29.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 115/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 380/2008 DEL CONSIGLIO
del 18 aprile 2008
che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 63, paragrafo 3, lettera a),
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo, (1)
considerando quanto segue:
(1) |
Il trattato di Amsterdam mira a istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e conferisce alla Commissione il diritto d’iniziativa in vista dell’adozione di misure volte all’armonizzazione della politica in materia di immigrazione. |
(2) |
È indispensabile che il modello uniforme per i permessi di soggiorno contenga tutte le informazioni necessarie e risponda a elevati requisiti tecnici, in particolare per quanto attiene alle garanzie contro la contraffazione e la falsificazione. Ciò contribuirà alla prevenzione e alla lotta contro l’immigrazione clandestina e il soggiorno irregolare. Il modello uniforme deve essere tale da poter essere utilizzato da tutti gli Stati membri. |
(3) |
L’inserimento di identificatori biometrici costituisce una tappa importante verso l’utilizzazione di nuovi elementi che consentano di creare un legame più sicuro tra il permesso di soggiorno e il suo titolare, fornendo in tal modo un notevole contributo alla protezione del permesso di soggiorno contro l’uso fraudolento. È opportuno tener conto delle specifiche tecniche definite nella parte terza del documento n. 9303 dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) relativo ai documenti ufficiali a lettura ottica in formato 1 e 2. |
(4) |
Inoltre, l’ampia maggioranza degli Stati membri applica il principio «una persona — un documento» che rafforza ancor più la sicurezza. Si dovrebbe vagliare se rendere obbligatorio detto principio. |
(5) |
Il Consiglio europeo, nella riunione di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003, ha rilevato che occorre un approccio coerente dell’UE per quanto riguarda identificatori biometrici o dati biometrici, che porterebbe a soluzioni armonizzate per i documenti di cittadini di paesi terzi, i passaporti dei cittadini dell’UE e i sistemi d’informazione. |
(6) |
Il ricorso a nuove tecnologie come l’amministrazione in linea (e-government) e la firma digitale per l’accesso ai servizi telematici andrebbe agevolato offrendo agli Stati membri la possibilità di usare a tal fine il supporto di memorizzazione utilizzato per l’inserimento di identificatori biometrici o un ulteriore supporto di memorizzazione da inserire a tal fine nei permessi di soggiorno. |
(7) |
Il presente regolamento ha il solo obiettivo di stabilire gli elementi di sicurezza e gli identificatori biometrici che gli Stati membri devono utilizzare in un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi. |
(8) |
Il presente regolamento fissa esclusivamente le specifiche non segrete. Tali specifiche devono essere completate da ulteriori specifiche che possono rimanere segrete al fine di prevenire la contraffazione e la falsificazione e che non possono contenere dati personali o riferimenti a dati personali. Il potere di adottare tali specifiche complementari dovrebbe essere conferito alla Commissione, che dovrebbe essere assistita dal comitato istituito dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (2). |
(9) |
Con riguardo al trattamento dei dati personali nell’ambito del modello uniforme per i permessi di soggiorno si applica la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (3). Occorre garantire che sul modello uniforme per i permessi di soggiorno non siano memorizzate informazioni diverse da quelle previste nel regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio (4), nel relativo allegato o da quelle indicate nel corrispondente documento di viaggio. |
(10) |
In ottemperanza al principio di proporzionalità, per conseguire l’obiettivo fondamentale costituito dall’introduzione di identificatori biometrici in formato interoperativo, è necessario e opportuno fissare norme per tutti gli Stati membri che attuino la convenzione di Schengen. Conformemente all’articolo 5, terzo comma del trattato il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti. |
(11) |
Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non prende parte all’adozione del presente regolamento e non è pertanto da esso vincolata né soggetta alla sua applicazione. Poiché il presente regolamento sviluppa l’acquis di Schengen a norma delle disposizioni del titolo IV della parte terza del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca dovrebbe decidere, ai sensi dell’articolo 5 di detto protocollo, entro un periodo di sei mesi dall’adozione del presente regolamento, se intende attuarlo nel suo diritto interno. |
(12) |
Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (5) nei settori di cui all’articolo 1, punto C della decisione 1999/437/CE del Consiglio (6), relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo. |
(13) |
A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato, con lettera del 29 dicembre 2003, che intende partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento. |
(14) |
A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, l’Irlanda ha notificato, con lettera del 19 dicembre 2003, l’intenzione di prendere parte all’adozione e all’applicazione del presente regolamento. |
(15) |
Per quanto concerne la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che ricade nell’ambito contemplato nell’articolo 1, punto C della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2004/860/CE del Consiglio (7), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1030/2002 è modificato come segue:
1) |
l’articolo 1 è modificato come segue:
|
2) |
nell’articolo 2, paragrafo 1, sono aggiunte le lettere seguenti:
|
3) |
