ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 78

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
23 marzo 2017


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2017/542 della Commissione, del 22 marzo 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele mediante l'aggiunta di un allegato relativo alle informazioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/543 della Commissione, del 22 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni, per quanto riguarda le specifiche tecniche delle variabili e delle loro classificazioni ( 1 )

13

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/544 della Commissione, del 22 marzo 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

59

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/545 della Commissione, del 22 marzo 2017, recante fissazione di una percentuale di accettazione per il rilascio di titoli di esportazione, rigetto delle domande di titoli di esportazione e sospensione della presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota

61

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2017/546 del Consiglio, del 21 marzo 2017, relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica federale di Germania

63

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/547 della Commissione, del 21 marzo 2017, relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo a norma della direttiva 2002/56/CE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi di patata da semina ottenuti da seme botanico di patata [notificata con il numero C(2017) 1736]  ( 1 )

65

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

23.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 78/1


REGOLAMENTO (UE) 2017/542 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele mediante l'aggiunta di un allegato relativo alle informazioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (1), in particolare gli articoli 45, paragrafo 4, e 53, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di svolgere i propri compiti, gli organismi designati in conformità all'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008 necessitano di informazioni sulle miscele immesse sul mercato e classificate come pericolose in ragione dei loro effetti sulla salute o dei loro effetti fisici. Tali informazioni sono trasmesse agli organismi designati a livello nazionale da parte degli importatori e degli utilizzatori a valle e in genere comprendono l'identificazione del prodotto, l'identificazione dei pericoli, le informazioni sulla composizione e le informazioni tossicologiche. I centri antiveleni si basano sulle informazioni fornite da tali organismi designati, e talvolta costituiscono essi stessi tali organismi.

(2)

La Commissione ha proceduto al riesame previsto dall'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1272/2008, i cui risultati, basati su un'approfondita consultazione di esperti, sono stati pubblicati nel gennaio 2012. Il riesame ha concluso che esistono al momento notevoli differenze fra i sistemi di notifica, i formati dei dati e le prescrizioni specifiche per paese per quanto riguarda le informazioni richieste negli Stati membri. Ne consegue che gli importatori e gli utilizzatori a valle che immettono miscele sul mercato in Stati membri diversi devono fornire informazioni spesso simili ripetute più volte e in formati differenti. Il riesame ha altresì evidenziato che tale disomogeneità causa incoerenze nelle informazioni a disposizione del personale medico e del pubblico in generale nei casi di avvelenamento in Stati membri diversi.

(3)

I risultati del riesame sono stati suffragati da uno studio della Commissione su costi e benefici, completato nel marzo 2015 (2), che ha confermato che l'armonizzazione delle informazioni da fornire agli organismi designati, oltre a migliorare la risposta sanitaria, porterebbe nel complesso a risparmi significativi.

(4)

I soggetti interessati, come la European Association of Poison Centres and Clinical Toxicologists — EAPCCT (Associazione europea dei centri antiveleni e dei tossicologi clinici), sono stati consultati, in particolare nel quadro dello studio dei costi e dei benefici e attraverso una serie di seminari.

(5)

È pertanto opportuno armonizzare le informazioni che devono essere presentate agli organismi designati dagli importatori e dagli utilizzatori a valle e stabilire un formato per la trasmissione di tali informazioni.

(6)

È necessario precisare quali informazioni devono essere presentate a un organismo designato. Queste comprendono informazioni riguardanti l'identificazione delle miscele e del notificante, l'individuazione del pericolo e i componenti delle miscele. Poiché le formulazioni delle miscele possono essere oggetto di frequenti lievi modifiche con un'incidenza minima o nulla sulla risposta di emergenza sanitaria da fornire, sarebbe sproporzionato richiedere informazioni sulle percentuali esatte dei componenti delle miscele. Pertanto, in alternativa, per i componenti delle miscele possono essere presentati gli intervalli di concentrazione. L'ampiezza di tali intervalli dovrebbe essere determinata in base agli effetti sulla salute o agli effetti fisici dei componenti delle miscele e alla pertinenza delle informazioni per la risposta di emergenza sanitaria.

(7)

Tenuto conto del fatto che le miscele classificate come pericolose possono contenere anche componenti non classificati che possono però avere effetti avversi in seguito a un uso non previsto (ad esempio in caso di ingestione), gli organismi designati dovrebbero disporre di informazioni su questi ultimi, ove necessario per formulare misure preventive e di cura.

(8)

Il formato per la trasmissione delle informazioni dovrebbe essere armonizzato al fine di consentire agli importatori e agli utilizzatori a valle che operano in Stati membri diversi di utilizzare la stessa presentazione o lo stesso formato di trasmissione nei vari Stati membri. Le trasmissioni dovrebbero avvenire per via elettronica in un formato XML armonizzato, gestito dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche e messo a disposizione a titolo gratuito.

(9)

Al fine di facilitare la trasmissione delle informazioni sull'uso previsto di una miscela e a sostegno dell'analisi statistica dei relativi casi di avvelenamento, è opportuno che l'Agenzia europea per le sostanze chimiche sviluppi un sistema europeo di categorizzazione dei prodotti e che tale sistema venga utilizzato per la trasmissione delle informazioni.

(10)

Secondo uno studio della Commissione su costi e benefici, i centri antiveleni e gli altri organismi designati hanno segnalato di incontrare problemi con la corretta identificazione della miscela in questione in una percentuale dei casi trattati che può arrivare al 40 per cento. Ciò potrebbe condurre a cure eccessive superflue e a ricoveri per ragioni precauzionali. Pertanto, nell'ambito dell'armonizzazione delle informazioni, è necessario imporre l'identificazione di una miscela con un codice alfanumerico unico (identificatore unico di formula) da apporre sull'etichetta.

(11)

La maggior parte delle chiamate ai centri antiveleni e agli altri organismi designati riguarda l'esposizione accidentale a miscele pericolose utilizzate dai consumatori e, in misura minore, da settore professionale. Solo un numero limitato di chiamate riguarda miscele per uso industriale impiegate in impianti industriali. Inoltre, presso i siti industriali vi è generalmente una conoscenza più approfondita delle miscele utilizzate e in genere sono disponibili cure mediche. Agli importatori e agli utilizzatori a valle di miscele per uso industriale dovrebbe quindi essere consentito di ottemperare a prescrizioni più limitate in materia di informazione.

(12)

Al fine di diffondere i necessari lavori di adattamento del formato per la presentazione dei dati e di rendere prioritaria la trasmissione di informazioni laddove è più necessaria, si ritiene ragionevole e proporzionato definire un'applicabilità graduale delle nuove prescrizioni in materia di informazione stabilite dal presente regolamento in funzione dell'uso della miscela.

(13)

Al fine di garantire una transizione agevole e di evitare costi sproporzionati, le trasmissioni inviate agli organismi designati prima della data di applicazione del presente regolamento dovrebbero rimanere valide per un certo periodo di tempo una volta divenuto applicabile il presente regolamento. Qualora nel frattempo si verifichino mutamenti significativi nella formulazione, nell'identificatore del prodotto o nelle caratteristiche tossicologiche della miscela, dovrebbe tuttavia essere richiesto un aggiornamento a norma del presente regolamento.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:

1)

all'articolo 25 è aggiunto il paragrafo 7 seguente:

«7.   Qualora a norma dell'allegato VIII il notificante crei un identificatore unico di formula, questo figura sull'etichetta in conformità alle disposizioni della parte A, sezione 5, di tale allegato»;

2)

è aggiunto un allegato VIII il cui testo è riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

(2)  Studio a sostegno dell'armonizzazione delle informazioni che devono essere presentate ai centri antiveleni, secondo l'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1272/2008 (regolamento CLP), 3.3.2015.


ALLEGATO

«

ALLEGATO VIII

Informazioni armonizzate relative alla risposta di emergenza sanitaria e misure di prevenzione

PARTE A

PRESCRIZIONI GENERALI

1.   Applicazione

1.1.   Gli importatori e gli utilizzatori a valle che immettono sul mercato miscele per l'uso da parte dei consumatori ai sensi del presente allegato, parte A, punto 2.4 devono conformarsi alle disposizioni del presente allegato a decorrere dal 1o gennaio 2020.

1.2.   Gli importatori e gli utilizzatori a valle che immettono sul mercato miscele per uso professionale ai sensi del presente allegato, parte A, punto 2.4 devono conformarsi alle disposizioni del presente allegato a decorrere dal 1o gennaio 2021.

1.3.   Gli importatori e gli utilizzatori a valle che immettono sul mercato miscele per uso industriale ai sensi del presente allegato, parte A, punto 2.4 devono conformarsi alle disposizioni del presente allegato a decorrere dal 1o gennaio 2024.

1.4.   Gli importatori e gli utilizzatori a valle che hanno presentato informazioni relative alle miscele pericolose a un organismo designato a norma dell'articolo 45, paragrafo 1, prima delle date di applicazione di cui ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 e che non sono conformi al presente allegato non sono tenuti a conformarsi al presente allegato per tali miscele fino al 1o gennaio 2025.

1.5.   In deroga al punto 1.4, se una delle modifiche descritte al presente allegato, parte B, punto 4.1 ha luogo prima del 1o gennaio 2025, gli importatori e gli utilizzatori a valle devono conformarsi alle disposizioni del presente allegato prima dell'immissione di tale miscela modificata sul mercato.

2.   Scopo, definizioni e ambito di applicazione

2.1.   Il presente allegato definisce le prescrizioni che gli importatori e gli utilizzatori a valle che immettono miscele sul mercato, nel seguito “i notificanti”, devono soddisfare per quanto riguarda la trasmissione delle informazioni in modo che gli organismi designati dispongano delle informazioni per svolgere i compiti loro affidati a norma dell'articolo 45.

2.2.   Il presente allegato non si applica alle miscele utilizzate a fini di ricerca e sviluppo scientifici e alle miscele per attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi quali definite all'articolo 3, paragrafo 22, del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Il presente allegato non si applica alle miscele classificate soltanto per uno o più dei seguenti pericoli:

1)

gas sotto pressione;

2)

esplosivi (esplosivi instabili e divisioni da 1.1 a 1.6)

2.3.   Nel caso delle miscele immesse sul mercato per usi esclusivamente industriali, i notificanti possono optare per una trasmissione limitata, in alternativa agli obblighi generali in materia di trasmissione, conformemente al punto 5.3 della presente parte e alla parte B, punto 3.1.1, a condizione che sia disponibile un rapido accesso ad ulteriori informazioni dettagliate sui prodotti conformemente alla parte B, punto 1.3.

2.4.   Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

1)   “miscela per uso dei consumatori”: una miscela destinata ad essere utilizzata dal consumatore;

2)   “miscela per uso professionale”: una miscela destinata ad essere impiegata da utilizzatori professionali, ma non nei siti industriali;

3)   “miscela per uso industriale”: una miscela destinata ad essere utilizzata soltanto nei siti industriali.

Se le miscele hanno più di un utilizzo, devono essere rispettate le prescrizioni relative a tutte le pertinenti categorie d'uso.

3.   Obblighi in materia di trasmissione

3.1.   Prima di immettere le miscele sul mercato, i notificanti forniscono le informazioni relative alle miscele classificate come pericolose in ragione dei loro effetti sulla salute o dei loro effetti fisici agli organismi designati a norma dell'articolo 45, paragrafo 1 (nel seguito “organismi designati”), nello Stato membro o negli Stati membri in cui la miscela è immessa sul mercato.

La trasmissione deve contenere le informazioni di cui alla parte B. Essa viene trasmessa per via elettronica in un formato XML fornito dall'Agenzia e messo a disposizione a titolo gratuito.

3.2.   Quando, in seguito al ricevimento di una trasmissione a norma del punto 3.1, un organismo designato presenta una richiesta motivata al notificante secondo la quale a tale organismo designato sono necessari ulteriori informazioni o chiarimenti per adempiere i compiti affidatigli a norma dell'articolo 45, il notificante deve fornire le necessarie informazioni o i chiarimenti richiesti senza indebito ritardo.

3.3.   La trasmissione è redatta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri in cui la miscela è immessa sul mercato salvo altrimenti previsto dallo Stato membro o dagli Stati membri in questione.

3.4.   L'uso previsto della miscela deve essere descritto conformemente al sistema armonizzato di categorizzazione dei prodotti fornito dall'Agenzia.

3.5.   L'aggiornamento della trasmissione è effettuato senza indebito ritardo qualora siano soddisfatte le condizioni di cui alla parte B, punto 4.1.

4.   Trasmissione di gruppo

4.1.   Può essere fornita una trasmissione singola, nel seguito “trasmissione di gruppo”, per più di una miscela se tutte le miscele in un gruppo hanno la stessa classificazione per i pericoli per la salute e i pericoli fisici e appartengono alla stessa categoria di prodotto di cui al punto 3.4.

4.2.   È ammessa una trasmissione di gruppo unicamente quando tutte le miscele del gruppo contengono gli stessi componenti (come indicato alla parte B, punto 3.2), e per ciascun componente, l'intervallo di concentrazione riportato è lo stesso per tutte le miscele (come previsto alla parte B, punto 3.4).

4.3.   In deroga al punto 4.2, è permessa una trasmissione di gruppo anche quando la differenza nella composizione di diverse miscele del gruppo riguarda solamente le fragranze e i profumi, purché la concentrazione totale di fragranze e profumi contenuti in ciascuna miscela non superi il 5 %.

4.4.   Nel caso di una trasmissione di gruppo, le informazioni richieste nella parte B devono essere fornite per ciascuna delle miscele contenute nel gruppo, se applicabile.

5.   Identificatore unico di formula (UFI)

5.1.   Il notificante deve comporre un identificatore unico di formula, nel seguito “UFI”, con i mezzi elettronici messi a disposizione dall'Agenzia. L'UFI è un codice alfanumerico unico che collega inequivocabilmente le informazioni trasmesse sulla composizione di una miscela o di un gruppo di miscele a una specifica miscela o uno specifico gruppo di miscele. L'assegnazione dell'UFI è gratuita.

Viene creato un nuovo UFI quando una modifica della composizione della miscela o di un gruppo di miscele soddisfa almeno una delle condizioni di cui ai punti a), b) e c) del quarto trattino del punto 4.1. della parte B.

In deroga al secondo comma, non è richiesto un nuovo UFI per le miscele di una trasmissione di gruppo contenenti fragranze o profumi, a condizione che la modifica della composizione riguardi solo tali fragranze o profumi o l'aggiunta di nuove fragranze o nuovi profumi.

5.2.   Il notificante deve stampare o apporre l'UFI sull'etichetta di una miscela pericolosa. L'UFI deve essere preceduto dall'acronimo “UFI” in lettere maiuscole e deve essere chiaramente visibile, leggibile e indelebile.

5.3.   In deroga al punto 5.2., nel caso di miscele pericolose per uso industriale e di miscele non imballate, l'UFI può in alternativa essere indicato nella scheda di dati di sicurezza.

6.   Formati e sostegno tecnico per la trasmissione delle informazioni

6.1.   L'Agenzia specifica, mantiene e aggiorna il generatore di UFI, i formati XML per le trasmissioni e un sistema armonizzato di categorizzazione dei prodotti, e li mette gratuitamente a disposizione sul suo sito web.

6.2.   L'Agenzia fornisce orientamenti tecnici e scientifici, sostegno tecnico e strumenti atti ad agevolare la trasmissione delle informazioni.

PARTE B

INFORMAZIONI CONTENUTE IN UNA TRASMISSIONE

1.   Identificazione della miscela e del notificante

1.1.   Identificatore del prodotto della miscela

L'identificatore del prodotto deve essere indicato in conformità all'articolo 18, paragrafo 3, lettera a).

Devono essere comunicati il nome o i nomi commerciali completi della miscela, compresi, se del caso, marchio, nome del prodotto e varianti denominative così come figurano sull'etichetta, senza abbreviazioni e in modo da permetterne l'identificazione specifica.

Nella trasmissione deve essere inoltre incluso l'UFI.

1.2.   Dati del notificante

Devono essere indicati nome, indirizzo completo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica del notificante. Tali dati devono essere coerenti con le informazioni riportate sull'etichetta conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a).

1.3.   Numero di telefono e indirizzo di posta elettronica per accedere rapidamente alle informazioni supplementari sul prodotto

Nel caso di una trasmissione limitata di cui alla parte A, punto 2.3, per accedere rapidamente alle informazioni supplementari sul prodotto devono essere indicati un numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica per mezzo dei quali gli organismi designati, durante le emergenze, abbiano a disposizione un accesso rapido a tali informazioni nella lingua o nelle lingue di cui alla parte A, punto 3.3. Il numero di telefono deve essere accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette.

2.   Individuazione dei pericoli e informazioni supplementari

La presente sezione stabilisce le prescrizioni in materia di informazione per quanto concerne i pericoli per la salute e i pericoli fisici della miscela nonché le avvertenze appropriate in relazione a tali pericoli, come anche le informazioni supplementari da inserire in una trasmissione.

2.1.   Classificazione della miscela

La classificazione della miscela per i pericoli per la salute e i pericoli fisici (classe e categoria di pericolo) deve essere fornita in conformità alle regole di classificazione di cui all'allegato I.

2.2.   Elementi dell'etichetta

Devono essere indicati, se del caso, i seguenti elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17:

codici dei pittogrammi di pericolo (allegato V),

avvertenza,

codici delle indicazioni di pericolo (allegato III, incluse informazioni supplementari sui pericoli),

codici dei consigli di prudenza.

2.3.   Informazioni tossicologiche

La trasmissione deve includere le informazioni sugli effetti tossicologici della miscela o dei suoi componenti richieste nella sezione 11 della scheda di dati di sicurezza, conformemente all'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006.

2.4.   Informazioni supplementari

Devono essere fornite le seguenti informazioni supplementari:

il tipo e le dimensioni degli imballaggi utilizzati per immettere la miscela sul mercato ad uso dei consumatori o per uso professionale,

il colore e lo stato fisico della miscela al momento della fornitura,

il pH, se applicabile,

la categorizzazione dei prodotti (cfr. parte A, punto 3.4),

uso (consumatore, professionale, industriale, o una combinazione dei tre).

3.   Informazioni sui componenti delle miscele

3.1.   Disposizioni generali

In conformità ai punti 3.2, 3.3 e 3.4, nella trasmissione devono essere indicate l'identità chimica e le concentrazioni dei componenti contenuti nella miscela.

I componenti che non sono presenti in una miscela non devono essere notificati.

In deroga al secondo comma, in una trasmissione di gruppo le fragranze o profumi componenti in una miscela devono essere presenti in almeno una delle miscele.

Per le presentazioni di gruppo in cui profumi o fragranze variano tra le miscele contenute nel gruppo, deve essere fornito un elenco delle miscele nonché dei profumi o fragranze ivi contenuti, compresa la loro classificazione.

3.1.1.   Disposizioni relative alle miscele per uso industriale

Nel caso di una trasmissione limitata di cui alla parte A, punto 2.3, le informazioni da presentare per la composizione di una miscela per usi industriali possono essere limitate a quelle contenute nella scheda di dati di sicurezza a norma dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006, a condizione che le informazioni supplementari sui componenti siano rapidamente disponibili su richiesta in caso di emergenza conformemente al punto 1.3.

3.2.   Componenti delle miscele

3.2.1.   Sostanze

L'identificatore del prodotto per le sostanze identificate conformemente al punto 3.3 è fornito a norma dell'articolo 18, paragrafo 2. Possono essere tuttavia utilizzati una denominazione INCI, un numero di Colour Index o un'altra denominazione chimica internazionale, purché la denominazione chimica sia nota e definisca in modo inequivocabile l'identità della sostanza. Deve essere altresì indicata la denominazione chimica delle sostanze per le quali è stata autorizzata una denominazione chimica alternativa conformemente all'articolo 24.

3.2.2.   Miscela in miscela

Quando una miscela è utilizzata nella composizione di una seconda miscela immessa sul mercato, la prima miscela è indicata come una miscela in miscela (nel seguito “MIM”).

Le informazioni sulle sostanze contenute in una MIM vanno presentate secondo i criteri di cui al punto 3.2.1, a meno che il notificante non abbia accesso alle informazioni sulla composizione completa della MIM. In questo caso devono essere fornite le informazioni di cui al punto 3 sui componenti noti della miscela e la MIM deve essere identificata per mezzo del relativo identificatore del prodotto conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, lettera a), insieme alla sua concentrazione e all'UFI se disponibile. In mancanza di un UFI deve essere fornita la scheda di dati di sicurezza della MIM, come anche il nome, l'indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono del fornitore della MIM.

3.2.3.   Identificatori generici del prodotto

In deroga ai punti 3.2.1 e 3.2.2, gli identificatori generici del prodotto “profumi”, “fragranze” o “coloranti” possono essere utilizzati per i componenti della miscela usati esclusivamente per aggiungere profumo, fragranza o colore, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

i componenti della miscela non sono classificati in relazione ad alcun pericolo per la salute,

la concentrazione dei componenti della miscela identificati con un identificatore generico del prodotto non supera in totale:

a)

il 5 % della somma dei profumi e delle fragranze; e

b)

il 25 % della somma di coloranti.

