12.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 96/26


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/561 DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 2016

che modifica l'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 per quanto riguarda il modello di certificato sanitario per cani, gatti e furetti oggetto di movimenti a carattere non commerciale verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 576/2013 dispone che i cani, i gatti e i furetti oggetto di movimenti a carattere non commerciale verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo siano accompagnati da un documento di identificazione nel formato di un certificato sanitario. L'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione n. 577/2013 della Commissione (2) stabilisce il modello di certificato sanitario.

(2)

Nel modello di certificato sanitario si fa riferimento al test obbligatorio della risposta immunitaria alla vaccinazione antirabbica con esito soddisfacente da eseguirsi, in conformità all'allegato IV del regolamento (UE) n. 576/2013, su campioni di sangue prelevati da cani, gatti e furetti provenienti da o di cui è previsto il transito attraverso un territorio o un paese diverso da quelli elencati nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013.

(3)

Date le numerose falsificazioni dei rapporti di laboratorio per quanto riguarda i risultati del test di titolazione degli anticorpi per la rabbia, è opportuno ricordare ai funzionari responsabili della certificazione nei territori o nei paesi terzi che i risultati soddisfacenti di tale test dovrebbero essere certificati soltanto dopo aver verificato l'autenticità del rapporto di laboratorio. Nel certificato sanitario dovrebbe essere inserita una nota esplicativa specifica a tal fine.

(4)

La voce concernente la data di marcatura di cani, gatti o furetti nella parte I del certificato sanitario è stata inoltre interpretata erroneamente da taluni funzionari responsabili della certificazione nei paesi terzi e ha pertanto creato problemi durante i controlli di conformità alle frontiere esterne dell'Unione. Per evitare equivoci, tale voce dovrebbe essere tolta dalla parte I del certificato sanitario, che riguarda la descrizione degli animali, ed essere inserita nella parte II del certificato, che riguarda la certificazione degli animali. Nella parte II dovrebbe essere inserita anche una specifica nota esplicativa concernente la verifica della marcatura.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013.

(6)

Al fine di evitare perturbazioni dei movimenti è opportuno autorizzare per un periodo transitorio l'utilizzo dei certificati sanitari rilasciati conformemente all'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 prima della data di applicazione del presente regolamento.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2016, gli Stati membri possono autorizzare l'entrata di cani, gatti e furetti oggetto di movimenti a carattere non commerciale verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo accompagnati da un certificato sanitario rilasciato entro il 31 agosto 2016 conformemente al modello figurante nell'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 nella versione anteriore alle modifiche introdotte dal presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 109).


ALLEGATO

L'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 è sostituito dal seguente:

«PARTE 1

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Testo di immagine

Modello di certificato sanitario per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti introdotti in uno Stato membro da un territorio o un paese terzo conformemente all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 576/2013

PAESE:

Certificato veterinario per l’UE

Parte I: Informazioni relative alla partita spedita

I.1. Speditore

Nome

Indirizzo

Tel.

I.2. N. di riferimento del certificato

I.2.a.

I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente

I.5. Destinatario

Nome

Indirizzo

Codice postale

Tel.

I.6. Persona responsabile della spedizione nell’UE

I.7. Paese di origine

Codice ISO

I.8. Regio-ne di origine

Codi-ce

I.9. Paese di destina-zione

Codi-ce ISO

I.10 Regione di destina-zione

Codi-ce

I.11. Luogo di origine

I.12. Luogo di destinazione

I.13. Luogo di carico

I.14. Data di partenza

I.15. Mezzo di trasporto

I.16. PIF di entrata nell’UE

I.17. Numero/i CITES

I.18. Descrizione del prodotto

I.19. Codice del prodotto (codice SA)

010619

I.20. Quantità

I.21. Temperatura dei prodotti

I.22. Numero totale di colli

I.23. Numero del sigillo/del container

I.24. Tipo di imballaggio

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Testo di immagine

I.25. Prodotto certificato per:

Animali da compagnia

I.26. Per transito verso un paese terzo

I.27. Per importazione o ammissione nell’UE

I.28. Identificazione del prodotto

Specie

(nome scientifico)

Sesso

Colore

Razza

Numero di identifica-zione

[gg/mm/aaaa]

Sistema di identifica-zione

Data di nascita

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Testo di immagine

PAESE

Movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti o furetti introdotti in uno Stato membro da un territorio o un paese terzo conformemente all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 576/2013

II. Informazioni sanitarie

II.a. N. di riferimento del certificato

II.b.

