20.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 347/470 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1304/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 164,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce il quadro entro il quale si iscrive l'azione del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo di coesione, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e fissa in particolare gli obiettivi tematici, i principi e le regole di programmazione, di sorveglianza e valutazione, di gestione e di controllo. È pertanto necessario precisare la missione e l'ambito di applicazione dell'FSE, nonché le relative priorità d'investimento nel perseguimento degli obiettivi tematici, stabilendo disposizioni specifiche concernenti il tipo di attività che possono essere finanziate dall'FSE. |
(2) |
L'FSE dovrebbe migliorare le possibilità di occupazione, rafforzare l'inclusione sociale, lottare contro la povertà, promuovere l'istruzione, le competenze e la formazione permanente ed elaborare politiche di inclusione attiva globali e sostenibili conformemente ai compiti affidati all'FSE dall'articolo 162 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e contribuire in tal modo alla coesione economica, sociale e territoriale conformemente all'articolo 174 TFUE. Conformemente all'articolo 9 TFUE, l'FSE dovrebbe tener conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana. |
(3) |
Il Consiglio europeo del 17 giugno 2010 ha chiesto che tutte le politiche comuni, compresa la politica di coesione, sostengano la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (la "strategia Europa 2020"). Al fine di allineare totalmente l'FSE con gli obiettivi di questa strategia, in particolare per quanto riguarda l'occupazione, l'istruzione, la formazione e la lotta contro l'esclusione sociale, la povertà e la discriminazione, l'FSE dovrebbe sostenere gli Stati membri tenendo conto dei pertinenti orientamenti integrati di Europa 2020 e delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate conformemente all'articolo 121, paragrafo 2, e all'articolo 148, paragrafo 4, TFUE così come, ove appropriato a livello nazionale, dei programmi nazionali di riforma supportati dalle strategie nazionali per l'occupazione, delle relazioni sociali nazionali, delle strategie nazionali sull'integrazione dei rom e delle strategie nazionali sulla disabilità. L'FSE dovrebbe inoltre contribuire agli aspetti rilevanti dell'attuazione delle iniziative faro, in particolare dell'"Agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro", di "Youth on the Move" (Gioventù in movimento), e della "Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale". Dovrebbe inoltre sostenere le pertinenti attività dell'"Agenda digitale europea" e di "Unione dell'innovazione". |
(4) |
L'Unione affronta problemi strutturali derivanti dalla globalizzazione dell'economia, dai cambiamenti tecnologici, dal sempre maggiore invecchiamento della manodopera e dalle crescenti carenze di competenze e di manodopera in alcuni settori e regioni. Queste difficoltà sono state amplificate dalla recente crisi economica e finanziaria che ha provocato un aumento del tasso di disoccupazione, colpendo in particolare i giovani e altre persone svantaggiate come i migranti e le minoranze. |
(5) |
L'obiettivo dell'FSE dovrebbe essere di promuovere l'occupazione, migliorare l'accesso al mercato del lavoro, con particolare riferimento a coloro che sono più distanti dal mercato del lavoro, e sostenere la mobilità professionale volontaria. L'FSE dovrebbe altresì sostenere l'invecchiamento attivo e in buona salute, anche attraverso forme innovative di organizzazione del lavoro, promuovendo la salute e la sicurezza sul lavoro e migliorando l'occupabilità. Promuovendo un miglior funzionamento dei mercati del lavoro grazie al miglioramento della mobilità geografica transnazionale dei lavoratori, l'FSE dovrebbe in particolare sostenere le attività EURES (attività della rete europea di servizi per l’impiego) per quanto riguarda le assunzioni e i servizi di informazione, di consulenza e di orientamento che vi sono associati a livello nazionale e transfrontaliero. Le operazioni finanziate a titolo dell'FSE dovrebbero conformarsi all'articolo 5, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che stabilisce che nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio. |
(6) |
L'FSE dovrebbe altresì promuovere l'inclusione sociale e prevenire e combattere la povertà al fine di spezzare il circolo vizioso dello svantaggio attraverso le generazioni, il che comporta la mobilitazione di una serie di politiche rivolte alle persone maggiormente svantaggiate indipendentemente dalla loro età, inclusi bambini, lavoratori poveri e donne anziane. È opportuno prestare attenzione alla partecipazione dei richiedenti asilo e dei rifugiati. L'FSE può essere utilizzato per rafforzare l'accesso a servizi di interesse generale accessibili, sostenibili e di alta qualità, in particolare nel settore delle cure sanitarie, dei servizi per l'occupazione e la formazione, dei servizi per i senzatetto, dei servizi di custodia al di fuori dell'orario scolastico, delle strutture per l'infanzia e dei servizi di assistenza di lunga durata. I servizi sostenuti possono essere pubblici, privati e/o basati sulla comunità e offerti da diversi tipi di prestatori, vale a dire amministrazioni pubbliche, società private, imprese sociali, organizzazioni non governative. |
(7) |
L'FSE dovrebbe provvedere a contrastare l'abbandono scolastico precoce, a promuovere l'accesso paritario a un insegnamento di buona qualità, ad investire nell'istruzione e nella formazione professionale, ad aumentare l'attinenza dell'istruzione e dei sistemi di formazione al mercato del lavoro e a rafforzare l'apprendimento permanente, compresi i percorsi formativi formali, non formali e informali. |
(8) |
Oltre a queste priorità, nelle regioni e negli Stati membri meno sviluppati e al fine di migliorare la crescita economica e le possibilità di occupazione è opportuno migliorare l'efficacia dell'amministrazione pubblica a livello nazionale e regionale, nonché la capacità di un'amministrazione pubblica di agire in una logica partecipativa. La capacità istituzionale dei soggetti interessati, incluse le Organizzazioni non governative, che operano nei settori dell'occupazione, dell'istruzione, della formazione e delle politiche sociali, incluso il settore della lotta contro la discriminazione dovrebbe essere rafforzata. |
(9) |
Il sostegno a titolo della priorità di investimento "sviluppo locale di tipo partecipativo" può contribuire a tutti gli obiettivi tematici di cui al presente regolamento. Le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo supportate dall'FSE dovrebbero essere inclusive nei confronti delle persone svantaggiate presenti sul territorio, sia in termini di governance dei gruppi di azione locale sia in termini di contenuto delle strategie. |
(10) |
Al contempo, è essenziale sostenere lo sviluppo e la competitività delle micro, piccole e medie imprese dell'Unione e garantire che le persone siano in grado di adattarsi, grazie all'acquisizione di adeguate competenze e alle possibilità di formazione permanente, alle nuove sfide come il passaggio verso un'economia basata sulla conoscenza, la strategia digitale e la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e più efficace a livello energetico. Perseguendo i suoi principali obiettivi tematici, l'FSE dovrebbe contribuire ad affrontare tali sfide. In questo contesto, l'FSE dovrebbe sostenere la transizione della forza lavoro dall'istruzione all'occupazione verso competenze e attività lavorative più ecologiche e dovrebbe affrontare le carenze in termini di competenze, incluse quelle nei settori dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e del trasporto sostenibile. L'FSE dovrebbe altresì contribuire alla promozione delle capacità culturali e creative. I settori socioculturale, creativo e culturale sono importanti al fine di conseguire indirettamente gli obiettivi dell'FSE e il loro potenziale dovrebbe quindi essere meglio integrato nei progetti e nella programmazione dell'FSE. |
(11) |
