31982R0510

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 510/82 del Consiglio, del 22 febbraio 1982, che modifica il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/76 che stabilisce il regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

Gazzetta ufficiale n. L 064 del 08/03/1982 pag. 0015 - 0028
edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 2 pag. 0167
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 3 pag. 0130
edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 2 pag. 0167
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 3 pag. 0130


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REGOLAMENTO ( CECA , CEE , EURATOM ) N . 510/82 DEL CONSIGLIO

del 22 febbraio 1982

che modifica il regolamento ( CECA , CEE , Euratom ) n . 1860/76 che stabilisce il regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 1365/75 del Consiglio , del 26 maggio 1975 , relativo all ' istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro ( 1 ) , in particolare l ' articolo 17 ,

visto il regolamento ( CECA , CEE , Euratom ) n . 1860/76 del Consiglio , del 29 giugno 1976 , che stabilisce il regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro ( 2 ) , modificato dal regolamento ( CEE , Euratom , CECA ) n . 1238/80 ( 3 ) ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che spetta al Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , modificare detto regime ;

considerando che occorre concedere agli agenti della fondazione ed ai loro aventi diritto gli stessi benefici di cui godono taluni agenti temporanei delle Comunità europee ed i loro aventi diritto per quanto riguarda la copertura dei rischi di malattia , di infortunio e di malattia professionale , nonchù per quanto riguarda il regime pensioni , fatta tuttavia eccezione della maggiorazione della pensione di cui all ' articolo 5 dell ' allegato VIII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo del regolamento ( CECA , CEE , Euratom ) n . 1860/76 è modificato nel modo seguente :

1 . nell ' articolo 30 , paragrafo 1 , l ' ultimo comma è redatto come segue :

« Tuttavia l ' agente colpito da una malattia professionale o da un infortunio sopravvenuto in occasione dell ' esercizio delle sue funzioni continua a perepire , durante tutto il periodo della sua incapacità al lavoro , la retribuzione integrale , finchù non sia ammesso a beneficiare della pensione d ' invalidità prevista all ' articolo 41 ter » ;

2 . nell ' articolo 36 è aggiunto il comma seguente :

« In caso di decesso del titolare di una pensione , il primo comma si applica per quanto concerne la pensione del defunto » ;

3 . nell ' articolo 47 il paragrafo 2 è completato dal testo seguente :

« nonchù di limitare l ' indennità prevista all ' articolo 11 dell ' allegato VI al rimborso del contributo di cui all ' articolo 41 novies , maggiorato degli interessi composti al tasso del 3,5 % l ' anno » ;

4 . nel titolo II il testo del titolo del capitolo 6 è sostituito dal testo seguente :

« Sicurezza sociale e pensioni » ;

5 . nel titolo II il capitolo 6 contiene :

- una sezione A , intitolata « Copertura dei rischi di malattia e d ' infortunio , indennità di carattere sociale » , che comprende gli articoli da 38 a 41 ,

- una sezione B , intitolata « Regime delle pensioni e indennità una tantum » , che comprende gli articoli da 41 bis a 41 novies ;

6 . il testo dell ' articolo 38 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 38

1 . Alle condizioni fissate dalla regolamentazione cui rinvia l ' articolo 1 dell ' allegato V e nei limiti dell ' 80 % delle spese sostenute , l ' agente , il coniuge e i figli , nonchù le altre persone a suo carico ai sensi dell ' articolo 7 dell ' allegato IV sono coperti contro i rischi di malattia per tutto il periodo in cui l ' agente esercita le sue funzioni e durante i suoi congedi di malattia . Tuttavia , la quota dell ' 80 % è portata al 100 % in caso di tubercolosi , poliomielite , cancro , malattia mentale e altre malattie riconosciute di analoga gravità dalla Commissione delle Comunità europee .

Il terzo del contributo necessario per assicurare questa copertura è a carico dell ' affiliato , purchù non superi il 2 % del suo stipendio base , e gli altri due terzi sono a carico della fondazione .

Tuttavia , qualora la visita medica alla quale l ' agente deve essere sottoposto a norma dell ' articolo 24 riveli che l ' agente è affetto da malattia o da infermità , il direttore può decidere che le spese dovute agli sviluppi e alle conseguenze di tale malattia o infermità siano escluse dal rimborso delle spese di cui al primo comma .

2 . Se l ' agente dimostra che non può essere coperto da un altro regime di sicurezza sociale , continua a beneficiare del regime di copertura delle spese di malattia di cui al paragrafo 1 per un periodo massimo di 60 giorni a decorrere dalla scadenza del suo contratto o durante il periodo nel corso del quale è colpito da malattia grave e prolungata contratta nel corso del suo impiego , senza dover versare contributi .

3 . L ' agente rimasto al servizio della fondazione fino all ' età di 60 anni o titolare di una pensione di invalidità beneficia , dopo la cessazione dal servizio , del paragrafo 1 . Il contributo è calcolato sulla base della pensione .

Il titolare di una pensione di riversibilità conseguente al decesso di un agente in attività o di un agente rimasto al servizio della Fondazione sino all ' età di 60 anni o di un titolare di una pensione di invalidità beneficia delle stesse disposizioni . Il contributo è calcolato sulla base della pensione .

4 . Beneficiano altresì del paragrafo 1 , purchù non possano essere coperti da un altro regime pubblico di assicurazione contro le malattie :

- l ' ex agente della fondazione titolare di una pensione di anzianità che abbia lasciato il servizio presso la fondazione prima del sessantesimo anno d ' età ,

- il titolare di una pensione di riversibilità conseguente al decesso di un ex agente della fondazione che abbia lasciato il servizio presso la fondazione prima del sessantesimo anno d ' età .

Il contributo è calcolato sulla base della pensione dell ' ex agente ed è posto a carico del beneficiario per metà .

