31976L0160

Direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, concernente la qualità delle acque di balneazione

Gazzetta ufficiale n. L 031 del 05/02/1976 pag. 0001 - 0007
edizione speciale greca: capitolo 15 tomo 1 pag. 0108
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 1 pag. 0133
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 1 pag. 0133
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 2 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 2 pag. 0003


++++

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

dell ' 8 dicembre 1975

concernente la qualità delle acque di balneazione

( 76/160/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 100 e 235 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che la protezione dell ' ambiente e della salute pubblica impone di ridurre l ' inquinamento delle acque di balneazione e di preservare queste ultime da un deterioramento ulteriore ;

considerando che un controllo delle acque di balneazione è necessario per raggiungere , nel quadro del funzionamento del mercato comune , gli obiettivi della Comunità in materia di miglioramento delle condizioni di vita , di sviluppo armonioso delle attività aconomiche nell ' insieme della Comunità e di espansione continua ed equilibrata ;

considerando che in questo campo esistono certe disposizioni legislative , regolamentari o amministrative degli Stati membri che hanno un ' incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune , ma che tutti i poteri d 'azione all ' uopo necessari non sono stati previsti dal trattato ;

considerando che il programma d ' azione delle Comunità europee in materia ambientale ( 3 ) prevede di fissare in comune gli obiettivi di qualità che determinano le varie esigenze cui un ambiente deve soddisfare e , in particolare , la definizione dei parametri per le acque , comprese le acque , comprese le acque di balneazione ;

considerando che per raggiungere questi obiettivi di qualità gli Stati membri dovranno fissare dei valori limite corrispondenti a determinati parametri ; che le acque di balneazione dovranno essere rese conformi a tali valori entro un termine di dieci anni dalla notifica della presente direttiva ;

considerando che è necessario disporre che le acque di balneazione siano considerate , a determinate condizioni , conformi ai valori dei relativi parametri , anche se una certa percentuale di campioni prelevati durante la stagione balneare non rispettasse i limiti precisati nell ' allegato ;

considerando che , per conferire una certa elasticità all ' applicazione della presente direttiva , si deve accordare agli Stati membri la facoltà di prevedere deroghe non potranno fare astrazione dai dettami della tutela della salute pubblica ;

considerando che il progresso della tecnica rende necessario un rapido adeguamento delle prescrizioni tecniche definite nell ' allegato ; che , per facilitare l ' attuazione dei provvedimenti all ' uopo necessari , è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell ' ambito di comitato per l ' adeguamento al progresso tecnico ;

considerando che l ' opinione pubblica manifesta un crescente interesse per i problemi relativi all ' ambiente e al miglioramento della sua qualità ; che occorre quindi informarla obiettivamente sulla qualità delle acque di balneazione ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1 . La presente direttiva riguarda la qualità delle acque di balneazione , ad eccezione delle acque destinate ad usi terapeutici e delle di piscina .

2 . Ai sensi della presente direttiva si intendono per :

a ) « acque di balneazione » le acque , o parte di esse , dolci correnti o stagnanti , e l ' acqua di mare , nelle quali la balneazione :

- è espressamente autorizzata dalle autorità competenti dei singoli Stati membri oppure

- non è vietata ed è praticata in maniera consuetudinaria da un congruo numero di bagnanti ;

b ) « zona di balneazione » il luogo in cui si trovano le acque di balneazione ;

c ) « stagione balneare » il periodo di tempo in cui , tenuto conto delle consuetudini locali , ivi comprese le eventuali misure locali che concernono la pratica della balneazione , e delle condizioni meteorologiche , si può contare su un congruo afflusso di bagnanti .

Articolo 2

I parametri fisico-chimici e microbiologici applicabili alle acque di balneazione sono indicati nell ' allegato che costituisce parte integrante della presente direttiva .

Articolo 3

1 . Gli Stati membri stabiliscono per tutte la zone di balneazione , o per ciascuna di esse , i valori applicabili alle acque di balneazione per ciò che concerne i parametri indicati nell ' allegato .

Quanto ai parametri per i quali non figura alcun valore nell ' allegato , gli Stati membri possono non fissare valori in applicazione del primo comma , finchù non siano state determinate le cifre .

2 . I valori fissati in base al paragrafo 1 non possono essere meno rigorosi di quelli indicati nella colonna I dell ' allegato .

