4.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 165/33 |
REGOLAMENTO (UE) N. 592/2014 DELLA COMMISSIONE
del 3 giugno 2014
che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda l'uso di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati come combustibile negli impianti di combustione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, lettere d) ed e), l'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, l'articolo 27, primo comma, lettere h) ed i), l'articolo 27, secondo comma, e l'articolo 45, paragrafo 4, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1069/2009 stabilisce norme sanitarie e di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati al fine di evitare e ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica e degli animali derivanti da tali prodotti. Esso suddivide questi prodotti in categorie specifiche che riflettono il livello di tali rischi e fissa prescrizioni per il loro uso sicuro e il loro smaltimento. |
(2) |
Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (2) stabilisce le disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009, comprese le norme relative all'uso e allo smaltimento dello stallatico. |
(3) |
Il letame di pollame è prodotto come parte integrante della riproduzione e dell'allevamento di pollame nelle aziende agricole e può essere utilizzato in loco come combustibile senza essere sottoposto a trattamento preliminare, a condizione che siano soddisfatte le pertinenti prescrizioni per la tutela della salute e dell'ambiente e che l'utilizzo specifico non comporti impatti negativi sull'ambiente o sulla salute umana. |
(4) |
Gli impianti di combustione che utilizzano letame di pollame come combustibile sono tenuti ad adottare le misure d'igiene necessarie per prevenire la diffusione di eventuali agenti patogeni. Tali misure devono comprendere anche il trattamento delle acque reflue provenienti dal luogo di immagazzinaggio del letame di pollame. |
(5) |
I residui della combustione del letame di pollame, in modo particolare le ceneri, sono una fonte importante di minerali che possono essere raccolti per la produzione di fertilizzanti minerali; la Commissione sta attualmente elaborando una legislazione dell'Unione relativamente a tali residui. È quindi opportuno prevedere la possibilità di utilizzare i residui della combustione anziché eliminarli come rifiuti. |
(6) |
In questa fase la Commissione dispone unicamente di prove esaustive indicanti che è stata sviluppata una tecnologia per utilizzare il letame di pollame come combustibile nelle aziende senza effetti negativi per l'ambiente o per la salute umana. Qualora la Commissione ottenga prove che permettano di concludere che è possibile utilizzare il letame di altre specie come combustibile garantendo un livello equivalente di tutela della salute e dell'ambiente, le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 142/2011 possono essere rivedute di conseguenza. |
(7) |
Al fine di garantire la legittimità dell'ulteriore uso del letame di pollame come combustibile negli impianti di combustione, dovrebbero essere stabilite prescrizioni aggiuntive in materia di tutela della salute e dell'ambiente per questo uso specifico al fine di prevenire impatti negativi sull'ambiente o sulla salute umana. |
(8) |
L'esistenza di prescrizioni armonizzate che affrontino, in modo olistico, il controllo dei rischi per la salute umana e degli animali e per l'ambiente derivanti dall'uso del letame come combustibile negli impianti di combustione in azienda agevolerebbe inoltre lo sviluppo di tecnologie destinate agli impianti di combustione che utilizzano in azienda letame di pollame come fonte sostenibile di combustibile. |
(9) |
È pertanto opportuno modificare l'articolo 6 del regolamento (UE) n. 142/2011 in modo da introdurre ulteriori prescrizioni per l'uso di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati come combustibile negli impianti di combustione. |
(10) |
Il rispetto da parte degli operatori di alcune norme ambientali di cui al presente regolamento dovrebbe essere verificato da o per conto dell'autorità competente. |
(11) |
Le norme di trasformazione descritte all'allegato IV, capo IV, sezione 2, lettera F, del regolamento (UE) n. 142/2011 per le caldaie sono state approvate come metodo alternativo conformemente all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1069/2009. È possibile applicare tali norme, con gli adattamenti necessari, anche alla combustione di grassi animali come combustibili nei motori fissi a combustione interna. |
(12) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato III del regolamento (UE) n. 142/2011. |
(13) |
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento è necessario introdurre prescrizioni per quanto riguarda i controlli ufficiali relativi alla combustione di grassi animali e letame di pollame come combustibile. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XVI del regolamento (UE) n. 142/2011. |
(14) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 142/2011 è così modificato:
1) |
l'articolo 6 è così modificato:
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2) |
gli allegati III e XVI sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Per un periodo transitorio di due anni dalla data di cui all'articolo 3, primo comma, gli Stati membri possono autorizzare il funzionamento degli impianti di combustione che utilizzano grassi fusi o letame di pollame come combustibile che sono stati riconosciuti a norma della legislazione nazionale.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 15 luglio 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).
ALLEGATO
Gli allegati III e XVI del regolamento (UE) n. 142/2011 sono così modificati:
1) |
l'allegato III è così modificato:
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2) |
nell'allegato XVI, capo III, è aggiunta la seguente sezione: «Sezione 12 Controlli ufficiali relativi agli impianti riconosciuti per la combustione di grasso animale e letame di pollame come combustibile L'autorità competente effettua controlli documentali presso gli impianti riconosciuti per la combustione di grasso animale e di letame di pollame come combustibile di cui all'allegato III, capo V, conformemente alle procedure di cui all'articolo 6, paragrafi 7 e 8.» |