SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

19 marzo 2015 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Mercato interno del gas naturale — Direttiva 2003/55/CE — Articolo 25 — Direttiva 2009/73/CE — Articoli 41 e 54 — Applicazione nel tempo — Regolamento (CE) n. 1775/2005 — Articolo 5 — Meccanismi di assegnazione della capacità e procedure di gestione della congestione — Decisione di un’autorità di regolamentazione — Legittimazione ad agire — Ricorso di una società titolare di un’autorizzazione al trasporto del gas naturale — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 47 — Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva contro una decisione di un’autorità di regolamentazione»

Nella causa C‑510/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Kúria (Ungheria), con decisione del 2 luglio 2013, pervenuta in cancelleria il 25 settembre 2013, nel procedimento

E.ON Földgáz Trade Zrt.

contro

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, K. Jürimäe (relatore), J. Malenovský, M. Safjan e A. Prechal, giudici,

avvocato generale: P. Cruz Villalón

cancelliere: C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da A. Tokár e K. Herrmann, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 23 ottobre 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 25 della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 luglio 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU L 176, pag. 57, e rettifica GU 2004, L 16, pag. 74; in prosieguo: la «seconda direttiva»), nonché degli articoli 41 e 54 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211, pag. 94; in prosieguo: la «terza direttiva»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la E.ON Földgáz Trade Zrt. (in prosieguo: la «E.ON Földgáz») e la Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (autorità ungherese di regolamentazione del settore dell’energia e dei servizi di pubblica utilità; in prosieguo: l’«autorità di regolamentazione»), in merito alla modifica da parte di quest’ultima delle norme del codice di rete del gas (in prosieguo: il «codice di rete») relative all’assegnazione della capacità a lungo termine e alla gestione della congestione.

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

La seconda direttiva

3

L’articolo 25 della seconda direttiva, intitolato «Autorità di regolamentazione», ai suoi paragrafi 5, 6 e 11 disponeva quanto segue:

«5.   Qualsiasi parte che intenda sporgere reclamo contro il gestore di un sistema di trasporto, [gas naturale liquefatto] o distribuzione, con riferimento agli aspetti menzionati ai paragrafi 1, 2, e 4 e all’articolo 19, può adire l’autorità di regolamentazione che, in qualità di autorità per la risoluzione delle controversie, adotta una decisione entro due mesi dalla ricezione del reclamo. Il termine può essere prorogato di due mesi qualora l’autorità di regolamentazione richieda ulteriori informazioni. Il termine può essere ulteriormente prorogato con il consenso del reclamante. Detta decisione produce effetti vincolanti a meno che e fin quando non sia annullata in seguito ad impugnazione.

6.   Qualsiasi parte lesa che abbia il diritto di sporgere reclamo in merito ad una decisione sulle metodologie adottata ai sensi dei paragrafi 2, 3 o 4, o nel caso in cui l’autorità di regolamentazione sia tenuta alla consultazione per quanto riguarda le metodologie proposte, può presentare un reclamo per la revisione della decisione in causa entro due mesi, o entro un periodo più breve se così previsto dagli Stati membri, dalla pubblicazione della decisione o della proposta di decisione. I reclami non hanno effetto sospensivo.

(…)

11.   I reclami di cui ai paragrafi 5 e 6 lasciano impregiudicati i mezzi di impugnazione previsti dal diritto comunitario e nazionale».

La terza direttiva

4

L’articolo 41 della terza direttiva riprende sostanzialmente il contenuto dell’articolo 25 della seconda direttiva. I paragrafi 11, 12 e 15 di tale articolo 41 sono redatti in termini analoghi a quelli dei paragrafi 5, 6 e 11, del suddetto articolo 25. L’articolo 41 della terza direttiva contiene un paragrafo 17, che non aveva un equivalente nell’articolo 25 della seconda direttiva e che recita come segue:

«Gli Stati membri provvedono affinché a livello nazionale esistano meccanismi idonei per consentire alla parte che è stata oggetto di una decisione di un’autorità di regolamentazione di proporre ricorso dinanzi a un organo indipendente dalle parti interessate e da ogni governo».