Alla luce della necessità persistente di affrontare la disoccupazione giovanile nell'Unione nel suo complesso, è opportuno dar vita a un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG) nelle regioni più colpite. In tali regioni l'IOG dovrebbe sostenere i giovani disoccupati o inattivi al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione (NEET), rafforzando e accelerando in tal modo la realizzazione delle attività finanziate dall'FSE. All'IOG dovrebbero essere specificamente attribuiti fondi aggiuntivi e dovrebbero essere combinati con i finanziamenti dell'FSE nelle regioni di cui sopra. Concentrandosi sulle singole persone anziché sulle strutture, l'IOG dovrebbe mirare a integrare le altre operazioni finanziati dall'FSE e le azioni nazionali destinate ai NEET, anche mediante l'attuazione della garanzia per i giovani in linea con la raccomandazione del Consiglio, del 22 aprile 2013, sull'istituzione di una garanzia per i giovani (4), che prevede che i giovani debbano ricevere un'offerta di buona qualità di posti di lavoro, istruzione continua, apprendistato o tirocinio entro un periodo di quattro mesi dopo aver perso il lavoro o aver lasciato l'istruzione formale. L'IOG può inoltre sostenere azioni volte a combattere l'abbandono scolastico precoce. L'accesso alle prestazioni sociali per i giovani e le loro famiglie o le persone a loro carico non dovrebbe essere condizionato alla partecipazione dei giovani all'IOG. |
(12) |
L'IOG dovrebbe essere pienamente integrata nella programmazione dell'FSE, ma, se del caso, sarebbe opportuno prevedere disposizioni specifiche adeguate correlate all'IOG al fine di conseguire i suoi obiettivi. Occorre semplificare e facilitare l'attuazione dell'IOG, in particolare per quanto riguarda le disposizioni di gestione finanziaria e gli accordi in materia di concentrazione tematica. Onde garantire che i risultati dell'IOG siano chiaramente dimostrati e comunicati, dovrebbero essere previsti un controllo e una valutazione specifici, nonché disposizioni in materia di informazione e pubblicità. Le organizzazioni giovanili dovrebbero essere coinvolte nelle discussioni dei comitati di controllo sulla preparazione e sull'attuazione, inclusa la valutazione, dell'IOG. |
(13) |
L'FSE dovrebbe contribuire alla strategia Europa 2020, assicurando una maggiore concentrazione del sostegno sulle priorità dell'Unione. Una quota minima di finanziamento a titolo della politica di coesione è stabilita per l'FSE a norma dell'articolo 92, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. [1303/2013.] L'FSE dovrebbe in particolare aumentare il suo sostegno alla lotta contro l'esclusione sociale e la povertà grazie a uno stanziamento minimo separato pari al 20 % delle risorse complessive dell'FSE di ogni Stato membro. La scelta e il numero delle priorità d'investimento individuate per beneficiare del sostegno dell'FSE dovrebbero essere limitati, conformemente al livello di sviluppo delle regioni oggetto di sostegno. |
(14) |
Al fine di consentire una più stretta sorveglianza e una migliore valutazione dei risultati ottenuti a livello dell'Unione dalle attività sostenute dall'FSE, nel presente regolamento dovrebbe essere definito un insieme comune di indicatori di output e di risultato. Tali indicatori dovrebbero corrispondere alla priorità d'investimento e al tipo di azione oggetto di sostegno conformemente al presente regolamento nonché alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. [1303/2013.] Gli indicatori dovrebbero essere completati, se necessario, da indicatori di risultato e/o indicatori di output specifici per ciascun programma. |
(15) |
Gli Stati membri sono incoraggiati a riferire in merito all'effetto degli investimenti dell'FSE sulle pari opportunità, sulla parità di accesso e sull'integrazione dei gruppi emarginati in tutti i programmi operativi. |
(16) |
Tenendo conto della protezione dei dati relativi alla raccolta e alla conservazione di dati sensibili sui partecipanti, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero valutare regolarmente l'efficacia, l'efficienza e l'impatto del sostegno dell'FSE nel promuovere l'inclusione sociale e lottare contro la povertà, in particolare per quanto riguarda le persone svantaggiate come i rom. Gli Stati membri sono incoraggiati a riferire in merito alle iniziative finanziate dall'FSE nelle relazioni sociali nazionali allegate ai loro programmi nazionali di riforma, in particolare per quanto riguarda le comunità emarginate, come i rom e i migranti. |
(17) |
L'attuazione efficiente ed efficace delle azioni sostenute dall'FSE dipende dalla buona governance e dal partenariato tra tutti i soggetti territoriali e socioeconomici interessati, tenendo in considerazione quanti operano a livello regionale e locale, in particolare le associazioni che rappresentano le autorità locali e regionali, la società civile organizzata, gli operatori economici e, in particolare, le parti sociali e le organizzazioni non governative. Gli Stati membri dovrebbero di conseguenza incoraggiare la partecipazione delle parti sociali e delle organizzazioni non governative alla governance strategica dell'FSE, dalla definizione delle priorità per i programmi operativi all'attuazione e alla valutazione dei risultati dell'FSE. |
(18) |
Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire che l'attuazione delle priorità finanziate dall'FSE contribuisca alla promozione della parità tra donne e uomini, conformemente all'articolo 8 TFUE. Le valutazioni hanno mostrato che è importante prendere in considerazione la dimensione degli obiettivi di parità di genere in tutti gli aspetti e in tutte le fasi della preparazione, della sorveglianza, dell'attuazione e della valutazione dei programmi operativi in modo tempestivo e coerente, garantendo al tempo stesso che siano realizzate azioni specifiche volte a promuovere l'uguaglianza tra i sessi, l'indipendenza economica delle donne, l'istruzione e l'aggiornamento delle competenze e il reinserimento delle donne vittime di violenza nel mercato del lavoro e nella società. |
(19) |
Conformemente all'articolo 10 TFUE, l'attuazione delle priorità finanziate dall'FSE dovrebbe contribuire alla lotta contro le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, prestando particolare attenzione alle vittime di forme multiple di discriminazione. La discriminazione fondata sul sesso dovrebbe essere interpretata in senso ampio al fine di coprire altri aspetti relativi al genere in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. L'attuazione delle priorità finanziate dall'FSE dovrebbe anche contribuire alla promozione delle pari opportunità. L'FSE dovrebbe sostenere il rispetto dell'obbligo dell'Unione nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili per quanto riguarda, tra l'altro, l'istruzione, il lavoro, l'occupazione e l'accessibilità. L'FSE dovrebbe inoltre promuovere il passaggio dall'assistenza istituzionale a una di ambito locale. L'FSE non dovrebbe sostenere azioni che contribuiscano alla segregazione o all'esclusione sociale. |
(20) |
Il sostegno all'innovazione sociale contribuisce ad adeguare maggiormente le politiche ai cambiamenti sociali. L'FSE dovrebbe incoraggiare e sostenere le imprese sociali e gli imprenditori innovativi nonché i progetti innovativi affidati alle organizzazioni non governative e ad altri attori dell'economia sociale. In particolare, la sperimentazione e la valutazione di soluzioni innovative prima di una loro applicazione su larga scala contribuiscono a migliorare l'efficienza delle politiche e giustificano quindi il sostegno specifico da parte dell'FSE. Le soluzioni innovative potrebbero comprendere, sempre che si dimostrino efficaci, lo sviluppo di metriche sociali, quali, a esempio, l'etichettatura sociale. |
(21) |
La cooperazione transnazionale apporta un notevole valore aggiunto e dovrebbe pertanto essere sostenuta da tutti gli Stati membri salvo in casi debitamente giustificati tenendo conto del principio di proporzionalità. È inoltre necessario rafforzare il ruolo della Commissione nel facilitare gli scambi di esperienze e coordinare l'attuazione delle relative iniziative. |
(22) |
Al fine di promuovere un approccio integrato e olistico in termini di occupazione e inclusione sociale, l'FSE dovrebbe sostenere i partenariati trasversali e territoriali. |
(23) |
La mobilitazione dei soggetti regionali e locali dovrebbe contribuire ad attuare la strategia Europa 2020 e a perseguire i suoi principali obiettivi. I patti territoriali, le iniziative locali per l'occupazione e l'inclusione sociale, le strategie di sviluppo locale sostenibili e inclusive realizzate dagli attori locali nelle aree urbane e rurali e le strategie di sviluppo urbano sostenibile possono essere utilizzati e sostenuti al fine di far partecipare più attivamente le autorità regionali e locali, le città, le parti sociali e le organizzazioni non governative attraverso la preparazione e l'attuazione dei programmi operativi. |
(24) |
Il regolamento (UE) n. 1303/2013 prevede che le regole concernenti l'ammissibilità delle spese devono essere stabilite a livello nazionale, con alcune eccezioni per le quali è necessario stabilire regole specifiche relative all'FSE. |
