2003R1438 — IT — 07.11.2008 — 003.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

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REGOLAMENTO (CE) N. 1438/2003 DELLA COMMISSIONE

del 12 agosto 2003

che stabilisce le modalità d'applicazione della politica comunitaria per la flotta di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio

(GU L 204, 13.8.2003, p.21)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

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date

►M1

REGOLAMENTO (CE) N. 916/2004 DELLA COMMISSIONE del 29 aprile 2004

  L 163

81

30.4.2004

►M2

REGOLAMENTO (CE) N. 1277/2007 DELLA COMMISSIONE del 29 ottobre 2007

  L 284

14

30.10.2007

►M3

REGOLAMENTO (CE) N. 1086/2008 DELLA COMMISSIONE del 5 novembre 2008

  L 297

9

6.11.2008




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REGOLAMENTO (CE) N. 1438/2003 DELLA COMMISSIONE

del 12 agosto 2003

che stabilisce le modalità d'applicazione della politica comunitaria per la flotta di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca ( 1 ), in particolare l'articolo 11, paragrafo 5, l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 13, paragrafo 3 e l'articolo 14, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'adeguamento della capacità della flotta peschereccia comunitaria deve essere sorvegliata attentamente, affinché corrisponda alle risorse disponibili. A tal fine il capitolo III del regolamento (CE) n. 2371/2002 stabilisce una serie di misure specifiche.

(2)

Occorre stabilire le modalità atte a garantire che gli Stati membri attuino correttamente il capitolo III del regolamento (CE) n. 2371/2002, tenendo conto di tutti i parametri applicabili per la gestione della capacità della flotta, espressa in termini di stazza (GT) e di potenza (kW), previsti nel succitato regolamento e nel regolamento (CE) n. 2369/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca ( 2 ).

(3)

I livelli di riferimento per la capacità di pesca debbono essere fissati al 1o gennaio 2003 per la flotta di ogni Stato membro, ad eccezione della flotta immatricolata nelle regioni ultraperiferiche.

(4)

Occorre stabilire le modalità per l'adeguamento dei livelli di riferimento, onde tener conto dell'articolo 11, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 13, paragrafo 2 e, per motivi di trasparenza, dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 2371/2002, nonché della nuova misurazione della flotta comunitaria che dovrà essere completata entro la fine del 2003, conformemente al regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci ( 3 ), modificato dal regolamento (CE) n. 3259/94 ( 4 ).

(5)

Occorre definire le modalità per stabilire se gli Stati membri che concedono aiuti per il rinnovo della flotta dopo il 1o gennaio 2003 rispettano l'obbligo di ridurre del 3 %, entro il 1o gennaio 2005, il proprio livello di riferimento al 1o gennaio 2003.

(6)

È eventualmente necessario tener conto, nel determinare i livelli di riferimento, delle domande degli Stati membri presentate alla Commissione entro il 31 dicembre 2002 e intese ad incrementare gli obiettivi nazionali del quarto Programma di orientamento pluriennale (POP IV), secondo quanto prevede l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio ( 5 ), modificato dal regolamento (CE) n. 179/2002 ( 6 ), nonché l'articolo 3 e l'articolo 4, paragrafo 2, della decisione 97/413/CE del Consiglio ( 7 ), modificata dalla decisione 2002/70/CE ( 8 ).

(7)

È necessario stabilire un metodo di calcolo per valutare se gli Stati membri gestiscono le entrate e le uscite di pescherecci dalla loro flotta conformemente al regolamento (CE) n. 2371/2002.

(8)

Ai fini del calcolo della capacità di pesca totale della flotta al 1o gennaio 2003 occorre considerare in maniera particolare le entrate nella flotta di navi per le quali è stata adottata una decisione amministrativa tra il 1o gennaio 2000 e il 31 dicembre 2002, in base alla legislazione in vigore in quel periodo e conformemente al regime nazionale di entrate/uscite notificato alla Commissione a norma dell'articolo 6 della decisione 97/413/CE, a condizione che tali navi entrino nella flotta entro i tre anni successivi alla data della decisione amministrativa dello Stato membro interessato.

