (2), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94,

visto il regolamento (CEE) n. 1650/86 del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio d'oliva (3),

considerando che il regolamento (CE) n. 974/95 della Commissione, del 28 aprile 1995, recante misure transitorie relative all'attuazione dell'accordo agricolo dell'Uruguay Round (4) contiene disposizioni volte a garantire una transizione armoniosa tra il regime esistente prima della data di entrata in vigore dell'accordo agricolo succitato e quello applicabile a partire da tale data, e prevede in particolare il rilascio di titoli d'esportazione per quantitativi corrispondenti allo smercio normale dei prodotti nell'arco del periodo considerato;

considerando che per garantire il rispetto dei quantitativi di cui trattasi nel settore dell'olio d'oliva è opportuno limitare il rilascio dei titoli transitori ai quantitativi aggiudicati nell'ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 2517/94 della Commissione (5);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel settore dell'olio d'oliva, i titoli di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 974/95 (in appresso denominati « titoli transitori ») sono rilasciati soltanto per i quantitativi dei prodotti aggiudicati nell'ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 2517/94.

Articolo 2

1. Gli interessati che, a partire dal 1° settembre 1995, partecipano ad una gara indicano, nell'offerta, se quest'ultima è riferita ad una domanda di titolo transitorio.

2. Nella comunicazione delle offerte di cui all'articolo 5, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2517/94, le offerte riferite a domande di titoli transitori vanno indicate separatamente.

Articolo 3

Se l'aggiudicazione ad offerenti le cui offerte, riferite a domande di titoli transitori, si situano ad un livello inferiore o uguale al massimale della restituzione all'esportazione fissato a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2517/94, determina un superamento del quantitativo stabilito dall'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 974/95, si provvede, per tali offerte, a fissare un quantitativo massimo a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2517/94 e l'aggiudicazione viene effettuata conformemente all'articolo 7 del medesimo regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 1995.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(2) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3026/66.

(3) GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 8.

(4) GU n. L 97 del 29. 4. 1995, pag. 66.

(5) GU n. L 268 del 19. 10. 1994, pag. 3.