(25) |
Al fine di semplificare il ricorso all'FSE e ridurre il rischio di errori e in considerazione delle specificità delle operazioni sostenute dall'FSE, è opportuno prevedere disposizioni che integrino il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese. |
(26) |
L'utilizzo di tabelle standard di costi unitari, di importi forfettari e di finanziamenti a tasso forfettario dovrebbe portare a una semplificazione per il beneficiario e a una riduzione degli oneri amministrativi a carico di tutti i partner di progetti dell'FSE. |
(27) |
È importante garantire la sana gestione finanziaria di ogni programma operativo e un'attuazione dello stesso quanto più possibile efficiente e semplice per l'utente. Gli Stati membri dovrebbero astenersi dall'introdurre norme che complichino l'utilizzo dei fondi da parte dei beneficiari. |
(28) |
Gli Stati membri e le regioni dovrebbero essere incoraggiati a far leva finanziaria con l'FSE attraverso strumenti finanziari al fine di sostenere, a esempio, gli studenti, la creazione di posti di lavoro, la mobilità dei lavoratori, l'inclusione sociale e l'imprenditorialità sociale. |
(29) |
L'FSE dovrebbe integrare altri programmi dell'Unione e dovrebbero essere sviluppate strette sinergie tra l'FSE e altri strumenti finanziari dell'Unione. |
(30) |
Gli investimenti nel capitale umano sono la principale leva su cui l'Unione può contare per assicurare la propria competitività a livello internazionale e il rilancio sostenibile della propria economia. Nessun tipo di investimento è in grado di produrre riforme strutturali a meno che non sia integrato da una strategia coerente di sviluppo del capitale umano volta alla crescita. Occorre pertanto assicurare che nel periodo di programmazione 2014-2020 le risorse destinate a migliorare le competenze e a innalzare i livelli occupazionali consentano azioni di portata adeguata. |
(31) |
Al fine di stabilire la definizione delle tabelle standard dei costi unitari e degli importi forfettari, nonché i loro importi massimi in relazione ai vari tipi di operazioni dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
(32) |
La Commissione dovrebbe essere assistita nell'amministrazione del FSE dal comitato di cui all'articolo 163 TFUE. |
(33) |
Dato che il presente regolamento sostituisce il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), è opportuno abrogare tale regolamento. Tuttavia, il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare il proseguimento o la modifica degli interventi approvati dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 1081/2006 o ad altri atti normativi applicabili a tali interventi al 31 dicembre 2013. Detto regolamento o tali altri atti normativi applicabili dovrebbero quindi continuare ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2013 a tali interventi o operazioni fino alla loro chiusura. Le domande di intervento presentate o approvate a norma del regolamento (CE) n. 1081/2006 dovrebbero pertanto rimanere valide, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento definisce i compiti del Fondo sociale europeo (FSE), compresa l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG), l'ambito d'applicazione del suo sostegno nonché le disposizioni specifiche e i tipi di spese sovvenzionabili.
Articolo 2
Compiti
1. L'FSE promuove elevati livelli di occupazione e di qualità dei posti di lavoro, migliora l'accesso al mercato del lavoro, sostiene la mobilità geografica e occupazionale dei lavoratori e facilita il loro adattamento ai cambiamenti industriali e ai cambiamenti del sistema produttivo necessari per gli sviluppi sostenibili, incoraggia un livello elevato di istruzione e di formazione per tutti e sostiene il passaggio dall'istruzione all'occupazione per i giovani, combatte la povertà, migliora l'inclusione sociale, e promuove l'uguaglianza di genere, la non discriminazione e le pari opportunità, contribuendo in tal modo alle priorità dell'Unione per quanto riguarda il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale.
2. L'FSE svolge i compiti di cui al paragrafo 1 sostenendo gli Stati membri nella realizzazione delle priorità e dei principali obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (la "strategia Europa 2020") e consentendo agli Stati membri di affrontare le loro sfide specifiche per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020. L'FSE sostiene l'elaborazione e l'attuazione delle politiche e delle azioni correlate ai propri compiti, tenendo conto dei pertinenti orientamenti integrati e di pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, adottate conformemente all'articolo 121, paragrafo 2, e all'articolo 148, paragrafo 4, TFUE e, ove appropriato, a livello nazionale, dei programmi nazionali di riforma nonché di altre strategie e relazioni nazionali pertinenti.
3. L'FSE favorisce le persone, comprese le persone svantaggiate quali i disoccupati di lunga durata, le persone con disabilità, i migranti, le minoranze etniche, le comunità emarginate e le persone di qualsiasi età che devono affrontare la povertà e l'esclusione sociale. L'FSE apporta inoltre un sostegno ai lavoratori, alle imprese, inclusi gli attori dell'economia sociale e gli imprenditori, nonché ai sistemi e alle strutture, al fine di agevolare il loro adattamento alle nuove sfide, riducendo altresì gli squilibri tra la domanda e l'offerta di competenze, e promuovere la buona governance, il progresso sociale e l'attuazione delle riforme, in particolare nel settore dell'occupazione, dell'istruzione, della formazione e delle politiche sociali.
Articolo 3
Ambito d'applicazione del sostegno
1. Conformemente agli obiettivi tematici di cui all'articolo 9, primo comma, punti 8, 9, 10 e 11, del regolamento (UE) n. 1303/2013, che corrispondono alle lettere a), b), c) e d) del presente paragrafo e in linea con i suoi compiti, l'FSE sostiene le seguenti priorità d'investimento:
a) |
per l'obiettivo tematico "Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori":
|
b) |
per l'obiettivo tematico "Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione":
|
c) |
per l'obiettivo tematico "Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l’apprendimento permanente":
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d) |
per l'obiettivo tematico "Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e promuovere un'amministrazione pubblica efficiente":
|
2. Attraverso le priorità d'investimento elencate nel paragrafo 1, l'FSE contribuisce anche ad altri obiettivi tematici che figurano nell'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, in primo luogo:
a) |
sostenendo il passaggio a un'economia a bassa emissione di carbonio, resistente ai cambiamenti climatici, efficiente nell'utilizzazione delle risorse ed ecologicamente sostenibile, mediante un miglioramento dei sistemi d'istruzione e di formazione mirato all'adattamento delle competenze e delle qualifiche, il perfezionamento professionale della manodopera e la creazione di nuovi posti di lavoro nei settori collegati all'ambiente e all'energia; |
b) |
migliorando l'accesso, l'utilizzo e la qualità delle tecnologie d'informazione e di comunicazione grazie allo sviluppo della cultura digitale e dell'e-learning e all'investimento nell'inclusione digitale, nelle competenze digitali e nelle relative competenze imprenditoriali; |
c) |
rafforzando la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione attraverso lo sviluppo degli studi post-universitari e delle competenze imprenditoriali, la formazione dei ricercatori, la condivisione in rete delle attività e i partenariati tra gli istituti d'insegnamento superiore, i centri di ricerca tecnologici e le imprese; |
d) |
migliorando la competitività e la sostenibilità a lungo termine delle piccole e medie imprese attraverso la promozione della capacità di adattamento delle imprese, dei dirigenti e dei lavoratori e un maggiore investimento nel capitale umano e il sostegno a istituti di istruzione o formazione professionale orientati alla pratica. |
Articolo 4
Coerenza e concentrazione tematica
1. Gli Stati membri garantiscono che la strategia e le azioni previste nei programmi operativi siano coerenti e conformi alla risoluzione dei problemi individuati nei programmi nazionali di riforma, nonché, se del caso, nelle altre strategie nazionali intese a contrastare la disoccupazione, la povertà e l'esclusione sociale e altresì nelle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE, al fine di contribuire alla realizzazione dei principali obiettivi della strategia Europa 2020 in materia di occupazione, di istruzione e di riduzione della povertà.
