2004R0638 — IT — 17.07.2014 — 003.001


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REGOLAMENTO (CE) N. 638/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 2004

relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio

(GU L 102, 7.4.2004, p.1)

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►M1

REGOLAMENTO (CE) N. 222/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 marzo 2009

  L 87

160

31.3.2009

►M2

REGOLAMENTO (UE) N. 1093/2013 DELLA COMMISSIONE del 4 novembre 2013

  L 294

28

6.11.2013

►M3

REGOLAMENTO (UE) N. 659/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 maggio 2014

  L 189

128

27.6.2014




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 638/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 2004

relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio



IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 1 ),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ( 2 ),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991, relativo alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri ( 3 ), ha introdotto un sistema di raccolta dei dati totalmente nuovo, semplificato a due riprese. Allo scopo di migliorare la trasparenza di tale sistema e di facilitarne la comprensione è opportuno sostituire il regolamento (CEE) n. 3330/91 con il presente regolamento.

(2)

Tale sistema dovrebbe essere mantenuto in quanto le politiche comunitarie connesse con lo sviluppo del mercato interno e l'analisi dei propri mercati specifici da parte delle imprese comunitarie continuano a richiedere un livello d'informazione statistica sufficientemente dettagliato. Inoltre, l'analisi dell'evoluzione dell'Unione economica e monetaria esige la rapida disponibilità di dati aggregati. Agli Stati membri dovrebbe essere concesso di raccogliere informazioni che soddisfano loro esigenze specifiche.

(3)

Occorre tuttavia migliorare la formulazione delle norme relative all'elaborazione di statistiche degli scambi di beni tra Stati membri al fine di facilitarne la comprensione da parte delle imprese incaricate di fornire i dati, dei servizi nazionali responsabili della raccolta e degli utenti.

(4)

È opportuno mantenere un sistema di soglie, ma in forma semplificata al fine di rispondere in modo adeguato alle esigenze degli utenti, limitando tuttavia l'onere di risposta gravante sui soggetti obbligati a fornire le informazioni statistiche, in particolare sulle piccole e medie imprese.

(5)

È opportuno mantenere uno stretto legame tra il sistema di raccolta delle informazioni statistiche e le formalità fiscali in essere nel contesto degli scambi di beni tra Stati membri. Tale legame consente in particolare di verificare la qualità delle informazioni raccolte.

(6)

La qualità dell'informazione statistica prodotta, la sua valutazione in base a indicatori comuni e la trasparenza in questo settore rappresentano obiettivi importanti che richiedono una disciplina a livello comunitario.

(7)

Poiché lo scopo dell'azione prevista, vale a dire l'istituzione di un quadro giuridico comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri, non può essere realizzato in misura sufficiente a livello nazionale e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(8)

Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie ( 4 ), costituisce il quadro di riferimento del presente regolamento. Il livello molto dettagliato delle informazioni nell'ambito delle statistiche sugli scambi di beni richiede tuttavia norme specifiche in tema di riservatezza.

(9)

È importante garantire l'applicazione uniforme del presente regolamento e prevedere a tal fine una procedura comunitaria che consenta di definirne le modalità d'applicazione in tempi adeguati e di procedere agli adeguamenti tecnici necessari.

(10)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ( 5 ),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «merci»: tutti i beni mobili, compresa la corrente elettrica;

b) «merci o movimenti particolari»: le merci o movimenti che per la loro natura giustifichino l'adozione di disposizioni specifiche, quali gli impianti industriali, le navi e aeromobili, i prodotti del mare, le merci fornite a navi o aeromobili, gli invii scaglionati, le merci militari, le merci destinate a impianti in alto mare o provenienti da tali impianti, i veicoli spaziali, le parti di veicoli e di aeromobili, i rifiuti;

c) «autorità nazionali»: istituti nazionali di statistica e altri organismi responsabili in ciascuno Stato membro della produzione di statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri;

d) «merci comunitarie»:

i) merci interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità, senza l'apporto di merci provenienti da paesi terzi o da territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità;

ii) merci provenienti da paesi terzi o da territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità, che sono in libera pratica in uno Stato membro;

iii) merci ottenute, nel territorio doganale della Comunità, dalle merci di cui al punto ii) oppure dalle merci di cui al punto i) e al punto ii);