5

L’articolo 54 della terza direttiva, intitolato «Recepimento», così prevede:

«1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 3 marzo 2011. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 3 marzo 2011, ad eccezione dell’articolo 11 che applicano a decorrere dal 3 marzo 2013.

(…)».

Il regolamento (CE) n. 1775/2005

6

All’epoca dei fatti della controversia principale era in vigore il regolamento (CE) n. 1775/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (GU L 289, pag. 1). Tale regolamento è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento n. 1775/2005 (GU L 211, pag. 36, e rettifiche GU 2009, L 229, pag. 29, nonché GU 2009, L 309, pag. 87), applicabile a decorrere dal 3 marzo 2011.

7

I considerando 17 e 23 del regolamento n. 1775/2005 così recitavano:

«(17)

Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero assicurare l’osservanza delle norme contenute nel presente regolamento e delle linee guida adottate in virtù di esso.

(…)

(23)

Poiché lo scopo del presente regolamento, vale a dire istituire regole eque per le condizioni di accesso ai sistemi di trasporto del gas naturale, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell’azione in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo».

8

L’articolo 1 di tale regolamento, intitolato «Oggetto e ambito di applicazione», al suo paragrafo 1 così disponeva:

«Il presente regolamento intende stabilire norme non discriminatorie per le condizioni di accesso ai sistemi di trasporto del gas naturale, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei mercati nazionali e regionali al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno del gas.

Tale scopo comprende la definizione di principi armonizzati riguardanti le tariffe o le relative metodologie di calcolo, nonché l’accesso alla rete, l’istituzione di servizi per l’accesso dei terzi e i principi armonizzati per l’assegnazione della capacità e la gestione della congestione, la determinazione degli obblighi di trasparenza, le regole di bilanciamento e gli oneri di sbilancio, agevolando lo scambio di capacità».

9

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 11), di tale regolamento:

«Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

(…)

11.

“utente della rete”: un cliente o un potenziale cliente di un gestore del sistema di trasporto e gli stessi gestori del sistema di trasporto, nella misura in cui per essi sia necessario svolgere le loro funzioni in relazione al trasporto».

10

L’articolo 5 dello stesso regolamento, intitolato «Principi dei meccanismi di assegnazione della capacità e procedure di gestione della congestione», prevedeva quanto segue:

«1.   La capacità massima in tutti i punti pertinenti di cui all’articolo 6, paragrafo 3 è posta a disposizione dei soggetti operanti sul mercato, nel rispetto dell’integrità del sistema e della funzionalità della rete.

2.   I gestori dei sistemi di trasporto applicano e pubblicano meccanismi non discriminatori e trasparenti per l’assegnazione della capacità, che devono:

a)

fornire segnali economici adeguati per l’utilizzo efficace e massimale della capacità tecnica e agevolare gli investimenti in nuove infrastrutture;

b)

garantire la compatibilità con i meccanismi del mercato, compresi i mercati locali e i “trading hubs” e, nel contempo, essere flessibili e capaci di adeguarsi a circostanze di mercato diverse;

c)

essere compatibili con i regimi di accesso alla rete degli Stati membri.

3.   Quando i gestori dei sistemi di trasporto concludono nuovi contratti di trasporto o rinegoziano contratti di trasporto esistenti, tali contratti tengono conto dei seguenti principi:

a)

in caso di congestione contrattuale, il gestore del sistema di trasporto offre la capacità non usata sul mercato primario, almeno su una base “day-ahead” e come capacità interrompibile;

b)

gli utenti della rete hanno facoltà di rivendere o subaffittare la capacità contrattuale non usata sul mercato secondario. Gli Stati membri possono richiedere la notifica o l’informazione del gestore dei sistemi di trasporto da parte degli utenti della rete.