2. In ciascuno Stato membro almeno il 20 % delle risorse totali dell'FSE è attribuito all'obiettivo tematico promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e tutti i tipi di discriminazione definito all'articolo 9, primo comma, punto 9), del regolamento (UE) n. 1303/2013.
3. Gli Stati membri perseguono la concentrazione tematica secondo le seguenti modalità:
a) |
per quanto riguarda le regioni più sviluppate, gli Stati membri concentrano almeno l'80 % della dotazione FSE destinata a ciascun programma operativo su un massimo di cinque tra le priorità d'investimento enunciate all'articolo 3, paragrafo 1; |
b) |
per quanto riguarda le regioni in transizione, gli Stati membri concentrano almeno il 70 % della dotazione FSE destinata a ciascun programma operativo su un massimo di cinque tra le priorità d'investimento enunciate all'articolo 3, paragrafo 1; |
c) |
per quanto riguarda le regioni meno sviluppate, gli Stati membri concentrano almeno il 60 % della dotazione FSE destinata a ciascun programma operativo su un massimo di cinque tra le priorità d'investimento enunciate all'articolo 3, paragrafo 1. |
4. Gli assi prioritari di cui all'articolo 11, paragrafo 1, sono esclusi dal calcolo delle percentuali indicate ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
Articolo 5
Indicatori
1. Gli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del presente regolamento e, se del caso, gli indicatori specifici di ciascun programma sono utilizzati conformemente all'articolo 27, paragrafo 4, e all'articolo 96, paragrafo 2, lettera b), punti ii) e iv), del regolamento (UE) n. 1303/2013. Tutti gli indicatori comuni di output e di risultato sono comunicati per tutte le priorità di investimento. Gli indicatori di risultato di cui all'allegato II del presente regolamento sono comunicati ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. Se del caso, i dati sono disaggregati per genere.
Per quanto concerne gli indicatori di output comuni e specifici del programma, si considera un valore di partenza pari a zero. Se la natura delle operazioni sostenute lo richiede, sono fissati valori obiettivo cumulativi quantificati per tali indicatori per il 2023. Gli indicatori di output sono espressi in numeri assoluti.
Per detti indicatori di risultato comuni e specifici per ciascun programma per i quali è stato fissato un valore obiettivo cumulativo quantificato per il 2023, i valori di base sono fissati utilizzando i dati più recenti disponibili o altre fonti di informazione pertinenti. Gli indicatori di risultato specifici per ciascun programma e i relativi valori obiettivo possono essere espressi in termini quantitativi o qualitativi.
2. In aggiunta al paragrafo 1, gli indicatori di risultato definiti nell'allegato II del presente regolamento sono utilizzati per tutte le operazioni sostenute nell'ambito della priorità di investimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), per l'attuazione dell'IOG. Tutti gli indicatori di cui all'allegato II del presente regolamento sono collegati a un valore obiettivo cumulativo quantificato per il 2023 e a un valore di base.
3. Unitamente alle relazioni annuali di attuazione, ogni autorità di gestione trasmette per via elettronica dati strutturati per ciascun asse prioritario suddivisi per priorità d'investimento. I dati sono presentati per categorie d'intervento di cui all'articolo 96, paragrafo 2, lettera b), punto vi), del regolamento (UE) n. 1303/2013 e per indicatori di output e di risultato. In deroga all'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, i dati trasmessi per gli indicatori di output e di risultato si riferiscono ai valori per operazioni attuate parzialmente o integralmente.
CAPO II
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA PROGRAMMAZIONE E L'ATTUAZIONE
Articolo 6
Coinvolgimento dei partner
1. La partecipazione dei partner di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013 all'attuazione dei programmi operativi può assumere la forma di sovvenzioni globali quali definite all'articolo 123, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013. In questi casi, il programma operativo individua la parte del programma operativo interessata dalla sovvenzione globale, compresa una dotazione finanziaria indicativa a favore di ciascun asse prioritario di tale parte del programma.
2. Al fine di incoraggiare un'adeguata partecipazione delle parti sociali alle attività sostenute dall'FSE, le autorità di gestione di un programma operativo in una regione definita all'articolo 90, paragrafo 2, lettere a) o b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, o in uno Stato membro ammissibile al sostegno del Fondo di coesione, garantiscono che, in base alle esigenze, un adeguato volume delle risorse dell'FSE sia destinato alle attività di sviluppo delle capacità, quali la formazione e le azioni di condivisione in rete, e al rafforzamento del dialogo sociale e ad attività intraprese congiuntamente dalle parti sociali.
3. Al fine di incoraggiare l'adeguata partecipazione e l'accesso delle organizzazioni non governative alle azioni sostenute dall'FSE, in particolare nei settori dell'inclusione sociale, dell'uguaglianza di genere e delle pari opportunità, le autorità di gestione di un programma operativo in una regione definita all'articolo 90, paragrafo 2, lettere a) o b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, o in uno Stato membro ammissibile al sostegno del Fondo di coesione, garantiscono che un volume adeguato delle risorse dell'FSE sia destinato ad attività di sviluppo delle capacità per le organizzazioni non governative.
Articolo 7
Promozione della parità tra uomini e donne
Gli Stati membri e la Commissione promuovono la parità tra uomini e donne mediante l'integrazione di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1303/2013 mediante la preparazione, l'esecuzione, la sorveglianza, la rendicontazione e la valutazione dei programmi operativi. Attraverso l'FSE gli Stati membri e la Commissione sostengono altresì azioni mirate specifiche nell'ambito di tutte le priorità di investimento indicate all'articolo 3 e, in particolare, all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del presente regolamento, al fine di aumentare la partecipazione sostenibile e i progressi delle donne nel settore dell'occupazione, di lottare contro la femminilizzazione della povertà, di ridurre la segregazione di genere nel mercato del lavoro e di lottare contro gli stereotipi di genere nel mercato del lavoro e nell'istruzione e nella formazione, e di promuovere la riconciliazione tra vita professionale e vita privata per tutti nonché di implementare una uguale suddivisione delle responsabilità di cura tra donne e uomini.