e) «Stato membro di spedizione»: lo Stato membro come definito in base al suo territorio statistico, dal quale le merci sono spedite a una destinazione in un altro Stato membro;

f) «Stato membro d'arrivo»: lo Stato membro come definito in base al suo territorio statistico, nel quale arrivano merci provenienti da un altro Stato membro;

g) «merci in semplice circolazione tra Stati membri»: merci comunitarie spedite da uno Stato membro a un altro, che nel viaggio verso lo Stato membro destinatario attraversano direttamente un altro Stato membro o vi sostano per ragioni legate unicamente al trasporto delle merci.

Articolo 3

Ambito d'applicazione

1.  Le statistiche degli scambi di beni tra Stati membri rilevano le spedizioni e gli arrivi di merci.

2.  Le spedizioni riguardano le seguenti merci in uscita dallo Stato membro di spedizione e destinate a un altro Stato membro:

a) merci comunitarie, eccettuate le merci in semplice circolazione tra Stati membri;

b) merci collocate nello Stato membro di spedizione in regime doganale di perfezionamento attivo o in quello della trasformazione sotto controllo doganale.

3.  Gli arrivi riguardano le seguenti merci in entrata nello Stato membro d'arrivo e inizialmente spedite da un altro Stato membro:

a) merci comunitarie, eccettuate le merci in semplice circolazione tra Stati membri;

b) merci collocate precedentemente nello Stato membro di spedizione in regime doganale di perfezionamento attivo o in regime di trasformazione sotto controllo doganale, che sono mantenute in regime doganale di perfezionamento attivo o di trasformazione sotto controllo doganale oppure che sono immesse in libera pratica nello Stato membro d'arrivo.

▼M3

4.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 13 bis, relativi a disposizioni diverse o specifiche con riguardo a merci o a movimenti particolari.

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5.  Per motivi di ordine metodologico, sono escluse dalle statistiche alcune merci il cui elenco è definito secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Articolo 4

Territorio statistico

1.  Il territorio statistico degli Stati membri coincide con il loro territorio doganale quale definito dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ( 6 ).

2.  In deroga al paragrafo 1, il territorio statistico della Germania include l'isola di Helgoland.

Articolo 5

Fonti dei dati

1.  Un sistema particolare di raccolta dei dati, in seguito denominato sistema «Intrastat», si applica per la rilevazione di informazioni statistiche relative a spedizioni e arrivi di merci ►M3  ————— ◄ non facenti oggetto di un documento amministrativo unico a fini doganali o fiscali.

▼M3

2.  Almeno una volta al mese le informazioni statistiche relative a spedizioni ed arrivi di merci facenti oggetto di un documento amministrativo unico a fini doganali o fiscali sono fornite direttamente dalle dogane alle autorità nazionali.

▼M3

2 bis.  È compito dell’amministrazione doganale competente di ciascuno Stato membro fornire all’autorità nazionale, di propria iniziativa o su richiesta delle autorità nazionali, tutte le informazioni disponibili per individuare la persona che procede alle spedizioni e agli arrivi di merci in regime doganale di perfezionamento attivo o in quello della trasformazione sotto controllo doganale.

▼B

3.  Per le merci o i movimenti particolari possono essere utilizzate fonti d'informazione diverse dal sistema Intrastat o dalle dichiarazioni doganali.

4.  Ogni Stato membro definisce le modalità di trasmissione dei dati Intrastat da parte dei soggetti obbligati a fornire le informazioni. Per facilitare il compito di questi ultimi la Commissione (Eurostat) e gli Stati membri provvedono a creare le condizioni per un maggiore ricorso al trattamento automatico e alla trasmissione elettronica dei dati.

▼M3

Articolo 6

Periodo di riferimento

Il periodo di riferimento delle informazioni da fornire a norma dell’articolo 5 è:

a) il mese di spedizione o di arrivo delle merci; o

b) il mese nel corso del quale si verifica il fatto generatore dell’imposta per le merci comunitarie sulle quali l’IVA diventa esigibile a titolo di acquisti e di forniture intracomunitari; o

c) il mese nel corso del quale la dichiarazione è accettata dalla dogana laddove la dichiarazione doganale è utilizzata quale fonte dei dati.

