31992D0260

92/260/CEE: Decisione della Commissione, del 10 aprile 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati

Gazzetta ufficiale n. L 130 del 15/05/1992 pag. 0067 - 0083
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 42 pag. 0061
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 42 pag. 0061


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 10 aprile 1992 relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati (92/260/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla decisione 90/130/CEE della Commissione (2), in particolare l'articolo 15, lettera a) e l'articolo 16;

considerando che la decisione 79/542/CEE del Consiglio (3), modificata da ultimo dalla decisione 92/162/CEE della Commissione (4), ha stabilito l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di equidi;

considerando che è altresì necessario tener conto della regionalizzazione attuata da taluni paesi terzi, costituente oggetto della decisione 92/160/CEE della Commissione (5), modificata dalla decisione 92/161/CEE (6);

considerando che l'esistenza di situazioni sanitarie equivalenti in più paesi terzi giustifica la definizione di zone sanitarie ai fini dell'importazione di equidi;

considerando che i cavalli delle varie categorie presentano caratteristiche proprie e che la loro importazione è autorizzata per scopi diversi; che occorre pertanto definire specifici requisiti di polizia sanitaria per l'ammissione temporanea di cavalli registrati;

considerando che l'esistenza di differenti situazioni sanitarie impone il ricorso, per l'ammissione temporanea di cavalli registrati, a certificati sanitari corrispondentemenbte differenziati;

considerando che è opportuno riesaminare la presente decisione entro il 31 dicembre 1992;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ferma restando la decisione 92/160/CEE, gli Stati membri autorizzano l'ammissione temporanea di cavalli registrati:

- che provengono dai paesi terzi menzionati nell'elenco contenuto nell'allegato I;

- che rispondono ai requisiti precisati in uno dei certificati sanitari riprodotti nell'allegato II.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 1992. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42. (2) GU n. L 47 del 22. 2. 1992, pag. 26. (3) GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15. (4) GU n. L 71 del 18. 3. 1992, pag. 30. (5) GU n. L 71 del 18. 3. 1992, pag. 27. (6) GU n. L 71 del 18. 3. 1992, pag. 29.

ALLEGATO I

Gruppo A:

Austria, Finlandia, Groenlandia, Islanda, Norvegia, Svezia, Svizzera.

Gruppo B:

Australia, Belarus, Bulgaria, Cecoslovacchia, Cipro, Croazia, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Russia (1), Slovenia, Ucraina, Ungheria.

Gruppo C:

Canada, Hong Kong, Giappone, Stati Uniti.

Gruppo D:

Argentina, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brasile (1), Cile, Colombia (1), Costarica (1), Cuba, Ecuador (1), Giamaia, Messico, Paraguay, Perù (1), Uruguay, Venezuela (1).

Gruppo E:

Algeria, Bahrein, Egitto (1), Emirati arabi uniti, Giordania, Israele, Kuwait, Libia, Malta, Maurizio, Oman, Tunisia, Turchia (1).

(1) Regionalizzazione del paese conformemente alla decisione 92/160/CEE.

ALLEGATO II

A. Certificato sanitario per l'ammissione temporanea di cavalli registrati provenienti dai paesi terzi elencati nel gruppo A.

B. Certificato sanitario per l'ammissione temporanea di cavalli registrati provenienti dai paesi terzi elencati nel gruppo B.

C. Certificato sanitario per l'ammissione temporanea di cavalli registrati provenienti dai paesi terzi elencati nel gruppo C.

D. Certificato sanitario per l'ammissione temporanea di cavalli registrati provenienti dai paesi terzi elencati nel gruppo D.

E. Certificato sanitario per l'ammissione temporanea di cavalli registrati provenienti dai paesi terzi elencati nel gruppo E.

A

CERTIFICATO SANITARIO

per l'ammissione temporanea nel territorio della Comunità, per un periodo inferiore a novanta giorni, di cavalli registrati provenienti da Austria, Finlandia, Groenlandia, Islanda, Norvegia, Svezia o Svizzera

N. del certificato:

Paese terzo speditore (1):

Ministero competente:

I. Identificazione del cavallo

a) Numero del documento di identificazione (passaporto):

b) Convalidato da:

(autorità competente)

II. Origine e destinazione del cavallo

Il cavallo è spedito da:

(luogo di esportazione)

a:

(Stato membro e luogo di destinazione)

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

III. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che il cavallo di cui sopra soddisfa i seguenti requisiti:

a) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;

b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia (2);

c) non deve essere eliminato nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;

d) nei quaranta giorni immediatamente precedenti l'esportazione è rimasto in allevamenti posti sotto sorveglianza veterinaria:

- nel paese di spedizione

e/o

- in uno Stato membro della Comunità

e/o

- in Australia, Austria, Belarus, Bulgaria, Canada, Cipro, Cecoslovacchia, Croazia, Estonia, Finlandia, Giappone, Groenlandia, Hong Kong, Islanda, Iugoslavia, Lettonia, Lituania, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Romania, Russia, Slovenia, Svezia, Svizzera, Ucraina, Ungheria, USA (1).