Articolo 8
Promozione delle pari opportunità e non discriminazione
Gli Stati membri e la Commissione promuovono pari opportunità per tutti, senza discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, mediante l'integrazione del principio di non discriminazione conformemente all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Attraverso l'FSE gli Stati membri e la Commissione sostengono altresì azioni specifiche nell'ambito delle priorità di investimento definite all'articolo 3 e, in particolare, all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del presente regolamento. Tali azioni sono volte a lottare contro tutte le forme di discriminazione nonché a migliorare l'accessibilità per le persone con disabilità al fine di accrescere l'integrazione nell'occupazione, nell'istruzione e nella formazione, migliorando in tal modo l'inclusione sociale, riducendo le disuguaglianze in termini di livelli d'istruzione e di stato di salute e facilitando il passaggio da un'assistenza istituzionale a un'assistenza di tipo partecipativo, in particolare per quanti sono oggetto di discriminazioni multiple.
Articolo 9
Innovazione sociale
1. L'FSE promuove l'innovazione sociale in tutti i settori che rientrano nel suo ambito d'applicazione, come definito nell'articolo 3 del presente regolamento, in particolare al fine di sperimentare, valutare e sviluppare soluzioni innovative, anche a livello locale o regionale, al fine di affrontare i bisogni di carattere sociale, con la partecipazione di tutti gli attori interessati e, in particolare, delle parti sociali.
2. Gli Stati membri identificano nei loro programmi operativi, o in una fase successiva durante l'attuazione, gli ambiti per l'innovazione sociale che corrispondono alle esigenze specifiche degli Stati membri.
3. La Commissione facilita lo sviluppo delle capacità in materia di innovazione sociale, in particolare sostenendo l'apprendimento reciproco, la creazione di reti e la diffusione e la promozione di buone prassi e metodologie.
Articolo 10
Cooperazione transnazionale
1. Gli Stati membri sostengono la cooperazione transnazionale al fine di promuovere l'apprendimento reciproco, aumentando il tal modo l'efficacia delle politiche sostenute dall'FSE. La cooperazione transnazionale coinvolge i partner di almeno due Stati membri.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri con un unico programma operativo sostenuto dall'FSE o un unico programma operativo multifondo, in casi debitamente giustificati e tenendo conto del principio di proporzionalità, possono scegliere in via eccezionale di non sostenere azioni di cooperazione transnazionale.
3. Gli Stati membri, in cooperazione con i relativi partner, possono selezionare i temi per la cooperazione transnazionale tra quelli compresi in un elenco di temi comuni proposto dalla Commissione e approvato dal comitato di cui all'articolo 25 o selezionare altri temi corrispondenti alle loro esigenze specifiche.
4. La Commissione agevola la cooperazione transnazionale per quanto riguarda i temi comuni dell'elenco di cui al paragrafo 3 e, se del caso, altri temi selezionati dagli Stati membri, attraverso l'apprendimento reciproco e un'azione coordinata o congiunta. La Commissione gestisce in particolare una piattaforma a livello dell'Unione al fine di facilitare l'istituzione di partenariati transnazionali, gli scambi di esperienze, lo sviluppo delle capacità e la condivisione in rete, nonché la capitalizzazione e la diffusione dei risultati di maggior rilievo. La Commissione elabora inoltre un quadro di attuazione coordinato, comprendente criteri comuni di ammissibilità, i tipi di azioni e il loro calendario, nonché approcci metodologici comuni per la sorveglianza e la valutazione, al fine di facilitare la cooperazione transnazionale.
Articolo 11
Disposizioni specifiche al Fondo per i programmi operativi
1. In deroga all'articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, i programmi operativi possono definire assi prioritari per l'attuazione dell'innovazione sociale e della cooperazione transnazionale di cui agli articoli 9 e 10 del presente regolamento.
2. In deroga all'articolo 120, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, il tasso massimo di cofinanziamento per un asse prioritario è aumentato di dieci punti percentuali, senza tuttavia superare il 100 %, nei casi in cui un asse prioritario è interamente dedicato all'innovazione sociale, alla cooperazione transnazionale o a una combinazione di entrambe.
3. Oltre alla disposizione di cui all'articolo 96, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, i programmi operativi comprendono anche la dotazione delle azioni pianificate sostenute dall'FSE per:
a) |
gli obiettivi tematici elencati nell'articolo 9, primo comma, punti da 1) a 7), del regolamento (UE) n. 1303/2013 per asse prioritario, a seconda dei casi; |
b) |
l'innovazione sociale e la cooperazione transnazionale di cui agli articoli 9 e 10 del presente regolamento, nei casi in cui tali settori non siano coperti da un asse prioritario specifico. |
Articolo 12
Disposizioni specifiche per il trattamento di particolari aspetti territoriali
1. L'FSE può sostenere strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo in aree urbane e rurali, come prevedono gli articoli 32, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1303/2013, i patti territoriali e le iniziative locali per l'occupazione, inclusa l'occupazione giovanile, l'istruzione e l'inclusione sociale, nonché gli investimenti territoriali integrati (ITI) di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
2. Come integrazione agli interventi del FESR di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), l'FSE può contribuire allo sviluppo urbano sostenibile grazie a strategie che prevedono azioni integrate finalizzate ad affrontare i problemi economici, ambientali e sociali che devono affrontare le aree urbane individuate dagli Stati membri in base ai principi di cui ai rispettivi accordi di partenariato.
CAPO III
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA GESTIONE FINANZIARIA
Articolo 13
Ammissibilità delle spese
1. L'FSE garantisce un sostegno alle spese ammissibili che, come disposto all'articolo 120, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, possono comprendere le risorse finanziarie costituite collettivamente dai datori di lavoro e dai lavoratori.
2. L'FSE può garantire un sostegno alle spese sostenute per operazioni realizzate al di fuori dell'ambito di applicazione del programma, ma all'interno dell'Unione, purché siano soddisfatte le due seguenti condizioni:
a) |
l'operazione va a beneficio della zona di programma; |
b) |
gli obblighi delle autorità nell'ambito del programma operativo in rapporto alla gestione, al controllo e all'audit concernenti l'operazione sono rispettati dalle autorità responsabili per l'attuazione del programma operativo nell'ambito del quale tale operazione è finanziata o sono coperti da accordi con le autorità dello Stato membro nel quale l'operazione è attuata, purché in detto Stato membro siano rispettati gli obblighi relativi alla gestione, al controllo e all'audit relativi all'operazione stessa. |
3. Fino a un limite del 3 % della dotazione di un programma operativo dell'FSE o della parte dell'FSE di un programma operativo multifondo, le spese sostenute al di fuori dell'Unione, sono ammissibili al finanziamento dell'FSE a condizione che riguardino gli obiettivi tematici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e purché il pertinente comitato di sorveglianza abbia dato il suo consenso all'operazione o al tipo di operazioni interessate.
4. Oltre alla spesa di cui all'articolo 69, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'acquisto di infrastrutture, terreni e beni immobili non è altresì ammissibile al finanziamento dell'FSE.
5. I contributi in natura sotto forma di indennità o salari versati da un terzo a vantaggio dei partecipanti a un'operazione possono essere ammessi al contributo dell'FSE purché i contributi in natura siano sostenuti conformemente alle regole nazionali, comprese le regole contabili, e non superino i costi sostenuti dai terzi.
Articolo 14
Opzioni semplificate in materia di costi
1. Oltre alle opzioni di cui all'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013, la Commissione può rimborsare le spese sostenute dagli Stati membri sulla base di tabelle standard di costi unitari e importi forfettari stabiliti dalla Commissione. Gli importi calcolati su questa base sono considerati finanziamenti pubblici versati ai beneficiari e spese ammissibili ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013.
