21975D1231(13)

Decisione n. 1/75 del Comitato misto, CEE-SVIZZERA del 2 dicembre 1975, che modifica l'articolo 23 del protocollo n.3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

Gazzetta ufficiale n. L 338 del 31/12/1975 pag. 0074


DECISIONE N. 1/75 DEL COMITATO MISTO del 1º dicembre 1975 che modifica l'articolo 23 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972,

visto il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, qui di seguito denominato protocollo n. 3, in particolare l'articolo 28,

considerando che le attuali disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 1, del protocollo n. 3, la cui applicazione è stata sospesa fino al 31 dicembre 1975 con decisione n. 4/74 del Comitato misto del 2 dicembre 1974, stabiliscono che il divieto del beneficio di restituzione di dazi doganali o l'esenzione dai dazi stessi sotto qualsiasi forma, per i prodotti non originari messi in opera nella fabbricazione di prodotti originari, si applica a partire dalla data in cui il dazio applicabile ai prodotti originari della stessa specie dei prodotti messi in opera è stato portato nella Comunità o in Svizzera, al 40% del dazio di base;

considerando che il riferimento ad un certo grado di smobilitazione tariffaria per determinare la data di applicazione di tali disposizioni potrebbe provocare difficoltà pratiche dovute principalmente alle differenze di regimi tariffari applicabili tanto ai prodotti finiti che ai prodotti originari della stessa specie dei prodotti messi in opera;

considerando che è d'uopo in conseguenza prevedere una data d'applicazione uniforme per tutti prodotti ai quali dette disposizioni si riferiscono; che tale data può essere quella dell'entrata in vigore dalla presente decisione;

considerando, inoltre, che le attuali disposizioni dell'articolo 23, paragrafi 2 e 3 stabiliscono che per l'applicazione del regime tariffario in vigore in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo, negli scambi tra i vecchi paesi dell'Associazione europea di libero scambio, solamente i prodotti di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del protocollo n. 3 possono beneficiare di una restituzione di dazi doganali o di un'esenzione dei dazi stessi sotto qualsiasi forma;

considerando che in pratica risulta da tali disposizioni che il beneficio della restituzione dei dazi doganali o dell'esenzione dei dazi stessi sotto qualsiasi forma è vietato per i prodotti originari della Comunità nella sua composizione originaria o dell'Irlanda, messi in opera nella fabbricazione di prodotti che possono beneficiare del regime tariffario previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo;

considerando che tale divieto deve sussistere finché il regime tariffario previsto all'articolo 3, paragrafo 1 dell'accordo non è identico a quello risultante del paragrafo 2 dello stesso articolo;

considerando tuttavia che per la maggioranza dei prodotti oggetto delle dette disposizioni, tale divieto sarà in vigore fino al 30 giugno 1977; che è d'uopo ai fini di semplificazione, prevedere detta scadenza per tutti i prodotti in questione,

DECIDE:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 23 del protocollo n.3 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 23

Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 1 del protocollo n. 2, i prodotti della stessa specie di quelli ai quali si applica l'accordo, messi in opera per la fabbricazione di prodotti per i quali è rilasciato o compilato un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o un formulario EUR. 2, non possono fare oggetto di restituzione di dazi doganali, né beneficiare di un'esenzione dai dazi stessi sotto qualsiasi forma, salvo il caso in cui si tratti di prodotti originari della Comunità, della Svizzera o di uno dei sei paesi di cui all'articolo 2 del presente protocollo.

2. Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 1 del protocollo n. 2, i prodotti originari della Comunità nella sua composizione originaria o dell'Irlanda, messi in opera per la fabbricazione di prodotti ottenuti conformemente alle condizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 1, non possono fare oggetto di restituzione di dazi doganali né beneficiare di un'esenzione dai dazi stessi sotto qualsiasi forma nello Stato in cui detta fabbricazione viene effettuata fino al 30 giugno 1977.

3. L'espressione « dazi doganali » utilizzata nel presente articolo e negli articoli seguenti comprende anche le tasse di effetto equivalente a dazi doganali. »

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1 gennaio 1976.

Fatto a Bruxelles, addì 1 dicembre 1975.

Per il Comitato misto

Il Presidente

R. de KERGORLAY