31988R1315

Regolamento (CEE) n. 1315/88 del Consiglio del 3 maggio 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune e il regolamento (CEE) n. 918/83 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

Gazzetta ufficiale n. L 123 del 17/05/1988 pag. 0002 - 0007
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 6 pag. 0088
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 6 pag. 0088


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1315/88 DEL CONSIGLIO

del 3 maggio 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune e il regolamento (CEE) n. 918/83 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il titolo II C delle « Disposizioni preliminari » della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 (4) prevede che alle merci oggetto di piccole spedizioni destinate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori è applicabile un dazio forfettario del 10 % ad valorem, a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale e che il valore globale delle merci ecceda, per spedizione o per viaggiatore, 115 ECU;

considerando che, conformemente al titolo II C, punto 3 delle « Disposizioni preliminari », il dazio forfettario del 10 % è applicato alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori unicamente sulla frazione di valore che eccede quella ammissibile in franchigia dai dazi all'importazione ai sensi degli articoli da 45 a 49 del regolamento (CEE) n. 918/83 (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 3822/85 (6); che invece, dall'articolo 29, paragrafo 2, terzo trattino del regolamento (CEE) n. 918/83, risulta che il dazio forfettario del 10 % è applicato totalmente alle merci oggetto di piccole spedizioni inviate a privati, quando il valore globale di dette spedizioni superi l'importo fissato per la loro ammissione in franchigia, ovvero 45 ECU;

considerando che detta regolamentazione presenta l'inconveniente di privare di qualsiasi franchigia i destinatari delle piccole spedizioni il cui valore globale ecceda, anche se di poco, l'importo di 45 ECU; che da un esame della situazione risulta che l'applicazione, in questo particolare settore, di disposizioni analoghe a quelle applicabili alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori non dovrebbe comportare serie difficoltà amministrative; che, conseguentemente, occorre procedere alla modifica tanto del titolo II C delle « Disposizioni preliminari » della nomenclatura combinata quanto del titolo VII del regolamento (CEE) n. 918/83, in modo da consentire la concessione della franchigia limitata a 45 ECU all'importazione di piccole spedizioni destinate a privati ed a riscuotere il dazio doganale forfettario del 10 % soltanto sulla frazione di valore che supera tale importo;

considerando che in queste circostanze occorre portare da 115 ECU a 200 ECU il valore delle spedizioni al di là del quale le spedizioni inviate a privati possono essere soggette a dazi doganali forfettari del 10 % come già proposto dalla Commissione in data 16 novembre 1984 (7); che, ai fini della chiarezza giuridica, occorre procedere a tutte queste modifiche mediante una nuova completa stesura del titolo II C delle « Disposizioni preliminari » della nomenclatura combinata e del titolo VII del regolamento (CEE) n. 918/83;

considerando che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 918/83, l'isola di Helgoland è considerata paese terzo; che, in conformità del regolamento (CEE) n. 2151/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo al territorio doganale della Comunità (8), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, tutti i territori esclusi dal territorio doganale della Comunità sono nella condizione giuridica di Helgoland; che è pertanto opportuno modificare il suddetto articolo 1, paragrafo 3;

considerando d'altronde che gli articoli 137 e 138 del regolamento (CEE) n. 918/83 hanno determinato le condizioni in cui, fino alla fissazione di disposizioni comunitarie nel settore considerato, gli Stati membri possono accordare particolari misure di franchigia alle importazioni di strumenti e di apparecchi utilizzati a scopo di ricerca, diagnosi o trattamenti medici;

