31977L0436

Direttiva 77/436/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di estratti di caffè e di estratti di cicoria

Gazzetta ufficiale n. L 172 del 12/07/1977 pag. 0020 - 0024
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 7 pag. 0046
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 18 pag. 0195
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 7 pag. 0046
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 7 pag. 0058
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 7 pag. 0058


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 1977

relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di estratti di caffè e di estratti di cicoria

( 77/436/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che le disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative in vigore in alcuni Stati membri definiscono gli estratti di caffè e di cicoria , stabiliscono le sostanze che possono esser aggiunte in corso di fabbricazione e prescrivono norme particolari per la loro etichettura ;

considerando che le differenze esistenti tra le citate disposizioni ostacolano la libera circolazione degli estratti di caffè e di cicoria , in quanto costringono le imprese produttrici comunitarie a differenziare la loro produzione secondo lo Stato membro destinatario ; considerando che tali differenze incidono pertanto direttamente sull ' instaurazion e sul funzionamento del mercato comune ;

considerando che per tali motivi nonchù per la tutela e l ' informazione dei consumatori è necessario stabilire norme a livello comunitario che disciplinino la composizioni dei prodotti , le sostanze che possono essere impiegate nello loro fabbricazione , il confezionamento e l ' etichettura e precisare le condizioni per l ' uso di denominazioni particolari per alcuni di taluni prodotti ;

considerando che nella presente direttiva non è tuttavia possibile armonizzare tutte le disposizioni applicabili ai prodotti alimentati che possono ostacolare gli scambi degli estratti di caffè e di cicoria , ma che il numero degli ostacoli dovuti a questa circostanza è destinato a diminuire man mano che progredirà l ' armonizzazione delle disposizioni nazionali relative ai prodotti alimentari ;

considerando che la determinazione delle modalità per il prelievo dei campioni e dei metodi di analisi necessari per il controllo della composizione e delle caratteristiche di fabbricazione di questi prodotti costituisce una misura d ' applicazione di carattere tecnico , la cui adozione va affidata alla Commissione al fine di semplificare ed accelerare la procedura ;

considerando che in tutti i casi nei quali il Consiglio attribuisce alla Commissione competenze per l ' attuazione delle norme stabilite nel settore dei generi alimentari , è opportuno precedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell ' ambito del comitato permanente degli istituito con decisione 69/414/CEE ( 3 ) ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1 . La presente direttiva concerne gli estratti di caffè e gli estratti di cicoria di cui all ' allegato .

2 . Ai sensi della presente direttiva , si intendono per :

a ) estratti di caffè , i prodotti , più o meno concentrati , ottenuti mediante estrazione dal caffè torrefatto utilizzando l ' acqua come unico agente di estrazione , ad esclusione di qualsiasi procedimento di idrolisi mediante aggiunto di acido o di base e :

i ) contenenti i principi solubili e aromatici del caffè ,

ii ) contenenti eventualmente agli oli non solubili provenienti dal caffè , tracce di altri elementi non solubili provenienti dal caffè , nonchù elementi non solubili non provenienti dal caffè o dall ' acqua di estrazione ;

b ) estratti di cicoria , i prodotti , più o meno concentrati ottenuti mediante estrazione dalla cicoria torrefatta , utilizzando l ' acqua come unico agente d ' estrazione , ad esclusione di qualsiasi procedimento di idrolisi mediante aggiunta di acido o di base .

Ai sensi della presente direttiva , si intende per cicoria il prodotto , in grani o in polvere , ottenuto dalle ridici di cichorium intybus L . , non utilizzate per la produzione di cicoria witloof , opportunamente pulite , seccate e torrefatte con aggiunta o meno di piccole quantità di oli o di grassi alimentari e/o di zuccheri e/o di melassi , e che possono contenere tracce di elementi insolubili non provnienti dalla cicoria .

Articolo 2

1 . Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti utili affinchù i prodotti di cui all ' allegato possano essere messi in commercio soltanto se rispondono alle definizioni e alle norme contenute nella presente direttiva e nel suo allegato .

2 . Le miscele di estratti di caffè e di estratti di cicoria nonchù gli estrati di miscele di caffè torrefatto e di cicoria torrefatta possono essere immessi in commercio solo a condizione che tali prodotti rispondano :

- mutatis mutandis , alle definizioni previste nell ' allegato , e

- alle disposizioni dell ' articolo 4 , qualora siano solidi o in pasta .

Articolo 3

1 . Per la fabbricazione dei prodotti di cui all ' allegato si possono impiegare soltanto materie prime sane e di qualità leale e mercantile .

