7.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 142/8


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 24 aprile 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Bozen — Italia) — Othmar Michaeler (cause riunite C-55/07 e C-56/07), Subito GmbH (cause riunite C-55/07 e C-56/07), Ruth Volgger (causa C-56/07)/Arbeitsinspektorat der Autonomen Provinz Bozen (heute Amt für sozialen Arbeitsschutz), Autonome Provinz Bozen

(Cause riunite C-55/07 e C-56/07) (1)

(Direttiva 97/81/CE - Parità di trattamento tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno - Discriminazione - Ostacolo amministrativo idoneo a limitare le possibilità di lavoro a tempo parziale)

(2008/C 142/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Bozen

Parti

Ricorrenti: Othmar Michaeler (cause riunite C-55/07 e C-56/07) Subito GmbH (cause riunite C-55/07 e C-56/07), Ruth Volgger (causa C-56/07)

Convenuti: Arbeitsinspektorat der Autonomen Provinz Bozen (heute Amt für sozialen Arbeitsschutz), Autonome Provinz Bozen

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Bolzano — Interpretazione del diritto comunitario e, in particolare, dell'art. 137 CE e della direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/81/CE, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES — Allegato: Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale (GU L 14, pag. 9) — Normativa nazionale che obbliga i datori di lavoro, pena una sanzione amministrativa, ad inviare all'autorità nazionale competente copia dei contratti di lavoro dei dipendenti a tempo parziale — Obbligo degli Stati membri di eliminare gli ostacoli giuridici o amministrativi che possono limitare le possibilità di lavoro a tempo parziale — Principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo parziale e a tempo pieno

Dispositivo

La clausola 5, n. 1, lett. a), dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, allegato alla direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/81/CE, relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella di cui alla causa principale, che esige la notifica all'amministrazione di una copia dei contratti di lavoro a tempo parziale entro il termine di 30 giorni successivi alla loro stipulazione.


(1)  GU C 95 del 28.4.2007.