4.   Quando la capacità prevista da contratti di trasporto esistenti rimane non usata e si verifica congestione contrattuale, i gestori dei sistemi di trasporto applicano il paragrafo 3 a meno che tale misura non violi le clausole dei contratti di trasporto esistenti. Qualora detta misura comporti una violazione dei contratti di trasporto esistenti, i gestori dei sistemi di trasporto, previa consultazione delle autorità competenti, presentano all’utente della rete una richiesta affinché le capacità non usate siano utilizzate sul mercato secondario a norma del paragrafo 3.

5.   In caso di congestione fisica, il gestore dei sistemi di trasporto o, se del caso, le autorità di regolamentazione applicano meccanismi di assegnazione delle capacità trasparenti e non discriminatori».

11

L’articolo 9 del regolamento n. 1775/2005, intitolato «Linee guida», ai suoi paragrafi 1 e 2 così disponeva:

«1.   Ove opportuno, le linee guida riguardanti il livello minimo di armonizzazione necessario per conseguire l’obiettivo stabilito dal presente regolamento specificano quanto segue:

(…)

b)

dettagli sui principi sottesi ai meccanismi di assegnazione della capacità e sull’applicazione delle procedure di gestione della congestione in caso di congestione contrattuale, a norma dell’articolo 5;

(…)

2.   Le linee guida relative ai punti elencati nel paragrafo 1 sono stabilite nell’allegato. Possono essere modificate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 2.

(…)».

12

L’articolo 10 di tale regolamento, intitolato «Autorità di regolamentazione», al suo primo comma recitava come segue:

«Nell’esercizio delle loro competenze ai sensi del presente regolamento le autorità di regolamentazione degli Stati membri designate a norma dell’articolo 25 della [seconda direttiva] garantiscono il rispetto del presente regolamento e delle linee guida adottate a norma dell’articolo 9 del presente regolamento».

13

L’allegato al regolamento n. 1775/2005 contiene le linee guida di cui all’articolo 9 di tale regolamento. Il punto 2 di detto allegato definisce, in particolare, i «[p]rincipi alla base dei meccanismi di assegnazione della capacità, [le] procedure di gestione della congestione e [la] loro applicazione in caso di congestione contrattuale».

14

Ai sensi del suo articolo 17, secondo comma, il regolamento n. 1775/2005 si applica a decorrere dal 1o luglio 2006.

Il diritto ungherese

15

Le disposizioni pertinenti di diritto interno relative alla legittimazione e all’interesse ad agire sono contenute nella legge n. III del 1952 che istituisce il codice di procedura civile (A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény) e nella legge n. CXL del 2004 recante disposizioni generali sul procedimento amministrativo e sui servizi amministrativi (A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény).

16

L’articolo 110 della legge n. XL del 2008 sulla somministrazione di gas naturale (A földgázellátásról szóló 2008. évi XL törvény), dispone quanto segue:

«1.   Il gestore del sistema stabilisce le norme, i procedimenti e le modalità di funzionamento della rete interconnessa di gas naturale, gli elementi minimi degli accordi di distribuzione, della misurazione per il conteggio e dello scambio di dati, ed elabora il codice di rete, che contiene norme dettagliate sulla contabilità giornaliera. (…)

2.   Nell’elaborazione del codice di rete deve tenersi conto della sicurezza della somministrazione, dei requisiti di qualità, della neutralità rispetto alla concorrenza e del libero accesso alla rete interconnessa di gas naturale. Il gestore del sistema deve chiedere, per l’elaborazione del codice, il parere della commissione per il codice di rete, istituita e disciplinata dalla normativa speciale.