se il cavallo è giunto nel paese di spedizione da uno dei paesi elencati al terzo trattino, l'importazione è avvenuta nell'osservanza di condizioni di polizia sanitaria almeno altrettanto rigorose di quelle che si sarebbero dovute rispettare se fosse stato importato direttamente nella Comunità europea;

e) non proviene dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale:

i) negli ultimi due anni sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana,

ii) negli ultimi sei mesi sono stati registrati casi di durina,

iii) negli ultimi sei mesi sono stati registrati casi dei morva,

iv) negli ultimi sei mesi sono stati registrati casi di stomatite vescicolosa (3), a meno che l'animale abbia reagito negativamente (titolo 1: 12) ad una prova di neutralizzazione del virus della stomatite vescicolosa effettuata il ................ (5), vale a dire nei dieci giorni precedenti l'esportazione (3) (4);

v) qualora si tratti di un maschio non castrato, negli ultimi sei mesi sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina (3), a meno che l'animale abbia reagito negativamente (titolo 1: 4) ad una prova di neutralizzazione del virus dell'arterite equina effettuata il ................ (5), vale a dire nei dieci giorni precedenti l'esportazione, (3) (4) oppure lo sperma dell'animale abbia reagito negativamente ad una prova di isolamento del virus dell'arterite equina effettuata il ................ (5), vale a dire nei ventuno giorni precedenti l'esportazione (3) (4);

f) non proviene dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che, a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina

- non è stato vaccinato contro la peste equina (3)

oppure

- è stato vaccinato contro la peste equina il ................ (3) (4) (5);

g) non proviene da un allevamento cui si applicano misure restrittive per motivi di polizia sanitaria e non ha avuto contatti con equidi di aziende nelle quali erano applicate misure restrittive per motivi di polizia sanitaria:

i) con riguardo all'encefalomielite equina, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi colpiti dalla malattia,

ii) con riguardo all'anemia infettiva, fino alla data in cui, dopo l'abbattimento dei capi infetti, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi,

iii) con riguardo alla stomatite vescicolosa, per un periodo di sei mesi,

iv) con riguardo alla rabbia, per un periodo di un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato,

v) con riguardo al carbonchio ematico, per un periodo dei quindici giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato, oppure, se tutti gli animali dell'azienda appartenenti a specie sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i locali sono stati disinfettati, per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data di eliminazione degli animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di carbonchio ematico, con riguardo al quale la durata del divieto è di quindici giorni;

h) non ha, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattia contagiose o infettive nel corso degli ultimi quindici giorni.

IV. Sono in possesso di una dichiarazione scritta del proprietario o del suo rappresentante (3) nella quale si precisa che

- il cavallo sarà trasferito direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza venire in contatto con altri equini non scortati da certificato analogo al presente e il trasporto sarà effettuato con un veicolo preventivamente pulito e disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione,

- le condizioni di cui al punto III, lettera d) sono rispettate.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto

[proprietario o suo rappresentante (3)],

del cavallo sopra descritto:

1) dichiara che il cavallo rimarrà nella Comunità europea per un periodo non superiore a novanta giorni;

2) conferma quanto dichiarato al punto IV;

3) dichiara che il cavallo è rimasto in .......................................... (paese esportatore) sin dalla nascita oppure è entrato in ........................ (paese esportatore) il ................ (3) (5).

(luogo e data) (firma)

V. Il presente certificato ha una validità di dieci giorni. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

Data Luogo Timbro e firma del veterinario ufficiale

(Nome, in stampatello, e qualifica)

VI. Data e luogo di entrata nel territorio della Comunità:

(timbro e firma del veterinario ufficiale)

Data di esportazione:

VII. Qualora il cavallo venga successivamente trasferito dallo Stato membro di cui al punto II ad un altro Stato membro, la validità del certificato deve venir prorogata di altri dieci giorni da un veterinario ufficiale dello Stato membro speditore. Il periodo globale di permanenza sul territorio della Comunità non deve superare i novanta giorni.

Il sottoscritto, esaminato il cavallo in data odierna, certifica che l'animale rispetta le condizioni di cui alla direttiva 90/426/CEE e che soddisfa in particolare i requisiti di cui al punto III, lettere b, c), g) e h) del presente certificato.

Data dell'esame Luogo dell'esame Luogo di destinazione Timbro e firma del veterinario ufficiale

(cognome in lettere maiuscole, titolo e qualifiche)

(1) O parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE.

(2) Il certificato viene rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto in vista della spedizione verso lo Stato membro di destinazione, o l'ultimo giorno lavorativo precedente; esso dev'essere accompagnato dal documento di identificazione (passaporto) per tutto il tempo di permanenza del cavallo nella Comunità.

