ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 299 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
59° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
5.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 299/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1927 DELLA COMMISSIONE
del 4 novembre 2016
relativo ai modelli dei piani di monitoraggio, delle relazioni sulle emissioni e dei documenti di conformità a norma del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, l'articolo 12, paragrafo 2, e l'articolo 17, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 6, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2015/757 impone alle società di presentare al verificatore un piano di monitoraggio che consiste nella documentazione completa e trasparente del metodo di monitoraggio per ciascuna nave che rientra nell'ambito di applicazione di tale regolamento. |
(2) |
Al fine di garantire che tali piani di monitoraggio contengano informazioni standardizzate volte a consentire un'attuazione armonizzata degli obblighi in materia di monitoraggio e comunicazione, è necessario stabilire modelli, comprese norme tecniche per la loro applicazione uniforme. |
(3) |
Il piano di monitoraggio dovrebbe contenere almeno gli elementi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/757. Dovrebbe inoltre utilizzare le unità di valutazione del «carico trasportato», come specificato nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/1928 (2). Tenuto conto dei due distinti servizi di trasporto forniti dalle navi ro-pax, queste ultime dovranno distinguere i dati sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO2 relativi alle merci da quelli relativi ai passeggeri. Ciò consentirebbe una migliore determinazione dei loro indicatori operativi medi di efficienza energetica. |
(4) |
Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/757 e in conformità all'ultimo comma dell'articolo 10 del medesimo regolamento, il piano di monitoraggio dovrebbe consentire il monitoraggio e la comunicazione del consumo di carburante e delle emissioni di CO2 sulla base di altri criteri facoltativi. Ciò consentirebbe di comprendere meglio l'efficienza energetica media comunicata. Questo vale in particolare per il monitoraggio differenziato del consumo di carburante per il riscaldamento del carico e per il posizionamento dinamico nonché per il monitoraggio differenziato delle tratte con carico e della navigazione fra i ghiacci. |
(5) |
Per agevolare l'elaborazione dei piani di monitoraggio per le società con più navi, è opportuno autorizzare le società a indicare quali procedure descritte nel piano di monitoraggio si applicherebbero in modo pertinente a tutte le navi sotto la responsabilità della società. |
(6) |
Nel fornire le informazioni sugli elementi e sulle procedure facenti parte del piano di monitoraggio a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/757, le società dovrebbero poter fare riferimento anche a procedure o sistemi che sono già efficacemente applicati ai loro sistemi di gestione esistenti, quali il codice internazionale di gestione della sicurezza (codice ISM) (3), il piano di gestione per l'efficienza energetica delle navi (SEEMP) (4), o a sistemi e controlli coperti da norme armonizzate relative alla qualità, all'ambiente o alla gestione dell'energia, quali le norme EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 o EN ISO 50001:2011. |
(7) |
Per facilitare il monitoraggio, è opportuno consentire l'uso di valori predefiniti per il livello di incertezza associato al monitoraggio del carburante. |
(8) |
Le informazioni sulla gestione, in particolare sulla gestione adeguata dei dati e sulle attività di controllo, dovrebbero essere considerate informazioni utili al fine di semplificare il ciclo di conformità nel suo insieme (comprese le attività di monitoraggio, comunicazione e verifica). Una sezione del modello di monitoraggio dedicata a questi elementi dovrebbe aiutare le società a strutturare i necessari elementi di gestione. |
(9) |
È necessario stabilire le specifiche del modello elettronico delle relazioni sulle emissioni, al fine di garantire che tali relazioni verificate siano presentate per via elettronica e contengano informazioni annuali aggregate, complete e standardizzate che possano essere rese pubbliche e permettano alla Commissione di elaborare le relazioni di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) 2015/757. |
(10) |
La relazione sulle emissioni dovrebbe contenere almeno le informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/757, inclusi i risultati del monitoraggio annuale. Dovrebbe inoltre consentire la comunicazione di informazioni supplementari che possano contribuire alla comprensione degli indicatori operativi medi di efficienza energetica comunicati su base volontaria. Si tratta in particolare degli elementi di informazione per il monitoraggio facoltativo del carburante consumato e delle emissioni di CO2 emesse, differenziati sulla base di criteri definiti nel piano di monitoraggio. |
(11) |
È necessario stabilire norme tecniche che definiscano un modello elettronico per i documenti di conformità, per garantire che informazioni standardizzate e facilmente trattabili possano essere incluse nei documenti di conformità inviati dai verificatori conformemente all'obbligo di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/757 al fine di informare senza ritardo la Commissione e le autorità dello Stato di bandiera del rilascio di un documento di conformità. |
(12) |
Le società e i verificatori accreditati dovrebbero avere accesso a THETIS MRV, un apposito sistema di informazione dell'Unione sviluppato e gestito dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima per trasmettere alla Commissione e agli Stati di bandiera per via elettronica le relazioni sulle emissioni verificate e approvate e i relativi documenti di conformità. Questo sistema dovrebbe essere concepito in modo flessibile in vista dell'eventuale creazione di un sistema mondiale di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni di gas a effetto serra. |
(13) |
La Commissione ha consultato le parti interessate sulle migliori pratiche relative alle questioni contemplate dal presente regolamento. La consultazione è stata condotta tramite i sottogruppi di esperti del sistema MRV (Monitoring, Reporting and Verification) nel trasporto marittimo, istituiti nell'ambito del Forum europeo per il trasporto marittimo sostenibile. |
(14) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici istituito dall'articolo 26 del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce i modelli e le norme tecniche per la presentazione dei piani di monitoraggio, delle relazioni sulle emissioni e dei documenti di conformità a norma del regolamento (UE) 2015/757.
Articolo 2
Modello di piano di monitoraggio
1. Le società elaborano il piano di monitoraggio di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2015/757 utilizzando un modello corrispondente a quello che figura nell'allegato I.
2. Le società possono suddividere il piano di monitoraggio in una parte dedicata alla società e in una dedicata alla nave, a condizione che siano compresi tutti gli elementi di cui all'allegato I.
Le informazioni contenute nella parte dedicata alla società, che può includere le tabelle B.2, B.5, D, E e F.1 dell'allegato I, si applicano a tutte le navi per le quali la società è tenuta a presentare un piano di monitoraggio a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2015/757.
Articolo 3
Modello elettronico di relazione sulle emissioni
1. Ai fini della presentazione della relazione sulle emissioni a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/757, le società utilizzano la versione elettronica del modello disponibile nel sistema di informazione automatizzato dell'Unione, THETIS MRV (in appresso «THETIS MRV»), gestito dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima.
2. La versione elettronica del modello di relazione sulle emissioni di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni stabilite all'allegato II.
Articolo 4
Modello elettronico di documento di conformità
1. Ai fini del rilascio di un documento di conformità a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/757, il verificatore fornisce i dati pertinenti utilizzando la versione elettronica del modello disponibile nel THETIS MRV.
2. La versione elettronica del modello di documento di conformità di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni stabilite all'allegato III.
Articolo 5
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1928 della Commissione, del 4 novembre 2016, sulla determinazione del carico trasportato per le categorie di navi diverse dalle navi passeggeri, dalle navi ro/ro e dalle navi portacontainer ai sensi del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo (cfr. pagina 22 della presente Gazzetta ufficiale).
(3) Adottato dall'Assemblea dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) mediante la risoluzione A.741(18).
(4) Allegato VI, regola 22, della convenzione MARPOL.
(5) Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).
ALLEGATO I
Modello di piano di monitoraggio
Parte A Foglio di registrazione delle revisioni
Versione n. |
Data di riferimento |
Situazione alla data di riferimento (1) |
Riferimento ai capitoli riveduti o modificati, con breve spiegazione delle modifiche |
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Parte B Dati di base
Tabella B.1. Identificazione della nave
Nome della nave |
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Numero di identificazione IMO |
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Porto di immatricolazione |
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Porto di origine (se non identico al porto di immatricolazione) |
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Nome dell'armatore |
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Numero IMO unico d'identificazione della società e del proprietario registrato |
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Tipo di nave (2) |
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Portata lorda (in tonnellate metriche) |
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Stazza lorda |
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Società di classificazione (facoltativo) |
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Classe ghiaccio (facoltativo) (3) |
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Stato di bandiera (facoltativo) |
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Spazio per informazioni supplementari facoltative sulle caratteristiche della nave |
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Tabella B.2. Informazioni sulla società
Denominazione della società |
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Indirizzo — linea 1 |
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Indirizzo — linea 2 |
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Città |
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Stato/Provincia/Regione |
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CAP |
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Paese |
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Persona di contatto |
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Numero di telefono |
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Indirizzo di posta elettronica |
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Tabella B.3. Fonti di emissione e tipi di carburante utilizzati
Numero di riferimento della fonte di emissione |
Fonte di emissione (nome, tipo) |
Descrizione tecnica della fonte di emissione (prestazione/potenza, consumo specifico di olio combustibile, anno di installazione, numero di identificazione in caso di più fonti di emissione identiche, ecc.) |
Carburante impiegato (potenzialmente) (4) |
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Tabella B.4. Fattori di emissione
Tipo di carburante |
Fattori di emissione IMO (in tonnellate di CO2/tonnellata di carburante) |
Olio combustibile pesante (riferimento: qualità da RME a RMK di cui alla norma ISO 8217) |
3,114 |
Olio combustibile leggero (riferimento: qualità da RMA a RMD di cui alla norma ISO 8217) |
3,151 |
Diesel/gasolio (riferimento: qualità da DMX a DMB di cui alla norma ISO 8217) |
3,206 |
Gas di petrolio liquefatto (propano ) |
3,000 |
Gas di petrolio liquefatto (butano ) |
3,030 |
Gas naturale liquefatto |
2,750 |
Metanolo |
1,375 |
Etanolo |
1,913 |
Altri carburanti con fattore di emissione fuori norma |
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In caso di uso di fattori di emissione fuori norma
Combustibile fuori norma |
Fattore di emissione |
Metodologie per la determinazione del fattore di emissione (metodologia per il campionamento, metodi di analisi e descrizione dei laboratori utilizzati, se del caso) |
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Tabella B.5. Procedure, sistemi e responsabilità per l'aggiornamento della completezza delle fonti di emissioni
Titolo della procedura |
Gestione della completezza dell'elenco delle fonti di emissione |
Riferimento della procedura esistente |
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Versione della procedura esistente |
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Descrizione delle procedure MRV dell'UE ove non già esistenti al di fuori del piano di monitoraggio |
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Nome o posizione della persona responsabile della procedura |
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Luogo in cui sono conservati i registri |
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Nome del sistema informatico utilizzato (se del caso) |
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Parte C Dati relativi all'attività
Tabella C.1. Condizioni per l'esenzione di cui all'articolo 9, paragrafo 2
Voce |
Campo per la conferma |
Numero minimo di tratte previste per ciascun periodo di riferimento che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento MRV dell'UE secondo il piano di navigazione della nave |
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Vi sono tratte previste, per ciascun periodo di riferimento, che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento MRV dell'UE secondo il piano di navigazione della nave (5)? |
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Le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, sono soddisfatte (6)? |
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In caso affermativo si ha l'intenzione di utilizzare la deroga all'obbligo di monitorare la quantità di carburante consumato per tratta (7)? |
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Tabella C.2. Monitoraggio del consumo di carburante
C.2.1. Metodi utilizzati per determinare il consumo di carburante di ciascuna fonte di emissione
Fonte di emissione (8) |
Metodi scelti per il consumo di carburante (9) |
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C.2.2. Procedure per la determinazione del carburante imbarcato e del carburante contenuto nei serbatoi
Titolo della procedura |
Determinazione del carburante imbarcato e del carburante contenuto nei serbatoi |
Riferimento della procedura esistente |
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Versione della procedura esistente |
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Descrizione delle procedure MRV dell'UE ove non già esistenti al di fuori del piano di monitoraggio |
|
Nome o posizione della persona responsabile di tale procedura |
|
Luogo in cui sono conservati i registri |
|
Nome del sistema informatico utilizzato (se del caso) |
|
C.2.3. Controlli periodici incrociati tra il quantitativo di carburante imbarcato indicato nelle BDN e il quantitativo di carburante imbarcato indicato dalla misurazione effettuata a bordo
Titolo della procedura |
Controlli periodici incrociati tra il quantitativo di carburante imbarcato indicato nelle BDN e il quantitativo imbarcato misurato a bordo |
Riferimento della procedura esistente |
|
Versione della procedura esistente |
|
Descrizione delle procedure MRV dell'UE ove non già esistenti al di fuori del piano di monitoraggio |
|
Nome o posizione della persona responsabile di tale procedura |
|
C.2.4. Descrizione degli strumenti di misurazione utilizzati
Apparecchiature di misurazione (nome) |
Elementi misurati (ad esempio fonti di emissione, serbatoi) |
Descrizione tecnica (specifiche, età, intervalli di manutenzione) |
|
|
|
C.2.5. Procedure di registrazione, recupero, trasmissione e archiviazione dei dati riguardanti le misure
Titolo della procedura |
Registrazione, recupero, trasmissione e archiviazione dei dati riguardanti le misure |
Riferimento della procedura esistente |
|
Versione della procedura esistente |
|
Descrizione delle procedure MRV dell'UE ove non già esistenti al di fuori del piano di monitoraggio |
|
Nome o posizione della persona responsabile di tale procedura |
|
Luogo in cui sono conservati i registri |
|
Nome del sistema informatico utilizzato (se del caso) |
|
C.2.6. Metodo di determinazione della densità
Tipo di carburante/serbatoio |
Metodo utilizzato per determinare i valori effettivi della densità del carburante imbarcato (10) |
Metodo utilizzato per determinare i valori effettivi della densità del carburante nei serbatoi (11) |
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C.2.7. Livello di incertezza associato al monitoraggio del carburante
Metodo per il monitoraggio (12) |
Approccio utilizzato (13) |
Valore |
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C.2.8. Procedure di garanzia della qualità delle apparecchiature di misurazione
Titolo della procedura |
Garanzia della qualità delle apparecchiature di misurazione |
Riferimento della procedura esistente |
|
Versione della procedura esistente |
|
Descrizione delle procedure MRV dell'UE ove non già esistenti al di fuori del piano di monitoraggio |
|
Nome o posizione della persona responsabile di tale procedura |
|
Luogo in cui sono conservati i registri |
|
Nome del sistema informatico utilizzato (se del caso) |
|