3 . Qualora figurino valori nella colonna G dell ' allegato , con o senza valore corrispondente nella colonna I dello stesso allegato , gli Stati membri si sforzano di rispettarli come valori-guida , fatto l ' articolo 7 .

Articolo 4

1 . Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinchù , entro un periodo di dieci anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva , la qualità delle acque di balneazione sia resa conforme ai valori limite fissati ai sensi dell ' articolo 3 .

2 . Gli Stati membri si adoperano affinchù nelle zone di balneazione che saranno create dalle autorità competenti degli Stati membri dopo la notifica della presente direttiva e che saranno specialmente attrezzate per la balneazione , i valori I di cui all ' allegato siano osservati sin dall ' apertura della balneazione . Tuttavia , per le zone di balneazione create nei due anni successivi a detta notifica , questi valori potranno essere rispettati solo alla fine di tale periodo .

3 . In casi eccezionali gli Stati membri possono concedere deroghe per quanto concerne il termine di dieci anni previsto nel paragrafo 1 . Le giustificazioni di questa deroga , basate su un piano di gestione delle acque all ' interno della zona interessata , devono essere notificate al più presto alla Commissione , al massimo entro un termine di sei anni dalla notifica della presente direttiva . La Commissione procederà ad un approfondito esame di tali giustificazioni e , se necessario , presenterà al Consiglio proposte adeguate in materia .

4 . Per quanto riguarda l ' acqua di mare vicina alle frontiere e la acque che attraversano le frontiere che influiscono sulla qualità delle acque di balneazione di un altro Stato membro , le conseguenze da trarre dagli obiettivi di qualità comuni , per le zone di balneazione , verranno determinate di concerto fra gli Stati rivieraschi .

La Commissione può partecipare a tale concertazione .

Articolo 5

1 . L ' applicazione dell ' articolo 4 , le acque di balneazione si considerano conformi ai parametri che ad esse si riferiscono :

Quando i campioni di queste acque , prelevati con la frequenza prevista nell ' allegato , in uno stesso luogo di prelievo indicano che esse sono conformi ai valori dei parametri concernenti la qualità delle acque in questione per :

- il 95 % dei campioni , nel caso dei parametri conformi a quelli specificati nella colonna I dell ' allegato ;

- il 90 % dei campioni negli altri casi eccetto per i parametri « coliformi totali » e « coliformi fecali » in cui la percentuale dei campioni può essere dell ' 80 % ,

e quando , per il 5 % , il 10 % o il 20 % dei campioni che , secondo i casi , non sono conformi :

- l ' acqua non si dicosta più del 50 % del valore dei parametri in questione , esclusi i parametri microbiologici , il pH e l ' ossigeno disciolto ;

- i campioni d ' acqua , prelevati successivamente ad una frequenza statisticamente adeguata , non si discostano dai valori dei parametri che ad essa si riferiscono .

2 . Il superamento dei valori di cui all ' articolo 3 non viene preso in considerazione nel calcolare le percentuali stabilite al paragrafo 1 qualora esso sia determinato da inondazioni , da catastrofi naturali o da condizioni meteorologiche eccezionali .

Articolo 6

1 . Le autorità competenti degli Stati membri effettuano i campionamenti per i quali la frequenza minima è fissata nell ' allegato .

2 . I campioni sono prelevati nei luoghi dove la densità media gionaliera dei bagnanti è massima . Essi sono prelevati preferibilmente ad una profondità di 30 centimetri sotto il peli dell ' acqua , ad accezione dei campioni di oli minerali che sono prelevati alla superficie dell ' acqua . I prelievi dei campioni iniziano due settimane prima dell ' inizio della stagione balneare .

3 . Deve essere effettuata e ripetuta periodicamente una minuziosa indagine locale delle condizioni prevalenti a monte , per la acque dolci correnti , e delle condizioni dell ' ambiente circostante , per le acque dolci stagnanti e per l ' acqua di mare , allo scopo di determinare il profilo geografico e topografico , nonchù il volume e la natura di tutti gli scarichi inquinanti e potenzialmente inquinanti e gli effetti che hanno in funzione della loro distanza dalla zona di balneazione .

4 . Qualora l ' ispezione dell ' autorità competente o il campionamento , rivelino o inducano a sospettare la presenza di scarichi di sostanze che possono ridurre la qualità delle acque di balneazione , occore effettuare campionamenti supplementari . Campionamenti supplementari devono essere altresì effettuati per qualsiasi altro sospetto di deterioramento della qualità delle acque .

