12.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 326/29


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2007

recante applicazione della decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’adozione degli orientamenti strategici 2008-2013

[notificata con il numero C(2007) 5738]

(i testi in lingua bulgara, ceca, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, sono i soli facenti fede)

(2007/815/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell’ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 17,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione dovrebbe adottare orientamenti strategici che definiscono il quadro d’intervento del Fondo relativamente al periodo coperto dal programma pluriennale 2008-2013.

(2)

Gli orientamenti dovrebbero definire le priorità e, conformemente all’articolo 14, paragrafo 4, della decisione n. 573/2007/CE, le priorità specifiche che permettono agli Stati membri che non beneficiano del Fondo di coesione di aumentare il cofinanziamento del contributo comunitario al 75 % per i progetti cofinanziati dal Fondo.

(3)

A norma dell’articolo 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non è vincolata dalla presente decisione né è soggetta alla sua applicazione.

(4)

A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, con lettera del 6 settembre 2005 l’Irlanda ha notificato l’intenzione di partecipare all’adozione e all’applicazione della decisione n. 573/2007/CE.

(5)

A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, con lettera del 27 ottobre 2005 il Regno Unito ha notificato l’intenzione di partecipare all’adozione e all’applicazione della decisione n. 573/2007/CE.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato comune «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» istituito dall’articolo 56 della decisione n. 2007/574/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013 nel quadro del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli orientamenti che fissano le priorità e le priorità specifiche relative al programma pluriennale 2008-2013 sono definiti in allegato.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica del Portogallo, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2007.

Per la Commissione

Franco FRATTINI

Vicepresidente


(1)  GU L 144 del 6.6.2007, pag. 1.

(2)  GU L 144 del 6.6.2007, pag. 22.


ALLEGATO

Gli orientamenti strategici che seguono devono essere considerati nel contesto dello sviluppo di una gestione più efficace dei flussi migratori in ogni fase, auspicato dal Consiglio europeo di Tampere nel 1999.

Per ciascuno degli obiettivi del Fondo definiti all’articolo 3, paragrafo 1, della decisione n. 573/2007/CE gli orientamenti terranno conto delle priorità della Comunità per promuovere l’attuazione del regime comune europeo di asilo.

L’obiettivo finale del regime comune europeo di asilo è creare un sistema improntato al principio della parità di trattamento che garantisca alle persone effettivamente bisognose un livello elevato di protezione alle stesse condizioni in tutti gli Stati membri, e un trattamento equo ed efficace anche a tutti gli altri richiedenti.

In questo contesto, il Fondo europeo per i rifugiati («il Fondo») rappresenta uno strumento di sostegno agli sforzi compiuti dagli Stati membri per attuare la politica europea di asilo. Più in particolare, i finanziamenti del Fondo possono integrare, stimolare e fungere da catalizzatori per la realizzazione degli obiettivi perseguiti, ridurre le disparità ed innalzare il livello delle norme vigenti.

Nella fase di elaborazione dei rispettivi progetti di programmi pluriennali, gli Stati membri dovrebbero assegnare le risorse disponibili nel quadro del Fondo almeno alle prime due priorità elencate di seguito; la terza è facoltativa.

PRIORITÀ N. 1:   attuazione dei principi e delle misure definite nell’acquis comunitario nel settore dell’asilo, anche in relazione agli obiettivi di integrazione

Ciò dovrebbe contribuire ad assicurare condizioni di accoglienza adeguate, procedure eque ed efficaci e la piena ed integrale applicazione della Convenzione di Ginevra per i gruppi target definiti dal Fondo conformemente agli strumenti comunitari seguenti:

a)

regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (regolamento di Dublino) (1);

b)

regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell’11 dicembre 2000, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino (regolamento EURODAC) (2);

c)

regolamento (CE) n. 407/2002 del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che definisce talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2725/2000 che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino (3);

d)

direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi (direttiva sulla protezione temporanea) (4);

e)

direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (direttiva sulle condizioni di accoglienza) (5);

f)

direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (6), limitatamente alle disposizioni sui rifugiati;

g)

direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (direttiva sulla qualifica di rifugiato) (7);

h)

direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (direttiva sulle procedure di asilo) (8).

Nel quadro di tale priorità, il contributo comunitario può essere aumentato al 75 % per progetti che riguardano le seguenti priorità specifiche:

1)

azioni destinate a tenere conto delle esigenze particolari delle persone vulnerabili, in particolare dei minori non accompagnati, e più specificamente le misure volte a migliorare le definizioni e le procedure applicate dagli Stati membri per individuare i richiedenti asilo più vulnerabili e fornire una risposta adeguata alle esigenze in questione;

2)

azioni volte ad identificare le persone bisognose di protezione internazionale e/o il trattamento delle loro domande alla frontiera, soprattutto sviluppando programmi di formazione specifici.

PRIORITÀ N. 2:   sviluppo di strumenti di riferimento e di metodologie di valutazione per esaminare e migliorare la qualità delle procedure di trattamento delle domande di protezione internazionale e per rafforzare le strutture amministrative nel tentativo di rispondere alle sfide della cooperazione pratica rafforzata con gli altri Stati membri.

Nel quadro di tale priorità, il contributo comunitario può essere aumentato al 75 % per progetti che riguardano le seguenti priorità specifiche:

1)

misure per una valutazione indipendente del funzionamento del sistema nazionale di asilo e di come renderlo più efficace;

2)

sviluppo di strumenti per migliorare la coerenza del processo decisionale nazionale nell’applicare l’acquis (come basi dati di giurisprudenza accessibili a tutti gli operatori interessati);

3)

misure volte ad aumentare la capacità dei servizi nazionali di asilo di collaborare con i servizi di altri Stati membri, in particolare per compilare, analizzare e valutare informazioni su paesi o regioni di origine e scambiarle con gli altri Stati membri.

PRIORITÀ N. 3:   azioni che contribuiscono a migliorare la condivisione delle responsabilità fra Stati membri e paesi terzi (facoltativa).

Comprende in particolare il sostegno agli sforzi volontari degli Stati membri per quanto riguarda il trasferimento di cittadini di paesi terzi o apolidi da un paese terzo in uno Stato membro dove sono autorizzati a risiedere beneficiando dello status di rifugiato o di uno status che offra loro gli stessi diritti e vantaggi in virtù del diritto nazionale e comunitario, e per quanto riguarda il trasferimento di richiedenti asilo o di beneficiari di protezione internazionale tra Stati membri.

Nel quadro di tale priorità, il contributo comunitario può essere aumentato al 75 % per progetti che riguardano le seguenti priorità specifiche:

1)

azioni relative al reinsediamento di persone provenienti da paesi o regioni designati per l’attuazione di un programma di protezione regionale;

2)

azioni volte a trasferire richiedenti asilo o beneficiari di protezione internazionale da Stati membri i cui sistemi di asilo risultano particolarmente sollecitati.


(1)  GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.

(2)  GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1.

(3)  GU L 62 del 5.3.2002, pag. 1.

(4)  GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12.

(5)  GU L 31 del 6.2.2003, pag. 18.

(6)  GU L 251 del 3.10.2003, pag. 12.

(7)  GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.

(8)  GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13.