(9)

È necessario adottare modalità di attuazione per le decisioni degli Stati membri relative all'ammissibilità dei lavori di ammodernamento per migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro, la qualità dei prodotti e l'igiene a bordo dei pescherecci di cui all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002, per garantire una valutazione trasparente e parità di trattamento delle richieste, evitando al tempo stesso eventuali incrementi dello sforzo di pesca a seguito di tali lavori.

(10)

Un aumento dello spazio chiuso sul ponte principale non si ripercuote sulla stazza delle navi che hanno una lunghezza fuori tutto inferiore a 15 metri, conformemente al regolamento (CEE) n. 2930/86. Pertanto, nell'adeguare i livelli di riferimento, conformemente all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002, non si tiene conto degli incrementi di stazza in GT connessi agli interventi di ammodernamento sul ponte principale di tali pescherecci.

(11)

è necessario adottare modalità di applicazione che stabiliscano norme e procedure chiare per la trasmissione, da parte degli Stati membri, dei dati al registro della flotta comunitario e sono necessarie nuove regole di convalida, per garantire la qualità e l'affidabilità dei dati.

(12)

Le relazioni annuali e le relative sintesi compilate dalla Commissione conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2371/2002 debbono fornire un quadro preciso dell'equilibrio tra capacità di pesca della flotta e possibilità di pesca.

(13)

Il comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura non ha formulato il proprio parere in merito alle misure di cui al presente regolamento entro i termini stabiliti dal proprio presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



CAPITOLO I

CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Campo d'applicazione

Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione relative al capitolo sulla politica della flotta del regolamento (CE) n. 2371/2002. Esso si applica alla capacità di pesca dei pescherecci comunitari, fatta eccezione per le navi che sono:

a) utilizzate esclusivamente per l'acquacoltura, secondo la definizione dell'allegato III, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, oppure

b) immatricolate nelle regioni ultraperiferiche della Francia, del Portogallo e della Spagna, secondo quanto indicato dall'articolo 299, paragrafo 2, del trattato.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

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1) «GTa1» ovvero «la stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici tra il 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006»: è la stazza totale delle navi uscite dalla flotta con aiuti pubblici tra 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006. Nella formula relativa al livello di riferimento della stazza di cui all'articolo 4, tale valore è preso in considerazione solamente per quella parte della capacità che ha superato la riduzione di stazza necessaria per conformarsi ai livelli di riferimento di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Per i nuovi Stati membri «GTa1» ovvero «la stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici tra 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006»: è la stazza totale delle navi uscite dalla flotta con aiuti pubblici tra la data di adesione e il 31 dicembre 2006;

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2) «GTS» ovvero «gli incrementi della stazza complessiva concessi a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002»: sono gli incrementi della stazza complessiva concessi a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 e registrati prima della data alla quale è stata calcolata la GTt;

▼M2

3) «GTa2» ovvero «la stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici successivamente al 31 dicembre 2006»: è la stazza totale delle navi uscite dalla flotta con aiuti pubblici tra il 1o gennaio 2007 e la data alla quale è calcolata la GTt. Nella formula relativa al livello di riferimento della stazza di cui all'articolo 4, tale valore è preso in considerazione solamente per quella parte della capacità che ha superato la riduzione di stazza necessaria per conformarsi ai livelli di riferimento di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

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4) «GT100» oppure «la stazza totale delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti pubblici concessi dopo il 31 dicembre 2002»: la stazza totale delle navi di oltre 100 GT che sono entrate nella flotta tra il 1o gennaio 2003 e la data alla quale è calcolata la kWt e per le quali la decisione amministrativa da parte dello Stato membro interessato per la concessione di aiuti è intervenuta dopo il 31 dicembre 2002;

Per i nuovi Stati membri GT100 ovvero la stazza totale delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti pubblici concessi dopo il 31 dicembre 2002: è la stazza totale delle navi di oltre 100 GT che sono entrate nella flotta tra il 1o maggio 2004 e la data alla quale è calcolata la GTt e per le quali la decisione amministrativa da parte dello Stato membro interessato per la concessione di aiuti è intervenuta dopo il 30 aprile 2004;