C.2.9. Metodo di determinazione della ripartizione del consumo di carburante tra merci e passeggeri (solo per le navi ro-pax)
Titolo del metodo |
Determinazione della ripartizione del consumo di carburante tra merci e passeggeri |
Metodo di assegnazione applicato secondo la norma EN 16258 (14) |
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Descrizione del metodo per determinare la massa di passeggeri e merci, compreso il possibile uso di valori predefiniti per il peso delle unità di carico/metri di corsia (se è utilizzato il metodo basato sulla massa) |
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Descrizione del metodo per determinare la superficie del ponte destinata al trasporto merci e passeggeri tenendo anche conto dei ponti sospesi e delle autovetture sui ponti destinati alle merci (se è utilizzato il metodo basato sulla superficie) |
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Ripartizione del consumo di carburante (in %) tra passeggeri e merci (solo se è utilizzato il metodo basato sulla superficie) |
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Nome o posizione della persona responsabile di tale metodo |
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Formule e fonti di dati |
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Luogo in cui sono conservati i registri |
|
Nome del sistema informatico utilizzato (se del caso) |
|
C.2.10. Procedure per la determinazione e la registrazione del consumo di carburante delle tratte con carico (monitoraggio facoltativo)
Titolo della procedura |
Determinazione e registrazione del consumo di carburante delle tratte con carico |
Riferimento della procedura esistente |
|
Versione della procedura esistente |
|
Descrizione delle procedure MRV dell'UE ove non già esistenti al di fuori del piano di monitoraggio |
|
Nome o posizione della persona responsabile di tale procedura |
|
Formule e fonti di dati |
|
Luogo in cui sono conservati i registri |
|
Nome del sistema informatico utilizzato (se del caso) |
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C.2.11. Procedure per la determinazione e la registrazione del consumo di carburante per il riscaldamento del carico (monitoraggio facoltativo per le navi chimichiere)
Titolo della procedura |
Determinazione e registrazione del consumo di carburante per il riscaldamento del carico |
Riferimento della procedura esistente |
|
Versione della procedura esistente |
|
Descrizione delle procedure MRV dell'UE ove non già esistenti al di fuori del piano di monitoraggio |
|
Nome o posizione della persona responsabile di tale procedura |
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Formule e fonti di dati |
|
Luogo in cui sono conservati i registri |
|
Nome del sistema informatico utilizzato (se del caso) |
|
C.2.12. Procedure per la determinazione e la registrazione del consumo di carburante per il posizionamento dinamico (monitoraggio facoltativo per le navi petroliere e per «altri tipi di navi»)
Titolo della procedura |
Determinazione e registrazione del consumo di carburante per il posizionamento dinamico |
Riferimento della procedura esistente |
|
Versione della procedura esistente |
|
Descrizione delle procedure MRV dell'UE ove non già esistenti al di fuori del piano di monitoraggio |
|
Nome o posizione della persona responsabile di tale procedura |
|
Formule e fonti di dati |
|
Luogo in cui sono conservati i registri |
|
Nome del sistema informatico utilizzato (se del caso) |
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Tabella C.3. Elenco delle tratte
Titolo della procedura |
Registrazione e garanzia della completezza delle tratte |
Riferimento della procedura esistente |
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Versione della procedura esistente |
|
Descrizione delle procedure MRV dell'UE (compresa la registrazione delle tratte, il loro monitoraggio, ecc.) ove non già esistenti al di fuori del piano di monitoraggio |
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Nome o posizione della persona responsabile di tale procedura |
|
Fonti dei dati |
|
Luogo in cui sono conservati i registri |
|
Nome del sistema informatico utilizzato (se del caso) |
|
Tabella C.4. Distanza percorsa
Titolo della procedura |
Registrazione e determinazione della distanza percorsa per tratta effettuata |
Riferimento della procedura esistente |
|
Versione della procedura esistente |
|
Descrizione delle procedure MRV dell'UE (compresa la registrazione e la gestione delle informazioni sulla distanza) ove non già esistenti al di fuori del piano di monitoraggio |
|
Nome o posizione della persona responsabile di tale procedura |
|
Fonti dei dati |
|
Luogo in cui sono conservati i registri |
|
Nome del sistema informatico utilizzato (se del caso) |
|
Procedure per la determinazione e la registrazione della distanza percorsa durante la navigazione fra i ghiacci (monitoraggio facoltativo)
Titolo della procedura |
Determinazione e registrazione della distanza percorsa durante la navigazione fra i ghiacci |
Riferimento della procedura esistente |
|
Versione della procedura esistente |
|
Descrizione delle procedure MRV dell'UE (compresa la registrazione e la gestione delle informazioni sulla distanza e sulle condizioni invernali) ove non già esistenti al di fuori del piano di monitoraggio |
|
Nome o posizione della persona responsabile di tale procedura |
|
Formule e fonti di dati |
|
Luogo in cui sono conservati i registri |
|
Nome del sistema informatico utilizzato (se del caso) |
|
Tabella C.5. Quantità di carico e numero di passeggeri
Titolo della procedura |
Registrazione e determinazione della quantità di carico trasportato e/o del numero di passeggeri |
Riferimento della procedura esistente |
|
Versione della procedura esistente |
|
Descrizione delle procedure MRV dell'UE (tra cui la registrazione e la determinazione della quantità di carico e/o del numero di passeggeri e l'uso di valori predefiniti per la massa delle unità di carico, se del caso) se non già esistenti al di fuori del PM |
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Unità di carico/passeggeri (15) |
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Nome o posizione della persona responsabile di tale procedura |
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Formule e fonti di dati |
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Luogo in cui sono conservati i registri |
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Nome del sistema informatico utilizzato (se del caso) |
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Procedure la determinazione e la registrazione della densità media dei carichi trasportati (monitoraggio facoltativo per le navi chimichiere e portarinfuse e per i vettori misti)
Titolo della procedura |
Determinazione e registrazione della densità media dei carichi trasportati |
Riferimento della procedura esistente |
|
Versione della procedura esistente |
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Descrizione delle procedure MRV dell'UE (compresa la registrazione e la gestione delle informazioni sulla densità del carico) ove non già esistenti al di fuori del piano di monitoraggio |
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Nome o posizione della persona responsabile di tale procedura |
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Formule e fonti di dati |
|
Luogo in cui sono conservati i registri |
|
Nome del sistema informatico utilizzato (se del caso) |
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Tabella C.6. Tempo trascorso in mare
Titolo della procedura |
Determinazione e registrazione del tempo trascorso in mare dal posto di ormeggio del porto di partenza al posto di ormeggio del porto di arrivo |
Riferimento della procedura esistente |
|
Versione della procedura esistente |
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Descrizione delle procedure MRV dell'UE (compresa la registrazione e la gestione delle informazioni sul porto di partenza e sul porto di arrivo) ove non già esistenti al di fuori del piano di monitoraggio |
|
Nome o posizione della persona responsabile di tale procedura |
|
Formule e fonti di dati |
|
Luogo in cui sono conservati i registri |
|
Nome del sistema informatico utilizzato (se del caso) |
|
Procedure per la determinazione e la registrazione del tempo trascorso in mare durante la navigazione fra i ghiacci (monitoraggio facoltativo)
Titolo della procedura |
Determinazione e registrazione del tempo trascorso in mare durante la navigazione fra i ghiacci |
Riferimento della procedura esistente |
|
Versione della procedura esistente |
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Descrizione delle procedure MRV dell'UE (compresa la registrazione e la gestione delle informazioni sul porto di partenza e sul porto di arrivo e sulle condizioni climatiche invernali) ove non già esistenti al di fuori del piano di monitoraggio |
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Nome o posizione della persona responsabile di tale procedura |
|
Formule e fonti di dati |
|
Luogo in cui sono conservati i registri |
|
Nome del sistema informatico utilizzato (se del caso) |
|
Parte D Lacune nei dati
Tabella D.1. Metodi da utilizzare per la stima del consumo di carburante
Titolo del metodo |
Metodo da utilizzare per la stima del consumo di carburante |
Metodo ausiliario per il monitoraggio (16) |
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Formule utilizzate |
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Descrizione del metodo per la stima del consumo di carburante |
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Nome o posizione della persona responsabile di tale metodo |
|
Fonti dei dati |
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Luogo in cui sono conservati i registri |
|
Nome del sistema informatico utilizzato (se del caso) |
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Tabella D.2. Metodi da utilizzare per colmare le lacune nei dati relativi alla distanza percorsa
Titolo del metodo |
Metodo per colmare le lacune nei dati relativi alla distanza percorsa |
Formule utilizzate |
|
Descrizione del metodo per colmare le lacune nei dati |
|
Nome o posizione della persona responsabile di tale metodo |
|
Fonti dei dati |
|
Luogo in cui sono conservati i registri |
|
Nome del sistema informatico utilizzato (se del caso) |
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Tabella D.3. Metodi da utilizzare per colmare le lacune nei dati relativi al carico trasportato
Titolo del metodo |
Metodo per colmare le lacune nei dati relativi al carico trasportato |
Formule utilizzate |
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Descrizione del metodo per colmare le lacune nei dati |
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Nome o posizione della persona responsabile di tale metodo |
|
Fonti dei dati |
|
Luogo in cui sono conservati i registri |
|
Nome del sistema informatico utilizzato (se del caso) |
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Tabella D.4. Metodi da utilizzare per colmare le lacune nei dati relativi al tempo trascorso in mare
Titolo del metodo |
Metodo per colmare le lacune nei dati relativi al tempo trascorso in mare |
Formule utilizzate |
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Descrizione del metodo per colmare le lacune nei dati |
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Nome o posizione della persona responsabile di tale metodo |
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Fonti dei dati |
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Luogo in cui sono conservati i registri |
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Nome del sistema informatico utilizzato (se del caso) |
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Parte E Gestione
Tabella E.1. Verifica periodica dell'adeguatezza del piano di monitoraggio
Titolo della procedura |
Verifica periodica dell'adeguatezza del piano di monitoraggio |
Riferimento della procedura esistente |
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Versione della procedura esistente |
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Descrizione delle procedure MRV dell'UE ove non già esistenti al di fuori del piano di monitoraggio |
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Nome o posizione della persona responsabile di tale procedura |
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Luogo in cui sono conservati i registri |
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Nome del sistema informatico utilizzato (se del caso) |
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Tabella E.2. Attività di controllo: garanzia della qualità e affidabilità delle tecnologie dell'informazione
Titolo della procedura |
Gestione delle tecnologie dell'informazione (ad esempio, controlli dell'accesso, back-up, recupero dei dati e sicurezza) |
Riferimento della procedura |
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Breve descrizione della procedura |
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Nome o posizione della persona responsabile della manutenzione dei dati |
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Luogo in cui sono conservati i registri |
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Nome del sistema utilizzato (se del caso) |
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Elenco dei pertinenti sistemi di gestione esistenti |
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Tabella E.3. Attività di controllo: revisioni interne e convalida dei dati MRV dell'UE pertinenti
Titolo della procedura |
Revisioni interne e convalida dei dati MRV dell'UE pertinenti |
Riferimento della procedura esistente |
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Versione della procedura esistente |
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Descrizione delle procedure MRV dell'UE ove non già esistenti al di fuori del piano di monitoraggio |
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Nome o posizione della persona responsabile di tale procedura |
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Luogo in cui sono conservati i registri |
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Nome del sistema informatico utilizzato (se del caso) |
|
Tabella E.4. Attività di controllo: rettifiche e azioni correttive
Titolo della procedura |
Rettifiche e azioni correttive |
Riferimento della procedura esistente |
|
Versione della procedura esistente |
|
Descrizione delle procedure MRV dell'UE ove non già esistenti al di fuori del piano di monitoraggio |
|
Nome o posizione della persona responsabile di tale procedura |
|
Luogo in cui sono conservati i registri |
|
Nome del sistema informatico utilizzato (se del caso) |
|
Tabella E.5. Attività di controllo: attività esternalizzate (se del caso)
Titolo della procedura |
Attività esternalizzate |
Riferimento della procedura esistente |
|
Versione della procedura esistente |
|
Descrizione delle procedure MRV dell'UE ove non già esistenti al di fuori del piano di monitoraggio |
|
Nome o posizione della persona responsabile di tale procedura |
|
Luogo in cui sono conservati i registri |
|
Nome del sistema informatico utilizzato (se del caso) |
|
Tabella E.6. Attività di controllo: documentazione
Titolo della procedura |
Documentazione |
Riferimento della procedura esistente |
|
Versione della procedura esistente |
|
Descrizione delle procedure MRV dell'UE ove non già esistenti al di fuori del piano di monitoraggio |
|
Nome o posizione della persona responsabile di tale procedura |
|
Luogo in cui sono conservati i registri |
|
Nome del sistema informatico utilizzato (se del caso) |
|
Parte F Ulteriori informazioni
Tabella F.1. Elenco delle definizioni e delle abbreviazioni
Abbreviazione, sigla, definizione |
Spiegazione |
|
|
Tabella F.2. |
Informazioni supplementari |
(1) Selezionare una delle seguenti categorie: «Versione provvisoria», «Versione definitiva presentata al verificatore», «Valutata», «Modificata, senza necessità di nuova valutazione».
(2) Selezionare una delle seguenti categorie: «nave passeggeri», «nave ro-ro», «nave portacontainer», «nave petroliera», «nave chimichiera», «nave metaniera», «nave gasiera», «nave portarinfuse», «nave da carico», «nave frigorifera», «trasportatore di veicoli», «vettore misto», «nave ro-pax», «nave portacontainer/ro-ro», «altri tipi di nave».
(3) Selezionare una delle classi polari PC1- PC7 o una delle classi ghiaccio finno-svedesi (IC o IB, IA o IA super).
(4) Selezionare una delle seguenti categorie: «Olio combustibile pesante (HFO)», «Olio combustibile leggero (LFO)», «diesel/gasolio (MDO/MGO)», «gas di petrolio liquefatto (propano, GPL)», «gas di petrolio liquefatto (butano, GPL)», «gas naturale liquefatto (LNG)», «metanolo», «etanolo», «altro carburante con fattore di emissione fuori norma».
(5) Selezionare «sì» o «no».
(6) Selezionare «sì» o «no».
(7) Selezionare «sì», «no» o «non applicabile».
(8) Selezionare una delle seguenti categorie: «tutte le fonti», «motori principali», «motori ausiliari», «turbine a gas», «caldaie» o «generatori di gas inerte».
(9) Selezionare una o più delle seguenti categorie: «metodo A: BDN e rilevamenti periodici del carburante presente nei serbatoi», «Metodo B: monitoraggio dei serbatoi a bordo», «metodo C: flussometri per i processi di combustione interessati» o «metodo D: misurazioni dirette delle emissioni di CO2».
(10) Selezionare una delle seguenti categorie: «apparecchiature di misurazione di bordo», «fornitore di carburante» o «analisi di laboratorio».
(11) Selezionare una delle seguenti categorie: «apparecchiature di misurazione», «fornitore di carburante», «analisi di laboratorio».
(12) Selezionare una o più delle seguenti categorie: «metodo A: BDN e rilevamenti periodici del carburante presente nei serbatoi», «metodo B: monitoraggio dei serbatoi a bordo», «metodo C: flussometri per i processi di combustione interessati» o «metodo D: misurazioni dirette delle emissioni di CO2».
(13) Selezionare una delle seguenti categorie: «valore predefinito» o «stima specifica della nave».
(14) Selezionare «metodo basato sulla massa» o «metodo basato sulla superficie».
(15) Per le navi passeggeri, indicare l'«unità di carico/passeggeri» come «passeggeri».