3.3.   Componenti della miscela soggetti a obblighi in materia di trasmissione

Devono essere indicati i seguenti componenti della miscela (sostanze e MIM):

1)

componenti della miscela classificati come pericolosi in ragione dei loro effetti sulla salute o dei loro effetti fisici che:

sono presenti in concentrazioni uguali o superiori allo 0,1 %,

sono identificati, anche se in concentrazioni inferiori allo 0,1 %, a meno che il notificante non possa dimostrare che tali componenti sono irrilevanti ai fini della risposta di emergenza sanitaria e delle misure di prevenzione;

2)

componenti di miscele classificati come pericolosi in ragione dei loro effetti sulla salute o dei loro effetti fisici che sono identificati e presenti in concentrazioni pari o superiori all'1 %.

3.4.   Concentrazione e intervalli di concentrazione dei componenti della miscela

I notificanti devono fornire le informazioni di cui ai punti 3.4.1 e 3.4.2 per quanto riguarda la concentrazione dei componenti della miscela (sostanze e MIM), identificati conformemente al punto 3.3.

3.4.1.   Componenti pericolosi di grande rilevanza per la risposta di emergenza sanitaria e le misure di prevenzione

Quando i componenti di una miscela sono classificati in conformità al presente regolamento per almeno una delle categorie di pericolo elencate qui di seguito, la loro concentrazione in una miscela deve essere espressa in percentuali esatte in ordine decrescente per massa o per volume:

tossicità acuta, categorie 1, 2 o 3,

tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola, categoria 1 o 2,

tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione ripetuta, categoria 1 o 2,

corrosione della pelle, categorie 1, 1A, 1B o 1C,

gravi lesioni oculari, categoria 1.

In alternativa alla trasmissione delle concentrazioni in percentuali esatte, può essere trasmesso un intervallo di percentuali conformemente alla tabella 1.

Tabella 1

Intervalli di concentrazione applicabili a componenti pericolosi di grande rilevanza per la risposta di emergenza sanitaria (sostanze o MIM)

Intervallo di concentrazione del componente pericoloso contenuto nella miscela (%)

Ampiezza massima dell'intervallo di concentrazione da utilizzare nella trasmissione

≥ 25 — < 100

5 % unità

≥ 10 — < 25

3 % unità

≥ 1 — < 10

1 % unità

≥ 0,1 — < 1

0,3 % unità

> 0 — < 0,1

0,1 % unità

3.4.2.   Altri componenti pericolosi e componenti non classificati come pericolosi

La concentrazione dei componenti pericolosi in una miscela non classificati per nessuna delle categorie di pericolo elencate al punto 3.4.1 e dei componenti non classificati come pericolosi deve essere espressa, in conformità alla tabella 2, come intervalli di percentuali in ordine decrescente per massa o per volume. In alternativa, si possono indicare le percentuali esatte.

In deroga al primo comma, per i componenti di profumi o fragranze non classificati o classificati soltanto per la sensibilizzazione della pelle di categoria 1, 1A o 1B o per la tossicità in caso di aspirazione, i notificanti non sono tenuti a fornire informazioni sulla loro concentrazione, a condizione che la concentrazione totale non superi il 5 %.

Tabella 2

Intervalli di concentrazione applicabili agli altri componenti pericolosi e ai componenti non classificati come pericolosi (sostanze o MIM)

Intervallo di concentrazione del componente contenuto nella miscela (%)

Ampiezza massima dell'intervallo di concentrazione da utilizzare nella trasmissione

≥ 25 — < 100

20 % unità

≥ 10 — < 25

10 % unità

≥ 1 — < 10

3 % unità

> 0 — < 1

1 % unità

3.5.   Classificazione dei componenti della miscela (sostanze e MIM)

Deve essere fornita la classificazione dei componenti della miscela per quanto concerne i pericoli per la salute e i pericoli fisici (classi di pericolo, categorie di pericolo e indicazioni di pericolo). Ciò comprende la classificazione per almeno tutte le sostanze di cui all'allegato II, punto 3.2.1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente le prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza. In alternativa, nel caso di una MIM, può essere fornita solo la sua classificazione per quanto concerne i pericoli per la salute e i pericoli fisici.

4.   Aggiornamento della trasmissione

4.1.   Nel caso in cui una delle seguenti modifiche si applichi a una miscela facente parte di una trasmissione singola o di gruppo, i notificanti forniscono un aggiornamento della trasmissione prima di immettere tale miscela modificata sul mercato:

quando l'identificatore del prodotto per la miscela (compreso l'UFI) è cambiato,

quando la classificazione della miscela per quanto concerne i pericoli per la salute e i pericoli fisici è cambiata,

quando diventano disponibili nuove informazioni tossicologiche pertinenti richieste nella sezione 11 della scheda di dati di sicurezza sulle proprietà pericolose della miscela o dei suoi componenti,

se una modifica della composizione della miscela soddisfa una delle seguenti condizioni:

a)

aggiunta, sostituzione o soppressione di uno o più componenti della miscela, da indicare conformemente al punto 3.3;

b)

variazione della concentrazione di un componente della miscela al di là dell'intervallo di concentrazione indicato nella trasmissione originaria;

c)

l'esatta concentrazione di un componente è stata indicata in conformità ai punti 3.4.1 o 3.4.2 e si verifica una variazione di tale concentrazione oltre i limiti di cui alla tabella 3.

Tabella 3

Variazioni della concentrazione di componenti che richiedono un aggiornamento della trasmissione

Concentrazione esatta del componente contenuto nella miscela (%)

Variazioni (±) della concentrazione iniziale del componente che richiedono un aggiornamento della trasmissione

> 25 — ≤ 100

5 %

> 10 — ≤ 25

10 %

> 2,5 — ≤ 10

20 %

≤ 2,5

30 %

Quando si modificano le fragranze o i profumi di una trasmissione di gruppo, l'elenco delle miscele e delle fragranze o dei profumi che esse contengono, come richiesto al punto 3.1, deve essere aggiornato.

4.2.   Contenuto dell'aggiornamento della trasmissione

L'aggiornamento della trasmissione comprende una versione riveduta della trasmissione precedente che contiene le nuove informazioni disponibili, come descritto al punto 4.1.

PARTE C

FORMATO DI TRASMISSIONE

1.1.   Formato di trasmissione

La trasmissione delle informazioni agli organismi designati conformemente all'articolo 45 deve avvenire in un formato fornito dall'Agenzia. Il formato di trasmissione deve includere gli elementi di seguito elencati:

1.2.   Identificazione della miscela e del notificante

Identificatore del prodotto

Nome commerciale completo del prodotto (in caso di trasmissione di gruppo devono essere elencati tutti gli identificatori del prodotto)

Altri nomi, sinonimi

Identificatore unico di formula (UFI)

Altri identificatori (numero di autorizzazione, codici prodotto della società)

Dati del notificante

Nome

Indirizzo completo

Numero di telefono

Indirizzo di posta elettronica

Dati per l'accesso rapido alle informazioni supplementari (24 ore su 24, 7 giorni su 7). Solo per trasmissioni limitate.

Nome

Numero di telefono (24 ore su 24, 7 giorni su 7)

Indirizzo di posta elettronica

1.3.   Classificazione della miscela, elementi dell'etichetta e tossicologia

Classificazione della miscela ed elementi dell'etichetta

Classe e categoria di pericolo

Codici dei pittogrammi di pericolo (allegato V)

Avvertenza

Codici delle indicazioni di pericolo, compresi i codici delle indicazioni di pericolo supplementari (allegato III)

Codici dei consigli di prudenza (allegato IV)

Informazioni tossicologiche

Descrizione della tossicità della miscela o dei suoi componenti (come richiesto nella sezione 11 della scheda di dati di sicurezza a norma dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006)

Informazioni supplementari sulla miscela

Colore

pH (se applicabile)

Stato fisico

Imballaggio (tipo e dimensioni)

Uso previsto del prodotto (codice di categorizzazione dei prodotti)

Usi (consumatore, professionale, industriale)

1.4.   Identificatori del prodotto dei componenti di miscela

Identificatori del prodotto dei componenti di miscela (sostanze e miscele in miscele, se applicabile)

Denominazione chimica/nome commerciale dei componenti

Numero CAS (se applicabile)

Numero CE (se applicabile)

UFI (se applicabile)

Concentrazione e intervalli di concentrazione dei componenti di miscela

Concentrazione esatta o intervallo di concentrazione

Classificazione dei componenti di miscela (sostanze e MIM)

Classificazione del pericolo (se applicabile)

Identificatori supplementari (se applicabile e pertinente per la risposta sanitaria)

Elenco di cui alla parte B, punto 3.1, quarto paragrafo (se applicabile)

»

23.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 78/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/543 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 2017

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni, per quanto riguarda le specifiche tecniche delle variabili e delle loro classificazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Per garantire la comparabilità dei dati dei censimenti della popolazione e delle abitazioni effettuati negli Stati membri e consentire la redazione di documenti di sintesi attendibili a livello dell'Unione, è necessario che le variabili dei censimenti siano definite e classificate nello stesso modo in tutti gli Stati membri. È pertanto opportuno adottare specifiche tecniche per tali variabili e per le loro classificazioni.

(2)

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le specifiche tecniche per le variabili dei censimenti e per le loro classificazioni, che devono essere applicate ai dati da trasmettere alla Commissione per l'anno di riferimento 2021, sono elencate nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 14.


ALLEGATO

Specifiche tecniche delle variabili dei censimenti e delle loro classificazioni

Le specifiche tecniche sono presentate come segue:

a ogni variabile è attribuito un nome;

il nome della variabile può essere seguito da specifiche tecniche che si riferiscono a tale variabile in generale;

seguono poi la/le classificazione/i della variabile. Alcune variabili hanno più di una classificazione, ciascuna con un diverso livello di dettaglio. Le classificazioni con il livello di dettaglio più elevato sono contrassegnate con la lettera «H», quelle con un livello di dettaglio medio con la lettera «M» e quelle con il livello di dettaglio più basso con la lettera «L», mentre la lettera «N» indica la classificazione che si riferisce al livello nazionale.

i totali ai quali si applicano le classificazioni sono specificati. Ciascuna classificazione può essere seguita da ulteriori specifiche tecniche che si riferiscono specificamente a tale classificazione.

Variabile: dimora abituale

Nell'applicare la definizione di «dimora abituale» di cui all'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 763/2008, gli Stati membri trattano i casi speciali nel modo seguente:

a)

se una persona vive regolarmente in più luoghi durante l'anno, si considera come luogo di dimora abituale quello in cui trascorre la maggior parte dell'anno, a prescindere dal fatto che tale luogo sia situato altrove nel paese o all'estero. Tuttavia, se una persona lavora lontano dal suo domicilio durante la settimana e vi fa ritorno nei week-end, si considera come dimora abituale il domicilio della famiglia, a prescindere dal fatto che il luogo di lavoro sia situato altrove nel paese o all'estero;

b)

per gli alunni delle scuole elementari e gli studenti delle scuole secondarie che risiedono lontano da casa durante l'anno scolastico, indipendentemente dalla frequenza con cui vi fanno ritorno, si considera come dimora abituale il domicilio della famiglia (a prescindere dal fatto che il luogo in cui studiano sia situato in un'altra parte del paese o all'estero);

c)

per gli studenti del livello terziario che risiedono lontano da casa per studiare all'università si considera come luogo di dimora abituale quello in cui vivono durante gli studi, a prescindere dal fatto che si tratti di una convivenza (ad esempio un convitto) o di un alloggio privato e che il loro luogo di studio sia situato in un'altra parte del paese o all'estero. In via eccezionale, se il luogo di studio è situato nello stesso paese, si può considerare come dimora abituale il domicilio della famiglia;

d)

una convivenza è considerata la dimora abituale di tutti coloro che vivono in tale convivenza e che al momento del censimento vi hanno trascorso, o prevedono di trascorrervi, 12 o più mesi;

e)

ai militari di leva e ai membri delle forze armate che vivono in caserme o campi militari si applica la regola generale del luogo in cui viene trascorsa la maggior parte del periodo di riposo quotidiano;

f)

il luogo della rilevazione va considerato come luogo di dimora abituale per le persone senza fissa dimora o senza tetto, i nomadi, i vagabondi e le persone cui è estraneo il concetto di dimora abituale;

g)

per un bambino che vive alternativamente in due luoghi (ad esempio se i genitori sono divorziati) si considera come luogo di dimora abituale quello in cui trascorre la maggior parte del tempo. Qualora il tempo trascorso dal bambino con i genitori sia equamente diviso tra questi, la dimora abituale è quella in cui il bambino si trova la notte del censimento o, in alternativa, quello della famiglia presso cui il bambino ha la residenza legale o registrata;

h)

i marittimi della marina mercantile e i pescatori che hanno la loro dimora abituale nel paese, ma che si trovano in mare al momento del censimento (compresi quelli che non hanno alcuna dimora oltre ai loro alloggi a bordo delle navi) vanno inclusi nella rilevazione;

i)

le persone senza permesso di soggiorno o prive di documenti, nonché i richiedenti di asilo e le persone che hanno chiesto o ottenuto lo status di rifugiati o tipi simili di protezione internazionale, vanno inclusi nella rilevazione a condizione che soddisfino i criteri richiesti per avere la dimora abituale del paese. Lo scopo non è quello di distinguere queste persone, bensì di assicurare che non vengano escluse dal conteggio;

j)

i bambini nati nei dodici mesi che precedono la data di riferimento del censimento, e le cui famiglie hanno la loro dimora abituale nel paese nel periodo di riferimento del censimento, vanno inclusi nella rilevazione;

k)

le persone il cui soggiorno (effettivo e/o previsto) nel paese ha una durata esatta di un anno vanno incluse nella rilevazione.

Personale militare, navale e diplomatico e loro familiari

l)

Il personale militare, navale e diplomatico straniero e le loro famiglie che si trovano nel paese, indipendentemente dalla durata del loro soggiorno, vanno esclusi dalla popolazione che dimora abitualmente in un paese.

m)

Nel caso in cui per il personale militare, navale e diplomatico nazionale e le loro famiglie, che si trovano all'estero, sia possibile stabilire la durata del soggiorno al di fuori del paese, si applicano le seguenti disposizioni:

se risiedono all'estero per meno di 12 mesi e intendono tornare al luogo di partenza, sono da assegnare all'interno del paese in conformità alle norme sulla dimora abituale. In particolare potrebbero essere assegnati (in ordine prioritario decrescente):

i)

all'eventuale indirizzo del domicilio della famiglia all'interno del paese o

ii)

al luogo di servizio all'interno del paese in cui erano stazionati prima di partire.

Se risiedono all'estero per almeno 12 mesi o se non intendono tornare al luogo di partenza (anche se ritornano nel paese entro un periodo di 12 mesi), vanno assegnati a un «luogo virtuale» (regione extra) del paese di partenza.

In base alla definizione di dimora abituale, le persone che risiedono abitualmente nel luogo della rilevazione ma che alla data del censimento sono assenti, o prevedono di esserlo, per meno di un anno sono considerate temporaneamente assenti e sono quindi incluse nel totale della popolazione. Le persone che vivono, o prevedono di vivere, al di fuori del luogo della rilevazione per un periodo di uno o più anni, sono invece considerate temporaneamente assenti e sono quindi escluse dal totale della popolazione. Ciò vale indipendentemente dalla durata delle visite che tali persone possono fare di tanto in tanto alle proprie famiglie.

Le persone rilevate che non soddisfano i criteri per la dimora abituale nel luogo del censimento, cioè che non vivono, o non prevedono di vivere, nel luogo del censimento per un periodo continuativo di almeno 12 mesi, sono considerate temporaneamente presenti e quindi non sono incluse nel totale della popolazione con dimora abituale.

Area geografica  (1)

GEO.N.

GEO.L.

GEO.M.

GEO.H.

0.

Totale (sul territorio dello Stato membro)

0.

0.

0.

0.

x.

Tutte le regioni NUTS 1 dello Stato membro

 

x.

x.

x.

 

x.x.

Tutte le regioni NUTS 2 dello Stato membro

 

x.x.

x.x.

x.x.

 

 

x.x.x.

Tutte le regioni NUTS 3 dello Stato membro

 

 

x.x.x.

x.x.x.

 

 

 

x.x.x.x.

Tutte le regioni LAU 2 dello Stato membro

 

 

 

x.x.x.x.

Le classificazioni della variabile «area geografica» sono progettate per classificare tutti i totali o i subtotali che si riferiscono alle persone (dimora abituale). Esse possono essere utilizzate anche per classificare a livello regionale tutti i totali ai quali non si applicano né la variabile «dimora abituale» né la variabile «luogo di lavoro».

Per le classificazioni della variabile «area geografica» vanno utilizzate le versioni della classificazione delle unità territoriali per la statistica (NUTS (2)) e della classificazione delle unità amministrative locali (LAU) in vigore il 1o gennaio 2021.

Variabile: luogo di lavoro

Il luogo di lavoro è l'area geografica in cui un occupato attualmente svolge la propria attività lavorativa.

Il luogo di lavoro delle persone che lavorano principalmente a casa coincide con la loro dimora abituale. Con il termine «lavoro» si intende il lavoro svolto da una «persona occupata», secondo la definizione data per la variabile «condizione professionale o non professionale». Una persona che lavora «principalmente» a casa è una persona che lavora esclusivamente o per la maggior parte del tempo a casa e che non lavora mai, o in misura minore, in un luogo diverso dal suo domicilio.

Per classificare il «luogo di lavoro» va utilizzata la classificazione delle unità territoriali per la statistica (NUTS) in vigore il 1o gennaio 2021.

Le informazioni sulle persone che non hanno un luogo fisso di lavoro, ma che si presentano a un indirizzo fisso all'inizio del loro periodo di lavoro (per esempio i conducenti di autobus, il personale di volo, gli operatori di bancarelle dei mercati non smontate alla fine della giornata lavorativa) dovrebbero riferirsi a tale indirizzo. In questo gruppo possono essere inclusi anche coloro che si recano regolarmente a lavorare oltre la frontiera, in un paese limitrofo. La modalità «senza un luogo fisso di lavoro (all'interno o fuori dello Stati membro)» comprende tutte le persone senza un luogo fisso di lavoro, ma si riferisce anche a marittimi, pescatori e lavoratori off-shore, per i quali l'attribuzione di un luogo di lavoro può non essere possibile.

Luogo di lavoro  (3)

LPW.N.

LPW.L.

0.

Totale

0.

0.

1.

Sul territorio dello Stato membro

1.

1.

 

1.x.

Tutte le regioni NUTS 1 dello Stato membro

 

1.x.

 

 

1.x.x.

Tutte le regioni NUTS 2 dello Stato membro

 

1.x.x.

 

1.y.

Luogo di lavoro sconosciuto nello Stato membro

 

1.y.

2.

Fuori dal territorio dello Stato membro

2.

2.

3.

Senza un luogo fisso di lavoro (all'interno o fuori dello Stato membro)

3.

3.

4.

Luogo di lavoro sconosciuto (non noto se all'interno o fuori dello Stato membro)

4.

4.

5.

Non applicabile (persona che non lavora)

5.

5.

Le classificazioni della variabile «luogo di lavoro» sono progettate per classificare tutti i totali o i subtotali che si riferiscono alle persone.

Variabile: dimensione della località

Per località si intende una zona con una popolazione distinta, cioè un'area definita da una popolazione che abita in edifici contigui o vicini. Tali edifici possono:

a)

formare un'area edificata continua, con una struttura stradale chiaramente riconoscibile; o

b)

pur senza far parte di un'area edificata, comprendere un gruppo di edifici con un proprio toponimo; o

c)

pur senza soddisfare i due criteri suddetti, costituire un gruppo di edifici che non distano più di 200 metri l'uno dall'altro.

Nell'applicare questa definizione, alcune categorie di utilizzo del terreno non vanno considerate come interruzioni della continuità di un'area edificata. In tali categorie sono compresi: i fabbricati industriali e commerciali e le infrastrutture, i parchi pubblici, i parchi giochi e i giardini, i cortili delle chiese e i cimiteri, i campi di calcio e altri impianti sportivi, i fiumi attraversati da ponti, le linee ferroviarie, i canali, i parcheggi e altre infrastrutture per i trasporti.

Le regioni LAU 2 con una popolazione totale inferiore a 2 000 abitanti possono essere considerate un'unica località.

Per popolazione di una località si intendono le persone la cui dimora abituale è situata in tale località.

Un edificio isolato va assegnato alla modalità corrispondente al numero di persone aventi dimora abituale in tale edificio.

Dimensione della località

LOC.

0.

Totale

0.

1.

1 000 000 e più persone

1.

2.

500 000 — 999 999 persone

2.

3.

200 000 — 499 999 persone

3.

4.

100 000 — 199 999 persone

4.

5.

50 000 — 99 999 persone

5.

6.

20 000 — 49 999 persone

6.

7.

10 000 — 19 999 persone

7.

8.

5 000 — 9 999 persone

8.

9.

2 000 — 4 999 persone

9.

10.

1 000 — 1 999 persone

10.

11.

500 — 999 persone

11.

12.

200 — 499 persone

12.

13.

meno di 200 persone

13.

La classificazione della variabile «dimensione della località» è progettata per classificare tutti i totali o i subtotali delle unità che possono essere situate nelle «località», compresi tutti i totali o subtotali che si riferiscono alle persone.

Variabile: sesso

Sesso

SEX.

0.

Totale

0.

1.

Maschi

1.

2.

Femmine

2.

La classificazione della variabile «sesso» è progettata per classificare tutti i totali o i subtotali che si riferiscono alle persone.