5 . I metodi di analisi di riferimento relativi ai parametri presi in considerazione sono indicati nell ' allegato . I laboratori che seguano altri metodi devono assicurarsi che i loro risultati siano equivalenti o comparabili a quelli indicati in allegato .

Articolo 7

1 . L ' applicazione delle disposizioni adottate a norma della presente direttiva non può in nessun caso avere l ' effetto do accrescere direttamente o indirettamente il deterioramento dell ' attuale qualità delle acque di balneazione .

2 . Gli Stati membri sono liberi , in qualsiasi momento , di stabilire per le acque di balneazione valori più rigorosi di quelli previsti dalla presente direttiva .

Articolo 8

Sono previste deroghe alla presente direttiva :

a ) per alcuni parametri segnati ( o ) nell ' allegato , in ragione di condizioni meteorologiche o geografiche eccezionali ;

b ) qualora le acque di balneazione si arricchiscano naturalmente di talune sostanze , con superamento dei limite fissati nell ' allegato .

Per arricchimento naturale si intende il processo mediante il quale una data massa di acqua riceve dal suolo talune sostanze in esso contenute , senza alcun intervento dell ' uomo .

In nessun caso le deroghe di cui al presente articolo possono fare astrazione dai dettami della tutela della salute pubblica .

In caso di deroga , lo Stato membro deve informare immediatamente la Commissione , indicando i motivi ed i limiti di tempo .

Articolo 9

Le modifiche necessarie per adeguare la presente direttiva al progresso tecnico ri riferiscono :

- ai metodi di analisi ,

- ai valori parametrici G e I riportati nell ' allegato .

Esse sono adottate conformemente alla procedura dell ' articolo 11 .

Articolo 10

1 . È istituito un comitato per l ' adeguamento al progresso tecnico qui di seguito denominato « comitato » , composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione .

2 . Il comitato stabilisce il suo regolamento interno .

$Articolo 11

1 . Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo , il comitato viene investito della questione dal suo presidente , sia ad iniziativa di quest ' ultimo , sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro .

2 . Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare . Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all ' urgenza dei problemi in causa . Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantuno voti ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all ' articolo 1748 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa al voto .

3 . a ) La commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del comitato .

b ) Quando le misure progettate non sono conformi al parere formulato dal comitato o in mancanza di parere , la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare . Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata .

c ) Se , al termine di un periodo di tre mesi dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio quest ' ultimo non ha deliberato , le misure in parola sono adottate dalla Commissione .

Articolo 12

1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione .

2 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle essenziali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva .

Articolo 13

Gli Stati membri comunicano alla Commissione regolarmente e per la prima volta quattro anni dopo la notifica della presente direttiva una relazione sintetica sulle acque di balneazione e sulle loro caratteristiche più significative .

La Commissione pubblica , con il preventivo accordo dello Stato interessato , le informazioni ottenute in materia .

Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 8 dicembre 1975 .

Per il Consiglio

Il Presidente

M . PEDINI

( 1 ) GU n . C 128 del 9 . 6 . 1975 , pag . 13 .

( 2 ) GU n . C 286 del 15 . 12 . 1975 , pag . 5 .

( 3 ) GU n . C 112 del 20 . 12 . 1973 , pag . 3 .

ALLEGATO

REQUISITI DI QUALITA DELLE ACQUE MARINE DI BALNEAZIONE

* Parametri * G * I * Frequenza minima di campionamento * Metodo d ' analisi o d ' ispezione *

* Microbiologici * * * * *

1 * Coliformi totali / 100 ml * 500 * 10 000 * bimensile ( 1 ) * fermentazione in più provette . Trapianto delle provette positive su terreno di conferma . Computo secondo il sistema MPN ( Most Probable Number = numero più probabile ) o filtrazione su membrana e coltura su terreno a adeguato , quale agar al lattosio al tergitol , endo agar , brodo al teepol 0,4 % , trapianto e identificazione delle colonie sospette *

2 * Coliformi fecali / 100 ml * 100 * 2 000 * bimensile ( 1 ) * Per 1° e 2° temperatura d ' incubazione variabile a seconda che si ricerchino i coliformi totali o i coliformi fecali *

3 * Streptococchi * 100 * - * ( 2 ) * Metodo di litsky *

* fecali / 100 ml * * * * Computo secondo il sistema MPN ( Most Probable Number = numero più probabile ) o filtrazione su membrana . Coltura su terreno adeguato *