2 . Il Consiglio , su proposta della Commissione :

- determina l ' elenco e i criteri di purezza dei solventi che possono essere utilizzati per la decaffeinazione dei prodotti di cui all ' allegato , punto 1 , nonchù i tenori massimi dei residui di detti solventi ;

- fissa il tenore massimo di elementi insolubili dei prodotti di cui all ' allegato , punto 1 .

3 . Gli Stati membri possono autorizzare nel loro territorio l ' uso di antiagglomeranti :

- per i prodotti di cui all ' allegato , punto 1 , lettera a ) , quando sono utilizzati nelle macchine automatiche ed esplicitamente etichettati come tali ;

- per i prodotti di cui all ' allegato , punto 2 , lettera a ) .

Articolo 4

1 . I prodotti solidi o in pasta di cui all ' allegato , se sono presentati in confezioni individuali di peso nominale compreso tra più di 25 g e 10 kg inclusi , possono essere messi in commercio al dettaglio solo con i seguenti pesi nominali :

50 g , 100 g , 200 g , 250 g , 500 g , 750 g , 1 kg , 1,5 kg , 2 kg , 2,5 kg , 3 kg e multipli del chilo .

2 . Gli Stati membri possono tuttavia , nel loro territorio :

- vietare le confezioni individuali di 250 g , purchù ammettano quelle di 300 g .

- ammettere le confezioni individuali di 150 g per un periodo transitorio di quattro anni dalla notifica della presente direttiva .

Articolo 5

Le denominazioni di cui all ' allegato sono riservate ai prodotti ivi previsti e devono essere usate in commercio per designarli .

Articolo 6

1 . Le sole indicazioni obbligatorie da apporre sulle confezioni , sui recipienti o sulle etichette dei prodotti di cui all ' allegato , in modo ben visibile , chiaramente leggibile ed indelebile , sono le seguenti :

a ) le denominazione loro riservata conformemente all ' articolo 5 ;

b ) l ' aggettivo « decaffeinato » per gli estratti di caffè , a condizione che il tenore di caffeina anidra contenuta nell ' estratto in questione sia , in peso , pari o inferiore allo 0,3 % della materia secca derivante dal caffè ;

c ) fatte salve le disposizioni comunitarie in materia di etichettura di prodotti alimentari , per i prodotti di cui all ' allegato , punto 1 , lettera c ) , e punto 2 , lettera c ) , all ' occorrenza la menzione « torrefatto agli zuccheri » o « conservato con gli zuccheri » , a seconda dei casi , con l ' intesa che se viene impiegato un solo tipo di zuccheri , questo venga indicato con la sua denominazione specifica ;

d ) - per i prodotti solidi o in pasta , il peso nominale espresso in chilogrammi o in grammi , purchù i prodotti non siano di peso inferiore a 5 g , nel caso dei prodotti considerati nell ' allegato , punto 1 , lettere a ) e b ) , e a 8 g nel caso dei prodotti considerati nell ' allegato , punto 2 , lettere a ) e b ) ;

- per i prodotti liquidi , il volume nominale espresso in litri , centrilitri o mililitri ;

- per i prodotti presentati inpreimballaggi constituiti da due o più confezioni individuali contenenti ciascuna la medesima quantità nominale dello stesso prodotto , la quantità nominale contenuta in ciascuna confezione individuale e il numero totale di tali confezioni . Queste indicazioni non sono tuttavia obbligatorie quando il numero totale delle confezioni individuali può essere visto chiaramente e contato facilmente dall ' esterno e quando almeno un ' indicazione della quantità nominale contenuta in ogni confezione individuale può essere chiaramente vista dall ' esterno ;

- per i prodotti presentati in preimballaggi costituiti da due o più confezioni individuali , non considerati come unità di vendita , la quantità nominale totale ed il numero totale di tali confezioni ;

e ) il nome o la ragione sociale e l ' indirizzo o la sede sociale del fabbricante , del confezionatore o di un venditore stabilito all ' interno della Comunità .

2 . Fino all ' entrata in vigore delle disposizioni comunitarie alla misurazione e all ' indicazione del peso nominale e del volume nominale , si applicano le disposizioni nazionali in materia .

Fino alla scadenza del periodo transitorio durante il quale e autorizzato nella Comunità l ' uso delle unità di misura del sistema imperiale di cui all ' allegato , capitolo D , della direttiva 71/354/CEE ( 4 ) , modificato da ultimo dalla direttiva 76/770/CEE ( 7 ) , l ' indicazione del peso contenuto espressi in unità di misura del sistema internazionale è accompagnata , qualora l ' Irlanda e il Regno Unito lo richiedano per i prodotti commercializzati nel loro territorio , dall ' indicazione del peso nominale o del volume nominale del contenuto espressi in equivalenti unità di misura del sistema imperiale , calcolati in base ai seguenti tassi di conversione :

1 g = 0,0353 ounce ( avoirdupoids ) ,

1 ml = 0,0352 fluid ounce ,

1 kg = 2,205 pounds ,

1 l = 1,760 pints o 0,220 gallons .