Per le navi ro-ro, portacontainer, petroliere, chimichiere, gasiere, portarinfuse, frigorifere, i vettori misti, indicare l'«unità di carico/passeggeri» come «tonnellate».
Per le navi metaniere e portacontainer/ro-ro, indicare l'«unità di carico/passeggeri» come «metri cubi».
Per le navi da carico, indicare l'«unità di carico/passeggeri» selezionando una delle seguenti categorie: «tonnellate di portata lorda trasportata» e «tonnellate di portata lorda trasportata e tonnellate»
Per i trasportatori di veicoli indicare l'«unità di carico/passeggeri» selezionando una delle seguenti categorie: «tonnellate», «tonnellate e tonnellate di portata lorda trasportata».
Per le navi ro-pax, indicare l'«unità di carico/passeggeri» come «tonnellate» e «passeggeri».
Per gli altri tipi di navi indicare l'«unità di carico/passeggeri» selezionando una delle seguenti categorie: «tonnellate», «tonnellate di portata lorda trasportata».
(16) Selezionare una delle seguenti categorie: «metodo A: BDN e rilevamenti periodici del carburante presente nei serbatoi», «metodo B: monitoraggio dei serbatoi a bordo», «metodo C: flussometri per i processi di combustione interessati», «metodo D: misurazione diretta delle emissioni di CO2» o «non applicabile». La categoria selezionata deve essere diversa dalla categoria selezionata alla voce «metodi scelti per il consumo di carburante» della tabella C.2. (Monitoraggio del consumo di carburante — Metodi utilizzati per determinare il consumo di carburante di ciascuna fonte di emissione).
ALLEGATO II
Modello di relazione sulle emissioni
Parte A Dati di identificazione della nave e della società
1) |
Nome della nave |
2) |
Numero di identificazione IMO |
3) |
|
4) |
Categoria della nave [menu a tendina: «nave passeggeri», «nave ro-ro», «nave portacontainer», «nave petroliera», «nave chimichiera», «nave metaniera», «nave gasiera», «nave portarinfuse», «nave da carico», «nave frigorifera», «trasportatore di veicoli», «vettore misto», «nave ro-pax», «nave portacontainer/ro-ro», «altri tipi di nave»] |
5) |
Classe ghiaccio della nave (facoltativo — soltanto se indicata nel piano di monitoraggio) [menu a tendina: classe polare PC1, PC7, classe ghiaccio finlandese — svedese IA, IB, IC o IA super] |
6) |
Efficienza tecnica della nave
|
7) |
Nome dell'armatore |
8) |
Indirizzo e sede principale di attività dell'armatore, indirizzo linea 1, indirizzo linea 2, città, stato/provincia/regione, CAP, Stato |
9) |
Nome della società (solo se diversa dall'armatore) |
10) |
Indirizzo della società (solo diversa dall'armatore) e sua sede principale di attività: indirizzo linea 1, indirizzo linea 2, città, stato/provincia/regione, CAP, Stato |
11) |
Persona di contatto
|
Parte B Verifica
1) |
Nome del verificatore |
2) |
Indirizzo e sede principale di attività del verificatore: indirizzo linea 1, indirizzo linea 2, città, Stato/provincia/regione, CAP, Stato |
3) |
Numero di accreditamento |
4) |
Dichiarazione del verificatore |
Parte C Informazioni sul metodo di monitoraggio utilizzato e sul relativo livello di incertezza
1) |
Fonte di emissione [menu a tendina: «tutte le fonti», «motori principali», «motori ausiliari», «turbine a gas», «caldaie», «generatori di gas inerte»] |
2) |
Metodo(i) di monitoraggio utilizzato (per fonte di emissione) «metodo A: BDN e rilevamenti periodici del carburante presente nei serbatoi», «metodo B: monitoraggio dei serbatoi a bordo», «metodo C: flussometri per i processi di combustione interessati», «metodo D: misurazioni dirette delle emissioni di CO2»] |
3) |
Livello di incertezza relativo, espresso in % (per metodo di monitoraggio utilizzato) |
Parte D Risultati del monitoraggio annuale dei parametri in conformità all'articolo 10
CONSUMO DI CARBURANTE ED EMISSIONI DI CO2
1) |
Quantità e fattore di emissione per ogni tipo di carburante consumato in totale:
|
2) |
Emissioni di CO2 totali aggregate che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, espresse in tonnellate di CO2 |
3) |
Emissioni di CO2 aggregate risultanti da tutte le tratte effettuate tra i porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro, espresse in tonnellate di CO2 |
4) |
Emissioni di CO2 aggregate risultanti da tutte le tratte effettuate a partire da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro, espresse in tonnellate di CO2 |
5) |
Emissioni di CO2 aggregate risultanti da tutte le tratte effettuate verso porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro, espresse in tonnellate di CO2 |
6) |
Emissioni di CO2 prodotte all'interno dei porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro quando la nave era all'ormeggio, espresse in tonnellate di CO2 |
7) |
Consumo totale di carburante ed emissioni di CO2 totali aggregate assegnate al trasporto di passeggeri (per navi ro-pax), espressi in tonnellate di carburante e in tonnellate di CO2 |
8) |
Consumo totale di carburante ed emissioni di CO2 totali aggregate assegnate al trasporto merci (per navi ro-pax), espressi in tonnellate di carburante e in tonnellate di CO2 |
9) |
Consumo totale di carburante ed emissioni di CO2 totali aggregate nelle tratte con carico (facoltativo), espressi in tonnellate di carburante e in tonnellate di CO2 |
10) |
Consumo totale di carburante per il riscaldamento del carico (per navi chimichiere, facoltativo), espresso in tonnellate di carburante |
11) |
Consumo totale di carburante per il posizionamento dinamico (per le navi petroliere e «altri tipi di nave», facoltativo), espresso in tonnellate di carburante |
DISTANZA PERCORSA, TEMPO TRASCORSO IN MARE E ATTIVITÀ DI TRASPORTO
1) |
Distanza totale percorsa, espressa in miglia nautiche |
2) |
Distanza totale percorsa nella navigazione fra i ghiacci (facoltativo), espressa in miglia nautiche |
3) |
Tempo totale trascorso in mare, espresso in ore |
4) |
Tempo totale trascorso in mare nella navigazione fra i ghiacci (facoltativo), espresso in ore |
5) |
Attività di trasporto totale, espressa in
|
6) |
Secondo parametro per l'attività di trasporto totale (facoltativo) espresso in
|
7) |
Densità media dei carichi trasportati nel periodo di riferimento (per le navi chimichiere, portarinfuse e vettori misti, facoltativo), espressa in tonnellate per metro cubo |
EFFICIENZA ENERGETICA
1) |
Efficienza energetica media
|
2) |
Secondo parametro per l'efficienza energetica media per l'attività di trasporto (facoltativo) espresso in
|
3) |
Efficienza energetica media differenziata (consumo di carburante ed emissioni di CO2) delle tratte con carico (facoltativo) espressa in
|
4) |
Informazioni supplementari per facilitare la comprensione degli indicatori operativi medi di efficienza energetica della nave (facoltativo) |
ALLEGATO III
Modello di documento di conformità
Si certifica che la relazione sulle emissioni relativa alla nave «NOME» per il periodo di riferimento «ANNO N-1» soddisfa i requisiti di cui al regolamento (UE) 2015/757.
Il presente documento di conformità è stato rilasciato il «GIORNO/MESE/ANNO N».
Il presente documento di conformità è legato alla relazione sulle emissioni n. «NUMERO» ed è valido fino al 30 GIUGNO «ANNO N+1».
I) Dati della nave
1) |
Nome della nave |
2) |
Numero di identificazione IMO |
3) |
|
4) |
Categoria della nave [menu a tendina: «nave passeggeri», «nave ro-ro», «nave portacontainer», «nave petroliera», «nave chimichiera», «nave metaniera», «nave gasiera», «nave portarinfuse», «nave da carico», «nave frigorifera», «trasportatore di veicoli», «vettore misto», «nave ro-pax», «nave portacontainer/ro-ro», «altri tipi di nave»]. |
5) |
Stato di bandiera/immatricolazione |
6) |
Stazza lorda |
II) Informazioni sull'armatore
1) |
Nome dell'armatore |
2) |
Indirizzo e sede principale di attività dell'armatore: indirizzo linea 1, indirizzo linea 2, città, stato/provincia/regione, CAP, Stato |
III) Dati della società conforme agli obblighi del regolamento (UE) 2015/757 (facoltativo)
1) |
Denominazione della società |
2) |
Indirizzo e sede principale di attività della società: indirizzo linea 1, indirizzo linea 2, città, stato/provincia/regione, CAP, Stato |
IV) Verificatore
1) |
Numero di accreditamento |
2) |
Nome del verificatore |
3) |
Indirizzo e sede principale di attività della società: indirizzo linea 1, indirizzo linea 2, città, stato/provincia/regione, CAP, Stato |
5.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 299/22 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1928 DELLA COMMISSIONE
del 4 novembre 2016
sulla determinazione del carico trasportato per le categorie di navi diverse dalle navi passeggeri, dalle navi ro/ro e dalle navi portacontainer ai sensi del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (1), in particolare l'allegato II, parte A, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Le norme sul monitoraggio del carico trasportato e delle altre informazioni pertinenti sono stabilite nell'allegato II del regolamento (UE) 2015/757. In particolare, la determinazione del carico trasportato per le categorie di navi diverse dalle navi passeggeri, dalle navi ro-ro e dalle navi portacontainer deve essere effettuata in base ai parametri di cui alla parte A, paragrafo 1, lettera g, di tale allegato. |
(2) |
Nel caso delle navi petroliere, chimichiere, gasiere, portarinfuse, frigorifere e dei vettori misti, è opportuno assicurare che la determinazione dell'indicatore operativo medio di efficienza energetica sia in linea con gli orientamenti dell'IMO per l'uso volontario dell'indicatore operativo di efficienza energetica (EEOI) delle navi (2), dal momento che tali orientamenti rispecchiano le pratiche del settore. |
(3) |
Nel caso delle navi metaniere e delle navi portacontainer/ro-ro, il parametro da utilizzare per calcolare il carico trasportato dovrebbe rispecchiare le pratiche del settore e assicurare che le informazioni fornite siano accurate e paragonabili nel tempo. |
(4) |
Nel caso delle navi da carico, il carico trasportato dovrebbe essere determinato in base a un metodo ad hoc che tenga conto delle variazioni della densità del carico significative per questa categoria. È opportuno lasciare la facoltà di integrare tali dati con dati aggiuntivi in linea con gli orientamenti dell'IMO per l'uso volontario dell'indicatore operativo di efficienza energetica (EEOI) delle navi. |
(5) |
Nel caso dei trasportatori di veicoli, si dovrebbe seguire un approccio flessibile, prevedendo due opzioni per la determinazione del carico trasportato. Per tenere maggiormente conto della particolare importanza del volume, è opportuno lasciare la facoltà di comunicare i dati su un diverso parametro aggiuntivo. |
(6) |
Le navi ro-pax dovrebbero essere considerate un caso a sé stante a cui applicare condizioni particolari. In considerazione dei servizi misti offerti da questo tipo di navi e per tenere maggiormente conto delle pratiche del settore, il carico trasportato dovrebbe essere espresso mediante due parametri. |
(7) |
Per gli altri tipi di navi che non rientrano in nessuna delle categorie di cui sopra né in quelle di cui all'allegato II, parte A, paragrafo 1, lettere d), e) e f), del regolamento (UE) n. 2015/757, dovrebbe essere consentito un approccio flessibile, in modo da tenere pienamente conto dell'ampia varietà delle navi da trasporto. Per garantire la coerenza e la comparabilità dei dati nel tempo, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/757, la scelta del parametro più adatto per determinare il carico trasportato deve essere documentata dalla società nel piano di monitoraggio della nave e applicata di conseguenza. |
(8) |
La Commissione ha consultato le parti interessate in merito alle migliori pratiche in uso nel settore riguardo alle questioni contemplate dal presente regolamento. La consultazione si è svolta in seno al sottogruppo preposto al monitoraggio del sistema MRV (Monitoring, Reporting and Verification) nel trasporto marittimo, istituito nell'ambito del Forum europeo per il trasporto marittimo sostenibile. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici istituito dall'articolo 26 del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le norme che precisano i parametri applicabili alla determinazione del carico trasportato per le categorie di navi diverse dalle navi passeggeri, dalle navi ro-ro e dalle navi portacontainer ai fini del monitoraggio per tratta delle altre informazioni pertinenti ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2015/757.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento s'intende per:
1) |
«nave petroliera», nave costruita o adattata principalmente per il trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi alla rinfusa nei suoi locali da carico, diversa da un vettore misto, da una nave cisterna per sostanze liquide nocive (NLS) o da una nave gasiera; |
2) |
«nave chimichiera», nave costruita o adattata per il trasporto alla rinfusa dei prodotti liquidi di cui al capitolo 17 del codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi (4), oppure nave costruita o adattata per trasportare un carico di sostanze liquide nocive alla rinfusa; |
3) |
«nave metaniera», nave cisterna per il trasporto alla rinfusa di gas naturale liquefatto (GNL) (principalmente metano) in cisterne coibentate indipendenti; |
4) |
«nave gasiera», nave cisterna per il trasporto alla rinfusa di gas liquefatti diversi dal GNL; |
5) |
«nave portarinfuse», nave adibita principalmente al trasporto di carico solido alla rinfusa, anche del tipo portaminerali ai sensi del capitolo XII, regola 1, della convenzione internazionale del 1998 per la salvaguardia della vita umana in mare (convenzione SOLAS), ma esclusi i vettori misti; |
6) |
«nave da carico», nave con scafo a uno o più ponti progettata principalmente per il trasporto di merci varie, escluse le navi specializzate in carichi solidi che non sono incluse nel calcolo delle linee di riferimento per le navi da carico, in particolare le navi da trasporto di bestiame, le portachiatte, le navi da trasporto di merci pesanti, le portayacht, le navi da trasporto di combustibile nucleare; |
7) |
«nave frigorifera», nave progettata esclusivamente per il trasporto di merci nelle stive refrigerate; |
8) |
«trasportatore di veicoli», nave da carico ro-ro a più ponti progettata per il trasporto di autovetture e camion vuoti; |
9) |
«vettore misto», nave progettata per il trasporto, al 100 % della sua portata lorda, di carico liquido e solido alla rinfusa; |
10) |
«nave ro-pax», nave che trasporta più di 12 passeggeri ed è dotata di locali da carico roll-on/roll-off; |
11) |
«nave portacontainer/ro-ro», nave ibrida con funzione di portacontainer e ro-ro in compartimenti indipendenti; |
12) |
«portata lorda», prodotto del volume misurato, espresso in tonnellate metriche, dislocato dalla nave a pieno carico e della densità relativa dell'acqua alla partenza, meno il peso a vuoto della nave e il peso del carburante a bordo determinato all'inizio della tratta con carico in questione; |
13) |
«volume misurato dislocato», volume, espresso in metri cubi, dislocato dalla nave, senza appendici, misurato fuori ossatura in una nave con guscio metallico e misurato fuori fasciame in una nave con guscio di altro materiale; |
14) |
«peso a vuoto», peso effettivo, espresso in tonnellate metriche, della nave senza carburante, passeggeri, carico, acqua e altre provviste di bordo. |
Articolo 3
Parametri per la determinazione del «carico trasportato» per categoria di nave
Ai fini del monitoraggio per tratta delle altre informazioni pertinenti ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/757, il «carico trasportato» è determinato come segue:
a) |
per le navi petroliere, come massa del carico a bordo; |
b) |
per le navi chimichiere, come massa del carico a bordo; |
c) |
per le navi metaniere, come volume del carico al momento dello sbarco oppure, se il carico è sbarcato a diverse riprese durante una tratta, come somma del carico sbarcato durante una tratta e del carico sbarcato in tutti i successivi porti di scalo fino all'imbarco di nuovo carico; |
d) |
per le navi chimichiere, come massa del carico a bordo; |
e) |
per le navi portarinfuse, come massa del carico a bordo; |
f) |
per le navi da carico, come portata lorda nel caso delle tratte con carico e come carico nullo per le tratte in zavorra; |
g) |
per le navi frigorifere, come massa del carico a bordo; |
h) |
per i trasportatori di veicoli, come massa del carico a bordo calcolata come massa effettiva oppure come numero di unità di carico o numero di metri di corsia occupati moltiplicato per i valori predefiniti per il loro peso; |
i) |
per i vettori misti, come massa del carico a bordo; |
j) |
per le navi ro-pax, come numero di passeggeri e massa del carico a bordo, calcolata come massa effettiva oppure come numero di unità di carico (autocarri, autovetture ecc.) o numero di metri di corsia occupati moltiplicato per i valori predefiniti per il loro peso; |
k) |
per le navi portacontainer/ro-ro, come volume del carico a bordo, calcolato come somma del numero di unità di carico (autovetture, rimorchi, camion e altre unità standard) moltiplicato per una superficie predefinita e per l'altezza del ponte (la distanza tra il pavimento e la trave strutturale), del numero di metri di corsia occupati moltiplicato per l'altezza del ponte (per altro carico ro-ro) e del numero di TEU moltiplicato per 38,3 m3; |
l) |
per gli altri tipi di nave che non rientrano in nessuna delle categorie di cui alle lettere da a) a k), né nelle categorie di cui all'allegato II, parte A, paragrafo 1, lettere d), e) e f), del regolamento (UE) 2015/757, come massa del carico a bordo oppure come portata lorda nel caso delle tratte con carico e come carico nullo per le tratte in zavorra. |
Ai fini della lettera f) del primo comma, la massa del carico a bordo può essere utilizzata su base volontaria come parametro aggiuntivo.
