31992D0301

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 maggio 1992 che approva il piano di eradicazione della brucellosi bovina presentato dal Portogallo e che fissa il livello della partecipazione finanziaria della Comunità (il testo in lingua portoghese è il solo facente fede) (92/301/CEE) -

Gazzetta ufficiale n. L 162 del 16/06/1992 pag. 0020 - 0020


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 maggio 1992 che approva il piano di eradicazione della brucellosi bovina presentato dal Portogallo e che fissa il livello della partecipazione finanziaria della Comunità (il testo in lingua portoghese è il solo facente fede) (92/301/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3763/91 (2), in particolare l'articolo 24,

considerando che, con lettera del 24 febbraio 1992, il Portogallo ha presentato un piano triennale per l'eradicazione della brucellosi bovina;

considerando che tale piano è stato esaminato e giudicato conforme a tutte le condizioni stabilite dalla decisione 90/638/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali (3);

considerando che è previsto un contributo finanziario della Comunità, qualora vengano soddisfatte le condizioni citate, e che le autorità forniranno tutte le informazioni necessarie, conformemente all'articolo 24, paragrafo 8 della decisione 90/424/CEE; che è opportuno fissare il livello della partecipazione finanziaria della Comunità al 50 % delle spese per esami e delle spese occasionate dal versamento di compensazioni ai proprietari per l'abbattimento dei bovini colpiti da brucellosi bovina;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il piano di eradicazione della brucellosi bovina presentato dal Portogallo è approvato per un periodo di tre anni.

Articolo 2

Il Portogallo adotta entro il 1o maggio 1992 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative occorrenti per l'attuazione del piano di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Il livello della partecipazione finanziaria della Comunità è pari al 50 % delle spese per esami e delle spese occasionate al Portogallo dal versamento di compensazioni ai proprietari per l'abbattimento dei bovini colpiti dalla brucellosi bovina.

Articolo 4

Il contributo finanziario della Comunità viene concesso previa presentazione dei documenti giustificativi.

Articolo 5

La Repubblica del Portogallo è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 1992. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19. (2) GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1. (3) GU n. L 347 del 12. 12. 1990, pag. 27.