11.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 170/62


DIRETTIVA 2014/77/UE DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2014

recante modifica degli allegati I e II della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modifica della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1.

La direttiva 98/70/CE stabilisce specifiche ecologiche e metodi di analisi per la benzina e il combustibile diesel immessi in commercio.

2.

Tali metodi fanno riferimento a determinate norme stabilite dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN). Poiché, a seguito del progresso tecnico, il CEN ha sostituito tali norme con altre nuove, è opportuno aggiornare i riferimenti a tali norme contenuti negli allegati I e II della direttiva 98/70/CE.

3.

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato per la qualità dei carburanti istituito dall'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 98/70/CE è modificata come segue:

1)

l'allegato I è così modificato:

a)

il testo della nota 1 è sostituito dal seguente:

«I metodi di prova sono quelli indicati nella norma EN 228:2012. Gli Stati membri possono adottare metodi analitici specifici in sostituzione della norma EN 228:2012 qualora sia dimostrato che essi garantiscono almeno la stessa accuratezza e lo stesso livello di precisione del metodo analitico che sostituiscono.»;

b)

il testo della nota 6 è sostituito dal seguente:

«Altri monoalcoli ed eteri con punto di ebollizione finale non superiore a quanto stabilito nella norma EN 228:2012.»;

2)

all'allegato II, il testo della nota 1 è sostituito dal seguente:

«I metodi di prova sono quelli indicati nella norma EN 590:2013. Gli Stati membri possono adottare metodi analitici specifici in sostituzione della norma EN 590:2013 qualora sia dimostrato che essi garantiscono almeno la stessa accuratezza e lo stesso livello di precisione del metodo analitico che sostituiscono.»

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 12 mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essi applicano tali disposizioni entro 12 mesi dalla pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.