31985L0584

Direttiva 85/584/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 che modifica a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, la direttiva 85/433/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento per talune attività nel settore farmaceutico

Gazzetta ufficiale n. L 372 del 31/12/1985 pag. 0042 - 0042
edizione speciale finlandese: capitolo 16 tomo 1 pag. 0087
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 3 pag. 0037
edizione speciale svedese/ capitolo 16 tomo 1 pag. 0087
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 3 pag. 0037


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1985 che modifica, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, la direttiva 85/433/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento per talune attività nel settore farmaceutico (85/584/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396, considerando che a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, occorre apportare alla direttiva 85/433/CEE (1) alcune modifiche tecniche per garantirne l'applicazione da parte del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e degli altri stati membri; considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo le istituzioni delle Comunità possono adottare prima dell'adesione misure di cui all'articolo 396 dell'atto di adesione e che queste misure entrano in vigore soltanto con riserva e alla data dell'entrata in vigore di detto trattato, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Dal 1° gennaio 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo, all'articolo 4 della direttiva 85/433/CEE sono aggiunti i seguenti termini: «k) in Spagna: titulo de licenciado en farmacia (titolo di laureato in farmacia, rilasciato dal Ministero dell'educazione e di Scienza o dalle università); l)in Portogallo: Carta de curso de licenciatura em Ciências Farmacêuticas (diploma di laurea in scienze farmaceutiche, rilasciato dalle università).»

Articolo 2

Gli stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine previsto dall'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 85/433/CEE.

Articolo 3

Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985. Per il Consiglio Il Presidente R. KRIEPS

(1) GU n. L 253 del 24. 9. 1985, pag. 37.