2003R2336 — IT — 06.11.2016 — 003.001
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REGOLAMENTO (CE) N. 2336/2003 DELLA COMMISSIONE del 30 dicembre 2003 (GU L 346 dell'31.12.2003, pag. 19) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
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data |
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REGOLAMENTO (CE) N. 514/2008 DELLA COMMISSIONE del 9 giugno 2008 |
L 150 |
7 |
10.6.2008 |
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REGOLAMENTO (UE) N. 74/2010 DELLA COMMISSIONE del 26 gennaio 2010 |
L 23 |
28 |
27.1.2010 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1237 DELLA COMMISSIONE del 18 maggio 2016 |
L 206 |
1 |
30.7.2016 |
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REGOLAMENTO (CE) N. 2336/2003 DELLA COMMISSIONE
del 30 dicembre 2003
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 670/2003 del Consiglio che stabilisce misure specifiche relative al mercato nel settore dell'alcole etilico di origine agricola
CAPITOLO I
CAMPO DI APPLICAZIONE
Articolo 1
Campo di applicazione
Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione relative al bilancio comunitario di alcole etilico e al regime dei titoli di importazione e di esportazione, previsti dal regolamento (CE) n. 670/2003.
CAPITOLO II
BILANCIO COMUNITARIO
Articolo 2
Stesura del bilancio comunitario
La Commissione redige il bilancio comunitario dell'alcole etilico relativo all'anno precedente entro il 31 marzo di ogni anno. Il bilancio, contenente le informazioni relative al mercato dell'alcole etilico sul piano comunitario, è presentato al comitato di gestione per i vini nel formato di cui all'allegato I, ed è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 3
Informazioni relative all'alcole etilico di origine agricola
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi l'ultimo giorno lavorativo del secondo mese successivo alla fine del periodo considerato, le seguenti informazioni concernenti l'alcole etilico di origine agricola di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 670/2003:
a) fatto salvo l'articolo 9, terzo comma, del presente regolamento, le importazioni trimestrali provenienti dai paesi terzi, ripartite per codice della nomenclatura combinata e per paese di origine; i paesi di origine sono rappresentati dai codici della nomenclatura dei paesi e dei territori per le statistiche del commercio estero della Comunità di cui al regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione ( 1 );
b) fatto salvo l'articolo 9, terzo comma, del presente regolamento, le esportazioni trimestrali verso i paesi terzi, comprendenti eventualmente le esportazioni di alcole di origine non agricola;
c) la produzione trimestrale, ripartita per prodotto alcoligeno utilizzato;
d) il volume smaltito nel corso del trimestre precedente, ripartito secondo i diversi settori di destinazione;
e) le scorte giacenti presso i produttori di alcole, presenti nel proprio territorio alla fine di ogni anno;
f) stime riguardanti la produzione dell'anno in corso, da comunicare due volte l'anno, rispettivamente entro il 28 febbraio ed entro il 31 agosto.
Ai fini del primo comma, lettera d), si intende per «smaltimento» la cessione di alcole etilico da parte di un produttore di alcole o di un importatore, ai fini della trasformazione o del condizionamento.
Tutte le cifre comunicate sono espresse in ettolitri di alcole puro.
Gli Stati membri possono istituire regimi di dichiarazioni per la raccolta delle informazioni di cui al primo comma, lettere c), d), e), f).
Articolo 4
Informazioni relative all'alcole etilico di origine non agricola
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi l'ultimo giorno lavorativo del secondo mese successivo alla fine del periodo considerato, le seguenti informazioni concernenti l'alcole etilico di origine non agricola di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CE) n. 670/2003:
a) la produzione trimestrale, eventualmente ripartita tra alcole sintetico ed altri alcoli;
b) le importazioni trimestrali provenienti dai paesi terzi;
c) le esportazioni trimestrali verso i paesi terzi;
d) il volume smaltito nel corso del trimestre precedente, eventualmente ripartito tra alcole sintetico ed altri alcoli;
e) le scorte giacenti presso i produttori di alcole alla fine dell'anno, eventualmente ripartite tra alcole sintetico ed altri alcoli.
Ai fini del primo comma, lettera d), si intende per «volume smaltito» il quantitativo di alcole venduto dall'industria produttrice sul mercato comunitario.
Le cifre comunicate sono espresse in ettolitri di alcole puro.
CAPITOLO III
TITOLI DI IMPORTAZIONE
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▼M1 —————
▼M3 —————
▼M1 —————
CAPITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 9
Le comunicazioni di cui agli articoli 3, 4 e 7 del presente regolamento sono inviate alla Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione ( 2 ).
Tutte le comunicazioni comprendono anche quelle negative.
Le comunicazioni di cui all'articolo 3, primo comma, lettere a) e b), sono inviate solo su richiesta della Commissione, notificata agli Stati membri attraverso il sistema di informazione all'uopo predisposto.
Articolo 10
Abrogazione
Il regolamento (CEE) n. 2541/84 è abrogato.
Articolo 11
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
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( 1 ) GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6.
( 2 ) GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3.