Ai fini di cui al primo comma, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 riguardo al tipo di operazioni interessato, alle definizioni delle tabelle standard di costi unitari, agli importi forfettari e ai loro massimali, che possono essere adeguati conformemente ai metodi applicabili comunemente utilizzati, tenendo in debito conto le esperienze già maturate nel corso del precedente periodo di programmazione.
Gli audit finanziari sono volti esclusivamente a verificare che le condizioni per i rimborsi da parte della Commissione sulla base delle tabelle standard di costi unitari e per gli importi forfettari siano rispettate.
Nei casi in cui siano utilizzati finanziamenti sulla base delle tabelle standard di costi unitari e degli importi forfettari conformemente al primo comma, lo Stato membro può applicare le proprie prassi contabili a sostegno delle operazioni. Ai fini del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 1303/2013, tali prassi contabili e i relativi importi non sono soggetti ad audit da parte delle autorità di audit o da parte della Commissione.
2. Conformemente all'articolo 67, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 5, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013, un tasso forfettario sino al 40 % delle spese dirette di personale ammissibili può essere utilizzato al fine di coprire i restanti costi ammissibili di un'operazione senza l'obbligo per lo Stato membro di eseguire calcoli per determinare il tasso applicabile.
3. Oltre ai metodi stabiliti all'articolo 67, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013, nei casi in cui il sostegno pubblico per le sovvenzioni e l'intervento rimborsabile non superi i 100 000 EUR, gli importi di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) n. 1303/2013 possono essere stabiliti caso per caso facendo riferimento a un progetto di bilancio convenuto ex ante da parte dell'autorità di gestione.
4. Fatto salvo l'articolo 67, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, le sovvenzioni e l'intervento rimborsabile per le quali il sostegno pubblico non supera i 50 000 EUR prendono la forma di tabelle standard di costi unitari o di importi forfettari, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo o all'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o di tassi forfettari conformemente all'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013, eccettuate le operazioni che ricevono un sostegno nell'ambito di un sistema di aiuti di stato. In caso di finanziamento a tasso forfettario, le categorie di costi utilizzate per calcolare il tasso possono essere rimborsate conformemente all'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013.
Articolo 15
Strumenti finanziari
Ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'FSE può sostenere azioni e politiche che rientrano nel suo ambito di applicazione utilizzando strumenti finanziari, inclusi microcrediti e fondi di garanzia.
CAPO IV
INIZIATIVA A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE
Articolo 16
Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile
L'IOG sostiene la lotta alla disoccupazione giovanile nelle regioni ammissibili dell'Unione fornendo supporto alle azioni a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del presente regolamento. L'iniziativa è rivolta ai giovani con meno di 25 anni disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione, residenti in regioni ammissibili, inattivi o disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata, registrati o meno nelle liste dei disoccupati alla ricerca di un'occupazione. Su base volontaria gli Stati membri possono decidere di ampliare il gruppo obiettivo al fine di includere i giovani con meno di 30 anni.
Ai fini dell'IOG per il 2014-2015, per "regioni ammissibili" si intendono le regioni di livello NUTS 2 con tassi di disoccupazione giovanile, per i giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni, superiori al 25 % nel 2012 e, per gli Stati membri in cui il tasso di disoccupazione giovanile era cresciuto in misura superiore al 30 % nel 2012, le regioni di livello NUTS 2 con un tasso di disoccupazione giovanile superiore al 20 % nel 2012.
Le risorse dell'IOG possono essere rivedute al rialzo per il periodo dal 2016 al 2020 nell'ambito della procedura di bilancio ai sensi dell'articolo 14 del regolamento(UE) n. 1311/2013. Onde individuare le regioni ammissibili all'IOG per il periodo 2016-2020, il riferimento ai dati del 2012 di cui al secondo comma è inteso come riferimento agli ultimi dati annuali disponibili. La ripartizione per Stato membro delle risorse aggiuntive segue le stesse fasi dell'assegnazione iniziale a norma dell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 1303/2013.
D'intesa con la Commissione, gli Stati membri possono decidere di destinare un importo limitato, non superiore al 10 % dei fondi dell'IOG, ai giovani residenti in sottoregioni con alti livelli di disoccupazione giovanile che si trovano al di fuori delle regioni ammissibili di livello NUTS 2.
Articolo 17
Concentrazione tematica
La dotazione specifica dell'IOG non è considerata ai fini del calcolo della concentrazione tematica di cui all'articolo 4.
Articolo 18
Programmazione
L'IOG è integrata nella programmazione dell'FSE a norma dell'articolo 96 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Se del caso, gli Stati membri stabiliscono le modalità per la programmazione dell'IOG nel rispettivo accordo di partenariato e nei loro programmi operativi.
Le modalità per la programmazione possono assumere una o più delle seguenti forme:
a) |
un apposito programma operativo; |
b) |
un asse prioritario specifico all'interno di un programma operativo; |
c) |
una parte di uno o più assi prioritari. |
Gli articoli 9 e 10 del presente regolamento si applicano anche all'IOG.
Articolo 19
Monitoraggio e valutazione
1. In aggiunta alle funzioni del comitato di monitoraggio di cui all'articolo 110 del regolamento (UE) n. 1303/2013, il comitato di monitoraggio esamina almeno una volta all'anno l'attuazione dell'IOG nel contesto del programma operativo e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi.
2. Le relazioni di attuazione annuali e la relazione finale di cui all'articolo 50, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, contengono ulteriori informazioni sull'attuazione dell'IOG. La Commissione trasmette al Parlamento europeo una sintesi di tali relazioni ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
La Commissione partecipa alla discussione annuale del Parlamento europeo su tali relazioni.
3. Da aprile 2015 e negli anni successivi, e contemporaneamente alla relazione di attuazione annuale di cui all'articolo 50, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'autorità di gestione trasmette per via elettronica alla Commissione i dati strutturati per ciascun asse prioritario o sua parte che sostenga l'IOG. I dati degli indicatori trasmessi si riferiscono ai valori degli indicatori di cui agli allegati I e II del presente regolamento e, se del caso, degli indicatori specifici del programma. Essi riguardano operazioni attuate parzialmente o integralmente.
4. La relazione di attuazione annuale di cui all'articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 o, se del caso, la relazione sullo stato dei lavori di cui all'articolo 111, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e la relazione di attuazione annuale presentata entro il 31 maggio 2016, presentano le risultanze principali delle valutazioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo. Le relazioni contengono inoltre informazioni e valutazioni in merito alla qualità delle offerte di lavoro ricevute dai partecipanti all'IOG, incluse le persone svantaggiate, i giovani che provengono da comunità emarginate e che hanno lasciato il sistema scolastico senza una qualifica. Le relazioni contengono inoltre informazioni e valutazioni in merito ai loro progressi nel percorso di istruzione, nel trovare lavori sostenibili e decorosi e nel percorso di apprendistato o in tirocini di qualità.
5. Nelle relazioni sullo stato di avanzamento di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1303/2013 figurano informazioni addizionali sull'IOG e si valuta la sua attuazione. La Commissione trasmette al Parlamento europeo una sintesi di tali relazioni ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del suddetto regolamento e partecipa alla discussione del Parlamento europeo su tali relazioni.
6. L'efficacia, l'efficienza e l'impatto del sostegno congiunto del FSE e della dotazione specifica dell'IOG e dell'attuazione della garanzia per i giovani sono valutate almeno due volte nel corso del periodo di programmazione.
La prima valutazione è completata entro il 31 dicembre 2015 e la seconda valutazione entro il 31 dicembre 2018.
Articolo 20
Misure di informazione e comunicazione
1. I beneficiari garantiscono che i partecipanti alle operazioni siano espressamente informati del sostegno dell'IOG fornito attraverso il finanziamento dell'FSE e la dotazione specifica dell'IOG.
