ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 299

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
5 novembre 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927 della Commissione, del 4 novembre 2016, relativo ai modelli dei piani di monitoraggio, delle relazioni sulle emissioni e dei documenti di conformità a norma del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1928 della Commissione, del 4 novembre 2016, sulla determinazione del carico trasportato per le categorie di navi diverse dalle navi passeggeri, dalle navi ro/ro e dalle navi portacontainer ai sensi del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo ( 1 )

22

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1929 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva il Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki, sierotipo 3a3b, ceppo ABTS-351, come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 ( 1 )

26

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1930 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva il clorocresolo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 6 e 9 ( 1 )

29

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1931 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva il clorocresolo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 13 ( 1 )

33

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1932 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva l'ossido di calcio e magnesio (calce viva dolomitica) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3 ( 1 )

36

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1933 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva il tetraidrossido di calcio e magnesio (idrato di calce dolomitica) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3 ( 1 )

39

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1934 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva il cloruro di (alchil di cocco)trimetilammonio (ATMAC/TMAC) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8 ( 1 )

42

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1935 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva il diidrossido di calcio (calce idrata) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3 ( 1 )

45

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1936 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva l'ossido di calcio (calce viva) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3 ( 1 )

48

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1937 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva il ciflutrin come principio attivo esistente destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 ( 1 )

51

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1938 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva l'acido citrico come principio attivo esistente destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 2 ( 1 )

54

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1939 della Commissione, del 4 novembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

57

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (EU) 2016/1940 della Commissione, del 6 ottobre 2016, relativa allo stabilimento di condizioni di mercato per i servizi di navigazione aerea di terminale nel Regno Unito a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 [notificata con il numero C(2016) 6336]

59

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1941 della Commissione, del 3 novembre 2016, che modifica la decisione di esecuzione 2014/190/UE che fissa la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e l'elenco delle regioni ammissibili nonché gli importi da trasferire dalle dotazioni del Fondo di coesione e dei fondi strutturali di ciascuno Stato membro al meccanismo per collegare l'Europa e agli aiuti agli indigenti per il periodo 2014-2020 [notificata con il numero C(2016) 6909]

61

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1942 della Commissione, del 4 novembre 2016, relativa alle specifiche del portale dei progetti di investimento europei e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/1214

86

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1943 della Commissione, del 4 novembre 2016, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'impiego di olio di paraffina come rivestimento per le uova di uccelli nidificanti al fine di controllare le dimensioni della popolazione ( 1 )

90

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

5.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1927 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2016

relativo ai modelli dei piani di monitoraggio, delle relazioni sulle emissioni e dei documenti di conformità a norma del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, l'articolo 12, paragrafo 2, e l'articolo 17, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 6, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2015/757 impone alle società di presentare al verificatore un piano di monitoraggio che consiste nella documentazione completa e trasparente del metodo di monitoraggio per ciascuna nave che rientra nell'ambito di applicazione di tale regolamento.

(2)

Al fine di garantire che tali piani di monitoraggio contengano informazioni standardizzate volte a consentire un'attuazione armonizzata degli obblighi in materia di monitoraggio e comunicazione, è necessario stabilire modelli, comprese norme tecniche per la loro applicazione uniforme.

(3)

Il piano di monitoraggio dovrebbe contenere almeno gli elementi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/757. Dovrebbe inoltre utilizzare le unità di valutazione del «carico trasportato», come specificato nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/1928 (2). Tenuto conto dei due distinti servizi di trasporto forniti dalle navi ro-pax, queste ultime dovranno distinguere i dati sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO2 relativi alle merci da quelli relativi ai passeggeri. Ciò consentirebbe una migliore determinazione dei loro indicatori operativi medi di efficienza energetica.

(4)

Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/757 e in conformità all'ultimo comma dell'articolo 10 del medesimo regolamento, il piano di monitoraggio dovrebbe consentire il monitoraggio e la comunicazione del consumo di carburante e delle emissioni di CO2 sulla base di altri criteri facoltativi. Ciò consentirebbe di comprendere meglio l'efficienza energetica media comunicata. Questo vale in particolare per il monitoraggio differenziato del consumo di carburante per il riscaldamento del carico e per il posizionamento dinamico nonché per il monitoraggio differenziato delle tratte con carico e della navigazione fra i ghiacci.

(5)

Per agevolare l'elaborazione dei piani di monitoraggio per le società con più navi, è opportuno autorizzare le società a indicare quali procedure descritte nel piano di monitoraggio si applicherebbero in modo pertinente a tutte le navi sotto la responsabilità della società.

(6)

Nel fornire le informazioni sugli elementi e sulle procedure facenti parte del piano di monitoraggio a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/757, le società dovrebbero poter fare riferimento anche a procedure o sistemi che sono già efficacemente applicati ai loro sistemi di gestione esistenti, quali il codice internazionale di gestione della sicurezza (codice ISM) (3), il piano di gestione per l'efficienza energetica delle navi (SEEMP) (4), o a sistemi e controlli coperti da norme armonizzate relative alla qualità, all'ambiente o alla gestione dell'energia, quali le norme EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 o EN ISO 50001:2011.

(7)

Per facilitare il monitoraggio, è opportuno consentire l'uso di valori predefiniti per il livello di incertezza associato al monitoraggio del carburante.

(8)

Le informazioni sulla gestione, in particolare sulla gestione adeguata dei dati e sulle attività di controllo, dovrebbero essere considerate informazioni utili al fine di semplificare il ciclo di conformità nel suo insieme (comprese le attività di monitoraggio, comunicazione e verifica). Una sezione del modello di monitoraggio dedicata a questi elementi dovrebbe aiutare le società a strutturare i necessari elementi di gestione.

(9)

È necessario stabilire le specifiche del modello elettronico delle relazioni sulle emissioni, al fine di garantire che tali relazioni verificate siano presentate per via elettronica e contengano informazioni annuali aggregate, complete e standardizzate che possano essere rese pubbliche e permettano alla Commissione di elaborare le relazioni di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) 2015/757.

(10)

La relazione sulle emissioni dovrebbe contenere almeno le informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/757, inclusi i risultati del monitoraggio annuale. Dovrebbe inoltre consentire la comunicazione di informazioni supplementari che possano contribuire alla comprensione degli indicatori operativi medi di efficienza energetica comunicati su base volontaria. Si tratta in particolare degli elementi di informazione per il monitoraggio facoltativo del carburante consumato e delle emissioni di CO2 emesse, differenziati sulla base di criteri definiti nel piano di monitoraggio.

(11)

È necessario stabilire norme tecniche che definiscano un modello elettronico per i documenti di conformità, per garantire che informazioni standardizzate e facilmente trattabili possano essere incluse nei documenti di conformità inviati dai verificatori conformemente all'obbligo di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/757 al fine di informare senza ritardo la Commissione e le autorità dello Stato di bandiera del rilascio di un documento di conformità.

(12)

Le società e i verificatori accreditati dovrebbero avere accesso a THETIS MRV, un apposito sistema di informazione dell'Unione sviluppato e gestito dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima per trasmettere alla Commissione e agli Stati di bandiera per via elettronica le relazioni sulle emissioni verificate e approvate e i relativi documenti di conformità. Questo sistema dovrebbe essere concepito in modo flessibile in vista dell'eventuale creazione di un sistema mondiale di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni di gas a effetto serra.

(13)

La Commissione ha consultato le parti interessate sulle migliori pratiche relative alle questioni contemplate dal presente regolamento. La consultazione è stata condotta tramite i sottogruppi di esperti del sistema MRV (Monitoring, Reporting and Verification) nel trasporto marittimo, istituiti nell'ambito del Forum europeo per il trasporto marittimo sostenibile.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici istituito dall'articolo 26 del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i modelli e le norme tecniche per la presentazione dei piani di monitoraggio, delle relazioni sulle emissioni e dei documenti di conformità a norma del regolamento (UE) 2015/757.

Articolo 2

Modello di piano di monitoraggio

1.   Le società elaborano il piano di monitoraggio di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2015/757 utilizzando un modello corrispondente a quello che figura nell'allegato I.

2.   Le società possono suddividere il piano di monitoraggio in una parte dedicata alla società e in una dedicata alla nave, a condizione che siano compresi tutti gli elementi di cui all'allegato I.

Le informazioni contenute nella parte dedicata alla società, che può includere le tabelle B.2, B.5, D, E e F.1 dell'allegato I, si applicano a tutte le navi per le quali la società è tenuta a presentare un piano di monitoraggio a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2015/757.

Articolo 3

Modello elettronico di relazione sulle emissioni

1.   Ai fini della presentazione della relazione sulle emissioni a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/757, le società utilizzano la versione elettronica del modello disponibile nel sistema di informazione automatizzato dell'Unione, THETIS MRV (in appresso «THETIS MRV»), gestito dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima.

2.   La versione elettronica del modello di relazione sulle emissioni di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni stabilite all'allegato II.

Articolo 4

Modello elettronico di documento di conformità

1.   Ai fini del rilascio di un documento di conformità a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/757, il verificatore fornisce i dati pertinenti utilizzando la versione elettronica del modello disponibile nel THETIS MRV.

2.   La versione elettronica del modello di documento di conformità di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni stabilite all'allegato III.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1928 della Commissione, del 4 novembre 2016, sulla determinazione del carico trasportato per le categorie di navi diverse dalle navi passeggeri, dalle navi ro/ro e dalle navi portacontainer ai sensi del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo (cfr. pagina 22 della presente Gazzetta ufficiale).

(3)  Adottato dall'Assemblea dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) mediante la risoluzione A.741(18).

(4)  Allegato VI, regola 22, della convenzione MARPOL.

(5)  Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).


ALLEGATO I

Modello di piano di monitoraggio

Parte A   Foglio di registrazione delle revisioni

Versione n.

Data di riferimento

Situazione alla data di riferimento (1)

Riferimento ai capitoli riveduti o modificati, con breve spiegazione delle modifiche

 

 

 

 

Parte B   Dati di base

Tabella B.1.   Identificazione della nave

Nome della nave

 

Numero di identificazione IMO

 

Porto di immatricolazione

 

Porto di origine (se non identico al porto di immatricolazione)

 

Nome dell'armatore

 

Numero IMO unico d'identificazione della società e del proprietario registrato

 

Tipo di nave (2)

 

Portata lorda (in tonnellate metriche)

 

Stazza lorda

 

Società di classificazione (facoltativo)

 

Classe ghiaccio (facoltativo) (3)

 

Stato di bandiera (facoltativo)

 

Spazio per informazioni supplementari facoltative sulle caratteristiche della nave

 


Tabella B.2.   Informazioni sulla società

Denominazione della società

 

Indirizzo — linea 1

 

Indirizzo — linea 2

 

Città

 

Stato/Provincia/Regione

 

CAP

 

Paese

 

Persona di contatto

 

Numero di telefono

 

Indirizzo di posta elettronica

 


Tabella B.3.   Fonti di emissione e tipi di carburante utilizzati

Numero di riferimento della fonte di emissione

Fonte di emissione (nome, tipo)

Descrizione tecnica della fonte di emissione

(prestazione/potenza, consumo specifico di olio combustibile, anno di installazione, numero di identificazione in caso di più fonti di emissione identiche, ecc.)

Carburante impiegato (potenzialmente) (4)

 

 

 

 


Tabella B.4.   Fattori di emissione

Tipo di carburante

Fattori di emissione IMO

(in tonnellate di CO2/tonnellata di carburante)

Olio combustibile pesante (riferimento: qualità da RME a RMK di cui alla norma ISO 8217)

3,114

Olio combustibile leggero (riferimento: qualità da RMA a RMD di cui alla norma ISO 8217)

3,151

Diesel/gasolio (riferimento: qualità da DMX a DMB di cui alla norma ISO 8217)

3,206

Gas di petrolio liquefatto (propano )

3,000

Gas di petrolio liquefatto (butano )

3,030

Gas naturale liquefatto

2,750

Metanolo

1,375

Etanolo

1,913

Altri carburanti con fattore di emissione fuori norma

 

 

 

In caso di uso di fattori di emissione fuori norma

Combustibile fuori norma

Fattore di emissione

Metodologie per la determinazione del fattore di emissione (metodologia per il campionamento, metodi di analisi e descrizione dei laboratori utilizzati, se del caso)

 

 

 


Tabella B.5.   Procedure, sistemi e responsabilità per l'aggiornamento della completezza delle fonti di emissioni

Titolo della procedura

Gestione della completezza dell'elenco delle fonti di emissione

Riferimento della procedura esistente

 

Versione della procedura esistente

 

Descrizione delle procedure MRV dell'UE ove non già esistenti al di fuori del piano di monitoraggio

 

Nome o posizione della persona responsabile della procedura

 

Luogo in cui sono conservati i registri

 

Nome del sistema informatico utilizzato (se del caso)

 

Parte C   Dati relativi all'attività

Tabella C.1.   Condizioni per l'esenzione di cui all'articolo 9, paragrafo 2

Voce

Campo per la conferma

Numero minimo di tratte previste per ciascun periodo di riferimento che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento MRV dell'UE secondo il piano di navigazione della nave

 

Vi sono tratte previste, per ciascun periodo di riferimento, che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento MRV dell'UE secondo il piano di navigazione della nave (5)?

 

Le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, sono soddisfatte (6)?

 

In caso affermativo si ha l'intenzione di utilizzare la deroga all'obbligo di monitorare la quantità di carburante consumato per tratta (7)?

 

Tabella C.2.   Monitoraggio del consumo di carburante

C.2.1.   Metodi utilizzati per determinare il consumo di carburante di ciascuna fonte di emissione

Fonte di emissione (8)

Metodi scelti per il consumo di carburante (9)

 

 


C.2.2.   Procedure per la determinazione del carburante imbarcato e del carburante contenuto nei serbatoi

Titolo della procedura

Determinazione del carburante imbarcato e del carburante contenuto nei serbatoi

Riferimento della procedura esistente

 

Versione della procedura esistente

 

Descrizione delle procedure MRV dell'UE ove non già esistenti al di fuori del piano di monitoraggio

 

Nome o posizione della persona responsabile di tale procedura

 

Luogo in cui sono conservati i registri

 

Nome del sistema informatico utilizzato (se del caso)

 


C.2.3.   Controlli periodici incrociati tra il quantitativo di carburante imbarcato indicato nelle BDN e il quantitativo di carburante imbarcato indicato dalla misurazione effettuata a bordo

Titolo della procedura

Controlli periodici incrociati tra il quantitativo di carburante imbarcato indicato nelle BDN e il quantitativo imbarcato misurato a bordo

Riferimento della procedura esistente

 

Versione della procedura esistente

 

Descrizione delle procedure MRV dell'UE ove non già esistenti al di fuori del piano di monitoraggio

 

Nome o posizione della persona responsabile di tale procedura

 


C.2.4.   Descrizione degli strumenti di misurazione utilizzati

Apparecchiature di misurazione

(nome)

Elementi misurati (ad esempio fonti di emissione, serbatoi)

Descrizione tecnica

(specifiche, età, intervalli di manutenzione)

 

 

 


C.2.5.   Procedure di registrazione, recupero, trasmissione e archiviazione dei dati riguardanti le misure

Titolo della procedura

Registrazione, recupero, trasmissione e archiviazione dei dati riguardanti le misure

Riferimento della procedura esistente

 

Versione della procedura esistente

 

Descrizione delle procedure MRV dell'UE ove non già esistenti al di fuori del piano di monitoraggio

 

Nome o posizione della persona responsabile di tale procedura

 

Luogo in cui sono conservati i registri

 

Nome del sistema informatico utilizzato (se del caso)

 


C.2.6.   Metodo di determinazione della densità

Tipo di carburante/serbatoio

Metodo utilizzato per determinare i valori effettivi della densità del carburante imbarcato (10)

Metodo utilizzato per determinare i valori effettivi della densità del carburante nei serbatoi (11)

 

 

 


C.2.7.   Livello di incertezza associato al monitoraggio del carburante

Metodo per il monitoraggio (12)

Approccio utilizzato (13)

Valore

 

 

 


C.2.8.   Procedure di garanzia della qualità delle apparecchiature di misurazione

Titolo della procedura

Garanzia della qualità delle apparecchiature di misurazione

Riferimento della procedura esistente

 

Versione della procedura esistente

 

Descrizione delle procedure MRV dell'UE ove non già esistenti al di fuori del piano di monitoraggio