Tuttavia , il titolare di una pensione di orfano beneficia delle disposizioni del paragrafo 1 soltanto su sua domanda . Il contributo è calcolato sulla base della pensione di orfano .

5 . Se l ' importo delle spese non rimborsate per un periodo di 12 mesi supera la metà dello stipendio base mensile dell ' agente o della pensione versata , il direttore della fondazione concede un rimborso speciale , dietro parere conforme dell ' ufficio liquidatore , tenuto conto della situazione familiare dell ' interessato , sulla base della regolamentazione cui rinvia l ' articolo 1 dell ' allegato V .

6 . Il beneficiario è tenuto a dichiarare i rimborsi di spese cui può pretendere in virtù di un ' altra assicurazione obbligatoria contro le malattie , per se stesso o per una delle persone assicurate per il suo tramite .

Qualora il totale dei rimborsi eventualmente ottenuti superi i rimborsi previsti al paragrafo 1 , la differenza sarà dedotta dall ' importo da rimborsare ai sensi del paragrafo 1 , salvo per quanto riguarda i rimborsi ottenuti in virtù di un ' assicurazione complementare privata contro le malattie , destinata a coprire la parte delle spese non rimborsabili a titolo del paragrafo 1 » ;

7 . sono inseriti gli articoli seguenti :

« Articolo 38 bis

1 . Alle condizioni fissate dalla regolamentazione cui rinvia l ' articolo 2 dell ' allegato V , l ' agente è coperto per tutto il periodo in cui esercita le sue funzioni e durante i suoi congedi malattia contro i rischi di malattia professionale e i rischi d ' infortunio . Egli è tenuto a contribuire , nei limiti dello 0,1 % dello stipendio base , alla copertura dei rischi della vita privata .

I rischi non coperti sono precisati in tale regolamentazione .

2 . Le prestazioni garantite sono le seguenti :

a ) in caso di decesso

versamento alle persone sottoindicate di un capitale pari a cinque volte lo stipendio base annuo calcolato in base agli stipendi mensili attribuiti all ' interessato nei dodici mesi precedenti l ' infortunio :

- al coniuge e ai figli dell ' agente deceduto , secondo le norme del diritto di successione applicabile all ' agente ; l ' ammontare da versare al coniuge non può tuttavia essere inferiore al 25 % del capitale ;

- in mancanza di persone della categoria suindicata , agli altri discendenti , secondo le norme del diritto di successione applicabile all ' agente ;

- in mancanza di persone delle due categorie suindicate , agli ascendenti , secondo le norme del diritto di successione applicabile all ' agente ;

- in mancanza di persone delle tre categorie suindicate , alla fondazione ;

b ) in caso di invalidità permanente totale

versamento all ' interessato di un capitale pari a otto volte il suo stipendio base annuo calcolato in base agli stipendi mensili attribuitigli nei dodici mesi precedenti l ' infortunio ;

c ) in caso di invalidità permanente parziale

versamento all ' interessato di una parte dell ' indennità prevista alla lettera b ) , calcolata in base alla tabella stabilita dalla regolamentazione cui rinvia l ' articolo 2 dell ' allegato V .

Alle condizioni fissate da detta regolamentazione , ai versamenti di cui sopra può essere sostituita una rendita vitalizia .

Le prestazioni sopra enumerate sono cumulabili con quelle previste dal regime pensioni .

3 . Sono inoltre coperte , alle condizioni fissate dalla regolamentazione cui rinvia l ' articolo 2 dell ' allegato V , le spese mediche , farmaceutiche , ospedaliere , chirurgiche , di protesi , radiografia , massaggio , ortopedia , clinica e trasporto , nonchù tutte le spese analoghe rese necessarie dall ' infortunio o dalla malattia professionale .

Tuttavia , tale rimborso sarà effettuato solo dopo esaurimento e a completamento dei rimborsi ricevuti in applicazione delle disposizioni dell ' articolo 38 .

Articolo 40 bis

1 . La fondazione , nei limiti degli obblighi che ad essa derivano dall ' articolo 40 , è surrogata di pieno diritto agli aventi diritto dell ' agente nei loro diritti di ricorso contro il terzo responsabile dell ' incidente che ha causato la morte dell ' agente .

2 . Le Comunità , nei limiti degli obblighi che a loro derivano dagli articolo 38 e 38 bis , sono surrogate di pieno diritto all ' agente o ai suoi aventi diritto nei loro diritti di ricorso contro il terzo responsabile dell ' incidente che ha causato la morte o le ferite dell ' agente o delle persone assicurate per il suo tramite .

Articolo 41 bis

L ' agente che ha compiuto almeno dieci anni di servizio , ha diritto ad una pensione di anzianità . Tuttavia egli ha diritto a tale pensione prescindendo dagli anni di servizio se ha più di 60 anni .

L ' ammontare massimo della pensione di anzianità è fissato al 70 % dell ' ultimo stipendio base relativo all ' ultimo grado nel quale è stato inquadrato l ' agente durante un anno almeno . Tale importo rimane acquisito all ' agente che ha maturato trentacinque anni di servizio , calcolati in base all ' articolo 3 dell ' allegato VI . Se il numero degli anni di servizio è inferiore a trentacinque , l ' ammontare massimo di cui sopra viene ridotto in proporzione .

Se l ' agente ha diritto ad una pensione di anzianità , i suoi diritti a pensione sono ridotti proporzionalmente all ' importo dei versamenti effettuati a norma del paragrafo 37 dell ' allegato VI .

L ' ammontare della pensione di anzianità non può essere inferiore al 4 % del minimo vitale ai sensi dell ' articolo 5 dell ' allegato VI per ogni anno di servizio maturato conformemente all ' articolo 3 di detto allegato .

Il diritto alla pensione di anzianità matura all ' età di 60 anni .