2. Qualsiasi documento relativo all'attuazione di un'operazione disposto per il pubblico oppure per i partecipanti, compresi certificati di frequenza o altri certificati, contiene una dichiarazione attestante che l'operazione è stata sostenuta dall'IOG.
Articolo 21
Assistenza tecnica
La dotazione specifica dell'IOG può essere considerata dagli Stati membri per il calcolo dell'importo totale massimo dei fondi destinato all'assistenza tecnica per ogni Stato membro.
Articolo 22
Sostegno finanziario
1. La decisione della Commissione che adotta un programma operativo fissa l'importo massimo del sostegno della dotazione specifica dell'IOG e del corrispondente sostegno dell'FSE in un importo totale e anche per categoria di regioni per ciascun asse prioritario. Per ciascun asse prioritario il sostegno dell'FSE corrispondente è almeno pari al sostegno della dotazione specifica dell'IOG.
2. Sulla base degli importi di cui al paragrafo 1, la decisione della Commissione di cui al paragrafo 1 fissa anche il rapporto tra le categorie di regioni per il sostegno dell'FSE per ogni asse prioritario.
3. Quando l'IOG è attuata attraverso un asse prioritario specifico riguardante le regioni ammissibili da più categorie, alla dotazione dell'FSE si applica il tasso di cofinanziamento più elevato.
La dotazione specifica dell'IOG non è soggetta all'obbligo di cofinanziamento nazionale.
Il tasso di cofinanziamento complessivo dell'asse prioritario stabilito con la decisione della Commissione di cui al paragrafo 1 è calcolato tenendo conto del tasso di cofinanziamento della dotazione dell'FSE e della dotazione speciale dell'IOG.
Articolo 23
Gestione finanziaria
In aggiunta all'articolo 130 del regolamento (UE) n. 1303/2013, quando la Commissione rimborsa i pagamenti intermedi e paga il saldo finale dell'IOG per asse prioritario, essa assegna il rimborso a carico del bilancio dell'Unione in parti uguali tra l'FSE e la dotazione specifica dell'IOG. Una volta che tutte le risorse di una dotazione specifica per l'IOG sono state rimborsate, la Commissione assegna i rimborsi restanti del bilancio dell'Unione all'FSE.
La Commissione assegna il rimborso a carico dell'FSE tra le categorie di regioni secondo il rapporto di cui all'articolo 22, paragrafo 2.
CAPO V
DELEGHE DI POTERE E DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 24
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 14, paragrafo 1, è conferito alla Commissione a decorrere da 21 dicembre 2013 fino al 31 dicembre 2020.
3. La delega di potere di cui all'articolo 14, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono formulare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 25
Comitato di cui all'articolo 163 TFUE
1. La Commissione è assistita da un comitato (il "comitato FSE") istituito ai sensi dell'articolo 163 TFUE.
2. Il membro della Commissione incaricato della presidenza del comitato FSE può delegare tale funzione a un alto funzionario della Commissione. Le funzioni di segreteria del comitato FSE sono espletate dalla Commissione.
3. Ogni Stato membro nomina un rappresentante del governo, un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori, un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro e un supplente per ciascun membro per un periodo massimo di sette anni. In caso di assenza di un membro il supplente ha automaticamente diritto di partecipare ai lavori.
4. Il comitato FSE comprende un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni che rappresentano le organizzazioni dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro a livello dell'Unione.
5. Il comitato FSE può invitare alle proprie riunioni rappresentanti senza diritto di voto della Banca europea per gli investimenti e del Fondo europeo per gli investimenti nonché rappresentanti senza diritto di voto delle pertinenti organizzazioni della società civile, se l'ordine del giorno della riunione richiede la loro partecipazione.
6. Il comitato FSE:
a) |
è consultato sui progetti di decisioni della Commissione relativi ai programmi operativi e alla programmazione in caso di contributo dell'FSE; |
b) |
è consultato sull'uso pianificato dell'assistenza tecnica in caso di contributo dell'FSE, nonché su altre questioni che hanno un impatto sull'attuazione delle strategie a livello di Unione che interessano l'FSE; |
c) |
approva l'elenco dei temi comuni per la cooperazione transnazionale di cui all'articolo 10, paragrafo 3. |
7. Il comitato FSE può fornire pareri su:
a) |
questioni connesse al contributo dell'FSE all'attuazione della strategia Europa 2020; |
b) |
questioni concernenti il regolamento (UE) n. 1303/2013 pertinenti per l'FSE; |
c) |
questioni connesse all'FSE a esso riferite dalla Commissione diverse da quelle di cui al paragrafo 6. |
8. I pareri del comitato FSE sono adottati a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi e sono comunicati al Parlamento europeo per informazione. La Commissione informa il comitato FSE del modo in cui ha tenuto conto dei suoi pareri.
Articolo 26
Disposizioni transitorie
1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, degli interventi approvati dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 1081/2006 o ad altri atti normativi applicabili a tali interventi al 31 dicembre 2013. Detto regolamento o tali altri atti normativi applicabili continuano ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2013 a detti interventi o alle operazioni interessate fino alla loro chiusura.
2. Le richieste di contributo presentate o approvate a norma del regolamento (CE) n. 1081/2006 anteriormente al 1o gennaio 2014 restano valide.
Articolo 27
Abrogazione
Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 26 del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 1081/2006 è abrogato con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2014.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato III.
Articolo 28
Riesame
Il Parlamento europeo e il Consiglio procedono al riesame del presente regolamento entro il 31 dicembre 2020 a norma dell'articolo 164 TFUE.
Articolo 29
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
R. ŠADŽIUS
(1) GU C 143 del 22.5.2012, pag. 82, e GU C 271 del 19.9.2013, pag. 101.
(2) GU C 225 del 27.7.2012, pag. 127.
(3) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 (Cfr. pag. 320 della presente Gazzetta ufficiale).
(4) GU C 120 del 26.4.2013, pag. 1.
(5) Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 12).
(6) Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e all'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (Cfr. pag. 289 della presente Gazzetta ufficiale).
ALLEGATO I
Indicatori comuni di output e di risultato per quanto riguarda gli investimenti dell'FSE
1) Indicatori comuni di output per i partecipanti
Per "partecipanti" (1) si intendono le persone che beneficiano direttamente di un intervento dell'FSE, che possono essere identificate e alle quali è possibile chiedere di fornire informazioni circa le loro caratteristiche e per le quali sono previste spese specifiche. Le altre persone non sono considerate come partecipanti. Tutti i dati sono suddivisi per genere.
Gli indicatori comuni di output per i partecipanti sono:
— |
i disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata*; |
— |
i disoccupati di lungo periodo*; |
— |
le persone inattive*; |
— |
le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione*; |
— |
i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi*; |
— |
le persone di età inferiore a 25 anni* |
— |
le persone di età superiore a 54 anni*; |
— |
di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione*; |
— |
i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2)*; |
— |
i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4)*; |
— |
i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8)*; |
— |
i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro*; |
— |
i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro con figli a carico*; |
— |
i partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto con figli a carico*; |
— |
i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate come i Rom)**; |
— |
i partecipanti con disabilità**; |
— |
le altre persone svantaggiate**. |
Il numero totale dei partecipanti sarà calcolato automaticamente sulla base degli indicatori di output.