considerando che, dall'esperienza acquisita da uno Stato membro nell'attuazione di tali disposizioni risulta che l'ammissione in franchigia degli strumenti ed apparecchi considerati, una volta accertato che nessuno strumento o apparecchio equivalente sia attualmente fabbricato nella Comunità, non può comportare conseguenze negative per l'economia comunitaria; che ciò consentirebbe invece di contribuire efficacemente all'individuazione ed al trattamento di gravi malattie da cui possono essere colpite persone residenti nella Comunità; che occorre incoraggiare gli eventuali doni di tali strumenti o apparecchi agli istituti medici a tal fine riconosciuti dalle autorità competenti; che occorre pertanto trasformare in disposizioni definitive applicabili in tutta la Comunità le disposizioni facoltative e provvisorie di cui agli articoli 137 e 138 del regolamento (CEE) n. 918/83 a favore degli strumenti e apparecchi utilizzati a scopo di ricerca, diagnosi o tratta

menti medici e, a tal scopo, sostituire ai suddetti articoli un titolo XIV bis che contempli questo caso specifico di franchigia;

considerando che occorre anche completare il regolamento (CEE) n. 918/83 per tener conto dei lavori svolti dall'Organizzazione mondiale della sanità, istituendo una franchigia dai dazi all'importazione a favore di sostanze di riferimento necessarie per il controllo della qualità delle medicine;

considerando che i lavori svolti dal comitato delle franchigie doganali fin dall'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 918/83 hanno consentito di accertare che alcune disposizioni transitorie di cui all'articolo 136 del suddetto regolamento possono essere ormai trasformate, a determinate condizioni, in disposizioni definitive, oppure limitate nel tempo o anche eliminate; che conviene modificare di conseguenza gli articoli da 133 a 136 in modo da eliminare al massimo qualsiasi incertezza sulla portata delle disposizioni in essi contenute e qualsiasi disparità nell'applicazione del regime comunitario delle franchigie istituito dal regolamento (CEE) n. 918/83;

considerando che conviene cogliere l'occasione di queste modifiche di vario genere del regolamento (CEE) n. 918/83 per procedere a qualche adeguamento di altre disposizioni allo scopo di permettere un'applicazione più conforme agli obiettivi perseguiti come anche di garantire il rispetto delle disposizioni prese nell'ambito di alcune organizzazioni internazionali, in particolare della decisione/raccomandazione del Consiglio dell'OCSE adottata il 27 novembre 1985, relativa alla politica nel settore del turismo internazionale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il titolo II C delle disposizioni preliminari della nomenclatura combinata allegato al regolamento (CEE) n. 2658/87 è sostituito dal testo seguente:

« C. Tassazione forfettaria

1. Un dazio forfettario del 10 % ad valorem è applicabile alle merci:

- contenute nelle spedizioni inviate da un privato a un altro privato, o

- contenute nei bagagli personali dei viaggiatori,

a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale.

Il dazio forfettario del 10 % è applicabile quando il valore delle merci soggette ai dazi all'importazione non supera, per spedizione o per viaggiatore, 200 ECU.

Sono escluse dall'applicazione del dazio forfettario le merci comprese nel capitolo 24 che sono contenute in una spedizione o nei bagagli personali dei viaggiatori in quantità superiori ai limiti fissati, rispettivamente, nell'articolo 31 o nell'articolo 46 del regolamento (CEE) n. 918/83 (1).

2. Sono considerate prive di ogni carattere commerciale:

a) nel caso di merci contenute in spedizioni inviate da un privato ad un altro privato, le importazioni riguardanti spedizioni che, ad un tempo:

- presentano carattere occasionale;

- contengono esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari: tali merci, per la loro natura o quantità, non devono riflettere alcun intento di carattere commerciale;

- sono inviate dal mittente al destinatario senza alcuna forma di pagamento;

b) nel caso di merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, le importazioni che, ad un tempo:

- presentano cartattere occasionale, e

- riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei viaggiatori, o destinate ad essere regalate; tali merci, per la loro natura o quantità, non devono riflettere alcun intento di carattere commerciale.

3. Il dazio forfettario non è applicabile alle merci importate alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, qualora, prima che sia effettuata la tassazione in base a tale dazio, l'interessato abbia domandato che alle merci stesse siano applicati i loro dazi all'importazione. In tal caso, tutte le merci oggetto dell'importazione vengono assoggettate ai dazi all'importazione loro propri, fatte salve le franchigie previste negli articoli 29, 30, 31 e da 45 a 49 del regolamento (CEE) n. 918/83.