5) «kWa» ovvero «la potenza totale delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici concessi dopo il 31 dicembre 2002»: è la potenza totale delle navi che sono uscite dalla flotta con aiuti pubblici tra il 1o gennaio 2003 e la data alla quale è calcolata la kWt. Nella formula relativa al livello di riferimento della potenza di cui all'articolo 4 tale valore è preso in considerazione solamente per quella parte della capacità che ha superato la riduzione di potenza necessaria per conformarsi ai livelli di riferimento di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

Per i nuovi Stati membri kWa ovvero la potenza totale delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici concessi dopo il 31 dicembre 2002: è la potenza totale delle navi che sono uscite dalla flotta con aiuti pubblici tra il 1o maggio 2004 e la data alla quale è calcolata la kWt;

6) «kW100» ovvero «la potenza complessiva delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti pubblici concessi dopo il 31 dicembre 2002»: la potenza complessiva delle navi di oltre 100 GT che sono entrate nella flotta tra il 1o gennaio 2003 e la data alla quale è stata calcolata la GTt e per le quali la decisione amministrativa dello Stato membro interessato per la concessione di aiuti è intervenuta dopo il 31 dicembre 2002;

Per i nuovi Stati membri kW100 ovvero la potenza totale delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti pubblici concessi dopo il 31 dicembre 2002: è la potenza totale delle navi di oltre 100 GT che sono entrate nella flotta tra il 1o maggio 2004 e la data alla quale è calcolata la kWt e per le quali la decisione amministrativa da parte dello Stato membro interessato per la concessione di aiuti è intervenuta dopo il 30 aprile 2004;

7) «GTt»: è la stazza totale della flotta calcolata dopo il 1o gennaio 2003;

8) «Δ(GT-GRT)» ovvero «il risultato nella nuova misurazione della flotta»: la differenza tra la capacità complessiva, in termini di stazza, della flotta al 1o gennaio 2003 e lo stesso valore ricalcolato una volta terminata la nuova misurazione della flotta in GT, conformemente al regolamento (CEE) n. 2930/86;

9) «kWt»: la potenza totale della flotta calcolata successivamente al 1o gennaio 2003;

10) «ponte principale»: è il «ponte superiore», secondo la definizione della Convenzione internazionale sulla stazzatura delle navi mercantili del 1969;

▼M2

11) «Nuovo Stato membro»: è uno Stato membro che ha aderito alla Comunità successivamente al 1o gennaio 2003;

▼M2

12) «kWr» ovvero «la potenza complessiva dei motori sostituiti mediante aiuti pubblici subordinatamente a una riduzione di potenza»: è la potenza complessiva dei motori sostituiti mediante aiuti pubblici successivamente al 31 dicembre 2006 ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio ( 9 ).

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CAPITOLO II

LIVELLI DI RIFERIMENTO PER LE FLOTTE PESCHERECCE

Articolo 3

Determinazione dei livelli di riferimento

I livelli di riferimento della stazza (GT) e della potenza (kW) per ogni Stato membro al 1o gennaio 2003 di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2371/2002, fatta eccezione per quelli delle regioni ultraperiferiche, sono indicati nell'allegato I.

▼M2

Articolo 4

Controllo dei livelli di riferimento

1.  Per ogni Stato membro, esclusi i nuovi Stati membri, il livello di riferimento della stazza in una qualsiasi data successiva al 1o gennaio 2003 [R(GT)t] è pari al livello di riferimento fissato per tale Stato membro nell'allegato I al 1o gennaio 2003 [R(GT)03], adeguato nel seguente modo:

a) detraendo

i) il 99 % della stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici tra il 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006 (GTa1);

ii) il 96 % della stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici dopo il 31 dicembre 2006 (GTa2);

b) e aggiungendo gli incrementi complessivi della stazza concessi a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 (GTS).

