25.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 219/19


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 801/2014 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2014

che stabilisce il calendario e le altre condizioni di attuazione relative al meccanismo di assegnazione delle risorse per il programma di reinsediamento dell'Unione nell'ambito del Fondo Asilo, migrazione e integrazione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 8,

previa consultazione del comitato «Asilo, migrazione e integrazione e Fondo Sicurezza interna» istituito a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo Asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (2),

considerando quanto segue:

(1)

In aggiunta agli importi assegnati in virtù dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 516/2014, gli Stati membri ricevono ogni due anni un importo aggiuntivo per persona reinsediata.

(2)

Occorre specificare i periodi da prendere in considerazione per il calcolo degli importi aggiuntivi. È opportuno stabilire tre periodi di reinsediamento, per ognuno dei quali gli Stati membri possono ricevere un importo aggiuntivo.

(3)

Qualora nel 2017 si riveli necessario rivedere, nel 2019, le priorità comuni di reinsediamento dell'Unione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 516/2014, il terzo periodo di reinsediamento, che comprende gli anni 2018-2020, può essere limitato agli anni 2018 e 2019. In tal caso, il presente regolamento sarà modificato allo scopo di prevedere un periodo di reinsediamento aggiuntivo per l'anno 2020.

(4)

Affinché la Commissione possa stabilire l'importo aggiuntivo da assegnare per il reinsediamento in ciascun singolo periodo di reinsediamento, è opportuno che ogni Stato membro presenti alla Commissione una stima del numero di persone che prevede di reinsediare durante tale periodo. La stima dovrebbe essere presentata tramite il sistema elettronico di scambio di dati previsto all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 802/2014 della Commissione (3).

(5)

In virtù del regolamento (UE) n. 516/2014, gli importi aggiuntivi per il reinsediamento sono assegnati agli Stati membri per la prima volta con decisioni individuali di finanziamento che approvano i programmi nazionali di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 514/2014. Per il periodo di reinsediamento che comprende gli anni 2014 e 2015, i programmi nazionali da presentare alla Commissione dovrebbero pertanto contenere una stima del numero di persone che lo Stato membro prevede di reinsediare durante tale periodo. Per gli altri periodi, è opportuno che ogni Stato membro presenti una stima entro il 15 settembre dell'anno precedente il periodo di reinsediamento in questione.

(6)

L'importo aggiuntivo per il reinsediamento assegnato a ogni Stato membro è basato su una stima del numero di persone che tale Stato prevede di reinsediare. Per beneficiare del pagamento dell'importo aggiuntivo, le persone interessate devono essere state effettivamente reinsediate dall'inizio del periodo in questione e fino a sei mesi dopo la fine di detto periodo.

(7)

Per poter ricevere l'importo aggiuntivo, che è basato su una somma forfettaria per persona reinsediata, gli Stati membri devono riferire alla Commissione il numero di persone idonee a beneficiare del pagamento. Occorre che gli Stati membri conservino le prove delle persone idonee a beneficiare del pagamento.

(8)

Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (UE) n. 516/2014 e di conseguenza sono vincolati dal presente regolamento.

(9)

La Danimarca non è vincolata dal regolamento (UE) n. 516/2014 né dal presente regolamento.

(10)

Al fine di consentire la rapida applicazione delle misure previste dal presente regolamento e di non ritardare l'approvazione dei programmi nazionali, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Assegnazione di un importo aggiuntivo per le persone reinsediate

1.   Per ricevere gli importi aggiuntivi per le persone reinsediate di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 516/2014, ogni Stato membro deve fornire alla Commissione una stima del numero di persone che prevede di reinsediare in ciascuno dei seguenti periodi:

a)

anni 2014 e 2015;

b)

anni 2016 e 2017;

c)

anni 2018, 2019 e 2020.

2.   Le stime comprendono il numero di persone che rientrano in una delle categorie e dei gruppi di persone prioritari di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 516/2014. Esse sono presentate tramite il sistema elettronico di scambio di dati stabilito all'articolo 2 del regolamento di esecuzione n. 802/2014, come segue:

a)

la stima relativa agli anni 2014 e 2015 è compresa nel programma nazionale dello Stato membro presentato in conformità dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 514/2014;

b)

la stima relativa agli anni 2016 e 2017 è presentata entro il 15 settembre 2015;

c)

la stima relativa agli anni 2018-2020 è presentata entro il 15 settembre 2017.

3.   La Commissione esamina le stime e, quanto prima possibile, stabilisce gli importi aggiuntivi da assegnare a ciascuno Stato membro, come previsto all'articolo 17, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 516/2014.

Articolo 2

Idoneità a ricevere l'importo aggiuntivo per le persone reinsediate e comunicazione di informazioni

1.   Al fine di poter beneficiare dell'importo aggiuntivo, le persone interessate devono essere effettivamente reinsediate dall'inizio del periodo in questione e fino a sei mesi dopo la fine di tale periodo.

Gli Stati membri conservano le informazioni necessarie per la corretta identificazione delle persone reinsediate e della data del loro reinsediamento.

Per le persone che rientrano in una categoria prioritaria o in un gruppo di persone prioritario di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 516/2014, gli Stati membri conservano anche gli elementi di prova che dimostrano l'appartenenza di tali persone alla rispettiva categoria o al rispettivo gruppo.

2.   Ogni Stato membro che abbia ricevuto un importo aggiuntivo per il reinsediamento include nei conti annuali di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 514/2014 il numero di persone reinsediate idonee a beneficiare dell'importo aggiuntivo e, nell'ambito di quest'ultimo, il numero di persone che rientrano in una delle categorie e dei gruppi di persone prioritari di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 516/2014. Ogni persona reinsediata può essere contata una sola volta.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168.

(2)  GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 802/2014 della Commissione, che definisce modelli per i programmi nazionali e stabilisce termini e condizioni per il sistema di scambio elettronico di dati tra la Commissione e gli Stati membri di cui al regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (cfr. pagina 22 della presente Gazzetta ufficiale).