Per anni di servizio ai sensi del primo comma si intendono quelli compiuti in qualità di agente ai sensi dell ' articolo 1 , paragrafo 2 , compresi gli anni precedenti al ... , a condizione che a tale data l ' agente risulti al servizio della fondazione in questa qualità .

Articolo 41 ter

Alle condizioni previste al capitolo III dell ' allegato VI , l ' agente ha diritto ad una pensione di invalidità allorchù sia colpito da invalidità permanente riconosciuta come totale e che debba per questo motivo cessare il proprio servizio presso la fondazione .

Se l ' invalidità è determinata da un infortunio sopravvenuto nell ' esercizio o in occasione dell ' esercizio delle proprie funzioni ovvero da malattia professionale o da atto di sacrificio personale compiuto nell ' interesse pubblico o dal fatto di avere rischiato la propria vita per salvare quella altrui , la pensione d ' invalidità è fissata al 70 % dell ' ultimo stipendio base dell ' agente .

Se l ' invalidità è dovuta ad altra causa , il tasso della pensione d ' invalidità , calcolata sull ' ultimo stipendio di base dell ' agente , è pari al tasso della pensione di anzianità cui l ' agente avrebbe avuto diritto a 65 anni se fosse rimasto in servizio fino a tale età .

La pensione d ' invalidità non può essere inferiore al 120 % del minimo vitale , quale è definito all ' articolo 5 dell ' allegato VI .

Se l ' invalidità è stata provocata intenzionalmente dall ' agente , il direttore può decidere che l 'interessato percepirà soltanto l ' indennità una tantum di cui all ' articolo 11 dell ' allegato VI .

Articolo 41 quater

Alle condizioni previste al capitolo IV dell ' allegato VI , la vedova di un agente o di un ex agente ha diritto ad una pensione di reversibilità .

L ' ammontare mensile della pensione di reversibilità di cui beneficia la vedova di un agente deceduto nella posizione di attività o di congedo per servizio militare è pari al 35 % dell ' ultimo stipendio base dell ' agente e non può essere inferiore al minimo vitale definito all ' articolo 5 , dell ' allegato VI .

Articolo 41 quinquies

1 . Quando l ' agente o il titolare di una pensione di anzianità o di invalidità sia deceduto senza lasciare un coniuge avente diritto ad una pensione di reversibilità , i figli a suo carico ai sensi dell ' articolo 7 dell ' allegato IV hanno diritto ad una pensione di orfano , alle condizioni previste dall ' articolo 20 dell ' allegato VI .

2 . Lo stesso diritto è riconosciuto ai figli che soddisfino alle medesime condizioni , in caso di decesso o di nuovo matrimonio del titolare di una pensione di reversibilità quale è prevista all ' articolo 41 quater .

3 . Quando un agente o il titolare di una pensione di anzianità o di invalidità sia deceduto senza che sussistano le condizioni di cui al paragrafo 1 , i figli a suo carico ai sensi dell ' articolo 7 dell ' allegato IV hanno diritto ad una pensione di orfano alle condizioni di cui all ' articolo 20 dell ' allegato VI . Tuttavia , tale pensione è fissata alla metà dell ' importo calcolato in base a quest ' ultimo articolo . $$4 . Se il coniuge - non agente - di un agente è deceduto , i figli a carico di quest ' ultimo ai sensi dell ' articolo 7 dell ' allegato IV hanno diritto ad una pensione di orfano fissata per ciascuno al doppio dell ' importo dell ' assegno per i figli a carico .

Articolo 41 sexies

Il titolare di una pensione di anzianità acquisita all ' età di 60 anni o dopo questa età , di una pensione di invalidità oppure di una pensione di reversibilità , ha diritto agli assegni familiari previsti agli articoli 6 , 7 e 8 dell ' allegato IV . L ' assegno di famiglia è calcolato in base alla pensione del beneficiario .

Tuttavia , l ' importo dell ' assegno per figli a carico dovuto al titolare di una pensione di reversibilità è pari al doppio dell ' importo dell ' assegno di cui all ' articolo 7 dell ' allegato IV .

Il titolare di una pensione di orfano ha diritto all ' indennità scolastica alle condizioni previste dall ' articolo 8 dell ' allegato IV .

Articolo 41 septies

Le prestazioni e garanzie previste dagli articoli da 41 ter a 41 sexies sono sospese ove gli effetti pecuniari dell ' assunzione dell ' agente siano temporaneamente sospesi in virtù del regime applicabile della fondazione .

Articolo 41 octies Le pensioni sono fissate sulla base delle tabelle degli stipendi in vigore il primo giorno del mese di apertura del diritto a pensione .

A tali pensioni viene applicato un coefficiente correttore superiore , pari o inferiore al 100 % in funzione delle condizioni di vita del paese di residenza del titolare della pensione ; questi coefficienti sono uguali a quelli fissati dal Consiglio delle Comunità europee in forza dell ' articolo 64 e dell ' articolo 65 , paragrafo 2 , dello statuto dei funzionari delle Comunità europee .

Le pùnsioni subiscono gli stessi adeguamenti decisi dal Consiglio delle Comunità europee per le pensioni dei funzionari di dette Comunità .

Le pensioni sono pagate in una delle monete previste dall ' articolo 38 dell ' allegato VI sulla base dei tassi di cambio di cui all ' articolo 63 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee .

Articolo 41 novies

Gli agenti contribuiscono per un terzo al finanziamento del regime delle pensioni . Il contributo di ogni agente è pari al 6,75 % del suo stipendio base , senza tener conto dei coefficienti correttori previsti all ' articolo 3 dell ' allegato IV . Il contributo è dedotto mensilmente dallo stipendio dell ' interessato e iscritto nelle entrate del bilancio generale delle Comunità europee , sezione Commissione .