Tali livelli di riferimento sono determinati in base alla seguente formula:

R(GT)t = R(GT)03 – 0,99 GTa1 – 0,96 GTa2 + GTS

Qualora nuove capacità di pesca entrino nella flotta secondo le condizioni stabilite dall'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 2371/2002, i livelli di riferimento di cui al secondo comma sono ridotti del 35 % della stazza complessiva delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti pubblici concessi dopo il 31 dicembre 2002 (GT100), secondo la seguente formula:

R(GT)t = R(GT)03 – 0,99 GTa1 – 0,96 GTa2 – 0,35 GT100 + GTS

2.  Per ogni Stato membro, esclusi i nuovi Stati membri, il livello di riferimento della potenza in una qualsiasi data successiva al 1o gennaio 2003 [R(kW)t] è pari al livello di riferimento fissato per tale Stato membro nell'allegato I al 1o gennaio 2003 [R(kW)03], adeguato detraendo la potenza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici dopo il 31 dicembre 2002 [kWa] nonché il 20 % della potenza complessiva dei motori sostituiti mediante aiuti pubblici subordinatamente a una riduzione di potenza [kWr].

Tali livelli di riferimento sono determinati in base alla seguente formula:

R(kW)t = R(kW)03 – kWa – 0,2 kWr

Qualora nuove capacità di pesca entrino nella flotta secondo le condizioni stabilite dall'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 2371/2002, i livelli di riferimento di cui al secondo comma sono ridotti del 35 % della potenza complessiva delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti pubblici concessi dopo il 31 dicembre 2002 (kW100), secondo la seguente formula:

R(kW)t = R(kW)03 – kWa – 0,2 kWr – 0,35 kW100

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CAPITOLO III

GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE USCITE

▼M2

Articolo 6

Capacità di pesca della flotta al 1o gennaio 2003

Eccetto per i nuovi Stati membri, ai fini dell'articolo 7 la capacità di pesca in termini di stazza (GT03) e di potenza (kW03) al 1o gennaio 2003 è determinata tenendo conto, conformemente all'allegato II, delle entrate di navi in base a una decisione amministrativa adottata dallo Stato membro interessato tra il 1o gennaio 1998 e il 31 dicembre 2002, conformemente alla legislazione allora in vigore, e in particolare conformemente al regime nazionale di entrata/uscita notificato alla Commissione a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 97/413/CE ( 10 ), e che intervengono entro i cinque anni successivi alla data della decisione amministrativa.

Articolo 6 bis

Capacità di pesca della flotta dei nuovi Stati membri alla data di adesione

Ai fini dell'articolo 7 bis, per i nuovi Stati membri la capacità di pesca in termini di stazza (GTacc) e di potenza (kWacc) alla data di adesione è determinata tenendo conto, conformemente all'allegato III, delle entrate di navi in base a una decisione amministrativa adottata dallo Stato membro interessato nei cinque anni precedenti la data di adesione e che intervengono entro i cinque anni successivi alla data della decisione amministrativa.

Articolo 7

Controllo delle entrate e delle uscite

1.  Al fine di conformarsi all'articolo 13, del regolamento (CE) n. 2371/2002, ogni Stato membro, ad esclusione dei nuovi Stati membri, provvede affinché, in qualsiasi momento, la capacità di pesca in termini di stazza (GTt) sia pari o inferiore alla capacità di pesca al 1o gennaio 2003 (GT03), adeguata nel seguente modo:

a) detraendo

i) il 99 % della stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici tra il 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006 (GTa1);

ii) il 96 % della stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici dopo il 31 dicembre 2006 (GTa2);

iii) il 35 % della stazza complessiva delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti pubblici concessi dopo il 31 dicembre 2002 (GT100);

b) e aggiungendo

i) gli incrementi complessivi di stazza concessi a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 (GTS);

ii) il risultato della nuova misurazione della flotta [Δ(GT-GRT)].

Ogni Stato membro provvede affinché venga rispettata la seguente formula:

GTt ≤ GT03 – 0,99 GTa1 – 0,96 GTa2 – 0,35 GT100 + GTS + Δ(GT-GRT).