3.   Il gestore del sistema rivede annualmente il codice di rete elaborato ai sensi delle disposizioni del paragrafo 2, chiedendo il parere della commissione del codice di rete, e, in caso di modifica, sottopone all’autorità di regolamentazione, entro il 31 ottobre di ogni anno, il codice modificato per la sua approvazione, unitamente ai pareri ottenuti. L’autorità di regolamentazione nega l’approvazione del codice di rete in caso di violazione di legge, o di ostacolo alla concorrenza effettiva o all’attuazione dei principi e delle norme di regolamentazione delle tariffe, oppure nel caso tale codice consenta che sia ingiustificatamente riservato un trattamento differenziato a determinati clienti, e ordina al gestore del sistema – con fissazione di un termine e indicazione dei motivi – di presentare una nuova proposta riformulata. Gli operatori autorizzati, i produttori di gas naturale, gli utenti della rete e i clienti devono osservare le disposizioni pertinenti del codice di rete approvato.

4.   In caso di modifica normativa o qualora il codice di rete ostacoli la concorrenza effettiva o l’attuazione dei principi e delle norme di regolamentazione delle tariffe o consente che sia ingiustificatamente riservato un trattamento differenziato a determinati clienti, l’autorità di regolamentazione, previa consultazione degli operatori interessati e degli utenti della rete, ordina al gestore del sistema – con fissazione di un termine e indicazione dei motivi – la modifica del codice. Se la modifica non è eseguita l’autorità può irrogare una sanzione e modificare il codice d’ufficio.

5.   Il codice di rete e le sue modifiche, unitamente alla decisione di approvazione dell’autorità, sono pubblicati, nella loro versione consolidata, sul sito internet degli operatori autorizzati.

(…)».

Fatti e questioni pregiudiziali

17

La E.ON Földgáz, titolare di un’autorizzazione al trasporto di gas, ha presentato quattro domande di assegnazione di capacità a lungo termine al punto di entrata per l’importazione in corrispondenza dell’interconnessione con il metanodotto che collega l’Ungheria con l’Austria (Hungarian-Austrian gas interconnector; in prosieguo: «HAG») al gestore ungherese della rete di trasporto del gas, vale a dire alla FGSZ Földgázszállító Zrt. (in prosieguo: il «gestore di rete»).

18

Dato che tali domande superavano significativamente la capacità disponibile in tale punto di entrata dopo il 1o luglio 2010, detto gestore di rete ha chiesto all’autorità di regolamentazione di indicargli quale fosse la posizione da adottare nel rispondere alle domande suddette.

19

In seguito alla domanda del gestore di rete, l’autorità di regolamentazione ha adottato la decisione n. 98/2010, del 22 febbraio 2010, che ha modificato la decisione del 25 gennaio 2010, recante approvazione del codice di rete.

20

La decisione n. 98/2010 ha pertanto ridefinito le norme del codice di rete che disciplinano l’assegnazione della capacità per un termine superiore a un anno gas (in prosieguo: la «capacità a lungo termine»). Dalla decisione di rinvio risulta che tale decisione n. 98/2010 ha modificato anche le norme relative alla gestione della congestione.

21

Precedentemente alla modifica del codice di rete con la decisione n. 98/2010, esso prevedeva che il gestore di rete esaminasse, in ordine di ricezione, le domande di assegnazione della capacità a lungo termine e che tale gestore attribuisse detta capacità, nei limiti della disponibilità della medesima, mediante conclusione di un contratto con i richiedenti.

22

In forza delle norme modificate dalla decisione n. 98/2010, per quanto concerne l’anno gas 2010/2011, il gestore di rete è tenuto a riservare l’80% della capacità disponibile alla conclusione di contratti a lungo termine e il 20% di tale capacità alla conclusione di contratti annuali relativi al suddetto anno gas. Per quanto riguarda gli anni gas successivi, la decisione in parola prevede che, a decorrere dall’anno gas 2011/2012, l’allocazione della capacità a lungo termine, nonché la conclusione effettiva dei contratti, si effettui sulla base di nuove norme che devono essere elaborate dal gestore di rete con la partecipazione dei distributori di gas naturale e sottoposte all’autorità di regolamentazione per essere approvate.

23

L’autorità di regolamentazione ha motivato l’adozione di tali nuove norme indicando che il procedimento iniziale di assegnazione della capacità pregiudicava lo sviluppo della concorrenza e ostacolava l’ingresso nel mercato di nuovi operatori.

