31994D0887

94/887/CE: Decisione della Commissione, del 21 dicembre 1994, che deroga, per talune parti del territorio spagnolo, ai divieti emessi in relazione alla peste suina africana e che abroga la decisione 89/21/CEE del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 352 del 31/12/1994 pag. 0112 - 0118


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1994 che deroga, per talune parti del territorio spagnolo, ai divieti emessi in relazione alla peste suina africana e che abroga la decisione 89/21/CEE del Consiglio (94/887/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), modificata da ultimo dalla direttiva 94/42/CE (2), in particolare l'articolo 9 bis,

vista la direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (3), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (4), in particolare l'articolo 8 bis,

vista la direttiva 80/215/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carni (5), modificata da ultimo dalla direttiva 91/687/CEE (6), in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che, conformemente all'articolo 9 bis, paragrafo 1 della direttiva 64/432/CEE, all'articolo 8 bis, paragrafo 1 della direttiva 72/461/CEE e all'articolo 7 bis, paragrafo 1 della direttiva 80/215/CEE, è possibile autorizzare una deroga, per una o più parti del territorio di uno Stato membro in cui sia stata constatata la peste suina africana da meno di dodici mesi, al divieto di esportare suini vivi, carni suine fresche e determinati prodotti a base di carne;

considerando che nel 1988, alla luce del miglioramento della situazione sanitaria, è stato possibile adottare la decisione 89/21/CEE del Consiglio recante deroga, per taluni parti del territorio spagnolo, ai divieti emessi in relazione alla peste suina africana (7), modificata da ultimo dalla decisione 94/788/CE (8); che la decisione summenzionata ha definito una regione indenne dalla malattia e una regione infetta, quest'ultima composta di una zona di sorveglianza e di una zona infetta;

considerando che è necessario tener conto delle misure di protezione adottate dalle autorità spagnole per evitare la contaminazione o la ricontaminazione degli allevamenti di suini ubicati in determinate zone della Spagna nonché delle misure di controllo dei movimenti dei suini e delle carni suine provenienti da zone particolari; che è inoltre necessario riconoscere le misure applicate dalle autorità spagnole;

considerando che il programma di eradicazione adottato con la decisione 94/879/CE della Commissione, del 21 dicembre 1994, che approva il programma per l'eradicazione e la sorveglianza della peste suina africana presentato dalla Spagna e che fissa il livello di partecipazione finanziaria della Comunità (9) si prefigge di eliminare la peste suina africana dalle zone spagnole ancora infette;

considerando che in talune parti del territorio spagnolo viene praticata una suinicoltura semiestensiva denominata « montanera »; che tale pratica zootecnica prevede il pascolo di suini di una razza locale in zone prative o boschive nel periodo dell'anno in cui sono disponibili le ghiande; che nella comunità autonoma dell'Andalusia, composta di otto province tra cui Huelva, Cordoba, Siviglia e Cadice i movimenti di suini per la « montanera » assumono grande rilevanza socioeconomica;

considerando che lo smaltimento e/o la trasformazione dei rifiuti di origine animale al fine di distruggere il virus della peste suina africana eventualmente presente in tali materiali deve comprendere il trattamento previsto per i materiali ad alto rischio di cui alla direttiva 90/667/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE (10);

considerando che, alla luce del miglioramento della situazione sanitaria in talune parti della comunità autonoma dell'Andalusia, alcune zone di tale regione possono ora essere incluse nella regione indenne dalla peste suina africana;

considerando che, ai fini della chiarezza, dev'essere abrogata la deroga ai divieti emessi in relazione alla peste suina africana con la decisione 89/21/CEE del Consiglio;

considerando che il comitato veterinario permanente ha espresso parere favorevole,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il Regno di Spagna è autorizzato a spedire verso altri Stati membri suini vivi provenienti dalle parti del suo territorio indicate nell'allegato I.