Variabile: età

L'età riportata sono gli anni compiuti alla data di riferimento.

Età

AGE.L.

AGE.M.

AGE.H.

0.

Totale

0.

0.

0.

1.

Meno di 15 anni

1.

1.

1.

 

1.1.

Meno di 5 anni

 

1.1.

1.1.

 

 

1.1.1.

Meno di 1 anno

 

 

1.1.1.

 

 

1.1.2.

1 anno

 

 

1.1.2.

 

 

1.1.3.

2 anni

 

 

1.1.3.

 

 

1.1.4.

3 anni

 

 

1.1.4.

 

 

1.1.5.

4 anni

 

 

1.1.5.

 

1.2.

Da 5 a 9 anni

 

1.2.

1.2.

 

 

1.2.1.

5 anni

 

 

1.2.1.

 

 

1.2.2.

6 anni

 

 

1.2.2.

 

 

1.2.3.

7 anni

 

 

1.2.3.

 

 

1.2.4.

8 anni

 

 

1.2.4.

 

 

1.2.5.

9 anni

 

 

1.2.5.

 

1.3.

Da 10 a 14 anni

 

1.3.

1.3.

 

 

1.3.1.

10 anni

 

 

1.3.1.

 

 

1.3.2.

11 anni

 

 

1.3.2.

 

 

1.3.3.

12 anni

 

 

1.3.3.

 

 

1.3.4.

13 anni

 

 

1.3.4.

 

 

1.3.5.

14 anni

 

 

1.3.5.

2.

Da 15 a 29 anni

2.

2.

2.

 

2.1.

Da 15 a 19 anni

 

2.1.

2.1.

 

 

2.1.1.

15 anni

 

 

2.1.1.

 

 

2.1.2.

16 anni

 

 

2.1.2.

 

 

2.1.3.

17 anni

 

 

2.1.3.

 

 

2.1.4.

18 anni

 

 

2.1.4.

 

 

2.1.5.

19 anni

 

 

2.1.5.

 

2.2.

Da 20 a 24 anni

 

2.2.

2.2.

 

 

2.2.1.

20 anni

 

 

2.2.1.

 

 

2.2.2.

21 anni

 

 

2.2.2.

 

 

2.2.3.

22 anni

 

 

2.2.3.

 

 

2.2.4.

23 anni

 

 

2.2.4.

 

 

2.2.5.

24 anni

 

 

2.2.5.

 

2.3.

Da 25 a 29 anni

 

2.3.

2.3.

 

 

2.3.1.

25 anni

 

 

2.3.1.

 

 

2.3.2.

26 anni

 

 

2.3.2.

 

 

2.3.3.

27 anni

 

 

2.3.3.

 

 

2.3.4.

28 anni

 

 

2.3.4.

 

 

2.3.5.

29 anni

 

 

2.3.5.

3.

Da 30 a 49 anni

3.

3.

3.

 

3.1.

Da 30 a 34 anni

 

3.1.

3.1.

 

 

3.1.1.

30 anni

 

 

3.1.1.

 

 

3.1.2.

31 anni

 

 

3.1.2.

 

 

3.1.3.

32 anni

 

 

3.1.3.

 

 

3.1.4.

33 anni

 

 

3.1.4.

 

 

3.1.5.

34 anni

 

 

3.1.5.

 

3.2.

Da 35 a 39 anni

 

3.2.

3.2.

 

 

3.2.1.

35 anni

 

 

3.2.1.

 

 

3.2.2.

36 anni

 

 

3.2.2.

 

 

3.2.3.

37 anni

 

 

3.2.3.

 

 

3.2.4.

38 anni

 

 

3.2.4.

 

 

3.2.5.

39 anni

 

 

3.2.5.

 

3.3.

Da 40 a 44 anni

 

3.3.

3.3.

 

 

3.3.1.

40 anni

 

 

3.3.1.

 

 

3.3.2.

41 anni

 

 

3.3.2.

 

 

3.3.3.

42 anni

 

 

3.3.3.

 

 

3.3.4.

43 anni

 

 

3.3.4.

 

 

3.3.5.

44 anni

 

 

3.3.5.

 

3.4.

Da 45 a 49 anni

 

3.4.

3.4.

 

 

3.4.1.

45 anni

 

 

3.4.1.

 

 

3.4.2.

46 anni

 

 

3.4.2.

 

 

3.4.3.

47 anni

 

 

3.4.3.

 

 

3.4.4.

48 anni

 

 

3.4.4.

 

 

3.4.5.

49 anni

 

 

3.4.5.

4.

Da 50 a 64 anni

4.

4.

4.

 

4.1.

Da 50 a 54 anni

 

4.1.

4.1.

 

 

4.1.1.

50 anni

 

 

4.1.1.

 

 

4.1.2.

51 anni

 

 

4.1.2.

 

 

4.1.3.

52 anni

 

 

4.1.3.

 

 

4.1.4.

53 anni

 

 

4.1.4.

 

 

4.1.5.

54 anni

 

 

4.1.5.

 

4.2.

Da 55 a 59 anni

 

4.2.

4.2.

 

 

4.2.1.

55 anni

 

 

4.2.1.

 

 

4.2.2.

56 anni

 

 

4.2.2.

 

 

4.2.3.

57 anni

 

 

4.2.3.

 

 

4.2.4.

58 anni

 

 

4.2.4.

 

 

4.2.5.

59 anni

 

 

4.2.5.

 

4.3.

Da 60 a 64 anni

 

4.3.

4.3.

 

 

4.3.1.

60 anni

 

 

4.3.1.

 

 

4.3.2.

61 anni

 

 

4.3.2.

 

 

4.3.3.

62 anni

 

 

4.3.3.

 

 

4.3.4.

63 anni

 

 

4.3.4.

 

 

4.3.5.

64 anni

 

 

4.3.5.

5.

Da 65 a 84 anni

5.

5.

5.

 

5.1.

Da 65 a 69 anni

 

5.1.

5.1.

 

 

5.1.1.

65 anni

 

 

5.1.1.

 

 

5.1.2.

66 anni

 

 

5.1.2.

 

 

5.1.3.

67 anni

 

 

5.1.3.

 

 

5.1.4.

68 anni

 

 

5.1.4.

 

 

5.1.5.

69 anni

 

 

5.1.5.

 

5.2.

Da 70 a 74 anni

 

5.2.

5.2.

 

 

5.2.1.

70 anni

 

 

5.2.1.

 

 

5.2.2.

71 anni

 

 

5.2.2.

 

 

5.2.3.

72 anni

 

 

5.2.3.

 

 

5.2.4.

73 anni

 

 

5.2.4.

 

 

5.2.5.

74 anni

 

 

5.2.5.

 

5.3.

Da 75 a 79 anni

 

5.3.

5.3.

 

 

5.3.1.

75 anni

 

 

5.3.1.

 

 

5.3.2.

76 anni

 

 

5.3.2.

 

 

5.3.3.

77 anni

 

 

5.3.3.

 

 

5.3.4.

78 anni

 

 

5.3.4.

 

 

5.3.5.

79 anni

 

 

5.3.5.

 

5.4.

Da 80 a 84 anni

 

5.4.

5.4.

 

 

5.4.1.

80 anni

 

 

5.4.1.

 

 

5.4.2.

81 anni

 

 

5.4.2.

 

 

5.4.3.

82 anni

 

 

5.4.3.

 

 

5.4.4.

83 anni

 

 

5.4.4.

 

 

5.4.5.

84 anni

 

 

5.4.5.

6.

85 anni e più

6.

6.

6.

 

6.1.

Da 85 a 89 anni

 

6.1.

6.1.

 

 

6.1.1.

85 anni

 

 

6.1.1.

 

 

6.1.2.

86 anni

 

 

6.1.2.

 

 

6.1.3.

87 anni

 

 

6.1.3.

 

 

6.1.4.

88 anni

 

 

6.1.4.

 

 

6.1.5.

89 anni

 

 

6.1.5.

 

6.2.

Da 90 a 94 anni

 

6.2.

6.2.

 

 

6.2.1.

90 anni

 

 

6.2.1.

 

 

6.2.2.

91 anni

 

 

6.2.2.

 

 

6.2.3.

92 anni

 

 

6.2.3.

 

 

6.2.4.

93 anni

 

 

6.2.4.

 

 

6.2.5.

94 anni

 

 

6.2.5.

 

6.3.

Da 95 a 99 anni

 

6.3.

6.3.

 

 

6.3.1.

95 anni

 

 

6.3.1.

 

 

6.3.2.

96 anni

 

 

6.3.2.

 

 

6.3.3.

97 anni

 

 

6.3.3.

 

 

6.3.4.

98 anni

 

 

6.3.4.

 

 

6.3.5.

99 anni

 

 

6.3.5.

 

6.4.

100 anni e più

 

6.4.

6.4.

Le classificazioni della variabile «età» sono progettate per classificare tutti i totali o i subtotali che si riferiscono alle persone.

Variabile: stato civile de jure

Per stato civile si intende lo stato coniugale (legale) di un individuo in relazione alle leggi (o agli usi) sul matrimonio in vigore nel paese (lo stato civile legale).

Una persona va classificata in base al suo stato civile de jure più recentemente acquisito rispetto alla data di riferimento.

Negli Stati membri in cui la legislazione contempla la separazione legale delle persone che hanno contratto un matrimonio o un'unione civile, chi è «separato legalmente» è classificato come «coniugato o convivente registrato» (LMS.L 2. e LMS.H. 2.).

Stato civile de jure

LMS.L.

LMS.H.

0.

Totale

0.

0.

1.

Mai coniugato e mai convivente registrato

1.

1.

2.

Coniugato o convivente registrato

2.

2.

 

2.1.

Coniugato o convivente registrato con una persona di sesso diverso

 

2.1.

2.2.

Coniugato o convivente registrato con una persona dello stesso sesso

 

2.2.

3.

Vedovo o convivente registrato di un'unione civile cessata per la morte del convivente (né risposato né convivente registrato in una nuova unione civile)

3.

3.

4.

Divorziato o convivente registrato di un'unione civile sciolta legalmente (né risposato né convivente registrato di una nuova unione civile)

4.

4.

5.

Non dichiarato

5.

5.

La classificazione della variabile «stato civile de jure» è progettata per classificare tutti i totali o i subtotali che si riferiscono alle persone.

Variabile: condizione professionale o non professionale

La «condizione professionale o non professionale» è il rapporto corrente tra una persona e l'attività lavorativa, in base a un periodo di riferimento di una settimana, che può essere una specifica settimana di calendario fissa recente o l'ultima settimana di calendario completa o gli ultimi sette giorni che precedono il censimento.

Le «forze di lavoro» comprendono tutte le persone che soddisfano le condizioni per essere incluse tra le persone occupate o tra i disoccupati.

Le persone «occupate» comprendono tutte le persone di età pari o superiore a 15 anni che durante la settimana di riferimento:

a)

hanno prestato almeno un'ora di lavoro retribuito (con denaro o in natura) oppure

b)

erano temporaneamente assenti da un lavoro che avevano già svolto e con il quale mantenevano un legame formale o da un'attività autonoma.

I lavoratori dipendenti temporaneamente assenti dal lavoro sono considerati lavoratori retribuiti a condizione che abbiano mantenuto un legame formale con l'impiego. Le assenze temporanee possono essere dovute ai seguenti motivi:

a)

malattia o infortunio; o

b)

festività o ferie; o

c)

sciopero o serrata; o

d)

motivi di studio o formazione professionale; o

e)

maternità o congedo parentale; o

f)

riduzione dell'attività lavorativa; o

g)

sospensione temporanea del lavoro per vari motivi, quali maltempo, guasti tecnici o elettrici, mancanza di materie prime o di carburante; o

h)

altra assenza temporanea, con o senza permesso.

Il legame formale con l'impiego è determinato in base a uno o più dei seguenti criteri:

a)

il fatto di percepire in via continuativa un salario o uno stipendio; o

b)

una garanzia di riprendere il lavoro al termine del periodo di inattività o l'esistenza di un accordo sulla data della ripresa del lavoro; o

c)

la durata dell'assenza dal lavoro che, se del caso, può essere il periodo per il quale i lavoratori possono percepire un'indennità senza l'obbligo di accettare altri lavori.

I lavoratori autonomi sono considerati «occupati» se hanno lavorato come tali durante la settimana di riferimento o se sono temporaneamente assenti dal lavoro e nel frattempo la loro impresa continua ad esistere.

I coadiuvanti familiari sono considerati «occupati» come gli altri dipendenti, cioè indipendentemente dal numero di ore lavorate durante il periodo di riferimento. Analogamente, sono classificate come «occupate» anche le persone che svolgono i compiti o le funzioni di un lavoratore dipendente per un familiare che vive nella stessa, o in un' altra, famiglia.

I «disoccupati» comprendono tutte le persone di età pari o superiore a 15 anni che erano:

a)

«senza lavoro», vale a dire che non avevano un'occupazione retribuita o autonoma durante la settimana di riferimento; e

b)

«attualmente disponibili per lavorare», vale a dire disponibili per un'occupazione retribuita o autonoma durante la settimana di riferimento e nelle due settimane successive; e

c)

«in cerca di lavoro», vale da dire che avevano preso iniziative specifiche per cercare un'occupazione retribuita o autonoma nel corso delle quattro settimane che si sono concluse con la settimana di riferimento.

Per «altri» si intendono le persone escluse dalle forze di lavoro che ricevono aiuti pubblici o un sostegno privato e tutte le altre persone che non rientrano in nessuna delle suddette categorie.

Nell'attribuire una sola condizione a ciascuna persona va data la priorità alla condizione di «occupato» rispetto a quella di «disoccupato» e alla condizione di «disoccupato» rispetto a quella di «inattivo».

Nell'attribuire una sola condizione a ciascuna persona attualmente esclusa dalle forze di lavoro, va data la priorità alla condizione di «persone che non hanno raggiunto l'età minima per esercitare un'attività lavorativa» rispetto a quella di «beneficiari di una pensione o di un reddito da capitale», alla condizione di «beneficiari di una pensione o di un reddito da capitale» rispetto a quella di «studenti» e alla condizione di «studenti» rispetto ad «altri».

La modalità «studenti» (CAS.H.2.3.) comprende gli studenti del livello secondario e terziario che:

hanno raggiunto o superato l'età minima per esercitare un'attività lavorativa e

sono esclusi dalle forze di lavoro e

non sono beneficiari di una pensione o di un reddito da capitale.

Condizione professionale o non professionale

CAS.L.

CAS.H.

0.

Totale

0.

0.

1.

Forze di lavoro

1.

1.

 

1.1.

Occupati

1.1.

1.1.

 

1.2.

Disoccupati

1.2.

1.2.

2.

Inattivi

2.

2.

 

2.1.

Persone che non hanno raggiunto l'età minima per esercitare un'attività lavorativa

 

2.1.

 

2.2.

Pensionati o fruitori di un reddito da capitale

 

2.2.

 

2.3.

Studenti

 

2.3.

 

2.4.

Altri

 

2.4.

3.

Non dichiarato

3.

3.

Le classificazioni della variabile «condizione professionale o non professionale» sono progettate per classificare tutti i totali o i subtotali che si riferiscono alle persone.

Variabile: professione

Per «professione» si intende il tipo di lavoro svolto. Il «tipo di lavoro» è definito dai compiti e dalle funzioni principali del lavoro.

L'inserimento di una persona nelle classificazioni delle variabili «professione», «settore di attività economica» e «posizione nella professione» si basa sulla stessa attività lavorativa. Alle persone che prestano più di un'attività lavorativa si assegna una professione in base alla loro attività principale, determinata in funzione:

1)

del tempo trascorso al lavoro o, in mancanza di tale informazione,

2)

del reddito percepito.

Le persone di età pari o superiore a 15 anni che erano occupate [cioè con una «condizione professionale o non professionale — CAS» di «occupato» (CAS.L. e CAS.H. 1.1)] durante la settimana di riferimento vanno classificate in un'unica modalità da OCC.1. a OCC.11.

Le persone di età inferiore a 15 anni e le persone di età pari o superiore a 15 anni che erano:

disoccupate durante la settimana di riferimento [«condizione professionale o non professionale» — «disoccupato» (CAS.L 1.2)] o che erano

escluse dalle forze di lavoro [«condizione professionale o non professionale» — «inattivo» (CAS.L. e CAS.H.2.)] vanno classificate nella modalità «non applicabile» (OCC.12.).

Se la denominazione delle categorie della classificazione ISCO, in vigore il 1o gennaio 2021, differisce da quella indicata nelle categorie da OCC.2. a OCC.11., va utilizzata la denominazione della classificazione ISCO in vigore il 1o gennaio 2021.

Professione

OCC.

0.

Totale

0.

1.

Legislatori, imprenditori e alta dirigenza

1.

2.

Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione

2.

3.

Professioni tecniche

3.

4.

Professioni esecutive nel lavoro d'ufficio

4.

5.

Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi

5.

6.

Lavoratori specializzati nell'agricoltura, silvicoltura e pesca

6.

7.

Artigiani e affini

7.

8.

Operatori di impianti e di macchinari e addetti all'assemblaggio

8.

9.

Professioni non qualificate

9.

10.

Forze armate

10.

11.

Non dichiarato

11.

12.

Non applicabile

12.

La classificazione della variabile «professione» è progettata per classificare tutti i totali o i subtotali che si riferiscono alle persone.

Variabile: settore di attività economica

Per «settore di attività economica» si intende il tipo di produzione o di attività dell'azienda o di un'unità analoga in cui una persona occupata svolge la sua attività lavorativa. Per le persone che sono assunte e lavorano per un'impresa ma che in effetti hanno il loro luogo di lavoro in un'altra impresa («lavoratori interinali», «lavoratori distaccati»), si va rilevato il settore di attività economica dell'azienda in cui si trova il luogo di lavoro effettivo.

L'inserimento di una persona nelle classificazioni delle variabili «professione», «settore di attività economica» e «posizione nella professione» si basa sulla stessa attività lavorativa. Alle persone che prestano più di un'attività lavorativa si assegna un settore di attività economica in base alla loro attività principale, determinata in funzione:

del tempo trascorso al lavoro o, in mancanza di tale informazione,

del reddito percepito.

Le persone di età pari o superiore a 15 anni che erano occupate [cioè con una «condizione professionale o non professionale — CAS» di «occupato» (CAS.L. e CAS.H. 1.1)] durante la settimana di riferimento vanno classificate in un'unica modalità da IND.1. a IND.11.

Le persone di età inferiore a 15 anni e le persone di età pari o superiore a 15 anni che erano:

disoccupate durante la settimana di riferimento [«condizione professionale o non professionale» - «disoccupato» (CAS.L e CAS.H.1.2)] o che erano

escluse dalle forze di lavoro [«condizione professionale o non professionale» - «inattivo» (CAS.L. e CAS.H.2.)] vanno classificate nella modalità «non applicabile» (IND.12.).

Settore di attività economica

IND.L.

IND.H.

0.

Totale

0.

0.

1.

Agricoltura, silvicoltura e pesca

1.

1.

2.

Attività manifatturiere, estrattive e altre industrie

2.

2.

 

2.1.

Attività estrattive

 

2.1.

 

2.2.

Attività manifatturiere

 

2.2.

 

2.3.

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

 

2.3.

 

2.4.

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento

 

2.4.

3.

Costruzioni

3.

3.

4.

Commercio all'ingrosso e al dettaglio, trasporto e magazzinaggio, attività di servizi di alloggio e di ristorazione

4.

4.

 

4.1.

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

 

4.1.

 

4.2

Trasporto e magazzinaggio

 

4.2.

 

4.3

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

 

4.3.

5.

Servizi di informazione e comunicazione

5.

5.

6.

Attività finanziarie e assicurative

6.

6.

7.

Attività immobiliari

7.

7.

8.

Attività professionali, scientifiche, tecniche, amministrative e servizi di supporto

8.

8.

 

8.1.

Attività professionali, scientifiche e tecniche

 

8.1.

 

8.2.

Attività amministrative e servizi di supporto

 

8.2.

9.

Pubblica amministrazione, difesa, istruzione, sanità e assistenza sociale

9.

9.

 

9.1.

Pubblica amministrazione e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

 

9.1.

 

9.2.

Istruzione

 

9.2.

 

9.3.

Sanità e assistenza sociale

 

9.3.

10.

Altri servizi

10.

10.

 

10.1.

Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento

 

10.1.

 

10.2.

Altre attività di servizi

 

10.2.

 

10.3.

Attività di famiglie come datori di lavoro; produzione di beni e di servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze

 

10.3.

 

10.4.

Attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali

 

10.4.

11.

Non dichiarato

11.

11.

12.

Non applicabile

12.

12.

Se la denominazione delle categorie della classificazione NACE in vigore il 1o gennaio 2021 differisce da quella indicata nelle categorie da IND.1. a IND.10., si utilizza la denominazione della classificazione NACE in vigore il 1o gennaio 2021.

La classificazione della variabile «settore di attività economica» è progettata per classificare tutti i totali o i subtotali che si riferiscono alle persone.