Ai fini della lettera h) del primo comma, la portata lorda per le tratte con carico e il carico nullo per le tratte in zavorra possono essere utilizzati su base volontaria come parametri aggiuntivi.
Articolo 4
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55.
(2) MEPC.1/Circ.684.
(3) Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).
(4) Modificato da MEPC 225(64) e MSC.340(91).
5.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 299/26 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1929 DELLA COMMISSIONE
del 4 novembre 2016
che approva il Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki, sierotipo 3a3b, ceppo ABTS-351, come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 18
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 90, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 30 gennaio 2013 la Francia ha ricevuto una domanda, in conformità all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/EC del Parlamento europeo e del Consiglio (2), ai fini dell'iscrizione del principio attivo Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki, sierotipo 3a3b, ceppo ABTS-351, nell'allegato I di tale direttiva per l'uso nel tipo di prodotto 18, «Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi», come definito nell'allegato V di tale direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 18 come definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(2) |
La Francia ha presentato la relazione di valutazione, corredata di raccomandazioni, in data 29 maggio 2015 in conformità all'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(3) |
In data 16 febbraio 2016 il comitato sui biocidi ha formulato il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente. |
(4) |
In base a tale parere è lecito supporre che i biocidi del tipo di prodotto 18 e contenenti il Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki, sierotipo 3a3b, ceppo ABTS-351, soddisfino i criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate talune specifiche e condizioni relative al loro uso. |
(5) |
È pertanto opportuno approvare il Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki, sierotipo 3a3b, ceppo ABTS-351, destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 18, subordinatamente al rispetto di talune specifiche e condizioni. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki, sierotipo 3a3b, ceppo ABTS-351, è approvato come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 18, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).
ALLEGATO
Nome comune |
Denominazione IUPAC Numeri d'identificazione |
Grado minimo di purezza del principio attivo (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell'approvazione |
Tipo di prodotto |
Condizioni specifiche |
||||||||||
Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki, sierotipo 3a3b, ceppo ABTS-351 |
Non applicabile |
Impurezze non rilevanti |
1o marzo 2017 |
28 febbraio 2027 |
18 |
Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:
|
(1) La purezza indicata in questa colonna corrispondeva al grado minimo di purezza del principio attivo valutato a norma dell'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.
5.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 299/29 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1930 DELLA COMMISSIONE
del 4 novembre 2016
che approva il clorocresolo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 6 e 9
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco dei principi attivi esistenti da valutare per l'eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende il clorocresolo. |
(2) |
Il clorocresolo è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nel tipo di prodotto 1 (igiene umana), nel tipo di prodotto 2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o sugli animali), nel tipo di prodotto 3 (igiene veterinaria), nel tipo di prodotto 6 (preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio) e nel tipo di prodotto 9 (preservanti per fibre, cuoio, gomma e materiali polimerizzati), come descritto nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(3) |
La Francia è stata designata autorità di valutazione competente e ha presentato le relazioni di valutazione, corredate di raccomandazioni, l'8 ottobre 2013, il 15 novembre 2013 e il 18 dicembre 2013. |
(4) |
Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, i pareri dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche sono stati formulati il 13 aprile 2016 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente. |
(5) |
In base a tali pareri è lecito supporre che i biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 6 e 9 e contenenti clorocresolo soddisfino i criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso. |
(6) |
È pertanto opportuno approvare il clorocresolo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 6 e 9, subordinatamente al rispetto di determinate specifiche e condizioni. |
(7) |
Prima dell'approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il clorocresolo è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 6 e 9, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).
ALLEGATO
Nome comune |
Denominazione IUPAC Numeri d'identificazione |
Grado minimo di purezza del principio attivo (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell'approvazione |
Tipo di prodotto |
Condizioni specifiche |
|||||
Clorocresolo |
Denominazione IUPAC: 4-cloro-3-metilfenolo N. CE: 200-431-6 N. CAS: 59-50-7 |
99,8 % p/p |
1o maggio 2018 |
30 aprile 2028 |
1 |
Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni: nel valutare il prodotto è prestata particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio a livello di Unione relativa al principio attivo; |
|||||
2 |
Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:
|
||||||||||
3 |
Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:
|
||||||||||
6 |
Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:
|
||||||||||
9 |
Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:
|
(1) La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.
(2) Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).
(3) Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).
5.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 299/33 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1931 DELLA COMMISSIONE
del 4 novembre 2016
che approva il clorocresolo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 13
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco dei principi attivi esistenti da valutare per l'eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende il clorocresolo. |
(2) |
Il clorocresolo è stato oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ai fini del suo uso nei prodotti del tipo di prodotto 13 «preservanti per fluidi nella lavorazione di metalli», come descritto nell'allegato V di detta direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 13, come descritto nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(3) |
La Francia è stata designata autorità di valutazione competente e ha presentato la relazione di valutazione, corredata di raccomandazioni, il 24 luglio 2013. |
(4) |
Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è stato formulato il 13 aprile 2016 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente. |
(5) |
In base a tale parere è lecito supporre che i biocidi del tipo di prodotto 13 contenenti clorocresolo soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso. |
(6) |
È pertanto opportuno approvare il clorocresolo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 13, subordinatamente al rispetto di determinate specifiche e condizioni. |
(7) |
Prima dell'approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il clorocresolo è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 13, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).
(3) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).
ALLEGATO
Nome comune |
Denominazione IUPAC Numeri d'identificazione |
Grado minimo di purezza del principio attivo (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell'approvazione |
Tipo di prodotto |
Condizioni specifiche |
||||
Clorocresolo |
Denominazione IUPAC: 4-cloro-3-metilfenolo N. CE: 200-431-6 N. CAS: 59-50-7 |
99,8 % p/p |
1o maggio 2018 |
30 aprile 2028 |
13 |
Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:
|
(1) La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.
5.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 299/36 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1932 DELLA COMMISSIONE
del 4 novembre 2016
che approva l'ossido di calcio e magnesio (calce viva dolomitica) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco dei principi attivi esistenti da valutare per l'eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende l'ossido di calcio e magnesio (calce viva dolomitica). |
(2) |
L'ossido di calcio e magnesio (calce viva dolomitica) è stato oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ai fini del suo uso nei prodotti del tipo di prodotto 2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o sugli animali) e del tipo di prodotto 3 (igiene veterinaria), come descritti nell'allegato V di detta direttiva, che corrispondono rispettivamente ai tipi di prodotto 2 e 3, come descritti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(3) |
Il Regno Unito è stato designato autorità di valutazione competente e ha presentato le relazioni di valutazione, corredate di raccomandazioni, il 19 settembre 2011. |
(4) |
Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, i pareri dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche sono stati formulati il 14 aprile 2016 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente. |
(5) |
In base a tali pareri è lecito supporre che i biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3 e contenenti ossido di calcio e magnesio (calce viva dolomitica) soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso. |
(6) |
È pertanto opportuno approvare l'ossido di calcio e magnesio (calce viva dolomitica) ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3, subordinatamente al rispetto di determinate specifiche e condizioni. |
(7) |
Prima dell'approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'ossido di calcio e magnesio (calce viva dolomitica) è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).
(3) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).
ALLEGATO
Nome comune |
Denominazione IUPAC Numeri d'identificazione |
Grado minimo di purezza del principio attivo (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell'approvazione |
Tipo di prodotto |
Condizioni specifiche |
||||
Ossido di calcio e magnesio (calce viva dolomitica) |
Denominazione IUPAC: ossido di calcio e magnesio N. CE: 253-425-0 N. CAS: 37247-91-9 |
800 g/kg (Il valore rappresenta il tenore di Ca e Mg espresso come la somma di CaO e MgO. Il valore minimo di MgO nella calce viva dolomitica è pari al 30 % del magnesio espresso come tenore di ossido di magnesio) |
1o maggio 2018 |
30 aprile 2028 |
2 |
Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:
|
||||
3 |
Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:
|
(1) La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.
5.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 299/39 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1933 DELLA COMMISSIONE
del 4 novembre 2016
che approva il tetraidrossido di calcio e magnesio (idrato di calce dolomitica) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco dei principi attivi esistenti da valutare per l'eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende il tetraidrossido di calcio e magnesio (idrato di calce dolomitica). |
(2) |
Il tetraidrossido di calcio e magnesio (idrato di calce dolomitica) è stato oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ai fini del suo uso nei prodotti del tipo di prodotto 2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o sugli animali) e del tipo di prodotto 3 (igiene veterinaria), come descritti nell'allegato V di detta direttiva, che corrispondono rispettivamente ai tipi di prodotto 2 e 3, come descritti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(3) |
Il Regno Unito è stato designato autorità di valutazione competente e ha presentato le relazioni di valutazione, corredate di raccomandazioni, il 19 settembre 2011. |
(4) |
Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, i pareri dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche sono stati formulati il 14 aprile 2016 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente. |
(5) |
In base a tali pareri è lecito supporre che i biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3 e contenenti tetraidrossido di calcio e magnesio (idrato di calce dolomitica) soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso. |
(6) |
È pertanto opportuno approvare il tetraidrossido di calcio e magnesio (idrato di calce dolomitica) ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3, subordinatamente al rispetto di determinate specifiche e condizioni. |
(7) |
Prima dell'approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il tetraidrossido di calcio e magnesio (idrato di calce dolomitica) è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).
(3) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).
ALLEGATO
Nome comune |
Denominazione IUPAC Numeri d'identificazione |
Grado minimo di purezza del principio attivo (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell'approvazione |
Tipo di prodotto |
Condizioni specifiche |
||||
Tetraidrossido di calcio e magnesio (idrato di calce dolomitica) |
Denominazione IUPAC: tetraidrossido di calcio e magnesio N. CE: 254-454-1 N. CAS: 39445-23-3 |
800 g/kg [Il valore rappresenta il tenore di Ca e Mg espresso come Ca(OH)2 e Mg(OH)2. I valori tipici di Mg(OH)2 nell'idrato di calce dolomitica sono compresi tra il 15 % e il 40 %] |
1o maggio 2018 |
30 aprile 2028 |
2 |
Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:
|
||||
3 |
Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:
|
(1) La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.
5.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 299/42 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1934 DELLA COMMISSIONE
del 4 novembre 2016
che approva il cloruro di (alchil di cocco)trimetilammonio (ATMAC/TMAC) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco dei principi attivi esistenti da valutare per l'eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende il cloruro di (alchil di cocco)trimetilammonio (ATMAC/TMAC). |
(2) |
Il cloruro di (alchil di cocco)trimetilammonio (ATMAC/TMAC) è stato oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ai fini del suo uso nel tipo di prodotto 8 «preservanti del legno», come descritto nell'allegato V di detta direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 8, come descritto nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(3) |
L'Italia è stata designata autorità di valutazione competente e ha presentato le relazioni di valutazione, corredate di raccomandazioni, il 20 novembre 2007 e il 10 giugno 2010. |
(4) |
Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è stato formulato il 14 aprile 2016 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente. |
(5) |
In base a tale parere è lecito supporre che i biocidi del tipo di prodotto 8, contenenti cloruro di (alchil di cocco)trimetilammonio (ATMAC/TMAC), soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso. |
(6) |
È pertanto opportuno approvare il cloruro di (alchil di cocco)trimetilammonio (ATMAC/TMAC) ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8, subordinatamente al rispetto di determinate specifiche e condizioni. |
(7) |
Prima dell'approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il cloruro di (alchil di cocco)trimetilammonio (ATMAC/TMAC) è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).
(3) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).
ALLEGATO
Nome comune |
Denominazione IUPAC Numeri d'identificazione |
Grado minimo di purezza del principio attivo (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell'approvazione |
Tipo di prodotto |
Condizioni specifiche |
||||||||||
Cloruro di (alchil di cocco)trimetilammonio (ATMAC/TMAC) |
Denominazione IUPAC: cloruro di (alchil di cocco)trimetilammonio N. CE: 263-038-9 N. CAS: 61789-18-2 |
96,6 % p/p |
1o maggio 2018 |
30 aprile 2028 |
8 |
Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:
|
(1) La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.
