22008A0607(01)

Accordo tra la Comunità europea e il governo d'Australia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

Gazzetta ufficiale n. L 149 del 07/06/2008 pag. 0065 - 0073


Accordo

tra la Comunità europea e il governo d'Australia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

IL GOVERNO DELL'AUSTRALIA,

dall'altra,

(in seguito denominate "le Parti contraenti"),

CONSTATANDO che la Corte di giustizia europea ha ritenuto che talune disposizioni degli accordi bilaterali vigenti tra diversi Stati membri e paesi terzi sono incompatibili con la legislazione della Comunità europea,

CONSTATANDO che tra vari Stati membri della Comunità europea e l'Australia sono stati conclusi accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni analoghe e che gli Stati membri sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie per eliminare ogni incompatibilità tra detti accordi e il trattato CE,

CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che potrebbero essere inclusi in accordi bilaterali in materia di servizi aerei conclusi da Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi,

CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori aerei della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno il diritto all'accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra gli Stati membri della Comunità europea e paesi terzi,

VISTI gli accordi fra la Comunità europea ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità con la legislazione della Comunità europea,

RICONOSCENDO che la conformità tra il diritto comunitario e le disposizioni degli accordi bilaterali in materia di servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e l'Australia garantirà una solida base giuridica per la prestazione di servizi aerei tra la Comunità europea e l'Australia e assicurerà la continuità di tali servizi aerei,

CONSTATANDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e l'Australia, che non sono in contrasto con la legislazione della Comunità europea, non richiedono né modifiche né sostituzione,

CONSTATANDO che, con il presente accordo, la Comunità europea non intende accrescere il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e l'Australia, compromettere l'equilibrio fra i vettori aerei comunitari e i vettori aerei dell'Australia, né prevalere sull'interpretazione delle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Disposizioni generali

1. Ai fini del presente accordo, si intende per "Stati membri" gli Stati membri della Comunità europea; per "Parte contraente" una Parte contraente del presente accordo; per "parte" la parte contraente del relativo accordo bilaterale in materia di servizi aerei; per "vettore aereo" anche una compagnia aerea; per "territorio della Comunità europea" i territori degli Stati membri ai quali si applica il trattato che istituisce la Comunità europea.

2. In ciascuno degli accordi indicati nell'allegato I, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.

3. In ciascuno degli accordi indicati nell'allegato I, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designati da tale Stato membro.

Articolo 2

Designazione, autorizzazione e revoca

1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo prevarranno sulle corrispondenti disposizioni degli articoli elencati rispettivamente sotto le lettere a) e b) dell'allegato II in relazione alla designazione di vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni ed ai permessi ad esso rilasciati dall'Australia, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.

2. Le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo prevarranno sulle corrispondenti disposizioni degli articoli elencati rispettivamente sotto le lettere a) e b) dell'allegato II in relazione alla designazione di vettori aerei da parte dell'Australia, alle autorizzazioni e ai permessi ad essa rilasciati dallo Stato membro interessato, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.

3. Una volta ricevute tale designazione e le richieste di licenze di esercizio e di permessi tecnici, nella debita forma e secondo la debita procedura, dal(i) vettore(i) aereo(i) designato(i), ciascuna Parte, subordinatamente ai paragrafi 4 e 5, rilascerà gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

a) nel caso di un vettore aereo designato da uno Stato membro:

i) il vettore aereo sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha fatto la designazione e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato membro ai sensi della legislazione comunitaria; e

ii) lo Stato membro responsabile per il rilascio del certificato di operatore aereo eserciti e mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e che l'autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e

iii) il vettore aereo abbia la sede principale delle sue attività nel territorio dello Stato membro che gli ha rilasciato una valida licenza di esercizio; e

iv) il vettore aereo appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell'allegato III e/o a cittadini di tali altri Stati, e sia dagli stessi effettivamente controllato;

b) nel caso di un vettore aereo designato dall'Australia:

i) l'Australia eserciti e continui ad esercitare un controllo regolamentare effettivo sul vettore aereo; e

ii) abbia la sede principale delle sue attività in Australia.