2.  Al fine di conformarsi all'articolo 13, del regolamento (CE) n. 2371/2002, ogni Stato membro, ad esclusione dei nuovi Stati membri, provvede affinché, in qualsiasi momento, la capacità di pesca in termini di potenza (kWt) sia pari o inferiore alla capacità di pesca al 1o gennaio 2003 (kW03), adeguata detraendo:

a) la potenza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici dopo il 31 dicembre 2002 (kWa);

b) il 20 % della potenza complessiva dei motori sostituiti mediante aiuti pubblici subordinatamente a una riduzione di potenza (kWr);

c) il 35 % della potenza complessiva delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti pubblici concessi dopo il 31 dicembre 2002 (kW100).

Ogni Stato membro provvede affinché venga rispettata la seguente formula:

kWt ≤ kW03 – kWa – 0,2 kWr – 0,35 kW100.

Articolo 7 bis

Controllo delle entrate e delle uscite nei nuovi Stati membri

1.  Al fine di conformarsi all'articolo 13, del regolamento (CE) n. 2371/2002, ogni nuovo Stato membro provvede affinché, in qualsiasi momento, la capacità di pesca in termini di stazza (GTt) sia pari o inferiore alla capacità di pesca alla data di adesione (GTacc), adeguata nel seguente modo:

a) detraendo

i) per i nuovi Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 1o maggio 2004, il 98,5 % della stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici tra tale data e il 31 dicembre 2006 (GTa1);

ii) per ogni nuovo Stato membro, il 96 % della stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici dopo il 31 dicembre 2006 (GTa2);

iii) per ogni nuovo Stato membro, il 35 % della stazza complessiva delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti pubblici concessi alla data di adesione o successivamente a tale data (GT100);

b) e aggiungendo

i) gli incrementi complessivi di stazza concessi a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 (GTS);

ii) il risultato della nuova misurazione della flotta [Δ(GT-GRT)].

Ogni nuovo Stato membro provvede affinché venga rispettata la seguente formula:

GTt ≤ GTacc – 0,985 GTa1 – 0,96 GTa2 – 0,35 GT100 + GTS + Δ(GT-GRT).

2.  Al fine di conformarsi all'articolo 13, del regolamento (CE) n. 2371/2002, ogni nuovo Stato membro provvede affinché, in qualsiasi momento, la capacità di pesca in termini di potenza (kWt) sia pari o inferiore alla capacità di pesca alla data di adesione (kWacc), adeguata detraendo:

a) la potenza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici alla data di adesione o successivamente a tale data (kWa);

b) il 20 % della potenza complessiva dei motori sostituiti mediante aiuti pubblici subordinatamente a una riduzione di potenza (kWr);

c) il 35 % della potenza complessiva delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti pubblici concessi alla data di adesione o successivamente a tale data (kW100).

Ogni nuovo Stato membro provvede affinché venga rispettata la seguente formula:

kWt ≤ kWacc – kWa – 0,2 kWr – 0,35 kW100.

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CAPITOLO IV

INCREMENTO DELLA STAZZA PER MIGLIORARE LA SICUREZZA A BORDO, LE CONDIZIONI DI LAVORO, L'IGIENE E LA QUALITÀ DEI PRODOTTI

Articolo 8

Ammissibilità delle domande di incremento della stazza

La richiesta di aumentare la stazza di un peschereccio a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 è considerata ammissibile, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a) alla nave non è stato ancora concesso alcun incremento di stazza in base alle suddette disposizioni;

b) la nave ha una lunghezza fuori tutto di almeno 15 metri;

c) l'età della nave, calcolata tra la data di ricezione della domanda e la data di entrata in servizio di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2930/86, è di almeno 5 anni;

d) l'incremento della stazza costituisce il risultato di lavori di ammodernamento intesi a migliorare la sicurezza a bordo, le condizioni di lavoro, l'igiene e la qualità dei prodotti;

e) i lavori di cui alla lettera d) non aumentano lo spazio sottostante al ponte principale;

f) i lavori di cui alla lettera d) non aumentano il volume degli spazi adibiti alle stive del pesce o agli attrezzi da pesca.

Articolo 9

Competenze degli Stati membri

1.  Gli Stati membri valutano le domande di incremento della stazza e decidono in merito alla loro ammissibilità, in base alle condizioni stabilite dall'articolo 8.