Ai fini del primo comma, per dazi all'importazione si intendono i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente nonché i prelievi agricoli ed altre imposizioni all'importazione previsti nel quadro della politica agricola comune o dei regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.

4. Gli Stati membri hanno la facoltà di arrontondare la somma che risulta dalla conversione dell'importo di 200 ECU in moneta nazionale.

5. Gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere invariato il controvalore in moneta nazionale dell'importo di 200 ECU qualora, all'atto dell'adattamento annuale previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 2779/78, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 289/84 (2), la conversione di tale importo determini, prima dell'arrotondamento previsto dal paragrafo 4, una modifica del controvalore espresso in moneta nazionale inferiore al 5 % oppure una riduzione di tale controvalore.

(1) GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1.

(2) GU n. L 33 del 4. 2. 1984, pag. 2. »

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 918/83 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

« 3. Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, per l'applicazione del capitolo I la nozione di paese terzo comprende anche le parti del territorio degli Stati membri escluse dal territorio doganale della Comunità in applicazione del regolamento (CEE) n. 2151/84 (1).

(1) GU n. L 197 del 27. 7. 1984, pag. 1. »

2) Il testo dell'articolo 11, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

« 2. Sono parimenti ammessi in franchigia dai dazi all'importazione, con le stesse riserve, i regali abitualmente offerti in occasione di un matrimonio, ricevuti da una persona che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1 da persone aventi la residenza normale in un paese terzo. Il valore di ciascun regalo ammesso in franchigia non può però essere superiore a 1 000 ECU. »

3) Il titolo VII è sostituito dal testo seguente:

« TITOLO VII

Spedizioni inviate da un privato a un altro privato

Articolo 29

1. Fatti salvi gli articoli 30 e 31, sono ammesse in franchigia dai dazi all'importazione le merci contenute nelle spedizioni inviate da un privato che si trovi nel territorio doganale della Comunità, sempre che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale.

La franchigia prevista nel presente paragrafo non si applica alle spedizioni provenienti dall'isola di Helgoland.

2. Ai sensi del paragrafo 1, per « importazioni prive di ogni carattere commerciale » si intendono le importazioni riguardanti spedizioni che, ad un tempo:

- presentano carattere occasionale;

- contengono esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari; tali merci, per la loro natura o quantità, non devono riflettere alcun intento di carattere commerciale;

- sono inviate dal mittente al destinatario senza alcuna forma di pagamento.

Articolo 30

La franchigia di cui all'articolo 29, paragrafo 1 è applicata su un valore di 45 ECU per spedizione, ivi compreso il valore delle merci di cui all'articolo 31.

Se il valore globale di varie merci supera per spedizione l'importo previsto al primo comma, la franchigia è accordata fino a concorrenza di tale importo per quelle merci che, importate separatamente, avrebbero potuto beneficiare di detta franchigia, fermo restando che il valore di una stessa merce non può essere frazionato.

Articolo 31

Per le merci sotto indicate, la franchigia di cui all'articolo 29, paragrafo 1 è limitata per ciascuna spedizione alle quantità sotto elencate:

a) prodotti del tabacco:

50 sigarette, o

25 sigaretti (sigari aventi un peso massimo di 3 grammi al pezzo), o

10 sigari, o

50 grammi di tabacco da fumo, o

un assortimento proporzionale di questi vari prodotti;

b) alcole e bevande alcoliche:

- bevande distillate e bevande spiritose con titolo alcolometrico superiore a 22 % vol; alcole etilico non denaturato di 80 % vol e più: 1 litro; oppure