Tali dati sui partecipanti a un'operazione sostenuta dall'FSE sono comunicati nelle relazioni di attuazione annuali di cui all'articolo 50, paragrafi 1 e 2, e 111, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
— |
i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa*; |
— |
le persone provenienti da zone rurali* (2); |
I dati sui partecipanti a norma dei due indicatori di cui sopra saranno forniti nelle relazioni di attuazione annuali di cui all'articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013. I dati sono raccolti sulla base di un campione rappresentativo di partecipanti all'interno di ogni priorità d'investimento. La validità interna del campione è garantita in modo tale che i dati possano essere generalizzati a livello di priorità di investimento.
2) Indicatori comuni output per gli enti sono:
— |
numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative; |
— |
numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro; |
— |
numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale; |
— |
numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale). |
Questi dati sono comunicati nelle relazioni di attuazione annuali di cui all'articolo 50, paragrafi 1 e 2, e 111, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
3) Indicatori comuni di risultato a breve termine per i partecipanti sono:
— |
partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento*; |
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partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento*; |
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partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento*; |
— |
partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento*; |
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partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento**. |
Questi dati sono comunicati nella relazione di attuazione annuale di cui all'articolo 50, paragrafi 1 e 2, e 111, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Tutti i dati saranno suddivisi per genere.
4) Indicatori comuni di risultato a più lungo termine concernenti i partecipanti sono:
— |
partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento*; |
— |
partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento*; |
— |
partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento*; |
— |
partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento**. |
Questi dati sono comunicati nelle relazioni di attuazione annuali di cui all'articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Essi sono raccolti sulla base di un campione rappresentativo di partecipanti nell'ambito di ciascuna priorità di investimento. La validità interna del campione sarà garantita in modo tale che i dati possano essere generalizzati a livello di priorità di investimento. Tutti i dati sono suddivisi per genere.
(1) Le autorità di gestione predispongono un sistema che registra e memorizza i dati dei partecipanti individuali in formato elettronico di cui all'articolo 125, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013. Le disposizioni concernenti il trattamento dei dati adottate dagli Stati membri devono essere conformi alle disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31), in particolare gli articoli 7 e 8.
I dati che si riferiscono agli indicatori segnalati dal simbolo * sono di carattere personale conformemente all'articolo 7 della direttiva 95/46/CE. Il loro trattamento è necessario per il rispetto di un obbligo legale al quale il responsabile del trattamento è soggetto (articolo 7, lettera c), della direttiva 95/46/CE). Per la definizione di responsabile del trattamento, si veda l'articolo 2 della direttiva 95/46/CE.
I dati che si riferiscono agli indicatori segnalati dal simbolo ** riguardano una categoria particolare di dati conformemente all'articolo 8 della direttiva 95/46/CE. Con riserva di adeguate garanzie, gli Stati membri possono prevedere, in ragione di un interesse pubblico rilevante, deroghe aggiuntive rispetto a quelle previste all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE sia attraverso il diritto nazionale sia mediante decisione dell'autorità di controllo (articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE).
(2) I dati sono raccolti al livello delle unità amministrative più piccole (unità amministrative territoriali 2), a norma del regolamento (CE) No 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).
ALLEGATO II
Indicatori di risultato dell'IOG
Questi dati sono forniti nelle relazioni di attuazione annuali di cui all'articolo 50, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e nella relazione che sarà presentata nell'aprile 2015 come previsto dall'articolo 19, paragrafo 3, del presente regolamento. Tutti i dati sono suddivisi per genere.
1) Indicatori comuni di risultato immediati concernenti i partecipanti
Per "partecipanti" (1) si intendono le persone che beneficiano direttamente di un intervento dell'IOG, che possono essere identificate, alle quali è possibile chiedere le loro caratteristiche e per le quali sono previste spese specifiche.
Gli indicatori di risultato immediato sono:
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partecipanti disoccupati che completano l'intervento finanziato a titolo dell'IOG*; |
— |
partecipanti disoccupati che ricevono un'offerta di lavoro, istruzione e formazione continua, apprendistato o tirocinio al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento*; |
— |
partecipanti disoccupati impegnati in un percorso di istruzione/formazione, che acquisiscano una qualifica o un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento*; |
— |
partecipanti disoccupati di lunga durata che completano l'intervento finanziato a titolo dell'IOG*; |
— |
partecipanti disoccupati di lunga durata che ricevono un'offerta di lavoro, istruzione e formazione continua, apprendistato o tirocinio al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento*; |
— |
partecipanti disoccupati di lunga durata impegnati in un percorso di istruzione/formazione, che ottengano una qualifica o un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento*; |
— |
partecipanti inattivi al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione che completano l'intervento finanziato a titolo dell'IOG*; |
— |
partecipanti inattivi al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione che ricevono un'offerta di lavoro, istruzione e formazione continua, apprendistato o tirocinio al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento*; |
— |
partecipanti inattivi al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione che sono impegnati in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica o in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento*. |
2) Indicatori comuni di risultato a più lungo termine per i partecipanti
Gli indicatori di risultato a più lungo termine sono:
— |
partecipanti che, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento, prendono parte a programmi di istruzione e formazione continua, programmi di formazione per l'ottenimento di una qualifica, apprendistati o tirocini*; |
— |
partecipanti che hanno un lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento*; |
— |
partecipanti che esercitano un'attività autonoma entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento*. |
I dati per indicatori di risultato a più lungo termine sono raccolti sulla base di un campione rappresentativo di partecipanti nell'ambito di ciascuna priorità di investimento. La validità interna del campione è garantita in modo tale che i dati possano essere generalizzati a livello di priorità di investimento.
(1) Le autorità di gestione predispongono un sistema che registra e memorizza i dati dei partecipanti individuali in formato elettronico di cui all'articolo 125, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013. Le disposizioni concernenti il trattamento dei dati adottate dagli Stati membri sono conformi alle disposizioni della direttiva 95/46/CE, in particolare gli articoli 7 e 8.
I dati che si riferiscono agli indicatori segnalati dal simbolo * sono di carattere personale conformemente all'articolo 7 della direttiva 95/46/CE. Il loro trattamento è necessario per il rispetto di un obbligo legale al quale il responsabile del trattamento è soggetto (articolo 7, lettera c), della direttiva 95/46/CE). Per la definizione di responsabile del trattamento, si veda l'articolo 2 della direttiva 95/46/CE.
I dati che si riferiscono agli indicatori segnalati dal simbolo ** riguardano una categoria particolare di dati conformemente all'articolo 8 della direttiva 95/46/CE. Con riserva di adeguate garanzie, gli Stati membri possono prevedere, in ragione di un interesse pubblico rilevante, deroghe aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE sia attraverso la legislazione nazionale sia mediante decisione dell'autorità di controllo (articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE).
ALLEGATO III
Tavola di concordanza
Regolamento (CE) n. 1081/2006del Parlamento europeo e del Consiglio |
Il presente regolamento |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 2 |
Articolo 2 |
Articolo 3 |
Articolo 3 |
Articolo 4 |
Articolo 4 |
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Articolo 5 |
Articolo 5 |
Articolo 6 |
Articolo 6 |
Articolo 7 |
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Articolo 8 |
Articolo 7 |
Articolo 9 |
Articolo 8 |
Articolo 10 |
Articolo 9 |
— |
Articolo 10 |
— |
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Articolo 11 |
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Articolo 12 |
Articolo 11 |
Articolo 13 |
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Articolo 14 |
|
Articolo 15 |
|
Articoli da 16 a 23 |
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Articolo 24 |
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Articolo 25 |
Articolo 12 |
Articolo 26 |
Articolo 13 |
Articolo 27 |
Articolo 14 |
Articolo 28 |
Articolo 15 |
Articolo 29 |