▼B

Articolo 7

Soggetti obbligati a fornire le informazioni

▼M1

1.  Sono tenuti a fornire informazioni per Intrastat:

a) i soggetti passivi ai sensi del titolo III della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ( 7 ), nello Stato membro di spedizione che:

i) hanno stipulato il contratto, ad eccezione del contratto di trasporto, che consente la spedizione delle merci o, in mancanza di ciò; che

ii) spediscono o provvedono alla spedizione delle merci, o, in mancanza di ciò; che

iii) sono in possesso delle merci oggetto della spedizione;

o il loro rappresentante fiscale in conformità dell'articolo 204 della direttiva 2006/112/CE; e

b) i soggetti passivi ai sensi del titolo III della direttiva 2006/112/CE nello Stato membro d'arrivo che:

i) hanno stipulato il contratto, ad eccezione del contratto di trasporto, che consente la consegna delle merci o, in mancanza di ciò; che

ii) consegnano o provvedono alla consegna delle merci o, in mancanza di ciò; che

iii) sono in possesso delle merci oggetto della consegna;

o il loro rappresentante fiscale in conformità dell'articolo 204 della direttiva 2006/112/CE.

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2.  I soggetti obbligati a fornire le informazioni possono delegare il compito a terzi, ma tale delega non riduce in alcun modo la loro responsabilità.

3.  I soggetti obbligati a fornire le informazioni che non adempiono agli obblighi imposti a norma del presente regolamento sono passibili di sanzioni fissate dagli Stati membri.

Articolo 8

Registri

1.  Le autorità nazionali istituiscono e gestiscono un registro di operatori intracomunitari che contenga almeno gli speditori, alla spedizione, e i destinatari, all'arrivo.

2.  Al fine di identificare i soggetti obbligati a fornire le informazioni di cui all'articolo 7 e di verificare le informazioni fornite, le amministrazioni fiscali competenti di ogni Stato membro trasmettono alle autorità nazionali:

▼M1

a) almeno una volta al mese, gli elenchi dei soggetti passivi che hanno dichiarato di aver consegnato merci in altri Stati membri o di aver acquisito merci provenienti da altri Stati membri nel periodo in questione; gli elenchi indicano il valore complessivo di tali merci dichiarato da ciascun soggetto passivo a fini fiscali;

▼B

b) di propria iniziativa o su richiesta delle autorità nazionali, qualsiasi informazione fornita a fini fiscali che possa migliorare la qualità delle statistiche.

Le modalità di trasmissione delle informazioni sono precisate secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Le autorità nazionali trattano le informazioni a norma delle disposizioni applicate in materia dall'amministrazione fiscale.

3.  L'amministrazione fiscale ricorda agli operatori assoggettati all'IVA gli obblighi ai quali possono essere tenuti in quanto soggetti obbligati a fornire le informazioni richieste da Intrastat.

Articolo 9

Dati da rilevare nel quadro del sistema Intrastat

1.  Le autorità nazionali rilevano le seguenti informazioni:

▼M1

a) il numero di identificazione individuale attribuito al soggetto tenuto a fornire le informazioni a norma dell'articolo 214 della direttiva 2006/112/CE;

▼B

b) il periodo di riferimento;

c) il flusso (arrivi o spedizioni);

d) l'identificazione delle merci con il codice a otto cifre della nomenclatura combinata quale definito dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ( 8 );

e) lo Stato membro associato;

f) il valore delle merci;

g) la quantità delle merci;

h) la natura della transazione.

▼M3

Le informazioni statistiche di cui alle lettere da e) a h) sono stabilite nell’allegato. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità di raccolta di tali informazioni, in particolare i codici e il formato da utilizzare.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 14, paragrafo 2.

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2.  Gli Stati membri possono anche raccogliere informazioni aggiuntive, quali:

a) l'identificazione delle merci a un livello più dettagliato di quello della nomenclatura combinata;

b) il paese d'origine, all'arrivo;

c) la regione d'origine, alla spedizione, e la regione di destinazione, all'arrivo;

d) le condizioni di consegna;

e) il modo di trasporto;

f) il regime statistico.