Variabile: posizione nella professione

Un «lavoratore dipendente» è una persona che svolge un «lavoro retribuito», cioè un lavoro per il quale il contratto di lavoro implicito o esplicito assicura al dipendente una remunerazione di base che è indipendente dai ricavi dell'unità per la quale la persona lavora (tale unità può essere una società, un'istituzione senza scopo di lucro, un'amministrazione pubblica o una famiglia). Le persone che svolgono un «lavoro retribuito» percepiscono generalmente una remunerazione sotto forma di stipendio o salario, ma possono essere pagate anche con commissioni sulle vendite, salari a cottimo, premi o in natura mediante cibo, alloggio o formazione. Una parte o la totalità degli attrezzi, del capitale di esercizio, dei sistemi d'informazione e/o dei locali utilizzati dal dipendente possono appartenere ad altri e il dipendente può lavorare sotto la diretta supervisione o le precise direttive del proprietario o dei proprietari o delle persone dipendenti da questi.

Un «datore di lavoro» è una persona che, lavorando per conto proprio o con un numero esiguo di soci, svolge un «lavoro autonomo» e che, in questa veste, ha assunto per un periodo continuativo (comprendente la settimana di riferimento) una o più persone affinché lavorino per lui come «lavoratori dipendenti». Il datore di lavoro prende le decisioni operative concernenti l'impresa o delega tali decisioni mantenendo la responsabilità per il buon funzionamento dell'impresa.

Una persona che è sia datore di lavoro sia lavoratore dipendente, deve essere classificata in un unico gruppo in funzione:

del tempo trascorso al lavoro o, in mancanza di tale informazione,

del reddito percepito.

Un «lavoratore in proprio» è una persona che, lavorando per conto proprio o con uno o alcuni soci, svolge un «lavoro autonomo» e non ha assunto alcun «lavoratore dipendente» per un periodo continuativo (comprendente la settimana di riferimento).

Per «altre persone occupate» si intendono le persone che sono «coadiuvanti familiari» e «membri di cooperative di produzione».

Un «coadiuvante familiare» è una persona che:

svolge un «lavoro autonomo» in un'azienda orientata al mercato gestita da un parente, vivendo nella stessa famiglia, e

non può essere considerata un socio (cioè un datore di lavoro o un lavoratore in proprio) perché il grado di coinvolgimento nell'azienda, in termini di orario di lavoro o di altri fattori da determinare in base alle circostanze nazionali, non è comparabile a quello della persona che dirige l'azienda.

Un «membro di una cooperativa di produzione» è una persona che svolge un «lavoro autonomo» in un'azienda organizzata come una cooperativa, in cui ciascun membro partecipa con gli altri membri in condizioni di parità alle decisioni concernenti l'organizzazione della produzione, delle vendite e/o degli altri lavori, gli investimenti e la distribuzione degli utili tra i membri.

L'inserimento di una persona nelle classificazioni delle variabili «professione», «settore di attività economica» e «posizione nella professione» si basa sulla stessa attività lavorativa. Alle persone che prestano più di un'attività lavorativa si assegna una posizione nella professione in base alla loro attività principale, determinata in funzione:

del tempo trascorso al lavoro o, in mancanza di tale informazione,

del reddito percepito.

Le persone di età pari o superiore a 15 anni che erano occupate [cioè con una «condizione professionale o non professionale — CAS» di «occupati» (CAS.L. e CAS.H.1.1)] durante la settimana di riferimento vanno classificate in un'unica modalità da SIE.1. a SIE.5., a seconda della loro posizione nella professione.

Le persone di età inferiore a 15 anni e le persone di età pari o superiore a 15 anni che erano:

disoccupate durante la settimana di riferimento [«condizione professionale o non professionale — «disoccupati»» [CAS.L.1.2. e CAS.H. 1.2)] o che erano

escluse dalle forze di lavoro [«condizione professionale o non professionale — «inattivi»» (CAS.L.2. e CAS.H.2.)] vanno classificate nella modalità «non applicabile» (SIE.6.).

Posizione nella professione

SIE.

0.

Totale

0.

1.

Lavoratori dipendenti

1.

2.

Datori di lavoro

2.

3.

Lavoratori in proprio

3.

4.

Altre persone occupate

4.

5.

Non dichiarato

5.

6.

Non applicabile

6.

La classificazione della variabile «posizione nella professione» è progettata per classificare tutti i totali o i subtotali che si riferiscono alle persone.

Variabile: livello di istruzione

Per livello di istruzione si intende il livello di studi più elevato completato con successo nel sistema scolastico del paese in cui l'istruzione è stata ricevuta. Qualsiasi istruzione che contribuisce al raggiungimento di un livello va presa in considerazione, anche se è stata impartita in sedi diverse da scuole e università.

Le persone di età pari o superiore a 15 anni vanno classificate in un'unica modalità da EDU.1. a EDU.10., a seconda del loro livello di istruzione (livello più elevato conseguito). Le persone di età inferiore a 15 anni vanno classificate nella modalità «non applicabile» (EDU.11.).

EDU.1. riguarda le persone che non hanno completato con successo il livello ISCED 1. Vi sono compresi gli individui che: non hanno mai seguito un programma di istruzione; hanno frequentato solo la scuola materna (definito come livello ISCED 0 nella classificazione dei programmi di istruzione); o hanno frequentato la scuola primaria senza completare con successo il livello ISCED 1.

Se la denominazione delle categorie della classificazione ISCED in vigore il 1o gennaio 2021 differisce da quella indicata nelle categorie da EDU.2. a EDU.9., si utilizza la denominazione della classificazione ISCED in vigore il 1o gennaio 2021.

Livello di istruzione (livello più elevato conseguito)

EDU.

0.

Totale

0.

1.

Livello ISCED 0: istruzione pre-elementare

1.

2.

Livello ISCED 1: istruzione elementare

2.

3.

Livello ISCED 2: istruzione secondaria inferiore

3.

4.

Livello ISCED 3: istruzione secondaria superiore

4.

5.

Livello ISCED 4: istruzione post-secondaria non terziaria

5.

6.

Livello ISCED 5: istruzione terziaria (extrauniversitaria)

6.

7.

Livello ISCED 6: Istruzione terziaria (primo livello)

7.

8.

Livello ISCED 7: Istruzione terziaria (secondo livello)

8.

9.

Livello ISCED 8: Dottorato di ricerca

9.

10.

Non dichiarato (persone di età pari o superiore a 15 anni)

10.

11.

Non applicabile (persone di età inferiore a 15 anni)

11.

La classificazione della variabile «livello di istruzione (livello più elevato conseguito)» è progettata per classificare tutti i totali o i subtotali che si riferiscono alle persone.

Variabile: luogo di nascita

Le informazioni sul «luogo di nascita» vanno rilevate prendendo in considerazione il luogo di dimora abituale della madre al momento della nascita o, se tale informazione non è disponibile, il luogo in cui è avvenuta la nascita.

Le informazioni relative al paese di nascita vanno rilevate in base ai confini internazionali esistenti al 1o gennaio 2021.

Per «Stato membro dell'UE» si intende un paese che è membro dell'Unione europea al 1o gennaio 2021.

Luogo di nascita

POB.L.

POB.M.

POB.H.

0.

Totale

0.

0.

0.

1.

Luogo di nascita nel paese dichiarante

1.

1.

1.

2.

Luogo di nascita in un paese diverso dal paese dichiarante

2.

2.

2.

 

2.1.

Altro Stato membro dell'UE

2.1.

2.1.

2.1.

 

 

2.1.01.

Belgio

 

 

2.1.01.

 

 

2.1.02.

Bulgaria

 

 

2.1.02.

 

 

2.1.03.

Repubblica ceca

 

 

2.1.03.

 

 

2.1.04.

Danimarca

 

 

2.1.04.

 

 

2.1.05.

Germania

 

 

2.1.05.

 

 

2.1.06.

Estonia

 

 

2.1.06.

 

 

2.1.07.

Irlanda

 

 

2.1.07.

 

 

2.1.08.

Grecia

 

 

2.1.08.

 

 

2.1.09.

Spagna

 

 

2.1.09.

 

 

2.1.10.

Francia

 

 

2.1.10.

 

 

2.1.11.

Croazia

 

 

2.1.11.

 

 

2.1.12.

Italia

 

 

2.1.12.

 

 

2.1.13.

Cipro

 

 

2.1.13.

 

 

2.1.14.

Lettonia

 

 

2.1.14.

 

 

2.1.15.

Lituania

 

 

2.1.15.

 

 

2.1.16.

Lussemburgo

 

 

2.1.16.

 

 

2.1.17.

Ungheria

 

 

2.1.17.

 

 

2.1.18.

Malta

 

 

2.1.18.

 

 

2.1.19.

Paesi Bassi

 

 

2.1.19.

 

 

2.1.20.

Austria

 

 

2.1.20.

 

 

2.1.21.

Polonia

 

 

2.1.21.

 

 

2.1.22.

Portogallo

 

 

2.1.22.

 

 

2.1.23.

Romania

 

 

2.1.23.

 

 

2.1.24.

Slovenia

 

 

2.1.24.

 

 

2.1.25.

Slovacchia

 

 

2.1.25.

 

 

2.1.26.

Finlandia

 

 

2.1.26.

 

 

2.1.27.

Svezia

 

 

2.1.27.

 

 

2.1.28.

Regno Unito

 

 

2.1.28.

 

2.2.

Altro paese

2.2.

2.2.

2.2.

 

 

2.2.1.

Altro paese europeo

 

2.2.1.

2.2.1.

 

 

 

2.2.1.01.

Albania

 

 

2.2.1.01.

 

 

 

2.2.1.02.

Andorra

 

 

2.2.1.02.

 

 

 

2.2.1.03.

Bielorussia

 

 

2.2.1.03.

 

 

 

2.2.1.04.

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

 

 

2.2.1.04.

 

 

 

2.2.1.05.

Islanda

 

 

2.2.1.05.

 

 

 

2.2.1.06.

Kosovo (*1)

 

 

2.2.1.06.

 

 

 

2.2.1.07.

Liechtenstein

 

 

2.2.1.07.

 

 

 

2.2.1.08.

Moldova

 

 

2.2.1.08.

 

 

 

2.2.1.09.

Monaco

 

 

2.2.1.09.

 

 

 

2.2.1.10.

Montenegro

 

 

2.2.1.10.

 

 

 

2.2.1.11.

Norvegia

 

 

2.2.1.11.

 

 

 

2.2.1.12.

Bosnia-Erzegovina

 

 

2.2.1.12.

 

 

 

2.2.1.13.

Federazione russa

 

 

2.2.1.13.

 

 

 

2.2.1.14.

San Marino

 

 

2.2.1.14.

 

 

 

2.2.1.15.

Serbia

 

 

2.2.1.15.

 

 

 

2.2.1.16.

Svizzera

 

 

2.2.1.16.

 

 

 

2.2.1.17.

Turchia

 

 

2.2.1.17.

 

 

 

2.2.1.18.

Ucraina

 

 

2.2.1.18.

 

 

 

2.2.1.19.

Stato della Città del Vaticano

 

 

2.2.1.19.

 

 

 

2.2.1.20.

Isole Fær Øer

 

 

2.2.1.20.

 

 

 

2.2.1.21.

Gibilterra

 

 

2.2.1.21.

 

 

 

2.2.1.22.

Guernsey

 

 

2.2.1.22.

 

 

 

2.2.1.23.

Isola di Man

 

 

2.2.1.23.

 

 

 

2.2.1.24.

Jersey

 

 

2.2.1.24.

 

 

 

2.2.1.25.

Sark

 

 

2.2.1.25.

 

 

 

2.2.1.26.

Altro paese europeo

 

 

2.2.1.26.

 

 

2.2.2.

Africa

 

2.2.2.

2.2.2.

 

 

 

2.2.2.01.

Algeria

 

 

2.2.2.01.

 

 

 

2.2.2.02.

Angola

 

 

2.2.2.02.

 

 

 

2.2.2.03.

Benin

 

 

2.2.2.03.

 

 

 

2.2.2.04.

Botswana

 

 

2.2.2.04.

 

 

 

2.2.2.05.

Burkina Faso

 

 

2.2.2.05.

 

 

 

2.2.2.06.

Burundi

 

 

2.2.2.06.

 

 

 

2.2.2.07.

Camerun

 

 

2.2.2.07.

 

 

 

2.2.2.08.

Capo Verde

 

 

2.2.2.08.

 

 

 

2.2.2.09.

Repubblica centrafricana

 

 

2.2.2.09.

 

 

 

2.2.2.10.

Ciad

 

 

2.2.2.10.

 

 

 

2.2.2.11.

Comore

 

 

2.2.2.11.

 

 

 

2.2.2.12.

Congo

 

 

2.2.2.12.

 

 

 

2.2.2.13.

Costa d'Avorio

 

 

2.2.2.13.

 

 

 

2.2.2.14.

Repubblica democratica del Congo

 

 

2.2.2.14.

 

 

 

2.2.2.15.

Gibuti

 

 

2.2.2.15.

 

 

 

2.2.2.16.

Egitto

 

 

2.2.2.16.

 

 

 

2.2.2.17.

Guinea equatoriale

 

 

2.2.2.17.

 

 

 

2.2.2.18.

Eritrea

 

 

2.2.2.18.

 

 

 

2.2.2.19.

Etiopia

 

 

2.2.2.19.

 

 

 

2.2.2.20.

Gabon

 

 

2.2.2.20.

 

 

 

2.2.2.21.

Gambia

 

 

2.2.2.21.

 

 

 

2.2.2.22.

Ghana

 

 

2.2.2.22.

 

 

 

2.2.2.23.

Guinea

 

 

2.2.2.23.

 

 

 

2.2.2.24.

Guinea-Bissau

 

 

2.2.2.24.

 

 

 

2.2.2.25.

Kenya

 

 

2.2.2.25.

 

 

 

2.2.2.26.

Lesotho

 

 

2.2.2.26.

 

 

 

2.2.2.27.

Liberia

 

 

2.2.2.27.

 

 

 

2.2.2.28.

Libia

 

 

2.2.2.28.

 

 

 

2.2.2.29.

Madagascar

 

 

2.2.2.29.

 

 

 

2.2.2.30.

Malawi

 

 

2.2.2.30.

 

 

 

2.2.2.31.

Mali

 

 

2.2.2.31.

 

 

 

2.2.2.32.

Mauritania

 

 

2.2.2.32.

 

 

 

2.2.2.33.

Maurizio

 

 

2.2.2.33.

 

 

 

2.2.2.34.

Marocco

 

 

2.2.2.34.

 

 

 

2.2.2.35.

Mozambico

 

 

2.2.2.35.

 

 

 

2.2.2.36.

Namibia

 

 

2.2.2.36.

 

 

 

2.2.2.37.

Niger

 

 

2.2.2.37.

 

 

 

2.2.2.38.

Nigeria

 

 

2.2.2.38.

 

 

 

2.2.2.39.

Ruanda

 

 

2.2.2.39.

 

 

 

2.2.2.40.

Sant'Elena

 

 

2.2.2.40.

 

 

 

2.2.2.41.

Sao Tomé e Principe

 

 

2.2.2.41.

 

 

 

2.2.2.42.

Senegal

 

 

2.2.2.42.

 

 

 

2.2.2.43.

Seychelles

 

 

2.2.2.43.

 

 

 

2.2.2.44.

Sierra Leone

 

 

2.2.2.44.

 

 

 

2.2.2.45.

Somalia

 

 

2.2.2.45.

 

 

 

2.2.2.46.

Sud Africa

 

 

2.2.2.46.

 

 

 

2.2.2.47.

Sudan

 

 

2.2.2.47.

 

 

 

2.2.2.48.

Sud Sudan

 

 

2.2.2.48.

 

 

 

2.2.2.49.

Swaziland

 

 

2.2.2.49.

 

 

 

2.2.2.50.

Togo

 

 

2.2.2.50.

 

 

 

2.2.2.51.

Tunisia

 

 

2.2.2.51.

 

 

 

2.2.2.52.

Uganda

 

 

2.2.2.52.

 

 

 

2.2.2.53.

Tanzania

 

 

2.2.2.53.

 

 

 

2.2.2.54.

Sahara occidentale

 

 

2.2.2.54.

 

 

 

2.2.2.55.

Zambia

 

 

2.2.2.55.

 

 

 

2.2.2.56.

Zimbabwe

 

 

2.2.2.56.

 

 

 

2.2.2.57.

Altro paese dell'Africa

 

 

2.2.2.57.

 

 

2.2.3.

Caraibi, Sud o Centro America

 

2.2.3.

2.2.3.

 

 

 

2.2.3.01.

Anguilla

 

 

2.2.3.01.

 

 

 

2.2.3.02.

Antigua e Barbuda

 

 

2.2.3.02.

 

 

 

2.2.3.03.

Argentina

 

 

2.2.3.03.

 

 

 

2.2.3.04.

Aruba

 

 

2.2.3.04.

 

 

 

2.2.3.05.

Bahamas

 

 

2.2.3.05.

 

 

 

2.2.3.06.

Barbados

 

 

2.2.3.06.

 

 

 

2.2.3.07.

Belize

 

 

2.2.3.07.

 

 

 

2.2.3.08.

Bolivia

 

 

2.2.3.08.

 

 

 

2.2.3.09.

Brasile

 

 

2.2.3.09.

 

 

 

2.2.3.10.

Isole Vergini britanniche

 

 

2.2.3.10.

 

 

 

2.2.3.11.

Isole Cayman

 

 

2.2.3.11.

 

 

 

2.2.3.12.

Cile

 

 

2.2.3.12.

 

 

 

2.2.3.13.

Colombia

 

 

2.2.3.13.

 

 

 

2.2.3.14.

Costa Rica

 

 

2.2.3.14.

 

 

 

2.2.3.15.

Cuba

 

 

2.2.3.15.

 

 

 

2.2.3.16.

Curaçao

 

 

2.2.3.16.

 

 

 

2.2.3.17.

Dominica

 

 

2.2.3.17.

 

 

 

2.2.3.18.

Repubblica dominicana

 

 

2.2.3.18.

 

 

 

2.2.3.19.

Ecuador

 

 

2.2.3.19.

 

 

 

2.2.3.20.

El Salvador

 

 

2.2.3.20.

 

 

 

2.2.3.21.

Isole Falkland (Malvine)

 

 

2.2.3.21.

 

 

 

2.2.3.22.

Grenada

 

 

2.2.3.22.

 

 

 

2.2.3.23.

Guatemala

 

 

2.2.3.23.

 

 

 

2.2.3.24.

Guyana

 

 

2.2.3.24.

 

 

 

2.2.3.25.

Haiti

 

 

2.2.3.25.

 

 

 

2.2.3.26.

Honduras

 

 

2.2.3.26.

 

 

 

2.2.3.27.

Giamaica

 

 

2.2.3.27.

 

 

 

2.2.3.28.

Messico

 

 

2.2.3.28.

 

 

 

2.2.3.29.

Monserrat

 

 

2.2.3.29.

 

 

 

2.2.3.30.

Nicaragua

 

 

2.2.3.30.

 

 

 

2.2.3.31.

Panama

 

 

2.2.3.31.

 

 

 

2.2.3.32.

Paraguay

 

 

2.2.3.32.

 

 

 

2.2.3.33.

Perù

 

 

2.2.3.33.

 

 

 

2.2.3.34.

Saint-Barthélemy

 

 

2.2.3.34.

 

 

 

2.2.3.35.

Saint Kitts e Nevis

 

 

2.2.3.35.

 

 

 

2.2.3.36.

Santa Lucia

 

 

2.2.3.36.

 

 

 

2.2.3.37.

Saint-Martin (FR)

 

 

2.2.3.37.

 

 

 

2.2.3.38.

Sint Maarten (NL)

 

 

2.2.3.38.

 

 

 

2.2.3.39.

Saint Vincent e Grenadine

 

 

2.2.3.39.

 

 

 

2.2.3.40.

Suriname

 

 

2.2.3.40.

 

 

 

2.2.3.41.

Trinidad e Tobago

 

 

2.2.3.41.

 

 

 

2.2.3.42.

Isole Turks e Caicos

 

 

2.2.3.42.

 

 

 

2.2.3.43.

Uruguay

 

 

2.2.3.43.

 

 

 

2.2.3.44.

Venezuela

 

 

2.2.3.44.

 

 

 

2.2.3.45.

Altro paese dei Caraibi, del Sud o Centro America

 

 

2.2.3.45.

 

 

2.2.4.

Nord America

 

2.2.4.

2.2.4.

 

 

 

2.2.4.01.

Canada

 

 

2.2.4.01.

 

 

 

2.2.4.02.

Groenlandia

 

 

2.2.4.02.

 

 

 

2.2.4.03.

Stati Uniti d'America

 

 

2.2.4.03.

 

 

 

2.2.4.04.

Bermuda

 

 

2.2.4.04.

 

 

 

2.2.4.05.

Saint Pierre e Miquelon

 

 

2.2.4.05.

 

 

 

2.2.4.06.

Altro paese del Nord America

 

 

2.2.4.06.

 

 

2.2.5.

Asia

 

2.2.5.

2.2.5.

 

 

 

2.2.5.01.

Afghanistan

 

 

2.2.5.01.

 

 

 

2.2.5.02.

Armenia

 

 

2.2.5.02.

 

 

 

2.2.5.03.

Azerbaigian

 

 

2.2.5.03.

 

 

 

2.2.5.04.

Bahrein

 

 

2.2.5.04.

 

 

 

2.2.5.05.

Bangladesh

 

 

2.2.5.05.

 

 

 

2.2.5.06.

Bhutan

 

 

2.2.5.06.

