Direttiva 85/614/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 che modifica, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo, la direttiva 85/384/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi
Gazzetta ufficiale n. L 376 del 31/12/1985 pag. 0001 - 0001
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 3 pag. 0055
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 2 pag. 0130
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 3 pag. 0055
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 2 pag. 0130
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1985 che modifica, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo, la direttiva 85/384/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi (85/614/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396, considerando che a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo occorre apportare alla direttiva 85/384/CEE (1) alcune modifiche tecniche per garantirne l'applicazione da parte del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e degli altri stati membri; considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo le istituzioni delle Comunità possono adottare prima dell'adesione misure di cui all'articolo 396 dell'atto di adesione e che queste misure entrano in vigore soltanto con riserva e alla data dell'entrata in vigore di detto trattato, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Dal 1° gennaio 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo all'articolo 11 della direttiva 85/384/CEE sono aggiunti i seguenti termini: «j) in Spagna- il titolo ufficiale di architetto (título oficial de arquitecto) rilasciato dal ministero dell'educazione e della scienza o dalle università; k)in Portogallo- il diploma ''diploma do curso especial de arquitectura'', rilasciato dalle scuole di belle arti di Lisbona e di Porto;-il diploma di architetto (diploma de arquitecto), rilasciato dalle scuole di belle arti di Lisbona e di Porto;-il diploma ''diploma do curso de arquitectura'', rilasciato dalle scuole superiori di belle arti di Lisbona e di Porto;-il diploma ''diploma de licenciatura em arquitectura'', rilasciato dalla scuola superiore di belle arti di Lisbona;-il diploma ''carta de curso de licenciatura em arquitectura'', rilasciato dall'università tecnica di Lisbona e dall'università di Porto». Articolo 2 Gli stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine previsto dall'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 85/384/CEE. Articolo 3 Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985. Per il Consiglio Il Presidente R. KRIEPS (1) GU n. L 223 del 21. 8. 1985, pag. 15.