Per quanto riguarda la liquidazione delle prestazioni previste dal presente regime delle pensioni , il direttore della fondazione delega l ' autorità amministrativa incaricata della liquidazione e del pagamento delle pensioni agli ex funzionari della Commissione delle Comunità europee . Il servizio di queste prestazioni è a carico del bilancio generale delle Comunità europee » ;

8 . il testo dell ' allegato I è sostituito dal testo seguente :

« ALLEGATO I

COMPOSIZIONE E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DEL PERSONALE E DELLA COMMISSIONE DI INVALIDITÀ

CAPITOLO I

Comitato del personale

Articolo 1

Il comitato del personale è composto di membri titolari ed eventualmente di membri supplenti , eletti per due anni . Tuttavia , la fondazione può decidere di fissare una durata più breve del mandato , che non può comunque essere inferiore a un anno .

Le condizioni di elezione al comitato del personale sono stabilite dall ' assemblea generale degli agenti assegnati alla relativa sede di servizio . Le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto .

La composizione del comitato del personale deve assicurare la rappresentanza di tutte le categorie di agenti .

La validità delle elezioni al comitato del personale è subordinata alla partecipazione dei due terzi degli elettori . Tuttavia , se il numero legale non è stato raggiunto , le elezioni sono valide se alla seconda votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori .

Le funzioni assunte dai membri del comitato del personale nonchù dagli agenti che facciano parte di organi creati dalla fondazione sono considerate come parte dei compiti che essi devono assolvere . Gli interessati non possono subire alcun pregiudizio in conseguenza dell ' esercizio delle predette funzioni .

CAPITOLO II

Commissione d ' invalidità

Articolo 2

La commissione d ' invalidità è composta di tre medici , designati il primo dalla fondazione , il secondo dall ' agente interessato e il terzo di comune accordo tra i medici così designati .

In caso di carenza dell ' agente interessato , un medico è assegnato di ufficio dal presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee .

Se entro due mesi dalla designazione del secondo medico non vi è accordo sulla designazione del terzo medico questi viene assegnato d ' ufficio dal presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee su iniziativa di una delle due parti .

Articolo 3

Le spese per i lavori della commissione d ' invalidità sono a carico della fondazione .

Qualora il medico designato dall ' interessato risieda fuori della sede di servizio di quest ' ultimo , il supplemento d ' onorari conseguente a tale designazione , ad eccezione delle spese di viaggio in prima classe che sono rimborsate dalla fondazione , è a carico dell ' interessato .

Articolo 4

L ' agente può sottoporre alla commissione d ' invalidità qualsiasi referto o certificato del suo medico o dei medici che ha ritenuto opportuno consultare .

Le conclusioni della commissione sono trasmesse alla fondazione e all ' interessato .

I lavori della commissione sono segreti » ;

9 . è completato dai seguenti allegati :

l ' allegato V , intitolato « Copertura dei rischi di malattia , di infortunio e di malattia professionale » e l ' allegato VI , intitolato « Modalità del regime delle pensioni » .

I suddetti allegati figurano rispettivamente negli allegati 1 e 2 del presente regolamento .

Articolo 2

L ' agente che al momento dell 'entrata in vigore del presente regolamento è in servizio presso la fondazione ha facoltà di scegliere tra il mantenimento del regime di sicurezza sociale inizialmente previsto dall ' articolo 38 del regolamento ( CECA , CEE , Euratom ) n . 1860/76 , a condizione che tali disposizioni gli siano applicabili , e l ' applicazione del nuovo regime previsto nel presente regolamento . Tale scelta deve essere operata entro i tre mesi successivi all ' entrata in vigore del presente regolamento ed è irrevocabile . Il regime previsto inizialmente dall ' articolo 38 del regolamento ( CECA , CEE , Euratom ) n . 1860/76 continua ad essere applicato per il periodo anteriore alla scelta nonchù nel caso che nessuna scelta sia intervenuta nei termini suddetti e che ciò non sia giustificato da circostanze indipendenti dalla volontà dell ' agente .

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 22 febbraio 1982 .

Per il Consiglio

Il Presidente

L . TINDEMANS

( 1 ) GU n . L 139 del 30 . 5 . 1975 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 214 del 6 . 8 . 1976 , pag . 24 .

( 3 ) GU n . L 127 del 22 . 5 . 1980 , pag . 4 .

ALLEGATO 1

« ALLEGATO V

COPERTURA DEI RISCHI DI MALATTIA , D ' INFORTUNIO E DI MALATTIA PROFESSIONALE

Articolo 1

1 . Sono affiliati al regime di assicurazione malattia comune alle istituzioni delle Comunità europee :

- gli agenti della fondazione ,

- le persone che soddisfano alle condizioni previste dall ' articolo 38 , paragrafi 2 , 3 e 4 del regime applicabile al personale della fondazione .

2 . La regolamentazione relativa alla copertura di rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee è applicabile agli affiliati sopra elencati nonchù ai loro aventi diritto .

Articolo 2

Agli agenti della fondazione è applicabile la regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale valida per i funzionari delle Comunità europee .

Per quanto riguarda la liquidazione dei diritti derivanti da tale regolamentazione a beneficio di un agente vittima d ' infortunio o di malattia professionale o dei suoi aventi diritto , il direttore della fondazione delega l ' autorità amministrativa competente per la liquidazione di tali diritti in seguito ad infortunio o a malattia professionale di un funzionario della Commissione delle Comunità europee .

Le Comunità europee garantiscono nei confronti degli agenti della fondazione e dei loro aventi diritto il pagamento delle prestazioni previste da tale regolamentazione » .