 

Nome o posizione della persona responsabile di tale procedura

 

Luogo in cui sono conservati i registri

 

Nome del sistema informatico utilizzato (se del caso)

 


C.2.9.   Metodo di determinazione della ripartizione del consumo di carburante tra merci e passeggeri (solo per le navi ro-pax)

Titolo del metodo

Determinazione della ripartizione del consumo di carburante tra merci e passeggeri

Metodo di assegnazione applicato secondo la norma EN 16258 (14)

 

Descrizione del metodo per determinare la massa di passeggeri e merci, compreso il possibile uso di valori predefiniti per il peso delle unità di carico/metri di corsia (se è utilizzato il metodo basato sulla massa)

 

Descrizione del metodo per determinare la superficie del ponte destinata al trasporto merci e passeggeri tenendo anche conto dei ponti sospesi e delle autovetture sui ponti destinati alle merci (se è utilizzato il metodo basato sulla superficie)

 

Ripartizione del consumo di carburante (in %) tra passeggeri e merci (solo se è utilizzato il metodo basato sulla superficie)

 

Nome o posizione della persona responsabile di tale metodo

 

Formule e fonti di dati

 

Luogo in cui sono conservati i registri

 

Nome del sistema informatico utilizzato (se del caso)

 


C.2.10.   Procedure per la determinazione e la registrazione del consumo di carburante delle tratte con carico (monitoraggio facoltativo)

Titolo della procedura

Determinazione e registrazione del consumo di carburante delle tratte con carico

Riferimento della procedura esistente

 

Versione della procedura esistente

 

Descrizione delle procedure MRV dell'UE ove non già esistenti al di fuori del piano di monitoraggio

 

Nome o posizione della persona responsabile di tale procedura

 

Formule e fonti di dati

 

Luogo in cui sono conservati i registri

 

Nome del sistema informatico utilizzato (se del caso)

 


C.2.11.   Procedure per la determinazione e la registrazione del consumo di carburante per il riscaldamento del carico (monitoraggio facoltativo per le navi chimichiere)

Titolo della procedura

Determinazione e registrazione del consumo di carburante per il riscaldamento del carico

Riferimento della procedura esistente

 

Versione della procedura esistente

 

Descrizione delle procedure MRV dell'UE ove non già esistenti al di fuori del piano di monitoraggio

 

Nome o posizione della persona responsabile di tale procedura

 

Formule e fonti di dati

 

Luogo in cui sono conservati i registri

 

Nome del sistema informatico utilizzato (se del caso)

 


C.2.12.   Procedure per la determinazione e la registrazione del consumo di carburante per il posizionamento dinamico (monitoraggio facoltativo per le navi petroliere e per «altri tipi di navi»)

Titolo della procedura

Determinazione e registrazione del consumo di carburante per il posizionamento dinamico

Riferimento della procedura esistente

 

Versione della procedura esistente

 

Descrizione delle procedure MRV dell'UE ove non già esistenti al di fuori del piano di monitoraggio

 

Nome o posizione della persona responsabile di tale procedura

 

Formule e fonti di dati

 

Luogo in cui sono conservati i registri

 

Nome del sistema informatico utilizzato (se del caso)

 

Tabella C.3.   Elenco delle tratte

Titolo della procedura

Registrazione e garanzia della completezza delle tratte

Riferimento della procedura esistente

 

Versione della procedura esistente

 

Descrizione delle procedure MRV dell'UE (compresa la registrazione delle tratte, il loro monitoraggio, ecc.) ove non già esistenti al di fuori del piano di monitoraggio

 

Nome o posizione della persona responsabile di tale procedura

 

Fonti dei dati

 

Luogo in cui sono conservati i registri

 

Nome del sistema informatico utilizzato (se del caso)

 


Tabella C.4.   Distanza percorsa

Titolo della procedura

Registrazione e determinazione della distanza percorsa per tratta effettuata

Riferimento della procedura esistente

 

Versione della procedura esistente

 

Descrizione delle procedure MRV dell'UE (compresa la registrazione e la gestione delle informazioni sulla distanza) ove non già esistenti al di fuori del piano di monitoraggio

 

Nome o posizione della persona responsabile di tale procedura

 

Fonti dei dati

 

Luogo in cui sono conservati i registri

 

Nome del sistema informatico utilizzato (se del caso)

 

Procedure per la determinazione e la registrazione della distanza percorsa durante la navigazione fra i ghiacci (monitoraggio facoltativo)

Titolo della procedura

Determinazione e registrazione della distanza percorsa durante la navigazione fra i ghiacci

Riferimento della procedura esistente

 

Versione della procedura esistente

 

Descrizione delle procedure MRV dell'UE (compresa la registrazione e la gestione delle informazioni sulla distanza e sulle condizioni invernali) ove non già esistenti al di fuori del piano di monitoraggio

 

Nome o posizione della persona responsabile di tale procedura

 

Formule e fonti di dati

 

Luogo in cui sono conservati i registri

 

Nome del sistema informatico utilizzato (se del caso)

 


Tabella C.5.   Quantità di carico e numero di passeggeri

Titolo della procedura

Registrazione e determinazione della quantità di carico trasportato e/o del numero di passeggeri

Riferimento della procedura esistente

 

Versione della procedura esistente

 

Descrizione delle procedure MRV dell'UE (tra cui la registrazione e la determinazione della quantità di carico e/o del numero di passeggeri e l'uso di valori predefiniti per la massa delle unità di carico, se del caso) se non già esistenti al di fuori del PM

 

Unità di carico/passeggeri (15)

 

Nome o posizione della persona responsabile di tale procedura

 

Formule e fonti di dati

 

Luogo in cui sono conservati i registri

 

Nome del sistema informatico utilizzato (se del caso)

 

Procedure la determinazione e la registrazione della densità media dei carichi trasportati (monitoraggio facoltativo per le navi chimichiere e portarinfuse e per i vettori misti)

Titolo della procedura

Determinazione e registrazione della densità media dei carichi trasportati

Riferimento della procedura esistente

 

Versione della procedura esistente

 

Descrizione delle procedure MRV dell'UE (compresa la registrazione e la gestione delle informazioni sulla densità del carico) ove non già esistenti al di fuori del piano di monitoraggio

 

Nome o posizione della persona responsabile di tale procedura

 

Formule e fonti di dati

 

Luogo in cui sono conservati i registri

 

Nome del sistema informatico utilizzato (se del caso)

 


Tabella C.6.   Tempo trascorso in mare

Titolo della procedura

Determinazione e registrazione del tempo trascorso in mare dal posto di ormeggio del porto di partenza al posto di ormeggio del porto di arrivo

Riferimento della procedura esistente

 

Versione della procedura esistente

 

Descrizione delle procedure MRV dell'UE (compresa la registrazione e la gestione delle informazioni sul porto di partenza e sul porto di arrivo) ove non già esistenti al di fuori del piano di monitoraggio

 

Nome o posizione della persona responsabile di tale procedura

 

Formule e fonti di dati

 

Luogo in cui sono conservati i registri

 

Nome del sistema informatico utilizzato (se del caso)

 

Procedure per la determinazione e la registrazione del tempo trascorso in mare durante la navigazione fra i ghiacci (monitoraggio facoltativo)

Titolo della procedura

Determinazione e registrazione del tempo trascorso in mare durante la navigazione fra i ghiacci

Riferimento della procedura esistente

 

Versione della procedura esistente

 

Descrizione delle procedure MRV dell'UE (compresa la registrazione e la gestione delle informazioni sul porto di partenza e sul porto di arrivo e sulle condizioni climatiche invernali) ove non già esistenti al di fuori del piano di monitoraggio

 

Nome o posizione della persona responsabile di tale procedura

 

Formule e fonti di dati

 

Luogo in cui sono conservati i registri

 

Nome del sistema informatico utilizzato (se del caso)

 

Parte D   Lacune nei dati

Tabella D.1.   Metodi da utilizzare per la stima del consumo di carburante

Titolo del metodo

Metodo da utilizzare per la stima del consumo di carburante

Metodo ausiliario per il monitoraggio (16)

 

Formule utilizzate

 

Descrizione del metodo per la stima del consumo di carburante

 

Nome o posizione della persona responsabile di tale metodo

 

Fonti dei dati

 

Luogo in cui sono conservati i registri

 

Nome del sistema informatico utilizzato (se del caso)

 


Tabella D.2.   Metodi da utilizzare per colmare le lacune nei dati relativi alla distanza percorsa

Titolo del metodo

Metodo per colmare le lacune nei dati relativi alla distanza percorsa

Formule utilizzate

 

Descrizione del metodo per colmare le lacune nei dati

 

Nome o posizione della persona responsabile di tale metodo

 

Fonti dei dati

 

Luogo in cui sono conservati i registri

 

Nome del sistema informatico utilizzato (se del caso)

 


Tabella D.3.   Metodi da utilizzare per colmare le lacune nei dati relativi al carico trasportato

Titolo del metodo

Metodo per colmare le lacune nei dati relativi al carico trasportato

Formule utilizzate

 

Descrizione del metodo per colmare le lacune nei dati

 

Nome o posizione della persona responsabile di tale metodo

 

Fonti dei dati

 

Luogo in cui sono conservati i registri

 

Nome del sistema informatico utilizzato (se del caso)

 


Tabella D.4.   Metodi da utilizzare per colmare le lacune nei dati relativi al tempo trascorso in mare

Titolo del metodo

Metodo per colmare le lacune nei dati relativi al tempo trascorso in mare

Formule utilizzate

 

Descrizione del metodo per colmare le lacune nei dati

 

Nome o posizione della persona responsabile di tale metodo

 

Fonti dei dati

 

Luogo in cui sono conservati i registri

 

Nome del sistema informatico utilizzato (se del caso)

 

Parte E   Gestione

Tabella E.1.   Verifica periodica dell'adeguatezza del piano di monitoraggio

Titolo della procedura

Verifica periodica dell'adeguatezza del piano di monitoraggio

Riferimento della procedura esistente

 

Versione della procedura esistente

 

Descrizione delle procedure MRV dell'UE ove non già esistenti al di fuori del piano di monitoraggio

 

Nome o posizione della persona responsabile di tale procedura

 

Luogo in cui sono conservati i registri

 

Nome del sistema informatico utilizzato (se del caso)

 


Tabella E.2.   Attività di controllo: garanzia della qualità e affidabilità delle tecnologie dell'informazione

Titolo della procedura

Gestione delle tecnologie dell'informazione (ad esempio, controlli dell'accesso, back-up, recupero dei dati e sicurezza)

Riferimento della procedura

 

Breve descrizione della procedura

 

Nome o posizione della persona responsabile della manutenzione dei dati

 

Luogo in cui sono conservati i registri

 

Nome del sistema utilizzato (se del caso)

 

Elenco dei pertinenti sistemi di gestione esistenti

 


Tabella E.3.   Attività di controllo: revisioni interne e convalida dei dati MRV dell'UE pertinenti

Titolo della procedura

Revisioni interne e convalida dei dati MRV dell'UE pertinenti

Riferimento della procedura esistente

 

Versione della procedura esistente

 

Descrizione delle procedure MRV dell'UE ove non già esistenti al di fuori del piano di monitoraggio

 

Nome o posizione della persona responsabile di tale procedura

 

Luogo in cui sono conservati i registri

 

Nome del sistema informatico utilizzato (se del caso)

 


Tabella E.4.   Attività di controllo: rettifiche e azioni correttive

Titolo della procedura

Rettifiche e azioni correttive

Riferimento della procedura esistente

 

Versione della procedura esistente

 

Descrizione delle procedure MRV dell'UE ove non già esistenti al di fuori del piano di monitoraggio

 

Nome o posizione della persona responsabile di tale procedura

 

Luogo in cui sono conservati i registri

 

Nome del sistema informatico utilizzato (se del caso)

 


Tabella E.5.   Attività di controllo: attività esternalizzate (se del caso)

Titolo della procedura

Attività esternalizzate

Riferimento della procedura esistente

 

Versione della procedura esistente

 

Descrizione delle procedure MRV dell'UE ove non già esistenti al di fuori del piano di monitoraggio

 

Nome o posizione della persona responsabile di tale procedura

 

Luogo in cui sono conservati i registri

 

Nome del sistema informatico utilizzato (se del caso)

 


Tabella E.6.   Attività di controllo: documentazione

Titolo della procedura

Documentazione

Riferimento della procedura esistente

 

Versione della procedura esistente

 

Descrizione delle procedure MRV dell'UE ove non già esistenti al di fuori del piano di monitoraggio

 

Nome o posizione della persona responsabile di tale procedura

 

Luogo in cui sono conservati i registri

 

Nome del sistema informatico utilizzato (se del caso)

 

Parte F   Ulteriori informazioni

Tabella F.1.   Elenco delle definizioni e delle abbreviazioni

Abbreviazione, sigla, definizione

Spiegazione

 

 

Tabella F.2.

Informazioni supplementari

(1)  Selezionare una delle seguenti categorie: «Versione provvisoria», «Versione definitiva presentata al verificatore», «Valutata», «Modificata, senza necessità di nuova valutazione».

(2)  Selezionare una delle seguenti categorie: «nave passeggeri», «nave ro-ro», «nave portacontainer», «nave petroliera», «nave chimichiera», «nave metaniera», «nave gasiera», «nave portarinfuse», «nave da carico», «nave frigorifera», «trasportatore di veicoli», «vettore misto», «nave ro-pax», «nave portacontainer/ro-ro», «altri tipi di nave».

(3)  Selezionare una delle classi polari PC1- PC7 o una delle classi ghiaccio finno-svedesi (IC o IB, IA o IA super).

(4)  Selezionare una delle seguenti categorie: «Olio combustibile pesante (HFO)», «Olio combustibile leggero (LFO)», «diesel/gasolio (MDO/MGO)», «gas di petrolio liquefatto (propano, GPL)», «gas di petrolio liquefatto (butano, GPL)», «gas naturale liquefatto (LNG)», «metanolo», «etanolo», «altro carburante con fattore di emissione fuori norma».

(5)  Selezionare «sì» o «no».

(6)  Selezionare «sì» o «no».

(7)  Selezionare «sì», «no» o «non applicabile».

(8)  Selezionare una delle seguenti categorie: «tutte le fonti», «motori principali», «motori ausiliari», «turbine a gas», «caldaie» o «generatori di gas inerte».

(9)  Selezionare una o più delle seguenti categorie: «metodo A: BDN e rilevamenti periodici del carburante presente nei serbatoi», «Metodo B: monitoraggio dei serbatoi a bordo», «metodo C: flussometri per i processi di combustione interessati» o «metodo D: misurazioni dirette delle emissioni di CO2».

(10)  Selezionare una delle seguenti categorie: «apparecchiature di misurazione di bordo», «fornitore di carburante» o «analisi di laboratorio».

(11)  Selezionare una delle seguenti categorie: «apparecchiature di misurazione», «fornitore di carburante», «analisi di laboratorio».

(12)  Selezionare una o più delle seguenti categorie: «metodo A: BDN e rilevamenti periodici del carburante presente nei serbatoi», «metodo B: monitoraggio dei serbatoi a bordo», «metodo C: flussometri per i processi di combustione interessati» o «metodo D: misurazioni dirette delle emissioni di CO2».

(13)  Selezionare una delle seguenti categorie: «valore predefinito» o «stima specifica della nave».

(14)  Selezionare «metodo basato sulla massa» o «metodo basato sulla superficie».

(15)  Per le navi passeggeri, indicare l'«unità di carico/passeggeri» come «passeggeri».

Per le navi ro-ro, portacontainer, petroliere, chimichiere, gasiere, portarinfuse, frigorifere, i vettori misti, indicare l'«unità di carico/passeggeri» come «tonnellate».

Per le navi metaniere e portacontainer/ro-ro, indicare l'«unità di carico/passeggeri» come «metri cubi».

Per le navi da carico, indicare l'«unità di carico/passeggeri» selezionando una delle seguenti categorie: «tonnellate di portata lorda trasportata» e «tonnellate di portata lorda trasportata e tonnellate»

Per i trasportatori di veicoli indicare l'«unità di carico/passeggeri» selezionando una delle seguenti categorie: «tonnellate», «tonnellate e tonnellate di portata lorda trasportata».

Per le navi ro-pax, indicare l'«unità di carico/passeggeri» come «tonnellate» e «passeggeri».