- bevande distillate e bevande spiritose, aperitivi a base di vini o di alcole, tafia, saké o bevande simili con titolo alcolometrico pari o inferiore a 22 % vol; vini spumanti, vini liquorosi: 1 litro;

oppure un assortimento proporzionale di questi vari prodotti, e

- vini tranquilli: 2 litri;

c) profumi: 50 grammi, o

acqua da toletta: 0,25 litri. »

4) Il testo dell'articolo 46, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. Per le merci sotto indicate, la franchigia di cui all'articolo 45, paragrafo 1 è limitata, per ciascun viaggiatore, alle quantità sotto elencate:

a) prodotti del tabacco:

200 sigarette, o

100 sigaretti (sigari aventi un peso massimo di 3 grammi al pezzo), o

50 sigari, o

250 grammi di tabacco da fumo, o

un assortimento proporzionale di questi vari prodotti; b) alcol e bevande alcoliche:

- bevande distillate e bevande spiritose con titolo alcolometrico superiore a 22 % vol; alcole etilico non denaturato di 80 % vol e più: 1 litro; oppure

- bevande distillate e bevande spiritose, aperitivi a base di vino o di alcole, tafia, saké o bevande simili con titolo alolometrico pari o inferiore a 22 % vol; vini spumanti, vini liquorosi: 2 litri,

o un assortimento proporzionale di questi vari prodotti, e

- vini tranquilli: 2 litri;

c) profumi 50 grammi, e

acqua da toletta: 0,25 litri;

d) medicinali:

quantità corrispondente alle necessità personali dei viaggiatori ».

5) All'articolo 49, paragrafo 2, primo trattino sono aggiunti i termini:

« gli Stati membri possono prevedere deroghe in proposito; »

6) Il testo dell'articolo 60 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 60

1. Sono ammessi in franchigia dai dazi all'importazione:

a) gli animali appositamente preparati per essere utilizzati in laboratorio;

b) le sostanze biologiche o chimiche che figurano in un elenco stabilito secondo la procedura prevista all'articolo 143, paragrafi 2 e 3, importate esclusivamente per scopi non commerciali.

2. La franchigia di cui al paragrafo 1 è limitata agli animali e alle sostanze biologiche o chimiche destinati:

- a istituti pubblici o di pubblica utilità aventi come attività principale l'insegnamento o la ricerca scientifica e ai servizi che dipendono da un istituto pubblico o di pubblica utilità aventi come attività principale l'insegnamento o la ricerca scientifica;

- a istituti privati aventi come attività principale l'insegnamento o la ricerca scientifica, autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali merci in franchigia.

3. Nell'elenco di cui al paragrafo 1, lettera b) possono figurare soltanto le sostanze biologiche o chimiche di cui non esiste produzione equivalente nel territorio doganale della Comunità e la cui specificità o il cui grado di purezza conferisce loro il carattere di sostanze atte esclusivamente o principalmente alla ricerca scientifica. »

7) Sono inseriti i titoli seguenti:

« TITOLO XIV bis

Strumenti e apparecchi utilizzati a scopo di ricerca, diagnosi o trattamenti medici

Articolo 63 bis

1. Sono ammessi in franchigia dei dazi all'importazione gli strumenti e apparecchi utilizzati a scopo di ricerca, diagnosi o trattamenti medici che sono offerti in dono, da un'organizzazione benefica o filantropica oppure da un privato, ad enti sanitari, servizi di ospedali od istituti di ricerca medica autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a riceverli in franchigia, o che sono acquistati da tali enti sanitari, ospedali o istituti di ricerca medica, interamente con fondi forniti da una organizzazione benefica o filantropica o grazie e contributi volontari, purché risulti che:

a) attualmente nel territorio doganale della Comunità non si fabbricano strumenti o apparecchi equivalenti;

b) la donazione degli strumenti o apparecchi in questione non rifletta, nel donatore, alcun intento di carattere commerciale; e

c) il donatore non sia legato in alcun modo al fabbricante degli strumenti o apparecchi per i quali è richiesta la franchigia.