2. Il certificato sanitario prescritto dalla direttiva 64/432/CEE che accompagna i suini vivi spediti dalla Spagna reca la dicitura seguente:

« Suini conformi alla decisione 94/887/CE della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante deroga, per talune parti del territorio spagnolo, ai divieti emessi in relazione alla peste suina africana ».

Articolo 2

1. Il Regno di Spagna è autorizzato a spedire verso altri Stati membri carni suine fresche provenienti dalle parti del suo territorio indicate nell'allegato I.

2. Le carni suine di cui al paragrafo 1 spedite dalla Spagna sono accompagnate dal certificato sanitario di cui all'allegato IV della direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (11). Il certificato reca la dicitura seguente:

« Carni conformi alla decisione 94/887/CE della Commissione del 21 dicembre 1994 recante deroga, per talune parti del territorio spagnolo, ai divieti emessi in relazione alla peste suina africana. »

Articolo 3

1. Il Regno di Spagna è autorizzato a spedire verso altri Stati membri, dalle parti del suo territorio elencate nell'allegato I, prodotti a base di carne diversi da quelli di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto i) della direttiva 80/215/CEE.

2. I prodotti a base di carne diversi da quelli di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto i) della direttiva 80/215/CEE spediti dalla Spagna sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale. Il certificato reca la dicitura seguente:

« Prodotti conformi alla decisione 94/887/CE della Commissione del 21 dicembre 1994 recante deroga, per talune parti del territorio spagnolo, ai divieti emessi in relazione alla peste suina africana. »

Articolo 4

1. La Spagna provvede affinché i suini detenuti in aziende ubicate nella zona di cui all'allegato II non siano inviati verso parti del suo territorio non comprese in tale zona.

2. In deroga al paragrafo 1, i suini destinati alla « montanera » possono essere inviati da aziende ubicate nella zona di cui all'allegato II ad un'azienda designata ubicata nella zona di cui all'allegato III purché i suini di cui trattasi soddisfino le seguenti condizioni:

a) siano nati e siano stati allevati e detenuti per tutta la loro vita nell'azienda di origine ubicata nella zona di cui all'allegato II,

b) siano originari di un'azienda registrata distante almeno 10 km da eventuali focolai di peste suina africana accertati da meno di tre mesi,

c) siano originari di una mandria di un'azienda inclusa nel programma di prove sierologiche previsto dal programma per l'eradicazione della peste suina africana adottato con decisione 94/879/CE della Commissione e siano risultati privi di anticorpi del virus della peste suina africana da almeno sei mesi,

d) siano stati sottoposti nei quattro giorni precedenti il trasporto ad una prova sierologica, risultando privi di anticorpi del virus della peste suina africana,

e) siano stati marchiati permanentemente in modo che durante le operazioni di carico e di trasporto possano essere identificati l'azienda e il comune di origine,

f) siano stati trasportati direttamente dall'azienda di origine a quella di destinazione in un mezzo di trasporto ufficialmente sigillato, pulito e disinfettato immediatamente prima del carico,

g) siano accompagnati durante il trasporto da un certificato sanitario attestante la loro conformità ai requisiti di cui alle lettere da a) a f);

h) siano stati scaricati nell'azienda di destinazione sotto controllo ufficiale;

i) rimangano nell'azienda di destinazione per almeno 60 giorni, fino al trasferimento diretto nel macello designato per la macellazione.

L'azienda di destinazione di cui alla lettera f) deve soddisfare le seguenti condizioni:

- essere un'azienda ufficialmente autorizzata a ricevere e detenere suini originari della zona di cui all'allegato II,

- contrassegnare i suini in modo da consentire l'identificazione dell'azienda e del comune di origine,

- disporre di una zona recintata al fine di impedire il contatto diretto con altri suini (ad esempio mediante doppia recinzione),

- essere sotto il controllo diretto di un veterinario responsabile della sorveglianza sanitaria dei suini. Ogni situazione patologica è riferita al veterinario ufficiale che deve visitare gli animali per accertare l'assenza della peste suina africana. Ogni ritrovamento di suini morti dev'essere riferito immediatamente al veterinario ufficiale e devono essere forniti i campioni per le prove di laboratorio di ricerca della peste suina africana.