 

 

 

2.2.5.07.

Brunei Darussalam

 

 

2.2.5.07.

 

 

 

2.2.5.08.

Cambogia

 

 

2.2.5.08.

 

 

 

2.2.5.09.

Cina

 

 

2.2.5.09.

 

 

 

2.2.5.10.

Georgia

 

 

2.2.5.10.

 

 

 

2.2.5.11.

India

 

 

2.2.5.11.

 

 

 

2.2.5.12.

Indonesia

 

 

2.2.5.12.

 

 

 

2.2.5.13.

Iraq

 

 

2.2.5.13.

 

 

 

2.2.5.14.

Iran

 

 

2.2.5.14.

 

 

 

2.2.5.15.

Israele

 

 

2.2.5.15.

 

 

 

2.2.5.16.

Giappone

 

 

2.2.5.16.

 

 

 

2.2.5.17.

Giordania

 

 

2.2.5.17.

 

 

 

2.2.5.18.

Kazakhstan

 

 

2.2.5.18.

 

 

 

2.2.5.19.

Corea del Nord

 

 

2.2.5.19.

 

 

 

2.2.5.20.

Corea del Sud

 

 

2.2.5.20.

 

 

 

2.2.5.21.

Kuwait

 

 

2.2.5.21.

 

 

 

2.2.5.22.

Kirghizistan

 

 

2.2.5.22.

 

 

 

2.2.5.23.

Laos

 

 

2.2.5.23.

 

 

 

2.2.5.24.

Libano

 

 

2.2.5.24.

 

 

 

2.2.5.25.

Malaysia

 

 

2.2.5.25.

 

 

 

2.2.5.26.

Maldive

 

 

2.2.5.26.

 

 

 

2.2.5.27.

Mongolia

 

 

2.2.5.27.

 

 

 

2.2.5.28.

Myanmar/Birmania

 

 

2.2.5.28.

 

 

 

2.2.5.29.

Nepal

 

 

2.2.5.29.

 

 

 

2.2.5.30.

Oman

 

 

2.2.5.30.

 

 

 

2.2.5.31.

Pakistan

 

 

2.2.5.31.

 

 

 

2.2.5.32.

Filippine

 

 

2.2.5.32.

 

 

 

2.2.5.33.

Qatar

 

 

2.2.5.33.

 

 

 

2.2.5.34.

Arabia Saudita

 

 

2.2.5.34.

 

 

 

2.2.5.35.

Singapore

 

 

2.2.5.35.

 

 

 

2.2.5.36.

Sri Lanka

 

 

2.2.5.36.

 

 

 

2.2.5.37.

Siria

 

 

2.2.5.37.

 

 

 

2.2.5.38.

Taiwan

 

 

2.2.5.38.

 

 

 

2.2.5.39.

Tagikistan

 

 

2.2.5.39.

 

 

 

2.2.5.40.

Thailandia

 

 

2.2.5.40.

 

 

 

2.2.5.41.

Timor Leste

 

 

2.2.5.41.

 

 

 

2.2.5.42.

Turkmenistan

 

 

2.2.5.42.

 

 

 

2.2.5.43.

Emirati arabi uniti

 

 

2.2.5.43.

 

 

 

2.2.5.44.

Uzbekistan

 

 

2.2.5.44.

 

 

 

2.2.5.45.

Vietnam

 

 

2.2.5.45.

 

 

 

2.2.5.46.

Palestina

 

 

2.2.5.46.

 

 

 

2.2.5.47.

Yemen

 

 

2.2.5.47.

 

 

 

2.2.5.48.

Altro paese in Asia

 

 

2.2.5.48.

 

 

2.2.6.

Oceania (OC)

 

2.2.6.

2.2.6.

 

 

 

2.2.6.01.

Australia

 

 

2.2.6.01.

 

 

 

2.2.6.02.

Stati federati di Micronesia

 

 

2.2.6.02.

 

 

 

2.2.6.03.

Isole Cook (NZ)

 

 

2.2.6.03.

 

 

 

2.2.6.04.

Figi

 

 

2.2.6.04.

 

 

 

2.2.6.05.

Polinesia francese

 

 

2.2.6.05.

 

 

 

2.2.6.06.

Terre australi e antartiche francesi

 

 

2.2.6.06.

 

 

 

2.2.6.07.

Kiribati

 

 

2.2.6.07.

 

 

 

2.2.6.08.

Isole Marshall

 

 

2.2.6.08.

 

 

 

2.2.6.09.

Nauru

 

 

2.2.6.09.

 

 

 

2.2.6.10.

Nuova Caledonia

 

 

2.2.6.10.

 

 

 

2.2.6.11.

Nuova Zelanda

 

 

2.2.6.11.

 

 

 

2.2.6.12.

Palau

 

 

2.2.6.12.

 

 

 

2.2.6.13.

Papua Nuova Guinea

 

 

2.2.6.13.

 

 

 

2.2.6.14.

Samoa

 

 

2.2.6.14.

 

 

 

2.2.6.15.

Isole Salomone

 

 

2.2.6.15.

 

 

 

2.2.6.16.

Tonga

 

 

2.2.6.16.

 

 

 

2.2.6.17.

Tuvalu

 

 

2.2.6.17.

 

 

 

2.2.6.18.

Isole Pitcairn

 

 

2.2.6.18.

 

 

 

2.2.6.19.

Vanuatu

 

 

2.2.6.19.

 

 

 

2.2.6.20.

Wallis e Futuna

 

 

2.2.6.20.

 

 

 

2.2.6.21.

Altro paese dell'Oceania

 

 

2.2.6.21.

3.

Altro

3.

3.

3.

4.

Non dichiarato

4.

4.

4.

Le classificazioni della variabile «luogo di nascita» sono progettate per classificare tutti i totali o i subtotali che si riferiscono alle persone.

L'elenco dei paesi nella classificazione «luogo di nascita» si applica solo a fini statistici.

Variabile: paese di cittadinanza

Per cittadinanza si intende lo specifico vincolo giuridico tra un individuo e lo Stato di appartenenza, acquisito per nascita o per naturalizzazione, mediante dichiarazione, opzione, matrimonio o altre modalità previste dalla legislazione nazionale.

Ad una persona con cittadinanza doppia o multipla va assegnato un unico paese di cittadinanza, da determinare con il seguente ordine di precedenza:

1.

paese dichiarante; o

2.

se la persona non ha la cittadinanza del paese dichiarante: altro Stato membro dell'UE; o

3.

se la persona non ha la cittadinanza di un altro Stato membro dell'UE: altro paese non membro dell'Unione europea.

Nei casi di doppia cittadinanza, in cui entrambi i paesi sono Stati membri dell'Unione europea ma nessuno è il paese dichiarante, gli Stati membri determinano il paese di cittadinanza da assegnare.

Per «Stato membro dell'UE» si intende un paese che è membro dell'Unione europea al 1o gennaio 2021.

Per i paesi dichiaranti che sono Stati membri dell'UE, la sottocategoria della modalità «cittadinanza non del paese dichiarante, ma di un altro Stato membro dell'UE» (COC.H.2.1.) che si riferisce al loro Stato membro non si applica. Per i paesi dichiaranti che non sono Stati membri dell'UE, la modalità «cittadinanza non del paese dichiarante, ma di un altro Stato membro dell'UE» (COC.L.2.1. COC.M.2.1. COC.H.2.1.) va sostituita con «cittadinanza di uno Stato membro dell'UE».

Le persone che non sono né cittadini di un paese né apolidi e che esercitano alcuni ma non tutti i diritti e i doveri associati alla cittadinanza vanno classificate nella modalità «non cittadini riconosciuti» (COC.H. 2.2.1.20.).

Paese di cittadinanza

COC.L.

COC.M.

COC.H.

0.

Totale

0.

0.

0.

1.

Cittadinanza del paese dichiarante

1.

1.

1.

2.

Cittadinanza di un paese diverso dal paese dichiarante

2.

2.

2.

 

2.1.

Cittadinanza non del paese dichiarante, ma di un altro Stato membro dell'UE

2.1.

2.1.

2.1.

 

 

2.1.01.

Belgio

 

 

2.1.01.

 

 

2.1.02.

Bulgaria

 

 

2.1.02.

 

 

2.1.03.

Repubblica ceca

 

 

2.1.03.

 

 

2.1.04.

Danimarca

 

 

2.1.04.

 

 

2.1.05.

Germania

 

 

2.1.05.

 

 

2.1.06.

Estonia

 

 

2.1.06.

 

 

2.1.07.

Irlanda

 

 

2.1.07.

 

 

2.1.08.

Grecia

 

 

2.1.08.

 

 

2.1.09.

Spagna

 

 

2.1.09.

 

 

2.1.10.

Francia

 

 

2.1.10.

 

 

2.1.11.

Croazia

 

 

2.1.11.

 

 

2.1.12.

Italia

 

 

2.1.12.

 

 

2.1.13.

Cipro

 

 

2.1.13.

 

 

2.1.14.

Lettonia

 

 

2.1.14.

 

 

2.1.15.

Lituania

 

 

2.1.15.

 

 

2.1.16.

Lussemburgo

 

 

2.1.16.

 

 

2.1.17.

Ungheria

 

 

2.1.17.

 

 

2.1.18.

Malta

 

 

2.1.18.

 

 

2.1.19.

Paesi Bassi

 

 

2.1.19.

 

 

2.1.20.

Austria

 

 

2.1.20.

 

 

2.1.21.

Polonia

 

 

2.1.21.

 

 

2.1.22.

Portogallo

 

 

2.1.22.

 

 

2.1.23.

Romania

 

 

2.1.23.

 

 

2.1.24.

Slovenia

 

 

2.1.24.

 

 

2.1.25.

Slovacchia

 

 

2.1.25.

 

 

2.1.26.

Finlandia

 

 

2.1.26.

 

 

2.1.27.

Svezia

 

 

2.1.27.

 

 

2.1.28.

Regno Unito

 

 

2.1.28.

 

2.2.

Cittadinanza di un paese non membro dell'UE

2.2.

2.2.

2.2.

 

 

2.2.1.

Altro paese europeo

 

2.2.1.

2.2.1.

 

 

 

2.2.1.01.

Albania

 

 

2.2.1.01.

 

 

 

2.2.1.02.

Andorra

 

 

2.2.1.02.

 

 

 

2.2.1.03.

Bielorussia

 

 

2.2.1.03.

 

 

 

2.2.1.04.

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

 

 

2.2.1.04.

 

 

 

2.2.1.05.

Islanda

 

 

2.2.1.05.

 

 

 

2.2.1.06.

Kosovo (*2)

 

 

2.2.1.06.

 

 

 

2.2.1.07.

Liechtenstein

 

 

2.2.1.07.

 

 

 

2.2.1.08.

Moldova

 

 

2.2.1.08.

 

 

 

2.2.1.09.

Monaco

 

 

2.2.1.09.

 

 

 

2.2.1.10.

Montenegro

 

 

2.2.1.10.

 

 

 

2.2.1.11.

Norvegia

 

 

2.2.1.11.

 

 

 

2.2.1.12.

Bosnia-Erzegovina

 

 

2.2.1.12.

 

 

 

2.2.1.13.

Federazione russa

 

 

2.2.1.13.

 

 

 

2.2.1.14.

San Marino

 

 

2.2.1.14.

 

 

 

2.2.1.15.

Serbia

 

 

2.2.1.15.

 

 

 

2.2.1.16.

Svizzera

 

 

2.2.1.16.

 

 

 

2.2.1.17.

Turchia

 

 

2.2.1.17.

 

 

 

2.2.1.18.

Ucraina

 

 

2.2.1.18.

 

 

 

2.2.1.19.

Stato della Città del Vaticano

 

 

2.2.1.19.

 

 

 

2.2.1.20.

Non cittadini riconosciuti

 

 

2.2.1.20.

 

 

 

2.2.1.21.

Altro paese in Europa

 

 

2.2.1.21.

 

 

2.2.2.

Paese dell'Africa

 

2.2.2.

2.2.2.

 

 

 

2.2.2.01.

Algeria

 

 

2.2.2.01.

 

 

 

2.2.2.02.

Angola

 

 

2.2.2.02.

 

 

 

2.2.2.03.

Benin

 

 

2.2.2.03.

 

 

 

2.2.2.04.

Botswana

 

 

2.2.2.04.

 

 

 

2.2.2.05.

Burkina Faso

 

 

2.2.2.05.

 

 

 

2.2.2.06.

Burundi

 

 

2.2.2.06.

 

 

 

2.2.2.07.

Camerun

 

 

2.2.2.07.

 

 

 

2.2.2.08.

Capo Verde

 

 

2.2.2.08.

 

 

 

2.2.2.09.

Repubblica centrafricana

 

 

2.2.2.09.

 

 

 

2.2.2.10.

Ciad

 

 

2.2.2.10.

 

 

 

2.2.2.11.

Comore

 

 

2.2.2.11.

 

 

 

2.2.2.12.

Congo

 

 

2.2.2.12.

 

 

 

2.2.2.13.

Costa d'Avorio

 

 

2.2.2.13.

 

 

 

2.2.2.14.

Repubblica democratica del Congo

 

 

2.2.2.14.

 

 

 

2.2.2.15.

Gibuti

 

 

2.2.2.15.

 

 

 

2.2.2.16.

Egitto

 

 

2.2.2.16.

 

 

 

2.2.2.17.

Guinea equatoriale

 

 

2.2.2.17.

 

 

 

2.2.2.18.

Eritrea

 

 

2.2.2.18.

 

 

 

2.2.2.19.

Etiopia

 

 

2.2.2.19.

 

 

 

2.2.2.20.

Gabon

 

 

2.2.2.20.

 

 

 

2.2.2.21.

Gambia

 

 

2.2.2.21.

 

 

 

2.2.2.22.

Ghana

 

 

2.2.2.22.

 

 

 

2.2.2.23.

Guinea

 

 

2.2.2.23.

 

 

 

2.2.2.24.

Guinea-Bissau

 

 

2.2.2.24.

 

 

 

2.2.2.25.

Kenya

 

 

2.2.2.25.

 

 

 

2.2.2.26.

Lesotho

 

 

2.2.2.26.

 

 

 

2.2.2.27.

Liberia

 

 

2.2.2.27.

 

 

 

2.2.2.28.

Libia

 

 

2.2.2.28.

 

 

 

2.2.2.29.

Madagascar

 

 

2.2.2.29.

 

 

 

2.2.2.30.

Malawi

 

 

2.2.2.30.

 

 

 

2.2.2.31.

Mali

 

 

2.2.2.31.

 

 

 

2.2.2.32.

Mauritania

 

 

2.2.2.32.

 

 

 

2.2.2.33.

Maurizio

 

 

2.2.2.33.

 

 

 

2.2.2.34.

Marocco

 

 

2.2.2.34.

 

 

 

2.2.2.35.

Mozambico

 

 

2.2.2.35.

 

 

 

2.2.2.36.

Namibia

 

 

2.2.2.36.

 

 

 

2.2.2.37.

Niger

 

 

2.2.2.37.

 

 

 

2.2.2.38.

Nigeria

 

 

2.2.2.38.

 

 

 

2.2.2.39.

Ruanda

 

 

2.2.2.39.

 

 

 

2.2.2.40.

Sao Tomé e Principe

 

 

2.2.2.40.

 

 

 

2.2.2.41.

Senegal

 

 

2.2.2.41.

 

 

 

2.2.2.42.

Seychelles

 

 

2.2.2.42.

 

 

 

2.2.2.43.

Sierra Leone

 

 

2.2.2.43.

 

 

 

2.2.2.44.

Somalia

 

 

2.2.2.44.

 

 

 

2.2.2.45.

Sud Africa

 

 

2.2.2.45.

 

 

 

2.2.2.46.

Sudan

 

 

2.2.2.46.

 

 

 

2.2.2.47.

Sud Sudan

 

 

2.2.2.47.

 

 

 

2.2.2.48.

Swaziland

 

 

2.2.2.48.

 

 

 

2.2.2.49.

Togo

 

 

2.2.2.49.

 

 

 

2.2.2.50.

Tunisia

 

 

2.2.2.50.

 

 

 

2.2.2.51.

Uganda

 

 

2.2.2.51.

 

 

 

2.2.2.52.

Tanzania

 

 

2.2.2.52.

 

 

 

2.2.2.53.

Sahara occidentale

 

 

2.2.2.53.

 

 

 

2.2.2.54.

Zambia

 

 

2.2.2.54.

 

 

 

2.2.2.55.

Zimbabwe

 

 

2.2.2.55.

 

 

 

2.2.2.56.

Altro paese in Africa

 

 

2.2.2.56.

 

 

2.2.3.

Paese dei Caraibi, del Sud o Centro America

 

2.2.3.

2.2.3.

 

 

 

2.2.3.01.

Antigua e Barbuda

 

 

2.2.3.01.

 

 

 

2.2.3.02.

Argentina

 

 

2.2.3.02.

 

 

 

2.2.3.03.

Aruba

 

 

2.2.3.03.

 

 

 

2.2.3.04.

Bahamas

 

 

2.2.3.04.

 

 

 

2.2.3.05.

Barbados

 

 

2.2.3.05.

 

 

 

2.2.3.06.

Belize

 

 

2.2.3.06.

 

 

 

2.2.3.07.

Bolivia

 

 

2.2.3.07.

 

 

 

2.2.3.08.

Brasile

 

 

2.2.3.08.

 

 

 

2.2.3.09.

Cile

 

 

2.2.3.09.

 

 

 

2.2.3.10.

Colombia

 

 

2.2.3.10.

 

 

 

2.2.3.11.

Costa Rica

 

 

2.2.3.11.

 

 

 

2.2.3.12.

Cuba

 

 

2.2.3.12.

 

 

 

2.2.3.13.

Curaçao

 

 

2.2.3.13.

 

 

 

2.2.3.14.

Dominica

 

 

2.2.3.14.

 

 

 

2.2.3.15.

Repubblica dominicana

 

 

2.2.3.15.

 

 

 

2.2.3.16.

Ecuador

 

 

2.2.3.16.

 

 

 

2.2.3.17.

El Salvador

 

 

2.2.3.17.

 

 

 

2.2.3.18.

Grenada

 

 

2.2.3.18.

 

 

 

2.2.3.19.

Guatemala

 

 

2.2.3.19.

 

 

 

2.2.3.20.

Guyana

 

 

2.2.3.20.

 

 

 

2.2.3.21.

Haiti

 

 

2.2.3.21.

 

 

 

2.2.3.22.

Honduras

 

 

2.2.3.22.

 

 

 

2.2.3.23.

Giamaica

 

 

2.2.3.23.

 

 

 

2.2.3.24.

Messico

 

 

2.2.3.24.

 

 

 

2.2.3.25.

Nicaragua

 

 

2.2.3.25.

 

 

 

2.2.3.26.

Panama

 

 

2.2.3.26.

 

 

 

2.2.3.27.

Paraguay

 

 

2.2.3.27.

 

 

 

2.2.3.28.

Perù

 

 

2.2.3.28.

 

 

 

2.2.3.29.

Saint Kitts e Nevis

 

 

2.2.3.29.

 

 

 

2.2.3.30.

Santa Lucia

 

 

2.2.3.30.

 

 

 

2.2.3.31.

Sint Maarten (NL)

 

 

2.2.3.31.

 

 

 

2.2.3.32.

Saint Vincent e Grenadine

 

 

2.2.3.32.

 

 

 

2.2.3.33.

Suriname

 

 

2.2.3.33.

 

 

 

2.2.3.34.

Trinidad e Tobago

 

 

2.2.3.34.

 

 

 

2.2.3.35.

Uruguay

 

 

2.2.3.35.

 

 

 

2.2.3.36.

Venezuela

 

 

2.2.3.36.

 

 

 

2.2.3.37.

Altro paese dei Caraibi, del Sud o Centro America

 

 

2.2.3.37.

 

 

2.2.4.

Paese del Nord America

 

2.2.4.

2.2.4.

 

 

 

2.2.4.01.

Canada

 

 

2.2.4.01.

 

 

 

2.2.4.02.

Stati Uniti d'America

 

 

2.2.4.02.

 

 

 

2.2.4.03.

Altro paese del Nord America

 

 

2.2.4.03.

 

 

2.2.5.

Paese dell'Asia

 

2.2.5.

2.2.5.

 

 

 

2.2.5.01.

Afghanistan

 

 

2.2.5.01.

 

 

 

2.2.5.02.

Armenia

 

 

2.2.5.02.

 

 

 

2.2.5.03.

Azerbaigian

 

 

2.2.5.03.

 

 

 

2.2.5.04.

Bahrein

 

 

2.2.5.04.

 

 

 

2.2.5.05.

Bangladesh

 

 

2.2.5.05.

 

 

 

2.2.5.06.

Bhutan

 

 

2.2.5.06.

 

 

 

2.2.5.07.

Brunei Darussalam

 

 

2.2.5.07.

 

 

 

2.2.5.08.

Cambogia

 

 

2.2.5.08.

 

 

 

2.2.5.09.

Cina

 

 

2.2.5.09.

 

 

 

2.2.5.10.

Georgia

 

 

2.2.5.10.

 

 

 

2.2.5.11.

India

 

 

2.2.5.11.

 

 

 

2.2.5.12.

Indonesia

 

 

2.2.5.12.

 

 

 

2.2.5.13.

Iraq

 

 

2.2.5.13.

 

 

 

2.2.5.14.