(3) Cancellare la menzione inutile.

(4) Dopo l'esecuzione delle prove, i relativi risultati e le vaccinazioni effettuate sono iscritti nel documento di identificazione (passaporto).

(5) Indicare la data.

B

CERTIFICATO SANITARIO

per l'ammissione temporanea nel territorio della Comunità, per un periodo inferiore a novanta giorni, di cavalli registrati provenienti da Australia, Belarus, Bulgaria, Croazia, Cecoslovacchia, Cipro, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Russia, Slovenia, Ucraina, Iugoslavia

N. del certificato:

Paese terzo speditore (1):

Ministero competente:

I. Identificazione del cavallo

a) Numero del documento di identificazione (passaporto):

b) Convalidato da:

(autorità competente)

II. Origine e destinazione del cavallo

Il cavallo è spedito da:

(luogo di esportazione)

a:

(Stato membro e luogo di destinazione)

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

III. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che il cavallo di cui sopra soddisfa i seguenti requisiti:

a) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;

b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia (2);

c) non deve essere eliminato nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;

d) nei quaranta giorni immediatamente precedenti l'esportazione è rimasto in allevamenti posti sotto sorveglianza veterinaria:

- nel paese di spedizione

e/o

- in uno Stato membro della Comunità

e/o

- in Australia, Austria, Belarus, Bulgaria, Canada, Cipro, Cecoslovacchia, Croazia, Estonia, Finlandia, Giappone, Groenlandia, Hong Kong, Islanda, Iugoslavia, Lettonia, Lituania, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Romania, Russia, Slovenia, Svezia, Svizzera, Ucraina, Ungheria, USA (1).

se il cavallo è giunto nel paese di spedizione da uno dei paesi elencati al terzo trattino, l'importazione è avvenuta nell'osservanza di condizioni di polizia sanitaria almeno altrettanto rigorose di quelle che si sarebbero dovute rispettare se fosse stato importato direttamente nella Comunità europea;

e) non proviene dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale:

i) negli ultimi due anni sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana,

ii) negli ultimi sei mesi sono stati registrati casi di durina,

iii) negli ultimi sei mesi sono stati registrati casi dei morva,

iv) negli ultimi sei mesi sono stati registrati casi di stomatite vescicolosa (3), a meno che l'animale abbia reagito negativamente (titolo 1: 12) ad una prova di neutralizzazione del virus della stomatite vescicolosa effettuata il ................ (5), vale a dire nei dieci giorni precedenti l'esportazione (3) (4);

v) qualora si tratti di un maschio non castrato, negli ultimi sei mesi sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina (3), a meno che l'animale abbia reagito negativamente (titolo 1: 4) ad una prova di neutralizzazione del virus dell'arterite equina effettuata il ................ (5), vale a dire nei dieci giorni precedenti l'esportazione, (3) (4) oppure lo sperma dell'animale abbia reagito negativamente ad una prova di isolamento del virus dell'arterite equina effettuata il ................ (5), vale a dire nei ventuno giorni precedenti l'esportazione (3) (4);

f) non proviene dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che, a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina

- non è stato vaccinato contro la peste equina (3)

oppure

- è stato vaccinato contro la peste equina il ................ (3) (4) (5);

g) non proviene da un allevamento cui si applicano misure restrittive per motivi di polizia sanitaria e non ha avuto contatti con equidi di aziende nelle quali erano applicate misure restrittive per motivi di polizia sanitaria:

i) con riguardo all'encefalomielite equina, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi colpiti dalla malattia,

ii) con riguardo all'anemia infettiva, fino alla data in cui, dopo l'abbattimento dei capi infetti, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi,

iii) con riguardo alla stomatite vescicolosa, per un periodo di sei mesi,

iv) con riguardo alla rabbia, per un periodo di un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato,

v) con riguardo al carbonchio ematico, per un periodo dei quindici giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato, oppure, se tutti gli animali dell'azienda appartenenti a specie sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i locali sono stati disinfettati, per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data di eliminazione degli animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di carbonchio ematico, con riguardo al quale la durata del divieto è di quindici giorni;

h) non ha, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattia contagiose o infettive nel corso degli ultimi quindici giorni.

i) ha reagito negativamente ad un test di Coggins per la diagnosi dell'anemia infettiva, effettuato il (5), vale a dire nei tre mesi precedenti l'esportazione. (4)

IV. Sono in possesso di una dichiarazione scritta del proprietario o del suo rappresentante (3) nella quale si precisa che

- il cavallo sarà trasferito direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza venire in contatto con altri equini non scortati da certificato analogo al presente e il trasporto sarà effettuato con un veicolo preventivamente pulito e disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione,

- le condizioni di cui al punto III, lettera d) sono rispettate.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto

[proprietario o suo rappresentante (3)],

del cavallo sopra descritto:

1) dichiara che il cavallo rimarrà nella Comunità europea per un periodo non superiore a novanta giorni;

2) conferma quanto dichiarato al punto IV;

3) dichiara che il cavallo è rimasto in .......................................... (paese esportatore) sin dalla nascita oppure è entrato in ........................ (paese esportatore) il ................ (3) (5).