3. In deroga al paragrafo 1, i suini destinati alla macellazione possono essere inviati da aziende ubicate nella zona di cui all'allegato II ad un macello designato ubicato nella zona di cui all'allegato III, purché i suini in questione soddisfino le seguenti condizioni:

a) siano originari di un'azienda distante almeno 10 km da eventuali focolai di peste suina africana accertati da meno di tre mesi,

b) siano originari di un'azienda in cui non sono stati introdotti suini nei 30 giorni precedenti,

c) siano originari di una mandria di un'azienda inclusa nel programma di prove sierologiche previsto dal programma per l'eradicazione della peste suina africana adottato con decisione 94/879/CE della Commissione e siano risultati privi di anticorpi del virus della peste suina africana da almeno sei mesi,

d) siano stati sottoposti nei quattro giorni precedenti il trasporto al macello a una prova sierologica, risultando privi di anticorpi del virus della peste suina africana,

e) siano stati sottoposti nell'azienda di origine all'esame clinico previsto dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio; tutti i suini dell'azienda di origine devono essere esaminati e i relativi impianti ispezionati; gli animali vengono contrassegnati mediante marchi auricolari nell'azienda di origine in modo da consentire l'identificazione dell'azienda stessa;

f) siano trasportati direttamente dall'azienda di origine al macello designato; il mezzo di trasporto dev'essere pulito e disinfettato prima delle operazioni di carico e sigillato ufficialmente; i suini devono essere accompagnati da un certificato sanitario firmato dall'autorità competente attestante la loro conformità ai requisiti di cui alle precedenti lettere da a) a f),

g) siano macellati entro dodici ore dall'arrivo al macello.

4. La Spagna provvede affinché i suini destinati alla riproduzione o alla produzione detenuti in aziende ubicate in una delle zone di cui all'allegato II possano circolare soltanto all'interno di tale zona e purché soddisfino le seguenti condizioni:

a) siano rimasti nell'azienda di origine dalla nascita od almeno nei trenta giorni precedenti il movimento,

b) siano stati sottoposti nei quattro giorni precedenti il trasporto ad una prova sierologica, risultando privi di anticorpi del virus della peste suina africana,

c) siano stati contrassegnati nell'azienda di origine mediante marchi auricolari che consentano di determinarne l'origine,

d) siano stati sottoposti nell'azienda di origine ad un esame clinico da parte di un veterinario ufficiale non più di 24 ore prima del movimento, senza presentare alcun sintomo clinico di malattia,

e) siano accompagnati durante il trasporto da un certificato sanitario attestante la loro conformità ai requisiti di cui alle lettere da a ) a d).

Articolo 5

1. Le carni di suini macellati in una delle zone di cui all'allegato II devono recare il bollo sanitario di cui all'allegato alla direttiva 72/461/CEE del Consiglio.

2. Le carni di cui al paragrafo 1 non possono uscire dalla zona di cui all'allegato II.

Articolo 6

1. I prodotti a base di carne provenienti da una delle zone di cui all'allegato II non possono uscire da tale zona, a meno che:

- le carni siano state sottoposte a trattamenti conformi all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto i) della direttiva 80/215/CEE oppure

- si tratti di carni di suini sottoposti a prova sierologica immediatamente prima della macellazione e risultati privi di anticorpi del virus della peste suina africana, e sottoposte a trattamenti quali la fermentazione naturale e la maturazione naturale del tipo richiesto per prodotti quali il prosciutto Serrano, il Chorizo e il Lomo.