Le informazioni statistiche di cui alle lettere da b) a f) sono definite nell'allegato. Le modalità di rilevazione di tali informazioni, in particolare i codici da utilizzare, sono precisate, ove necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

▼M3

Articolo 9 bis

Scambio di dati riservati

Lo scambio di dati riservati, quali definiti all’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 ), può aver luogo, a fini esclusivamente statistici, tra le autorità nazionali competenti di ciascuno Stato membro, laddove detto scambio favorisca l’efficace sviluppo, produzione e diffusione di statistiche europee relative agli scambi di beni tra Stati membri o ne migliora la qualità.

Le autorità nazionali che ricevono dati riservati sono tenute a trattare tali informazioni con la dovuta riservatezza e ad utilizzarle esclusivamente a fini statistici in conformità al capo V del regolamento (CE) n. 223/2009.

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Articolo 10

Semplificazione del sistema Intrastat

1.  Per soddisfare le esigenze degli utenti in merito alla disponibilità di informazioni statistiche, senza imporre eccessivi oneri agli operatori economici, gli Stati membri fissano ogni anno soglie espresse in valori annuali di scambi intracomunitari, al di sotto delle quali gli operatori sono esentati dal fornire informazioni Intrastat o possono fornire informazioni semplificate.

2.  Ciascuno Stato membro fissa le soglie, separatamente per gli arrivi e per le spedizioni.

▼M1

3.  Le soglie al di sotto delle quali gli operatori sono esentati dal fornire informazioni Intrastat saranno fissate ad un livello tale da garantire la copertura di almeno il 97 % del totale delle spedizioni e di almeno il ►M2  93 % ◄ del totale degli arrivi del soggetto passivo dello Stato membro in questione.

▼M3

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 13 bis, per adeguare tali tassi di copertura Intrastat agli sviluppi tecnici ed economici, quando è possibile ridurli mantenendo nel contempo statistiche che rispondano agli indicatori e alle norme di qualità in vigore.

▼B

4.  Gli Stati membri possono definire altre soglie al di sotto delle quali gli operatori possono beneficiare delle seguenti semplificazioni:

a) esenzione dall'indicare le informazioni sulla quantità delle merci;

b) esenzione dall'indicare le informazioni sulla natura della transazione;

c) possibilità di dichiarare un massimo di dieci delle pertinenti sottovoci dettagliate della nomenclatura combinata più utilizzate in termini di valore e di raggruppare gli altri prodotti ai sensi delle disposizioni fissate secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

▼M3

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 13 bis, per definire le condizioni per la fissazione di dette soglie.

5.  Gli Stati membri possono semplificare, a determinate condizioni che rispondano alle esigenze di qualità, le informazioni richieste per singole transazioni di minore rilevanza economica, a condizione che detta semplificazione non produca effetti negativi sulla qualità delle statistiche. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 13 bis, per specificare tali condizioni.

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6.  Le informazioni relative alle soglie applicate dagli Stati membri sono comunicate alla Commissione (Eurostat) entro il 31ottobre dell'anno precedente a quello di applicazione.

▼M1

Articolo 11

Riservatezza statistica

Solo nel caso di richiesta da parte del soggetto o dei soggetti che hanno fornito le informazioni, le autorità nazionali decidono se i risultati statistici che possono consentire un'identificazione dei detti soggetti debbano essere divulgati oppure debbano essere modificati in modo che la loro diffusione non pregiudichi il segreto statistico.

▼B

Articolo 12

Trasmissione dei dati alla Commissione

1.  Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i risultati mensili delle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri entro:

▼M3

a) quaranta giorni di calendario dalla fine del mese di riferimento nel caso di risultati aggregati che la Commissione deve definire. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 13 bis, per definire tali risultati aggregati. Tali atti delegati tengono conto dei pertinenti sviluppi economici e tecnici;

▼B

b) 70 giorni di calendario dalla fine del mese di riferimento nel caso di risultati dettagliati contenenti le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, lettere da b) a h).

Per quanto concerne il valore delle merci, questi risultati si riferiscono unicamente al valore statistico, secondo quanto definito nell'allegato.

I dati riservati sono trasmessi dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat).