(luogo e data) (firma)

V. Il presente certificato ha una validità di dieci giorni. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

Data Luogo Timbro e firma del veterinario ufficiale

(Nome, in stampatello, e qualifica)

VI. Data e luogo di entrata nel territorio della Comunità:

(timbro e firma del veterinario ufficiale)

Data di esportazione:

VII. Qualora il cavallo venga successivamente trasferito dallo Stato membro di cui al punto II ad un altro Stato membro, la validità del certificato deve venir prorogata di altri dieci giorni da un veterinario ufficiale dello Stato membro speditore. Il periodo globale di permanenza sul territorio della Comunità non deve superare i novanta giorni.

Il sottoscritto, esaminato il cavallo in data odierna, certifica che l'animale rispetta le condizioni di cui alla direttiva 90/426/CEE e che soddisfa in particolare i requisiti di cui al punto III, lettere b, c), g) e h) del presente certificato.

Data dell'esame Luogo dell'esame Luogo di destinazione Timbro e firma del veterinario ufficiale

(cognome in lettere maiuscole, titolo e qualifiche)

(1) O parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE.

(2) Il certificato viene rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto in vista della spedizione verso lo Stato membro di destinazione, o l'ultimo giorno lavorativo precedente; esso dev'essere accompagnato dal documento di identificazione (passaporto) per tutto il tempo di permanenza del cavallo nella Comunità.

(3) Cancellare la menzione inutile.

(4) Dopo l'esecuzione delle prove, i relativi risultati e le vaccinazioni effettuate sono iscritti nel documento di identificazione (passaporto).

(5) Indicare la data.

C

CERTIFICATO SANITARIO

per l'ammissione temporanea nel territorio della Comunità, per un periodo inferiore a novanta giorni, di cavalli registrati provenienti da Canada, Hong Kong, Giappone, Stati Uniti d'America

N. del certificato:

Paese terzo speditore (1):

Ministero competente:

I. Identificazione del cavallo

a) Numero del documento di identificazione (passaporto):

b) Convalidato da:

(autorità competente)

II. Origine e destinazione del cavallo

Il cavallo è spedito da:

(luogo di esportazione)

a:

(Stato membro e luogo di destinazione)

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

III. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che il cavallo di cui sopra soddisfa i seguenti requisiti:

a) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;

b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia (2);

c) non deve essere eliminato nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;

d) nei quaranta giorni immediatamente precedenti l'esportazione è rimasto in allevamenti posti sotto sorveglianza veterinaria:

- nel paese di spedizione

e/o

- in uno Stato membro della Comunità

e/o

- in Australia, Austria, Belarus, Bulgaria, Canada, Cipro, Cecoslovacchia, Croazia, Estonia, Finlandia, Giappone, Groenlandia, Hong Kong, Islanda, Iugoslavia, Lettonia, Lituania, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Romania, Russia, Slovenia, Svezia, Svizzera, Ucraina, Ungheria, USA (1).

se il cavallo è giunto nel paese di spedizione da uno dei paesi elencati al terzo trattino, l'importazione è avvenuta nell'osservanza di condizioni di polizia sanitaria almeno altrettanto rigorose di quelle che si sarebbero dovute rispettare se fosse stato importato direttamente nella Comunità europea;

e) non proviene dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale:

i) negli ultimi due anni sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana,

ii) negli ultimi sei mesi sono stati registrati casi di durina,

iii) negli ultimi sei mesi sono stati registrati casi dei morva,

iv) negli ultimi sei mesi sono stati registrati casi di stomatite vescicolosa (3), a meno che l'animale abbia reagito negativamente (titolo 1: 12) ad una prova di neutralizzazione del virus della stomatite vescicolosa effettuata il ................ (5), vale a dire nei dieci giorni precedenti l'esportazione (3) (4);

v) qualora si tratti di un maschio non castrato, negli ultimi sei mesi sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina (3), a meno che l'animale abbia reagito negativamente (titolo 1: 4) ad una prova di neutralizzazione del virus dell'arterite equina effettuata il ................ (5), vale a dire nei dieci giorni precedenti l'esportazione, (3) (4) oppure lo sperma dell'animale abbia reagito negativamente ad una prova di isolamento del virus dell'arterite equina effettuata il ................ (5), vale a dire nei ventuno giorni precedenti l'esportazione (3) (4);

f) non proviene dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che, a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina

- non è stato vaccinato contro la peste equina (3)

oppure

- è stato vaccinato contro la peste equina il ................ (3) (4) (5);

g) non proviene da un allevamento cui si applicano misure restrittive per motivi di polizia sanitaria e non ha avuto contatti con equidi di aziende nelle quali erano applicate misure restrittive per motivi di polizia sanitaria:

i) con riguardo all'encefalomielite equina, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi colpiti dalla malattia,

ii) con riguardo all'anemia infettiva, fino alla data in cui, dopo l'abbattimento dei capi infetti, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi,

iii) con riguardo alla stomatite vescicolosa, per un periodo di sei mesi,

iv) con riguardo alla rabbia, per un periodo di un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato,

v) con riguardo al carbonchio ematico, per un periodo dei quindici giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato, oppure, se tutti gli animali dell'azienda appartenenti a specie sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i locali sono stati disinfettati, per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data di eliminazione degli animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di carbonchio ematico, con riguardo al quale la durata del divieto è di quindici giorni;

h) non ha, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattia contagiose o infettive nel corso degli ultimi quindici giorni.

i) ha reagito negativamente ad un testi di Coggins per la diagnosi dell'anemia infettiva, effettuato il (5), vale a dire nei tre mesi precedenti l'esportazione; (4)

j) non è stato vaccinato contro l'encefalomielite equina venezuelana nel corso degli ultimi sei mesi; (4)

k) è stato vaccinato contro l'encefalomielite equina americana di tipo ovest (WEE) e di tipo est (EEE) con vaccino inattivato il (5) e contro l'encefalite giapponese B il (5), vale a dire nei sei mesi precedenti l'esportazione ma a non meno di 30 giorni dalla stessa, oppure è stato sottoposto ad un test di inibizione dell'emoagglutinazione per la diagnosi della WEE e della EEE, con due prove effettuate ad un intervallo di 21 giorni, la seconda delle quali eseguita nei dieci giorni precedenti l'esportazione, vale a dire il (5) e il (5), con reazione negativa, se l'animale non è stato vaccinato (4), ovvero senza aumento del numero di anticorpi, se l'animale è stato vaccinato più di sei mesi or sono (4) (6).

IV. Sono in possesso di una dichiarazione scritta del proprietario o del suo rappresentante (3) nella quale si precisa che

- il cavallo sarà trasferito direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza venire in contatto con altri equini non scortati da certificato analogo al presente e il trasporto sarà effettuato con un veicolo preventivamente pulito e disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione,

- le condizioni di cui al punto III, lettera d) sono rispettate.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto

[proprietario o suo rappresentante (3)],

del cavallo sopra descritto:

1) dichiara che il cavallo rimarrà nella Comunità europea per un periodo non superiore a novanta giorni;

2) conferma quanto dichiarato al punto IV;

3) dichiara che il cavallo è rimasto in .......................................... (paese esportatore) sin dalla nascita oppure è entrato in ........................ (paese esportatore) il ................ (3) (5).

(luogo e data) (firma)

V. Il presente certificato ha una validità di dieci giorni. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

Data Luogo Timbro e firma del veterinario ufficiale

(Nome, in stampatello, e qualifica)

VI. Data e luogo di entrata nel territorio della Comunità:

(timbro e firma del veterinario ufficiale)

Data di esportazione:

VII. Qualora il cavallo venga successivamente trasferito dallo Stato membro di cui al punto II ad un altro Stato membro, la validità del certificato deve venir prorogata di altri dieci giorni da un veterinario ufficiale dello Stato membro speditore. Il periodo globale di permanenza sul territorio della Comunità non deve superare i novanta giorni.

Il sottoscritto, esaminato il cavallo in data odierna, certifica che l'animale rispetta le condizioni di cui alla direttiva 90/426/CEE e che soddisfa in particolare i requisiti di cui al punto III, lettere b, c), g) e h) del presente certificato.

Data dell'esame Luogo dell'esame Luogo di destinazione Timbro e firma del veterinario ufficiale

(cognome in lettere maiuscole, titolo e qualifiche)

(1) O parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE.

(2) Il certificato viene rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto in vista della spedizione verso lo Stato membro di destinazione, o l'ultimo giorno lavorativo precedente; esso dev'essere accompagnato dal documento di identificazione (passaporto) per tutto il tempo di permanenza del cavallo nella Comunità.

(3) Cancellare la menzione inutile.

(4) Dopo l'esecuzione delle prove, i relativi risultati e le vaccinazioni effettuate sono iscritti nel documento di identificazione (passaporto).

(5) Indicare la data.

(6) La vaccinazione o le prove relative a WEE e EEE riguardano esclusivamete il Canada e gli Stati Uniti; la vaccinazione contro l'encefalite giapponese B riguarda Hong Kong e il Giappone.