4. Ciascuna Parte può rifiutare, revocare, sospendere o limitare la licenza di esercizio o i permessi tecnici rilasciati ad un vettore aereo designato dalla controparte qualora:

a) nel caso di un vettore aereo designato da uno Stato membro:

i) il vettore non sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione oppure non possieda una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato membro ai sensi della legislazione comunitaria; o

ii) il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo oppure se l'autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; o

iii) il vettore aereo non ha la sede principale delle sue attività nel territorio dello Stato membro che gli ha rilasciato la licenza di esercizio; o

iv) il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell'allegato III e/o a cittadini di tali altri Stati, o non sia dagli stessi effettivamente controllato; o

v) il vettore aereo sia già autorizzato ad operare in forza di un accordo bilaterale concluso tra l'Australia e un altro Stato membro e l'Australia possa dimostrare che, esercitando i suoi diritti di traffico a norma del presente accordo su una rotta che comprende un punto situato nell'altro Stato membro, eluderebbe le restrizioni sui diritti di traffico di terza, quarta o quinta libertà imposte dall'altro accordo; o

vi) il vettore aereo sia titolare di un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro col quale non esista alcun accordo bilaterale relativo a servizi aerei fra l'Australia e tale Stato membro e l'Australia possa dimostrare che i diritti di traffico necessari per garantire il servizio proposto non sono accordati a titolo di reciprocità al vettore aereo o ai vettori aerei designato(i) dall'Australia;

b) nel caso di un vettore aereo designato dall'Australia:

i) l'Australia non continui ad esercitare un controllo regolamentare effettivo sul vettore aereo; o

ii) non abbia la sede principale delle sue attività in Australia.

5. Nell'esercizio dei suoi diritti a norma del paragrafo 4 e fatti salvi i diritti di cui al paragrafo 4, lettera a), punti v) e vi) del presente articolo, l'Australia non opera discriminazioni tra i vettori aerei degli Stati membri in base alla loro nazionalità.

Articolo 3

Diritti relativi ai controlli regolamentari

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano gli articoli indicati nell'allegato II, lettera c).

2. Se uno Stato membro (il primo Stato membro) ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti spettanti all'Australia ai sensi delle disposizioni sulla sicurezza contenute nell'accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore aereo e l'Australia si applicheranno in ugual misura rispetto all'adozione, all'esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte di questo secondo Stato membro e per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

Articolo 4

Tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano gli articoli indicati nell'allegato II, lettera d).

2. Le tariffe che verranno praticate dal(i) vettore(i) aereo(i) designato(i) dall'Australia in forza di un accordo di cui all'allegato I che contiene una disposizione indicata nell'allegato II, lettera d) per trasporti effettuati interamente all'interno della Comunità europea, saranno soggette alla legislazione della Comunità europea.

Articolo 5

Allegati dell'accordo

Gli allegati del presente accordo ne costituiranno parte integrante.

Articolo 6

Revisione o modifica

Le Parti contraenti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

Articolo 7

Entrata in vigore

1. Il presente accordo entrerà in vigore al momento in cui le Parti contraenti si saranno notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

2. Fermo restando il paragrafo 1, le Parti contraenti convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

3. Gli accordi e le altre intese concluse tra Stati membri e l'Australia che, alla data della firma del presente accordo, non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati in via provvisoria, sono elencati nell'allegato I, lettera b). Il presente accordo si applicherà a tutti questi accordi ed intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione provvisoria.

Articolo 8

Rescissione

1. La rescissione di uno degli accordi di cui all'allegato I comporta contemporaneamente la rescissione di tutte le disposizioni del presente accordo relative all'accordo in questione.

2. La rescissione di tutti gli accordi di cui all'allegato I comporta contemporaneamente la rescissione del presente accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Bruxelles in duplice esemplare, il ventinove aprile duemilaotto nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, romena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese. In caso di divergenza, il testo in lingua inglese prevarrà sulle altre versioni.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

+++++ TIFF +++++

За правителството на Австралия

Por el Gobierno de Australia

Za vládu Austrálie

For Australiens regering

Für die Regierung Australiens

Austraalia valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Αυστραλίας

For the Government of Australia

Pour le gouvernement d'Australie

Per il governo d'Australia

Austrālijas valdības vārdā

Australijos Vyriausybės vardu

Ausztrália kormánya részéről

Għall-Gvern ta' l-Awstralja

Voor de Regering van Australië

W imieniu Rządu Australii

Pelo Governo da Austrália

Pentru Guvernul Australiei

Za vládu Austrálie

Za vlado Avstralije

Australian hallituksen puolesta

För Australiens regering

+++++ TIFF +++++

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ALLEGATO I

Elenco degli accordi di cui all'articolo 1 del presente accordo

a) Accordi in materia di servizi aerei tra il Commonwealth d'Australia e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via provvisoria alla data della firma del presente accordo

- Accordo tra il governo federale austriaco e il governo del Commonwealth d'Australia in materia di servizi aerei, concluso a Vienna il 22 marzo 1967, e successive modifiche (in seguito denominato "accordo Australia-Austria");

integrato dal memorandum d'intesa firmato a Vienna il 25 marzo 1999.