2. I prodotti di cui al paragrafo 1, secondo trattino possono essere destinati soltanto al mercato nazionale.

Articolo 7

1. La Spagna provvede affinché i suini detenuti nelle aziende ubicate nella zona di cui all'allegato III non siano inviati ad altre parti del territorio spagnolo non comprese in tale zona.

2. In deroga al paragrafo 1, i suini destinati alla macellazione possono essere inviati da aziende ubicate nella zona di cui all'allegato III ad un macello designato dalle autorità competenti ubicato nella zona di cui all'allegato I, purché i suini in questione soddisfino le seguenti condizioni:

a) siano originari di un comune indenne da 12 mesi da focolai clinicamente accertati di peste suina africana e prevengano da mandrie in cui non siano stati presenti suini sieropositivi da almeno sei mesi,

b) siano conformi alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, lettere a), b), c), d) ed e),

c) siano trasportati direttamente dall'azienda di origine al macello designato di Guijuelo, provincia di Salamanca o di Merida, provincia di Badajoz; il mezzo di trasporto dev'essere pulito e disinfettato prima delle operazioni di carico e sigillato ufficialmente; i suini devono essere accompagnati da un certificato sanitario firmato dall'autorità competente attestante la loro conformità ai requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b),

d) siano macellati entro dodici ore dall'arrivo al macello.

3. L'autorità competente che rilascia il certificato sanitario di cui al paragrafo 2, lettera c) comunica al veterinario ufficiale del macello designato la data e l'ora in cui è previsto l'arrivo dei suini al macello.

4. Le carni di suini di cui al paragrafo 2 sono sottoposte a trattamenti quali la fermentazione naturale e la maturazione naturale del tipo richiesto per prodotti quali il prosciutto Serrano, il Chorizo e il Lome oppure, qualora non siano utilizzate per la fabbricazione di detti prodotti, sono sottoposte a trattamento termico conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 80/215/CEE o sottoposte, in uno stabilimento di trasformazione, al trattamento previsto per i rifiuti animali ad alto rischio dalla direttiva 90/667/CEE.

5. Le frattaglie e gli altri sottoprodotti della macellazione dei suini di cui al paragrafo 2 sono sottoposti, in uno stabilimento di trasformazione, al trattamento previsto per i rifiuti animali ad alto rischio dalla direttiva 90/667/CEE del Consiglio.

6. Il mezzo di trasporto di cui al paragrafo 2, lettera c) segue l'itinerario stabilito dall'autorità competente e reca la dicitura: « Suini destinati alla macellazione. » Le lettere di tale dicitura sono di grandezza equivalente a quelle della segnaletica che indica le strade nazionali.

7. La Spagna provvede affinché i suini destinati alla riproduzione e alla produzione detenuti in aziende ubicate nella zona di cui all'allegato III possano circolare soltanto all'interno di tale zona, e purché soddisfino le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettere a), b), c), d) ed e).

Articolo 8

1. Le carni di suini macellati nella zona di cui all'allegato III devono recare il bollo sanitario nazionale prescritto dalle autorità veterinarie spagnole.

2. Le carni di cui al paragrafo 1 non possono essere inviate nella zona di cui all'allegato I.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano:

a) alle carni di suini destinati alla macellazione provenienti dalla zona di cui all'allegato I e macellati nel macello di Fuente Obejuna, provincia di Cordoba; i suini destinati alla macellazione:

i) devono essere contrassegnati in modo da consentire l'identificazione dell'azienda e del comune di origine,

ii) devono essere trasportati, in un mezzo di trasporto sigillato, lungo un percorso obbligato stabilito in una norma legislativa spagnola; all'inizio del percorso obbligato i veicoli che trasportano suini destinati alla macellazione devono essere sigillati dalle autorità competenti; all'atto dell'apposizione dei sigilli le autorità registrano il numero di targa del veicolo e il numero di suini trasportati,

iii) all'arrivo al macello, devono essere scaricati sotto controllo ufficiale e macellati entro dodici ore;

b) alle carni di suini che alla macellazione sono conformi alle condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 3, lettere a), b), c), d), e), f) e g).