2. La franchigia si applica anche, alle stesse condizioni:

a) ai pezzi di ricambio, elementi o accessori specifici che si adattano agli strumenti e apparecchi, purché tali pezzi di ricambio, elementi o accessori siano importati contemporaneamente a questi strumenti o apparecchi o, se importati successivamente, siano riconoscibili come destinati a strumenti o apparecchi precedentemente ammessi in franchigia;

b) agli utensili destinati alla manutezione, al controllo, alla calibratura o alla riparazione degli strumenti o apparecchi, purché tali utensili siano importati contemporaneamente a questi strumenti o apparecchi ovvero, nel caso in cui siano importati successivamente, siano riconoscibili come destinati a strumenti o apparecchi precedentemente ammessi in franchigia.

Articolo 63 ter

Per l'applicazione dell'articolo 63 bis, segnatamente per quanto riguarda gli strumenti o apparecchi e gli organismi beneficiari ivi contemplati, si applicano, mutatis mutandis, l'articolo 54, quarto trattino e gli articoli 55, 57 e 58. TITOLO XIV ter

Sostanze di riferimento per il controllo della qualità dei medicinali

Articolo 63 quater

Sono ammessi in franchigia dei dazi all'importazione le spedizioni contenenti campioni di sostanze di riferimento autorizzate dall'Organizzazione mondiale della sanità per garantire il controllo della qualità della sostanze impiegate nella fabbricazione di medicinali e che sono spedite a destinatari autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali spedizioni in franchigia. »

8) All'articolo 86, è aggiunta la lettera seguente:

« d) le ricompense, i trofei, i ricordi aventi carattere simbolico e di valore limitato che sono destinati ad essere distribuiti gatuitamente a persone aventi la loro residenza normale in paesi terzi, in occasione di riunioni di affari o di manifestazioni simili di carattere internazionale e che non riflettono, per la loro natura, il loro valore unitario e le altre loro caratteristiche, alcun intento di carattere commerciale ».

9) All'articolo 109 è aggiunta la lettera seguente:

q) marche da bollo e simili che certificano il pagamento di tasse in paesi terzi ».

10) Il titolo del titolo XXVII è sostituito dal testo seguente:

« Carburanti e lubrificanti a bordo di autoveicoli terrestri a motore e nei contenitori per usi speciali ».

11) Il testo degli articoli 112 e 113 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 112

1. Fatti salvi gli articoli 113, 114 e 115, sono ammessi in franchigia dai dazi all'importazione:

a) il carburante contenuto nei serbatoi normali:

- degli autoveicoli da turismo, degli autoveicoli commerciali e dei motocicli,

- dei contenitori per usi speciali,

che entrano nel territorio doganale della Comunità;

b) il carburante contenuto in serbatoi portatili a bordo degli autoveicoli da turismo e dei motocicli, entro il limite di 10 litri per veicolo e fatte salve le disposizioni nazionali per la detenzione e il trasporto del carburante.

2. Ai sensi del paragrafo 1, si intende:

a) per "autoveicolo commerciale", ogni veicolo stradale a motore (compresi i trattori con o senza rimorchio) che, per il suo tipo di costruzione ed il suo equipaggiamento, è atto e destinato al trasporto, con o senza compenso:

- di oltre nove persone, compreso il conducente,

- di merci,

nonché ogni veicolo stradale per uso speciale diverso dal trasporto propriamente detto;

b) per "autoveicolo da turismo", ogni autoveicolo che non risponda ai criteri definiti alla lettera a);

c) per ''serbatoi normali":

- i serbatoi che sono fissati in modo stabile dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo del veicolo considerato e la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante, sia per la trazione dei veicoli sia, all'occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi.

Sono parimenti considerati serbatoi normali i serbatoi di gas installati su veicoli a motore che consentono l'uso diretto del gas come carburante nonché i serbatoi adattati agli altri sistemi di cui possono essere dotati i veicoli;

- i serbatoi che sono fissati in modo stabile dal costruttore su tutti i contenitori dello stesso tipo del contenitore considerato e la cui sistemazione permamente consente l'utilizzazione diretta del carburante per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi di cui sono dotati i contenitori per usi speciali;

d) per "contenitore per usi speciali", ogni contenitore munito di dispositivi specialmente adattati per sistemi di refrigerazione, ossigenazione, isolamento termico e simili.