3 . In deroga al paragrafo 1 , gli Stati membri possono

a ) ammettere che l ' aggettivo « concentrato » accompagni le denominazione solo dei prodotti di cui all ' allegato , punto 1 , lettera c ) , che soddisfino inoltre ai seguenti requisiti : il tenore di materia secca proveniente dal caffè è , in peso , inferiore o pari al 55 % e superiore al 25 % ; rispetto al prodotto finito , il risultato della moltiplicazione del tenore di materia secca proveniente dal caffè , per la quantità di caffè verde utilizzata per 0,960 k di materia secca proveniente dal caffè , è pari o superiore ad 1 ;

b ) esigere , per i prodotti di cui all ' allegato , punto 1 , lettere b ) e c ) , l ' indicazione :

- o del tenore minimo di materia secca proveniente dal caffè espresso in percentuale del prodotto finito ,

- o del peso di caffè verde utilizzato per 1 chilo di prodotto in pasta o per 1 litro di prodotto finito liquido ;

c ) esigere che nel caso delle menzioni previste dal paragrafo 1 , lettera c ) , il termine « zuccheri » venga sostituito dall ' elencazione , con le rispettive denominazione , dei vari tipi di zuccheri impiegati ;

d ) mantenere le disposizioni nazionali che impongono l ' indicazione :

- di un elenco degli ingredienti ,

- dello stabilimento di fabbricazione o di confezionamento per i prodotti nazionali ,

- del paese d ' origine ; tale menzione non può tuttavia essere richiesta per i prodotti fabbricati all ' interno della Comunità .

4 . Fatta salva la direttiva 76/211/CEE ( 6 ) , se i prodotti di cui all ' allegato sono confezionati in recipienti di peso pari o superiore a 5 kg e non sono messi in commercio al dettaglio , le indicazioni di cui al paragrafo 1 , lettere c ) e d ) , possono eventualmente figurare solo sui documenti di accompagnamento .

5 . Fatta salva la direttiva 76/211/CEE , gli Stati membri si astengono dal precisare , oltre a quanto previsto al paragrafo 1 , le modalità secondo cui devono essere fornite le indicazioni prescritte in tale paragrafo .

Tuttavia , gli Stati membri possono vietare nel loro territorio il commercio dei prodotti di cui all ' allegato , se le indicazioni previste al paragrafo 1 , lettere a ) , b ) e c ) , non figurano nella lingua o nelle lingue nazionali o ufficiali sul recipiente o sull ' etichetta o , nel caso di cui al paragrafo 4 , sui documenti d ' accompagnamento .

Articolo 7

1 . Gli Stati membri adottano le disposizioni utili affinchù il commercio dei prodotti di cui all ' articolo 1 , conformi alle definizioni e alle norme previste nella present direttiva , non sia ostacola dall ' applicazione delle disposizioni nazionali non armonizzate che disciplinano la composizione , le caratteristiche di fabbricazione , il confezionamento e l ' etichettatura di questi prodotti in particolare o dei prodotti alimentari in generale .

2 . Il paragrafo 1 non è applicabile alle disposizioni non armonizzate giustificate da motivi :

- di tutela della salute pubblica ;

- di repressione delle frodi , semprechù queste disposizioni non siano tali da ostacolare l ' applicazione delle definizioni e delle norme previste dalla presente direttiva ;

- di tutela della proprietà industriale e commerciale , di indicazioni di provenienza di denominazioni d ' origine e di repressione della concorrenza sleale .

Articolo 8

Le modalità relative al prelievo dei campioni e i metodi di analisi necessari per il controllo della composizione e delle caratteristiche di fabbricazione dei prodotti di cui alla presente direttiva saranno stabiliti secondo la procedura prevista dall ' articolo 9 .

Articolo 9

1 . Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo , il comitato permanente per i prodotti alimentari , istituito con decisione 69/414/CEE , in appresso denominato il « comitato » , viene investito della questione dal suo presidente , sia su iniziativa di quest ' ultimo , sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro .

2 . Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare . Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto entro un termine che il presidente può stabilire in relazione all ' urgenza del problema di cui trattasi . Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantuno voti ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione prevista dall ' articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa alla votazione .

3 . a ) La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del comitato .

b ) Quando le misure progettate non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere , la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare . Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata .

c ) Se , allo scadere del termine di tre mesi dalla presentazione della proposta al Consiglio , quest ' ultimo no ha deliberato , le misure in questione sono adottate dalla Commissione .

Articolo 10

L ' articolo 9 si applica per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data alla quale il comitato è stato consultato per la prima volta , in applicazione dell ' articolo 9 , paragrafo 1 .