D

CERTIFICATO SANITARIO

per l'ammissione temporanea nel territorio della Comunità, per un periodo inferiore a novanta giorni, di cavalli registrati provenienti da Argentina, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costarica, Cuba, Ecuador, Giamaica, Messico, Paraguay, Perù, Uruguay, Venezuela

N. del certificato:

Paese terzo speditore (1):

Ministero competente:

I. Identificazione del cavallo

a) Numero del documento di identificazione (passaporto):

b) Convalidato da:

(autorità competente)

II. Origine e destinazione del cavallo

Il cavallo è spedito da:

(luogo di esportazione)

a:

(Stato membro e luogo di destinazione)

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

III. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che il cavallo di cui sopra soddisfa i seguenti requisiti:

a) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;

b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia (2);

c) non deve essere eliminato nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;

d) nei quaranta giorni immediatamente precedenti l'esportazione è rimasto in allevamenti posti sotto sorveglianza veterinaria:

- nel paese di spedizione

e/o

- in uno Stato membro della Comunità

e/o

- in Australia, Austria, Belarus, Bulgaria, Canada, Cipro, Cecoslovacchia, Croazia, Estonia, Finlandia, Giappone, Groenlandia, Hong Kong, Islanda, Iugoslavia, Lettonia, Lituania, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Romania, Russia, Slovenia, Svezia, Svizzera, Ucraina, Ungheria, USA (1).

se il cavallo è giunto nel paese di spedizione da uno dei paesi elencati al terzo trattino, l'importazione è avvenuta nell'osservanza di condizioni di polizia sanitaria almeno altrettanto rigorose di quelle che si sarebbero dovute rispettare se fosse stato importato direttamente nella Comunità europea;

e) non proviene dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale:

i) negli ultimi due anni sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana,

ii) negli ultimi sei mesi sono stati registrati casi di durina,

iii) negli ultimi sei mesi sono stati registrati casi dei morva,

iv) negli ultimi sei mesi sono stati registrati casi di stomatite vescicolosa (3), a meno che l'animale abbia reagito negativamente (titolo 1: 12) ad una prova di neutralizzazione del virus della stomatite vescicolosa effettuata il ................ (5), vale a dire nei dieci giorni precedenti l'esportazione (3) (4);

v) qualora si tratti di un maschio non castrato, negli ultimi sei mesi sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina (3), a meno che l'animale abbia reagito negativamente (titolo 1: 4) ad una prova di neutralizzazione del virus dell'arterite equina effettuata il ................ (5), vale a dire nei dieci giorni precedenti l'esportazione, (3) (4) oppure lo sperma dell'animale abbia reagito negativamente ad una prova di isolamento del virus dell'arterite equina effettuata il ................ (5), vale a dire nei ventuno giorni precedenti l'esportazione (3) (4);

f) non proviene dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che, a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina

- non è stato vaccinato contro la peste equina (3)

oppure

- è stato vaccinato contro la peste equina il ................ (3) (4) (5);

g) non proviene da un allevamento cui si applicano misure restrittive per motivi di polizia sanitaria e non ha avuto contatti con equidi di aziende nelle quali erano applicate misure restrittive per motivi di polizia sanitaria:

i) con riguardo all'encefalomielite equina, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi colpiti dalla malattia,

ii) con riguardo all'anemia infettiva, fino alla data in cui, dopo l'abbattimento dei capi infetti, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi,

iii) con riguardo alla stomatite vescicolosa, per un periodo di sei mesi,

iv) con riguardo alla rabbia, per un periodo di un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato,

v) con riguardo al carbonchio ematico, per un periodo dei quindici giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato, oppure, se tutti gli animali dell'azienda appartenenti a specie sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i locali sono stati disinfettati, per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data di eliminazione degli animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di carbonchio ematico, con riguardo al quale la durata del divieto è di quindici giorni;

h) non ha, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattia contagiose o infettive nel corso degli ultimi quindici giorni.

i) ha reagito negativamente ad un test di Coggins per la diagnosi dell'anemia infettiva, effettuato il (5), vale a dire nei trenta giorni precedenti l'esportazione (4);

j) non è stato vaccinato contro l'encefalomielite equina venezuelana nel corso degli ultimi sei mesi (4);

k) è stato vaccinato contro l'encefalomielite equina americana di tipo ovest (WEE) e di tipo est (EEE) con vaccino inattivato il (5), vale a dire nei sei mesi precedenti precedenti l'esportazione ma a non meno di 30 giorni dalla stessa, oppure è stato sottoposto ad un test di inibizione dell'emoagglutinazione per la diagnosi della WEE e della EEE, con due prove effettuate ad un intervallo di 21 giorni, la seconda delle quali eseguita nei dieci giorni precedenti l'esportazione, vale a dire il (5) e il (5), con reazione negativa, se l'animale non è stato vaccinato (4), ovvero senza aumento del numero di anticorpi, se l'animale è stato vaccinato più di sei mesi or sono (4).