Iran

 

 

2.2.5.14.

 

 

 

2.2.5.15.

Israele

 

 

2.2.5.15.

 

 

 

2.2.5.16.

Giappone

 

 

2.2.5.16.

 

 

 

2.2.5.17.

Giordania

 

 

2.2.5.17.

 

 

 

2.2.5.18.

Kazakhstan

 

 

2.2.5.18.

 

 

 

2.2.5.19.

Corea del Nord

 

 

2.2.5.19.

 

 

 

2.2.5.20.

Corea del Sud

 

 

2.2.5.20.

 

 

 

2.2.5.21.

Kuwait

 

 

2.2.5.21.

 

 

 

2.2.5.22.

Kirghizistan

 

 

2.2.5.22.

 

 

 

2.2.5.23.

Laos

 

 

2.2.5.23.

 

 

 

2.2.5.24.

Libano

 

 

2.2.5.24.

 

 

 

2.2.5.25.

Malaysia

 

 

2.2.5.25.

 

 

 

2.2.5.26.

Maldive

 

 

2.2.5.26.

 

 

 

2.2.5.27.

Mongolia

 

 

2.2.5.27.

 

 

 

2.2.5.28.

Myanmar/Birmania

 

 

2.2.5.28.

 

 

 

2.2.5.29.

Nepal

 

 

2.2.5.29.

 

 

 

2.2.5.30.

Oman

 

 

2.2.5.30.

 

 

 

2.2.5.31.

Pakistan

 

 

2.2.5.31.

 

 

 

2.2.5.32.

Filippine

 

 

2.2.5.32.

 

 

 

2.2.5.33.

Qatar

 

 

2.2.5.33.

 

 

 

2.2.5.34.

Arabia Saudita

 

 

2.2.5.34.

 

 

 

2.2.5.35.

Singapore

 

 

2.2.5.35.

 

 

 

2.2.5.36.

Sri Lanka

 

 

2.2.5.36.

 

 

 

2.2.5.37.

Siria

 

 

2.2.5.37.

 

 

 

2.2.5.38.

Taiwan

 

 

2.2.5.38.

 

 

 

2.2.5.39.

Tagikistan

 

 

2.2.5.39.

 

 

 

2.2.5.40.

Thailandia

 

 

2.2.5.40.

 

 

 

2.2.5.41.

Timor Leste

 

 

2.2.5.41.

 

 

 

2.2.5.42.

Turkmenistan

 

 

2.2.5.42.

 

 

 

2.2.5.43.

Emirati arabi uniti

 

 

2.2.5.43.

 

 

 

2.2.5.44.

Uzbekistan

 

 

2.2.5.44.

 

 

 

2.2.5.45.

Vietnam

 

 

2.2.5.45.

 

 

 

2.2.5.46.

Palestina

 

 

2.2.5.46.

 

 

 

2.2.5.47.

Yemen

 

 

2.2.5.47.

 

 

 

2.2.5.48.

Altro paese in Asia

 

 

2.2.5.48.

 

 

2.2.6.

Paese dell'Oceania

 

2.2.6.

2.2.6.

 

 

 

2.2.6.01.

Australia

 

 

2.2.6.01.

 

 

 

2.2.6.02.

Stati federati di Micronesia

 

 

2.2.6.02.

 

 

 

2.2.6.03.

Figi

 

 

2.2.6.03.

 

 

 

2.2.6.04.

Kiribati

 

 

2.2.6.04.

 

 

 

2.2.6.05.

Isole Marshall

 

 

2.2.6.05.

 

 

 

2.2.6.06.

Nauru

 

 

2.2.6.06.

 

 

 

2.2.6.07.

Nuova Zelanda

 

 

2.2.6.07.

 

 

 

2.2.6.08.

Palau

 

 

2.2.6.08.

 

 

 

2.2.6.09.

Papua Nuova Guinea

 

 

2.2.6.09.

 

 

 

2.2.6.10.

Samoa

 

 

2.2.6.10.

 

 

 

2.2.6.11.

Isole Salomone

 

 

2.2.6.11.

 

 

 

2.2.6.12.

Tonga

 

 

2.2.6.12.

 

 

 

2.2.6.13.

Tuvalu

 

 

2.2.6.13.

 

 

 

2.2.6.14.

Vanuatu

 

 

2.2.6.14.

 

 

 

2.2.6.15.

Altro paese in Oceania

 

 

2.2.6.15.

3.

Apolide

3.

3.

3.

4.

Non dichiarato

4.

4.

4.

Le classificazioni della variabile «paese di cittadinanza» sono progettate per classificare tutti i totali o i subtotali che si riferiscono alle persone.

L'elenco dei paesi nella classificazione «paese di cittadinanza» si applica solo a fini statistici.

Variabile: precedente dimora abituale all'estero e anno di arrivo nel paese (dal 1980)

L'anno di arrivo è l'anno di calendario in cui una persona ha stabilito più recentemente la propria dimora abituale nel paese. Va indicato l'anno di arrivo più recente nel paese e non l'anno del primo arrivo (la variabile «anno di arrivo nel paese» non fornisce quindi informazioni sui soggiorni interrotti).

La classificazione «anno di arrivo nel paese dal 2010 in poi» si concentra sulla migrazione internazionale più recente dal 2010 in poi.

Anno di arrivo nel paese dal 2010 in poi

YAT.

0.

Totale

0.

1.

Dimoranti abitualmente all'estero in precedenza e arrivati nel 2010 o successivamente

1.

2.

Dimoranti abitualmente all'estero in precedenza e arrivati nel 2009 o prima, o persone che non hanno mai dimorato abitualmente all'estero

2.

3.

Non dichiarato

3.

La classificazione della variabile «anno di arrivo nel paese dal 2010 in poi» è progettata per classificare tutti i totali o subtotali che si riferiscono alle persone.

Le classificazioni per «anno di arrivo nel paese dal 1980 in poi» si concentrano sulla migrazione internazionale dal 1980 in avanti.

I dati per il 2021 si riferiscono al periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e la data di riferimento.

Anno di arrivo nel paese dal 1980 in poi

YAE.L.

YAE.H.

0.

Totale

0.

0.

1.

Dimoranti abitualmente all'estero in precedenza e arrivati nel 1980 o successivamente

1.

1.

 

1.1.

2020 — 2021

1.1.

1.1.

 

 

1.1.1.

2021

 

1.1.1.

 

 

1.1.2.

2020

 

1.1.2.

 

1.2.

2015 — 2019

1.2.

1.2.

 

 

1.2.1.

2019

 

1.2.1.

 

 

1.2.2.

2018

 

1.2.2.

 

 

1.2.3.

2017

 

1.2.3.

 

 

1.2.4.

2016

 

1.2.4.

 

 

1.2.5.

2015

 

1.2.5.

 

1.3.

2010 — 2014

1.3.

1.3.

 

 

1.3.1.

2014

 

1.3.1.

 

 

1.3.2.

2013

 

1.3.2.

 

 

1.3.3.

2012

 

1.3.3.

 

 

1.3.4.

2011

 

1.3.4.

 

 

1.3.5.

2010

 

1.3.5.

 

1.4.

2005 — 2009

1.4.

1.4.

 

 

1.4.1.

2009

 

1.4.1.

 

 

1.4.2.

2008

 

1.4.2.

 

 

1.4.3.

2007

 

1.4.3.

 

 

1.4.4.

2006

 

1.4.4.

 

 

1.4.5.

2005

 

1.4.5.

 

1.5.

2000 — 2004

1.5.

1.5.

 

1.6.

1995 — 1999

1.6.

1.6.

 

1.7.

1990 — 1994

1.7.

1.7.

 

1.8.

1985 — 1989

1.8.

1.8.

 

1.9.

1980 — 1984

1.9.

1.9.

2.

Dimoranti abitualmente all'estero in precedenza e arrivati nel 1979 o prima, oppure persone che non hanno mai dimorato abitualmente all'estero

2.

2.

3.

Non dichiarato

3.

3.

Le classificazioni della variabile «anno di arrivo nel paese dal 1980 in poi» sono progettate per classificare tutti i totali o i subtotali che si riferiscono alle persone.

Variabile: dimora abituale precedente e data di arrivo nel luogo di dimora abituale attuale; o dimora abituale un anno prima del censimento

Va indicata la relazione tra la dimora abituale attuale e la dimora abituale un anno prima del censimento.

Nella classificazione «dimora abituale un anno prima del censimento» qualsiasi cambiamento di residenza si riferisce al periodo compreso tra la data di riferimento e un anno prima di tale data. Anche un trasferimento all'interno della stessa zona LAU2 va considerato come un trasferimento all'interno della stessa zona NUTS 3.

I bambini di età inferiore a un anno vanno classificati nella modalità «non applicabile» (ROY.4.).

I paesi che raccolgono informazioni sulla variabile «dimora abituale precedente e data di arrivo nel luogo di dimora abituale attuale» classificano tutte le persone che hanno cambiato la propria dimora abituale più di una volta nell'anno precedente la data di riferimento, in base alla dimora abituale precedente, cioè alla dimora abituale da cui si sono trasferite nel luogo di dimora abituale attuale.

Dimora abituale un anno prima del censimento

ROY.

0.

Totale

0.

1.

Stessa dimora abituale

1.

2.

Dimora abituale cambiata

2.

 

2.1.

Trasferimento all'interno del paese dichiarante

2.1.

 

 

2.1.1.

Dimora abituale un anno prima del censimento all'interno della stessa zona NUTS 3 della dimora abituale attuale

2.1.1.

 

 

2.1.2.

Dimora abituale un anno prima del censimento in una zona NUTS 3 diversa da quella della dimora abituale attuale

2.1.2.

 

2.2.

Trasferimento dall'estero nel paese dichiarante

2.2.

3.

Non dichiarato

3.

4.

Non applicabile

4.

La classificazione della variabile «dimora abituale un anno prima del censimento» è progettata per classificare tutti i totali o i subtotali che si riferiscono alle persone.

Variabile: posizione nel nucleo familiare

Il concetto di nucleo familiare è inteso in senso stretto, vale a dire come insieme di due o più persone che vivono nella stessa famiglia, come marito e moglie, come conviventi registrati in unione civile, come partner in unione consensuale o come genitore e figlio. Un nucleo familiare è costituito pertanto da una coppia senza figli, da una coppia con uno o più figli o da un genitore solo con uno o più figli. Questo concetto di nucleo familiare limita il rapporto tra bambini e adulti alla sola parentela diretta (di primo grado), cioè al rapporto tra genitori e figli.

Per figli si intendono i figli o le figlie propri, del coniuge o adottivi (indipendentemente dall'età e dallo stato civile) che dimorano abitualmente nella famiglia di almeno uno dei genitori e che non hanno un partner o figli propri nella stessa famiglia. I bambini in affido non vanno inclusi. Un figlio o una figlia che vivono con un coniuge, con un convivente registrato, con un partner in un'unione consensuale o con uno o più figli, non sono considerati come figli. Per un bambino che vive alternativamente in due famiglie (ad esempio se i genitori sono divorziati) si considera come nucleo familiare la famiglia in cui trascorre la maggior parte del tempo. Qualora il tempo trascorso dal bambino con i genitori sia equamente diviso tra questi, si prende in considerazione il nucleo familiare in cui il bambino si trova la notte del censimento o, alternativamente, quello in cui il bambino ha la residenza legale o dichiarata.

Il termine «partner» comprende le coppie di coniugi, le coppie di conviventi registrati e le coppie in unione consensuale. Per «unione civile» vale la definizione fornita nelle specifiche tecniche per la variabile «stato civile de jure».

Due persone sono considerate partner in «unione consensuale» se:

appartengono alla stessa famiglia e

hanno una relazione di tipo coniugale e

non sono legate reciprocamente dal vincolo del matrimonio e dell'unione civile.

Le «famiglie con salto generazionale» (composte da uno o due nonni e da uno o più nipoti, ma senza i genitori di questi ultimi) non sono incluse nella definizione di nucleo.

Posizione nel nucleo familiare

FST.L.

FST.M.

FST.H.

0.

Totale

0.

0.

0.

1.

Coniuge/convivente

1.

1.

1.

 

1.1.

Persone in coppia coniugata o in convivenza registrata

 

1.1.

1.1.

 

 

1.1.1.

Persone in coppia coniugata o in convivenza registrata di sesso diverso

 

 

1.1.1.

 

 

1.1.2.

Persone in coppia coniugata o in convivenza registrata dello stesso sesso

 

 

1.1.2.

 

1.2.

Partner in unione consensuale

 

1.2.

1.2.

2.

Monogenitore

2.

2.

2.

3.

Figli/figlie

3.

3.

3.

 

3.1.

Con entrambi i genitori

 

3.1.

3.1.

 

3.2.

Con un solo genitore

 

3.2.

3.2.

4.

Non dichiarato

4.

4.

4.

5.

Non applicabile — non appartenenti a un nucleo familiare

5.

5.

5.

Le classificazioni della variabile «posizione nel nucleo familiare» sono progettate per classificare tutti i totali o i subtotali che si riferiscono alle persone.

Variabile: tipo di nucleo familiare

Le specifiche per i concetti relativi alla famiglia e le definizioni dei termini «nucleo familiare», «figlio», «coppia» e «unione consensuale» fornite per la variabile «posizione nel nucleo familiare» si applicano anche alla variabile «tipo di nucleo familiare».

Tipo di nucleo familiare

TFN.L.

TFN.H.

0.

Totale

0.

0.

1.

Coppie coniugate o conviventi registrati

1.

1.

 

1.1.

Coppie coniugate o conviventi registrati senza figli residenti

 

1.1.

 

 

1.1.1.

Coppie formate da marito e moglie

 

1.1.1.

 

 

1.1.2.

Coppie coniugate o conviventi registrati dello stesso sesso

 

1.1.2.

 

1.2.

Coppie coniugate o conviventi registrati con almeno un figlio residente di età inferiore a 25 anni

 

1.2.

 

 

1.2.1.

Coppie formate da marito e moglie

 

1.2.1.

 

 

1.2.2.

Coppie coniugate o conviventi registrati dello stesso sesso

 

1.2.2.

 

1.3.

Coppie coniugate o conviventi registrati con il figlio più piccolo di età superiore a 25 anni

 

1.3.

 

 

1.3.1.

Coppie formate da marito e moglie

 

1.3.1.

 

 

1.3.2.

Coppie coniugate o conviventi registrati dello stesso sesso

 

1.3.2.

2.

Coppie in unione consensuale

2.

2.

 

2.1.

Coppie in unione consensuale senza figli residenti

 

2.1.

 

2.2.

Coppie in unione consensuale con almeno un figlio residente di età inferiore a 25 anni

 

2.2.

 

2.3.

Coppie in unione consensuale con il figlio più piccolo di età superiore a 25 anni

 

2.3.

3.

Padre con figli

3.

3.

 

3.1.

Padre con figli avente almeno un figlio residente di età inferiore a 25 anni

 

3.1.

 

3.2.

Padre con figli avente il figlio residente più piccolo di età superiore a 25 anni

 

3.2.

4.

Madre con figli

4.

4.

 

4.1.

Madre con figli avente almeno un figlio residente di età inferiore a 25 anni

 

4.1.

 

4.2.

Madre con figli avente il figlio residente più piccolo di età superiore a 25 anni

 

4.2.

Le classificazioni della variabile «tipo di nucleo familiare» sono progettate per classificare tutti i totali o i subtotali che si riferiscono alle persone.

Variabile: dimensione del nucleo familiare

La definizione del termine «nucleo familiare» fornita per la variabile «posizione nel nucleo familiare» si applica anche alla variabile «dimensione del nucleo familiare».

Dimensione del nucleo familiare

SFN.

0.

Totale

0.

1.

2 persone

1.

2.

3-5 persone

2.

 

2.1.

3 persone

2.1.

 

2.2.

4 persone

2.2.

 

2.3.

5 persone

2.3.

3.

6 e più persone

3.

 

3.1.

6-10 persone

3.1.

 

3.2.

11 e più persone

3.2.

Le classificazioni della variabile «dimensione del nucleo familiare» sono progettate per classificare tutti i totali o i subtotali che si riferiscono alle persone.

Variabile: posizione in famiglia o non in famiglia

Gli Stati membri applicano il concetto di «gestione condivisa (housekeeping)» per identificare le famiglie oppure, se ciò non è possibile, il concetto di «alloggio di famiglia (household-dwelling)».

1.   Concetto di gestione condivisa

Secondo il concetto di gestione condivisa, una famiglia può essere:

a)

una famiglia unipersonale, costituita da una persona che vive da sola in un'unità abitativa distinta o che occupa, come pensionante, uno o più locali distinti di un'unità abitativa ma non forma con nessuno degli altri occupanti dell'unità abitativa una famiglia pluripersonale, come definita qui di seguito; o

b)

una famiglia pluripersonale, costituita da un gruppo di due o più persone che occupano interamente o in parte un'unità abitativa e condividono i pasti ed eventualmente l'acquisto di altri beni essenziali. I membri del gruppo possono mettere in comune i loro redditi in misura maggiore o minore.

2.   Concetto di alloggio di famiglia

Il concetto di alloggio di famiglia considera tutte le persone che vivono in un'unità abitativa come membri della stessa famiglia, in modo tale che esiste una sola famiglia per ogni unità abitativa occupata. Nel concetto di alloggio di famiglia, inoltre, il numero di unità abitative occupate coincide con il numero di famiglie che le occupano e il luogo in cui sono ubicate le unità abitative con il luogo di dimora delle famiglie.

La modalità delle «persone che vivono in famiglia» comprende le «persone che vivono in un nucleo familiare» (HST.M. e HST.H.1.1.) e le «persone che non vivono in un nucleo familiare» (HST.M. e HST.H. 1.2.). Nella modalità «persone che vivono in un nucleo familiare» sono incluse tutte le persone che appartengono a una famiglia con un nucleo familiare di cui sono componenti. Le «persone che non vivono in un nucleo familiare» comprendono tutte le persone che appartengono a una famiglia senza nuclei o che appartengono a una famiglia senza essere membro di alcun nucleo familiare di quella famiglia.

Una famiglia senza nuclei può essere costituita da una famiglia unipersonale [«persone che vivono sole» (HST.H.1.2.1.)] o da una famiglia pluripersonale senza nucleo familiare. La modalità delle «persone che non vivono sole» (HST.H.1.2.2.) comprende le persone che vivono in una famiglia pluripersonale senza nucleo familiare o in una famiglia con nuclei senza esserne membro.

Una convivenza comprende persone alle cui necessità di alloggio e di mezzi di sussistenza provvede un istituto. Per istituto si intende un'entità giuridica che ha lo scopo di offrire una dimora di lunga durata e la prestazione di servizi a un gruppo di persone. Gli istituti hanno generalmente strutture comuni condivise dagli occupanti (bagni, soggiorni, mense, dormitori ecc.).

Le «persone senza fissa dimora» [(HST.M. 2.2. e HST.H.2.2.) sono persone che vivono per strada, senza un riparo che possa essere definito alloggio (senza fissa dimora di tipo primario) o persone che si spostano frequentemente da un alloggio temporaneo all'altro (senza fissa dimora di tipo secondario).

Posizione in famiglia o non in famiglia

HST.L.

HST.M.

HST.H.

0.

Totale

0.

0.

0.

1.

Persone che vivono in famiglia

1.

1.

1.

 

1.1.

Persone che vivono in un nucleo familiare

 

1.1.

1.1.

 

1.2.

Persone che non vivono in un nucleo familiare

 

1.2.

1.2.

 

 

1.2.1.

Persone che vivono sole

 

 

1.2.1.

 

 

1.2.2.

Persone che non vivono sole

 

 

1.2.2.

 

1.3.

Persone che vivono in famiglia, ma la cui categoria non è dichiarata

 

1.3.

1.3.

2.

Persone che non vivono in famiglia

2.

2.

2.

 

2.1.

Persone che vivono in una convivenza

 

2.1.

2.1.

 

2.2.

Persone che non vivono in famiglia (comprese le persone senza fissa dimora), ma la cui categoria non è dichiarata

 

2.2.

2.2.

Le classificazioni della variabile «posizione in famiglia o non in famiglia» sono progettate per classificare tutti i totali o i subtotali che si riferiscono alle persone.

Variabile: tipo di famiglia

Le specifiche per i concetti relativi alla famiglia fornite per la variabile «posizione in famiglia o non in famiglia» si applicano anche alla variabile «tipo di famiglia».

Le «coppie» comprendono le famiglie formate da coppie di coniugi, conviventi registrati e partner in unione consensuale.

Tipo di famiglia

TPH.L.

TPH.H.

0.

Totale

0.

0.

1.

Famiglie senza nuclei

1.

1.

 

1.1.

Famiglie unipersonali

1.1.

1.1.

 

1.2.

Famiglie pluripersonali

1.2.

1.2.

2.

Famiglie con un solo nucleo

2.

2.

 

2.1.

Coppie

 

2.1.

 

 

2.1.1.

Coppie senza figli residenti

 

2.1.1.

 

 

2.1.2.

Coppie con almeno un figlio residente di età inferiore a 25 anni

 

2.1.2.

 

 

2.1.3.

Coppie con il figlio residente più piccolo di età superiore a 25 anni

 

2.1.3.

 

2.2.

Padre con figli

 

2.2.

 

 

2.2.1.

Padre con figli avente almeno un figlio residente di età inferiore a 25 anni

 

2.2.1.