5.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 299/45 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1935 DELLA COMMISSIONE
del 4 novembre 2016
che approva il diidrossido di calcio (calce idrata) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco dei principi attivi esistenti da valutare per l'eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende il diidrossido di calcio (calce idrata). |
(2) |
Il diidrossido di calcio (calce idrata) è stato oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ai fini del suo uso nei prodotti del tipo di prodotto 2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o sugli animali) e del tipo di prodotto 3 (igiene veterinaria), come descritti nell'allegato V di detta direttiva, che corrispondono rispettivamente ai tipi di prodotto 2 e 3, come descritti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(3) |
Il Regno Unito è stato designato autorità di valutazione competente e ha presentato le relazioni di valutazione, corredate di raccomandazioni, il 19 settembre 2011. |
(4) |
Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, i pareri dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche sono stati formulati il 14 aprile 2016 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente. |
(5) |
In base a tali pareri è lecito supporre che i biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3 e contenenti diidrossido di calcio (calce idrata) soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso. |
(6) |
È pertanto opportuno approvare il diidrossido di calcio (calce idrata) ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3, subordinatamente al rispetto di determinate specifiche e condizioni. |
(7) |
Prima dell'approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il diidrossido di calcio (calce idrata) è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).
(3) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).
ALLEGATO
Nome comune |
Denominazione IUPAC Numeri di identificazione |
Grado minimo di purezza del principio attivo (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell'approvazione |
Tipo di prodotto |
Condizioni specifiche |
||||
Diidrossido di calcio (calce idrata) |
Denominazione IUPAC: diidrossido di calcio N. CE: 215-137-3 N. CAS: 1305-62-0 |
800 g/kg [Il valore rappresenta il tenore di Ca espresso come Ca(OH)2] |
1o maggio 2018 |
30 aprile 2028 |
2 |
Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:
|
||||
3 |
Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:
|
(1) La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.
5.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 299/48 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1936 DELLA COMMISSIONE
del 4 novembre 2016
che approva l'ossido di calcio (calce viva) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco dei principi attivi esistenti da valutare per l'eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende l'ossido di calcio (calce viva). |
(2) |
L'ossido di calcio (calce viva) è stato oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ai fini del suo uso nei prodotti del tipo di prodotto 2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o sugli animali) e del tipo di prodotto 3 (igiene veterinaria), come descritti nell'allegato V di detta direttiva, che corrispondono rispettivamente ai tipi di prodotto 2 e 3, come descritti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(3) |
Il Regno Unito è stato designato autorità di valutazione competente e ha presentato le relazioni di valutazione, corredate di raccomandazioni, il 19 settembre 2011. |
(4) |
Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, i pareri dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche sono stati formulati il 14 aprile 2016 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente. |
(5) |
In base a tali pareri è lecito supporre che i biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3 e contenenti ossido di calcio (calce viva) soddisfino le condizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso. |
(6) |
È pertanto opportuno approvare l'ossido di calcio (calce viva) ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3, subordinatamente al rispetto di determinate specifiche e condizioni. |
(7) |
Prima dell'approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'ossido di calcio (calce viva) è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).
(3) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).
ALLEGATO
Nome comune |
Denominazione IUPAC Numeri d'identificazione |
Grado minimo di purezza del principio attivo (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell'approvazione |
Tipo di prodotto |
Condizioni specifiche |
||||
Ossido di calcio (calce viva) |
Denominazione IUPAC: ossido di calcio N. CE: 215-138-9 N. CAS: 1305-78-8 |
800 g/kg (Il valore del contenuto di Ca, espresso come CaO) |
1o maggio 2018 |
30 aprile 2028 |
2 |
Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:
|
||||
3 |
Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:
|
(1) La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.
5.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 299/51 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1937 DELLA COMMISSIONE
del 4 novembre 2016
che approva il ciflutrin come principio attivo esistente destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 18
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare ai fini dell'eventuale approvazione per l'uso nei biocidi. Detto elenco comprende il ciflutrin. |
(2) |
Il ciflutrin è stato oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ai fini dell'uso nel tipo di prodotto 18, «insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi», quale definito nell'allegato V di detta direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 18 quale definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(3) |
Il 23 dicembre 2010 la Germania, che era stata designata autorità di valutazione competente, ha presentato la relazione di valutazione corredata delle sue raccomandazioni. |
(4) |
A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il 16 febbraio 2016 il comitato sui biocidi ha formulato il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche relativo all'uso nel tipo di prodotto 18, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente. |
(5) |
In base a tale parere è lecito supporre che i biocidi del tipo di prodotto 18 contenenti ciflutrin soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso. |
(6) |
È pertanto opportuno approvare il ciflutrin ai fini dell'uso nei biocidi del tipo di prodotto 18, subordinatamente al rispetto di determinate specifiche e condizioni. |
(7) |
Prima dell'approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il ciflutrin è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).
(3) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).
ALLEGATO
Nome comune |
Denominazione IUPAC Numeri d'identificazione |
Grado minimo di purezza del principio attivo (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell'approvazione |
Tipo di prodotto |
Condizioni specifiche |
||||||||||||
Ciflutrin |
Denominazione IUPAC: (RS)-α-Cyano-4-fluoro-3-phenoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate N. CE: 269-855-7 N. CAS: 68359-37-5 |
955 g/kg (95,5 % p/p) |
1o marzo 2018 |
28 febbraio 2028 |
18 |
Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:
|
(1) La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.
(2) Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).
(3) Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).
5.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 299/54 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1938 DELLA COMMISSIONE
del 4 novembre 2016
che approva l'acido citrico come principio attivo esistente destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 2
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco dei principi attivi esistenti, da valutare ai fini dell'eventuale approvazione per l'uso nei biocidi. In tale elenco figura l'acido citrico. |
(2) |
L'acido citrico è stato oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ai fini del suo uso nel tipo di prodotto 1, «Biocidi per l'igiene umana», come definito nell'allegato V di detta direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 1 come definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(3) |
Nella valutazione si è tuttavia preso in esame un fazzoletto di carta antivirale impregnato di acido citrico, che verrebbe immesso sul mercato con l'indicazione «uccide il 99,9 % dei virus del raffreddore e dell'influenza nel fazzoletto». In conformità all'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2015/1985 della Commissione (4), tale fazzoletto di carta antivirale deve essere considerato un biocida che rientra nel tipo di prodotto 2 come definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. Questa approvazione dell'acido citrico come principio attivo esistente dovrebbe pertanto riguardare solo il suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 2, «Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali». |
(4) |
Il Belgio, che era stato designato autorità di valutazione competente, il 23 agosto 2013 ha presentato la relazione di valutazione corredata di raccomandazioni. |
(5) |
In data 16 febbraio 2016 il comitato sui biocidi ha formulato il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, in conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, ai fini dell'utilizzo nel tipo di prodotto 2, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente. |
(6) |
In base a tale parere è lecito supporre che i biocidi del tipo di prodotto 2 contenenti acido citrico soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate talune specifiche e condizioni relative al loro uso. |
(7) |
È pertanto opportuno approvare l'acido citrico ai fini dell'uso nei biocidi del tipo di prodotto 2, subordinatamente al rispetto di talune specifiche e condizioni. |
(8) |
Prima dell'approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'acido citrico è approvato come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 2, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).
(3) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).
(4) Decisione di esecuzione (UE) 2015/1985 della Commissione, del 4 novembre 2015, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a un fazzoletto di carta antivirale impregnato di acido citrico (GU L 289 del 5.11.2015, pag. 26).
ALLEGATO
Nome comune |
Denominazione IUPAC Numeri d'identificazione |
Grado minimo di purezza del principio attivo (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell'approvazione |
Tipo di prodotto |
Condizioni specifiche |
Acido citrico |
Denominazione IUPAC: 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid n. CE: 201-069-1 N. CAS: 77-92-9 |
995 g/kg |
1o marzo 2018 |
28 febbraio 2028 |
2 |
Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni: nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello di Unione, del principio attivo. |
(1) La purezza indicata in questa colonna corrispondeva al grado minimo di purezza del principio attivo valutato a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.
5.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 299/57 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1939 DELLA COMMISSIONE
del 4 novembre 2016
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
98,0 |
ZZ |
98,0 |
|
0707 00 05 |
TR |
141,1 |
ZZ |
141,1 |
|
0709 93 10 |
MA |
91,2 |
TR |
146,1 |
|
ZZ |
118,7 |
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
JM |
103,8 |
PE |
139,3 |
|
TR |
71,6 |
|
ZZ |
104,9 |
|
0805 50 10 |
AR |
67,2 |
BR |
79,0 |
|
CL |
77,0 |
|
TR |
98,1 |
|
ZA |
65,7 |
|
ZZ |
77,4 |
|
0806 10 10 |
BR |
330,4 |
PE |
327,4 |
|
TR |
142,7 |
|
ZZ |
266,8 |
|
0808 10 80 |
AR |
260,6 |
AU |
236,5 |
|
CL |
166,4 |
|
NZ |
144,6 |
|
ZA |
132,2 |
|
ZZ |
188,1 |
|
0808 30 90 |
CN |
96,1 |
TR |
153,0 |
|
ZZ |
124,6 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
5.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 299/59 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (EU) 2016/1940 DELLA COMMISSIONE
del 6 ottobre 2016
relativa allo stabilimento di condizioni di mercato per i servizi di navigazione aerea di terminale nel Regno Unito a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013
[notificata con il numero C(2016) 6336]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea. A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, gli Stati membri possono decidere che uno o più servizi di navigazione aerea presso i terminali siano soggetti a condizioni di mercato. In tal caso si applicano le disposizioni del predetto regolamento, ma in merito a tali servizi gli Stati membri coinvolti possono decidere di non adottare le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a d). |
(2) |
Il 6 maggio 2015 le autorità del Regno Unito hanno informato la Commissione della decisione di tale Stato membro secondo la quale i servizi di navigazione aerea di terminale negli aeroporti della zona tariffaria di terminale B sono soggetti a condizioni di mercato. I suddetti servizi sono prestati presso nove aeroporti nel Regno Unito, ovvero Heathrow, Gatwick, Stansted, Luton e London City a Londra, e gli aeroporti di Birmingham, Manchester, Glasgow e Edimburgo. |
(3) |
Le autorità del Regno Unito hanno presentato una relazione sul contenuto e sui risultati della valutazione rispetto alle condizioni dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, sul quale si basa la decisione del Regno Unito. Su richiesta della Commissione le suddette autorità hanno presentato ulteriori elementi di prova, compresi i documenti di gara, il 2 ottobre 2015. La Commissione ha verificato le informazioni fornite dalle autorità del Regno Unito. |
(4) |
Dalle informazioni fornite risulta che la valutazione effettuata dalle autorità del Regno Unito comprende una consultazione dei rappresentanti degli utenti dello spazio aereo, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 391/2013, nonché di altre parti interessate, quali gli operatori aeroportuali e i fornitori di servizi di navigazione aerea. |
(5) |
Dalle informazioni trasmesse risulta inoltre che nel mercato della navigazione aerea di terminale del Regno Unito interessato esistono condizioni di mercato. La relazione di valutazione dimostra in particolare che le condizioni di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 sono soddisfatte, anche per quanto riguarda gli aeroporti della zona tariffaria di terminale B per i quali la procedura d'appalto non si è ancora svolta, ma è prevista per il futuro, tenendo presente che, per poter considerare stabilite le condizioni di mercato, la procedura d'appalto non deve necessariamente essersi svolta entro il periodo di riferimento. |
(6) |
La Commissione concorda pertanto con la valutazione delle autorità del Regno Unito secondo la quale i servizi di navigazione aerea di terminale presso gli aeroporti nella zona tariffaria di terminale B sono soggetti a condizioni di mercato. |
(7) |
A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, la presente decisione si applica per la durata del periodo di riferimento in questione, vale a dire il secondo periodo di riferimento (2015-2019). |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Commissione ritiene che siano state stabilite le condizioni di mercato per la fornitura di servizi di navigazione aerea di terminale nella zona tariffaria B del Regno Unito, nel rispetto dei requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 391/2013.
Articolo 2
La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2019.
Articolo 3
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2016
Per la Commissione
Violeta BULC
Membro della Commissione
(1) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10.
(2) GU L 128 del 9.5.2013, pag. 31.
