Norme sanitarie per il trasporto e il commercio di cavalli
SINTESI DI:
SINTESI
CHE COSA FA LA DIRETTIVA?
Definisce le condizioni di polizia sanitaria che devono essere soddisfatte per l’importazione di cavalli (compresi tutti gli animali della famiglia degli equidi*) o per i loro movimenti all’interno dell’Unione europea (UE).
PUNTI CHIAVE
I cavalli idonei a essere registrati in un libro genealogico* e destinati agli scambi all’interno dell’Unione europea:
I paesi dell’UE colpiti da peste equina non devono inviare cavalli provenienti da zone infette a meno che non siano:
I cavalli devono essere trasportati direttamente, accompagnati da un certificato sanitario, in veicoli appositamente attrezzati per la loro salute e benessere. Gli esperti veterinari della Commissione europea possono procedere a controlli in loco.
Importazione da paesi terzi
Qualsiasi paese terzo che intende esportare cavalli deve essere autorizzato dall’UE, in base al registro sanitario dell’animale e alle garanzie fornite sulla salute e sul benessere degli animali.
I cavalli provenienti da regioni o paesi terzi devono essere:
Possono essere richieste ulteriori garanzie per malattie esotiche per l’UE.
I cavalli devono essere rimasti per un determinato periodo nel paese terzo e devono essere muniti di un documento di identificazione e di un certificato sanitario. Ulteriori ispezioni sono effettuate dagli esperti veterinari provenienti dai paesi dell’UE e dalla Commissione.
Possono essere accordate deroghe a talune di queste norme per i cavalli utilizzati a scopo sportivo, ricreativo o culturale, o allo scopo di pascolare o lavorare temporaneamente in prossimità delle frontiere interne dell’UE.
Il regolamento (UE) 2015/262 rafforza le norme di identificazione, con l’introduzione di un sistema di passaporto equino.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA PRESENTE DIRETTIVA?
A decorrere dal 12 agosto 2010.
TERMINI CHIAVE
* Equidi: i membri della famiglia del cavallo, tra cui cavalli, asini e zebre e i loro ibridi.
* Libro genealogico: un libro, o altra forma di registro, che elenca i cavalli idonei a essere registrati, con l’indicazione di tutti gli ascendenti noti.
CONTESTO
Per maggiori informazioni, consultare:
ATTO
Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 192 del 23.7.2010, pagg. 1-24)
Successive modifiche e correzioni alla direttiva 2009/156/CE sono state incorporate nel testo originario. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
ATTI COLLEGATI
Decisione 92/260/CEE della Commissione, del 10 aprile 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l’ammissione temporanea di cavalli registrati (GU L 130 del 15.5.1992, pagg. 67-83). Si veda la versione consolidata.
Decisione 93/195/CEE della Commissione, del 2 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un’esportazione temporanea (GU L 86 del 6.4.1993, pagg. 1-6). Si veda la versione consolidata.
Decisione 93/196/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi da macello (GU L 86 del 6.4.1993, pagg. 7-15). Si veda la versione consolidata.
Decisione 93/197/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione (GU L 86 del 6.4.1993, pagg. 16-33). Si veda la versione consolidata.
Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l’elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GU L 73 del 11.3.2004, pagg. 1-10). Si veda la versione consolidata.
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione, del 17 febbraio 2015, recante disposizioni a norma delle direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino) (GU L 59 del 3.3.2015, pagg. 1-53)
Ultimo aggiornamento: 04.05.2020