ALLEGATO 2

« ALLEGATO VI

MODALITÀ DEL REGIME DELLE PENSIONI

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Qualora la visita medica precedente l ' assunzione dell ' agente riveli che quest ' ultimo è affetto da malattia o da infermità , il direttore può decidere di ammetterlo al beneficio delle garanzie previste in materia di invalidità o di decesso , per quanto riguarda gli sviluppi e le conseguenze di tale malattia o infermità , soltanto al termine di un periodo di cinque anni a decorrere dalla data dell ' entrata in servizio presso la fondazione .

CAPITOLO II

PENSIONE DI ANZIANITÀ E INDENNITÀ UNA TANTUM

Sezione 1

Pensione d ' anzianità

Articolo 2

La pensione di anzianità è liquidata in base al numero totale di annualità maturate dall ' agente . Ogni anno preso in considerazione alle condizioni stabilite dall ' articolo 3 dà diritto al beneficio di una annualità , ogni mese intero a un dodicesimo di annualità .

Il massimo di annualità che può essere preso in considerazione per la costituzione del diritto alla pensione di anzianità è fissato a 35 .

Articolo 3

Per il calcolo delle annualità ai sensi dell ' articolo 2 , primo comma , vengono presi in considerazione :

a ) la durata del servizio prestato nella posizione di attività dopo ... , nonchù il tempo trascorso in congedo per servizio militare , purchù per questi servizi l ' agente abbia versato i contributi previsti ,

b ) il periodo convalidato per il collocamento a riposo conformemente all ' articolo 10 , paragrafo 2 , purchù sia stato versato l ' equivalente attuariale del forfait di riscatto previsto in detto articolo .

Articolo 4

L ' agente che , dopo aver lasciato il servizio presso la fondazione , sia stato riammesso in servizio presso la fondazione stessa acquisisce nuovi diritti a pensione .

Egli può chiedere di conservare , per il calcolo dei diritti alla pensione di anzianità , il beneficio della durata totale dei suoi servizi presso la fondazione , a condizione di riversare le somme che gli fossero state eventualmente versate a norma dell ' articolo 11 o che avesse percepito a titolo di pensione di anzianità , il tutto maggiorato degli interessi composti al saggio annuo del 3,5 % .

Se l ' agente , titolare di una pensione di anzianità , non effettua il rimborso previsto dal secondo comma , la somma che costituisce il capitale corrispondente all ' equivalente attuariale della sua pensione di anzianità , alla data in cui gli arretrati di tale pensione hanno cessato di essergli versati , gli viene bonificata , maggiorata degli interessi composti al saggio annuo del 3,5 % , sotto forma di una pensione di anzianità differita all ' età in cui cesserà dal servizio .

Articolo 5

Il minimo vitale preso in considerazione per il calcolo delle prestazioni corrisponde allo stipendio base di un agente di grado D 4 , primo scatto .

Articolo 6

L ' equivalente attuariale della pensione di anzianità non può essere inferiore all ' importo che l ' agente avrebbe percipito se avesse beneficiato dell ' articolo 11 .

Qualora l ' equivalente attuariale della pensione di anzianità , liquidata conformemente al primo comma , risulti inferiore a tale importo , l ' agente beneficia di una pensione di anzianità il cui equivalente attuariale è uguale all ' importo previsto al primo comma .

Articolo 7

L ' equivalente attuariale della pensione di anzianità è per definizione uguale al valore in capitale della prestazione spettante all ' agente , calcolata in base alle ultime tavole di mortalità , di cui all ' articolo 32 , adottate dalle autorità competenti in materia di bilancio delle Comunità , europee , e in base al saggio di interesse del 3,5 % l ' anno .

Articolo 8

L ' agente che cessa dal servizio prima dell ' età di 60 anni può chiedere che il godimento della pensione di anzianità sia :

- differito fino al primo giorno del mese successivo a quello nel quale compie l ' età di 60 anni ,

- immediato , a condizione che abbia raggiunto almeno l ' età di 50 anni . In tal caso , la pensione di anzianità è ridotta in funzione dell ' età dell ' interessato alla data di inizio del godimento della pensione in base alla tabella seguente :

Rapporto tra la pensione di anzianità anticipata e la pensione all ' età di 60 anni

Età della pensione anticipata * Coefficiente *

50 * 0,50 678 *

51 * 0,53 834 *

52 * 0,57 266 *

53 * 0,61 009 *

54 * 0,65 099 *

55 * 0,69 582 *

56 * 0,74 508 *

57 * 0,79 936 *

58 * 0,85 937 *

59 * 0,92 593 *

Articolo 9

Il diritto alla pensione di anzianità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello durante il quale l ' agente è stato ammesso , d ' ufficio o a sua domanda , al beneficio della pensione .

Articolo 10

1 . L ' agente che cessa dalle sue funzioni per entrare al servizio di un ' amministrazione o di un ' organizzazione nazionale o internazionale che abbia concluso un accordo con la fondazione ha il diritto di far trasferire alla cassa pensioni di tale amministrazione o organizzazione l ' equivalente attuariale dei diritti alla pensione di anzianità maturati presso la fondazione .

2 . L ' agente che entra al servizio della fondazione dopo aver cessato di prestare servizio presso un ' amministrazione , un ' organizzazione nazionale o internazionale o un ' impresa , ha facoltà , al termine del periodo di prova di cui all ' articolo 25 del regime , di far versare alla fondazione :

- sia l ' equivalente attuariale dei diritti alla pensione di anzianità maturati nell ' amministrazione , organizzazione nazionale o internazionale o impresa cui apparteneva ,

- sia il forfait di riscatto che gli è dovuto dalla cassa pensioni di detta amministrazione , organizzazione o impresa al momento della sua partenza .

In tal caso l ' autorità competente in materia di liquidazione delle pensioni determina , tenuto conto del grado e scatto di inquadramento iniziale , le annualità che computa , secondo il presente regime , sulla base dell ' importo dell ' equivalente attuariale o del forfait di riscatto .