▼M3

2.  Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i risultati mensili relativi ai loro scambi totali di beni, se necessario ricorrendo a stime. La Commissione determina, mediante atti di esecuzione, la ripartizione di tali stime. I suindicati atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 14, paragrafo 2.

▼B

3.  Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati in forma elettronica, in conformità a una norma d'interscambio. Le modalità pratiche della trasmissione dei dati sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

▼M1

4.  Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) statistiche annuali sugli scambi secondo le caratteristiche delle imprese, segnatamente secondo le attività economiche svolte dall'impresa, in base alla sezione o al livello a due cifre della classificazione statistica comune delle attività economiche nella Comunità europea (NACE), quale definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 ), e in base alla classe di dimensione misurata in termini di numero di impiegati.

Tali statistiche sono compilate mettendo in relazione i dati sulle caratteristiche delle imprese registrati a norma del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici ( 11 ), con le statistiche di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

▼M3

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni tecniche per la compilazione di tali statistiche nel modo economicamente più conveniente.

I suindicati atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 14, paragrafo 2.

▼M1

Articolo 13

Qualità

1.  Ai fini del presente regolamento, alle statistiche di cui è richiesta la trasmissione si applicano i seguenti criteri di qualità:

a) «pertinenza»: il grado in cui le statistiche rispondono alle esigenze attuali e potenziali degli utenti;

b) «accuratezza»: la vicinanza fra le stime e i valori reali non noti;

c) «tempestività»: il periodo che intercorre fra la disponibilità dei dati e l'evento o il fenomeno da essi descritto;

d) «puntualità»: l'intervallo di tempo che intercorre tra la data di rilascio dei dati e la data obiettivo (data entro cui i dati avrebbero dovuto essere forniti);

e) «accessibilità» e «chiarezza»: le condizioni e le modalità con cui gli utenti possono ottenere, utilizzare e interpretare i dati;

f) «comparabilità»: la misurazione dell'impatto delle differenze tra i concetti statistici applicati, gli strumenti e le procedure di misurazione quando le statistiche si comparano per aree geografiche, ambiti settoriali o periodi di tempo;

g) «coerenza»: la possibilità di combinare i dati attendibilmente secondo modalità diverse e per vari usi.

2.  Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione annuale sulla qualità delle statistiche fornite.

3.  Allorché i criteri di qualità enumerati al paragrafo 1 sono applicati alle statistiche di cui al presente regolamento, le modalità e la struttura delle relazioni sulla qualità sono definite secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

La Commissione (Eurostat) valuta la qualità delle statistiche trasmesse.

▼M3

4.  La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, eventuali misure necessarie per garantire la qualità delle statistiche trasmesse conformemente ai criteri di qualità, evitando costi eccessivi per le autorità nazionali.

I suindicati atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 14, paragrafo 2.

▼M3

Articolo 13 bis

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Nell’esercizio della delega di potere di cui all’articolo 3, paragrafo 4, dall’articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5 nonché dall’articolo 12, paragrafo 1, lettera a) del presente regolamento, la Commissione agisce a norma dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 223/2009, garantendo tra l’altro che gli atti delegati non comportino ulteriori significativi oneri per gli Stati membri e i rispondenti.

È di particolare importanza che la Commissione segua la propria pratica abituale e svolga consultazioni a livello di esperti, compresi gli esperti degli Stati membri, prima di adottare tali atti delegati.

3.  Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 3, paragrafo 4, all’articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5 nonché all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 17 luglio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

4.  La delega di potere di cui all’articolo 3, paragrafo 4, all’articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5, nonché all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.  L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, dell’articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5, nonché dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

▼M3

Articolo 14

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo, istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 12 ).

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

▼B

Articolo 15

Abrogazione

1.  Il regolamento (CEE) n. 3330/91 è abrogato.

2.  I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO

Definizioni dei dati statistici

1.   Stato membro associato

a) All'arrivo, lo Stato membro associato è lo Stato membro di provenienza. Si tratta del presunto Stato membro di spedizione nei casi in cui le merci entrano direttamente da un altro Stato membro. Se, prima di raggiungere lo Stato membro d'arrivo, le merci sono transitate in uno o più Stati membri intermedi nei quali sono intervenute soste o atti giuridici non inerenti al trasporto (per esempio, trasferimento della proprietà), viene considerato Stato membro di provenienza l'ultimo Stato membro nel quale hanno avuto luogo tali soste o atti.

b) Alla spedizione, lo Stato membro associato è lo Stato membro di destinazione. Si tratta dell'ultimo Stato membro verso il quale le merci devono essere spedite sulla base delle informazioni disponibili al momento della spedizione.