- Accordo tra il governo del Regno di Danimarca e il governo d'Australia in materia di servizi aerei, siglato a Canberra il 16 ottobre 1998 (in seguito denominato "progetto di accordo Australia-Danimarca");

integrato dal memorandum d'intesa sulla cooperazione tra i paesi scandinavi concernente il Sistema di aviolinee scandinave (Scandinavian Airlines System - SAS), siglato a Canberra il 16 ottobre 1998;

integrato dal verbale approvato del 16 ottobre 1998.

- Accordo tra il governo della Repubblica della Finlandia e il governo del Commonwealth d'Australia in materia di servizi aerei, siglato il 15 giugno 1999 (in seguito denominato "progetto di accordo Australia-Finlandia");

integrato dal memorandum d'intesa firmato a Helsinki il 15 giugno 1999.

- Accordo tra il governo del Commonwealth d'Australia e il governo della Repubblica francese in materia di trasporti aerei, concluso a Canberra il 13 aprile 1965 (in seguito denominato "accordo Australia-Francia");

modificato con scambio di lettere firmate a Parigi il 22 dicembre 1970 e il 7 gennaio 1971.

- Accordo tra la Repubblica federale di Germania e il Commonwealth d'Australia in materia di trasporti aerei, concluso a Bonn il 22 maggio 1957 (in seguito denominato "accordo Australia-Germania").

Da leggere in combinato disposto con il memorandum d'intesa firmato a Camberra il 12 giugno 1998 e lo scambio di lettere del 17 settembre 1998 e del 5 novembre 1998.

- Accordo tra il governo del Regno di Grecia e il governo del Commonwealth d'Australia in materia di servizi aerei, concluso ad Atene il 10 giugno 1971, e successive modifiche (in seguito denominato "accordo Australia-Grecia").

- Accordo tra il governo della Repubblica ellenica e il governo d'Australia in materia di servizi aerei, siglato ad Atene l' 11 novembre 1997 e accluso al memorandum d'intesa firmato ad Atene l' 11 novembre 1997 (in seguito denominato "progetto di accordo modificato Australia-Grecia").

- Accordo tra l'Irlanda e l'Australia in materia di trasporti aerei, concluso con scambio di note datate 26 novembre 1957 e 30 dicembre 1957 (in seguito denominato "accordo Australia-Irlanda").

- Accordo tra il governo del Commonwealth d'Australia e il governo della Repubblica italiana in materia di servizi aerei, concluso a Roma il 10 novembre 1960, e successive modifiche (in seguito denominato "accordo Australia-Italia").

- Accordo tra il governo d'Australia e il governo del Granducato di Lussemburgo in materia di servizi aerei, allegato al memorandum d'intesa concluso a Lussemburgo il 3 settembre 1997 (in seguito denominato "progetto di accordo Australia-Lussemburgo").

- Accordo tra il governo di Malta e il governo d'Australia in materia di servizi aerei, concluso a Canberra l' 11 settembre 1996 (in seguito denominato "accordo Australia-Malta");

integrato con scambio di lettere del 1o dicembre 2003.

- Accordo tra il governo del Regno dei Paesi Bassi e il governo del Commonwealth d'Australia in materia di servizi aerei, concluso a Canberra il 25 settembre 1951 (in seguito denominato "accordo Australia-Paesi Bassi").

- Accordo tra il governo della Repubblica di Polonia e il governo d'Australia in materia di servizi aerei, concluso a Varsavia il 28 aprile 2004 (in seguito denominato "accordo Australia-Polonia");

- Accordo tra il governo del Regno di Svezia e il governo d'Australia in materia di servizi aerei, siglato a Canberra il 16 ottobre 1998 (in seguito denominato "progetto di accordo Australia-Svezia");

integrato dal memorandum d'intesa sulla cooperazione tra i paesi scandinavi concernente il Sistema di aviolinee scandinave (Scandinavian Airlines System - SAS), siglato a Canberra il 16 ottobre 1998;

integrato dal verbale approvato del 16 ottobre 1998.

- Accordo fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e il governo del Commonwealth d'Australia in materia di servizi aerei tra i rispettivi territori e oltre gli stessi, concluso a Londra il 7 febbraio 1958 e successive modifiche (in seguito denominato "accordo Australia-Regno Unito").

b) Accordi e altre intese in materia di servizi aerei siglati o firmati fra il Commonwealth di Australia e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione provvisoria alla data della firma del presente accordo.