4 * Salmonelle / 1l * - - 0 - ( 2 ) * Concentrazione mediante filtrazione su membrana . Inoculazione su terreno tipo . Arricchimento trapianto su agar di isolamento - identificazione *

5 * Enterovirus PFU / 10 l * - * 0 * ( 2 ) * Concentrazione mediante filtrazione , flocculazione o centrifugazione e conferma *

* Fisico-chimici : * * * * *

6 * pH * - * 6-9 ( 0 ) * ( 2 ) * Elettrometria con calibrazione ai pH 7 e 9 *

7 * Colorazione * - * assenza di variazione anormale del colore ( 0 ) * bimensile ( 1 ) * Ispezione visiva *

* * * * * o *

* * - * - * ( 2 ) * fotometria secondo gli standard della scala Pt-Co *

8 * Oli minerali mg/l * - * assenza di pellicola visibile sulla superficie dell ' acqua e assenza di odore * bimensile ( 1 ) * Ispezione visiva e olfattiva *

* * * * * o *

* * * 0,3 * - * ( 2 ) * estrazione da un volume sufficiente e pesata del residuo secco *

9 * Sostanze tensioattive che reagiscono al blu di metilene mg/l ( lauril-solfato * - * assenza di schiuma persistente * bimensile ( 1 ) * Ispezione visiva *

* * * * * o *

* * * 0,3 * - * ( 2 ) * spettrofotometria di assorbimento al blu di metilene *

10 * Fenoli ( indici fenoli ) mg/l C2H2OH * - * nessun odore specifico * bimensile ( 1 ) * Verifica dell ' assenza di odore specifico provocato dal fenolo o *

* * * 0,005 * * 0,05 * ( 2 ) * spettrofotometria di assorbimento . Metodo della 4-amminoantipirina ( 4 A.A.p ) *

11 * Trasparenza m * 2 * 1 ( 0 ) * bimensile ( 1 ) * Disco di Secchi *

12 * Ossigeno % disciolto saturazione O2 * 80-120 * - * ( 2 ) * Metodo di Winkler o metodo elettro-metrico ( misuratore di ossigeno ) *

13 * Residui bituminosi e materiale galleggiante come legno , plastica , bottiglie , recipienti di vetro , plastica , gomma o di qualsiasi altra materia . * assenza * * bimensile ( 1 ) * Ispezione visiva *

* Frammenti o schegge * * * * *

14 * Ammoniaca mg/l NH2 * * * ( 3 ) * Spettrofotometria di assorbimento , reattivo di Nesseler , o metodo al blu indofenolo *

15 * Azoto Kjeldahl mg/l N * * * ( 3 ) Metodo di Kjeldahl *

* Altre sostanze considerate come indici di inquinamento : * * * * *

16 * Antiparassitari mg/l ( paration , HCH , dieldrina ) * * * ( 2 ) * Estrazione mediante appropriati solventi e determinazione cromatografica *

17 * Metalli pesanti quali : * * * ( 2 ) * Assorbimento atomico eventualmente preceduto da una estrazione *

* Arsenico mg/l AS * * * * *

* Cadmio CD * * * * *

* Cromo IV Cr VI * * * * *

* Piombo Pb * * * * *

* Mercurio Hg * * * * *

18 * Cianuri mg/l CN * * * ( 2 ) * Spettrofotometria di assorbimento con reattivo specifico *

19 * Nitrati e fosfati mg/l NO2 PO2 * * * ( 3 ) * Spettrofotometria di assorbimento con reattivo specifico *

G = guida

I = imperativo

( 0 ) Superamento dei limiti previsti in presenza di eccezionali condizioni geografiche o meteorologiche .

( 1 ) Quando un campionamento effettuato negli anni precedenti ha dato risultati nettamente più favorevoli di quelli previsti nel presente allegato e quando non è intervenuto nessun fattore di diminuzione della qualità delle acque , la frequenza di campionamento può essere ridotta di un fattore 2 da parte delle competenti autorità .

( 2 ) Tenore da verificare , da parte delle autorità competenti , qualora ml ' indagine effettuata nella zona di balneazione ne riveli la presenza possibile o il deterioramento della qualità delle acque .

( 3 ) Tali parametri devono essere verificati dalle autorità competenti , quando vi sia tendenza all ' eutrofizzazione delle acque .