Direttiva 78/145/CEE del Consiglio, del 30 gennaio 1978, recante tredicesima modifica della direttiva 64/54/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri sui conservativi che possono essere impiegati nelle derrate destinate all'alimentazione umana
Gazzetta ufficiale n. L 044 del 15/02/1978 pag. 0023 - 0024
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 8 pag. 0052
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 20 pag. 0095
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 8 pag. 0052
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 8 pag. 0099
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 8 pag. 0099
++++ DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 30 gennaio 1978 recante tredicesima modifica della direttiva 64/54/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui conservativi che possono essere impiegati nelle derrate destinate all ' alimentazione umana ( 78/145/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) , considerando che l ' articolo 3 della direttiva 64/54/CEE del Consiglio del 5 novembre 1963 , relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui conservativi che possono essere impiegati nelle derrate destinate all ' alimentazione umana ( 3 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 76/629/CEE ( 4 ) , stabilisce che gli Stati membri autorizzano l ' affumicatura di talune derrate alimentari soltanto con il fumo di legna o di vegetali legnosi allo stato naturale , a condizione che l ' affumicatura stessa non determini alcun rischio per la salute umana ; considerando che l ' allegato VII , capitolo IX , punto 2 , dell ' atto di adesione autorizza la Danimarca , l ' Irlanda il Regno Unito a mantenere fino al 31 dicembre 1977 le rispettive legislazioni nazionali relative all ' impiego nei prodotti alimentari di soluzioni acquose di fumo ; considerando che le soluzioni acquose di fumo sono adoperate principalmente per le loro proprietà aromatizzanti , mentre le loro eventuali proprietà conservatrici sono soltanto accessorie ; considerando che in diversi Stati membri sono in corso ricerche sull ' accettabilità tossicologica e sulla precisa funzione tecnologica delle soluzioni acquose di fumo , e che la situazione va riveduta alla luce di tali ricerche ; considerando che di conseguenza non è ancora possibile prendere decisioni definitive circa l ' opportunità di autorizzare o meno le soluzioni acquose di fumo all ' interno della Comunità e circa le eventuali modalità di tale autorizzazione ; considerando che la direttiva 74/62/CEE del Consiglio del 17 dicembre 1973 , recante nona modifica alla direttiva 64/54/CEE ( 5 ) , autorizza gli Stati membri a mantenere in vigore sino al 31 dicembre 1977 le legislazioni nazionali relative all ' impiego dell ' aldeide formica nel formaggio Grana Padano ; considerando che le più recenti informazioni scientifiche e tossicologiche permettono tuttavia di mantenere detta autorizzazione purché i residui dell ' aldeide formica siano trascurabili , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 1 . L ' articolo 5 , paragrafo 2 , della direttiva 64/54/CE è sostituito dal testo seguente : " 2 . In deroga all ' articolo 1 , gli Stati membri possono autorizzare fino al 31 dicembre 1980 l ' impiego di soluzioni acquose di fumo " . 2 . L ' articolo 5 della direttiva 64/54/CEE è completato dal seguente testo : " 3 . a ) In deroga all ' articolo 1 gli Stati membri possono mantenere le disposizioni delle legislazioni nazionali relative all ' uso dell ' aldeide formica nel formaggio Grana Padano , a condizione che il prodotto finito posto in commercio non contenga più di 0,5 mg / kg di aldeide formica libera o combinata . b ) Entro i tre anni successivi alla notifica della presente direttiva , la Commissione riesaminerà la deroga di cui al paragrafo 1 e proporrà al Consiglio le eventuali modifiche che si rendessero necessarie " . Articolo 2 L ' articolo 1 prende effetto il 1 * gennaio 1978 . Articolo 3 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva . Essi ne informano immediatamente la Commissione . Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addi 30 gennaio 1978 . Per il Consiglio Il Presidente P . DALSAGER ( 1 ) GU n . C 6 del 9 . 1 . 1978 , pag . 117 . ( 2 ) Parere reso il 14/15 dicembre 1977 ( non ancora apparso nella Gazzetta ufficiale ) . ( 3 ) GU n . 12 del 27 . 1 . 1964 , pag . 161/64 . ( 4 ) GU n . L 223 del 16 . 8 . 1976 , pag . 3 . ( 5 ) GU n . L 38 dell ' 11 . 2 . 1974 , pag . 29 .