5.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 299/61 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1941 DELLA COMMISSIONE
del 3 novembre 2016
che modifica la decisione di esecuzione 2014/190/UE che fissa la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e l'elenco delle regioni ammissibili nonché gli importi da trasferire dalle dotazioni del Fondo di coesione e dei fondi strutturali di ciascuno Stato membro al meccanismo per collegare l'Europa e agli aiuti agli indigenti per il periodo 2014-2020
[notificata con il numero C(2016) 6909]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 92, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Con la decisione di esecuzione 2014/190/UE (2) la Commissione ha fissato, tra l'altro, la ripartizione annuale delle risorse globali per Stato membro a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, nonché la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile di cui all'articolo 91, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013. |
(2) |
Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (3) e all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, nel 2016 la Commissione è tenuta a riesaminare le assegnazioni totali di tutti gli Stati membri nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione della politica di coesione per gli anni dal 2017 al 2020. |
(3) |
Conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 e all'articolo 90, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013, nel 2016 la Commissione è tenuta a riesaminare l'ammissibilità degli Stati membri al Fondo di coesione e nel caso in cui uno Stato membro diventi ammissibile al Fondo di coesione o perda l'ammissibilità esistente la Commissione è tenuta ad aggiungere o sottrarre gli importi risultanti ai/dai fondi assegnati allo Stato membro per gli anni dal 2017 al 2020. |
(4) |
Conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 e all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la Commissione è tenuta a presentare i risultati dei due suddetti riesami nel suo adeguamento tecnico del quadro finanziario per il 2017. Il 30 giugno 2016 la Commissione ha adottato i risultati di tali riesami nella sua comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo (4). Nella comunicazione si afferma che, sulla base delle statistiche più recenti, vi è una divergenza cumulativa superiore a +/– 5 % tra le dotazioni riviste e le dotazioni totali in Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Croazia, Italia, Cipro, Paesi Bassi, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito. Si afferma inoltre che, sulla base del suo reddito nazionale lordo (RNL) pro capite nel periodo 2012-2014, Cipro diventerà pienamente ammissibile al sostegno del Fondo di coesione a partire dal 1o gennaio 2017. |
(5) |
Conformemente all'articolo 7, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 e all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, le dotazioni di detti Stati membri devono essere adeguate di conseguenza a condizione che l'effetto netto totale degli adeguamenti non superi i 4 miliardi di EUR. Gli adeguamenti devono essere ripartiti in percentuali uguali sugli anni 2017-2020. |
(6) |
Conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013, in caso di adozione tardiva dei nuovi programmi in regime di gestione concorrente per i fondi strutturali, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, il quadro finanziario pluriennale (QFP) deve essere riveduto al fine di trasferire agli anni successivi le assegnazioni non utilizzate nel 2014. |
(7) |
Conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2015/623 del Consiglio (5), non è stato possibile impegnare nel 2014 o riportare al 2015 11,2 miliardi di EUR a prezzi correnti dell'assegnazione prevista per i fondi strutturali e per il Fondo di coesione. Non è stato inoltre possibile impegnare nel 2014 o riportare al 2015 parte della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile disponibile per l'impegno di bilancio per il 2014. Il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 è stato pertanto rivisto con il trasferimento dei relativi stanziamenti di impegno non utilizzati nel 2014 agli anni successivi per la sottorubrica 1b «Coesione economica, sociale e territoriale» (6). Tale trasferimento dovrebbe riflettersi nella decisione di esecuzione 2014/190/UE. |
(8) |
Conformemente all'articolo 93, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 la Commissione ha accettato le proposte presentate da Repubblica ceca, Grecia, Francia, Italia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia e Regno Unito nei rispettivi accordi di partenariato di trasferire fino al 3 % degli stanziamenti complessivi destinati a una categoria di regioni ad altre categorie di regioni. Tali trasferimenti dovrebbero riflettersi nella decisione di esecuzione 2014/190/UE. |
(9) |
Conformemente all'articolo 94, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 la Commissione ha accettato una proposta presentata dalla Danimarca nel proprio accordo di partenariato di trasferire una quota dei suoi stanziamenti a titolo dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione. Tale trasferimento dovrebbe riflettersi nella decisione di esecuzione 2014/190/UE. |
(10) |
Conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 la Commissione ha accettato la richiesta della Grecia e di Cipro di trasferire una quota delle risorse previste per l'assistenza tecnica su iniziativa dello Stato membro all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione per l'attuazione di misure collegate agli Stati membri. Tali trasferimenti dovrebbero riflettersi nella decisione di esecuzione 2014/190/UE. |
(11) |
Le risorse per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e la loro ripartizione tra le regioni meno sviluppate, le regioni in transizione, le regioni più sviluppate, gli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione e le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento recante disposizioni comuni dovrebbero essere adeguate di conseguenza. |
(12) |
La ripartizione annuale della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile di cui all'articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 dovrebbe essere adeguata di conseguenza. |
(13) |
Le risorse per l'obiettivo Cooperazione territoriale europea disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2014-2020 di cui all'articolo 92, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1303/2013 dovrebbero essere adeguate di conseguenza. |
(14) |
Le ripartizioni globali dovrebbero essere indicate in prezzi del 2011 a fini di comparabilità con le ripartizioni globali nella decisione di esecuzione 2014/190/UE. |
(15) |
Per ragioni di programmazione a livello di Stati membri, le ripartizioni annuali specifiche dovrebbero essere indicate in prezzi correnti per riflettere l'indicizzazione in ragione del 2 % annuo in conformità all'articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013. |
(16) |
La decisione di esecuzione 2014/190/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione 2014/190/UE è così modificata:
1. |
gli allegati I, II e III sono sostituiti dal testo contenuto nell'allegato I della presente decisione; |
2. |
gli allegati da V a X sono sostituiti dal testo contenuto nell'allegato II della presente decisione; |
3. |
gli allegati XIV, XV e XVI sono sostituiti dal testo contenuto nell'allegato III della presente decisione. |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2016
Per la Commissione
Corina CREȚU
Membro della Commissione
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.
(2) Decisione di esecuzione 2014/190/UE della Commissione, del 3 aprile 2014, che fissa la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e l'elenco delle regioni ammissibili nonché gli importi da trasferire dalle dotazioni del Fondo di coesione e dei fondi strutturali di ciascuno Stato membro al meccanismo per collegare l'Europa e agli aiuti agli indigenti per il periodo 2014-2020 (GU L 104 dell'8.4.2014, pag. 13).
(3) Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).
(4) Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — Adeguamento tecnico del quadro finanziario per il 2017 all'evoluzione dell'RNL e adeguamento delle dotazioni per la politica di coesione, COM(2016) 311 final del 30 giugno 2016.
(5) Regolamento (UE, Euratom) 2015/623 del Consiglio, del 21 aprile 2015, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 103 del 22.4.2015, pag. 1).
(6) Ibid.
ALLEGATO I
ALLEGATO I
RISORSE GLOBALI PER STATO MEMBRO A TITOLO DELL'OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE
EUR, prezzi 2011 |
||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Totale |
BE |
260 135 172 |
260 140 314 |
260 144 748 |
262 509 573 |
262 512 794 |
262 515 853 |
262 518 457 |
1 830 476 911 |
BG |
579 165 669 |
1 266 488 650 |
1 010 256 034 |
1 003 519 870 |
1 021 838 098 |
1 038 192 412 |
1 052 480 952 |
6 971 941 685 |
CZ |
103 451 422 |
5 540 414 855 |
2 959 904 273 |
2 861 077 349 |
2 861 102 132 |
2 861 120 698 |
2 861 146 337 |
20 048 217 066 |
DK |
41 885 453 |
42 432 350 |
46 934 475 |
60 625 057 |
60 625 440 |
60 625 805 |
60 626 116 |
373 754 696 |
DE |
2 325 644 228 |
2 325 690 213 |
2 325 729 857 |
2 325 760 026 |
2 325 788 831 |
2 325 816 165 |
2 325 839 456 |
16 280 268 776 |
EE |
431 673 650 |
447 362 108 |
475 334 242 |
465 459 465 |
475 656 812 |
485 612 912 |
495 306 490 |
3 276 405 679 |
IE |
123 514 163 |
123 516 606 |
123 518 710 |
124 306 212 |
124 307 742 |
124 309 193 |
124 310 430 |
867 783 056 |
EL |
1 987 036 935 |
2 011 148 293 |
2 036 722 454 |
2 234 587 290 |
2 234 606 683 |
2 234 622 514 |
2 234 641 107 |
14 973 365 276 |
ES |
1 569 539 137 |
5 380 102 389 |
3 493 778 680 |
3 953 099 798 |
3 953 143 064 |
3 953 184 125 |
3 953 219 111 |
26 256 066 304 |
FR |
1 895 389 534 |
1 895 427 010 |
1 895 459 314 |
1 895 483 901 |
1 895 507 375 |
1 895 529 649 |
1 895 548 628 |
13 268 345 411 |
HR |
945 314 544 |
1 080 891 122 |
1 146 956 712 |
1 127 613 180 |
1 150 764 677 |
1 174 649 743 |
1 198 787 316 |
7 824 977 294 |
IT |
1 667 175 515 |
6 345 622 854 |
4 029 667 935 |
4 384 163 781 |
4 384 213 686 |
4 384 261 044 |
4 384 301 394 |
29 579 406 209 |
CY |
184 221 308 |
172 550 003 |
73 787 815 |
70 458 683 |
68 942 184 |
67 425 500 |
65 529 889 |
702 915 382 |
LV |
539 401 940 |
558 152 423 |
595 401 855 |
592 067 645 |
604 649 672 |
617 204 766 |
629 723 663 |
4 136 601 964 |
LT |
830 493 172 |
857 296 604 |
911 468 202 |
903 739 689 |
919 677 236 |
935 043 867 |
949 806 399 |
6 307 525 169 |
LU |
5 515 692 |
5 515 801 |
5 515 895 |
5 515 966 |
5 516 035 |
5 516 099 |
5 516 155 |
38 611 643 |
HU |
2 668 901 050 |
2 901 316 920 |
2 924 373 614 |
2 864 474 307 |
2 883 024 281 |
2 908 892 967 |
2 942 281 324 |
20 093 264 463 |
MT |
93 531 830 |
94 199 381 |
97 732 285 |
95 155 901 |
95 156 698 |
95 157 281 |
95 158 122 |
666 091 498 |
NL |
129 104 439 |
129 106 992 |
129 109 193 |
130 388 219 |
130 389 817 |
130 391 334 |
130 392 627 |
908 882 621 |
AT |
126 297 049 |
126 299 545 |
126 301 698 |
126 303 336 |
126 304 901 |
126 306 384 |
126 307 650 |
884 120 563 |
PL |
9 196 089 979 |
9 600 920 166 |
10 314 898 375 |
10 318 540 568 |
10 582 213 980 |
10 830 637 727 |
11 062 457 606 |
71 905 758 401 |
PT |
2 750 538 466 |
2 759 342 043 |
2 805 800 232 |
2 771 959 045 |
2 771 988 368 |
2 772 013 924 |
2 772 040 192 |
19 403 682 270 |
RO |
855 377 448 |
4 594 775 965 |
3 070 585 254 |
3 081 045 841 |
3 164 213 795 |
3 237 589 982 |
3 300 540 019 |
21 304 128 304 |
SI |
396 738 180 |
399 483 437 |
414 011 184 |
415 487 300 |
415 490 727 |
415 493 271 |
415 496 845 |
2 872 200 944 |
SK |
1 666 868 227 |
1 728 300 922 |
1 842 947 663 |
1 822 528 996 |
1 869 149 076 |
1 918 943 806 |
1 927 453 123 |
12 776 191 813 |
FI |
168 203 748 |
168 207 073 |
168 209 940 |
169 457 922 |
169 460 006 |
169 461 981 |
169 463 668 |
1 182 464 338 |
SE |
216 791 160 |
221 024 565 |
218 934 694 |
214 521 734 |
214 524 446 |
214 527 020 |
214 529 211 |
1 514 852 830 |
UK |
485 459 491 |
2 227 999 195 |
1 365 392 414 |
1 377 907 101 |
1 377 924 013 |
1 377 940 060 |
1 377 953 734 |
9 590 576 008 |
Azioni innovative urbane |
47 142 857 |
47 142 857 |
47 142 857 |
47 142 857 |
47 142 857 |
47 142 857 |
47 142 858 |
330 000 000 |
Assistenza tecnica (*) |
158 413 447 |
146 518 123 |
175 743 841 |
150 282 750 |
151 915 384 |
153 544 718 |
154 850 555 |
1 091 268 818 |
UE 28 |
32 449 014 905 |
53 457 388 779 |
45 091 764 445 |
45 855 183 362 |
46 347 750 810 |
46 823 673 657 |
47 235 369 434 |
317 260 145 392 |
ALLEGATO II
RISORSE GLOBALI PER STATO MEMBRO A TITOLO DELL'OBIETTIVO COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA
EUR, prezzi 2011 |
||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Totale |
BE |
2 735 092 |
26 986 914 |
24 653 310 |
43 916 586 |
43 916 586 |
43 916 586 |
43 916 586 |
230 041 660 |
BG |
2 805 241 |
14 151 174 |
15 514 515 |
29 337 465 |
27 637 039 |
27 637 039 |
27 637 038 |
144 719 511 |
CZ |
3 491 831 |
34 868 077 |
31 818 751 |
56 680 866 |
56 680 866 |
56 680 866 |
56 680 866 |
296 902 123 |
DK |
9 341 055 |
15 870 761 |
16 204 160 |
20 500 100 |
20 500 235 |
20 500 362 |
20 500 470 |
123 417 143 |
DE |
21 292 489 |
87 955 439 |
90 434 007 |
161 096 131 |
161 096 131 |
161 096 131 |
161 096 131 |
844 066 459 |
EE |
1 366 662 |
4 437 853 |
5 190 597 |
9 696 928 |
9 246 357 |
9 246 357 |
9 246 358 |
48 431 112 |
IE |
4 859 012 |
14 261 913 |
15 809 610 |
28 162 713 |
28 162 713 |
28 162 713 |
28 162 713 |
147 581 387 |
EL |
0 |
23 400 948 |
21 698 589 |
41 259 501 |
38 653 147 |
38 653 146 |
38 653 147 |
202 318 478 |
ES |
10 222 031 |
57 072 561 |
60 231 448 |
112 474 799 |
107 294 294 |
107 294 294 |
107 294 295 |
561 883 722 |
FR |
7 495 462 |
117 787 530 |
104 447 886 |
186 597 329 |
186 059 990 |
186 059 990 |
186 059 990 |
974 508 177 |
HR |
213 733 |
14 165 446 |
13 686 141 |
26 393 920 |
24 380 039 |
24 380 039 |
24 380 038 |
127 599 356 |
IT |
3 759 395 |
118 923 362 |
106 488 607 |
195 021 942 |
189 695 266 |
189 695 266 |
189 695 265 |
993 279 103 |
CY |
0 |
3 575 864 |
3 066 604 |
5 572 854 |
5 462 744 |
5 462 744 |
5 462 742 |
28 603 552 |
LV |
768 414 |
8 602 485 |
8 768 172 |
16 768 878 |
15 619 328 |
15 619 328 |
15 619 328 |
81 765 933 |
LT |
647 526 |
9 894 559 |
10 653 404 |
21 179 822 |
18 977 618 |
18 977 618 |
18 977 617 |
99 308 164 |
LU |
0 |
2 274 613 |
1 890 117 |
3 366 990 |
3 366 991 |
3 366 990 |
3 366 991 |
17 632 692 |
HU |
774 391 |
37 481 264 |
33 891 150 |
62 818 686 |
60 372 567 |
60 372 568 |
60 372 569 |
316 083 195 |
MT |
0 |
1 871 640 |
1 593 339 |
2 882 364 |
2 838 321 |
2 838 320 |
2 838 321 |
14 862 305 |
NL |
10 991 559 |
33 152 856 |
36 503 265 |
65 025 705 |
65 025 705 |
65 025 705 |
65 025 705 |
340 750 500 |
AT |
2 953 653 |
26 110 183 |
24 102 839 |
42 935 996 |
42 935 995 |
42 935 996 |
42 935 996 |
224 910 658 |
PL |
10 924 030 |
62 038 308 |
65 621 912 |
122 877 873 |
116 896 690 |
116 896 689 |
116 896 690 |
612 152 192 |
PT |
3 284 758 |
11 235 745 |
12 040 777 |
21 481 774 |
21 449 037 |
21 449 037 |
21 449 037 |
112 390 165 |
RO |
7 278 687 |
38 147 671 |
42 405 954 |
81 066 018 |
75 540 553 |
75 540 554 |
75 540 553 |
395 519 990 |
SI |
167 571 |
6 925 088 |
5 891 004 |
10 494 040 |
10 494 040 |
10 494 040 |
10 494 040 |
54 959 823 |
SK |
2 987 230 |
21 977 017 |
20 924 144 |
37 537 837 |
37 273 574 |
37 273 574 |
37 273 573 |
195 246 949 |
FI |
4 737 086 |
10 795 672 |
15 114 612 |
29 567 311 |
26 924 667 |
26 924 667 |
26 924 666 |
140 988 681 |
SE |
13 535 336 |
24 901 393 |
32 061 646 |
57 509 950 |
57 113 552 |
57 113 552 |
57 113 552 |
299 348 981 |
UK |
11 427 002 |
86 378 754 |
81 086 733 |
144 445 208 |
144 445 209 |
144 445 208 |
144 445 209 |
756 673 323 |
Cooperazione interregionale |
5 406 828 |
52 688 220 |
48 186 712 |
85 838 207 |
85 838 207 |
85 838 207 |
85 838 208 |
449 634 589 |
Assistenza tecnica |
1 579 828 |
2 261 532 |
3 166 286 |
5 640 318 |
5 640 318 |
5 640 318 |
5 640 318 |
29 568 918 |
UE 28 |
145 045 902 |
970 194 842 |
953 146 291 |
1 728 148 111 |
1 689 537 779 |
1 689 537 904 |
1 689 538 012 |
8 865 148 841 |
ALLEGATO III
INIZIATIVA A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE — RIPARTIZIONE ANNUALE DELLA DOTAZIONE SPECIFICA
EUR, prezzi 2011 |
||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Totale |
BE |
22 464 896 |
17 179 038 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 643 934 |
BG |
29 216 622 |
22 342 123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 558 745 |
CZ |
0 |
12 564 283 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 564 283 |
DK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
DE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
EE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IE |
36 075 815 |
27 587 388 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 663 203 |
EL |
90 800 184 |
69 435 434 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 235 618 |
ES |
499 481 827 |
381 956 689 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
881 438 516 |
FR |
164 197 762 |
125 562 994 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 760 756 |
HR |
35 033 821 |
26 790 569 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 824 390 |
IT |
300 437 373 |
229 746 226 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
530 183 599 |
CY |
6 126 207 |
4 684 747 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 810 954 |
LV |
15 358 075 |
11 744 410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 102 485 |
LT |
16 825 553 |
12 866 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 692 153 |
LU |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
HU |
26 345 509 |
20 146 566 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 492 075 |
MT |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
NL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
AT |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
PL |
133 639 212 |
102 194 692 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
235 833 904 |
PT |
85 111 913 |
65 085 581 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 197 494 |
RO |
56 112 815 |
42 909 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 022 615 |
SI |
4 876 537 |
3 729 117 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 605 654 |
SK |
38 209 190 |
29 218 793 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 427 983 |
FI |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
SE |
23 379 703 |
17 878 597 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 258 300 |
UK |
24 516 103 |
166 367 414 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 883 517 |
UE 28 |
1 608 209 117 |
1 389 991 061 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 998 200 178 |
(*) L'assistenza tecnica comprende trasferimenti in conformità dell'articolo 25, paragrafo 1, dell'RDC.