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ALLEGATO II

Elenco degli articoli contenuti negli accordi indicati nell'allegato I e a cui si fa riferimento negli articoli da 2 a 5 del presente accordo

a) Designazione:

- Articolo 4 dell'Accordo Australia-Austria; [*]

- Articolo 3 del progetto di Accordo Australia-Danimarca;

- Articolo 3 dell'Accordo Australia-Germania; [*]

- Articolo 4 dell'Accordo Australia-Grecia; [*]

- Articolo 4 del progetto di Accordo Australia-Grecia; [*]

- Articolo 3 del progetto di Accordo Australia-Lussemburgo; [*]

- Articolo 4 dell'Accordo Australia-Irlanda; [*]

- Articolo 4 dell'Accordo Australia-Italia; [*]

- Articolo 4 dell'Accordo Australia-Malta; [*]

- Articolo 3 dell'Accordo Australia-Paesi Bassi; [*]

- Articolo 2 dell'Accordo Australia-Polonia;

- Articolo 3 del progetto di Accordo Australia-Svezia;

- Articolo 3 dell'Accordo Australia-Regno Unito.

b) Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione di autorizzazioni o permessi:

- Articolo 7 dell'Accordo Australia-Austria; [*]

- Articolo 4 del progetto di Accordo Australia-Danimarca;

- Articolo 5 del progetto di Accordo Australia-Finlandia;

- Articolo 8 dell'Accordo Australia-Francia; [*]

- Articolo 4 dell'Accordo Australia-Germania; [*]

- Articolo 5 dell'Accordo Australia-Grecia; [*]

- Articolo 5 del progetto di Accordo Australia-Grecia; [*]

- Articolo 7 dell'Accordo Australia-Irlanda; [*]

- Articolo 5 dell'Accordo Australia-Italia; [*]

- Articolo 4 del progetto di Accordo Australia-Lussemburgo; [*]

- Articolo 5 dell'Accordo Australia-Malta; [*]

- Articolo 6 dell'Accordo Australia-Paesi Bassi; [*]

- Articolo 2 dell'Accordo Australia-Polonia;

- Articolo 4 del progetto di Accordo Australia-Svezia;

- Articolo 3 dell'Accordo Australia-Regno Unito.

c) Controllo regolamentare:

- Allegato 4 del memorandum d'intesa tra le autorità aeronautiche del governo dell'Australia e del governo dell'Austria, firmato il 25 marzo 1999, provvisoriamente applicato nell'ambito dell'accordo Australia-Austria;

- Articolo 17 del progetto di Accordo Australia-Danimarca;

- Articolo 8 del progetto di Accordo Australia-Finlandia;

- Allegato C del memorandum d'intesa tra le autorità aeronautiche del governo dell'Australia e del governo della Repubblica federale di Germania, firmato a Canberra il 12 giugno 1998, provvisoriamente applicato nell'ambito dell'accordo Australia-Germania;

- Articolo 8 del progetto di Accordo Australia-Grecia;

- Articolo 7 del progetto di Accordo Australia-Lussemburgo;

- Articolo 8 dell'Accordo Australia-Malta;

- Allegato C del memorandum d'intesa tra le autorità aeronautiche competenti del governo dell'Australia e del governo del regno dei Paesi Bassi, firmato a L'Aia il 4 settembre 1997, provvisoriamente applicato nell'ambito dell'accordo Australia-Paesi Bassi;

- Articolo 5 dell'Accordo Australia-Polonia;

- Articolo 17 del progetto di Accordo Australia-Svezia;

d) Tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea:

- Articolo 9 dell'Accordo Australia-Austria;

- Articolo 13 del progetto di Accordo Australia-Danimarca;

- Articolo 14 del progetto di Accordo Austalia-Finlandia;

- Articolo 10 dell'Accordo Australia-Francia;

- Allegato E del memorandum d'intesa tra le autorità aeronautiche del governo dell'Australia e del governo della Repubblica federale di Germania, firmato a Camberra il 12 giugno 1998 unitamente allo scambio di lettere datate 17 settembre 1998 e 5 novembre 1998, provvisoriamente applicato nell'ambito dell'accordo Australia-Germania;

- Articolo 9 dell'Accordo Australia-Grecia;

- Articolo 14 del progetto di Accordo Australia-Grecia;

- Articolo 9 dell'Accordo Australia-Irlanda;

- Articolo 9 dell'Accordo Australia-Italia;

- Articolo 11 del progetto di Accordo Australia-Lussemburgo;

- Articolo 14 dell'Accordo Australia-Malta;

- Sezione IV dell'Allegato dell'Accordo Australia-Paesi Bassi;

- Articolo 10 dell'Accordo Australia-Polonia;

- Articolo 13 del progetto di Accordo Australia-Svezia;

- Articolo 7 del progetto di Accordo modificato Australia-Regno Unito.

[*] L'articolo 2, paragrafo 2 del presente accordo non si applica a queste disposizioni.

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ALLEGATO III

Elenco degli altri Stati di cui all'articolo 2 del presente accordo

(a) La Repubblica d'Islanda (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio economico europeo);

(b) Il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio economico europeo);

(c) Il Regno di Norvegia (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio economico europeo);

(d) La Confederazione svizzera (ai sensi dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera in materia di trasporto aereo).

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