La facoltà di cui al primo comma è concessa anche all ' agente che ha assunto servizio prima del ... , per quanto riguarda i diritti alla pensione maturati dopo l 'entrata in servizio presso la fondazione precedentemente a tale data . Le annualità che possono venire considerate a titolo di tali diritti sono determinate tuttavia sulla base del grado e dello scatto in cui si trova l ' interessato alla data del ... .

Sezione 2

Indennità una tantum

Articolo 11

1 . L ' agente di età inferiore a 60 anni che cessi definitivamente dal servizio per una ragione diversa dal decesso o dall ' invalidità e che non possa beneficiare di una pensione di anzianità o delle disposizioni dell ' articolo 10 , paragrafo 1 , ha diritto , all ' atto della cessazione dal servizio , al versamento :

a ) dell ' importo delle somme trattenute sul suo stipendio base quale contributo per la costituzione della pensione , maggiorato degli interessi composti al saggio annuo del 3,5 % ;

b ) purchù il suo contratto non sia stato risolto in applicazione dell ' articolo 47 del regime , di un ' indennità una tantum proporzionale al periodo di servizio effettivamente compiuto , calcolata in base a un mese e mezzo dell ' ultimo stipendio base soggetto a ritenuta per ogni anno di servizio . È considerata ugualmente servizio effettivo , in caso di applicazione dell ' articolo 10 , paragrafo 2 , la durata del servizio precedente , in ragione della annualità prese in conto conformemente all ' articolo 10 , paragrafo 2 ;

c ) del totale della somma versata alla fondazione , conformemente all ' articolo 10 , paragrafo 2 , purchù detta somma si riferisca a periodi anteriori al ... , e di un terzo della somma versata a partire da tale data , maggiorati degli interessi composti al saggio annuo del 3,5 % .

2 . Dall ' indennità di cui al paragrafo 1 , lettere a ) , b ) e c ) , viene dedotto l 'importo dei versamenti effettuati a norma dell ' articolo 37 .

CAPITOLO III

PENSIONE D ' INVALIDITÀ

Articolo 12

Fatte salve le disposizioni dell ' articolo 1 l ' agente di età inferiore a 65 ani e che , nel periodo in cui matura i diritti a pensione , sia riconosciuto dalla commissione d ' invalidità di cui all ' allegato I colpito da un ' invalidità permanente considerata totale e che sia pertanto costretto a sospendere il servizio presso la fondazione ha diritto , per tutto il periodo d ' inabilità , alla pensione d ' invalidità di cui all ' articolo 41 ter del regime .

Il beneficio della pensione di invalidità non è cumulabile con quello della pensione di anzianità .

Articolo 13

Il diritto alla pensione di invalidità sorge a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il contratto dell ' agente interessato ha preso fine , in applicazione degli articoli 45 e 46 del regime .

Articolo 14

Il direttore può esigere , in qualsiasi momento , la prova che il titolare di una pensione di invalidità soddisfa ancora alle condizioni richieste per beneficiare di tale pensione . Se la commissione d ' invalidità constata che tali condizioni non sono più soddisfatte , il diritto a pensione decade .

Se l ' interessato non è reintegrato in servizio alla fondazione , beneficia dell ' indennità prevista all ' articolo 11 , calcolata sulla base del periodo di servizio effettivamente prestato .

Articolo 15

Quando un agente , beneficiario di una pensione d ' invalidità , sia reintegrato nella fondazione , il periodo durante il quale ha percepito la pensione d ' invalidità è preso in considerazione , senza versamento d di contributi , per il calcolo della pensione di anzianità .

CAPITOLO IV

PENSIONE DI REVERSIBILITÀ

Articolo 16

La vedova di un agente deceduto in attività o durante il congedo per servizio militare beneficia , purchù sia stata sua moglie per almeno un anno , e fatti salvi gli articoli 1 e 21 , di una pensione vedovile pari al 35 % dell ' ultimo stipendio base mensile dell 'agente e che non può essere inferiore al minimo vitale definito all ' articolo 5 .

Quando dal matrimonio o da un matrimonio precedente del funzionario siano nati uno o più figli , non si applica la condizione di anteriorità di cui al primo comma , semprechù la vedova provveda o abbia provveduto alle necessità di questi figli o quando il decesso dell ' agente sia dovuto ad infermità o malattia contratta in occasione dell ' esercizio delle sue funzioni , ovvero ad infortunio .

Articolo 17

La vedova di un ex agente titolare di una pensione di anzianità , purchù sia stata sua moglie per almeno un anno al momento in cui l ' interessato ha cessato di essere al servizio della fondazione ha diritto , fatto salvo l ' articolo 21 , ad una pensione di reversibilità pari al 60 % della pensione di anzianità di cui beneficiava il marito alla data del decesso . Il minimo della pensione di reversibilità è pari al 35 % dell ' ultimo stipendio base mensile dell ' agente e non può essere inferiore al minimo vitale quale definito all ' articolo 5 ; tuttavia , l ' importo della pensione di reversibilità non può in alcun caso superare l ' importo della pensione di anzianità di cui beneficiava il marito alla data del decesso .

Quando da un matrimonio dell ' agente contratto prima della cessazione dal servizio siano nati uno o più figli , non si applica la condizione di anteriorità di cui al primo comma , semprechù la vedova provveda o abbia provveduto alle necessità di questi figli .

