11.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 208/53


DECISIONE N. 1/2017 DEL COMITATO SPECIALE CARIFORUM-UE PER LA COOPERAZIONE DOGANALE E LA FACILITAZIONE DEGLI SCAMBI

del 7 luglio 2017

relativa a una deroga alle norme di origine stabilite dal protocollo I dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per tener conto della particolare situazione della Repubblica dominicana riguardo a certi prodotti tessili [2017/1463]

IL COMITATO SPECIALE PER LA COOPERAZIONE DOGANALE E LA FACILITAZIONE DEGLI SCAMBI,

visto l'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in particolare l'articolo 39, paragrafo 2, e l'articolo 42, lettera b), del relativo protocollo I,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra (1) («APE CARIFORUM-UE»), è applicato in via provvisoria dal 29 dicembre 2008 tra l'Unione europea (UE) e Antigua e Barbuda, le Bahamas, le Barbados, il Belize, Dominica, la Repubblica dominicana, Grenada, la Guyana, la Giamaica, Saint Kitt e Nevis, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, il Suriname e Trinidad e Tobago.

(2)

Il protocollo I dell'APE, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, contiene le norme di origine per l'importazione nell'UE di prodotti originari degli Stati del CARIFORUM.

(3)

Conformemente all'articolo 39, paragrafo 2, del protocollo I dell'APE, possono essere concesse deroghe a tali norme di origine qualora siano giustificate dallo sviluppo delle industrie esistenti o dalla creazione di nuove industrie negli Stati del CARIFORUM. Inoltre, a norma dell'articolo 39, paragrafo 6, lettera b), del protocollo, nell'esame delle richieste di deroga si tiene conto in particolare dei casi in cui l'applicazione delle norme di origine vigenti comprometterebbe sensibilmente, per un'industria esistente in uno Stato o negli Stati del CARIFORUM, la possibilità di continuare le proprie esportazioni nell'UE, e particolarmente dei casi in cui detta applicazione potrebbe provocare la cessazione di tali attività.

(4)

Il 10 marzo 2015 il comitato speciale CARIFORUM-UE per la cooperazione doganale e la facilitazione degli scambi ha adottato la decisione n. 1/2015 (2) che concede una deroga alle norme di origine riguardo a taluni prodotti tessili importati nell'Unione conformemente all'articolo 39, paragrafo 2, e all'articolo 39, paragrafo 6, lettera b), del protocollo I dell'APE, dal 10 marzo 2015 al 9 marzo 2017.

(5)

Il 22 febbraio 2017 il presidente del comitato speciale CARIFORUM-UE per la cooperazione doganale e la facilitazione degli scambi ha ricevuto dalla Repubblica dominicana una nuova richiesta di deroga.

(6)

A norma dell'articolo 13 del protocollo I dell'APE, le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario di cui al titolo II del protocollo I devono essere rispettate senza interruzione negli Stati del CARIFORUM o nell'UE. Haiti ha firmato l'APE ma non lo ha ratificato né lo sta applicando in via provvisoria. A norma dell'articolo 8 del protocollo I, il lavaggio, la stiratura o la pressatura di prodotti tessili, l'apposizione o la stampa di marchi, etichette e loghi, le semplici operazioni di inserimento in borse, casse o scatole o una combinazione di due o più di queste operazioni sono considerati lavorazioni o trasformazioni insufficienti a conferire il carattere originario. È pertanto opportuno concedere una deroga alle disposizioni dell'articolo 8 e dell'articolo 13, paragrafo 1, del protocollo I per conferire il carattere originario al prodotto finale esportato dalla Repubblica dominicana nell'UE.

(7)

La Repubblica dominicana ha chiesto una deroga alle norme di origine di cui al protocollo I dell'APE CARIFORUM-UE per 180 647 pantaloni, compresi quelli che scendono fino al ginocchio incluso, e short, per uomo o ragazzo, di tessuti detti «denim» del codice SA 6203.42 importati nell'UE, conformemente all'articolo 39, paragrafo 2, di detto protocollo. La richiesta è giustificata dalla difficile situazione in cui continua a versare l'industria a causa delle lavorazioni e delle trasformazioni effettuate nel vicino Haiti, che incidono sulla conformità con le norme di origine di cui all'APE CARIFORUM-UE in attesa di ratifica da parte di Haiti. Qualora la Repubblica dominicana non potesse rifornirsi ad Haiti, la continuità delle sue esportazioni di tessili verso l'UE sarebbe fortemente compromessa. Una nuova deroga contribuirebbe a garantire la continuità della produzione e dello sviluppo dell'industria, nonché a tutelare l'occupazione nella Repubblica dominicana e ad Haiti. La ratifica dell'accordo da parte di Haiti offrirebbe la stabilità delle imprese e la massima prevedibilità di cui necessitano i portatori di interesse.

(8)

La richiesta riguarda un periodo di due anni. Tenuto conto del fatto che Haiti sta compiendo gli sforzi necessari per ratificare l'accordo nel 2017, la deroga dovrebbe essere concessa per un anno al fine di dare più tempo alla Repubblica dominicana affinché possa prepararsi a conformarsi alle norme sull'acquisizione dell'origine e al fine di assicurare prevedibilità per gli operatori, in attesa che Haiti completi il processo di ratifica. Se il processo di ratifica da parte di Haiti non dovesse essere completato entro la fine del primo anno di deroga, la deroga potrà essere rinnovata per un ulteriore anno.