nell’articolo 3, il primo comma è sostituito dal seguente: «Secondo la procedura di cui all’articolo 7, paragrafo 2, è possibile decidere che le prescrizioni di cui all’articolo 2 sono segrete e non pubblicabili. In tal caso, esse sono comunicate esclusivamente agli organismi designati dagli Stati membri per la stampa e alle persone debitamente autorizzate da uno Stato membro o dalla Commissione.»; |
4) |
nell’articolo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il permesso di soggiorno o il supporto di memorizzazione dei permessi di soggiorno di cui all’articolo 4 bis non contiene informazioni predisposte per la lettura ottica diverse da quelle previste nel presente regolamento o nel relativo allegato, o da quelle indicate nel corrispondente documento di viaggio dallo Stato di rilascio conformemente alla legislazione nazionale. Gli Stati membri possono inoltre memorizzare dati per servizi telematici come l’amministrazione in linea e il commercio elettronico, nonché ulteriori disposizioni sul permesso di soggiorno in un microprocessore di cui al punto 16 dell’allegato. Tuttavia, tutti i dati nazionali devono essere ovviamente distinti dai dati biometrici di cui all’articolo 4 bis. Ai fini del presente regolamento, gli elementi biometrici contenuti nei permessi di soggiorno possono essere usati solo al fine di verificare:
|
5) |
sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 4 bis Il modello uniforme per i permessi di soggiorno comprende un supporto di memorizzazione contenente l’immagine del volto e le immagini delle due impronte digitali del titolare, entrambe in formato interoperativo. I dati sono protetti e il supporto di memorizzazione è dotato di capacità sufficiente per garantire l’integrità, l’autenticità e la riservatezza dei dati. «Articolo 4 ter Ai fini del presente regolamento, gli Stati membri rilevano identificatori biometrici comprendenti l’immagine del volto e due impronte digitali di cittadini di paesi terzi. La procedura è stabilita conformemente alla prassi nazionale dello Stato membro interessato e nel rispetto delle norme di garanzia previste dalla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Vengono rilevati i seguenti identificatori biometrici:
Le prescrizioni tecniche del rilevamento di identificatori biometrici sono fissate secondo la procedura di cui all’articolo 7, paragrafo 2, e le norme ICAO, e le prescrizioni tecniche per i passaporti rilasciati dagli Stati membri ai loro cittadini, a norma del regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (8). Il rilevamento delle impronte digitali è obbligatorio a partire dall’età di sei anni. Le persone per cui il rilevamento delle impronte digitali è fisicamente impossibile sono esentate dall’obbligo di rilevamento.» |
6) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 5 bis Quando gli Stati membri utilizzano il modello uniforme per scopi diversi da quelli contemplati nel presente regolamento, devono essere adottate opportune misure per assicurare che sia esclusa qualsiasi possibilità di confusione con il permesso di soggiorno di cui all’articolo 1 e che lo scopo sia indicato con chiarezza sulla carta.»; |
7) |
nell’articolo 9, il terzo comma è sostituito dal seguente: «La memorizzazione dell’immagine del volto come principale identificatore biometrico è attuata entro due anni e la memorizzazione delle immagini delle due impronte digitali è attuata entro tre anni dall’adozione delle relative specifiche tecniche di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere d) ed e). Tuttavia, l’attuazione del presente regolamento lascia impregiudicata la validità dei permessi di soggiorno già rilasciati, salvo decisione contraria dello Stato membro interessato. Per un periodo transitorio di due anni dall’adozione delle specifiche tecniche per l’immagine del volto di cui al terzo comma del presente articolo, il permesso di soggiorno può continuare ad essere rilasciato sotto forma di autoadesivo.»; |
8) |
l’allegato è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 18 aprile 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
D. MATE
(1) Parere del 20 giugno 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(3) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(4) GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1.
(5) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
(6) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.
(7) Decisione 2004/860/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, nonché all’applicazione provvisoria di alcune disposizioni, dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78).
(8) GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1.»;
ALLEGATO I
L’allegato del regolamento (CE) n. 1030/2002 è modificato come segue:
1) |
la lettera a) è modificata come segue:
|
2) |
è aggiunta la lettera seguente: h) Gli Stati membri possono aggiungere anche elementi di sicurezza nazionali complementari a condizione che questi ultimi siano inclusi nell’elenco istituito ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f) del presente regolamento e che siano conformi all’aspetto armonizzato del modello in appresso e non sia ridotta l’efficacia degli elementi di sicurezza uniformi.»; |
3) |
sono inseriti i seguenti modelli: «Permesso di soggiorno per cittadini di paesi terzi comprendente identificatori biometrici nel formato ID 1
Permesso di soggiorno comprendente identificatori biometrici nel formato ID 2.
». |
(1) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77; rettifica nella GU L 229 del 29.6.2004, pag. 35.»;
ALLEGATO II
Dichiarazione da pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea all’atto della pubblicazione del regolamento
«Articolo 1, paragrafo 1, lettera b):
Il Consiglio invita la Commissione ad esaminare come introdurre nel modo più appropriato e proporzionato gli elementi di sicurezza armonizzati dei permessi di soggiorno di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punti ii) e ii bis).»