Il sottoscritto, veterinario ufficiale (1)/veterinario autorizzato dall’autorità competente (1) di (inserire il nome del territorio o del paese terzo) certifica che:

Scopo/natura del viaggio, certificato dal proprietario

II.1. l’allegata dichiarazione (2), corredata della necessaria documentazione (3), del proprietario o della persona fisica che è stata autorizzata in forma scritta dal proprietario a provvedere per suo conto ai movimenti a carattere non commerciale degli animali, stabilisce che gli animali indicati nella casella I.28 accompagneranno il proprietario o detta persona fisica entro cinque giorni dal movimento di questi ultimi, che tali movimenti non sono finalizzati alla vendita o ad un passaggio di proprietà e che durante tali movimenti a carattere non commerciale gli animali resteranno sotto la responsabilità

(1) [del proprietario;]

(1) o [della persona fisica che è stata autorizzata in forma scritta dal proprietario a provvedere per suo conto ai movimenti a carattere non commerciale degli animali;]

(1) o [della persona fisica designata da un vettore incaricato dal proprietario di provvedere per suo conto ai movimenti a carattere non commerciale degli animali;]

(1) [II.2. gli animali indicati nella casella I.28 sono spostati in un numero massimo di cinque;]

(1) o [II.2. gli animali indicati nella casella I.28 sono spostati in un numero superiore a cinque, hanno più di sei mesi e partecipano a competizioni, mostre o eventi sportivi o ad un allenamento finalizzato a tali eventi e il proprietario o la persona fisica di cui al punto II.1 ha dimostrato (3) che gli animali sono

(1) [iscritti per partecipare ad un simile evento;]

(1) o [registrati presso un’associazione che organizza tali eventi;]

Certificato di vaccinazione contro la rabbia e test di titolazione degli anticorpi per la rabbia

(1) [II.3. gli animali indicati nella casella I.28 hanno meno di dodici settimane e non sono stati vaccinati contro la rabbia, o hanno tra dodici e sedici settimane e sono stati vaccinati contro la rabbia, ma non sono trascorsi almeno 21 giorni dalla vaccinazione antirabbica primaria eseguita secondo i requisiti di validità di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 576/2013 (4), e

II.3.1 il territorio o il paese terzo di origine degli animali di cui alla casella I.1 figura nell’elenco dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione e lo Stato membro di destinazione di cui nella casella I.5 ha informato la popolazione che il movimento di tali animali nel suo territorio è autorizzato, e gli animali sono accompagnati

(1) [II.3.2 dall’allegata dichiarazione (5) del proprietario o della persona fisica di cui al punto II.1 attestante che dalla nascita sino al momento del movimento a carattere non commerciale gli animali non hanno avuto contatti con animali selvatici di specie suscettibili alla rabbia;]

(1) o [II.3.2 dalla madre, da cui sono ancora dipendenti, e si può stabilire che, prima della loro nascita, la madre è stata sottoposta a vaccinazione antirabbica conforme ai requisiti di validità di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 576/2013;]]

Parte II: Certificazione

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Testo di immagine

PAESE

Movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti o furetti introdotti in uno Stato membro da un territorio o un paese terzo conformemente all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 576/2013

II. Informazioni sanitarie

II.a. N. di riferimento del certificato

II.b.