24

Il 27 marzo 2010 la E.ON Földgáz ha presentato, dinanzi alla Fővárosi Bíróság (Corte di Budapest), un ricorso rivolto all’annullamento delle disposizioni della decisione n. 98/2010 attinente alle modalità di assegnazione della capacità relative all’anno gas 2010‑2011. Il suo ricorso è stato respinto il 3 novembre 2011.

25

La Fővárosi Ítélőtábla (Corte d’appello regionale di Budapest) ha altresì respinto, il 9 maggio 2012, l’appello proposto dalla E.ON Földgáz, per il fatto che tale società non era legittimata ad agire nell’ambito di un procedimento di controllo giurisdizionale di una decisione amministrativa concernente il codice di rete. La E.ON Földgáz non avrebbe infatti dimostrato di avere un interesse diretto rilevante rispetto alle disposizioni impugnate della decisione n. 98/2010, in quanto non aveva concluso alcun contratto con il gestore di rete e tale decisione faceva riferimento solo a quest’ultimo.

26

La E.ON Földgáz ha quindi presentato ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio. Essa sostiene di avere un interesse diretto che le conferisce la legittimazione ad agire. Tale interesse risulterebbe dal fatto che la decisione n. 98/2010 ha modificato le norme del codice di rete sulla cui base detta società ha presentato, in quanto titolare di un’autorizzazione al trasporto di gas, domande di attribuzione di capacità e del fatto che le nuove norme hanno limitato il suo diritto di contrattare la capacità oggetto delle domande in questione. A tale riguardo sarebbe irrilevante il fatto che vi sia un contratto in essere tra la E.ON Földgáz e il gestore di rete, dal momento che il codice di rete disciplinerebbe, in particolare, il procedimento che dà luogo alla conclusione di siffatti contratti. Inoltre la decisione n. 98/2010 sarebbe stata adottata in conseguenza della presentazione di tali domande. La E.ON Földgáz precisa anche che, in forza della legge n. XL del 2008 sulla somministrazione di gas naturale, il gestore di rete era tenuto a consultarla, nella sua qualità di distributore di gas naturale, nel corso del procedimento di elaborazione del codice di rete.

27

Il giudice del rinvio precisa che, nel diritto ungherese, una parte nel procedimento amministrativo è legittimata ad agire contro una decisione amministrativa solo se il suo ricorso è rivolto contro una disposizione di una siffatta decisione che lede direttamente i suoi diritti. Tale giudice si chiede pertanto se l’interesse di cui si avvale la E.ON Földgáz, che essa qualifica come interesse economico, possa costituire un interesse diretto tale da conferire a tale ricorrente la legittimazione ad agire nell’ambito di un ricorso giurisdizionale contro una decisione di regolamentazione nel settore dell’energia.

28

Il giudice del rinvio ritiene che si renda necessario interpretare la nozione di «parte (...) oggetto» [di una decisione dell’autorità di regolamentazione], di cui alle direttive seconda e terza. Infatti, sebbene la Corte abbia già interpretato tale nozione nell’ambito di ricorsi rivolti contro decisioni adottate dalle autorità di regolamentazione nel settore delle comunicazioni elettroniche (sentenze Tele2 Telecommunication, C‑426/05, EU:C:2008:103, e Arcor, C‑55/06, EU:C:2008:244), non vi sarebbe a tale riguardo alcun precedente per quanto concerne la regolamentazione del settore dell’energia e, più in particolare, le decisioni relative ai codici di rete.

29

Alla luce di quanto sopra, la Kúria (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se le disposizioni dell’articolo 25 della [seconda] direttiva (...) che determinano i soggetti legittimati a proporre ricorso siano applicabili nel caso di una decisione amministrativa adottata nella vigenza di tale direttiva o se nel procedimento giurisdizionale in corso si debbano prendere in considerazione le disposizioni di cui all’articolo 41 della [terza] direttiva (...), entrata in vigore nel corso del procedimento, tenuto conto di quanto disposto nel secondo comma del paragrafo 1 del suo articolo 54, in conformità al quale tali disposizioni devono essere applicate a decorrere dal 3 marzo 2011.