 

 

2.2.2.

Padre con figli avente il figlio residente più piccolo di età superiore a 25 anni

 

2.2.2.

 

2.3.

Madre con figli

 

2.3.

 

 

2.3.1.

Madre con figli avente almeno un figlio residente di età inferiore a 25 anni

 

2.3.1.

 

 

2.3.2.

Madre con figli avente il figlio residente più piccolo di età superiore a 25 anni

 

2.3.2.

3.

Famiglie con due o più nuclei

3.

3.

Le classificazioni della variabile «tipo di famiglia» sono progettate per classificare il totale delle «famiglie» e qualsiasi subtotale.

Variabile: dimensione della famiglia

Le specifiche per i concetti relativi alla famiglia fornite per la variabile «posizione in famiglia o non in famiglia» si applicano anche alla variabile «dimensione della famiglia».

Dimensione della famiglia

SPH.

0.

Totale

0.

1.

1 persona

1.

2.

2 persone

2.

3.

3-5 persone

3.

 

3.1.

3 persone

3.1.

 

3.2.

4 persone

3.2.

 

3.3.

5 persone

3.3.

4.

6-10 persone

4.

5.

11 o più persone

5.

Le classificazioni della variabile «dimensione della famiglia» sono progettate per classificare il totale delle «famiglie» e qualsiasi subtotale.

Variabile: situazione abitativa

La variabile «situazione abitativa» riguarda tutta la popolazione e si riferisce al tipo di alloggio in cui una persona dimora abitualmente al momento del censimento. Essa riguarda tutte le persone che hanno la propria dimora abituale in alloggi di vario tipo o che non hanno una dimora abituale e vivono temporaneamente in un qualche tipo di alloggio, o che sono senzatetto e dormono all'aperto o in ricoveri di emergenza al momento del censimento.

Gli «occupanti» sono le persone che hanno la loro dimora abituale nei luoghi indicati nella rispettiva modalità.

Le «abitazioni» sono alloggi strutturalmente separati e indipendenti, situati in un luogo fisso, che sono progettati per servire da abitazione umana permanente e sono, alla data di riferimento,

a)

utilizzati come dimora, o

b)

vuoti, o

c)

riservati ad un uso stagionale o secondario.

«Separato» significa circondato da pareti e coperto da un tetto o un soffitto, in modo che una o più persone vi si possano isolare. «Indipendente» significa dotato di un accesso diretto da una strada, una scala, un passaggio, un ballatoio o un cortile.

Gli «altri tipi di alloggio» sono capanne, casupole, baracche, roulotte, case galleggianti, fienili, mulini, grotte o qualsiasi altro riparo utilizzato come alloggio al momento del censimento, indipendentemente dal fatto che siano progettati per servire da abitazione umana.

Le «strutture residenziali collettive» sono alloggi progettati per servire da abitazione per gruppi numerosi di persone o per varie famiglie e che sono utilizzati come dimora abituale da almeno una persona al momento del censimento.

Le «abitazioni occupate», gli altri tipi di alloggio e le strutture residenziali collettive costituiscono insieme gli «alloggi». Qualsiasi «alloggio» deve essere la dimora abituale di almeno una persona.

L'insieme delle abitazioni occupate e degli altri tipi di alloggio costituisce le «unità abitative».

Le persone senza fissa dimora (che non dimorano abitualmente in nessuna categoria di alloggio) sono persone che vivono per strada, senza un riparo che possa essere definito alloggio (senza fissa dimora di tipo primario) o persone che si spostano frequentemente da un alloggio temporaneo all'altro (senza fissa dimora di tipo secondario).

Situazione abitativa

HAR.

0.

Totale

0.

1.

Occupanti di un'abitazione o di una struttura residenziale collettiva

1.

 

1.1.

Occupanti di un'abitazione

1.1.

 

1.2.

Occupanti di una struttura residenziale collettiva

1.2.

2.

Occupanti di un altro tipo di alloggio e persone senza fissa dimora

2.

3.

Non dichiarato

3.

Le classificazioni della variabile «situazione abitativa» sono progettate per classificare tutti i totali o i subtotali che si riferiscono alle persone.

Variabile: titolo di godimento delle famiglie

La variabile «titolo di godimento delle famiglie» riguarda la modalità con cui una famiglia occupa tutta o parte di un'unità abitativa.

Le famiglie che stanno pagando un mutuo contratto per l'unità abitativa in cui vivono o stanno acquistando a rate la loro unità abitativa in base ad altri accordi finanziari vanno classificate nella modalità «famiglie di cui almeno un componente è il proprietario dell'intera unità abitativa o di una sua parte» (TSH.1.).

Le famiglie di cui almeno un componente è il proprietario dell'unità abitativa e almeno un componente è locatario dell'intera unità abitativa o di una sua parte vanno classificate nella modalità «famiglie di cui almeno un componente è il proprietario dell'intera unità abitativa o di una sua parte» (TSH.1.).

Titolo di godimento delle famiglie

TSH.

0.

Totale

0.

1.

Famiglie di cui almeno un componente è il proprietario dell'intera unità abitativa o di una sua parte

1.

2.

Famiglie di cui almeno un componente è locatario dell'intera unità abitativa o di una sua parte (e nessun altro componente è il proprietario)

2.

3.

Famiglie che occupano l'intera unità abitativa o una sua parte in base a un altro titolo di godimento

3.

4.

Non dichiarato

4.

Le classificazioni della variabile «titolo di godimento delle famiglie» sono progettate per classificare il totale di «famiglie» e qualsiasi subtotale.

Variabile: tipo di alloggio

Per alloggio si intende la dimora abituale di una o più persone. Per i termini «abitazioni», «altri tipi di alloggio» e «strutture residenziali collettive» si applicano le definizioni fornite per la variabile «situazione abitativa».

Tipo di alloggio

TLQ.

0.

Totale

0.

1.

Abitazioni occupate

1.

2.

Altri tipi di alloggio

2.

3.

Strutture residenziali collettive

3.

4.

Non dichiarato

4.

La classificazione della variabile «tipo di alloggio» è progettata per classificare il totale degli «alloggi» e qualsiasi subtotale.

Variabile: stato di occupazione delle abitazioni

Per «abitazioni occupate» si intendono le abitazioni che sono la dimora abituale di una o più persone al momento del censimento. Per «abitazioni non occupate» si intendono le abitazioni in cui non dimora abitualmente nessuno al momento del censimento.

Le abitazioni destinate a un utilizzo stagionale o secondario, le abitazioni vuote e le abitazioni occupate da persone non incluse nel censimento vanno classificate nella modalità «abitazioni non occupate» (OCS.2.).

Stato di occupazione delle abitazioni

OCS.

0.

Totale

0.

1.

Abitazioni occupate

1.

2.

Abitazioni non occupate

2.

3.

Non dichiarato

3.

La classificazione della variabile «stato di occupazione delle abitazioni» è progettata per classificare il totale delle «abitazioni» e qualsiasi subtotale.

Variabile: tipo di proprietà (titolo di godimento dell'abitazione occupata)

La variabile «tipo di proprietà» si riferisce alla proprietà dell'abitazione e non a quella del terreno su cui l'abitazione è situata. Essa serve per indicare il titolo di godimento dell'abitazione occupata.

Le «abitazioni occupate dal proprietario» sono quelle in cui almeno uno degli occupanti dell'abitazione è proprietario dell'intera abitazione o di una sua parte.

Le «abitazioni in affitto» sono quelle per la cui occupazione almeno uno degli occupanti paga un canone e in cui nessun occupante è proprietario dell'intera abitazione o di una sua parte.

Le abitazioni non occupate sono classificate nella modalità «non applicabile» (OWS.5.).

Tipo di proprietà

OWS.

0.

Totale

0.

1.

Abitazioni occupate dal proprietario

1.

2.

Abitazioni in affitto

2.

3.

Abitazioni con altri tipi di proprietà

3.

4.

Non dichiarato

4.

5.

Non applicabile

5.

La classificazione della variabile «tipo di proprietà» è progettata per classificare il totale delle «abitazioni» e qualsiasi subtotale.

Variabile: numero di occupanti

Il numero di occupanti di un'unità abitativa è il numero di persone per le quali l'unità abitativa costituisce la dimora abituale.

Numero di occupanti

NOC.

0.

Totale

0.

1.

1 persona

1.

2.

2 persone

2.

3.

3-5 persone

3.

 

3.1.

3 persone

3.1.

 

3.2.

4 persone

3.2.

 

3.3

5 persone

3.3.

4.

6 e più persone

4.

 

4.1.

6-10 persone

4.1.

 

 

4.1.1.

6 persone

4.1.1.

 

 

4.1.2.

7 persone

4.1.2.

 

 

4.1.3.

8 persone

4.1.3.

 

 

4.1.4.

9 persone

4.1.4.

 

 

4.1.5.

10 persone

4.1.5.

 

4.2.

11 persone o più

4.2.

Le classificazioni della variabile «numero di occupanti» sono progettate per classificare il totale delle «abitazioni occupate» e qualsiasi subtotale.

Variabile: superficie utile e/o numero di stanze delle unità abitative

Per superficie utile si intende:

la superficie abitabile misurata all'interno dei muri esterni, escluse le cantine e i sottotetti non abitabili e, negli immobili divisi in appartamenti, tutti gli spazi comuni; o

la superficie abitabile totale dei locali che rientrano nel concetto di «stanza».

Per «stanza» si intende uno spazio di un'unità abitativa circoscritto da pareti che vanno dal pavimento al soffitto o al tetto, di dimensioni abbastanza grandi per contenere un letto per un adulto (almeno 4 metri quadrati) e con un soffitto alto per la maggior parte almeno 2 metri.

Gli Stati membri comunicano i dati sulla «superficie utile» o, qualora ciò non fosse possibile, sul «numero di stanze».

Superficie utile

UFS.

0.

Totale

0.

1.

Meno di 30 metri quadrati

1.

2.

Da 30 a meno di 40 metri quadrati

2.

3.

Da 40 a meno di 50 metri quadrati

3.

4.

Da 50 a meno di 60 metri quadrati

4.

5.

Da 60 a meno di 80 metri quadrati

5.

6.

Da 80 a meno di 100 metri quadrati

6.

7.

Da 100 a meno di 120 metri quadrati

7.

8.

Da 120 a meno di 150 metri quadrati

8.

9.

150 metri quadrati e oltre

9.

10.

Non dichiarato

10.

La classificazione della variabile «superficie utile» è progettata per classificare il totale delle «abitazioni» e qualsiasi subtotale.

Numero di stanze

NOR.

0.

Totale

0.

1.

1 stanza

1.

2.

2 stanze

2.

3.

3 stanze

3.

4.

4 stanze

4.

5.

5 stanze

5.

6.

6 stanze

6.

7.

7 stanze

7.

8.

8 stanze

8.

9.

9 stanze e più

9.

10.

Non dichiarato

10.

La classificazione della variabile «numero di stanze» è progettata per classificare il totale delle «abitazioni» e qualsiasi subtotale.

Variabile: densità abitativa

La variabile «densità abitativa» indica il rapporto tra la superficie utile in metri quadrati o il numero di stanze e il numero degli occupanti, come definito per la variabile «numero di occupanti». Gli Stati membri comunicano la densità abitativa calcolata in base alla «superficie utile» o, qualora ciò non fosse possibile, in base al «numero di stanze».

Densità abitativa (superficie)

DFS.

0.

Totale

0.

1.

Meno di 10 metri quadrati per occupante

1.

2.

Da 10 a meno di 15 metri quadrati per occupante

2.

3.

Da 15 a meno di 20 metri quadrati per occupante

3.

4.

Da 20 a meno di 30 metri quadrati per occupante

4.

5.

Da 30 a meno di 40 metri quadrati per occupante

5.

6.

Da 40 a meno di 60 metri quadrati per occupante

6.

7.

Da 60 a meno di 80 metri quadrati per occupante

7.

8.

80 metri quadrati e oltre per occupante

8.

9.

Non dichiarato

9.

La classificazione della variabile «densità abitativa (superficie)» è progettata per classificare il totale delle «abitazioni occupate» e qualsiasi subtotale.

Densità abitativa (numero di stanze)

DRM.

0.

Totale

0.

1.

Meno di 0,5 stanze per occupante

1.

2.

Da 0,5 a meno di 1 stanza per occupante

2.

3.

Da 1,0 a meno di 1,25 stanze per occupante

3.

4.

Da 1,25 a meno di 1,5 stanze per occupante

4.

5.

Da 1,5 a meno di 2,0 stanze per occupante

5.

6.

Da 2,0 a meno di 2,5 stanze per occupante

6.

7.

Da 2,5 a meno di 3,0 stanze per occupante

7.

8.

3,0 e più stanze per occupante

8.

9.

Non dichiarato

9.

La classificazione della variabile «densità abitativa (numero di stanze)» è progettata per classificare il totale delle «abitazioni occupate» e qualsiasi subtotale.

Variabile: disponibilità di acqua

Per alcuni Stati membri, se esistono elementi di prova basati sui censimenti precedenti, su fonti amministrative o su dati rilevati in indagini campionarie, è lecito supporre che praticamente tutte le abitazioni dispongano di acqua corrente. Per questi Stati membri, tutte le abitazioni possono quindi essere classificate come WSS.1 — «Abitazione con acqua corrente». Gli Stati membri che scelgono tale opzione devono motivarla nei metadati.

Disponibilità di acqua

WSS.

0.

Totale

0.

1.

Abitazione con acqua corrente

1.

2.

Abitazione senza acqua corrente

2.

3.

Non dichiarato

3.

La classificazione della variabile «disponibilità di acqua» è progettata per classificare il totale delle «abitazioni» e qualsiasi subtotale.

Variabile: servizi igienici

Per alcuni Stati membri, se esistono elementi di prova basati sui censimenti precedenti, su fonti amministrative o su dati rilevati in indagini campionarie, è lecito supporre che praticamente tutte le abitazioni dispongano di «servizi igienici». Per questi Stati membri, tutte le abitazioni possono quindi essere classificate come TOI.1 — «Abitazione dotata di toilette». Gli Stati membri che scelgono tale opzione devono motivarla nei metadati.

Servizi igienici

TOI.

0.

Totale

0.

1.

Abitazione dotata di toilette

1.

2.

Abitazione senza toilette

2.

3.

Non dichiarato

3.

La classificazione della variabile «servizi igienici» è progettata per classificare il totale delle «abitazioni» e qualsiasi subtotale.

Variabile: disponibilità di vasca o doccia

Per vasca o doccia si intende qualsiasi installazione che permetta di lavare tutto il corpo e che comprenda una vasca da bagno o una doccia.

Per alcuni Stati membri, se esistono elementi di prova basati sui censimenti precedenti, su fonti amministrative o su dati rilevati in indagini campionarie, è lecito supporre che praticamente tutte le abitazioni dispongano di «vasca o doccia». Per questi Stati membri, tutte le abitazioni possono quindi essere classificate come BAT.1 — «Abitazione con installazione fissa per vasca o doccia» . Gli Stati membri che scelgono tale opzione devono motivarla nei metadati.

Disponibilità di vasca o doccia

BAT.

0.

Totale

0.

1.

Abitazione con installazione fissa per vasca o doccia

1.

2.

Abitazione senza installazione fissa per vasca o doccia

2.

3.

Non dichiarato

3.

La classificazione della variabile «disponibilità di vasca o doccia» è progettata per classificare il totale delle «abitazioni» e qualsiasi subtotale.

Variabile: tipo di riscaldamento

Un'abitazione convenzionale è considerata dotata di riscaldamento centralizzato se il riscaldamento proviene da una centrale termica collettiva o da un impianto di riscaldamento installato nell'edificio o nell'abitazione convenzionale, indipendentemente dalla fonte di energia.

Per alcuni Stati membri, se esistono elementi di prova basati sui censimenti precedenti, su fonti amministrative o su dati rilevati in indagini campionarie, è lecito supporre che praticamente tutte le abitazioni dispongano di «riscaldamento centralizzato». Per questi Stati membri, tutte le abitazioni possono quindi essere classificate come TOH.1 — «Riscaldamento centralizzato». Gli Stati membri che scelgono tale opzione devono motivarla nei metadati.

Tipo di riscaldamento

TOH.

0.

Totale

0.

1.

Riscaldamento centralizzato

1.

2.

Senza riscaldamento centralizzato

2.

3.

Non dichiarato

3.

La classificazione della variabile «tipo di riscaldamento» è progettata per classificare il totale delle «abitazioni» e qualsiasi subtotale.

Variabile: abitazioni per tipo di edificio

La variabile «abitazioni per tipo di edificio» corrisponde al numero di abitazioni comprese nell'immobile in cui è situata l'abitazione.

Un edificio è considerato non residenziale se è destinato prevalentemente a un uso non residenziale (edificio commerciale, edificio adibito a uffici, fabbrica) e contiene pochissime abitazioni, ad esempio un'abitazione per il custode o un addetto.

Abitazioni per tipo di edificio

TOB.

0.

Totale

0.

1.

Abitazioni in edifici ad uso residenziale

1.

 

1.1.

Abitazioni in edifici con una abitazione

1.1.

 

1.2.

Abitazioni in edifici con due abitazioni

1.2.

 

1.3.

Abitazioni in edifici con tre o più abitazioni

1.3.

2.

Abitazioni in edifici ad uso non residenziale

2.

3.

Non dichiarato

3.

La classificazione della variabile «abitazioni per tipo di edificio» è progettata per classificare il totale delle «abitazioni» e qualsiasi subtotale.

Variabile: abitazioni per periodo di costruzione

La variabile «abitazioni per periodo di costruzione» si riferisce all'anno in cui è stato completato l'edificio in cui è situata l'abitazione.

Abitazioni per periodo di costruzione

POC.

0.

Totale

0.

1.

Prima del 1919

1.

2.

1919-1945

2.

3.

1946-1960

3.

4.

1961-1980

4.

5.

1981-2000

5.

6.

2001-2010

6.

7.

2011-2015

7.

8.

2016 e oltre

8.

9.

Non dichiarato

9.

La classificazione della variabile «abitazioni per periodo di costruzione» è progettata per classificare il totale delle «abitazioni» e qualsiasi subtotale.


(1)  I codici «x.», «x.x.» e «x.x.x.» dipendono dalla classificazione NUTS e il codice «x.x.x.x.» dalla classificazione LAU, in vigore per lo Stato membro il 1o gennaio 2021. La lettera «N» identifica la ripartizione che si riferisce al livello nazionale.

(2)  Conformemente al regolamento (CE) n. 1059/2003 tutte le statistiche degli Stati membri che sono trasmesse alla Commissione e che devono essere ripartite in unità territoriali dovrebbero avvalersi della classificazione NUTS. Di conseguenza, allo scopo di assicurare la comparabilità delle statistiche regionali, i dati sulle unità territoriali dovrebbero essere forniti in conformità alla classificazione NUTS. [Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1)].

(3)  I codici «1.x.» e «1.x.x.» dipendono dalla classificazione NUTS in vigore per lo Stato membro il 1o gennaio 2021. La lettera «N» identifica la ripartizione che si riferisce al livello nazionale.

(*1)  Tale designazione non pregiudica le posizioni sulla statualità ed è conforme alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite UNSCR 1244/1999 e al parere della Corte internazionale di giustizia (CIG) sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(*2)  Tale designazione non pregiudica le posizioni sulla statualità ed è conforme alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite UNSCR 1244/1999 e al parere della Corte internazionale di giustizia (CIG) sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.


23.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 78/59


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/544 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 2017

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

EG

288,4

IL

234,5

MA

112,2

TR

106,7

ZZ

185,5

0707 00 05

EG

241,9

TR

184,3

ZZ

213,1

0709 93 10

MA

47,3

TR

153,5

ZZ

100,4

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

46,2

IL

80,3

MA

49,4

TN

55,3

TR

70,9

ZA

92,1

ZZ

65,7

0805 50 10

AR

45,3

TR

66,0

ZZ

55,7

0808 10 80

CL

122,2

CN

144,8

ZA

111,8

ZZ

126,3

0808 30 90

AR

119,4

CL

135,5

CN

77,9

TR

148,9

ZA

127,6

ZZ

121,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


23.3.2017   

IT

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L 78/61


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/545 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 2017

recante fissazione di una percentuale di accettazione per il rilascio di titoli di esportazione, rigetto delle domande di titoli di esportazione e sospensione della presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 7 sexies in combinato disposto con l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 139, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013, lo zucchero prodotto nel corso di una data campagna di commercializzazione in eccesso rispetto alla quota di cui all'articolo 136 del medesimo regolamento può essere esportato soltanto entro il limite quantitativo fissato dalla Commissione.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1713 della Commissione (3) stabilisce il suddetto limite.

(3)

I quantitativi di zucchero oggetto di domande di titoli di esportazione superano il limite quantitativo fissato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1713. Occorre pertanto stabilire una percentuale di accettazione per i quantitativi richiesti dal 13 al 17 marzo 2017, respingere tutte le domande di titoli di esportazione di zucchero presentate dopo il 17 marzo 2017 e sospendere la presentazione di domande di titoli di esportazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota oggetto delle domande presentate dal 13 al 17 marzo 2017 sono rilasciati per i quantitativi richiesti, moltiplicati per una percentuale di accettazione del 66,806961 %.

2.   Le domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota presentate il 20, 21, 22, 23 e 24 marzo 2017 sono respinte.