2.   Quantità delle merci

La quantità delle merci può essere indicata in due modi:

a) la massa netta, ossia la massa effettiva delle merci senza alcun imballaggio;

b) le unità supplementari, ossia le unità di misura di quantità diverse dalla massa netta, quali sono menzionate nel regolamento della Commissione che aggiorna annualmente la nomenclatura combinata.

3.   Valore delle merci

Il valore delle merci può essere indicato in due modi:

▼M1

a) la base imponibile, ossia il valore da determinare a fini fiscali ai sensi della direttiva 2006/112/CE;

▼M3

b) il valore statistico, ossia il valore calcolato alla frontiera nazionale degli Stati membri. Esso si basa sull’importo imponibile o, se del caso, sul valore che lo sostituisce e comprende unicamente le spese accessorie (di trasporto e di assicurazione), che si riferiscono, in caso di spedizione, alla parte di percorso situata nel territorio dello Stato membro di spedizione e, in caso di arrivo, alla parte di percorso situata all’esterno del territorio dello Stato membro d’arrivo. Il valore statistico è definito valore fob (franco a bordo) per le spedizioni e valore cif (costo, assicurazione e nolo) per gli arrivi.

▼B

4.   Natura della transazione

Per natura della transazione s'intendono le diverse caratteristiche (acquisto/vendita, lavorazioni conto terzi, ecc.) giudicate utili per distinguere le transazioni tra loro.

5.   Paese d'origine

a) Il paese d'origine corrisponde, unicamente all'arrivo, al paese del quale le merci sono originarie.

b) Sono originarie di un paese le merci interamente ottenute o prodotte in tale paese.

c) Le merci nella cui produzione è intervenuto più di un paese sono considerate originarie del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che abbia come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenti una fase importante della fabbricazione.

6.   Regione d'origine o di destinazione

a) Alla spedizione, per regione d'origine s'intende la regione dello Stato membro di spedizione in cui le merci sono state prodotte oppure hanno costituito l'oggetto di operazioni di montaggio, assemblaggio, trasformazione, riparazione o manutenzione; diversamente, la regione d'origine è la regione da cui le merci sono state spedite, oppure in cui si è svolta l'attività di commercializzazione.

b) All'arrivo, per regione di destinazione s'intende la regione dello Stato membro d'arrivo nella quale le merci devono essere consumate o costituire l'oggetto di operazioni di montaggio, assemblaggio, trasformazione, riparazione o manutenzione; diversamente, la regione di destinazione è la regione verso cui le merci sono spedite, oppure la regione in cui deve svolgersi l'attività di commercializzazione.

7.   Condizioni di consegna

Per condizioni di consegna si intendono le disposizioni del contratto di vendita che specificano i rispettivi obblighi del venditore e dell'acquirente, conformemente agli Incoterm della Camera di commercio internazionale (cif, fob, ecc.).

8.   Modo di trasporto

Il modo di trasporto è determinato, alla spedizione, dal mezzo di trasporto attivo con il quale si presume che le merci debbano lasciare il territorio statistico dello Stato membro di spedizione e, all'arrivo, dal mezzo di trasporto attivo con il quale si presume che le merci siano entrate nel territorio statistico dello Stato membro d'arrivo.

9.   Regime statistico

Per regime statistico si intendono le diverse caratteristiche giudicate utili per distinguere arrivi e spedizioni a fini statistici.



( 1 ) GU C 32 del 5.2.2004, pag. 92.

( 2 ) Parere del Parlamento europeo del 16 dicembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 marzo 2004.

( 3 ) GU L 316 del 16.11.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

( 4 ) GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

( 5 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

( 6 ) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

( 7 ) GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

( 8 ) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2344/2003 della Commissione (GU L 346 del 31.12.2003, pag. 38).

( 9 ) Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

( 10 ) GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.

( 11 ) GU L 61 del 5.3.2008, pag. 6.

( 12 ) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).