Articolo 9

I prodotti a base di carne provenienti dalla zona di cui all'allegato III non possono essere inviati nella zona di cui all'allegato I, a meno che:

a) le carni abbiano subito un trattamento conforme all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto i) della direttiva 80/215/CEE,

b) le carni siano state ottenute da suini sottoposti a prova sierologica immediatamente prima della macellazione risultando privi di anticorpi del virus della peste suina africana, e siano state sottoposte a trattamenti quali la fermentazione naturale e la maturazione naturale del tipo richiesto per prodotti quali il prosciutto Serrano, il Chorizo e il Lomo.

Articolo 10

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1 e all'articolo 7, paragrafo 1, suini vivi o morti possono essere inviati ad una sardigna. I suini in questione sono caricati, trasportati e scaricati sotto controllo veterinario. Il trasporto è effettuato con un mezzo sigillato ufficialmente.

Articolo 11

La Spagna istituisce un comitato nazionale di coordinamento e sorveglianza, presieduto dal vicedirettore generale della polizia sanitaria del ministero dell'Agricoltura, della Pesca e delle Risorse alimentari al quale è affidata la direzione e la gestione del programma di eradicazione della peste suina africana. Al comitato sono affidati i seguenti compiti:

- raccolta di dati sulle attività di sorveglianza svolte dalle autorità delle comunità autonome,

- coordinamento e adozione di provvedimenti, per quanto riguarda, in particolare, l'inchiesta epidemiologica e le misure di controllo e di eradicazione. Le autorità competenti forniscono al centro di coordinamento le infrastrutture, il materiale e il personale veterinario necessari.

Il comitato nazionale di coordinamento e sorveglianza è dotato delle risorse sufficienti ad assolvere i propri compiti, in particolare di:

- personale esperto nelle inchieste epidemiologiche,

- strutture per il trattamento dei dati,

- canali rapidi di comunicazione con le comunità autonome e le altre autorità.

Articolo 12

Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 13

La presente decisione abroga la decisione 89/21/CEE.

Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

(2) GU n. L 201 del 4. 8. 1994, pag. 26.

(3) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.

(4) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

(5) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 4.

(6) GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 16.

(7) GU n. L 9 del 12. 1. 1989, pag. 24.

(8) GU n. L 322 del 15. 12. 1994, pag. 34.

(9) Vedi pagina 104 della presente Gazzetta ufficiale.

(10) GU n. L 363 del 27. 12. 1990, pag. 51.

(11) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.

ALLEGATO I

Sono definite indenni dalla peste suina africana le seguenti zone:

1. COMUNITÀ AUTONOME

ARAGONA

ASTURIE

ISOLE BALEARI

ISOLE CANARIE

CASTIGLIA LA MANCHA

CASTIGLIA-LEÓN

CANTABRIA

CATALOGNA

ESTREMADURA

GALIZIA

MADRID

MURCIA

NAVARRA

RIOJA

VALENCIA

PROVINCE BASCHE

2. IN ANDALUSIA:

a) Le provincie di Almeria, Granada e Jaen.

b) Nella provincia di Huelva, i comuni di Aljaraque, Almendro (El), Almonaster la Real, Almonte, Alosno, Ayamonte, Beas Berrocal, Bollullos par del Condado, Bonares, Cabezas Rubias, Cala, Calañas, Campillo (El), Cartaya, Cerro de Andévalo (El), Chucena, Escacena del Campo, Gribraleon, Granado (El), Hinojos, Huelva, Isla-Cristina, Lepe, Lucena del Puerto, Manzanilla, Minas de Riotinto, Moguer, Nerva, Niebla, Palma del Condado (La), Palos de la Frontera, Paterna del Campo, Paymogo, Puebla de Guzman, Punta Umbria, Rociana del Condado, San Bartolomé de la Torre, San Juan del Puerto, Sanlucar de Guardiana, San Silvestre de Guzman, Santa Barbara de Casa, Trigueros, Valverde del Camino, Villablanca, Villalba del Alcor, Villanueva de las Cruces, Villanueva de los Castillejos, Villarrasa, Zalamea la Real.