Articolo 113

Per quanto riguarda il carburante contenuto nei serbatoi normali di autoveicoli commerciali e dei contenitori per usi speciali, gli Stati membri possono limitare l'applicazione della franchigia a 200 litri per veicolo, per contenitore per usi speciali e per viaggio. »

12) Il testo dell'articolo 132, secondo comma è sostituito dal testo seguente:

« Gli Stati membri hanno anche la facoltà di mantenere immutato il controvalore in moneta nazionale dell'importo fissato in ECU se, al momento dell'adeguamento annuale previsto all'articolo 2, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 2779/78 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 289/84 (2), la conversione di tale importo conduce, prima dell'arrotondamento previsto al primo comma del presente articolo, ad una modifica del controvalore in moneta nazionale inferiore al 5 % o ad una riduzione di detto controvalore.

(1) GU n. L 333 del 30. 11. 1978, pag. 5.

(2) GU n. L 33 del 4. 2. 1984, pag. 2. » 13) All'articolo 133, paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:

« g) di franchigie risultanti dall'applicazione di accordi conclusi, su base di reciprocità, con paesi terzi firmatari della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago 1944) per l'attuazione delle pratiche raccomandate 4.42 e 4.44 dell'allegato 9 di detta convenzione (8a edizione, luglio 1980) ».

14) Il testo dell'articolo 134, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni doganali contenute nelle convenzioni e negli accordi internazionali del tipo menzionato all'articolo 133, paragrafo 1, lettere da b) a g) e paragrafo 3, conclusi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. »

15) Il testo degli articoli 135 e 136 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 135

Il presente regolamento non osta a che:

a) la Grecia mantenga lo statuto speciale per il Monte Athos, sancito dall'articolo 105 della costituzione ellenica;

b) la Spagna e la Francia mantengano, fino all'entrata in vigore di un regime che disciplini le relazioni commerciali tra la Comunità e Andorra, le franchigie risultanti dalle convenzioni da esse stipulate con Andorra rispettivamente il 13 luglio 1867 e il 22 e 23 novembre 1867;

c) gli Stati membri mantengano, nei limiti di 210 ECU, franchigie superiori a quelle di cui all'articolo 47 che essi all'occorenza accordavano, alla data del 1o gennaio 1983, ai marinai della marina mercantile addetti al traffico internazionale.

Articolo 136

1. Fino all'adozione di disposizioni comunitarie nel settore considerato, gli Stati membri possono accordare particolari franchigie alle forze armate che sono di stanza nel loro territorio senza peraltro dipenderne, in applicazione di accordi internazionali.

2. Fino alla fissazione di disposizioni comunitarie nel settore considerato, il presente regolamento non osta a che gli Stati membri mantengano misure di franchigia ai lavoratori che ritornano in patria dopo aver soggiornato fuori del territorio doganale della Comunità per almeno sei mesi a causa della loro attività professionale. »

16) Gli articoli 137 e 138 sono soppressi.

17) Agli articoli 1, 4, 22, 45, da 52 a 56, 65, 72, 73, 86, 87, 117 e 120 l'espressione « Comunità » è sostituita dall'espressione « territorio doganale della Comunità ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. BANGEMANN

(1) GU n. C 254 dell'11. 10. 1986, pag. 7.

(2) GU n. C 13 del 18. 1. 1988, pag. 173.

(3) GU n. C 105 del 21. 4. 1987, pag. 4.

(4) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(5) GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1.

(6) GU n. L 370 del 31. 12. 1985, pag. 22.

(7) GU n. C 324 del 5. 12. 1984, pag. 5.

(8) GU n. L 197 del 27. 7. 1984, pag. 1.