IV. Sono in possesso di una dichiarazione scritta del proprietario o del suo rappresentante (3) nella quale si precisa che

- il cavallo sarà trasferito direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza venire in contatto con altri equini non scortati da certificato analogo al presente e il trasporto sarà effettuato con un veicolo preventivamente pulito e disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione,

- le condizioni di cui al punto III, lettera d) sono rispettate.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto

[proprietario o suo rappresentante (3)],

del cavallo sopra descritto:

1) dichiara che il cavallo rimarrà nella Comunità europea per un periodo non superiore a novanta giorni;

2) conferma quanto dichiarato al punto IV;

3) dichiara che il cavallo è rimasto in .......................................... (paese esportatore) sin dalla nascita oppure è entrato in ........................ (paese esportatore) il ................ (3) (5).

(luogo e data) (firma)

V. Il presente certificato ha una validità di dieci giorni. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

Data Luogo Timbro e firma del veterinario ufficiale

(Nome, in stampatello, e qualifica)

VI. Data e luogo di entrata nel territorio della Comunità:

(timbro e firma del veterinario ufficiale)

Data di esportazione:

VII. Qualora il cavallo venga successivamente trasferito dallo Stato membro di cui al punto II ad un altro Stato membro, la validità del certificato deve venir prorogata di altri dieci giorni da un veterinario ufficiale dello Stato membro speditore. Il periodo globale di permanenza sul territorio della Comunità non deve superare i novanta giorni.

Il sottoscritto, esaminato il cavallo in data odierna, certifica che l'animale rispetta le condizioni di cui alla direttiva 90/426/CEE e che soddisfa in particolare i requisiti di cui al punto III, lettere b, c), g) e h) del presente certificato.

Data dell'esame Luogo dell'esame Luogo di destinazione Timbro e firma del veterinario ufficiale

(cognome in lettere maiuscole, titolo e qualifiche)

(1) O parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE.

(2) Il certificato viene rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto in vista della spedizione verso lo Stato membro di destinazione, o l'ultimo giorno lavorativo precedente; esso dev'essere accompagnato dal documento di identificazione (passaporto) per tutto il tempo di permanenza del cavallo nella Comunità.

(3) Cancellare la menzione inutile.

(4) Dopo l'esecuzione delle prove, i relativi risultati e le vaccinazioni effettuate sono iscritti nel documento di identificazione (passaporto).

(5) Indicare la data.

E

CERTIFICATO SANITARIO

per l'ammissione temporanea nel territorio della Comunità, per un periodo inferiore a novanta giorni, di cavalli registrati provenienti da Algeria, Bahrein, Egitto, Israele, Giordania, Kuwait, Libia, Malta, Maurizio, Oman, Tunisia, Turchia, Emirati arabi uniti

N. del certificato:

Paese terzo speditore (1):

Ministero competente:

I. Identificazione del cavallo

a) Numero del documento di identificazione (passaporto):

b) Convalidato da:

(autorità competente)

II. Origine e destinazione del cavallo

Il cavallo è spedito da:

(luogo di esportazione)

a:

(Stato membro e luogo di destinazione)

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

III. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che il cavallo di cui sopra soddisfa i seguenti requisiti:

a) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;

b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia (2);

c) non deve essere eliminato nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;

d) nei quaranta giorni immediatamente precedenti l'esportazione è rimasto in allevamenti posti sotto sorveglianza veterinaria:

- nel paese di spedizione, in isolamento

e/o

- in uno Stato membro della Comunità

e/o

- in Australia, Austria, Belarus, Bulgaria, Canada, Cipro, Cecoslovacchia, Croazia, Estonia, Finlandia, Giappone, Groenlandia, Hong Kong, Islanda, Iugoslavia, Lettonia, Lituania, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Romania, Russia, Slovenia, Svezia, Svizzera, Ucraina, Ungheria, USA (1).

se il cavallo è giunto nel paese di spedizione da uno dei paesi elencati al terzo trattino, l'importazione è avvenuta nell'osservanza di condizioni di polizia sanitaria almeno altrettanto rigorose di quelle che si sarebbero dovute rispettare se fosse stato importato direttamente nella Comunità europea;

e) non proviene dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale:

i) negli ultimi due anni sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana,

ii) negli ultimi sei mesi sono stati registrati casi di durina,

iii) negli ultimi sei mesi sono stati registrati casi dei morva,

iv) negli ultimi sei mesi sono stati registrati casi di stomatite vescicolosa (3), a meno che l'animale abbia reagito negativamente (titolo 1: 12) ad una prova di neutralizzazione del virus della stomatite vescicolosa effettuata il ................ (5), vale a dire nei dieci giorni precedenti l'esportazione (3) (4);

v) qualora si tratti di un maschio non castrato, negli ultimi sei mesi sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina (3), a meno che l'animale abbia reagito negativamente (titolo 1: 4) ad una prova di neutralizzazione del virus dell'arterite equina effettuata il ................ (5), vale a dire nei dieci giorni precedenti l'esportazione, (3) (4) oppure lo sperma dell'animale abbia reagito negativamente ad una prova di isolamento del virus dell'arterite equina effettuata il ................ (5), vale a dire nei ventuno giorni precedenti l'esportazione (3) (4);

f) non proviene dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che, a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina

- non è stato vaccinato contro la peste equina (3)

oppure

- è stato vaccinato contro la peste equina il ................ (3) (4) (5);

g) non proviene da un allevamento cui si applicano misure restrittive per motivi di polizia sanitaria e non ha avuto contatti con equidi di aziende nelle quali erano applicate misure restrittive per motivi di polizia sanitaria:

i) con riguardo all'encefalomielite equina, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi colpiti dalla malattia,

ii) con riguardo all'anemia infettiva, fino alla data in cui, dopo l'abbattimento dei capi infetti, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi,

iii) con riguardo alla stomatite vescicolosa, per un periodo di sei mesi,

iv) con riguardo alla rabbia, per un periodo di un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato,

v) con riguardo al carbonchio ematico, per un periodo dei quindici giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato, oppure, se tutti gli animali dell'azienda appartenenti a specie sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i locali sono stati disinfettati, per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data di eliminazione degli animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di carbonchio ematico, con riguardo al quale la durata del divieto è di quindici giorni;

h) non ha, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattia contagiose o infettive nel corso degli ultimi quindici giorni.

i) il suo sangue è stato sottoposto alle seguenti prove:

- test di Coggins per la diagnosi dell'anemia infettiva, effettuato il ................ (5), vale a dire nei trenta giorni precedenti l'esportazione, con risultati negativi (4),

- reazione di fissazione del complemento per la diagnosi della durina, effettuata il ................ (5), vale a dire nei dieci giorni precedenti l'esportazione, con risultati negativi (titolo 1: 10) (4),

- reazione di fissazione del complemento per la diagnosi della morva, effettuata il ................ (5), vale a dire nei dieci giorni precedenti l'esportazione, con risultati negativi (tiolo 1: 10) (4),

- diagnosi della peste equina secondo il metodo di cui all'allegato D della direttiva 90/426/CEE, con due prove effettuate ad un intervallo di 21 giorni, la seconda delle quali eseguita nei dieci giorni precedenti l'esportazione, vale a dire il ................ (5) e il ................ (4), ovvero senza aumento del numero di anticorpi, se l'animale è stato vaccinato. (4)

IV. Sono in possesso di una dichiarazione scritta del proprietario o del suo rappresentante (3) nella quale si precisa che

- il cavallo sarà trasferito direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza venire in contatto con altri equini non scortati da certificato analogo al presente e il trasporto sarà effettuato con un veicolo preventivamente pulito e disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione,

- le condizioni di cui al punto III, lettera d) sono rispettate.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto

[proprietario o suo rappresentante (3)],

del cavallo sopra descritto:

1) dichiara che il cavallo rimarrà nella Comunità europea per un periodo non superiore a novanta giorni;

2) conferma quanto dichiarato al punto IV;

3) dichiara che il cavallo è rimasto in .......................................... (paese esportatore) sin dalla nascita oppure è entrato in ........................ (paese esportatore) il ................ (3) (5).

(luogo e data) (firma)

V. Il presente certificato ha una validità di dieci giorni. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

Data Luogo Timbro e firma del veterinario ufficiale

(Nome, in stampatello, e qualifica)

VI. Data e luogo di entrata nel territorio della Comunità:

(timbro e firma del veterinario ufficiale)

Data di esportazione:

VII. Qualora il cavallo venga successivamente trasferito dallo Stato membro di cui al punto II ad un altro Stato membro, la validità del certificato deve venir prorogata di altri dieci giorni da un veterinario ufficiale dello Stato membro speditore. Il periodo globale di permanenza sul territorio della Comunità non deve superare i novanta giorni.

Il sottoscritto, esaminato il cavallo in data odierna, certifica che l'animale rispetta le condizioni di cui alla direttiva 90/426/CEE e che soddisfa in particolare i requisiti di cui al punto III, lettere b, c), g) e h) del presente certificato.

Data dell'esame Luogo dell'esame Luogo di destinazione Timbro e firma del veterinario ufficiale

(cognome in lettere maiuscole, titolo e qualifiche)

(1) O parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE.

(2) Il certificato viene rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto in vista della spedizione verso lo Stato membro di destinazione, o l'ultimo giorno lavorativo precedente; esso dev'essere accompagnato dal documento di identificazione (passaporto) per tutto il tempo di permanenza del cavallo nella Comunità.

(3) Cancellare la menzione inutile.

(4) Dopo l'esecuzione delle prove, i relativi risultati e le vaccinazioni effettuate sono iscritti nel documento di identificazione (passaporto).

(5) Indicare la data.