ALLEGATO II
ALLEGATO V
REGIONI MENO SVILUPPATE
EUR, prezzi correnti |
||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Totale |
BE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
BG |
423 753 581 |
874 889 053 |
701 031 972 |
730 183 864 |
758 809 778 |
786 756 984 |
813 870 156 |
5 089 295 388 |
CZ |
0 |
4 027 742 276 |
2 074 542 417 |
2 116 060 758 |
2 158 408 746 |
2 201 602 835 |
2 245 657 415 |
14 824 014 447 |
DK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
DE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
EE |
307 309 007 |
322 408 574 |
336 661 411 |
345 490 927 |
360 206 362 |
375 184 571 |
390 407 135 |
2 437 667 987 |
IE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
EL |
909 471 035 |
930 727 958 |
929 535 000 |
1 108 664 976 |
1 132 169 367 |
1 154 915 838 |
1 180 244 879 |
7 345 729 053 |
ES |
54 371 079 |
500 017 977 |
285 545 634 |
319 216 082 |
325 604 160 |
332 119 881 |
338 765 441 |
2 155 640 254 |
FR |
461 932 262 |
471 180 560 |
480 612 672 |
490 231 521 |
500 042 578 |
510 049 647 |
520 256 037 |
3 434 305 277 |
HR |
670 382 372 |
775 939 696 |
809 636 630 |
842 012 299 |
876 574 176 |
912 755 989 |
950 231 499 |
5 837 532 661 |
IT |
666 758 279 |
5 365 168 942 |
3 106 826 291 |
3 495 598 479 |
3 565 551 345 |
3 636 901 956 |
3 709 674 398 |
23 546 479 690 |
CY |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LV |
378 783 956 |
396 914 108 |
416 196 653 |
433 973 068 |
452 283 532 |
471 132 651 |
490 523 912 |
3 039 807 880 |
LT |
582 500 351 |
608 972 357 |
636 611 771 |
661 702 936 |
687 136 966 |
712 879 268 |
738 892 222 |
4 628 695 871 |
LU |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
HU |
1 896 587 964 |
2 108 249 341 |
2 085 760 394 |
2 136 002 392 |
2 192 924 551 |
2 256 984 865 |
2 328 707 669 |
15 005 217 176 |
MT |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
NL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
AT |
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PL |
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7 444 979 849 |
7 786 815 724 |
8 126 165 773 |
49 628 693 708 |
PT |
2 238 473 445 |
2 283 288 504 |
2 328 994 354 |
2 375 605 358 |
2 423 147 767 |
2 471 640 053 |
2 521 098 345 |
16 642 247 826 |
RO |
681 255 037 |
2 936 948 339 |
1 998 264 754 |
2 102 046 894 |
2 199 624 663 |
2 295 769 970 |
2 393 170 316 |
14 607 079 973 |
SI |
169 479 826 |
172 872 874 |
176 333 368 |
188 610 472 |
192 384 976 |
196 234 896 |
200 161 525 |
1 296 077 937 |
SK |
1 141 906 862 |
1 198 827 027 |
1 256 504 073 |
1 296 677 643 |
1 357 224 314 |
1 422 080 653 |
1 457 095 910 |
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FI |
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SE |
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0 |
0 |
UK |
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377 627 431 |
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392 893 012 |
400 754 850 |
2 641 035 453 |
UE 28 |
16 877 020 529 |
29 804 571 467 |
24 751 691 712 |
26 121 899 253 |
27 012 257 827 |
27 916 718 793 |
28 805 677 482 |
181 289 837 063 |
ALLEGATO VI
REGIONI IN TRANSIZIONE
EUR, prezzi correnti |
||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Totale |
BE |
139 843 427 |
142 643 221 |
145 498 658 |
148 410 629 |
151 380 786 |
154 410 285 |
157 500 125 |
1 039 687 131 |
BG |
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0 |
CZ |
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0 |
0 |
0 |
DK |
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10 804 408 |
13 832 944 |
14 109 710 |
14 392 008 |
14 679 938 |
87 305 448 |
DE |
1 314 315 435 |
1 340 628 367 |
1 367 464 345 |
1 394 831 802 |
1 422 746 136 |
1 451 218 188 |
1 480 257 439 |
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EE |
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EL |
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362 313 592 |
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455 327 176 |
465 338 438 |
473 253 207 |
2 922 115 843 |
ES |
593 746 235 |
3 046 946 624 |
1 875 188 441 |
2 283 534 068 |
2 329 229 426 |
2 375 837 900 |
2 423 375 418 |
14 927 858 112 |
FR |
572 094 366 |
583 548 204 |
595 229 675 |
607 142 425 |
619 293 217 |
631 686 770 |
644 327 187 |
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HR |
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IT |
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239 586 556 |
244 380 379 |
1 504 990 382 |
CY |
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LV |
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HU |
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MT |
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NL |
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0 |
AT |
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10 320 999 |
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10 738 231 |
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PL |
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PT |
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RO |
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SI |
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SK |
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FI |
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SE |
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0 |
UK |
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374 958 114 |
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390 115 477 |
397 921 577 |
2 590 597 437 |
UE 28 |
3 268 308 113 |
6 500 967 800 |
5 024 927 620 |
5 627 242 969 |
5 738 603 904 |
5 854 339 849 |
5 970 085 942 |
37 984 476 197 |
ALLEGATO VII
REGIONI PIÙ SVILUPPATE
EUR, prezzi correnti |
||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Totale |
BE |
126 249 347 |
128 776 975 |
131 354 837 |
136 643 113 |
139 377 731 |
142 166 986 |
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BG |
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CZ |
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82 815 114 |
546 678 422 |
DK |
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35 504 602 |
40 461 066 |
53 875 658 |
54 953 504 |
56 052 898 |
57 174 238 |
332 334 658 |
DE |
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1 165 911 174 |
1 189 249 756 |
1 213 050 557 |
1 237 326 959 |
1 262 088 394 |
1 287 343 110 |
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EE |
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IE |
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EL |
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332 754 240 |
345 532 277 |
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381 115 281 |
387 917 299 |
2 510 974 944 |
ES |
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1 733 272 800 |
1 767 957 997 |
1 803 334 314 |
11 562 590 015 |
FR |
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HR |
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IT |
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1 160 431 228 |
1 183 651 581 |
7 712 458 092 |
CY |
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39 558 626 |
HU |
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MT |
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NL |
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149 200 554 |
152 186 343 |
155 231 615 |
1 020 565 406 |
AT |
121 868 086 |
124 307 950 |
126 796 311 |
129 333 944 |
131 922 288 |
134 562 344 |
137 254 990 |
906 045 913 |
PL |
504 545 294 |
515 958 359 |
527 632 348 |
539 308 411 |
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563 236 684 |
575 482 178 |
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PT |
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173 183 108 |
176 649 083 |
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183 790 182 |
187 467 883 |
1 237 511 016 |
RO |
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147 861 056 |
149 459 655 |
893 036 644 |
SI |
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116 247 604 |
118 574 596 |
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123 688 023 |
126 163 276 |
128 687 839 |
848 588 557 |
SK |
41 262 981 |
43 143 512 |
45 049 772 |
46 933 534 |
48 943 721 |
51 089 982 |
52 315 318 |
328 738 820 |
FI |
134 387 672 |
137 078 197 |
139 822 197 |
144 023 506 |
146 905 819 |
149 845 718 |
152 844 185 |
1 004 907 294 |
SE |
201 163 376 |
209 768 456 |
211 655 946 |
210 918 972 |
215 140 093 |
219 445 549 |
223 836 765 |
1 491 929 157 |
UK |
149 826 651 |
1 370 234 763 |
782 928 073 |
798 596 590 |
814 578 755 |
830 880 021 |
847 506 195 |
5 594 551 048 |
UE 28 |
6 320 430 219 |
9 154 996 893 |
7 900 418 440 |
8 251 457 936 |
8 426 791 809 |
8 601 774 625 |
8 772 895 660 |
57 428 765 582 |
ALLEGATO VIII
FONDO DI COESIONE
EUR, prezzi correnti |
||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Totale |
BE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
BG |
141 914 934 |
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314 223 331 |
327 476 772 |
339 922 930 |
352 709 644 |
363 820 410 |
2 278 307 144 |
CZ |
0 |
1 691 733 250 |
876 417 385 |
867 512 052 |
884 660 544 |
903 810 913 |
919 811 951 |
6 143 946 095 |
DK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
DE |
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0 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
EE |
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163 630 547 |
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1 061 534 677 |
IE |
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0 |
0 |
EL |
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HR |
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357 736 948 |
372 354 413 |
388 369 497 |
403 424 901 |
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IT |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
CY |
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38 682 266 |
37 966 553 |
37 262 438 |
36 012 833 |
294 869 025 |
LV |
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175 995 293 |
185 012 112 |
193 047 173 |
200 965 711 |
209 486 800 |
217 453 012 |
1 349 414 695 |
LT |
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269 141 984 |
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326 818 454 |
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LU |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
HU |
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MT |
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PL |
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3 780 133 478 |
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PT |
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RO |
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SI |
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SK |
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UE 28 |
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9 753 622 052 |
10 064 646 374 |
63 282 608 285 |
ALLEGATO IX
REGIONI ULTRAPERIFERICHE E REGIONI SETTENTRIONALI A BASSA DENSITÀ DI POPOLAZIONE
EUR, prezzi correnti |
||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
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FR |
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SE |
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1 555 422 035 |
ALLEGATO X
INIZIATIVA A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE — DOTAZIONE SPECIFICA
EUR, prezzi correnti |
||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Totale |
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0 |
0 |
0 |
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0 |
3 211 215 406 |
ALLEGATO III
ALLEGATO XIV
COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA — COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA
EUR, prezzi correnti |
||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Totale |
BE |
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BG |
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138 885 266 |
CZ |
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31 352 847 |
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303 143 296 |
DK |
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17 862 983 |
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18 584 862 |
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DE |
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EE |
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9 946 646 |
49 876 229 |
IE |
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EL |
0 |
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ES |
10 847 701 |
42 320 328 |
50 009 117 |
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92 683 591 |
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96 428 008 |
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FR |
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157 590 749 |
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HR |
0 |
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IT |
0 |
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CY |
0 |
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28 466 851 |
LV |
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LT |
0 |
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LU |
0 |
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1 603 101 |
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15 500 000 |
HU |
0 |
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MT |
0 |
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1 583 483 |
2 926 779 |
2 934 722 |
2 993 416 |
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15 310 322 |
NL |
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58 195 575 |
59 359 487 |
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61 757 611 |
309 675 917 |
AT |
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41 703 410 |
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PL |
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PT |
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9 038 051 |
16 458 951 |
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17 427 247 |
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RO |
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75 237 937 |
377 271 359 |
SI |
0 |
6 652 978 |
5 638 945 |
10 245 927 |
10 450 846 |
10 659 862 |
10 873 057 |
54 521 615 |
SK |
2 727 473 |
21 509 096 |
20 794 716 |
38 081 477 |
38 539 550 |
39 310 342 |
40 096 547 |
201 059 201 |
FI |
3 109 706 |
8 886 024 |
12 689 807 |
26 033 350 |
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23 988 819 |
24 468 596 |
122 694 752 |
SE |
11 414 360 |
20 805 655 |
27 687 467 |
50 754 373 |
51 314 124 |
52 340 407 |
53 387 217 |
267 703 603 |
UK |
10 842 107 |
63 874 342 |
63 328 303 |
115 067 149 |
117 368 492 |
119 715 862 |
122 110 179 |
612 306 434 |
UE 28 |
112 314 863 |
763 864 611 |
775 633 428 |
1 445 643 130 |
1 430 204 812 |
1 458 809 027 |
1 487 985 295 |
7 474 455 166 |
ALLEGATO XV
COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA — COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE
EUR, prezzi correnti |
||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Totale |
BE |
0 |
4 984 164 |
4 224 487 |
7 675 867 |
7 829 385 |
7 985 972 |
8 145 692 |
40 845 567 |
BG |
0 |
3 262 167 |
2 764 953 |
5 023 903 |
5 124 382 |
5 226 869 |
5 331 406 |
26 733 680 |
CZ |
1 266 432 |
3 190 514 |
3 777 625 |
6 863 923 |
7 001 202 |
7 141 226 |
7 284 050 |
36 524 972 |
DK |
1 604 437 |
4 919 083 |
4 311 976 |
5 573 830 |
5 685 343 |
5 799 086 |
5 915 098 |
33 808 853 |
DE |
