18.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 301/1


DIRETTIVA (UE) 2015/2060 DEL CONSIGLIO

del 10 novembre 2015

che abroga la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 115,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

Sulla base del consenso raggiunto al Consiglio europeo del 20 giugno 2000 circa l'opportunità di uno scambio di informazioni pertinenti a fini fiscali quanto più ampio possibile, dal 1o luglio 2005 gli Stati membri hanno applicato la direttiva 2003/48/CE del Consiglio (1) allo scopo di garantire che i redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi corrisposti in uno Stato membro a beneficiari effettivi che siano persone fisiche, residenti in un altro Stato membro, siano soggetti a un'imposizione effettiva secondo la legislazione nazionale di quest'ultimo Stato membro e di eliminare in tal modo le distorsioni dei movimenti di capitali fra Stati membri che sarebbero incompatibili con il mercato interno.

(2)

La dimensione globale delle sfide poste dalla frode e dall'evasione fiscale transfrontaliere costituisce una delle preoccupazioni principali nell'Unione e nel mondo. I redditi non dichiarati e non tassati riducono considerevolmente i gettiti fiscali nazionali. Il 22 maggio 2013 il Consiglio europeo ha accolto con favore gli sforzi compiuti in sede di G8, G20 e Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per elaborare uno standard globale.

(3)

La direttiva 2011/16/UE del Consiglio (2) prevede lo scambio automatico obbligatorio di determinate informazioni tra gli Stati membri. Essa prevede altresì la graduale estensione del suo ambito d'applicazione a nuove categorie di reddito e di capitale, ai fini della lotta contro la frode e l'evasione fiscale transfrontaliere.

(4)

Il 9 dicembre 2014 il Consiglio ha adottato la direttiva 2014/107/UE (3) che modifica la direttiva 2011/16/UE al fine di estendere lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a una più ampia gamma di redditi secondo lo standard globale pubblicato dal Consiglio dell'OCSE nel luglio 2014 e ha garantito un approccio coerente, uniforme ed esteso a tutta l'Unione allo scambio automatico di informazioni relative ai conti finanziari nel mercato interno.

(5)

La direttiva 2014/107/UE, il cui ambito di applicazione è generalmente più ampio di quello della direttiva 2003/48/CE, dispone che, in caso di sovrapposizione, deve prevalere la direttiva 2014/107/UE. In alcuni casi residui continuerebbe invece ad applicarsi unicamente la direttiva 2003/48/CE. Tali casi residui sono il risultato di lievi differenze di approccio tra le due direttive e di varie esenzioni specifiche. In tali casi limitati l'applicazione della direttiva 2003/48/CE si tradurrebbe in due standard di informativa all'interno dell'Unione. I modesti vantaggi che comporterebbe il fatto di mantenere tale duplice standard non sarebbero commisurati ai costi che ne deriverebbero.

(6)

Il 21 marzo 2014 il Consiglio europeo ha invitato il Consiglio ad assicurare la piena conformità della pertinente legislazione dell'Unione al nuovo standard globale unico per lo scambio automatico di informazioni elaborato dall'OCSE. Inoltre, all'atto dell'adozione della direttiva 2014/107/UE, il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare una proposta di abrogazione della direttiva 2003/48/CE e a coordinare l'abrogazione di detta direttiva con la data di applicazione di cui alla direttiva 2014/107/UE, tenendo in debito conto la deroga da essa istituita per l'Austria. Pertanto, la direttiva 2003/48/CE dovrebbe continuare ad applicarsi in Austria per un ulteriore periodo di un anno. Alla luce della posizione adottata dal Consiglio, è necessario abrogare la direttiva 2003/48/CE per evitare doppi obblighi di informativa e ridurre i costi sia per le autorità fiscali che per gli operatori economici.

(7)

A norma della direttiva 2014/48/UE del Consiglio (4), gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva entro il 1o gennaio 2016. Gli Stati membri devono applicare tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2017. Con l'abrogazione della direttiva 2003/48/CE, la direttiva 2014/48/UE non dovrebbe più essere recepita.

(8)

Al fine di garantire la prosecuzione senza soluzione di continuità della comunicazione automatica delle informazioni relative ai conti finanziari, l'abrogazione della direttiva 2003/48/CE dovrebbe applicarsi lo stesso giorno della data di applicazione delle misure fissate nella direttiva 2014/107/UE.

(9)

Nonostante l'abrogazione della direttiva 2003/48/CE, è opportuno che le informazioni raccolte da agenti pagatori, da operatori economici e dagli Stati membri anteriormente alla data di abrogazione siano trattate e trasferite come previsto inizialmente, e che gli obblighi che sorgono anteriormente a tale data siano soddisfatti.