2)

Qualora debba essere applicata la [terza] direttiva (...), se un distributore autorizzato che abbia un interesse economico, come quello esistente nel caso di specie, riguardo a un ricorso avverso la decisione di approvazione di un codice di rete o che ne determina il contenuto, possa essere considerato “parte (...) oggetto” [di una decisione dell’autorità di regolamentazione] ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 17, di detta direttiva, o se possa essere qualificato tale soltanto il gestore del sistema autorizzato a chiedere l’approvazione del codice.

3)

Qualora debba essere applicata la [seconda] direttiva (...), se rientri nelle fattispecie previste ai paragrafi 5 o 6 dell’articolo 25 l’approvazione o la modifica del codice di rete, come quella che ha avuto luogo nel caso di specie, nella misura in cui si riferisce alla valutazione delle domande di prenotazione di capacità.

4)

Qualora la fattispecie rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 25, paragrafo 6, della [seconda] direttiva (...), se un distributore autorizzato che abbia un interesse economico, come quello sussistente nel caso di specie, riguardo a un ricorso avverso la decisione di approvazione di un codice di rete o che ne determina il contenuto, possa essere considerato “parte (...) oggetto” [di una decisione dell’autorità di regolamentazione] o se possa essere qualificato tale soltanto il gestore del sistema autorizzato a chiedere l’approvazione del codice.

5)

Come debba essere interpretato l’articolo 25, paragrafo 11, della [seconda] direttiva (...), ai sensi del quale i reclami di cui ai paragrafi 5 e 6 lasciano impregiudicati i mezzi di impugnazione previsti dal diritto [dell’Unione] e nazionale, nel caso in cui dalle risposte fornite alle questioni precedenti risulti che il diritto nazionale sottopone l’esercizio del ricorso a condizioni più restrittive di quelle previste dalle disposizioni della direttiva o del diritto [dell’Unione]».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

30

Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se la terza direttiva, il cui termine per la trasposizione scadeva il 3 marzo 2011, e in particolare le nuove disposizioni introdotte all’articolo 41, paragrafo 17, della medesima, debbano essere interpretate nel senso che si applicano a un ricorso rivolto contro una decisione di un’autorità di regolamentazione, come quella di cui al procedimento principale, adottata prima della scadenza di tale termine per la trasposizione e che era ancora pendente in tale data.

31

L’articolo 41, paragrafo 17, della terza direttiva dispone che gli Stati membri provvedano affinché a livello nazionale esistano meccanismi idonei per consentire alla parte che è stata oggetto di una decisione di un’autorità di regolamentazione di proporre ricorso dinanzi a un organo indipendente dalle parti interessate e da ogni governo.

32

Conformemente al suo tenore letterale, tale disposizione si applica alle situazioni in cui l’autorità di regolamentazione ha adottato una decisione che ha leso i diritti di una parte. Si deve pertanto tener conto della data di adozione di detta decisione per valutare se una situazione rientri nell’articolo 41, paragrafo 17, della terza direttiva.

33

In tal senso, l’articolo 41, paragrafo 17, della terza direttiva dev’essere interpretato nel senso che non riguarda le decisioni dell’autorità di regolamentazione adottate prima della scadenza del termine per la trasposizione previsto all’articolo 54, paragrafo 1, di tale direttiva, vale a dire il 3 marzo 2011.

34

Di conseguenza, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui la decisione n. 98/2010 è stata adottata il 22 febbraio 2010, vale a dire prima della scadenza del termine per la trasposizione della terza direttiva, quest’ultima non è applicabile.