(1) o/e [II.3. gli animali indicati nella casella I.28 avevano almeno dodici settimane al momento della vaccinazione antirabbica e sono trascorsi almeno 21 giorni dalla vaccinazione antirabbica primaria (4) eseguita secondo i requisiti di validità di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 576/2013, e tutte le rivaccinazioni seguenti sono state effettuate nel periodo di validità della vaccinazione precedente (6); nonché

(1) [II.3.1 gli animali indicati nella casella I.28 provengono da un territorio o un paese terzo figurante nell’elenco dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013, direttamente, o attraverso un territorio o un paese terzo figurante nell’elenco dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 o attraverso un territorio o un paese terzo diverso da quelli elencati nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 576/2013 (7), e i dati dell’attuale vaccinazione antirabbica figurano nella tabella sottostante;]

(1) o [II.3.1 gli animali indicati nella casella I.28 provengono da o ne è previsto il transito attraverso un territorio o un paese terzo diverso da quelli elencati nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione e un test di titolazione degli anticorpi per la rabbia (8), eseguito su un campione di sangue prelevato dal veterinario autorizzato dall’autorità competente alla data indicata nella tabella sottostante non meno di 30 giorni dopo la precedente vaccinazione e almeno tre mesi prima della data del rilascio del presente certificato, ha dimostrato un titolo di anticorpi pari o superiore a 0,5 UI/ml (9) e tutte le rivaccinazioni seguenti sono state effettuate nel periodo di validità della vaccinazione precedente (6), e i dati dell’attuale vaccinazione antirabbica e la data del campionamento per il test della risposta immunitaria sono indicati nella seguente tabella:

Codice alfanumerico del trasponditore o del tatuaggio dell’animale

Data di impianto e/o di lettura (10)

[gg/mm/aaaa]

Data della vaccinazione

[gg/mm/aaaa]

Nome e fabbricante del vaccino

Numero del lotto

Validità della vaccinazione

Data del prelievo del campione di sangue

[gg/mm/aaaa]

dal

[gg/mm/aaaa]

al

[gg/mm/aaaa]

]]

Image

Testo di immagine

PAESE

Movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti o furetti introdotti in uno Stato membro da un territorio o un paese terzo conformemente all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 576/2013

II. Informazioni sanitarie

II.a. N. di riferimento del certificato

II.b.

Attestato di trattamento antiparassitario

(1) [II.4. i cani indicati nella casella I.28 sono destinati a uno Stato membro elencato nell’allegato I del regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 della Commissione e sono stati sottoposti a trattamento contro l’Echinococcus multilocularis, e i dati del trattamento somministrato dal veterinario incaricato conformemente all’articolo 7 del regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 (11) (12) (13) figurano nella seguente tabella.]

(1) o [II.4. i cani indicati nella casella I.28 non sono stati trattati contro l’Echinococcus multilocularis (11).]

Numero del trasponditore o del tatuaggio del cane

Trattamento anti-echinococcus

Veterinario incaricato

Nome e fabbricante del prodotto

Data [gg/mm/aaaa] e ora del trattamento [00:00]

Nome in stampatello, timbro e firma

]]

Note:

a) Il presente certificato è relativo a cani (Canis lupus familiaris), gatti (Felis silvestris catus) e furetti (Mustela putorius furo).

b) Il presente certificato è valido 10 giorni a decorrere dalla data del rilascio da parte del veterinario ufficiale fino alla data dei controlli documentali e d’identità ai luoghi di ingresso designati dei viaggiatori nell’Unione (disponibili all’indirizzo http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/pointsentry_en.htm).

In caso di trasporto via mare, il periodo di 10 giorni è prorogato di un periodo supplementare corrispondente alla durata del viaggio in mare.

Il presente certificato è valido per ulteriori movimenti in altri Stati membri fino alla prima tra queste scadenze: un totale di quattro mesi dalla data dei controlli documentali e d’identità oppure fino alla scadenza della validità della vaccinazione antirabbica oppure fino a quando le condizioni relative ad animali di età inferiore a 16 settimane di cui al punto II.3 cessano di applicarsi. Si noti che alcuni Stati membri hanno comunicato che i movimenti nel loro territorio di animali di età inferiore a 16 settimane di cui al punto II.3 non sono autorizzati. Per ulteriori informazioni consultare il seguente indirizzo http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/index_en.htm.