Per gli altri tipi di navi indicare l'«unità di carico/passeggeri» selezionando una delle seguenti categorie: «tonnellate», «tonnellate di portata lorda trasportata».

(16)  Selezionare una delle seguenti categorie: «metodo A: BDN e rilevamenti periodici del carburante presente nei serbatoi», «metodo B: monitoraggio dei serbatoi a bordo», «metodo C: flussometri per i processi di combustione interessati», «metodo D: misurazione diretta delle emissioni di CO2» o «non applicabile». La categoria selezionata deve essere diversa dalla categoria selezionata alla voce «metodi scelti per il consumo di carburante» della tabella C.2. (Monitoraggio del consumo di carburante — Metodi utilizzati per determinare il consumo di carburante di ciascuna fonte di emissione).


ALLEGATO II

Modello di relazione sulle emissioni

Parte A   Dati di identificazione della nave e della società

1)

Nome della nave

2)

Numero di identificazione IMO

3)

a)

Porto di immatricolazione OPPURE

b)

Porto di origine

4)

Categoria della nave [menu a tendina: «nave passeggeri», «nave ro-ro», «nave portacontainer», «nave petroliera», «nave chimichiera», «nave metaniera», «nave gasiera», «nave portarinfuse», «nave da carico», «nave frigorifera», «trasportatore di veicoli», «vettore misto», «nave ro-pax», «nave portacontainer/ro-ro», «altri tipi di nave»]

5)

Classe ghiaccio della nave (facoltativo — soltanto se indicata nel piano di monitoraggio) [menu a tendina: classe polare PC1, PC7, classe ghiaccio finlandese — svedese IA, IB, IC o IA super]

6)

Efficienza tecnica della nave

a)

Indice di efficienza energetica in materia di progettazione (EEDI), ove richiesto, dall'allegato VI, capo 4, regole 19 e 20, della convenzione MARPOL, espresso in grammi di CO2/tonnellata-miglio nautico OPPURE

b)

Valore stimato dell'indice (EIV), calcolato in base alla risoluzione dell'IMO MEPC.215 (63), espresso in grammi di CO2/tonnellata-miglio nautico

7)

Nome dell'armatore

8)

Indirizzo e sede principale di attività dell'armatore, indirizzo linea 1, indirizzo linea 2, città, stato/provincia/regione, CAP, Stato

9)

Nome della società (solo se diversa dall'armatore)

10)

Indirizzo della società (solo diversa dall'armatore) e sua sede principale di attività: indirizzo linea 1, indirizzo linea 2, città, stato/provincia/regione, CAP, Stato

11)

Persona di contatto

a)

Nome: titolo, nome, cognome, funzione

b)

Indirizzo: indirizzo linea 1, indirizzo linea 2, città, stato/provincia/regione, CAP, Stato

c)

Telefono

d)

Indirizzo email

Parte B   Verifica

1)

Nome del verificatore

2)

Indirizzo e sede principale di attività del verificatore: indirizzo linea 1, indirizzo linea 2, città, Stato/provincia/regione, CAP, Stato

3)

Numero di accreditamento

4)

Dichiarazione del verificatore

Parte C   Informazioni sul metodo di monitoraggio utilizzato e sul relativo livello di incertezza

1)

Fonte di emissione [menu a tendina: «tutte le fonti», «motori principali», «motori ausiliari», «turbine a gas», «caldaie», «generatori di gas inerte»]

2)

Metodo(i) di monitoraggio utilizzato (per fonte di emissione) «metodo A: BDN e rilevamenti periodici del carburante presente nei serbatoi», «metodo B: monitoraggio dei serbatoi a bordo», «metodo C: flussometri per i processi di combustione interessati», «metodo D: misurazioni dirette delle emissioni di CO2»]

3)

Livello di incertezza relativo, espresso in % (per metodo di monitoraggio utilizzato)

Parte D   Risultati del monitoraggio annuale dei parametri in conformità all'articolo 10

CONSUMO DI CARBURANTE ED EMISSIONI DI CO2

1)

Quantità e fattore di emissione per ogni tipo di carburante consumato in totale:

a)

tipo di carburante [menu a tendina: «Olio combustibile pesante (HFO)», «Olio combustibile leggero (HFO)», «diesel/gasolio (MDO/MGO)», «gas di petrolio liquefatto (propano, GPL)», «gas di petrolio liquefatto (butano, GPL)», «gas naturale liquefatto (LNG)», «metanolo», «etanolo», «altro carburante con fattore di emissione fuori norma»]

b)

fattore di emissione, espresso in tonnellate di CO2/tonnellata di carburante

c)

consumo totale di carburante, espresso in tonnellate di carburante

2)

Emissioni di CO2 totali aggregate che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, espresse in tonnellate di CO2

3)

Emissioni di CO2 aggregate risultanti da tutte le tratte effettuate tra i porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro, espresse in tonnellate di CO2

4)

Emissioni di CO2 aggregate risultanti da tutte le tratte effettuate a partire da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro, espresse in tonnellate di CO2

5)

Emissioni di CO2 aggregate risultanti da tutte le tratte effettuate verso porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro, espresse in tonnellate di CO2

6)

Emissioni di CO2 prodotte all'interno dei porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro quando la nave era all'ormeggio, espresse in tonnellate di CO2

7)

Consumo totale di carburante ed emissioni di CO2 totali aggregate assegnate al trasporto di passeggeri (per navi ro-pax), espressi in tonnellate di carburante e in tonnellate di CO2

8)

Consumo totale di carburante ed emissioni di CO2 totali aggregate assegnate al trasporto merci (per navi ro-pax), espressi in tonnellate di carburante e in tonnellate di CO2

9)

Consumo totale di carburante ed emissioni di CO2 totali aggregate nelle tratte con carico (facoltativo), espressi in tonnellate di carburante e in tonnellate di CO2

10)

Consumo totale di carburante per il riscaldamento del carico (per navi chimichiere, facoltativo), espresso in tonnellate di carburante

11)

Consumo totale di carburante per il posizionamento dinamico (per le navi petroliere e «altri tipi di nave», facoltativo), espresso in tonnellate di carburante

DISTANZA PERCORSA, TEMPO TRASCORSO IN MARE E ATTIVITÀ DI TRASPORTO

1)

Distanza totale percorsa, espressa in miglia nautiche

2)

Distanza totale percorsa nella navigazione fra i ghiacci (facoltativo), espressa in miglia nautiche

3)

Tempo totale trascorso in mare, espresso in ore

4)

Tempo totale trascorso in mare nella navigazione fra i ghiacci (facoltativo), espresso in ore

5)

Attività di trasporto totale, espressa in

 

passeggeri-miglia nautiche (per le navi passeggeri)

 

tonnellate-miglia nautiche (per navi ro-ro, portacontainer, petroliere, chimichiere, gasiere, portarinfuse, frigorifere, trasportatori di veicoli, vettori misti)

 

metri cubi-miglia nautiche, (per navi metaniere, portacontainer/ro-ro)

 

tonnellate di portata lorda trasportate-miglia nautiche (per le navi da carico)

 

passeggeri-miglia nautiche E tonnellate-miglia nautiche (per le navi ro-pax)

 

tonnellate-miglia nautiche O tonnellate di portata lorda trasportate-miglia nautiche (per altri tipi di nave)

6)

Secondo parametro per l'attività di trasporto totale (facoltativo) espresso in

 

tonnellate-miglia nautiche (per le navi da carico)

 

tonnellate di portata lorda trasportate-miglia nautiche (per i trasportatori di veicoli)

7)

Densità media dei carichi trasportati nel periodo di riferimento (per le navi chimichiere, portarinfuse e vettori misti, facoltativo), espressa in tonnellate per metro cubo

EFFICIENZA ENERGETICA

1)

Efficienza energetica media

a)

Consumo di carburante per distanza percorsa, espresso in chilogrammi per miglio nautico

b)

Consumo di carburante per attività di trasporto, espresso in grammi per passeggero-miglio nautico, grammi per tonnellata-miglio nautico, grammi per metro cubo-miglio nautico, grammi per tonnellata di portata lorda trasportata-miglio nautico o grammi per passeggero-miglio nautico E grammi per tonnellata-miglio nautico, quale applicabile alla categoria di nave pertinente

c)

Emissioni di CO2 per distanza percorsa, espresse in chilogrammi di CO2 per miglio nautico

d)

Emissioni di CO2 per attività di trasporto, espresse in grammi di CO2 per passeggero-miglio nautico, grammi di CO2 per tonnellata-miglio nautico, grammi di CO2 per metro cubo-miglio nautico, grammi di CO2 per tonnellata di portata lorda trasportata-miglio nautico o grammi di CO2 per passeggero-miglio nautico E grammi di CO2 per tonnellata-miglio nautico, quale applicabile alla categoria di nave pertinente

2)

Secondo parametro per l'efficienza energetica media per l'attività di trasporto (facoltativo) espresso in

 

grammi per tonnellata-miglio nautico e grammi di CO2 per tonnellata-miglio nautico (per navi da carico)

 

grammi per tonnellata di portata lorda trasportata-miglio nautico e grammi di CO2 per tonnellata di portata lorda trasportata-miglio nautico (per trasportatori di veicoli)

3)

Efficienza energetica media differenziata (consumo di carburante ed emissioni di CO2) delle tratte con carico (facoltativo) espressa in

 

chilogrammi per miglio nautico,

 

grammi per tonnellata-miglio nautico, grammi per metro cubo-miglio nautico, grammi per tonnellata di portata lorda trasportata-miglio nautico o grammi per passeggero-miglio nautico, quale applicabile alla categoria di nave pertinente

 

chilogrammi di CO2 per miglio nautico

 

grammi di CO2 per tonnellata-miglio nautico, grammi di CO2 per metro cubo-miglio nautico, grammi di CO2 per tonnellata di portata lorda trasportata-miglio nautico o grammi di CO2 per passeggero-miglio nautico, quale applicabile alla categoria di nave pertinente

4)

Informazioni supplementari per facilitare la comprensione degli indicatori operativi medi di efficienza energetica della nave (facoltativo)


ALLEGATO III

Modello di documento di conformità

Si certifica che la relazione sulle emissioni relativa alla nave «NOME» per il periodo di riferimento «ANNO N-1» soddisfa i requisiti di cui al regolamento (UE) 2015/757.

Il presente documento di conformità è stato rilasciato il «GIORNO/MESE/ANNO N».

Il presente documento di conformità è legato alla relazione sulle emissioni n. «NUMERO» ed è valido fino al 30 GIUGNO «ANNO N+1».

I)   Dati della nave

1)

Nome della nave

2)

Numero di identificazione IMO

3)

a)

Porto di immatricolazione OPPURE

b)

Porto di origine

4)

Categoria della nave [menu a tendina: «nave passeggeri», «nave ro-ro», «nave portacontainer», «nave petroliera», «nave chimichiera», «nave metaniera», «nave gasiera», «nave portarinfuse», «nave da carico», «nave frigorifera», «trasportatore di veicoli», «vettore misto», «nave ro-pax», «nave portacontainer/ro-ro», «altri tipi di nave»].

5)

Stato di bandiera/immatricolazione

6)

Stazza lorda

II)   Informazioni sull'armatore

1)

Nome dell'armatore

2)

Indirizzo e sede principale di attività dell'armatore: indirizzo linea 1, indirizzo linea 2, città, stato/provincia/regione, CAP, Stato

III)   Dati della società conforme agli obblighi del regolamento (UE) 2015/757 (facoltativo)

1)

Denominazione della società

2)

Indirizzo e sede principale di attività della società: indirizzo linea 1, indirizzo linea 2, città, stato/provincia/regione, CAP, Stato

IV)   Verificatore

1)

Numero di accreditamento

2)

Nome del verificatore

3)

Indirizzo e sede principale di attività della società: indirizzo linea 1, indirizzo linea 2, città, stato/provincia/regione, CAP, Stato


5.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/22


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1928 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2016

sulla determinazione del carico trasportato per le categorie di navi diverse dalle navi passeggeri, dalle navi ro/ro e dalle navi portacontainer ai sensi del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (1), in particolare l'allegato II, parte A, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Le norme sul monitoraggio del carico trasportato e delle altre informazioni pertinenti sono stabilite nell'allegato II del regolamento (UE) 2015/757. In particolare, la determinazione del carico trasportato per le categorie di navi diverse dalle navi passeggeri, dalle navi ro-ro e dalle navi portacontainer deve essere effettuata in base ai parametri di cui alla parte A, paragrafo 1, lettera g, di tale allegato.

(2)

Nel caso delle navi petroliere, chimichiere, gasiere, portarinfuse, frigorifere e dei vettori misti, è opportuno assicurare che la determinazione dell'indicatore operativo medio di efficienza energetica sia in linea con gli orientamenti dell'IMO per l'uso volontario dell'indicatore operativo di efficienza energetica (EEOI) delle navi (2), dal momento che tali orientamenti rispecchiano le pratiche del settore.

(3)

Nel caso delle navi metaniere e delle navi portacontainer/ro-ro, il parametro da utilizzare per calcolare il carico trasportato dovrebbe rispecchiare le pratiche del settore e assicurare che le informazioni fornite siano accurate e paragonabili nel tempo.

(4)

Nel caso delle navi da carico, il carico trasportato dovrebbe essere determinato in base a un metodo ad hoc che tenga conto delle variazioni della densità del carico significative per questa categoria. È opportuno lasciare la facoltà di integrare tali dati con dati aggiuntivi in linea con gli orientamenti dell'IMO per l'uso volontario dell'indicatore operativo di efficienza energetica (EEOI) delle navi.

(5)

Nel caso dei trasportatori di veicoli, si dovrebbe seguire un approccio flessibile, prevedendo due opzioni per la determinazione del carico trasportato. Per tenere maggiormente conto della particolare importanza del volume, è opportuno lasciare la facoltà di comunicare i dati su un diverso parametro aggiuntivo.

(6)

Le navi ro-pax dovrebbero essere considerate un caso a sé stante a cui applicare condizioni particolari. In considerazione dei servizi misti offerti da questo tipo di navi e per tenere maggiormente conto delle pratiche del settore, il carico trasportato dovrebbe essere espresso mediante due parametri.

(7)

Per gli altri tipi di navi che non rientrano in nessuna delle categorie di cui sopra né in quelle di cui all'allegato II, parte A, paragrafo 1, lettere d), e) e f), del regolamento (UE) n. 2015/757, dovrebbe essere consentito un approccio flessibile, in modo da tenere pienamente conto dell'ampia varietà delle navi da trasporto. Per garantire la coerenza e la comparabilità dei dati nel tempo, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/757, la scelta del parametro più adatto per determinare il carico trasportato deve essere documentata dalla società nel piano di monitoraggio della nave e applicata di conseguenza.