Articolo 11

La presente direttiva non si applica ai prodotti destinati all ' esportazione fuori della Comunità .

Articolo 12

1 . Entro un anno dalla notifica della presente direttiva , gli Stati membri modificano la loro legislazione conformemente alla direttiva stessa e ne informano immediatamente la Commissione .

La legislazione così modificata è applicata in modo

- da ammettere il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva , due anni dopo la sua notifica ;

- da vietare il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva , tre anni dopo la sua notifica , tale periodo u portato per l ' Irlanda ed il Regno Unito , per quanto riguarda l ' articolo 4 , fino alla scadenza del periodo transitorio durante il quale è autorizzato nella Comunità l ' uso delle unità di misura del sistema imperiale di cui all ' allegato , capitolo D , nella direttiva 71/354/CEE .

2 . Il paragrafo 1 non impedisce agli stati membri di vietare la fabbricazione dei prodotti non conformi alla presente direttiva , due anni dopo la sua notifica .

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Lussemburgo , addì 27 giugno 1977 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . SILKIN

( 1 ) GU n . C 83 dell ' 11 . 10 . 1973 , pag . 19 .

( 2 ) GU n . C 37 del 1° . 4 . 1974 , pag . 1 .

( 3 ) GU n . L 291 del 19 . 11 . 1969 , pag . 9 .

( 4 ) GU n . L 243 del 29 . 10 . 1971 , pag . 29 .

( 5 ) GU n . L 262 del 27 . 9 . 1976 , pag . 204 .

( 6 ) GU n . L 46 del 21 . 2 . 1976 , pag . 1 .

ALLEGATO

DENOMINAZIONE E DEFINIZIONI DEI PRODOTTI

1 . Estratti di caffè disciplinati dalla presente direttiva

a ) « Estratto di caffè » o « estratto di caffè solubile » o « caffè solubile » o « caffè istantaneo »

L ' estratto di caffè in polvere , granuli , scaglie , tavolette o altre forma solida , con un tenore di materia secca proveniente dal caffè uguale o superiore , in peso , al 96 % , ottenuto da una quantità di caffè verde , utilizzata al momento della fabbricazione , pari ad almeno 2,3 kg per 1 kg di prodotto finito .

Questo prodotto non può contenere altri elementi oltre a quelli provenienti dalla sua estrazione .

b ) « Estratto di caffè in pasta »

L ' estratto di caffè , presentato in forma pastosa , con un tenore di materia secca proveniente dal caffè compreso , in peso , tra il 70 % incluso e l ' 85 % incluso , ottenuto da una quantità di caffè verde , utilizzata al momento della fabbricazione , pari ad almeno 2,3 g per 0,960 kg di materia secca proveniente dal caffè nel prodotto finito .

Il prodotto può contenere soltanto elementi provenienti dalla sua estrazione .

c ) « Estratto di caffè liquido »

L ' estratto di caffè presentato in forma liquida , con un tenore di materia secca proveniente dal caffè compreso , in peso , tra il 15 % incluso e il 55 % incluso , ottenuto da una quantità di caffè verde , utilizzata al momento della fabbricazione , pari ad almeno 2,3 kg per 0,960 kg di materia secca proveniente dal caffè nel prodotto finito .

Esso può contenere soltanto elementi provenienti dalla sua estrazione . Tuttavia può contenere zuccheri alimentari , torrefatti o meno , in proporzione non eccedente il 12 % in peso .

2 . Estratti di cicoria disciplinati dalla presente direttiva

a ) « Estratto di cicoria » o « cicoria solubile » o « cicoria istantanea »

L ' estratto di cicoria in polvere , grani , scaglie , tavolette , o presentato in altra forma solida il cui tenore di materia secca proveniente dalla cicoria è uguale o superiore , in peso al 96 % .

Questo prodotto non può contenere altri elementi oltre a quelli provenienti dalla sua estrazione . Le sostanze che non provengono dalla cicoria non possono superare l ' 1 % .

b ) « Estratto di cicoria in pasta »

L ' estratto di cicoria presentato in forma pastosa , il cui tenore di materia secca proveniente dalla cicoria , in peso , è compreso tra il 70 % incluso e l ' 85 % incluso .

Questo prodotto non può contenere altri elementi oltre a quelli provenienti dalla sua estrazione . Le sostanze che non provengono dalla cicoria no possono superare l ' 1 % .

c ) « Estratto di cicoria liquido »

L ' estratto di cicoria presentato in forma liquida , il cui tenore di materia secca solubile proveniente da cicoria , in peso , è compreso tra il 16 % incluso e il 50 % incluso .

Esso contiene soltanto gli elementi provenienti dalla sua estrazione . Tuttavia questo prodotto può contenere zuccheri in proporzione non eccedente il 25 % in peso .