22.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 304/45


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 64/2007

del 15 giugno 2007

che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo 31 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 107/2005 dell'8 luglio 2005 (1).

(2)

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo per includere la decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce il programma Gioventù in azione per il periodo 2007-2013 (2).

(3)

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo per includere la decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (3).

(4)

Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell’accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1o gennaio 2007,

DECIDE:

Articolo 1

L’articolo 4 del protocollo 31 dell’accordo è modificato come segue:

1)

dopo il paragrafo 2k viene inserito il paragrafo seguente:

«2l.   Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2007, ai seguenti programmi:

32006 D 1719: decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce il programma Gioventù in azione per il periodo 2007-2013 (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 30),

32006 D 1720: decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 45).»;

2)

il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente ai programmi e alle azioni di cui ai paragrafi 1, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 2j, 2k e 21 conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notificazione al Comitato misto SEE prevista nell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (4).

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 306 del 24.11.2005, pag. 45.

(2)  GU L 327 del 24.11.2006, pag. 30.

(3)  GU L 327 del 24.11.2006, pag. 45.

(4)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.