Parte I:

Casella I.5: Destinatario: indicare lo Stato membro di prima destinazione.

Casella I.28: Sistema di identificazione: scegliere fra trasponditore o tatuaggio.

Numero d’identificazione: indicare il codice alfanumerico del trasponditore o del tatuaggio.

Data di nascita/razza: dichiarata dal proprietario.

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Testo di immagine

PAESE

Movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti o furetti introdotti in uno Stato membro da un territorio o un paese terzo conformemente all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 576/2013

II. Informazioni sanitarie

II.a. N. di riferimento del certificato

II.b.

Parte II:

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

(2) La dichiarazione di cui al punto II.1 è allegata al certificato ed è conforme al modello e ai requisiti supplementari di cui all’allegato IV, parte 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013.

(3) La documentazione di cui al punto II.1 (ad esempio carta d’imbarco, biglietto d’aereo) e al punto II.2 (ad esempio conferma d’iscrizione all’evento, prova della registrazione) è consegnata su richiesta delle autorità competenti responsabili dei controlli di cui alla lettera b) delle note.

(4) Una rivaccinazione va considerata come vaccinazione primaria se non è stata effettuata entro il periodo di validità di una vaccinazione precedente.

(5) La dichiarazione di cui al punto II.3.2 da allegare al certificato è conforme ai requisiti relativi al formato, all’aspetto e alle lingue indicati nell’allegato I, parti 1 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013.

(6) Al certificato si allega una copia certificata dei dati di identificazione e di vaccinazione degli animali interessati.

(7) La terza opzione è subordinata alla condizione che il proprietario o la persona fisica di cui al punto II.1 fornisca, su richiesta delle autorità competenti responsabili dei controlli di cui alla lettera b), una dichiarazione attestante che gli animali non hanno avuto contatti con animali di specie suscettibili alla rabbia e sono rimasti confinati in un mezzo di trasporto o nel perimetro di un aeroporto internazionale durante il transito attraverso un territorio o un paese terzo diverso da quelli elencati nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013. Tale dichiarazione è conforme ai requisiti relativi al formato, all’aspetto e alle lingue di cui all’allegato I, parti 2 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013.

(8) Il test di titolazione degli anticorpi per la rabbia di cui al punto II.3.1:

— deve essere effettuato su un campione prelevato da un veterinario autorizzato dall’autorità competente, almeno 30 giorni dopo la data di vaccinazione e tre mesi prima della data di importazione,

— deve misurare un livello di anticorpi neutralizzanti del virus della rabbia pari o superiore a 0,5 UI/ml di siero,

— deve essere eseguito da un laboratorio riconosciuto a norma dell’articolo 3 della decisione 2000/258/CE del Consiglio (l’elenco dei laboratori riconosciuti è disponibile all’indirizzo http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm),

— non è necessario che venga rinnovato su un animale che, dopo aver superato tale test con risultati soddisfacenti, è stato rivaccinato contro la rabbia entro il periodo di validità di una precedente vaccinazione.

Al certificato si allega una copia certificata del rapporto ufficiale del laboratorio riconosciuto relativo ai risultati del test degli anticorpi per la rabbia di cui al punto II.3.1.

(9) Certificando questo risultato il veterinario ufficiale conferma di aver verificato, al meglio delle sue capacità e se necessario tramite contatti con il laboratorio indicato nel rapporto, l’autenticità del rapporto di laboratorio relativo ai risultati dei test di titolazione degli anticorpi di cui al punto II.3.1.

(10) In combinato disposto con la nota (6), la marcatura degli animali interessati mediante l’impianto di un trasponditore o mediante un tatuaggio chiaramente leggibile avvenuta prima del 3 luglio 2011 deve essere verificata prima di inserire dati nel presente certificato e deve sempre precedere le vaccinazioni o, se del caso, i test effettuati su tali animali.

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