(8)

La Commissione ha consultato le parti interessate in merito alle migliori pratiche in uso nel settore riguardo alle questioni contemplate dal presente regolamento. La consultazione si è svolta in seno al sottogruppo preposto al monitoraggio del sistema MRV (Monitoring, Reporting and Verification) nel trasporto marittimo, istituito nell'ambito del Forum europeo per il trasporto marittimo sostenibile.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici istituito dall'articolo 26 del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme che precisano i parametri applicabili alla determinazione del carico trasportato per le categorie di navi diverse dalle navi passeggeri, dalle navi ro-ro e dalle navi portacontainer ai fini del monitoraggio per tratta delle altre informazioni pertinenti ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2015/757.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

1)

«nave petroliera», nave costruita o adattata principalmente per il trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi alla rinfusa nei suoi locali da carico, diversa da un vettore misto, da una nave cisterna per sostanze liquide nocive (NLS) o da una nave gasiera;

2)

«nave chimichiera», nave costruita o adattata per il trasporto alla rinfusa dei prodotti liquidi di cui al capitolo 17 del codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi (4), oppure nave costruita o adattata per trasportare un carico di sostanze liquide nocive alla rinfusa;

3)

«nave metaniera», nave cisterna per il trasporto alla rinfusa di gas naturale liquefatto (GNL) (principalmente metano) in cisterne coibentate indipendenti;

4)

«nave gasiera», nave cisterna per il trasporto alla rinfusa di gas liquefatti diversi dal GNL;

5)

«nave portarinfuse», nave adibita principalmente al trasporto di carico solido alla rinfusa, anche del tipo portaminerali ai sensi del capitolo XII, regola 1, della convenzione internazionale del 1998 per la salvaguardia della vita umana in mare (convenzione SOLAS), ma esclusi i vettori misti;

6)

«nave da carico», nave con scafo a uno o più ponti progettata principalmente per il trasporto di merci varie, escluse le navi specializzate in carichi solidi che non sono incluse nel calcolo delle linee di riferimento per le navi da carico, in particolare le navi da trasporto di bestiame, le portachiatte, le navi da trasporto di merci pesanti, le portayacht, le navi da trasporto di combustibile nucleare;

7)

«nave frigorifera», nave progettata esclusivamente per il trasporto di merci nelle stive refrigerate;

8)

«trasportatore di veicoli», nave da carico ro-ro a più ponti progettata per il trasporto di autovetture e camion vuoti;

9)

«vettore misto», nave progettata per il trasporto, al 100 % della sua portata lorda, di carico liquido e solido alla rinfusa;

10)

«nave ro-pax», nave che trasporta più di 12 passeggeri ed è dotata di locali da carico roll-on/roll-off;

11)

«nave portacontainer/ro-ro», nave ibrida con funzione di portacontainer e ro-ro in compartimenti indipendenti;

12)

«portata lorda», prodotto del volume misurato, espresso in tonnellate metriche, dislocato dalla nave a pieno carico e della densità relativa dell'acqua alla partenza, meno il peso a vuoto della nave e il peso del carburante a bordo determinato all'inizio della tratta con carico in questione;

13)

«volume misurato dislocato», volume, espresso in metri cubi, dislocato dalla nave, senza appendici, misurato fuori ossatura in una nave con guscio metallico e misurato fuori fasciame in una nave con guscio di altro materiale;

14)

«peso a vuoto», peso effettivo, espresso in tonnellate metriche, della nave senza carburante, passeggeri, carico, acqua e altre provviste di bordo.

Articolo 3

Parametri per la determinazione del «carico trasportato» per categoria di nave

Ai fini del monitoraggio per tratta delle altre informazioni pertinenti ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/757, il «carico trasportato» è determinato come segue:

a)

per le navi petroliere, come massa del carico a bordo;

b)

per le navi chimichiere, come massa del carico a bordo;

c)

per le navi metaniere, come volume del carico al momento dello sbarco oppure, se il carico è sbarcato a diverse riprese durante una tratta, come somma del carico sbarcato durante una tratta e del carico sbarcato in tutti i successivi porti di scalo fino all'imbarco di nuovo carico;

d)

per le navi chimichiere, come massa del carico a bordo;

e)

per le navi portarinfuse, come massa del carico a bordo;

f)

per le navi da carico, come portata lorda nel caso delle tratte con carico e come carico nullo per le tratte in zavorra;

g)

per le navi frigorifere, come massa del carico a bordo;

h)

per i trasportatori di veicoli, come massa del carico a bordo calcolata come massa effettiva oppure come numero di unità di carico o numero di metri di corsia occupati moltiplicato per i valori predefiniti per il loro peso;

i)

per i vettori misti, come massa del carico a bordo;

j)

per le navi ro-pax, come numero di passeggeri e massa del carico a bordo, calcolata come massa effettiva oppure come numero di unità di carico (autocarri, autovetture ecc.) o numero di metri di corsia occupati moltiplicato per i valori predefiniti per il loro peso;

k)

per le navi portacontainer/ro-ro, come volume del carico a bordo, calcolato come somma del numero di unità di carico (autovetture, rimorchi, camion e altre unità standard) moltiplicato per una superficie predefinita e per l'altezza del ponte (la distanza tra il pavimento e la trave strutturale), del numero di metri di corsia occupati moltiplicato per l'altezza del ponte (per altro carico ro-ro) e del numero di TEU moltiplicato per 38,3 m3;

l)

per gli altri tipi di nave che non rientrano in nessuna delle categorie di cui alle lettere da a) a k), né nelle categorie di cui all'allegato II, parte A, paragrafo 1, lettere d), e) e f), del regolamento (UE) 2015/757, come massa del carico a bordo oppure come portata lorda nel caso delle tratte con carico e come carico nullo per le tratte in zavorra.

Ai fini della lettera f) del primo comma, la massa del carico a bordo può essere utilizzata su base volontaria come parametro aggiuntivo.

Ai fini della lettera h) del primo comma, la portata lorda per le tratte con carico e il carico nullo per le tratte in zavorra possono essere utilizzati su base volontaria come parametri aggiuntivi.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55.

(2)  MEPC.1/Circ.684.

(3)  Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).

(4)  Modificato da MEPC 225(64) e MSC.340(91).


5.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/26


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1929 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2016

che approva il Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki, sierotipo 3a3b, ceppo ABTS-351, come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 18

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 90, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 30 gennaio 2013 la Francia ha ricevuto una domanda, in conformità all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/EC del Parlamento europeo e del Consiglio (2), ai fini dell'iscrizione del principio attivo Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki, sierotipo 3a3b, ceppo ABTS-351, nell'allegato I di tale direttiva per l'uso nel tipo di prodotto 18, «Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi», come definito nell'allegato V di tale direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 18 come definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(2)

La Francia ha presentato la relazione di valutazione, corredata di raccomandazioni, in data 29 maggio 2015 in conformità all'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

In data 16 febbraio 2016 il comitato sui biocidi ha formulato il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

(4)

In base a tale parere è lecito supporre che i biocidi del tipo di prodotto 18 e contenenti il Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki, sierotipo 3a3b, ceppo ABTS-351, soddisfino i criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate talune specifiche e condizioni relative al loro uso.

(5)

È pertanto opportuno approvare il Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki, sierotipo 3a3b, ceppo ABTS-351, destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 18, subordinatamente al rispetto di talune specifiche e condizioni.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki, sierotipo 3a3b, ceppo ABTS-351, è approvato come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 18, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri d'identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche

Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki, sierotipo 3a3b, ceppo ABTS-351

Non applicabile

Impurezze non rilevanti

1o marzo 2017

28 febbraio 2027

18

Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello di Unione, del principio attivo;

2)

in considerazione dei rischi identificati per gli usi esaminati, nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione:

a)

agli utilizzatori professionali;

b)

alla popolazione generale esposta alla dispersione nell'aria di sostanze irrorate;

c)

alla matrice suolo, quando il prodotto è applicato prima di una precipitazione.


(1)  La purezza indicata in questa colonna corrispondeva al grado minimo di purezza del principio attivo valutato a norma dell'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.


5.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/29


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1930 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2016

che approva il clorocresolo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 6 e 9

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco dei principi attivi esistenti da valutare per l'eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende il clorocresolo.

(2)

Il clorocresolo è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nel tipo di prodotto 1 (igiene umana), nel tipo di prodotto 2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o sugli animali), nel tipo di prodotto 3 (igiene veterinaria), nel tipo di prodotto 6 (preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio) e nel tipo di prodotto 9 (preservanti per fibre, cuoio, gomma e materiali polimerizzati), come descritto nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

La Francia è stata designata autorità di valutazione competente e ha presentato le relazioni di valutazione, corredate di raccomandazioni, l'8 ottobre 2013, il 15 novembre 2013 e il 18 dicembre 2013.

(4)

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, i pareri dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche sono stati formulati il 13 aprile 2016 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

(5)

In base a tali pareri è lecito supporre che i biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 6 e 9 e contenenti clorocresolo soddisfino i criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso.

(6)

È pertanto opportuno approvare il clorocresolo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 6 e 9, subordinatamente al rispetto di determinate specifiche e condizioni.

(7)

Prima dell'approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il clorocresolo è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 6 e 9, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri d'identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche

Clorocresolo

Denominazione IUPAC:

4-cloro-3-metilfenolo

N. CE: 200-431-6

N. CAS: 59-50-7

99,8 % p/p

1o maggio 2018

30 aprile 2028

1

Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

nel valutare il prodotto è prestata particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio a livello di Unione relativa al principio attivo;

2

Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

nel valutare il prodotto è prestata particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio a livello di Unione relativa al principio attivo;

2)

in considerazione dei rischi individuati per gli usi esaminati, nel valutare il prodotto è prestata particolare attenzione:

a)

agli utilizzatori industriali e professionali;

b)

ai bambini per i prodotti utilizzati in settori privati e istituzionali.

3

Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

nel valutare il prodotto è prestata particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio a livello di Unione relativa al principio attivo;

2)

in considerazione dei rischi individuati per gli usi esaminati, nel valutare il prodotto è prestata particolare attenzione:

a)

agli utilizzatori professionali;

b)

al comparto suolo.

3)

Per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, è verificata la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare quelli esistenti in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e sono adottate le opportune misure di mitigazione del rischio intese a garantire che gli LMR applicabili non siano superati.

6

Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

nel valutare il prodotto è prestata particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio a livello di Unione relativa al principio attivo;

2)

in considerazione dei rischi individuati per gli usi esaminati, nel valutare il prodotto è prestata particolare attenzione:

a)

agli utilizzatori professionali durante la formulazione del prodotto da conservare e durante l'applicazione del prodotto conservato nella fabbricazione della carta;

b)

ai bambini piccoli che si muovono su una superficie che è stata pulita con il prodotto conservato.

9

Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

nel valutare il prodotto è prestata particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio a livello di Unione relativa al principio attivo;

2)

in considerazione dei rischi individuati per gli usi esaminati, nel valutare il prodotto è prestata particolare attenzione agli utilizzatori professionali.


(1)  La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

(2)  Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

(3)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).


5.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/33


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1931 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2016

che approva il clorocresolo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 13

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco dei principi attivi esistenti da valutare per l'eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende il clorocresolo.

(2)

Il clorocresolo è stato oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ai fini del suo uso nei prodotti del tipo di prodotto 13 «preservanti per fluidi nella lavorazione di metalli», come descritto nell'allegato V di detta direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 13, come descritto nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

La Francia è stata designata autorità di valutazione competente e ha presentato la relazione di valutazione, corredata di raccomandazioni, il 24 luglio 2013.

(4)

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è stato formulato il 13 aprile 2016 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

(5)

In base a tale parere è lecito supporre che i biocidi del tipo di prodotto 13 contenenti clorocresolo soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso.

(6)

È pertanto opportuno approvare il clorocresolo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 13, subordinatamente al rispetto di determinate specifiche e condizioni.

(7)

Prima dell'approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il clorocresolo è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 13, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(3)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri d'identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche

Clorocresolo

Denominazione IUPAC:

4-cloro-3-metilfenolo

N. CE: 200-431-6

N. CAS: 59-50-7

99,8 % p/p

1o maggio 2018

30 aprile 2028

13

Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

nel valutare il prodotto è prestata particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio a livello di Unione relativa al principio attivo;

2)

in considerazione dei rischi individuati per gli usi esaminati, nel valutare il prodotto è prestata particolare attenzione agli utilizzatori professionali.


(1)  La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.


5.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/36


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1932 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2016

che approva l'ossido di calcio e magnesio (calce viva dolomitica) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco dei principi attivi esistenti da valutare per l'eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende l'ossido di calcio e magnesio (calce viva dolomitica).

(2)

L'ossido di calcio e magnesio (calce viva dolomitica) è stato oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ai fini del suo uso nei prodotti del tipo di prodotto 2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o sugli animali) e del tipo di prodotto 3 (igiene veterinaria), come descritti nell'allegato V di detta direttiva, che corrispondono rispettivamente ai tipi di prodotto 2 e 3, come descritti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

Il Regno Unito è stato designato autorità di valutazione competente e ha presentato le relazioni di valutazione, corredate di raccomandazioni, il 19 settembre 2011.

(4)

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, i pareri dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche sono stati formulati il 14 aprile 2016 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

(5)

In base a tali pareri è lecito supporre che i biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3 e contenenti ossido di calcio e magnesio (calce viva dolomitica) soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso.

(6)

È pertanto opportuno approvare l'ossido di calcio e magnesio (calce viva dolomitica) ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3, subordinatamente al rispetto di determinate specifiche e condizioni.

(7)

Prima dell'approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'ossido di calcio e magnesio (calce viva dolomitica) è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(3)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri d'identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche

Ossido di calcio e magnesio (calce viva dolomitica)

Denominazione IUPAC:

ossido di calcio e magnesio

N. CE: 253-425-0

N. CAS: 37247-91-9

800 g/kg

(Il valore rappresenta il tenore di Ca e Mg espresso come la somma di CaO e MgO. Il valore minimo di MgO nella calce viva dolomitica è pari al 30 % del magnesio espresso come tenore di ossido di magnesio)

1o maggio 2018

30 aprile 2028

2

Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

nel valutare il prodotto è prestata particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio a livello di Unione relativa al principio attivo;

2)

in considerazione dei rischi individuati per gli usi esaminati, nel valutare il prodotto è prestata particolare attenzione agli utilizzatori industriali e professionali.

3

Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

nel valutare il prodotto è prestata particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio a livello di Unione relativa al principio attivo;

2)

in considerazione dei rischi individuati per gli usi esaminati, nel valutare il prodotto è prestata particolare attenzione agli utilizzatori professionali.


(1)  La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.


5.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/39


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1933 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2016

che approva il tetraidrossido di calcio e magnesio (idrato di calce dolomitica) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco dei principi attivi esistenti da valutare per l'eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende il tetraidrossido di calcio e magnesio (idrato di calce dolomitica).

(2)

Il tetraidrossido di calcio e magnesio (idrato di calce dolomitica) è stato oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ai fini del suo uso nei prodotti del tipo di prodotto 2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o sugli animali) e del tipo di prodotto 3 (igiene veterinaria), come descritti nell'allegato V di detta direttiva, che corrispondono rispettivamente ai tipi di prodotto 2 e 3, come descritti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

Il Regno Unito è stato designato autorità di valutazione competente e ha presentato le relazioni di valutazione, corredate di raccomandazioni, il 19 settembre 2011.

(4)

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, i pareri dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche sono stati formulati il 14 aprile 2016 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

(5)

In base a tali pareri è lecito supporre che i biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3 e contenenti tetraidrossido di calcio e magnesio (idrato di calce dolomitica) soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso.

(6)

È pertanto opportuno approvare il tetraidrossido di calcio e magnesio (idrato di calce dolomitica) ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3, subordinatamente al rispetto di determinate specifiche e condizioni.

(7)

Prima dell'approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il tetraidrossido di calcio e magnesio (idrato di calce dolomitica) è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(3)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri d'identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche

Tetraidrossido di calcio e magnesio (idrato di calce dolomitica)

Denominazione IUPAC:

tetraidrossido di calcio e magnesio

N. CE: 254-454-1

N. CAS: 39445-23-3

800 g/kg

[Il valore rappresenta il tenore di Ca e Mg espresso come Ca(OH)2 e Mg(OH)2. I valori tipici di Mg(OH)2 nell'idrato di calce dolomitica sono compresi tra il 15 % e il 40 %]

1o maggio 2018

30 aprile 2028

2

Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

nel valutare il prodotto è prestata particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio a livello di Unione relativa al principio attivo;

2)

in considerazione dei rischi individuati per gli usi esaminati, nel valutare il prodotto è prestata particolare attenzione agli utilizzatori industriali e professionali.

3

Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

nel valutare il prodotto è prestata particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio a livello di Unione relativa al principio attivo;

2)

in considerazione dei rischi individuati per gli usi esaminati, nel valutare il prodotto è prestata particolare attenzione agli utilizzatori professionali.


(1)  La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.


5.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/42


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1934 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2016

che approva il cloruro di (alchil di cocco)trimetilammonio (ATMAC/TMAC) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco dei principi attivi esistenti da valutare per l'eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende il cloruro di (alchil di cocco)trimetilammonio (ATMAC/TMAC).

(2)

Il cloruro di (alchil di cocco)trimetilammonio (ATMAC/TMAC) è stato oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ai fini del suo uso nel tipo di prodotto 8 «preservanti del legno», come descritto nell'allegato V di detta direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 8, come descritto nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

L'Italia è stata designata autorità di valutazione competente e ha presentato le relazioni di valutazione, corredate di raccomandazioni, il 20 novembre 2007 e il 10 giugno 2010.

(4)

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è stato formulato il 14 aprile 2016 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

(5)

In base a tale parere è lecito supporre che i biocidi del tipo di prodotto 8, contenenti cloruro di (alchil di cocco)trimetilammonio (ATMAC/TMAC), soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso.

