31988R3543

REGOLAMENTO (CEE) N. 3543/88 DELLA COMMISSIONE del 15 novembre 1988 relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera dell' Irlanda -

Gazzetta ufficiale n. L 310 del 16/11/1988 pag. 0009 - 0009


REGOLAMENTO (CEE) N. 3543/88 DELLA COMMISSIONE del 15 novembre 1988 relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera dell'Irlanda

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88 (2), in particolare l'articolo 11, para- grafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3977/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture ammissibile per il 1988 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3472/88 (4), prevede dei contingenti di sogliola per il 1988;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sogliola nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, XII e XIV da parte di navi battenti bandiera dell'Irlanda o registrate nell'Irlanda hanno esaurito il contingente assegnato per il 1988; che l'Irlanda ha proibito la pesca di questa popolazione a partire del 9 novembre 1988; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, XII e XIV eseguita da parte di navi battenti bandiera dell'Irlanda o registrate nell'Irlanda hanno esaurito il contingente assegnato all'Irlanda per il 1988.

La pesca della sogliola nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, XII e XIV eseguita da parte di navi battenti bandiera dell'Irlanda o registrate nell'Irlanda è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile dal 9 novembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 1988.

Per la Commissione António CARDOSO E CUNHA Membro della Commissione (1) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.

(3) GU n. L 375 del 31. 12. 1987, pag. 1.

(4) GU n. L 305 del 10. 11. 1988, pag. 12.