Articolo 18

La vedova di un ex agente che abbia lasciato il servizio prima del sessantesimo anno di età e che abbia chiesto il differimento del godimento della pensione di anzianità fino al primo giorno del mese civile successivo a quello nel corso del quale compie il sessantesimo anno di età , purchù sia stata sua moglie per almeno un anno al momento in cui l ' interessato ha cessato di essere al servizio della fondazione , ha diritto , fatto salvo l ' articolo 21 , ad una pensione vedovile pari al 60 % della pensione di anzianità cui avrebbe avuto diritto il marito all ' età di 60 anni . Il minimo della pensione vedovile è pari al 35 % dell ' ultimo stipendio base mensile dell ' agente ; tuttavia , l ' importo della pensione vedovile non può in alcun caso superare l ' importo della pensione di anzianità cui avrebbe avuto diritto l ' ex agente all ' età di 60 anni .

La condizione di anteriorità prevista al primo comma non si applica se siano nati uno o più figli da un precedente matrimonio dell ' agente contratto prima della cessazione dal servizio , semprechù la vedova provveda o abbia provveduto alle loro necessità .

Articolo 19

La condizione di anteriorità prevista agli articoli 17 e 18 non si applica se il matrimonio , anche contratto dopo la cessazione dal servizio dell ' agente , è durato almeno cinque anni .

Articolo 20

1 . La pensione di orfano di cui all ' articolo 41 quinquies , paragrafo 1 , del regime è pari , per il primo orfano , agli otto decimi della pensione di reversibilità cui avrebbe avuto diritto la vedova dell ' agente a prescindere dalle riduzioni previste dall ' articolo 25 del presente allegato .

La pensione non può essere inferiore al minimo vitale quale definito all ' articolo 5 , fatto salvo l ' articolo 21 .

2 . La pensione cosi fissata è aumentata per ciascun figlio a carico a cominciare dal secondo di un importo pari al doppio dell ' assegno per figli a carico .

3 . L ' ammontare totale della pensione e degli assegni di cui al paragrafo 2 è diviso in parti uguali tra gli orfani aventi diritto .

Articolo 21

In caso di coesistenza di una vedova e di orfani nati da un precedente matrimonio o di altri aventi diritto , la pensione totale , calcolata nello stesso modo di quella spettante ad una vedova che abbia tali persone a carico , è ripartita tra i gruppi di interessati proporzionalmente alle pensioni che sarebbero state attribuite ai vari gruppi considerati separatamente .

In caso di coesistenza di orfani nati da matrimoni diversi , la pensione totale , calcolata come se fossero nati tutti dallo stesso matrimonio , è ripartita tra i gruppi di interessati proporzionalmente alle pensioni che sarebbero state attribuite ai vari gruppi considerati separatamente .

Per il calcolo di tale ripartizione , i figli nati da un precedente matrimonio di uno dei coniugi ed a carico ai sensi dell ' articolo 7 dell ' allegato IV , sono compresi nel gruppo dei figli nati dal matrimonio con l ' agente .

Nel caso previsto al secondo comma , gli ascendenti a carico alle condizioni fissate dall ' articolo 7 , paragrafo 4 , dell ' allegato IV , sono equiparati ai figli a carico e , per il calcolo della ripartizione , compresi nel gruppo dei discendenti .

Articolo 22

Il coniuge di un agente di sesso femminile deceduto in servizio , che non abbia proventi propri e che provi , al decesso della moglie , di essere colpito da infermità o malattia grave tale da renderlo definitivamente inabile ad esercitare un ' attività retribuita , può beneficiare , con decisione speciale dell ' autorità di cui all ' articolo 41 novies del regime , di una pensione calcolata sulla base dell ' articolo 16 .

Si applica , per analogia , l ' articolo 41 sexies del regime .

La corresponsione della pensione cessa in caso di un nuovo matrimonio del coniuge superstite .

Articolo 23

Gli aventi diritto di un agente deceduto , quali sono definiti nel presente capitolo , beneficiano inoltre dell ' indennità prevista all ' articolo 11 .

In caso di decesso di un agente che non lascia superstiti che possano beneficiare di una pensione di riversibilità , gli eredi hanno diritto al pagamento dell ' indennità prevista all ' articolo 11 .

Tale indennità viene tuttavia diminuita dell ' importo dei versamenti effettuati in virtù dell ' articolo 37 .

Articolo 24

Il diritto alla pensione di reversibilità sorge il primo girno del mese successivo al decesso dell ' agente . Tuttavia , quando il decesso dell ' agente o del titolare di una pensione dà luogo al pagamento previsto all ' articolo 36 del regime , tale diritto prende effetto il primo giorno del quarto mese successivo al decesso .

Il diritto alla pensione di reversibilità si estingue alla fine del mese durante il quale è avvenuto il decesso del beneficiario o durante il quale quest ' ultimo cessa di soddisfare alle condizioni previste per beneficiare di tale pensione .

Articolo 25

Qualora la differenza di età tra l ' agente deceduto e il coniuge , diminuita della durata del loro matrimonio , sia superiore a dieci anni , la pensione di reversibilità determinata in conformità delle disposizioni che precedono subisce , per ogni anno intero di differenza , una riduzione fissata come segue :

- 1 % per gli anni compresi tra il 10° e il 20° anno ;

- 2 % per gli anni a decorrere dal 20° fino al 25° escluso ;

- 3 % per gli anni a decorrere dal 25° fino al 30° escluso ;

- 4 % per gli anni a decorrere dal 30° fino al 35° escluso ;

- 5 % per gli anni a decorrere dal 35° .

Articolo 26

La vedova che contrae nuovo matrimonio , perde il diritto alla pensione di reversibilità . Essa beneficia del versamento immediato di un capitale pari al doppio dell ' ammontare annuo della sua pensione di reversibilità , purchù non sia applicabile l ' articolo 41 quinquies , paragrafo 2 , del regime .

Articolo 27

La moglie divorziata di un agente ha diritto , al decesso di quest ' ultimo , alla pensione di reversibilità definita nel presente capitolo a condizione che la sentenza di divorzio non sia stata pronunciata esclusivamente per colpa della moglie stessa . La moglie divorziata perde tale diritto qualora contragga nuovo matrimonio prima del decesso del suo ex marito . Essa beneficia delle disposizioni dell ' articolo 26 qualora il nuovo matrimonio sia successivo al decesso del suo ex marito .