c) Nella provincia di Siviglia, i comuni di Aguadulce, Albaida de Aljarafe, Alcala de Guadaira, Alcolea del Río, Algaba (La), Algamitas, Almensilla, Arahal (El), Aznalcozar, Aznalcollar, Badalatosa, Beracazan, Bollullos de la Mitacion, Bormujos, Brenes, Cabezas de San Jaun (Las), Camas, Campana (La), Carmona, Carrion de los Céspedes, Casariche, Castilleja de Guzman, Castilleja de la Cuesta, Castilleja del Campo, Coria del Río, Corice, Coranti (El), Corrales (Los), Dos Hermanas, Ecija, Espartinos, Estepa, Fuentes de Andalucia, Gelves, Gilena, Gines, Herrera, Huevar, Lentejuela (La), Lebrija, Lora de Estepa, Lora del Río, Luisiana (La), Madroño (El), Mairena del Alcor, Mairena del Aljarafe, Marchena, Marinaleda, Martin de la Jara, Moalres (Los), Montellano, Moron de la Frontera, Olivares, Osuna, Palacios (Los) y Villafranca, Palomares del Río, Paradas, Pedrera, Pilas, Pruna Puebla de Cazalla (La), Puebla del Río (La), Rinconada (La), Roda de Andalucia (La), Rubio (El), Salteras, San Juan de Aznalfarache, Sanlucar la Mayor, Santiponce, Saucejo (El), Siviglia, Tocina, Tomares, Umbrete, Utrera, Valencina de la Concepcion, Villamarique de la Condesa, Villanueva del Ariscal, Villanueva de San Juan e Viso del Alcor (El).

d) Nella provincia di Cordoba, i comuni di Aguilar, Almedinilla, Baena, Belacazar, Benameji, Bujalance, Cabra, Cañete de las Torres, Carcabuey Carlota (La), Carpio (El), Castro del Río, Conquista, Cordoba, Dona Mencia, Dos-Torres, Encinas Reales, Espejo, Fernan-Nunez, Fuente Palmera, Fuente Tojar, Guadalcazar, Guijo, Iznajar, Lucena, Luque, Montalban de Cordoba, Montemayor, Montilla, Monturque, Moriles, Nueva-Cartaya, Palenciana, Palma del Río, Pedro Abad, Priego, Puente-Genil, Rambla (La), Rute, San Sebastian de los Ballesteros, Santaella, Santa Eufemia, Torrecampo, Valenzuela, Victoria (La), Villa del Río, Villafranca de Cordoba, Villaralto, Viso (El) Zuheros.

e) Nella provincia di Cadice, i comuni di Alcala del Valle, Barbate de Franco, Cadice, Conil, Chiclana, Chipiona, Espera, Medina-Sidonia, Puerto de Santa Maria (El), Puerto Real, Puerto Serrano, Rota, San Fernando, Sanlucar de Barrameda, Trebujena e Vejer de la Frontera.