8 152 872 |
30 076 191 |
32 402 255 |
58 874 705 |
60 052 201 |
61 253 243 |
62 478 310 |
313 289 777 |
EE |
274 486 |
400 787 |
572 349 |
1 039 954 |
1 060 754 |
1 081 969 |
1 103 607 |
5 533 906 |
IE |
148 802 |
2 079 292 |
1 888 491 |
3 431 378 |
3 500 006 |
3 570 006 |
3 641 405 |
18 259 380 |
EL |
0 |
6 585 176 |
5 581 475 |
10 141 505 |
10 344 336 |
10 551 222 |
10 762 250 |
53 965 964 |
ES |
0 |
19 456 847 |
16 491 268 |
29 964 536 |
30 563 827 |
31 175 103 |
31 798 606 |
159 450 187 |
FR |
2 006 704 |
37 623 469 |
33 589 809 |
61 032 487 |
62 253 136 |
63 498 199 |
64 768 162 |
324 771 966 |
HR |
226 815 |
2 005 169 |
1 891 788 |
3 437 371 |
3 506 116 |
3 576 240 |
3 647 768 |
18 291 267 |
IT |
3 989 500 |
26 667 109 |
25 983 980 |
47 212 741 |
48 156 996 |
49 120 135 |
50 102 539 |
251 233 000 |
CY |
0 |
520 976 |
441 569 |
802 329 |
818 376 |
834 744 |
851 438 |
4 269 432 |
LV |
394 122 |
575 471 |
821 810 |
1 493 223 |
1 523 088 |
1 553 549 |
1 584 620 |
7 945 883 |
LT |
687 160 |
1 003 346 |
1 432 842 |
2 603 465 |
2 655 535 |
2 708 645 |
2 762 819 |
13 853 812 |
LU |
0 |
570 731 |
483 741 |
878 955 |
896 534 |
914 465 |
932 755 |
4 677 181 |
HU |
821 790 |
4 232 497 |
4 283 920 |
7 783 858 |
7 939 536 |
8 098 327 |
8 260 293 |
41 420 221 |
MT |
0 |
207 286 |
175 692 |
319 231 |
325 616 |
332 128 |
338 771 |
1 698 724 |
NL |
0 |
9 761 969 |
8 274 067 |
15 033 930 |
15 334 608 |
15 641 300 |
15 954 126 |
80 000 000 |
AT |
1 217 492 |
3 100 219 |
3 659 612 |
6 649 495 |
6 782 484 |
6 918 134 |
7 056 496 |
35 383 932 |
PL |
6 632 580 |
9 684 466 |
13 830 032 |
25 129 084 |
25 631 666 |
26 144 300 |
26 667 188 |
133 719 316 |
PT |
0 |
5 021 273 |
4 255 940 |
7 733 016 |
7 887 676 |
8 045 429 |
8 206 337 |
41 149 671 |
RO |
0 |
9 202 646 |
7 799 995 |
14 172 545 |
14 455 996 |
14 745 115 |
15 040 017 |
75 416 314 |
SI |
177 828 |
842 960 |
865 200 |
1 572 066 |
1 603 508 |
1 635 578 |
1 668 292 |
8 365 432 |
SK |
442 599 |
2 279 534 |
2 307 230 |
4 192 225 |
4 276 070 |
4 361 590 |
4 448 823 |
22 308 071 |
FI |
1 917 328 |
2 799 558 |
3 997 946 |
7 264 244 |
7 409 529 |
7 557 720 |
7 708 873 |
38 655 198 |
SE |
2 949 447 |
6 148 414 |
7 711 181 |
14 011 171 |
14 291 395 |
14 577 222 |
14 868 765 |
74 557 595 |
UK |
1 284 319 |
29 624 799 |
26 198 003 |
47 601 616 |
48 553 650 |
49 524 722 |
50 515 217 |
253 302 326 |
UE 28 |
34 194 713 |
226 826 113 |
220 019 236 |
397 512 653 |
405 462 951 |
413 572 238 |
421 843 723 |
2 119 431 627 |
ALLEGATO XVI
COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA — COOPERAZIONE INTERREGIONALE
EUR, prezzi correnti |
||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Totale |
UE 28 |
5 737 769 |
57 031 424 |
53 202 024 |
96 667 763 |
98 601 118 |
100 573 140 |
102 584 604 |
514 397 842 |
5.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 299/86 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1942 DELLA COMMISSIONE
del 4 novembre 2016
relativa alle specifiche del portale dei progetti di investimento europei e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/1214
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2015/1017 affida alla Commissione la responsabilità di creare, con il sostegno della Banca europea per gli investimenti (BEI), un portale dei progetti di investimento europei (PPIE). Il PPIE è un portale web pubblicamente accessibile relativo ai progetti di investimento, che funge da piattaforma per la promozione di progetti presso i potenziali investitori in tutto il mondo. |
(2) |
Il PPIE è stato istituito dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/1214 della Commissione (2) ed è diventato operativo nel giugno 2016. |
(3) |
L'esperienza acquisita nella gestione del PPIE ha fatto emergere la necessità di alcune modifiche, in particolare per quanto riguarda i criteri di ammissione e i diritti per il trattamento delle domande, al fine di garantire una maggiore flessibilità nella selezione dei progetti da includere nel portale e di chiarire il campo di applicazione dell'esenzione dal pagamento dei diritti. |
(4) |
In questo contesto è opportuno che siano esentati dal pagamento dei diritti per il trattamento delle domande, oltre ai promotori pubblici, anche i promotori privati il cui progetto è sostenuto da un'autorità pubblica di uno Stato membro al fine di perseguire priorità di investimento pubbliche, per attuare correttamente l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/1017 e attrarre un maggior numero di progetti di elevata qualità che presentano un nesso specifico con tali priorità d'investimento. |
(5) |
Per ragioni di chiarezza, dato il volume delle modifiche e al fine di semplificare l'attuazione del PPIE, la decisione di esecuzione (UE) 2015/1214 dovrebbe essere abrogata e sostituita dalla presente decisione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono adottate le specifiche tecniche del portale dei progetti di investimento europei (PPIE) figuranti nell'allegato.
Articolo 2
L'inclusione dei progetti nel PPIE è soggetta al rispetto dei seguenti criteri di ammissione:
a) |
il progetto (o il programma formato da progetti di minori dimensioni) ha un costo totale di almeno 5 000 000 di EUR; |
b) |
il progetto è attuato nella zona geografica di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/1017 e sostiene uno o più degli obiettivi e dei settori di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del medesimo regolamento; |
c) |
il promotore è un'entità giuridica stabilita in uno Stato membro e non è oggetto di procedure di insolvenza; |
d) |
il progetto è compatibile con il diritto dell'Unione e con il diritto nazionale dello Stato membro interessato e non comporta rischi a livello giuridico, di reputazione o di sicurezza nazionale per lo Stato membro o la Commissione; |
e) |
l'attuazione del progetto ha inizio o si prevede che abbia inizio entro tre anni dalla presentazione al PPIE; |
f) |
il progetto è chiaramente descritto nella domanda come progetto di investimento; le informazioni contenute nella domanda sono accurate e indicano l'importo dei finanziamenti necessari alla realizzazione del progetto. |
Articolo 3
I promotori di progetti privati sono tenuti al pagamento di diritti per il trattamento delle domande pari a un massimo di 250 EUR per progetto.
Le autorità statali, regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), le associazioni costituite da dette autorità od organismi e le entità controllate da tali autorità od organismi (promotori di progetti pubblici) sono esenti dal pagamento dei diritti per il trattamento delle domande.
I promotori di progetti privati sono del pari esenti dal pagamento dei diritti per il trattamento delle domande per quanto riguarda i progetti sostenuti da un'autorità pubblica di uno Stato membro al fine di perseguire priorità di investimento pubbliche.
L'ordinatore responsabile può decidere, in casi eccezionali e motivati, che l'esenzione dal pagamento dei diritti per il trattamento delle domande si applichi anche a promotori di progetti privati.
Le entrate provenienti dai diritti per il trattamento delle domande danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in conformità dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/1017.
Articolo 4
La decisione di esecuzione (UE) 2015/1214 è abrogata.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1.
(2) Decisione di esecuzione (UE) 2015/1214 della Commissione, del 22 luglio 2015, relativa alla creazione del portale dei progetti di investimento europei e alla definizione delle relative specifiche tecniche (GU L 196 del 24.7.2015, pag. 23).
(3) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
(4) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
ALLEGATO
SPECIFICHE TECNICHE DEL PORTALE DEI PROGETTI DI INVESTIMENTO EUROPEI (PPIE)
1. DESCRIZIONE GENERALE
Il PPIE, istituito a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2015/1017, è un portale web pubblicamente accessibile relativo ai progetti di investimento, che funge da piattaforma per la promozione di progetti presso i potenziali investitori in tutto il mondo. L'obiettivo principale del PPIE è catalizzare e accelerare lo sviluppo e la fruizione dei progetti di investimento nell'Unione, contribuendo così all'aumento dell'occupazione e alla crescita economica. La pubblicazione di un progetto sul PPIE non equivale alla sua approvazione da parte della Commissione o della BEI e non costituisce una condizione per ricevere sostegno finanziario da parte dell'Unione o della BEI.
Le componenti principali del PPIE sono le seguenti:
a) |
un sito Internet accessibile pubblicamente che include una banca dati delle schede di progetto (pagine web contenenti informazioni sintetiche strutturate sui singoli progetti presenti sul PPIE); |
b) |
mappa ed elenchi interattivi dei progetti; |
c) |
sezioni specifiche per gli investitori e i promotori di progetti. |
Il PPIE comprenderà anche un modulo non pubblico per il trattamento dei progetti.
Nel PPIE i progetti sono raggruppati in settori sulla base degli obiettivi e delle categorie di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1017.
2. GESTIONE DEL PPIE E RAPPORTI CON I PROMOTORI DI PROGETTI, GLI UTENTI DEL SITO WEB E I FORNITORI DI SERVIZI ANALOGHI
Il PPIE è gestito dalla Commissione. Gli Stati membri possono contribuire alla sua gestione. I contenuti del PPIE sono generati dai promotori di progetti, vale a dire da soggetti giuridici pubblici e privati.
Per partecipare al PPIE i promotori di progetti e gli altri utenti registrati del sito web devono accettarne i termini e le condizioni, che mirano a garantire la qualità delle informazioni inviate dai promotori di progetti e pubblicate, pur mettendo in evidenza che la Commissione non garantisce l'esattezza delle informazioni pubblicate e non può essere ritenuta responsabile di eventuali danni dovuti alla pubblicazione del progetto.
Una clausola di esclusione della responsabilità dovrebbe avvisare gli utenti del sito web che la Commissione non garantisce l'esattezza delle informazioni pubblicate e che i potenziali investitori devono svolgere essi stessi le normali verifiche preventive sugli aspetti finanziari e su qualsiasi altro elemento rilevante al fine di decidere se investire in un progetto. La Commissione può decidere di rimuovere un progetto dal PPIE dopo tre anni dalla pubblicazione iniziale.
Il PPIE può cooperare con altri prestatori di servizi analoghi a livello nazionale o internazionale al fine di stimolare o agevolare l'attività d'investimento.
3. SELEZIONE DEI PROGETTI
La selezione dei progetti è effettuata dai servizi della Commissione sulla base dei criteri di ammissione di cui all'articolo 2 della presente decisione. La Commissione dispone di un ampio margine di discrezionalità per quanto concerne la selezione dei progetti e la decisione di includere o meno un progetto nel PPIE. Il controllo della conformità alla legislazione dello Stato membro in questione e dei potenziali rischi per tale Stato membro è effettuata sulla base delle informazioni fornite dallo Stato membro stesso, se disponibili. Alcuni aspetti tecnici della selezione e convalida dei progetti, quali la verifica dell'identità dei promotori di progetti, possono essere affidati a soggetti terzi.
Ai fini della selezione, gli Stati membri saranno invitati a designare uno o più referenti e a precisarne il contributo. Il ruolo della BEI nella promozione del PPIE sarà definito, se del caso, in un accordo sul livello dei servizi.
4. DIRITTI PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE
Per richiedere l'esenzione dal pagamento dei diritti per il trattamento delle domande a norma dell'articolo 3, secondo o terzo comma, della presente decisione, la domanda relativa al progetto è accompagnata dall'autocertificazione del promotore in merito al suo status di promotore di progetto pubblico al momento della presentazione della domanda, o da una conferma scritta del sostegno al progetto da parte della pertinente autorità pubblica. A tal fine saranno disponibili nel PPIE dei moduli standardizzati.
Tra i casi per i quali può ritenersi giustificata l'esenzione dal pagamento dei diritti per il trattamento delle domande a norma dell'articolo 3, quarto comma, della presente decisione, rientrano i progetti che beneficiano del sostegno di un programma dell'Unione o i progetti inclusi, tra l'altro, nell'elenco dei progetti di interesse comune di cui al regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) o progetti compatibili con gli orientamenti per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in base a quanto confermato dai competenti servizi della Commissione.
(1) Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39).
(2) Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).
5.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 299/90 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1943 DELLA COMMISSIONE
del 4 novembre 2016
a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'impiego di olio di paraffina come rivestimento per le uova di uccelli nidificanti al fine di controllare le dimensioni della popolazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 3 marzo 2016 il Regno Unito ha chiesto alla Commissione di decidere, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, se l'olio di paraffina utilizzato come rivestimento delle uova di uccelli nidificanti, quali oche e laridi, al fine di controllare le dimensioni della popolazione e limitare il rischio di collisione tra gli uccelli e gli aeromobili all'interno e nei dintorni di aerodromi e aeroporti, sia un biocida ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento. |
(2) |
Secondo le informazioni fornite dal Regno Unito, oliando le uova si bloccano fisicamente i pori dei gusci (d'uovo), privando così gli embrioni di ossigeno e provocandone il soffocamento. |
(3) |
Occorre esaminare in primo luogo se l'olio di paraffina utilizzato per oliare le uova soddisfa la definizione di biocida di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(4) |
L'olio di paraffina soddisfa la condizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, in quanto è «sostanza» o «miscela» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
(5) |
L'impiego dell'olio di paraffina è volto a tenere sotto controllo le dimensioni della popolazione di uccelli nidificanti, quali oche e laridi, i quali rispondono alla definizione di organismo nocivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 528/2012, poiché potrebbero avere effetti dannosi per gli animali o gli esseri umani. |
(6) |
Le informazioni fornite indicano che l'olio di paraffina è utilizzato per le operazioni di oliatura delle uova con l'intento di distruggere gli organismi nocivi, eliminarli, renderli innocui, impedirne l'azione, o esercitare un controllo su di essi. |
(7) |
L'olio di paraffina rappresenta solo un ostacolo di contatto fisico alla capacità respiratoria dell'organismo bersaglio e non comporta nessuna azione chimica o biologica, pertanto non può essere considerato come predisposto ad agire chimicamente su tale organismo. |
(8) |
Poiché l'olio di paraffina esercita un'azione di controllo sugli organismi nocivi tramite una mera azione fisica o meccanica, esso non soddisfa la definizione di biocida di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(9) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'olio di paraffina non è un biocida ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012 se usato come rivestimento per le uova di uccelli nidificanti al fine di controllare le dimensioni della popolazione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).