3.   La presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota è sospesa per il periodo dal 27 marzo 2017 al 30 settembre 2017.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente,

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1713 della Commissione, del 20 settembre 2016, recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna 2016/2017 (GU L 258 del 24.9.2016, pag. 8).


DECISIONI

23.3.2017   

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L 78/63


DECISIONE (UE) 2017/546 DEL CONSIGLIO

del 21 marzo 2017

relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica federale di Germania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo tedesco,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.

(2)

Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Helmuth MARKOV.

(3)

Un seggio di supplente è divenuto vacante a seguito della nomina della sig.ra Anne QUART a membro del Comitato delle regioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

a)

quale membro:

sig.ra Anne QUART, Staatssekretärin für Europa und Verbraucherschutz, Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg,

e

b)

quale supplente:

sig. Stefan LUDWIG, Mitglied der Landesregierung Brandenburg, Minister der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2017

Per il Consiglio

Il presidente

E. SCICLUNA


(1)  Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

(2)  Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

(3)  Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).


23.3.2017   

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L 78/65


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/547 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2017

relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo a norma della direttiva 2002/56/CE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi di patata da semina ottenuti da seme botanico di patata

[notificata con il numero C(2017) 1736]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (1), in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

(1)

Nuovi sviluppi in materia di selezione delle patate promettono di ridurre considerevolmente la durata dei programmi di sviluppo, consentire l'accesso a un maggior numero di variazioni genetiche e consentire lo sviluppo di nuove varietà con combinazioni di caratteristiche utili.

(2)

Gli attuali metodi di produzione di tuberi-seme di patata si basano sulla moltiplicazione vegetativa dei tuberi di patata per più generazioni. Gli sviluppi di cui al considerando 1 comprendono tuttavia la moltiplicazione delle patate mediante seme, il cosiddetto seme botanico. Le pratiche di moltiplicazione a partire da seme botanico di patata promettono di ridurre notevolmente il tempo necessario per produrre un numero sufficiente di tuberi-seme di patata per gli utilizzatori finali, riducendo nel contempo il rischio di accumulo di malattie.

(3)

Poiché i tuberi da semina ottenuti da seme botanico di patata attualmente non soddisfano l'obbligo di essere stati prodotti secondo i metodi di selezione di cui all'articolo 2, lettera b), punto i), della direttiva 2002/56/CE, è necessario raccogliere informazioni sulla produzione e la commercializzazione di tali tuberi da semina per capire quali norme di qualità e controlli sono necessari per garantire la qualità e lo stato sanitario di detti tuberi da semina e per determinare in quale fase o a quali condizioni essi possono accedere al sistema di certificazione. È pertanto opportuno organizzare un esperimento temporaneo a norma della direttiva 2002/56/CE per quanto riguarda i tuberi da semina ottenuti da seme botanico di patata sotto la supervisione delle autorità competenti.

(4)

Lo stato sanitario, l'identità e la qualità dei tuberi da semina in questione dipendono dalla garanzia della qualità, dell'identità e dello stato sanitario delle fasi iniziali e intermedie innovative del processo di produzione. Si dovrebbero pertanto raccogliere e comunicare informazioni sullo stato sanitario, sull'identità e sulla qualità del seme botanico di patata e delle plantule ottenute da tale seme per garantire che i tuberi da semina siano conformi alle prescrizioni per i tuberi-seme di base o i tuberi-seme certificati.

(5)

Le conoscenze relative al mantenimento dello stato sanitario e di identità e purezza varietali sufficienti lungo tutto il processo di produzione dei tuberi da semina ottenuti da seme botanico di patata sono scarse. Si dovrebbero pertanto raccogliere e comunicare le informazioni pertinenti. Dopo un certo numero di anni le informazioni raccolte riguardo all'identità e alla purezza varietali del materiale utilizzato per l'esperimento potrebbero dover essere riesaminate per individuare eventuali problemi che possono influenzare l'identificazione e la qualità di tale materiale.

(6)

Gli Stati membri che partecipano all'esperimento dovrebbero permettere la commercializzazione dei tuberi da semina ottenuti da seme botanico di patata. In considerazione del processo di produzione innovativo, i produttori dovrebbero essere esentati da certe prescrizioni previste dalla direttiva 2002/56/CE, in particolare per quanto riguarda il calibro minimo dei tuberi da semina da commercializzare, l'aspetto varietale, il numero massimo di generazioni in campo e la presenza di difetti esterni.

(7)

Oltre alle condizioni generali stabilite dalla direttiva 2002/56/CE, è opportuno stabilire condizioni specifiche per la commercializzazione dei tuberi da semina oggetto dell'esperimento. Tali condizioni dovrebbero garantire la raccolta di informazioni sufficienti per la valutazione dell'esperimento. È pertanto necessario stabilire norme su registrazione, tracciabilità, etichettatura, prove di resa e comunicazione.

(8)

Vista la natura sperimentale della misura prevista dalla presente decisione, la quantità di tuberi-seme di patata da certificare dovrebbe essere limitata.

(9)

Per consentire agli Stati membri di verificare che non venga superata la quantità massima, i produttori che intendono produrre tuberi da semina o plantule nell'ambito dell'esperimento dovrebbero essere tenuti a dichiarare le quantità che intendono produrre o piantare.

(10)

Al fine di ottenere una panoramica dello stato di avanzamento dell'esperimento, ogni anno gli Stati membri partecipanti dovrebbero presentare alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione contenente i quantitativi commercializzati. Alla fine dell'esperimento dovrebbero presentare una relazione finale contenente, in particolare, i risultati dei controlli dei campi e delle partite e le informazioni sullo stato sanitario, sull'identità e sulla qualità del seme botanico di patata e delle plantule ottenute da tale seme.

(11)

Al fine di consentire ai produttori e ai fornitori di produrre e commercializzare una quantità sufficiente di tuberi da semina nell'ambito dell'esperimento e alle autorità competenti di controllare tale materiale e raccogliere informazioni sufficienti e comparabili per la stesura della relazione finale, l'esperimento dovrebbe avere una durata di sette anni, ossia la durata massima prevista all'articolo 19 della direttiva 2002/56/CE.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

1.   Un esperimento temporaneo è organizzato a livello dell'Unione allo scopo di valutare se la produzione, a determinate condizioni, di tuberi da semina ottenuti da plantule provenienti da seme botanico di patata possa costituire un'alternativa migliore alla produzione di tuberi-seme di patata e, di conseguenza, essere considerata un metodo di selezione per la conservazione della varietà e dello stato sanitario di cui all'articolo 2, lettera b), punto i), della direttiva 2002/56/CE.

2.   Scopo dell'esperimento è valutare i seguenti elementi:

a)

se la produzione di tuberi da semina di cui al paragrafo 1 possa essere considerata un «metodo di selezione» ai sensi dell'articolo 2, lettera b), punto i), della direttiva 2002/56/CE e se il seme botanico di patata possa essere considerato come seme di una fase anteriore a quella dei tuberi-seme di base ai sensi dell'articolo 2, lettera c), punto i), di tale direttiva;

b)

se i tuberi da semina di cui al paragrafo 1 aventi dimensioni inferiori al calibro minimo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2002/56/CE siano accettabili;

c)

se sia accettabile un diverso numero di generazioni di tuberi-seme di base e di tuberi-seme certificati rispetto al numero massimo di cui all'allegato I, punto 7, della direttiva 2002/56/CE;

d)

se i tuberi da semina di cui al paragrafo 1 aventi una percentuale superiore di difetti esterni rispetto alla percentuale massima di cui all'allegato II, punto 3, della direttiva 2002/56/CE siano accettabili;

e)

se i tuberi da semina di cui al paragrafo 1 mantengano identità e purezza varietali sufficienti dopo diversi cicli di moltiplicazione vegetativa, e se per tali tuberi da semina siano accettabili limiti diversi rispetto alle percentuali massime fissate per i tuberi-seme di patata di base al punto 1, lettera b), e per i tuberi-seme di patata certificati al punto 2, lettera b), dell'allegato I della direttiva 2002/56/CE;

f)

se le malattie trasmesse per seme si ripercuotano sulla qualità dei tuberi da semina di cui al paragrafo 1 e, in caso affermativo, se debbano essere stabilite prescrizioni specifiche in relazione a tali malattie;

g)

se sia necessario introdurre prescrizioni specifiche per quanto riguarda la tracciabilità, l'identità, la qualità e lo stato sanitario durante la produzione di seme botanico di patata e di plantule ottenute da seme botanico di patata al fine di garantire la qualità, l'identificazione e lo stato sanitario dei tuberi da semina di cui al paragrafo 1; e

h)

quale sia il percorso produttivo più appropriato per ottenere tuberi-seme di patata certificati da seme botanico di patata nelle condizioni agroclimatiche prevalenti nell'Unione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

a)   «seme botanico di patata»: il seme di patata in senso botanico prodotto nell'Unione;

b)   «plantule sperimentali»: plantule ottenute nell'Unione da seme botanico di patata e destinate alla produzione di altre patate;

c)   «tuberi da semina sperimentali»: i tuberi di patate ottenuti nell'Unione da plantule sperimentali;

d)   «materiale sperimentale»: seme botanico di patata, plantule sperimentali e tuberi da semina sperimentali.

Articolo 3

Partecipazione degli Stati membri

1.   Tutti gli Stati membri possono partecipare all'esperimento.

2.   Gli Stati membri che decidono di partecipare all'esperimento (di seguito «gli Stati membri partecipanti») informano la Commissione e gli altri Stati membri della propria partecipazione.

3.   Uno Stato membro partecipante può recedere in qualsiasi momento dalla partecipazione informando la Commissione e gli altri Stati membri.

Articolo 4

Certificazione ufficiale e deroghe alla direttiva 2002/56/CE

Fino al 31 dicembre 2023 ed entro il limite quantitativo di cui all'articolo 5 gli Stati membri partecipanti possono certificare ufficialmente i tuberi da semina sperimentali come «tuberi-seme di patata di base» o «tuberi-seme di patata certificati», in conformità delle pertinenti disposizioni della direttiva 2002/56/CE se tali tuberi da semina sono conformi agli articoli 6 e 7 della presente decisione e sono stati selezionati, prodotti o conservati da persone registrate conformemente all'articolo 8 della presente decisione, a condizione che tali tuberi da semina sperimentali appartengano a una varietà che soddisfa una delle seguenti condizioni:

a)

è inserita nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole a norma dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio (2);

b)

è stata ammessa in un altro Stato membro a norma dell'articolo 3 della direttiva 2002/53/CE;

c)

è stata presentata una domanda valida per l'ammissione di tale varietà a norma dell'articolo 3 della direttiva 2002/53/CE.

Ai fini del primo comma, i tuberi da semina sperimentali sono considerati prodotti secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà e dello stato sanitario di cui all'articolo 2, lettera b), punto i), della direttiva 2002/56/CE e sono considerati prodotti a partire da seme di una fase anteriore a quella dei tuberi-seme di base di cui all'articolo 2, lettera c), punto i), di tale direttiva.

L'allegato I, punto 1, lettera b), e punto 2, lettera b), e l'allegato II, punto 3, della direttiva 2002/56/CE non si applicano.

L'articolo 10 della direttiva 2002/56/CE non si applica ai tuberi raccolti da plantule sperimentali.

Articolo 5

Limite quantitativo

La certificazione a norma dell'articolo 4 per ogni Stato membro partecipante in ciascun anno è limitata a una quantità di tuberi da semina sperimentali inferiore o uguale allo 0,3 % dei tuberi-seme di patata prodotti o a un massimo di 10 ettari di tuberi-seme di patata piantati in tale anno nello Stato membro partecipante in questione.

Entro il 30 aprile di ogni anno ciascun produttore dichiara al servizio di certificazione la superficie dell'area in cui quell'anno intende produrre tuberi da semina sperimentali.

Articolo 6

Prescrizioni su qualità, identità e stato sanitario per plantule sperimentali e seme botanico di patata

I tuberi da semina sperimentali sono ottenuti da plantule sperimentali che soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato I, sezione A, ottenute da seme botanico di patata derivato da incrocio sessuale di linee parentali da inincrocio e che soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato I, sezione B.

Articolo 7

Numero massimo di generazioni

In deroga all'allegato I, punto 7, primo e secondo comma, della direttiva 2002/56/CE, il numero massimo di generazioni complessive di tuberi-seme di patata di base e tuberi-seme di patata certificati ottenuti da seme botanico di patata è quattro.

I tuberi raccolti da plantule sperimentali sono la prima generazione.

Articolo 8

Registrazione dei selezionatori, dei produttori e dei responsabili della conservazione delle varietà di patate moltiplicate mediante seme botanico di patata

1.   Ciascuno Stato membro partecipante tiene e aggiorna un registro pubblico delle persone fisiche o giuridiche che producono e commercializzano materiale sperimentale.

2.   Le persone di cui al paragrafo 1 presentano al servizio di certificazione una domanda di iscrizione nel registro. La domanda include tutti i seguenti elementi:

a)

nome, indirizzo e dati di recapito;

b)

denominazione della varietà in questione.

Il registro contiene tali elementi per ciascuna persona.

Articolo 9

Etichettatura

Oltre alle informazioni richieste conformemente alla direttiva 2002/56/CE, gli imballaggi o i recipienti di tuberi da semina sperimentali commercializzati come tuberi-seme di patata di base o tuberi-seme di patata certificati recano un'etichetta ufficiale che comprende l'indicazione di cui all'allegato II, sezione A.

I recipienti di plantule sperimentali sono accompagnati da un documento rilasciato dal fornitore che comprende le informazioni di cui all'allegato II, sezione B.

Gli imballaggi di seme botanico di patata recano un'etichetta del fornitore con le informazioni di cui all'allegato II, sezione C.

L'etichetta ufficiale, il documento di accompagnamento del recipiente di plantule sperimentali e l'etichetta del fornitore sono redatti in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione.

Articolo 10

Tracciabilità

Gli Stati membri partecipanti garantiscono la tracciabilità del materiale sperimentale.

Un fornitore che trasferisce materiale sperimentale a un altro fornitore tiene un registro che gli consente di indicare, per ogni partita di materiale sperimentale, il fornitore a cui è stato trasferito.

Un fornitore cui è stato trasferito materiale sperimentale tiene un registro che gli consente di indicare, per ogni partita di materiale sperimentale, il fornitore che lo ha trasferito.

I fornitori conservano le registrazioni di cui al presente articolo fino al 31 marzo 2024.

Articolo 11

Controlli ufficiali

I servizi di certificazione degli Stati membri partecipanti effettuano controlli ufficiali riguardanti la produzione e la commercializzazione del materiale sperimentale. Fatto salvo l'articolo 23 della direttiva 2002/56/CE, tali controlli ufficiali riguardano almeno:

a)

la verifica delle dichiarazioni delle quantità destinate a essere prodotte e le comunicazioni delle quantità commercializzate;

b)

la purezza specifica, il contenuto di altre specie e il tasso di germinazione del seme botanico di patata;

c)

l'ottemperanza del produttore e di chiunque commercializzi materiale sperimentale alle prescrizioni stabilite nella presente decisione.

I controlli relativi al primo comma, lettera b), sono eseguiti almeno una volta all'anno. Essi comprendono l'ispezione dei locali delle persone interessate e dei campi e delle serre utilizzati per la produzione di seme botanico di patata e plantule sperimentali.

Articolo 12

Obblighi di notifica e comunicazione

1.   Entro il 28 febbraio di ogni anno i fornitori notificano all'organismo ufficiale responsabile nello Stato membro partecipante le quantità di materiale sperimentale commercializzato nel corso dell'anno precedente. Gli Stati membri partecipanti tengono un registro delle quantità di materiale sperimentale commercializzato. Le informazioni sono fornite al servizio di certificazione, su sua richiesta.

2.   Ciascuno Stato membro partecipante, per ogni anno, presenta alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 31 marzo dell'anno successivo, una relazione annuale contenente le informazioni di cui all'allegato III, se tali informazioni sono disponibili. Tale relazione contiene sempre informazioni sulle quantità di materiale sperimentale commercializzato e, se noto, lo Stato membro al quale il materiale sperimentale è stato destinato. La relazione può comprendere altre informazioni ritenute pertinenti dallo Stato membro partecipante.

3.   Entro il 31 marzo 2024 ciascuno Stato membro partecipante presenta alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione finale contenente le informazioni di cui all'allegato III. Tale relazione comprende una valutazione delle condizioni dell'esperimento e dell'interesse a organizzare un ulteriore esperimento, se del caso. La relazione può comprendere altre informazioni ritenute pertinenti dallo Stato membro partecipante in considerazione della finalità dell'esperimento.

4.   Gli Stati membri partecipanti che cessano la loro partecipazione entro il 31 dicembre 2023 presentano la relazione finale entro il 31 marzo dell'anno successivo alla cessazione della partecipazione.

Articolo 13

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2017

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60.

(2)  Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1).


ALLEGATO I

PRESCRIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 6

SEZIONE A

Prescrizioni che le plantule sperimentali devono soddisfare

1.

Le plantule sono praticamente esenti da organismi nocivi o da malattie che possano incidere sulla qualità, o dai segni e sintomi di tali organismi nocivi e malattie che ne riducano l'utilità e, in particolare, dai seguenti organismi nocivi: Rhizoctonia solani Kühn, Phytophtera infestans (Mont.) de Bary, Alternaria solani Sorauer, Alternaria alternata (Fr.) Keissl., Verticillium dahlia Kleb., Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold, virus dell'accartocciamento delle foglie di patata, virus A della patata, virus M della patata, virus S della patata, virus X della patata e virus Y della patata.

2.

Le plantule sono indenni da sintomi di gamba nera.

3.

Le plantule presentano identità e purezza varietali sufficienti.

4.

Le plantule sono praticamente esenti da difetti che inficiano la qualità e l'utilità del materiale di moltiplicazione.

SEZIONE B

Prescrizioni che il seme botanico di patata deve soddisfare

1.

Il seme presenta identità e purezza varietali sufficienti.

2.

La presenza di malattie e organismi nocivi che riducono l'utilità del seme è la minima possibile.

3.

La purezza specifica, il contenuto di altre specie di piante e il tasso di germinazione del seme sono tali da garantirne la qualità e l'utilità come materiale sperimentale.


ALLEGATO II

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI ETICHETTATURA DI CUI ALL'ARTICOLO 9

A.

Indicazione di cui all'articolo 9, primo comma, «Tuberi da semina ottenuti da seme botanico di patata, esperimento temporaneo secondo le norme e gli standard dell'UE».

B.

Informazioni di cui all'articolo 9, secondo comma:

1.

indicazione «Esperimento temporaneo secondo le norme e gli standard dell'UE»;

2.

nome dell'organismo ufficiale responsabile e rispettivo Stato membro, o loro sigla;

3.

numero di registrazione o di autorizzazione del fornitore;

4.

nome del produttore;

5.

numero di riferimento della partita;

6.

specie, indicata almeno con la denominazione botanica;

7.

varietà;

8.

quantità (numero di plantule);

9.

Stato membro di produzione;

10.

indicazione «Plantule ottenute da seme botanico di patata»;

11.

trattamento, ove applicabile.

C.

Informazioni di cui all'articolo 9, terzo comma:

1.

indicazione «Esperimento temporaneo secondo le norme e gli standard dell'UE»;

2.

nome dell'organismo ufficiale responsabile e rispettivo Stato membro, o loro sigla;

3.

nome e indirizzo, o codice di registrazione nel registro pubblico, del fornitore responsabile dell'apposizione dell'etichetta;

4.

numero di riferimento della partita;

5.

specie, indicata almeno con la denominazione botanica;

6.

varietà;

7.

Stato membro di produzione;

8.

indicazione «Seme botanico di patata»;

9.

peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi;

10.

in caso di indicazione del peso e di utilizzo di antiparassitari granulari, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, indicazione della natura dell'additivo e del rapporto approssimativo fra il peso dei semi puri e il peso totale.


ALLEGATO III

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NELLA RELAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 12

1.

Numero di persone registrate a norma dell'articolo 8, paragrafo 1;

2.

quantità di seme botanico di patata, plantule sperimentali e tuberi da semina sperimentali commercializzati, e, se del caso, Stato membro cui sono stati destinati il seme botanico di patata, le plantule sperimentali o i tuberi da semina sperimentali;

3.

risultati dei controlli sul seme botanico di patata per quanto riguarda la purezza specifica, il contenuto di altre specie e il tasso di germinazione; metodi di analisi e tolleranze utilizzati;

4.

informazioni che aiutino a stabilire la dimensione adatta della partita e dei campioni per il seme botanico di patata, compresa la descrizione dei metodi di campionamento del seme e le tolleranze utilizzati;

5.

risultati dei controlli delle plantule sperimentali per quanto riguarda l'identità e la purezza varietali; metodi e tolleranze utilizzati;

6.

risultati dei controlli per quanto riguarda l'identità e la purezza varietali dei tuberi; tuberi deformi;

7.

risultati delle sperimentazioni comparative nazionali;

8.

valutazione da parte degli utilizzatori dello stato sanitario e della qualità dei tuberi-seme di patata ottenuti da seme botanico di patata;

9.

analisi costi-benefici che consenta di determinare se la produzione di tuberi da semina ottenuti da seme botanico di patata sia o meno un'alternativa migliore alla produzione di tuberi-seme di patata.