35

Occorre pertanto rispondere alla prima questione dichiarando che la terza direttiva, il cui termine per la trasposizione scadeva il 3 marzo 2011, e in particolare le nuove disposizioni introdotte all’articolo 41, paragrafo 17, della medesima, devono essere interpretate nel senso che non si applicano a un ricorso rivolto contro una decisione di un’autorità di regolamentazione, come quella di cui al procedimento principale, adottata prima della scadenza di tale termine per la trasposizione e che era ancora pendente in tale data.

Sulla seconda questione

36

Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda questione.

Sulle questioni terza, quarta e quinta

37

Con le sue questioni terza, quarta e quinta, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 25 della seconda direttiva debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale relativa all’esercizio dei ricorsi dinanzi al giudice competente per verificare la legittimità degli atti di un’autorità di regolamentazione, che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, non consenta di riconoscere ad un operatore come la E.ON Földgáz la legittimazione a presentare un ricorso contro una decisione di tale autorità attinente al codice di rete.

38

Come indicato dall’avvocato generale ai paragrafi 36 e 37 delle sue conclusioni, la seconda direttiva non prevede alcuna disposizione particolare che abbia l’effetto di concedere agli operatori un diritto di ricorso giurisdizionale contro le decisioni dell’autorità di regolamentazione quale la decisione n. 98/2010.

39

Tuttavia si deve rilevare che il regolamento n. 1775/2005, che costituisce il regolamento applicabile ratione temporis ai fatti della controversia principale, definisce norme armonizzate per quanto concerne l’accesso degli operatori del mercato alla rete di trasporto del gas naturale.

40

Pertanto, ai sensi del suo considerando 23 e del suo articolo 1, paragrafo 1, lo scopo di tale regolamento è quello di istituire regole non discriminatorie per determinare le condizioni di accesso ai sistemi di trasporto del gas naturale, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei mercati nazionali e regionali al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno del gas.

41

In tale contesto, dall’articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento, risulta che esso intende in particolare definire principi armonizzati riguardanti i meccanismi di assegnazione della capacità e il procedimento di gestione della congestione.

42

L’articolo 5 dello stesso regolamento enuncia i principi che il gestore di trasporto è tenuto a rispettare nell’ambito dell’attuazione di tali meccanismi e di tali procedimenti al fine di assicurare che l’accesso degli operatori del mercato alla rete di trasporto avvenga in condizioni non discriminatorie e trasparenti. In forza dell’articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1775/2005, i principi di tale articolo 5 sono specificati dalle linee guida dell’allegato a tale regolamento.

43

Inoltre dal considerando 17 e dall’articolo 10, primo comma, del regolamento n. 1775/2005 risulta che le autorità di regolamentazione, nell’esercizio delle loro competenze, garantiscono il rispetto dei principi di cui all’articolo 5 e all’allegato a tale regolamento.

44

Ne consegue che, qualora un’autorità di regolamentazione adotti, come nel procedimento principale, una decisione che modifica le norme del codice di rete relative all’assegnazione della capacità e alla gestione della congestione da parte del gestore di rete, tale autorità di regolamentazione è tenuta a garantire il rispetto dei principi stabiliti dal regolamento n. 1775/2005 e, in particolare, di quelli contenuti nell’articolo 5 del medesimo, in combinato disposto con l’allegato a tale regolamento.

45

Per quanto riguarda la questione se l’articolo 5 del regolamento n. 1775/2005, in combinato disposto con l’allegato a tale regolamento, conferisca diritti a un operatore come la E.ON Földgáz nelle circostanze della fattispecie principale, che l’autorità di regolamentazione è tenuta a rispettare quando adotta una decisione che modifica gli obblighi di regolamentazione imposti al gestore di rete per quanto concerne i procedimenti che disciplinano l’accesso alla rete medesima, si deve sottolineare che, nella sua qualità di titolare di un’autorizzazione al trasporto di gas nella rete, la E.ON Földgáz dev’essere ritenuta un utente della rete ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 11), del regolamento n. 1775/2005. Infatti, tenendo conto del tenore letterale di tale disposizione, è irrilevante che un siffatto operatore abbia effettivamente concluso un contratto con il gestore di rete per beneficiare della qualifica di utente della rete, in quanto tale qualifica riguarda ogni cliente o ogni potenziale cliente del gestore di rete.