(10)

In relazione alla ritenuta alla fonte applicata nel periodo transitorio di cui alla direttiva 2003/48/CE, al fine di tutelare i diritti acquisiti dei beneficiari effettivi è opportuno che gli Stati membri continuino ad accordare crediti o rimborsi come previsto inizialmente e a rilasciare su richiesta certificati che consentano ai beneficiari effettivi di garantire che non sia applicata la ritenuta alla fonte.

(11)

È opportuno tenere conto del fatto che, a causa di differenze strutturali, all'Austria è stata concessa una deroga a norma della direttiva 2014/107/UE che le consente di ritardare l'applicazione di tale direttiva di un anno fino al 1o gennaio 2017. Tuttavia, al momento dell'adozione della direttiva 2014/107/UE, l'Austria ha annunciato l'intenzione di non fare pieno uso della deroga. L'Austria deve invece scambiare informazioni entro settembre 2017 per un numero limitato di conti, avvalendosi della deroga negli altri casi. È quindi opportuno istituire disposizioni specifiche intese a garantire che l'Austria e gli agenti pagatori e gli operatori economici stabiliti in tale paese continuino ad applicare le disposizioni della direttiva 2003/48/CE durante il periodo di deroga, eccetto per i conti cui si applica la direttiva 2014/107/UE.

(12)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compreso il diritto alla protezione dei dati personali, e nessuna delle sue disposizioni limita o sopprime tali diritti.

(13)

Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire l'abrogazione della direttiva 2003/48/CE con le eccezioni temporanee necessarie per tutelare i diritti acquisiti e per tenere conto della deroga concessa all'Austria a norma della direttiva 2014/107/UE, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo dell'uniformità e dell'efficacia necessarie, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(14)

È opportuno pertanto abrogare la direttiva 2003/48/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1.   Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, la direttiva 2003/48/CE è abrogata con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2016.

2.   Fatto salvo il paragrafo 3, continuano ad applicarsi i seguenti obblighi della direttiva 2003/48/CE, quale modificata dalla direttiva 2006/98/CE (5):

a)

gli obblighi degli Stati membri e degli operatori economici in essi stabiliti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/48/CE continuano ad applicarsi fino al 5 ottobre 2016 o fino a quando non siano stati adempiuti;

b)

gli obblighi degli agenti pagatori di cui all'articolo 8 della direttiva 2003/48/CE e degli Stati membri degli agenti pagatori di cui all'articolo 9 della direttiva 2003/48/CE continuano ad applicarsi fino al 5 ottobre 2016 o fino a quando non siano stati adempiuti;

c)

gli obblighi degli Stati membri di residenza fiscale dei beneficiari effettivi di cui all'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2003/48/CE continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2016;

d)

gli obblighi degli Stati membri di residenza fiscale dei beneficiari effettivi di cui all'articolo 14 della direttiva 2003/48/CE, con riguardo alla ritenuta alla fonte applicata nel 2016 e negli anni precedenti, continuano ad applicarsi fino a quando tali obblighi non siano stati adempiuti.

3.   La direttiva 2003/48/CE, quale modificata dalla direttiva 2006/98/CE, continua ad applicarsi in relazione all'Austria fino al 31 dicembre 2016, tranne per quanto riguarda i seguenti obblighi:

a)

gli obblighi dell'Austria e le obbligazioni sottostanti degli agenti pagatori e degli operatori economici stabiliti in tale paese, di cui all'articolo 12 della direttiva 2003/48/CE, che continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2017 o fino a quando non siano stati adempiuti;

b)

gli obblighi dell'Austria e degli operatori economici stabiliti in tale paese, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/48/CE, che continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2017 o fino a quando non siano stati adempiuti;

c)

gli obblighi dell'Austria e le obbligazioni sottostanti degli agenti pagatori stabiliti in tale paese, derivanti direttamente o indirettamente dalle procedure di cui all'articolo 13 della direttiva 2003/48/CE, che continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2017 o fino a quando non siano stati adempiuti.

In deroga al primo comma, la direttiva 2003/48/CE, quale modificata dalla direttiva 2006/98/CE, non si applica successivamente al 1o ottobre 2016 ai pagamenti di interessi in relazione ai conti per i quali siano stati soddisfatti gli obblighi di comunicazione e due diligence di cui agli allegati I e II della direttiva 2011/16/UE e per i quali l'Austria abbia comunicato, mediante scambio automatico, le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 3 bis, della direttiva 2011/16/UE entro il termine di cui all'articolo 8, paragrafo 6, lettera b), della stessa.

Articolo 2

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

P. GRAMEGNA


(1)  Direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (GU L 157 del 26.6.2003, pag. 38).

(2)  Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).

(3)  Direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 1).

(4)  Direttiva 2014/48/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, che modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (GU L 111 del 15.4.2014, pag. 50).

(5)  Direttiva 2006/98/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua talune direttive in materia di fiscalità, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 129).