f) Nella provincia di Malaga, i comuni di Amaleda, Alcaucin, Alfarnate, Alfarnatelejo, Algarrobo, Algotocin, Alhaurin de la Torre, Alhaurin el Grande, Almachar, Almargen, Almogia, Alora, Alozaina, Alpandeire, Antequera, Archez, Archidona, Ardales, Arenas, Atajate, Benadalid, Benahavis, Benalauria, Benalmadena, Benamargosa, Benamocarra, Benarraba, Borge (El), Burgo (El), Campillos, Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida, Cañete la Real, Carratraca, Cartama, Casabermeja, Casarobonela, Casares, Coin, Colmenar, Comares, Competa, Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos, Cutor, Estepona, Farajan, Frigiliona, Fuengirola, Fuente de Piedra, Gaucin, Genalguacil, Guaro, Humilladero, Igualeja, Istan Iznate, Jimera de Libar, Jubrique, Juzcar, Macharaviaya, Malaga, Manilva, Marbella, Mijas, Moclinejo, Mollina, Monda, Nerja, Ojen Penarrubia, Riogordo, Salares, Sayalonga, Sedella, Sierra de Yeguas, Teba, Tolox, Torrox, Totalan, Valle de Abdalajis, Vélez-Malaga, Villanueva de Algaidas, Villanueva del Rosario, Villanueva del Trabuco, Villanueva de Tapia, Viñuela e Yunquera.

(1)

(2)

ALLEGATO II

sono definite zone infette, nella comunità autonoma di Andalusia:

a) nella provincia di Huelva, i comuni di Aroche e Aracena,

b) nella provincia di Siviglia, i comuni di Alanis, Castiblanco de los Arroyos, Cazalla de la Sierra e Real de la Jara (El),

c) nella provincia di Cordoba, i comuni di Cardeña, Obejo, Peñarroya-Pueblonuevo, Villanueva del Duque e Villaviciosa de Cordoba.

ALLEGATO III

Sono definite zone di sorveglianza, nella comunità autonoma di Andalusia:

a) nella provincia di Huelva, i comuni di Alajar, Arroyomolinos de Leon, Cala, Campofrio, Canaveral de Leon, Castano del Robledo, Corteconcepcion, Cortegana, Cortelazor, Cumbres de en Medio, Cumbres de San Bartolomé, Cumbres Mayores, Encinasola, Fuenteheridos, Galaroza, Granada de Rio-Tinto (la), Higuera de la Sierral, Hinojales, Jabugo, Linares de la Sierra, Marines (Los), Nava (La), Puerto-Moral, Rosal de la Frontera, Santa Ana la Real, Santa Olalla del Cala, Valdelarco, Zufre;

b) nella provincia di Siviglia, i comuni di Alcala del Rio (Zona Norte), Almaden de la Plata, Burguillos, Cantillano (Zona Norte), Castillo de los Guardas (El), Constantino, Garrobo (El), Gerena, Guadalcanal, Guillena, Navas de Concepcion (Las), Pedroso (El), Penaflor (Zona Norte), Puebla de los Infantes (La), Ronquillo (El), San Nicolas del Puerto, Villanueva del Rio y Minas (Zona Norte) e Villaverde del Rio (Zona Norte);

c) nella provincia di Cordoba, i comuni di Adamuz, Alcaracejos, Añora, Belmez, Blazquez, Espiel, Fuente la Lancha, Fuente Obejuna, Granduela (La), Hinojosa del Duque, Pedroche, Pozoblanco, Valsequillo, Villaharta, Villanueva de Cordoba, Villanueva del Rey y la parte Norte, respecto del rio Guadalquivir, de los municipios de: Montoro, Almodovar del Rio, Posadas, Hornachuelos;

d) nella provincia di Cadice, i comuni Alcala de los Gazules, Algar, Algeciras, Algodonales (Zona Sur), Arcos de la Frontera (Zona Sur), Barrios (Los), Benaocaz, Bornos (Zona Sur), Bosque (El), Castellar de la Frontera, Gastor (El), Grazalema, Jerez de la Frontera (Zona Sur), Jimena de la Frontera, Linea (La), Olvera (Zona Sur), Paterna de Rivera, Prado del Rey, San Roque, Setenil (Zona Sur), Tarifa, Torre-Alhaquime (Zona Sur), Ubrique, Villaluenga del Rosario, Villamartin (Zona Sur) e Zahara;

e) nella provincia di Malaga, i comuni di Arriate, Benaojan, Cartajima, Cortes de la Frontera, Cuevas del Becerro, Montejaque, Parauta e Ronda.

(1)