46

Tenendo poi conto dello scopo perseguito dal regolamento n. 1775/2005, come ricordato al punto 41 della presente sentenza, i principi contenuti all’articolo 5 di tale regolamento, in combinato disposto con l’allegato al medesimo, devono essere interpretati nel senso che costituiscono misure di tutela previste nell’interesse degli utenti che intendono accedere alla rete e sono dunque idonei a conferire diritti a questi ultimi (v., per analogia, sentenza Tele2 Telecommunication, C‑426/05, EU:C:2008:103, punto 34).

47

In particolare, per quanto concerne i meccanismi di attribuzione delle capacità e i procedimenti di gestione della congestione, dal punto 2.1.3. dell’allegato al regolamento n. 1775/2005 risulta che tali meccanismi e procedimenti non impediscono ai nuovi operatori di accedere al mercato né costituiscono un ostacolo indebito all’accesso al mercato. Inoltre tali meccanismi non impediscono ai soggetti attivi sul mercato, inclusi i nuovi operatori e le imprese con una piccola quota di mercato, di concorrere tra loro in maniera effettiva.

48

Dalla suesposte considerazioni risulta che un operatore come la E.ON Földgáz nelle circostanze della fattispecie principale è titolare di determinati diritti in forza dell’articolo 5 del regolamento n. 1775/2005, in combinato disposto con l’allegato a tale regolamento, e dev’essere ritenuto potenzialmente leso in tali diritti da una decisione dell’autorità di regolamentazione che modifica le norme del codice di rete relative all’assegnazione della capacità e alla gestione della congestione.

49

Orbene, conformemente a una giurisprudenza costante, in mancanza di una disciplina dell’Unione in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione, fermo restando che, tuttavia, gli Stati membri sono tenuti a garantire in ogni caso la tutela effettiva di tali diritti (sentenza Mono Car Styling, C‑12/08, EU:C:2009:466, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

50

Sebbene quindi, in linea di principio, spetti al diritto nazionale determinare la legittimazione e l’interesse ad agire di un singolo, il diritto dell’Unione richiede tuttavia, oltre al rispetto dei principi di equivalenza e di effettività, che la normativa nazionale non leda il diritto a un’effettiva tutela giurisdizionale, come previsto all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (v., in tal senso, sentenza Mono Car Styling, C‑12/08, EU:C:2009:466, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

51

Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alle questioni terza, quarta e quinta dichiarando che l’articolo 5 del regolamento n. 1775/2005, in combinato disposto con l’allegato a tale regolamento, e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale relativa all’esercizio dei ricorsi dinanzi al giudice competente a verificare la legittimità degli atti di un’autorità di regolamentazione, che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, non consente di riconoscere ad un operatore come la E.ON Földgáz la legittimazione a presentare un ricorso contro una decisione di tale autorità attinente al codice di rete.

Sulle spese

52

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

 

1)

La direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, il cui termine per la trasposizione scadeva il 3 marzo 2011, e in particolare le nuove disposizioni introdotte all’articolo 41, paragrafo 17, della medesima, devono essere interpretate nel senso che non si applicano a un ricorso rivolto contro una decisione di un’autorità di regolamentazione, come quella di cui al procedimento principale, adottata prima della scadenza di tale termine per la trasposizione e che era ancora pendente in tale data.

 

2)

L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1775/2005, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale, in combinato disposto con l’allegato a tale regolamento, e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale relativa all’esercizio dei ricorsi dinanzi al giudice competente a verificare la legittimità degli atti di un’autorità di regolamentazione, che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, non consente di riconoscere ad un operatore come la E.ON Földgáz Trade Zrt. la legittimazione a presentare un ricorso contro una decisione di tale autorità attinente al codice di rete per il gas.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’ungherese.