(6)

È pertanto opportuno approvare il cloruro di (alchil di cocco)trimetilammonio (ATMAC/TMAC) ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8, subordinatamente al rispetto di determinate specifiche e condizioni.

(7)

Prima dell'approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il cloruro di (alchil di cocco)trimetilammonio (ATMAC/TMAC) è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(3)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri d'identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche

Cloruro di (alchil di cocco)trimetilammonio (ATMAC/TMAC)

Denominazione IUPAC:

cloruro di (alchil di cocco)trimetilammonio

N. CE: 263-038-9

N. CAS: 61789-18-2

96,6 % p/p

1o maggio 2018

30 aprile 2028

8

Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

nel valutare il prodotto è prestata particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio a livello di Unione relativa al principio attivo;

2)

in considerazione dei rischi individuati per gli usi esaminati, nel valutare il prodotto è prestata particolare attenzione:

a)

agli utilizzatori industriali e professionali;

b)

al suolo e alle acque sotterranee nel caso del legno trattato che sarà esposto frequentemente agli agenti atmosferici.

3)

In considerazione dei rischi individuati per il suolo, le acque superficiali e le acque sotterranee, le etichette e, se del caso, le schede di dati di sicurezza relative ai prodotti autorizzati specificano che l'applicazione industriale o professionale deve avvenire all'interno di un'area isolata o su sostegni rigidi impermeabili dotati di sistemi di contenimento, e che subito dopo il trattamento il legno è conservato in un luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili, per evitare lo scolo diretto di residui nel suolo o nelle acque, e che eventuali residui risultanti dall'applicazione del prodotto sono raccolti per essere riutilizzati o smaltiti.


(1)  La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.


5.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/45


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1935 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2016

che approva il diidrossido di calcio (calce idrata) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco dei principi attivi esistenti da valutare per l'eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende il diidrossido di calcio (calce idrata).

(2)

Il diidrossido di calcio (calce idrata) è stato oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ai fini del suo uso nei prodotti del tipo di prodotto 2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o sugli animali) e del tipo di prodotto 3 (igiene veterinaria), come descritti nell'allegato V di detta direttiva, che corrispondono rispettivamente ai tipi di prodotto 2 e 3, come descritti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

Il Regno Unito è stato designato autorità di valutazione competente e ha presentato le relazioni di valutazione, corredate di raccomandazioni, il 19 settembre 2011.

(4)

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, i pareri dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche sono stati formulati il 14 aprile 2016 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

(5)

In base a tali pareri è lecito supporre che i biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3 e contenenti diidrossido di calcio (calce idrata) soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso.

(6)

È pertanto opportuno approvare il diidrossido di calcio (calce idrata) ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3, subordinatamente al rispetto di determinate specifiche e condizioni.

(7)

Prima dell'approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il diidrossido di calcio (calce idrata) è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(3)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche

Diidrossido di calcio (calce idrata)

Denominazione IUPAC:

diidrossido di calcio

N. CE: 215-137-3

N. CAS: 1305-62-0

800 g/kg

[Il valore rappresenta il tenore di Ca espresso come Ca(OH)2]

1o maggio 2018

30 aprile 2028

2

Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

nel valutare il prodotto è prestata particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio a livello di Unione relativa al principio attivo;

2)

in considerazione dei rischi individuati per gli usi esaminati, nel valutare il prodotto è prestata particolare attenzione agli utilizzatori industriali e professionali.

3

Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

nel valutare il prodotto è prestata particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio a livello di Unione relativa al principio attivo;

2)

in considerazione dei rischi individuati per gli usi esaminati, nel valutare il prodotto è prestata particolare attenzione agli utilizzatori professionali.


(1)  La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.


5.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/48


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1936 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2016

che approva l'ossido di calcio (calce viva) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco dei principi attivi esistenti da valutare per l'eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende l'ossido di calcio (calce viva).

(2)

L'ossido di calcio (calce viva) è stato oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ai fini del suo uso nei prodotti del tipo di prodotto 2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o sugli animali) e del tipo di prodotto 3 (igiene veterinaria), come descritti nell'allegato V di detta direttiva, che corrispondono rispettivamente ai tipi di prodotto 2 e 3, come descritti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

Il Regno Unito è stato designato autorità di valutazione competente e ha presentato le relazioni di valutazione, corredate di raccomandazioni, il 19 settembre 2011.

(4)

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, i pareri dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche sono stati formulati il 14 aprile 2016 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

(5)

In base a tali pareri è lecito supporre che i biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3 e contenenti ossido di calcio (calce viva) soddisfino le condizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso.

(6)

È pertanto opportuno approvare l'ossido di calcio (calce viva) ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3, subordinatamente al rispetto di determinate specifiche e condizioni.

(7)

Prima dell'approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'ossido di calcio (calce viva) è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(3)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri d'identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche

Ossido di calcio (calce viva)

Denominazione IUPAC:

ossido di calcio

N. CE: 215-138-9

N. CAS: 1305-78-8

800 g/kg

(Il valore del contenuto di Ca, espresso come CaO)

1o maggio 2018

30 aprile 2028

2

Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

nel valutare il prodotto è prestata particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio a livello di Unione relativa al principio attivo;

2)

in considerazione dei rischi individuati per gli usi esaminati, nel valutare il prodotto è prestata particolare attenzione agli utilizzatori industriali e professionali.

3

Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

nel valutare il prodotto è prestata particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio a livello di Unione relativa al principio attivo;

2)

in considerazione dei rischi individuati per gli usi esaminati, nel valutare il prodotto è prestata particolare attenzione agli utilizzatori professionali.


(1)  La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.


5.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/51


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1937 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2016

che approva il ciflutrin come principio attivo esistente destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 18

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare ai fini dell'eventuale approvazione per l'uso nei biocidi. Detto elenco comprende il ciflutrin.

(2)

Il ciflutrin è stato oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ai fini dell'uso nel tipo di prodotto 18, «insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi», quale definito nell'allegato V di detta direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 18 quale definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

Il 23 dicembre 2010 la Germania, che era stata designata autorità di valutazione competente, ha presentato la relazione di valutazione corredata delle sue raccomandazioni.

(4)

A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il 16 febbraio 2016 il comitato sui biocidi ha formulato il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche relativo all'uso nel tipo di prodotto 18, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

(5)

In base a tale parere è lecito supporre che i biocidi del tipo di prodotto 18 contenenti ciflutrin soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso.

(6)

È pertanto opportuno approvare il ciflutrin ai fini dell'uso nei biocidi del tipo di prodotto 18, subordinatamente al rispetto di determinate specifiche e condizioni.

(7)

Prima dell'approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il ciflutrin è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(3)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri d'identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche

Ciflutrin

Denominazione IUPAC:

(RS)-α-Cyano-4-fluoro-3-phenoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

N. CE: 269-855-7

N. CAS: 68359-37-5

955 g/kg (95,5 % p/p)

1o marzo 2018

28 febbraio 2028

18

Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio a livello di Unione relativa al principio attivo.

2)

In considerazione dei rischi individuati per gli usi esaminati, nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione:

a)

alle acque di superficie e ai sedimenti per i prodotti usati nelle abitazioni e nei locali di stabulazione di animali con scarico in un impianto di trattamento delle acque reflue;

b)

alle acque di superficie e ai sedimenti per i prodotti usati nei locali di stabulazione di animali con scarico diretto nelle acque di superficie;

c)

alle acque di superficie e ai sedimenti dopo l'applicazione di letame su terreni agricoli per i prodotti usati nei locali di stabulazione di animali.

3)

Per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, si verifica la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare quelli esistenti in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e si adottano le opportune misure di mitigazione del rischio intese a garantire che gli LMR applicabili non siano superati.


(1)  La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

(2)  Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

(3)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).


5.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/54


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1938 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2016

che approva l'acido citrico come principio attivo esistente destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 2

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco dei principi attivi esistenti, da valutare ai fini dell'eventuale approvazione per l'uso nei biocidi. In tale elenco figura l'acido citrico.

(2)

L'acido citrico è stato oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ai fini del suo uso nel tipo di prodotto 1, «Biocidi per l'igiene umana», come definito nell'allegato V di detta direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 1 come definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

Nella valutazione si è tuttavia preso in esame un fazzoletto di carta antivirale impregnato di acido citrico, che verrebbe immesso sul mercato con l'indicazione «uccide il 99,9 % dei virus del raffreddore e dell'influenza nel fazzoletto». In conformità all'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2015/1985 della Commissione (4), tale fazzoletto di carta antivirale deve essere considerato un biocida che rientra nel tipo di prodotto 2 come definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. Questa approvazione dell'acido citrico come principio attivo esistente dovrebbe pertanto riguardare solo il suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 2, «Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali».

(4)

Il Belgio, che era stato designato autorità di valutazione competente, il 23 agosto 2013 ha presentato la relazione di valutazione corredata di raccomandazioni.

(5)

In data 16 febbraio 2016 il comitato sui biocidi ha formulato il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, in conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, ai fini dell'utilizzo nel tipo di prodotto 2, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

(6)

In base a tale parere è lecito supporre che i biocidi del tipo di prodotto 2 contenenti acido citrico soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate talune specifiche e condizioni relative al loro uso.

(7)

È pertanto opportuno approvare l'acido citrico ai fini dell'uso nei biocidi del tipo di prodotto 2, subordinatamente al rispetto di talune specifiche e condizioni.

(8)

Prima dell'approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'acido citrico è approvato come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 2, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(3)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

(4)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/1985 della Commissione, del 4 novembre 2015, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a un fazzoletto di carta antivirale impregnato di acido citrico (GU L 289 del 5.11.2015, pag. 26).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri d'identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche

Acido citrico

Denominazione IUPAC:

2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid

n. CE: 201-069-1

N. CAS: 77-92-9

995 g/kg

1o marzo 2018

28 febbraio 2028

2

Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello di Unione, del principio attivo.


(1)  La purezza indicata in questa colonna corrispondeva al grado minimo di purezza del principio attivo valutato a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.


5.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/57


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1939 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

98,0

ZZ

98,0

0707 00 05

TR

141,1

ZZ

141,1

0709 93 10

MA

91,2

TR

146,1

ZZ

118,7

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

JM

103,8

PE

139,3

TR

71,6

ZZ

104,9

0805 50 10

AR

67,2

BR

79,0

CL

77,0

TR

98,1

ZA

65,7

ZZ

77,4

0806 10 10

BR

330,4

PE

327,4

TR

142,7

ZZ

266,8

0808 10 80

AR

260,6

AU

236,5

CL

166,4

NZ

144,6

ZA

132,2

ZZ

188,1

0808 30 90

CN

96,1

TR

153,0

ZZ

124,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

5.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/59


DECISIONE DI ESECUZIONE (EU) 2016/1940 DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 2016

relativa allo stabilimento di condizioni di mercato per i servizi di navigazione aerea di terminale nel Regno Unito a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013

[notificata con il numero C(2016) 6336]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea. A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, gli Stati membri possono decidere che uno o più servizi di navigazione aerea presso i terminali siano soggetti a condizioni di mercato. In tal caso si applicano le disposizioni del predetto regolamento, ma in merito a tali servizi gli Stati membri coinvolti possono decidere di non adottare le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a d).

(2)

Il 6 maggio 2015 le autorità del Regno Unito hanno informato la Commissione della decisione di tale Stato membro secondo la quale i servizi di navigazione aerea di terminale negli aeroporti della zona tariffaria di terminale B sono soggetti a condizioni di mercato. I suddetti servizi sono prestati presso nove aeroporti nel Regno Unito, ovvero Heathrow, Gatwick, Stansted, Luton e London City a Londra, e gli aeroporti di Birmingham, Manchester, Glasgow e Edimburgo.

(3)

Le autorità del Regno Unito hanno presentato una relazione sul contenuto e sui risultati della valutazione rispetto alle condizioni dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, sul quale si basa la decisione del Regno Unito. Su richiesta della Commissione le suddette autorità hanno presentato ulteriori elementi di prova, compresi i documenti di gara, il 2 ottobre 2015. La Commissione ha verificato le informazioni fornite dalle autorità del Regno Unito.

(4)

Dalle informazioni fornite risulta che la valutazione effettuata dalle autorità del Regno Unito comprende una consultazione dei rappresentanti degli utenti dello spazio aereo, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 391/2013, nonché di altre parti interessate, quali gli operatori aeroportuali e i fornitori di servizi di navigazione aerea.

(5)

Dalle informazioni trasmesse risulta inoltre che nel mercato della navigazione aerea di terminale del Regno Unito interessato esistono condizioni di mercato. La relazione di valutazione dimostra in particolare che le condizioni di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 sono soddisfatte, anche per quanto riguarda gli aeroporti della zona tariffaria di terminale B per i quali la procedura d'appalto non si è ancora svolta, ma è prevista per il futuro, tenendo presente che, per poter considerare stabilite le condizioni di mercato, la procedura d'appalto non deve necessariamente essersi svolta entro il periodo di riferimento.

(6)

La Commissione concorda pertanto con la valutazione delle autorità del Regno Unito secondo la quale i servizi di navigazione aerea di terminale presso gli aeroporti nella zona tariffaria di terminale B sono soggetti a condizioni di mercato.

(7)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, la presente decisione si applica per la durata del periodo di riferimento in questione, vale a dire il secondo periodo di riferimento (2015-2019).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione ritiene che siano state stabilite le condizioni di mercato per la fornitura di servizi di navigazione aerea di terminale nella zona tariffaria B del Regno Unito, nel rispetto dei requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 391/2013.

Articolo 2

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2019.

Articolo 3

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2016

Per la Commissione

Violeta BULC

Membro della Commissione


(1)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10.

(2)  GU L 128 del 9.5.2013, pag. 31.


5.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/61


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1941 DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2016

che modifica la decisione di esecuzione 2014/190/UE che fissa la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e l'elenco delle regioni ammissibili nonché gli importi da trasferire dalle dotazioni del Fondo di coesione e dei fondi strutturali di ciascuno Stato membro al meccanismo per collegare l'Europa e agli aiuti agli indigenti per il periodo 2014-2020

[notificata con il numero C(2016) 6909]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 92, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione di esecuzione 2014/190/UE (2) la Commissione ha fissato, tra l'altro, la ripartizione annuale delle risorse globali per Stato membro a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, nonché la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile di cui all'articolo 91, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

(2)

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (3) e all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, nel 2016 la Commissione è tenuta a riesaminare le assegnazioni totali di tutti gli Stati membri nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione della politica di coesione per gli anni dal 2017 al 2020.

(3)

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 e all'articolo 90, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013, nel 2016 la Commissione è tenuta a riesaminare l'ammissibilità degli Stati membri al Fondo di coesione e nel caso in cui uno Stato membro diventi ammissibile al Fondo di coesione o perda l'ammissibilità esistente la Commissione è tenuta ad aggiungere o sottrarre gli importi risultanti ai/dai fondi assegnati allo Stato membro per gli anni dal 2017 al 2020.

(4)

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 e all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la Commissione è tenuta a presentare i risultati dei due suddetti riesami nel suo adeguamento tecnico del quadro finanziario per il 2017. Il 30 giugno 2016 la Commissione ha adottato i risultati di tali riesami nella sua comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo (4). Nella comunicazione si afferma che, sulla base delle statistiche più recenti, vi è una divergenza cumulativa superiore a +/– 5 % tra le dotazioni riviste e le dotazioni totali in Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Croazia, Italia, Cipro, Paesi Bassi, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito. Si afferma inoltre che, sulla base del suo reddito nazionale lordo (RNL) pro capite nel periodo 2012-2014, Cipro diventerà pienamente ammissibile al sostegno del Fondo di coesione a partire dal 1o gennaio 2017.

(5)

Conformemente all'articolo 7, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 e all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, le dotazioni di detti Stati membri devono essere adeguate di conseguenza a condizione che l'effetto netto totale degli adeguamenti non superi i 4 miliardi di EUR. Gli adeguamenti devono essere ripartiti in percentuali uguali sugli anni 2017-2020.

(6)

Conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013, in caso di adozione tardiva dei nuovi programmi in regime di gestione concorrente per i fondi strutturali, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, il quadro finanziario pluriennale (QFP) deve essere riveduto al fine di trasferire agli anni successivi le assegnazioni non utilizzate nel 2014.

