10.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/62


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2009

che modifica la decisione 2008/22/CE recante modalità di applicazione della decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all’ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo

[notificata con il numero C(2009) 5251]

(I testi in lingua bulgara, ceca, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

(2009/533/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 23 e l’articolo 35, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Alla luce delle esperienze acquisite dall’avvio del Fondo, è opportuno estendere il periodo di ammissibilità dei programmi annuali al fine di consentire agli Stati membri di attuare il Fondo in modo efficace e di adattare il calendario per la presentazione della relazione finale sull’attuazione del programma annuale.

(2)

È inoltre opportuno adattare la procedura di presentazione per gli Stati membri del programma annuale riveduto.

(3)

A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, l’atto di base, e di conseguenza la presente decisione, sono vincolanti per il Regno Unito.

(4)

A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, l’atto di base, e di conseguenza la presente decisione, sono vincolanti per l’Irlanda.

(5)

A norma dell’articolo 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la presente decisione non è vincolante per la Danimarca né ad essa applicabile.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato comune Solidarietà e gestione dei flussi migratori,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2008/22/CE della Commissione (2) è modificata come segue:

1)

nell’articolo 23, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Ai fini della revisione del programma annuale approvato dalla Commissione a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, dell’atto di base, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione il progetto riveduto di programma annuale almeno tre mesi prima della data di scadenza del periodo di ammissibilità. La Commissione esamina e approva nei tempi più brevi il programma riveduto, secondo la procedura di cui all’articolo 20, paragrafo 5, dell’atto di base.»;

2)

nell’allegato 5, parte A, punto 4.1, la frase «Elenco di tutti i recuperi ancora da ricevere al 30 giugno dell’anno N + 2 (N = anno del programma annuale in oggetto)» è sostituita dalla seguente: «Elenco di tutti i recuperi ancora da ricevere sei mesi dopo il termine di ammissibilità delle spese»;

3)

nell’allegato 11, il punto I.4.1 è sostituito dal seguente:

«1.

I costi relativi a un progetto devono essere sostenuti ed i relativi pagamenti devono essere effettuati (tranne in caso di ammortamento) dopo il 1o gennaio dell’anno indicato nella decisione di finanziamento che approva i programmi annuali degli Stati membri. Il periodo di ammissibilità si estende fino al 30 giugno dell’anno N (3) + 2, il che significa che i costi relativi a un progetto devono essere sostenuti prima di tale data.

4)

nell’allegato 11, il punto V.3 è sostituito dal seguente:

«3.

Le attività correlate all’assistenza tecnica e i pagamenti corrispondenti devono essere effettuati dopo il 1o gennaio dell’anno indicato nella decisione di finanziamento con la quale sono stati approvati i programmi annuali degli Stati membri. Il periodo di ammissibilità dura almeno fino al termine stabilito per la presentazione della relazione finale sull’attuazione del programma annuale.»

Articolo 2

La presente decisione si applica a tutti i programmi annuali per i quali alla data della sua adozione non è stato ancora effettuato il pagamento del saldo.

Articolo 3

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2009.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1)  GU L 144 del 6.6.2007, pag. 1.

(2)  GU L 7 del 10.1.2008, pag. 1.

(3)  Dove “N” è l’anno indicato nella decisione di finanziamento recante approvazione dei programmi annuali degli Stati membri.»;