2.  Gli Stati membri istruiscono una pratica per ogni nave per la quale è stata adottata una decisione di incremento della stazza a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002. Nella pratica sono contenute tutte le informazioni tecniche utilizzate per valutare la domanda dello Stato membro. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione tali pratiche, su richiesta di quest'ultima e senza indugio.



CAPITOLO V

RACCOLTA DI DATI

Articolo 10

Raccolta delle informazioni da parte dello Stato membro e relativa trasmissione alla Commissione

1.  Ciascuno Stato membro raccoglie le informazioni relative a:

a) ogni entrata o uscita dalla flotta;

b) ogni ammodernamento di una nave che ha un impatto sulla capacità di pesca.

2.  Gli Stati membri trasmettono alla Commissione per lo meno i seguenti dati:

a) il numero interno e il nome della nave;

b) la capacità di pesca registrata in GT e in kW della nave;

c) il porto di immatricolazione della nave;

d) la natura e la data dell'evento:

i) uscita (ad esempio demolizione, esportazione, trasferimento ad un altro Stato membro, joint venture, trasferimento ad un'altra attività);

ii) entrata (ad esempio costruzione, importazione, trasferimento da un altro Stato membro, trasferimento da un'altra attività) oppure

iii) ammodernamento, con l'indicazione se esso avviene per motivi di sicurezza conformemente all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

e) se l'evento beneficia di aiuti pubblici;

f) eventualmente, la data della decisione amministrativa dello Stato membro che concede l'aiuto;

g) in caso di ammodernamento, la modifica della potenza (in kW), la modifica della stazza (in GT) sul e sotto il ponte principale.

3.  In attesa che vengano adottate le modalità di attuazione previste dall'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2371/2002, gli Stati membri trasmettono per via elettronica le informazioni che esulano dal campo d'applicazione dell'attuale schedario comunitario delle navi da pesca di cui al regolamento (CE) n. 2090/98 della Commissione ( 11 ).



CAPITOLO VI

SCAMBIO DI INFORMAZIONI E RELAZIONE ANNUALE

Articolo 11

Scambio di informazioni

Gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i dati relativi all'attuazione della legislazione comunitaria sulla politica della flotta, che comprendono le seguenti informazioni:

a) norme nazionali di attuazione e strumenti per garantire il rispetto delle disposizioni del capitolo III del regolamento (CE) n. 2371/2002;

b) procedure amministrative per il controllo e la sorveglianza della flotta e informazioni sulle autorità competenti;

c) informazioni generali sullo sviluppo della capacità della flotta, ed in particolare sui ritiri e sui lavori di rinnovo con aiuti pubblici;

d) eventualmente, i piani di riduzione della flotta per conformarsi ai livelli di riferimento;

e) informazioni sullo sviluppo della capacità della flotta nelle regioni ultraperiferiche, per quanto riguarda trasferimenti di navi tra continente e regioni ultraperiferiche;

f) informazioni in merito all'impatto sulla capacità della flotta dei programmi di contenimento dello sforzo, in particolare qualora essi rientrino in un piano di ricostituzione o in un piano di gestione pluriennale;

g) qualsiasi altra informazione ritenuta utile e opportuna ai fini dello scambio di informazioni e delle migliori pratiche fra Stati membri.

Articolo 12

Relazione annuale

1.  Entro il 30 aprile di ogni anno, ciascuno Stato membro invia alla Commissione, per via elettronica, una relazione sugli sforzi compiuti nell'anno precedente per raggiungere un equilibrio sostenibile tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca.

2.  In base ai dati contenuti nel registro comunitario della flotta e alle informazioni che figurano nelle relazioni pervenute a norma del paragrafo 1, la Commissione prepara una relazione di sintesi che presenta entro il 31 luglio di ogni anno al comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca e al comitato del settore della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

I due comitati trasmettono il proprio parere alla Commissione entro il 31 ottobre.

3.  Entro il 31 dicembre di ogni anno la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio la relazione di sintesi, corredata delle relazioni degli Stati membri, assieme ai pareri dei comitati di cui al paragrafo 2.