(7)

Conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2015/623 del Consiglio (5), non è stato possibile impegnare nel 2014 o riportare al 2015 11,2 miliardi di EUR a prezzi correnti dell'assegnazione prevista per i fondi strutturali e per il Fondo di coesione. Non è stato inoltre possibile impegnare nel 2014 o riportare al 2015 parte della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile disponibile per l'impegno di bilancio per il 2014. Il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 è stato pertanto rivisto con il trasferimento dei relativi stanziamenti di impegno non utilizzati nel 2014 agli anni successivi per la sottorubrica 1b «Coesione economica, sociale e territoriale» (6). Tale trasferimento dovrebbe riflettersi nella decisione di esecuzione 2014/190/UE.

(8)

Conformemente all'articolo 93, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 la Commissione ha accettato le proposte presentate da Repubblica ceca, Grecia, Francia, Italia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia e Regno Unito nei rispettivi accordi di partenariato di trasferire fino al 3 % degli stanziamenti complessivi destinati a una categoria di regioni ad altre categorie di regioni. Tali trasferimenti dovrebbero riflettersi nella decisione di esecuzione 2014/190/UE.

(9)

Conformemente all'articolo 94, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 la Commissione ha accettato una proposta presentata dalla Danimarca nel proprio accordo di partenariato di trasferire una quota dei suoi stanziamenti a titolo dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione. Tale trasferimento dovrebbe riflettersi nella decisione di esecuzione 2014/190/UE.

(10)

Conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 la Commissione ha accettato la richiesta della Grecia e di Cipro di trasferire una quota delle risorse previste per l'assistenza tecnica su iniziativa dello Stato membro all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione per l'attuazione di misure collegate agli Stati membri. Tali trasferimenti dovrebbero riflettersi nella decisione di esecuzione 2014/190/UE.

(11)

Le risorse per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e la loro ripartizione tra le regioni meno sviluppate, le regioni in transizione, le regioni più sviluppate, gli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione e le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento recante disposizioni comuni dovrebbero essere adeguate di conseguenza.

(12)

La ripartizione annuale della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile di cui all'articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 dovrebbe essere adeguata di conseguenza.

(13)

Le risorse per l'obiettivo Cooperazione territoriale europea disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2014-2020 di cui all'articolo 92, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1303/2013 dovrebbero essere adeguate di conseguenza.

(14)

Le ripartizioni globali dovrebbero essere indicate in prezzi del 2011 a fini di comparabilità con le ripartizioni globali nella decisione di esecuzione 2014/190/UE.

(15)

Per ragioni di programmazione a livello di Stati membri, le ripartizioni annuali specifiche dovrebbero essere indicate in prezzi correnti per riflettere l'indicizzazione in ragione del 2 % annuo in conformità all'articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

(16)

La decisione di esecuzione 2014/190/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione 2014/190/UE è così modificata:

1.

gli allegati I, II e III sono sostituiti dal testo contenuto nell'allegato I della presente decisione;

2.

gli allegati da V a X sono sostituiti dal testo contenuto nell'allegato II della presente decisione;

3.

gli allegati XIV, XV e XVI sono sostituiti dal testo contenuto nell'allegato III della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2016

Per la Commissione

Corina CREȚU

Membro della Commissione


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

(2)  Decisione di esecuzione 2014/190/UE della Commissione, del 3 aprile 2014, che fissa la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e l'elenco delle regioni ammissibili nonché gli importi da trasferire dalle dotazioni del Fondo di coesione e dei fondi strutturali di ciascuno Stato membro al meccanismo per collegare l'Europa e agli aiuti agli indigenti per il periodo 2014-2020 (GU L 104 dell'8.4.2014, pag. 13).

(3)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

(4)  Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — Adeguamento tecnico del quadro finanziario per il 2017 all'evoluzione dell'RNL e adeguamento delle dotazioni per la politica di coesione, COM(2016) 311 final del 30 giugno 2016.

(5)  Regolamento (UE, Euratom) 2015/623 del Consiglio, del 21 aprile 2015, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 103 del 22.4.2015, pag. 1).

(6)  Ibid.


ALLEGATO I

«

ALLEGATO I

RISORSE GLOBALI PER STATO MEMBRO A TITOLO DELL'OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE

EUR, prezzi 2011

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totale

BE

260 135 172

260 140 314

260 144 748

262 509 573

262 512 794

262 515 853

262 518 457

1 830 476 911

BG

579 165 669

1 266 488 650

1 010 256 034

1 003 519 870

1 021 838 098

1 038 192 412

1 052 480 952

6 971 941 685

CZ

103 451 422

5 540 414 855

2 959 904 273

2 861 077 349

2 861 102 132

2 861 120 698

2 861 146 337

20 048 217 066

DK

41 885 453

42 432 350

46 934 475

60 625 057

60 625 440

60 625 805

60 626 116

373 754 696

DE

2 325 644 228

2 325 690 213

2 325 729 857

2 325 760 026

2 325 788 831

2 325 816 165

2 325 839 456

16 280 268 776

EE

431 673 650

447 362 108

475 334 242

465 459 465

475 656 812

485 612 912

495 306 490

3 276 405 679

IE

123 514 163

123 516 606

123 518 710

124 306 212

124 307 742

124 309 193

124 310 430

867 783 056

EL

1 987 036 935

2 011 148 293

2 036 722 454

2 234 587 290

2 234 606 683

2 234 622 514

2 234 641 107

14 973 365 276

ES

1 569 539 137

5 380 102 389

3 493 778 680

3 953 099 798

3 953 143 064

3 953 184 125

3 953 219 111

26 256 066 304

FR

1 895 389 534

1 895 427 010

1 895 459 314

1 895 483 901

1 895 507 375

1 895 529 649

1 895 548 628

13 268 345 411

HR

945 314 544

1 080 891 122

1 146 956 712

1 127 613 180

1 150 764 677

1 174 649 743

1 198 787 316

7 824 977 294

IT

1 667 175 515

6 345 622 854

4 029 667 935

4 384 163 781

4 384 213 686

4 384 261 044

4 384 301 394

29 579 406 209

CY

184 221 308

172 550 003

73 787 815

70 458 683

68 942 184

67 425 500

65 529 889

702 915 382

LV

539 401 940

558 152 423

595 401 855

592 067 645

604 649 672

617 204 766

629 723 663

4 136 601 964

LT

830 493 172

857 296 604

911 468 202

903 739 689

919 677 236

935 043 867

949 806 399

6 307 525 169

LU

5 515 692

5 515 801

5 515 895

5 515 966

5 516 035

5 516 099

5 516 155

38 611 643

HU

2 668 901 050

2 901 316 920

2 924 373 614

2 864 474 307

2 883 024 281

2 908 892 967

2 942 281 324

20 093 264 463

MT

93 531 830

94 199 381

97 732 285

95 155 901

95 156 698

95 157 281

95 158 122

666 091 498

NL

129 104 439

129 106 992

129 109 193

130 388 219

130 389 817

130 391 334

130 392 627

908 882 621

AT

126 297 049

126 299 545

126 301 698

126 303 336

126 304 901

126 306 384

126 307 650

884 120 563

PL

9 196 089 979

9 600 920 166

10 314 898 375

10 318 540 568

10 582 213 980

10 830 637 727

11 062 457 606

71 905 758 401

PT

2 750 538 466

2 759 342 043

2 805 800 232

2 771 959 045

2 771 988 368

2 772 013 924

2 772 040 192

19 403 682 270

RO

855 377 448

4 594 775 965

3 070 585 254

3 081 045 841

3 164 213 795

3 237 589 982

3 300 540 019

21 304 128 304

SI

396 738 180

399 483 437

414 011 184

415 487 300

415 490 727

415 493 271

415 496 845

2 872 200 944

SK

1 666 868 227

1 728 300 922

1 842 947 663

1 822 528 996

1 869 149 076

1 918 943 806

1 927 453 123

12 776 191 813

FI

168 203 748

168 207 073

168 209 940

169 457 922

169 460 006

169 461 981

169 463 668

1 182 464 338

SE

216 791 160

221 024 565

218 934 694

214 521 734

214 524 446

214 527 020

214 529 211

1 514 852 830

UK

485 459 491

2 227 999 195

1 365 392 414

1 377 907 101

1 377 924 013

1 377 940 060

1 377 953 734

9 590 576 008

Azioni innovative urbane

47 142 857

47 142 857

47 142 857

47 142 857

47 142 857

47 142 857

47 142 858

330 000 000

Assistenza tecnica (*)

158 413 447

146 518 123

175 743 841

150 282 750

151 915 384

153 544 718

154 850 555

1 091 268 818

UE 28

32 449 014 905

53 457 388 779

45 091 764 445

45 855 183 362

46 347 750 810

46 823 673 657

47 235 369 434

317 260 145 392

ALLEGATO II

RISORSE GLOBALI PER STATO MEMBRO A TITOLO DELL'OBIETTIVO COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA

EUR, prezzi 2011

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totale

BE

2 735 092

26 986 914

24 653 310

43 916 586

43 916 586

43 916 586

43 916 586

230 041 660

BG

2 805 241

14 151 174

15 514 515

29 337 465

27 637 039

27 637 039

27 637 038

144 719 511

CZ

3 491 831

34 868 077

31 818 751

56 680 866

56 680 866

56 680 866

56 680 866

296 902 123

DK

9 341 055

15 870 761

16 204 160

20 500 100

20 500 235

20 500 362

20 500 470

123 417 143

DE

21 292 489

87 955 439

90 434 007

161 096 131

161 096 131

161 096 131

161 096 131

844 066 459

EE

1 366 662

4 437 853

5 190 597

9 696 928

9 246 357

9 246 357

9 246 358

48 431 112

IE

4 859 012

14 261 913

15 809 610

28 162 713

28 162 713

28 162 713

28 162 713

147 581 387

EL

0

23 400 948

21 698 589

41 259 501

38 653 147

38 653 146

38 653 147

202 318 478

ES

10 222 031

57 072 561

60 231 448

112 474 799

107 294 294

107 294 294

107 294 295

561 883 722

FR

7 495 462

117 787 530

104 447 886

186 597 329

186 059 990

186 059 990

186 059 990

974 508 177

HR

213 733

14 165 446

13 686 141

26 393 920

24 380 039

24 380 039

24 380 038

127 599 356

IT

3 759 395

118 923 362

106 488 607

195 021 942

189 695 266

189 695 266

189 695 265

993 279 103

CY

0

3 575 864

3 066 604

5 572 854

5 462 744

5 462 744

5 462 742

28 603 552

LV

768 414

8 602 485

8 768 172

16 768 878

15 619 328

15 619 328

15 619 328

81 765 933

LT

647 526

9 894 559

10 653 404

21 179 822

18 977 618

18 977 618

18 977 617

99 308 164

LU

0

2 274 613

1 890 117

3 366 990

3 366 991

3 366 990

3 366 991

17 632 692

HU

774 391

37 481 264

33 891 150

62 818 686

60 372 567

60 372 568

60 372 569

316 083 195

MT

0

1 871 640

1 593 339

2 882 364

2 838 321

2 838 320

2 838 321

14 862 305

NL

10 991 559

33 152 856

36 503 265

65 025 705

65 025 705

65 025 705

65 025 705

340 750 500

AT

2 953 653

26 110 183

24 102 839

42 935 996

42 935 995

42 935 996

42 935 996

224 910 658

PL

10 924 030

62 038 308

65 621 912

122 877 873

116 896 690

116 896 689

116 896 690

612 152 192

PT

3 284 758

11 235 745

12 040 777

21 481 774

21 449 037

21 449 037

21 449 037

112 390 165

RO

7 278 687

38 147 671

42 405 954

81 066 018

75 540 553

75 540 554

75 540 553

395 519 990

SI

167 571

6 925 088

5 891 004

10 494 040

10 494 040

10 494 040

10 494 040

54 959 823

SK

2 987 230

21 977 017

20 924 144

37 537 837

37 273 574

37 273 574

37 273 573

195 246 949

FI

4 737 086

10 795 672

15 114 612

29 567 311

26 924 667

26 924 667

26 924 666

140 988 681

SE

13 535 336

24 901 393

32 061 646

57 509 950

57 113 552

57 113 552

57 113 552

299 348 981

UK

11 427 002

86 378 754

81 086 733

144 445 208

144 445 209

144 445 208

144 445 209

756 673 323

Cooperazione interregionale

5 406 828

52 688 220

48 186 712

85 838 207

85 838 207

85 838 207

85 838 208

449 634 589

Assistenza tecnica

1 579 828

2 261 532

3 166 286

5 640 318

5 640 318

5 640 318

5 640 318

29 568 918

UE 28

145 045 902

970 194 842

953 146 291

1 728 148 111

1 689 537 779

1 689 537 904

1 689 538 012

8 865 148 841

ALLEGATO III

INIZIATIVA A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE — RIPARTIZIONE ANNUALE DELLA DOTAZIONE SPECIFICA

EUR, prezzi 2011

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totale

BE

22 464 896

17 179 038

0

0

0

0

0

39 643 934

BG

29 216 622

22 342 123

0

0

0

0

0

51 558 745

CZ

0

12 564 283

0

0

0

0

0

12 564 283

DK

0

0

0

0

0

0

0

0

DE

0

0

0

0

0

0

0

0

EE

0

0

0

0

0

0

0

0

IE

36 075 815

27 587 388

0

0

0

0

0

63 663 203

EL

90 800 184

69 435 434

0

0

0

0

0

160 235 618

ES

499 481 827

381 956 689

0

0

0

0

0

881 438 516

FR

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125 562 994

0

0

0

0

0

289 760 756

HR

35 033 821

26 790 569

0

0

0

0

0

61 824 390

IT

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229 746 226

0

0

0

0

0

530 183 599

CY

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0

0

0

0

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LV

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0

0

0

0

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LT

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0

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0

0

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29 692 153

LU

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0

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0

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0

HU

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0

0

0

0

0

46 492 075

MT

0

0

0

0

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0

0

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NL

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0

0

0

0

0

0

0

AT

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0

0

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PL

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0

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0

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235 833 904

PT

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0

0

0

0

150 197 494

RO

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0

0

0

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SI

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0

0

0

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SK

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29 218 793

0

0

0

0

0

67 427 983

FI

0

0

0

0

0

0

0

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SE

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0

0

41 258 300

UK

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0

0

0

0

190 883 517

UE 28

1 608 209 117

1 389 991 061

0

0

0

0

0

2 998 200 178

»

(*)  L'assistenza tecnica comprende trasferimenti in conformità dell'articolo 25, paragrafo 1, dell'RDC.