Articolo 28

Se un agente divorziato che abbia contratto nuovo matrimonio lascia una vedova avente diritto alla pensione di reversibilità , la pensione sarà ripartita proporzionalmente alla durata rispettiva dei matrimoni , tra la moglie divorziata che non ha contratto nuovo matrimonio e la vedova , se la sentenza di divorzio non è stata pronunciata esclusivamente per colpa della moglie divorziata . L ' importo spettante alla moglie divorziata che non ha contratto nuovo matrimonio non può tuttavia superare quello degli alimenti che le sono stati accordati dalla sentenza .

In caso di rinuncia o di decesso di una delle beneficiarie , la sua quota va ad accrescere le altre quote , salvo reversione del diritto a pensione a favore degli orfani , alle condizioni previste dall ' articolo 41 quinquies , paragrafo 2 , del regime .

Le riduzioni per differenza di età previste dall ' articolo 25 sono applicate separatamente alle pensioni fissate conformemente alla ripartizione prevista dal presente articolo .

Articolo 29

Qualora la moglie divorziata abbia perso il diritto alla pensione , a norma dell ' articolo 35 , l ' intera pensione viene attribuita alla vedova , purchù non sia applicabile l ' articolo 41 quinquies , paragrafo 2 , del regime .

CAPITOLO V

FINANZIAMENTO DEL REGIME DELLE PENSIONI

Articolo 30

La riscossione dello stipendio è soggetta al contributo per il regime delle pensioni previsto agli articoli da 41 bis a 41 novies del regime ed al presente allegato .

Articolo 31

I contributi regolamente percepiti sono irrepetibili . Quelli percepiti irregolarmente non danno alcun diritto a pensione e sono rimborsati senza interessi , a richiesta dell ' interessato o dei suoi aventi diritto .

Articolo 32

Le autorità di bilancio delle Comunità europee adottano , in applicazione dell ' articolo 39 dell ' allegato VIII dello statuto dei funzionari delle Comunità , le tavole di mortalità e di invalidità e la legge di variazione dei salari da applicare per il calcolo dei valori attuariali previsti dal presente allegato .

CAPITOLO VI

LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI DEGLI AGENTI

Articolo 33

La liquidazione dei diritti all ' indennità una tantum , alla pensione di anzianità , d ' invalidità o di reversibilità compete all ' autorità amministrativa di cui all ' articolo 41 novies del regime , delegata a tal fine dal direttore , della fondazione . Il conteggio particolareggiato della liquidazione è notificato da detta autorità contemporaneamente alla decisione di concessione della pensione , all ' agente o ai suoi aventi diritto , nonchù alla fondazione .

Le pensioni di anzianità o di invalidità non possono essere cumulate con uno stipendio a carico della fondazione o di una istituzione delle Comunità europee .

La concessione di una pensione di anzianità , d ' invalidità o di reversibilità non dà diritto all ' indennità di dislocazione .

Articolo 34

Le pensioni possono essere soggette a revisione in ogni momento , in caso di errore o di omissione di qualsiasi natura .

Possono essere modificate o soppresse qualora la concessione sia stata effettuata in contrasto con le prescrizioni del regime e del presente allegato .

Articolo 35

Gli aventi diritto di un agente deceduto , che non avessero fatto domanda per la liquidazione dei loro diritti a pensione entro l ' anno successivo alla data di decesso dell ' agente perdono i loro diritti , salvo in caso di forza maggiore debitamente accertato .

Articolo 36

L ' agente e i suoi aventi diritto , chiamati a beneficiare delle prestazioni previste dal regime di pensioni , sono tenuti a fornire le prove scritte che possono essere richieste e a comunicare all ' autorità amministrativa di cui all ' articolo 41 novies del regime ogni elemento sucettibile di modificare i loro diritti a prestazioni .

Articolo 37

Alle condizioni che saranno stabilite dalla Commissione delle Comunità europee , l ' agente ha facoltà di chiedere che la fondazione effettui i versamenti cui è eventualmente tenuto per la costituzione o il mantenimento dei suoi diritti a pensione nel suo paese di origine .

Tali versamenti non possono superare il 13,5 % del suo stipendio base e sono a carico del bilancio della fondazione .

CAPITOLO VII

PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Articolo 38

Le prestazioni previste dal regime di pensioni sono pagate mensilmente , al fine del periodo per il quale la prestazione è dovuta .

Il pagamento delle prestazioni è assicurato , a carico del bilancio generale delle Comunità europee , dalla Commissione delle Comunità europee .

Le prestazioni possono essere pagate , a scelta degli interessati , sia nella moneta del loro paese di origine , sia nella moneta del loro paese di residenza , sia nella moneta del paese ove ha sede la Fondazione ; tale scelta rimane valida per almeno due anni .

Qualora nù il paese di origine , nù il paese di residenza siano paesi appartenenti alle Comunità , le prestazioni sono pagate nella moneta del paese ove ha sede la fondazione .

Articolo 39

Qualsiasi somma dovuta alla fondazione da un agente alla data alla quale l ' interessato ha diritto a una delle prestazioni previste dal regime di pensioni , viene dedotta dall ' ammontare di tali prestazioni o di quelle spettanti ai suoi aventi diritto . Il rimborso può essere rateizzato in più mesi .

Articolo 40

Qualora la causa dell ' invalidità o del decesso di un agente sia imputabile a un terzo , le Comunità europee sono , nei limiti degli obblighi che loro incombono ai sensi del regime pensioni , surrogate di pieno diritto all ' agente o ai suoi aventi diritto nell ' azione contro il terzo responsabile » .