(9)

La richiesta riguarda un totale di 180 647 pantaloni in tessuto denim che dovrebbero essere esportati verso l'UE. Stando alle informazioni comunicate dalla Repubblica dominicana, nel periodo da marzo 2015 a marzo 2016 le esportazioni in deroga di prodotti del codice SA 6203.42 sono state pari a 161 634 capi. I quantitativi da assegnare per il 2017 e il 2018 dovrebbero essere coerenti con tale utilizzo. Al fine di consentire un utilizzo efficace e completo del contingente annuo previsto per le esportazioni, è opportuno prevedere 180 647 capi l'anno, quantitativo che rispecchia la capacità dell'industria esistente di continuare ad esportare verso l'Unione.

(10)

Il comitato speciale CARIFORUM-UE per la cooperazione doganale e la facilitazione degli scambi dovrebbe concedere, per un periodo di un anno dalla data di adozione della presente decisione, una deroga per 180 647 pantaloni, compresi quelli che scendono fino al ginocchio incluso, e short, per uomo o ragazzo, di tessuti detti «denim» del codice SA ex ex 6203.42 (codice NC 6203 42 31) importati nell'Unione.

(11)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (3) stabilisce norme relative alla gestione dei contingenti tariffari. Tali norme dovrebbero essere applicate alla gestione del quantitativo per cui la deroga è concessa dalla presente decisione.

(12)

Per consentire un controllo efficace dell'applicazione della deroga, è opportuno che le autorità della Repubblica dominicana comunichino periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sui certificati di circolazione EUR.1 rilasciati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga al protocollo I dell'APE e conformemente all'articolo 39, paragrafo 2, di tale protocollo, i pantaloni, compresi quelli che scendono fino al ginocchio incluso, e gli short, per uomo o ragazzo, di tessuti detti «denim» del codice SA ex ex 6203.42 (codice NC 6203 42 31) fabbricati con tessuti non originari dei codici SA 5209.42 e 5513.19 (codice NC 5209 42 00 e 5513 19 00) e tagliati nella Repubblica dominicana, cuciti al di fuori del territorio degli Stati del Cariforum e successivamente lavati, stirati o pressati, contrassegnati mediante affissione o stampa con marchi, etichette e loghi e imballati nella Repubblica dominicana, sono considerati originari della Repubblica dominicana alle condizioni specificate agli articoli da 2 a 5 della presente decisione.

Articolo 2

La deroga di cui all'articolo 1 si applica per un anno ai prodotti e ai quantitativi stabiliti nell'allegato della presente decisione provenienti dalla Repubblica dominicana che sono dichiarati per l'immissione in libera pratica nell'UE nel periodo dal 7 luglio 2017 al 6 luglio 2018.

Articolo 3

I quantitativi di cui all'allegato sono gestiti conformemente al disposto degli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Articolo 4

Le autorità doganali della Repubblica dominicana effettuano controlli quantitativi sulle esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 1.

Entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, le autorità doganali della Repubblica dominicana trasmettono alla Commissione europea, attraverso la segreteria del comitato speciale per la cooperazione doganale e la facilitazione degli scambi, una dichiarazione dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR.1 conformemente alla presente decisione nonché i numeri d'ordine di detti certificati.

Articolo 5

Nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a norma della presente decisione figura una delle seguenti diciture:

«Derogation — Decision No 1/2017 of the CARIFORUM-EU Special Committee on Customs Cooperation and Trade facilitation of 7 July 2017»;

«Dérogation — Décision no 1/2017 du Comité spécial de coopération douanière et de facilitation des échanges CARIFORUM-UE du 7 juillet 2017»;

«Excepción — Decisión no 1/2017 del Comité Especial CARIFORUM-UE de Cooperación Aduanera y Facilitación del Comercio del 7 de julio 2017».

Articolo 6

Qualora l'UE, sulla base di informazioni oggettive, rilevi irregolarità o frodi oppure l'inosservanza ripetuta degli obblighi stabiliti all'articolo 4 della presente decisione, può chiedere la sospensione temporanea della deroga di cui all'articolo 1 conformemente alla procedura stabilita all'articolo 20, paragrafi 4 e 5, dell'APE Cariforum-UE.

Articolo 7

Se il processo di ratifica da parte di Haiti non dovesse essere completato entro la fine del primo anno di deroga, la deroga di cui all'articolo 1 potrà essere rinnovata per un ulteriore anno mediante una decisione del comitato, purché, tre mesi prima della scadenza di detto periodo, lo Stato del Cariforum interessato dimostri di non potersi ancora conformare alle condizioni del protocollo I.

Articolo 8

La presente decisione entra in vigore il 7 luglio 2017.

Fatto a Georgetown e Bruxelles, il 7 luglio 2017

Percival MARIE

Rappresentante CARIFORUM

a nome degli Stati del CARIFORUM

Jean-Michel GRAVE

Commissione europea

a nome dell'Unione europea


(1)  GU L 289 del 30.10.2008, pag. 3.

(2)  Decisione n. 1/2015 del comitato speciale Cariforum-UE per la cooperazione doganale e la facilitazione degli scambi, del 10 marzo 2015, relativa a una deroga alle norme di origine stabilite dal protocollo I dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per tener conto della particolare situazione della Repubblica dominicana riguardo a certi prodotti tessili [2015/600] (GU L 99 del 16.4.2015, pag. 34).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).


ALLEGATO

N. d'ordine

Codice SA

Codice NC

Descrizione delle merci

Periodo

Quantitativi

(in pezzi)

09.1950

Ex 6203.42

6203 42 31

Pantaloni, compresi quelli che scendono fino al ginocchio incluso, e short, per uomo o ragazzo, di tessuti detti «denim»

7.7.2017–6.7.2018

180 647