15.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 239/15


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 48/2005,

del 29 aprile 2005,

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 43/2005 dell'11 marzo 2005 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/550/CE della Commissione, del 13 luglio 2004, che modifica la decisione 2003/828/CE per quanto riguarda i movimenti di animali vaccinati contro la febbre catarrale degli ovini in uscita dalle zone di protezione (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/554/CE della Commissione, del 9 luglio 2004, che modifica l'allegato E della direttiva 91/68/CEE del Consiglio e l'allegato I della decisione 79/542/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'aggiornamento dei modelli di certificati sanitari relativi agli ovini e ai caprini (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/558/CE della Commissione, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l'approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/564/CE della Commissione, del 20 luglio 2004, relativa ai laboratori comunitari di riferimento per l'epidemiologia delle zoonosi e per la salmonella e ai laboratori nazionali di riferimento per la salmonella (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/588/CE della Commissione, del 3 giugno 2004, che riconosce il carattere pienamente operativo della base di dati maltese per i bovini (6).

(7)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/590/CE della Commissione, del 4 giugno 2004, che riconosce il carattere pienamente operativo della base di dati cipriota per i bovini (7).

(8)

La decisione 2004/558/CE abroga la decisione 2004/215/CE della Commissione (8), che non è stata integrata nell'accordo e che abroga la decisione 93/42/CEE della Commissione (9), la quale è integrata nell'accordo; essa deve essere pertanto cancellata dall'accordo.

(9)

La presente decisione non si applica all'Islanda e al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

I testi delle decisioni 2004/550/CE, 2004/554/CE, 2004/558/CE, 2004/564/CE, 2004/588/CE e 2004/590/CE nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (10).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Richard WRIGHT


(1)  GU L 198 del 28.7.2005, pag. 45.

(2)  GU L 244 del 16. 7.2004, pag. 51.

(3)  GU L 248 del 22.7.2004, pag. 1.

(4)  GU L 249 del 23.7.2004, pag. 20.

(5)  GU L 251 del 27.7.2004, pag. 14.

(6)  GU L 257 del 4.8.2004, pag. 8.

(7)  GU L 260 del 6.8.2004, pag. 9.

(8)  GU L 67 del 5.3.2004, pag. 24.

(9)  GU L 16 del 25.1.1993, pag. 50.

(10)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


ALLEGATO

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue:

1)

Sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», nella parte 1.2, dopo il punto 15 (decisione 2002/67/CE della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

«16.

32004 D 0588: decisione 2004/588/CE della Commissione, del 3 giugno 2004, che riconosce il carattere pienamente operativo della base di dati maltese per i bovini (GU L 257 del 4.8.2004, pag. 8).

17.

32004 D 0590: decisione 2004/590/CE della Commissione, del 4 giugno 2004, che riconosce il carattere pienamente operativo della base di dati cipriota per i bovini (GU L 260 del 6.8.2004, pag. 9).»

2)

Nella parte 3.2, al punto 30 (decisione 2003/828/CE della Commissione) è inserito il seguente trattino:

«—

32004 D 0550: decisione 2004/550/CE della Commissione, del 13 luglio 2004 (GU L 244 del 16.7.2004, pag. 51).»

3)

Nella parte 4.1, al punto 2 (direttiva 91/68/CEE del Consiglio) è inserito il seguente trattino:

«—

32004 D 0554: decisione 2004/554/CE della Commissione, del 9 luglio 2004 (GU L 248 del 22.7.2004, pag. 1).»

4)

Nella parte 4.2, dopo il punto 79 (decisione 2004/453/CE della Commissione) è inserito il seguente punto:

«80.

32004 D 0558: decisione 2004/558/CE della Commissione, del 15 luglio 2004, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l'approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri (GU L 249 del 23.7.2004, pag. 20).»

5)

Nella parte 4.2, il testo del punto 12 (decisione 93/42/CEE della Commissione) è soppresso.

6)

Nella parte 7.2, dopo il punto 22 [regolamento (CE) n. 836/2004 della Commissione] è inserito il seguente punto:

«23.

32004 D 0564: decisione 2004/564/CE della Commissione, del 20 luglio 2004, relativa ai laboratori comunitari di riferimento per l'epidemiologia delle zoonosi e per la salmonella e ai laboratori nazionali di riferimento per la salmonella (GU L 251 del 27.7.2004, pag. 14).»