Articolo 13

Indicazioni che devono figurare nelle relazioni annuali

1.  Le relazioni degli Stati membri di cui all'articolo 12 debbono contenere almeno le seguenti informazioni:

a) una descrizione delle flotte pescherecce rispetto alle attività di pesca: evoluzione nell'anno precedente, anche per quanto riguarda le attività di pesca soggette a gestione pluriennale o a piani di ricostituzione;

b) gli effetti, sulla capacità di pesca, dei programmi di riduzione dello sforzo di pesca adottati nell'ambito di piani di gestione pluriennali o di ricostituzione ovvero, se del caso, di piani nazionali;

c) informazioni sul rispetto del regime di entrata/uscita e del livello di riferimento;

d) una relazione di sintesi sulle carenze e i punti di forza del sistema di gestione della flotta, assieme ad un piano di miglioramento e di informazione sul grado generale di attuazione degli strumenti di gestione della flotta;

e) eventuali informazioni sui cambiamenti intervenuti nelle procedure amministrative relative alla gestione della flotta.

2.  Le relazioni degli Stati membri non superano le 10 pagine.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M3




ALLEGATO I



Livelli di riferimento per Stato membro (1)

Stato membro

Livelli di riferimento

1o gennaio 2003

R(GT) 03

R(kW) 03

Belgio

23 372

67 857

Danimarca

132 706

459 526

Germania

84 262

175 927

Grecia

119 910

653 497

Spagna (esclusa la capacità registrata nelle isole Canarie al 31.12.2002)

728 344

1 671 739

Francia (esclusi gli obiettivi del POP IV per i segmenti dei dipartimenti francesi d'oltremare)

230 257

920 969

Irlanda

88 700

244 834

Italia

229 862

1 338 971

Paesi Bassi

197 599

487 809

Portogallo (esclusi gli obiettivi del POP IV per i segmenti delle Azzorre e di Madeira)

171 502

412 025

Finlandia

23 203

216 195

Svezia

51 993

261 028

Regno Unito

286 120

1 129 194

Totale

2 367 830

8 039 571

(1)   I livelli di riferimento possono essere modificati per tener conto delle navi che esistevano al 31 dicembre 2002 ma che non erano né interessate dal POP IV né registrate al momento in cui è stata redatta la presente tabella.

▼B




ALLEGATO II

NORME PER IL CALCOLO DELLA CAPACITÀ DI PESCA IN TERMINI DI STAZZA (GT03) E DI POTENZA (KW03) AL 1O GENNAIO 2003

Ai fini del presente allegato:

1) «GTFR»: è la capacità di pesca della flotta, in termini di stazza, al 1o gennaio 2003 calcolata in base al registro comunitario della flotta peschereccia;

▼M2

2) «GT1»: è la stazza complessiva delle navi entrate nella flotta dopo il 31 dicembre 2002 con aiuti pubblici in base a una decisione amministrativa adottata tra il 1o gennaio 1998 e il 31 dicembre 2002, per le quali è stata ritirata una capacità corrispondente senza aiuti pubblici tra il 1o gennaio 1998 e il 31 dicembre 2002;

▼B

3) «GT2»: è la stazza complessiva delle navi entrate nella flotta dopo il 31 dicembre 2002 con aiuti pubblici in base a una decisione amministrativa adottata tra il 1o gennaio 2002 e il 30 giugno 2002 in un segmento del POP IV in cui non sono stati conseguiti gli obiettivi, per le quali viene ritirata una capacità corrispondente e senza aiuti pubblici dopo il 31 dicembre 2002;

▼M2

4) «GT3»: è la stazza complessiva delle navi entrate nella flotta dopo il 31 dicembre 2002 senza aiuti pubblici in base a una decisione amministrativa adottata tra il 1o gennaio 1998 e il 31 dicembre 2002, per le quali è stata ritirata una capacità corrispondente senza aiuti pubblici tra il 1o gennaio 1998 e il 31 dicembre 2002;

