82/58/CEE: Decisione della Commissione, del 21 dicembre 1981, che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato "Unigon waterfall sonogram frequency analysis system, model BC-1" non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 028 del 05/02/1982 pag. 0047 - 0047
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1981 che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Unigon waterfall sonogram frequency analysis system, model BC-1 » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune (82/58/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1027/79 (2), visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 (3), in particolare l'articolo 7, considerando che, con lettera del 6 luglio 1981 la Germania ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « Unigon waterfall sonogram frequency analysis system, model BC-1 », destinato a essere utilizzato per l'analisi dei segnali emessi dagli animali, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità; considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dai rappresentanti di tutti gli Stati membri si è riunito il 18 novembre 1981 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie; considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione costituisce un sistema di analisi di frequenza; che esso non possiede caratteristiche oggettive che lo rendano specialmente atto alla ricerca scientifica; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività non scientifiche; che l'utilizzazione di tale apparecchio nel caso specifico non può, da sola, conferirgli il carattere di apparecchio scientifico; che, pertanto, esso non può essere considerato un apparecchio scientifico; che, di conseguenza non è giustificato ammettere in franchigia l'apparecchio di cui sopra, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'importazione dell'apparecchio denominato « Unigon waterfall sonogram frequency analysis system, model BC-1 », che costituisce oggetto della domanda della Germania del 6 luglio 1981, non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1981. Per la Commissione Karl-Heinz NARJES Membro della Commissione (1) GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 134 del 31. 5. 1979, pag. 1. (3) GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.