ALLEGATO II

«

ALLEGATO V

REGIONI MENO SVILUPPATE

EUR, prezzi correnti

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totale

BE

0

0

0

0

0

0

0

0

BG

423 753 581

874 889 053

701 031 972

730 183 864

758 809 778

786 756 984

813 870 156

5 089 295 388

CZ

0

4 027 742 276

2 074 542 417

2 116 060 758

2 158 408 746

2 201 602 835

2 245 657 415

14 824 014 447

DK

0

0

0

0

0

0

0

0

DE

0

0

0

0

0

0

0

0

EE

307 309 007

322 408 574

336 661 411

345 490 927

360 206 362

375 184 571

390 407 135

2 437 667 987

IE

0

0

0

0

0

0

0

0

EL

909 471 035

930 727 958

929 535 000

1 108 664 976

1 132 169 367

1 154 915 838

1 180 244 879

7 345 729 053

ES

54 371 079

500 017 977

285 545 634

319 216 082

325 604 160

332 119 881

338 765 441

2 155 640 254

FR

461 932 262

471 180 560

480 612 672

490 231 521

500 042 578

510 049 647

520 256 037

3 434 305 277

HR

670 382 372

775 939 696

809 636 630

842 012 299

876 574 176

912 755 989

950 231 499

5 837 532 661

IT

666 758 279

5 365 168 942

3 106 826 291

3 495 598 479

3 565 551 345

3 636 901 956

3 709 674 398

23 546 479 690

CY

0

0

0

0

0

0

0

0

LV

378 783 956

396 914 108

416 196 653

433 973 068

452 283 532

471 132 651

490 523 912

3 039 807 880

LT

582 500 351

608 972 357

636 611 771

661 702 936

687 136 966

712 879 268

738 892 222

4 628 695 871

LU

0

0

0

0

0

0

0

0

HU

1 896 587 964

2 108 249 341

2 085 760 394

2 136 002 392

2 192 924 551

2 256 984 865

2 328 707 669

15 005 217 176

MT

0

0

0

0

0

0

0

0

NL

0

0

0

0

0

0

0

0

AT

0

0

0

0

0

0

0

0

PL

6 024 257 445

6 384 360 407

6 759 920 357

7 102 194 153

7 444 979 849

7 786 815 724

8 126 165 773

49 628 693 708

PT

2 238 473 445

2 283 288 504

2 328 994 354

2 375 605 358

2 423 147 767

2 471 640 053

2 521 098 345

16 642 247 826

RO

681 255 037

2 936 948 339

1 998 264 754

2 102 046 894

2 199 624 663

2 295 769 970

2 393 170 316

14 607 079 973

SI

169 479 826

172 872 874

176 333 368

188 610 472

192 384 976

196 234 896

200 161 525

1 296 077 937

SK

1 141 906 862

1 198 827 027

1 256 504 073

1 296 677 643

1 357 224 314

1 422 080 653

1 457 095 910

9 130 316 482

FI

0

0

0

0

0

0

0

0

SE

0

0

0

0

0

0

0

0

UK

269 798 028

446 063 474

368 713 961

377 627 431

385 184 697

392 893 012

400 754 850

2 641 035 453

UE 28

16 877 020 529

29 804 571 467

24 751 691 712

26 121 899 253

27 012 257 827

27 916 718 793

28 805 677 482

181 289 837 063

ALLEGATO VI

REGIONI IN TRANSIZIONE

EUR, prezzi correnti

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totale

BE

139 843 427

142 643 221

145 498 658

148 410 629

151 380 786

154 410 285

157 500 125

1 039 687 131

BG

0

0

0

0

0

0

0

0

CZ

0

0

0

0

0

0

0

0

DK

9 604 018

9 882 422

10 804 408

13 832 944

14 109 710

14 392 008

14 679 938

87 305 448

DE

1 314 315 435

1 340 628 367

1 367 464 345

1 394 831 802

1 422 746 136

1 451 218 188

1 480 257 439

9 771 461 712

EE

0

0

0

0

0

0

0

0

IE

0

0

0

0

0

0

0

0

EL

353 410 233

364 853 538

362 313 592

447 619 659

455 327 176

465 338 438

473 253 207

2 922 115 843

ES

593 746 235

3 046 946 624

1 875 188 441

2 283 534 068

2 329 229 426

2 375 837 900

2 423 375 418

14 927 858 112

FR

572 094 366

583 548 204

595 229 675

607 142 425

619 293 217

631 686 770

644 327 187

4 253 321 844

HR

0

0

0

0

0

0

0

0

IT

70 953 093

295 934 908

188 970 662

230 278 365

234 886 419

239 586 556

244 380 379

1 504 990 382

CY

0

0

0

0

0

0

0

0

LV

0

0

0

0

0

0

0

0

LT

0

0

0

0

0

0

0

0

LU

0

0

0

0

0

0

0

0

HU

0

0

0

0

0

0

0

0

MT

65 940 970

67 261 131

68 607 532

69 980 598

71 381 101

72 809 585

74 266 528

490 247 445

NL

0

0

0

0

0

0

0

0

AT

9 725 216

9 919 919

10 118 493

10 320 999

10 527 553

10 738 231

10 953 108

72 303 519

PL

0

0

0

0

0

0

0

0

PT

43 658 772

44 532 838

45 424 274

46 333 366

47 260 627

48 206 411

49 171 036

324 587 324

RO

0

0

0

0

0

0

0

0

SI

0

0

0

0

0

0

0

0

SK

0

0

0

0

0

0

0

0

FI

0

0

0

0

0

0

0

0

SE

0

0

0

0

0

0

0

0

UK

95 016 348

594 816 628

355 307 540

374 958 114

382 461 753

390 115 477

397 921 577

2 590 597 437

UE 28

3 268 308 113

6 500 967 800

5 024 927 620

5 627 242 969

5 738 603 904

5 854 339 849

5 970 085 942

37 984 476 197

ALLEGATO VII

REGIONI PIÙ SVILUPPATE

EUR, prezzi correnti

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totale

BE

126 249 347

128 776 975

131 354 837

136 643 113

139 377 731

142 166 986

145 011 804

949 580 793

BG

0

0

0

0

0

0

0

0

CZ

0

148 534 650

76 504 754

78 035 863

79 597 567

81 190 474

82 815 114

546 678 422

DK

34 312 692

35 504 602

40 461 066

53 875 658

54 953 504

56 052 898

57 174 238

332 334 658

DE

1 143 027 472

1 165 911 174

1 189 249 756

1 213 050 557

1 237 326 959

1 262 088 394

1 287 343 110

8 497 997 422

EE

0

0

0

0

0

0

0

0

IE

128 001 120

130 563 786

133 177 385

136 727 788

139 464 101

142 255 083

145 101 661

955 290 924

EL

321 718 722

332 754 240

345 532 277

367 327 441

374 609 684

381 115 281

387 917 299

2 510 974 944

ES

941 438 583

2 067 516 145

1 549 803 112

1 699 267 064

1 733 272 800

1 767 957 997

1 803 334 314

11 562 590 015

FR

850 348 096

867 372 818

884 735 876

902 442 710

920 503 358

938 924 843

957 713 270

6 322 040 971

HR

0

0

0

0

0

0

0

0

IT

940 989 124

1 115 272 514

1 059 105 570

1 115 343 630

1 137 664 445

1 160 431 228

1 183 651 581

7 712 458 092

CY

129 299 822

130 248 052

31 040 483

34 392 381

35 080 636

35 782 643

36 498 639

432 342 656

LV

0

0

0

0

0

0

0

0

LT

0

0

0

0

0

0

0

0

LU

5 320 829

5 427 364

5 536 015

5 646 815

5 759 830

5 875 102

5 992 671

39 558 626

HU

62 362 887

63 613 985

64 890 344

66 190 566

67 517 780

68 872 541

70 255 336

463 703 439

MT

0

0

0

0

0

0

0

0

NL

136 474 196

139 206 443

141 993 002

146 273 253

149 200 554

152 186 343

155 231 615

1 020 565 406

AT

121 868 086

124 307 950

126 796 311

129 333 944

131 922 288

134 562 344

137 254 990

906 045 913

PL

504 545 294

515 958 359

527 632 348

539 308 411

551 177 491

563 236 684

575 482 178

3 777 340 765

PT

166 452 008

169 784 435

173 183 108

176 649 083

180 184 317

183 790 182

187 467 883

1 237 511 016

RO

67 415 298

137 770 869

121 391 612

129 215 801

139 922 353

147 861 056

149 459 655

893 036 644

SI

113 965 963

116 247 604

118 574 596

121 261 256

123 688 023

126 163 276

128 687 839

848 588 557

SK

41 262 981

43 143 512

45 049 772

46 933 534

48 943 721

51 089 982

52 315 318

328 738 820

FI

134 387 672

137 078 197

139 822 197

144 023 506

146 905 819

149 845 718

152 844 185

1 004 907 294

SE

201 163 376

209 768 456

211 655 946

210 918 972

215 140 093

219 445 549

223 836 765

1 491 929 157

UK

149 826 651

1 370 234 763

782 928 073

798 596 590

814 578 755

830 880 021

847 506 195

5 594 551 048

UE 28

6 320 430 219

9 154 996 893

7 900 418 440

8 251 457 936

8 426 791 809

8 601 774 625

8 772 895 660

57 428 765 582

ALLEGATO VIII

FONDO DI COESIONE

EUR, prezzi correnti

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totale

BE

0

0

0

0

0

0

0

0

BG

141 914 934

438 239 123

314 223 331

327 476 772

339 922 930

352 709 644

363 820 410

2 278 307 144

CZ

0

1 691 733 250

876 417 385

867 512 052

884 660 544

903 810 913

919 811 951

6 143 946 095

DK

0

0

0

0

0

0

0

0

DE

0

0

0

0

0

0

0

0

EE

133 273 475

140 305 354

146 966 434

150 619 857

156 921 496

163 630 547

169 817 514

1 061 534 677

IE

0

0

0

0

0

0

0

0

EL

430 757 665

444 530 393

448 671 883

471 072 832

480 389 519

490 754 009

499 491 452

3 265 667 753

ES

0

0

0

0

0

0

0

0

FR

0

0

0

0

0

0

0

0

HR

293 229 673

339 412 563

355 227 649

357 736 948

372 354 413

388 369 497

403 424 901

2 509 755 644

IT

0

0

0

0

0

0

0

0

CY

57 156 764

48 473 084

39 315 087

38 682 266

37 966 553

37 262 438

36 012 833

294 869 025

LV

167 454 594

175 995 293

185 012 112

193 047 173

200 965 711

209 486 800

217 453 012

1 349 414 695

LT

256 626 748

269 141 984

282 127 550

293 504 407

304 502 755

316 195 728

326 818 454

2 048 917 626

LU

0

0

0

0

0

0

0

0

HU

761 296 791

836 749 026

837 669 772

859 444 254

882 480 075

910 148 899

937 638 195

6 025 427 012

MT

29 073 581

29 780 219

30 489 732

31 150 428

31 766 417

32 452 438

33 029 294

217 742 109

NL

0

0

0

0

0

0

0

0

AT

0

0

0

0

0

0

0

0

PL

2 821 981 272

2 992 646 539

3 169 935 136

3 327 311 773

3 479 057 782

3 636 923 062

3 780 133 478

23 207 989 042

PT

382 108 422

391 395 624

400 720 618

409 404 001

417 499 836

426 516 083

434 097 580

2 861 742 164

RO

0

1 710 039 331

949 836 093

999 902 570

1 046 786 040

1 093 828 558

1 134 604 385

6 934 996 977

SI

119 552 544

122 458 287

125 375 853

132 624 045

135 247 665

138 161 073

140 627 428

914 046 895

SK

514 950 725

542 350 982

570 045 939

596 338 413

623 327 518

653 372 363

667 865 487

4 168 251 427

FI

0

0

0

0

0

0

0

0

SE

0

0

0

0

0

0

0

0

UK

0

0

0

0

0

0

0

0

UE 28

6 109 377 188

10 173 251 052

8 732 034 574

9 055 827 791

9 393 849 254

9 753 622 052

10 064 646 374

63 282 608 285

ALLEGATO IX

REGIONI ULTRAPERIFERICHE E REGIONI SETTENTRIONALI A BASSA DENSITÀ DI POPOLAZIONE

EUR, prezzi correnti

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totale

BE

0

0

0

0

0

0

0

0

BG

0

0

0

0

0

0

0

0

CZ

0

0

0

0

0

0

0

0

DK

0

0

0

0

0

0

0

0

DE

0

0

0

0

0

0

0

0

EE

0

0

0

0

0

0

0

0

IE

0

0

0

0

0

0

0

0

EL

0

0

0

0

0

0

0

0

ES

0

131 542 480

67 752 708

69 108 658

70 491 705

71 902 384

73 341 166

484 139 101

FR

59 632 621

60 826 476

62 044 064

63 285 766

64 552 281

65 844 100

67 161 654

443 346 962

HR

0

0

0

0

0

0

0

0

IT

0

0

0

0

0

0

0

0

CY

0

0

0

0

0

0

0

0

LV

0

0

0

0

0

0

0

0

LT

0

0

0

0

0

0

0

0

LU

0

0

0

0

0

0

0

0

HU

0

0

0

0

0

0

0

0

MT

0

0

0

0

0

0

0

0

NL

0

0

0

0

0

0

0

0

AT

0

0

0

0

0

0

0

0

PL

0

0

0

0

0

0

0

0

PT

15 559 845

15 871 355

16 189 058

16 513 054

16 843 524

17 180 596

17 524 383

115 681 815

RO

0

0

0

0

0

0

0

0

SI

0

0

0

0

0

0

0

0

SK

0

0

0

0

0

0

0

0

FI

41 068 819

41 891 023

42 729 572

43 584 729

44 456 975

45 346 646

46 254 043

305 331 807

SE

27 832 202

28 389 407

28 957 689

29 537 226

30 128 343

30 731 272

31 346 211

206 922 350

UK

0

0

0

0

0

0

0

0

UE 28

144 093 487

278 520 741

217 673 091

222 029 433

226 472 828

231 004 998

235 627 457

1 555 422 035

ALLEGATO X

INIZIATIVA A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE — DOTAZIONE SPECIFICA

EUR, prezzi correnti

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totale

BE

23 839 927

18 595 143

0

0

0

0

0

42 435 070

BG

31 004 913

24 183 832

0

0

0

0

0

55 188 745

CZ

0

13 599 984

0

0

0

0

0

13 599 984

DK

0

0

0

0

0

0

0

0

DE

0

0

0

0

0

0

0

0

EE

0

0

0

0

0

0

0

0

IE

38 283 943

29 861 476

0

0

0

0

0

68 145 419

EL

96 357 882

75 159 147

0

0

0

0

0

171 517 029

ES

530 054 111

413 442 204

0

0

0

0

0

943 496 315

FR

174 247 979

135 913 423

0

0

0

0

0

310 161 402

HR

37 178 171

28 998 973

0

0

0

0

0

66 177 144

IT

318 826 544

248 684 704

0

0

0

0

0

567 511 248

CY

6 501 180

5 070 921

0

0

0

0

0

11 572 101

LV

16 298 112

12 712 527

0

0

0

0

0

29 010 639

LT

17 855 411

13 927 222

0

0

0

0

0

31 782 633

LU

0

0

0

0

0

0

0

0

HU

27 958 065

21 807 291

0

0

0

0

0

49 765 356

MT

0

0

0

0

0

0

0

0

NL

0

0

0

0

0

0

0

0

AT

0

0

0

0

0

0

0

0

PL

141 819 001

110 618 821

0

0

0

0

0

252 437 822

PT

90 321 443

70 450 726

0

0

0

0

0

160 772 169

RO

59 547 368

46 446 947

0

0

0

0

0

105 994 315

SI

5 175 020

4 036 516

0

0

0

0

0

9 211 536

SK

40 547 898

31 627 361

0

0

0

0

0

72 175 259

FI

0

0

0

0

0

0

0

0

SE

24 810 728

19 352 368

0

0

0

0

0

44 163 096

UK

26 016 685

180 081 439

0

0

0

0

0

206 098 124

UE 28

1 706 644 381

1 504 571 025

0

0

0

0

0

3 211 215 406

»

ALLEGATO III

«

ALLEGATO XIV

COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA — COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA

EUR, prezzi correnti

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totale

BE

2 902 501

24 227 340

22 994 759

41 781 342

42 616 968

43 469 308

44 338 693

222 330 911

BG

2 976 944

12 055 520

14 364 325

28 014 847

26 621 889

27 154 327

27 697 414

138 885 266

CZ

2 439 127

34 551 814

31 352 847

56 967 938

58 107 296

59 269 442

60 454 832

303 143 296

DK

8 308 365

12 259 940

13 578 726

17 512 612

17 862 983

18 220 356

18 584 862

106 327 844

DE

14 442 888

65 129 605

67 444 196

122 545 704

124 996 616

127 496 550

130 046 479

652 102 038

EE

1 175 827

4 402 888

5 158 490

9 880 362

9 560 404

9 751 612

9 946 646

49 876 229

IE

5 007 621

13 358 262

15 566 596

28 284 411

28 850 099

29 427 101

30 015 644

150 509 734

EL

0

18 744 762

18 375 521

36 323 394

34 055 979

34 737 099

35 431 838

177 668 593

ES

10 847 701

42 320 328

50 009 117

96 700 356

92 683 591

94 537 263

96 428 008

483 526 364

FR

5 947 540

89 873 541

81 729 096

149 106 412

151 471 308

154 500 734

157 590 749

790 219 380

HR

0

13 327 966

13 218 818

26 286 470

24 498 885

24 988 862

25 488 635

127 809 636

IT

0

102 059 363

91 588 048

172 413 641

169 743 238

173 138 103

176 600 863

885 543 256

CY

0

3 349 655

2 944 209

5 473 610

5 456 600

5 565 731

5 677 046

28 466 851

LV

421 325

8 736 136

8 858 960

17 391 257

16 418 610

16 746 983

17 081 923

85 655 194

LT

0

9 706 842

10 329 376

21 248 455

19 143 783

19 526 660

19 917 191

99 872 307

LU

0

1 891 384

1 603 101

2 912 823

2 971 080

3 030 501

3 091 111

15 500 000

HU

0

36 338 429

33 134 648

62 960 186

61 409 567

62 637 759

63 890 514

320 371 103

MT

0

1 818 637

1 583 483

2 926 779

2 934 722

2 993 416

3 053 285

15 310 322

NL

11 664 330

26 123 749

32 028 488

58 195 575

59 359 487

60 546 677

61 757 611

309 675 917

AT

1 916 948

25 162 283

22 951 870

41 703 410

42 537 479

43 388 228

44 255 994

221 916 212

PL

4 960 088

57 467 793

58 621 861

113 251 360

108 645 886

110 818 803

113 035 177

566 800 968

PT

3 485 811

7 140 659

9 038 051

16 458 951

16 750 525

17 085 537

17 427 247

87 386 781

RO

7 724 201

32 089 620

39 019 604

77 120 959

72 316 355

73 762 683

75 237 937

377 271 359

SI

0

6 652 978

5 638 945

10 245 927

10 450 846

10 659 862

10 873 057

54 521 615

SK

2 727 473

21 509 096

20 794 716

38 081 477

38 539 550

39 310 342

40 096 547

201 059 201

FI

3 109 706

8 886 024

12 689 807

26 033 350

23 518 450

23 988 819

24 468 596

122 694 752

SE

11 414 360

20 805 655

27 687 467

50 754 373

51 314 124

52 340 407

53 387 217

267 703 603

UK

10 842 107

63 874 342

63 328 303

115 067 149

117 368 492

119 715 862

122 110 179

612 306 434

UE 28

112 314 863

763 864 611

775 633 428

1 445 643 130

1 430 204 812

1 458 809 027

1 487 985 295

7 474 455 166

ALLEGATO XV

COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA — COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE

EUR, prezzi correnti

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totale

BE

0

4 984 164

4 224 487

7 675 867

7 829 385

7 985 972

8 145 692

40 845 567

BG

0

3 262 167

2 764 953

5 023 903

5 124 382

5 226 869

5 331 406

26 733 680

CZ

1 266 432

3 190 514

3 777 625

6 863 923

7 001 202

7 141 226

7 284 050

36 524 972

DK

1 604 437

4 919 083

4 311 976

5 573 830

5 685 343

5 799 086

5 915 098

33 808 853

DE

8 152 872

30 076 191

32 402 255

58 874 705

60 052 201

61 253 243

62 478 310

313 289 777

EE

274 486

400 787

572 349

1 039 954

1 060 754

1 081 969

1 103 607

5 533 906

IE

148 802

2 079 292

1 888 491

3 431 378

3 500 006

3 570 006

3 641 405

18 259 380

EL

0

6 585 176

5 581 475

10 141 505

10 344 336

10 551 222

10 762 250

53 965 964

ES

0

19 456 847

16 491 268

29 964 536

30 563 827

31 175 103

31 798 606

159 450 187

FR

2 006 704

37 623 469

33 589 809

61 032 487

62 253 136

63 498 199

64 768 162

324 771 966

HR

226 815

2 005 169

1 891 788

3 437 371

3 506 116

3 576 240

3 647 768

18 291 267

IT

3 989 500

26 667 109

25 983 980

47 212 741

48 156 996

49 120 135

50 102 539

251 233 000

CY

0

520 976

441 569

802 329

818 376

834 744

851 438

4 269 432

LV

394 122

575 471

821 810

1 493 223

1 523 088

1 553 549

1 584 620

7 945 883

LT

687 160

1 003 346

1 432 842

2 603 465

2 655 535

2 708 645

2 762 819

13 853 812

LU

0

570 731

483 741

878 955

896 534

914 465

932 755

4 677 181

HU

821 790

4 232 497

4 283 920

7 783 858

7 939 536

8 098 327

8 260 293

41 420 221

MT

0

207 286

175 692

319 231

325 616

332 128

338 771

1 698 724

NL

0

9 761 969

8 274 067

15 033 930

15 334 608

15 641 300

15 954 126

80 000 000

AT

1 217 492

3 100 219

3 659 612

6 649 495

6 782 484

6 918 134

7 056 496

35 383 932

PL

6 632 580

9 684 466

13 830 032

25 129 084

25 631 666

26 144 300

26 667 188

133 719 316

PT

0

5 021 273

4 255 940

7 733 016

7 887 676

8 045 429

8 206 337

41 149 671

RO

0

9 202 646

7 799 995

14 172 545

14 455 996

14 745 115

15 040 017

75 416 314

SI

177 828

842 960

865 200

1 572 066

1 603 508

1 635 578

1 668 292

8 365 432

SK

442 599

2 279 534

2 307 230

4 192 225

4 276 070

4 361 590

4 448 823

22 308 071

FI

1 917 328

2 799 558

3 997 946

7 264 244

7 409 529

7 557 720

7 708 873

38 655 198

SE

2 949 447

6 148 414

7 711 181

14 011 171

14 291 395

14 577 222

14 868 765

74 557 595

UK

1 284 319

29 624 799

26 198 003

47 601 616

48 553 650

49 524 722

50 515 217

253 302 326

UE 28

34 194 713

226 826 113

220 019 236

397 512 653

405 462 951

413 572 238

421 843 723

2 119 431 627

ALLEGATO XVI

COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA — COOPERAZIONE INTERREGIONALE

EUR, prezzi correnti

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totale

UE 28

5 737 769

57 031 424

53 202 024

96 667 763

98 601 118

100 573 140

102 584 604

514 397 842

»

5.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/86


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1942 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2016

relativa alle specifiche del portale dei progetti di investimento europei e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/1214

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2015/1017 affida alla Commissione la responsabilità di creare, con il sostegno della Banca europea per gli investimenti (BEI), un portale dei progetti di investimento europei (PPIE). Il PPIE è un portale web pubblicamente accessibile relativo ai progetti di investimento, che funge da piattaforma per la promozione di progetti presso i potenziali investitori in tutto il mondo.

(2)

Il PPIE è stato istituito dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/1214 della Commissione (2) ed è diventato operativo nel giugno 2016.

(3)

L'esperienza acquisita nella gestione del PPIE ha fatto emergere la necessità di alcune modifiche, in particolare per quanto riguarda i criteri di ammissione e i diritti per il trattamento delle domande, al fine di garantire una maggiore flessibilità nella selezione dei progetti da includere nel portale e di chiarire il campo di applicazione dell'esenzione dal pagamento dei diritti.

(4)

In questo contesto è opportuno che siano esentati dal pagamento dei diritti per il trattamento delle domande, oltre ai promotori pubblici, anche i promotori privati il cui progetto è sostenuto da un'autorità pubblica di uno Stato membro al fine di perseguire priorità di investimento pubbliche, per attuare correttamente l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/1017 e attrarre un maggior numero di progetti di elevata qualità che presentano un nesso specifico con tali priorità d'investimento.

(5)

Per ragioni di chiarezza, dato il volume delle modifiche e al fine di semplificare l'attuazione del PPIE, la decisione di esecuzione (UE) 2015/1214 dovrebbe essere abrogata e sostituita dalla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono adottate le specifiche tecniche del portale dei progetti di investimento europei (PPIE) figuranti nell'allegato.

Articolo 2

L'inclusione dei progetti nel PPIE è soggetta al rispetto dei seguenti criteri di ammissione:

a)

il progetto (o il programma formato da progetti di minori dimensioni) ha un costo totale di almeno 5 000 000 di EUR;

b)

il progetto è attuato nella zona geografica di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/1017 e sostiene uno o più degli obiettivi e dei settori di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del medesimo regolamento;

c)

il promotore è un'entità giuridica stabilita in uno Stato membro e non è oggetto di procedure di insolvenza;

d)

il progetto è compatibile con il diritto dell'Unione e con il diritto nazionale dello Stato membro interessato e non comporta rischi a livello giuridico, di reputazione o di sicurezza nazionale per lo Stato membro o la Commissione;

e)

l'attuazione del progetto ha inizio o si prevede che abbia inizio entro tre anni dalla presentazione al PPIE;

f)

il progetto è chiaramente descritto nella domanda come progetto di investimento; le informazioni contenute nella domanda sono accurate e indicano l'importo dei finanziamenti necessari alla realizzazione del progetto.

Articolo 3

I promotori di progetti privati sono tenuti al pagamento di diritti per il trattamento delle domande pari a un massimo di 250 EUR per progetto.

Le autorità statali, regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), le associazioni costituite da dette autorità od organismi e le entità controllate da tali autorità od organismi (promotori di progetti pubblici) sono esenti dal pagamento dei diritti per il trattamento delle domande.

I promotori di progetti privati sono del pari esenti dal pagamento dei diritti per il trattamento delle domande per quanto riguarda i progetti sostenuti da un'autorità pubblica di uno Stato membro al fine di perseguire priorità di investimento pubbliche.

L'ordinatore responsabile può decidere, in casi eccezionali e motivati, che l'esenzione dal pagamento dei diritti per il trattamento delle domande si applichi anche a promotori di progetti privati.

Le entrate provenienti dai diritti per il trattamento delle domande danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in conformità dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/1017.

Articolo 4

La decisione di esecuzione (UE) 2015/1214 è abrogata.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/1214 della Commissione, del 22 luglio 2015, relativa alla creazione del portale dei progetti di investimento europei e alla definizione delle relative specifiche tecniche (GU L 196 del 24.7.2015, pag. 23).

(3)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

(4)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).


ALLEGATO

SPECIFICHE TECNICHE DEL PORTALE DEI PROGETTI DI INVESTIMENTO EUROPEI (PPIE)

1.   DESCRIZIONE GENERALE

Il PPIE, istituito a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2015/1017, è un portale web pubblicamente accessibile relativo ai progetti di investimento, che funge da piattaforma per la promozione di progetti presso i potenziali investitori in tutto il mondo. L'obiettivo principale del PPIE è catalizzare e accelerare lo sviluppo e la fruizione dei progetti di investimento nell'Unione, contribuendo così all'aumento dell'occupazione e alla crescita economica. La pubblicazione di un progetto sul PPIE non equivale alla sua approvazione da parte della Commissione o della BEI e non costituisce una condizione per ricevere sostegno finanziario da parte dell'Unione o della BEI.

Le componenti principali del PPIE sono le seguenti:

a)

un sito Internet accessibile pubblicamente che include una banca dati delle schede di progetto (pagine web contenenti informazioni sintetiche strutturate sui singoli progetti presenti sul PPIE);

b)

mappa ed elenchi interattivi dei progetti;

c)

sezioni specifiche per gli investitori e i promotori di progetti.

Il PPIE comprenderà anche un modulo non pubblico per il trattamento dei progetti.

Nel PPIE i progetti sono raggruppati in settori sulla base degli obiettivi e delle categorie di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1017.

2.   GESTIONE DEL PPIE E RAPPORTI CON I PROMOTORI DI PROGETTI, GLI UTENTI DEL SITO WEB E I FORNITORI DI SERVIZI ANALOGHI

Il PPIE è gestito dalla Commissione. Gli Stati membri possono contribuire alla sua gestione. I contenuti del PPIE sono generati dai promotori di progetti, vale a dire da soggetti giuridici pubblici e privati.

Per partecipare al PPIE i promotori di progetti e gli altri utenti registrati del sito web devono accettarne i termini e le condizioni, che mirano a garantire la qualità delle informazioni inviate dai promotori di progetti e pubblicate, pur mettendo in evidenza che la Commissione non garantisce l'esattezza delle informazioni pubblicate e non può essere ritenuta responsabile di eventuali danni dovuti alla pubblicazione del progetto.

Una clausola di esclusione della responsabilità dovrebbe avvisare gli utenti del sito web che la Commissione non garantisce l'esattezza delle informazioni pubblicate e che i potenziali investitori devono svolgere essi stessi le normali verifiche preventive sugli aspetti finanziari e su qualsiasi altro elemento rilevante al fine di decidere se investire in un progetto. La Commissione può decidere di rimuovere un progetto dal PPIE dopo tre anni dalla pubblicazione iniziale.

Il PPIE può cooperare con altri prestatori di servizi analoghi a livello nazionale o internazionale al fine di stimolare o agevolare l'attività d'investimento.

3.   SELEZIONE DEI PROGETTI

La selezione dei progetti è effettuata dai servizi della Commissione sulla base dei criteri di ammissione di cui all'articolo 2 della presente decisione. La Commissione dispone di un ampio margine di discrezionalità per quanto concerne la selezione dei progetti e la decisione di includere o meno un progetto nel PPIE. Il controllo della conformità alla legislazione dello Stato membro in questione e dei potenziali rischi per tale Stato membro è effettuata sulla base delle informazioni fornite dallo Stato membro stesso, se disponibili. Alcuni aspetti tecnici della selezione e convalida dei progetti, quali la verifica dell'identità dei promotori di progetti, possono essere affidati a soggetti terzi.

Ai fini della selezione, gli Stati membri saranno invitati a designare uno o più referenti e a precisarne il contributo. Il ruolo della BEI nella promozione del PPIE sarà definito, se del caso, in un accordo sul livello dei servizi.

4.   DIRITTI PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE

Per richiedere l'esenzione dal pagamento dei diritti per il trattamento delle domande a norma dell'articolo 3, secondo o terzo comma, della presente decisione, la domanda relativa al progetto è accompagnata dall'autocertificazione del promotore in merito al suo status di promotore di progetto pubblico al momento della presentazione della domanda, o da una conferma scritta del sostegno al progetto da parte della pertinente autorità pubblica. A tal fine saranno disponibili nel PPIE dei moduli standardizzati.

Tra i casi per i quali può ritenersi giustificata l'esenzione dal pagamento dei diritti per il trattamento delle domande a norma dell'articolo 3, quarto comma, della presente decisione, rientrano i progetti che beneficiano del sostegno di un programma dell'Unione o i progetti inclusi, tra l'altro, nell'elenco dei progetti di interesse comune di cui al regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) o progetti compatibili con gli orientamenti per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in base a quanto confermato dai competenti servizi della Commissione.


(1)  Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39).

(2)  Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).


5.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/90


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1943 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2016

a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'impiego di olio di paraffina come rivestimento per le uova di uccelli nidificanti al fine di controllare le dimensioni della popolazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 3 marzo 2016 il Regno Unito ha chiesto alla Commissione di decidere, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, se l'olio di paraffina utilizzato come rivestimento delle uova di uccelli nidificanti, quali oche e laridi, al fine di controllare le dimensioni della popolazione e limitare il rischio di collisione tra gli uccelli e gli aeromobili all'interno e nei dintorni di aerodromi e aeroporti, sia un biocida ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento.

(2)

Secondo le informazioni fornite dal Regno Unito, oliando le uova si bloccano fisicamente i pori dei gusci (d'uovo), privando così gli embrioni di ossigeno e provocandone il soffocamento.

(3)

Occorre esaminare in primo luogo se l'olio di paraffina utilizzato per oliare le uova soddisfa la definizione di biocida di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012.

(4)

L'olio di paraffina soddisfa la condizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, in quanto è «sostanza» o «miscela» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(5)

L'impiego dell'olio di paraffina è volto a tenere sotto controllo le dimensioni della popolazione di uccelli nidificanti, quali oche e laridi, i quali rispondono alla definizione di organismo nocivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 528/2012, poiché potrebbero avere effetti dannosi per gli animali o gli esseri umani.

(6)

Le informazioni fornite indicano che l'olio di paraffina è utilizzato per le operazioni di oliatura delle uova con l'intento di distruggere gli organismi nocivi, eliminarli, renderli innocui, impedirne l'azione, o esercitare un controllo su di essi.

(7)

L'olio di paraffina rappresenta solo un ostacolo di contatto fisico alla capacità respiratoria dell'organismo bersaglio e non comporta nessuna azione chimica o biologica, pertanto non può essere considerato come predisposto ad agire chimicamente su tale organismo.

(8)

Poiché l'olio di paraffina esercita un'azione di controllo sugli organismi nocivi tramite una mera azione fisica o meccanica, esso non soddisfa la definizione di biocida di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'olio di paraffina non è un biocida ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012 se usato come rivestimento per le uova di uccelli nidificanti al fine di controllare le dimensioni della popolazione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).