▼B

5) «GT4»: è la stazza totale delle navi entrate nella flotta dopo il 31 dicembre 2002 con aiuti pubblici in base ad una decisione amministrativa adottata tra il 1o gennaio 2000 e il 31 dicembre 2001 in un segmento del POP IV in cui non sono stati conseguiti gli obiettivi, per le quali è stata ritirata, senza aiuti pubblici, una capacità corrispondente dopo il 31 dicembre 2002;

6) «kWFR»: è la capacità di pesca della flotta, in termini di potenza, al 1o gennaio 2003 calcolata in base al registro comunitario della flotta peschereccia;

▼M2

7) «kW1»: è la potenza complessiva delle navi entrate nella flotta dopo il 31 dicembre 2002 con aiuti pubblici in base a una decisione amministrativa adottata tra il 1o gennaio 1998 e il 31 dicembre 2002, per le quali è stata ritirata una capacità corrispondente senza aiuti pubblici tra il 1o gennaio 1998 e il 31 dicembre 2002;

▼B

8) «kW2»: è la potenza delle navi entrate nella flotta, con aiuti pubblici, dopo il 31 dicembre 2002, in base a una decisione amministrativa adottata tra il 1o gennaio 2002 e il 30 giugno 2002, in un segmento del POP IV in cui non erano stati conseguiti gli obiettivi, per le quali è stata ritirata, senza aiuti pubblici, una capacità corrispondente dopo il 31 dicembre 2002;

▼M2

9) «kW3»: è la potenza complessiva delle navi entrate nella flotta dopo il 31 dicembre 2002 senza aiuti pubblici in base a una decisione amministrativa adottata tra il 1o gennaio 1998 e il 31 dicembre 2002, per le quali è stata ritirata una capacità corrispondente senza aiuti pubblici tra il 1o gennaio 1998 e il 31 dicembre 2002;

▼B

10) «kW4»: è la potenza complessiva delle navi entrate nella flotta dopo il 31 dicembre 2002 con aiuti pubblici, in base ad una decisione amministrativa adottata tra il 1o gennaio 2000 e il 31 dicembre 2001, in un segmento del POP IV in cui non sono stati conseguiti gli obiettivi, per le quali è stata ritirata, senza aiuti pubblici, una capacità corrispondente dopo il 31 dicembre 2002.

La capacità di pesca della flotta, espressa in termini di stazza GT03 e di potenza kW03 secondo la definizione dell'articolo 6, è calcolata mediante le seguenti formule:

image

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▼M2




ALLEGATO III

NORME PER IL CALCOLO DELLA CAPACITÀ DI PESCA IN TERMINI DI STAZZA (GTacc) E DI POTENZA (KWacc) PER I NUOVI STATI MEMBRI ALLA DATA DI ADESIONE

Ai fini del presente allegato:

1) «GTFR»: è la capacità di pesca della flotta alla data di adesione, in termini di stazza, calcolata in base al registro comunitario della flotta peschereccia;

2) «GT1»: è la stazza complessiva delle navi entrate nella flotta dopo la data di adesione in base a una decisione amministrativa adottata nei cinque anni precedenti tale data;

3) «kWFR»: è la capacità di pesca della flotta alla data di adesione, in termini di potenza, calcolata in base al registro comunitario della flotta peschereccia;

4) «kW1»: è la potenza complessiva delle navi entrate nella flotta dopo la data di adesione in base a una decisione amministrativa adottata nei cinque anni precedenti tale data;

La capacità di pesca della flotta, espressa in termini di stazza GTacc e di potenza kWacc secondo la definizione dell'articolo 6 bis, è calcolata applicando le seguenti formule:

GTacc = GTFR + GT1

kWacc = kWFR + kW1



( 1 ) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

( 2 ) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 49.

( 3 ) GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1.

( 4 ) GU L 339 del 29.12.1994, pag. 11.

( 5 ) GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10.

( 6 ) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 25.

( 7 ) GU L 175 del 3.7.1997, pag. 27.

( 8 ) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 77.

( 9 ) GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

( 10 ) GU L 175 del 3.7.1997, pag. 27.

( 11 ) GU L 266 dell'1.10.1998, pag. 27.