ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 50 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
60° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2017/C 50/01 |
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2017/C 50/02 |
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2017/C 50/03 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI |
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Commissione europea |
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2017/C 50/04 |
IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
17.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 50/1 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
16 febbraio 2017
(2017/C 50/01)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,0652 |
JPY |
yen giapponesi |
120,95 |
DKK |
corone danesi |
7,4341 |
GBP |
sterline inglesi |
0,85110 |
SEK |
corone svedesi |
9,4748 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,0647 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
8,8690 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
27,021 |
HUF |
fiorini ungheresi |
308,24 |
PLN |
zloty polacchi |
4,3176 |
RON |
leu rumeni |
4,5223 |
TRY |
lire turche |
3,9036 |
AUD |
dollari australiani |
1,3808 |
CAD |
dollari canadesi |
1,3865 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,2675 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,4745 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,5104 |
KRW |
won sudcoreani |
1 213,74 |
ZAR |
rand sudafricani |
13,7837 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,3028 |
HRK |
kuna croata |
7,4495 |
IDR |
rupia indonesiana |
14 188,46 |
MYR |
ringgit malese |
4,7439 |
PHP |
peso filippino |
53,176 |
RUB |
rublo russo |
60,9025 |
THB |
baht thailandese |
37,282 |
BRL |
real brasiliano |
3,2402 |
MXN |
peso messicano |
21,5975 |
INR |
rupia indiana |
71,3650 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
17.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 50/2 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 4 gennaio 2017
relativa ai giorni festivi del 2018 per le istituzioni dell’Unione europea
(2017/C 50/02)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto lo statuto dei funzionari dell’Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti (RAA) dell’Unione europea, stabiliti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 61 del suddetto statuto e gli articoli 16 e 91 del suddetto regime,
vista la regolamentazione comune relativa alla fissazione dell’elenco dei giorni festivi dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell’articolo 61 dello statuto dei funzionari dell’Unione europea e degli articoli 16 e 91 del RAA, è opportuno adottare l’elenco dei giorni festivi dell’anno 2018 per i funzionari e agenti con sede a Bruxelles e Lussemburgo. |
(2) |
Nel 2018 la domenica di Pasqua cade il 1o aprile. |
(3) |
Nel 2018 il 24 dicembre è un lunedì. |
(4) |
Il collegio dei capi dei servizi amministrativi è stato consultato per un parere sull’elenco dei giorni festivi per l’anno 2018 il 12 ottobre 2016, |
DECIDE:
Articolo 1
I giorni festivi dell’anno 2018 per le istituzioni dell’Unione europea sono fissati per Bruxelles e Lussemburgo.
1o gennaio |
Lunedì, Capodanno |
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2 gennaio |
Martedì, giorno dopo Capodanno |
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29 marzo |
Giovedì santo |
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30 marzo |
Venerdì santo |
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2 aprile |
Lunedì dell’Angelo |
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1o maggio |
Martedì, festa del lavoro |
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9 maggio |
Mercoledì, anniversario della dichiarazione di Robert Schuman |
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10 maggio |
Giovedì, Ascensione |
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11 maggio |
Venerdì, giorno dopo l’Ascensione |
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21 maggio |
Lunedì di Pentecoste |
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15 agosto |
mercoledì, Assunzione |
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1o Novembre |
Giovedì, Ognissanti |
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2 Novembre |
Venerdì, commemorazione dei defunti |
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24 dicembre al 31 dicembre |
Lunedì Lunedì |
6 giorni per le feste di fine anno |
TOTALE |
19 giorni |
Articolo 2
L’attività lavorativa riprenderà normalmente 3 gennaio 2019.
Articolo 3
Fatta salva la definizione complessiva del calendario dei giorni festivi del 2019, martedì 1o gennaio e mercoledì 2 gennaio 2019 saranno considerati giorni festivi per quell’anno.
Fatto a Bruxelles, il 4.1.2017
Per la Commissione
Günther OETTINGER
Membro della Commissione
(1) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.
17.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 50/4 |
COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE
COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA
(2017/C 50/03)
COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA — 2014
I. Applicazione dell’articolo 94 del regolamento (CEE) n. 574/72 (1) (2)
Gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura erogate nel 2014 ai familiari che non risiedono nello stesso Stato membro della persona assicurata, conformemente all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 883/2004 (3), saranno determinati in base ai seguenti costi medi:
Articolo 94 |
Importo annuale |
Importo mensile netto X = 0,20 |
Finlandia Familiari di lavoratori indipendentemente dall’età |
1 624,99 EUR |
108,33 EUR |
II. Applicazione dell’articolo 95 del regolamento (CEE) n. 574/72 (4)
Gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura erogate nel 2014 ai pensionati e ai loro familiari a norma dell’articolo 24, paragrafo 1, e degli articoli 25 e 26 del regolamento (CE) n. 883/2004 saranno determinati in base ai seguenti costi medi (unicamente pro capite dal 2002):
Articolo 95 |
Importo annuale |
Importo mensile netto X = 0,20 |
Importo mensile netto X = 0,15 (5) |
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Finlandia
|
1 624,99 EUR |
108,33 EUR |
115,10 EUR |
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Finlandia
|
5 945,60 EUR |
396,37 EUR |
421,15 EUR |
COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA — 2014
Applicazione dell’articolo 64 del regolamento (CE) n. 987/2009 (6)
I. |
Gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura erogate nel 2014 ai familiari che non risiedono nello stesso Stato membro della persona assicurata, conformemente all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 883/2004, saranno determinati in base ai seguenti costi medi:
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II. |
Gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura erogate nel 2014 ai pensionati e ai loro familiari, come disposto all’articolo 24, paragrafo 1, e agli articoli 25 e 26 del regolamento (CE) n. 883/2004, saranno determinati in base ai seguenti costi medi:
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COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA — 2015
Applicazione dell’articolo 64 del regolamento (CE) n. 987/2009
I. |
Gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura erogate nel 2015 ai familiari che non risiedono nello stesso Stato membro della persona assicurata, conformemente all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 883/2004, saranno determinati in base ai seguenti costi medi:
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II. |
Gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura erogate nel 2015 ai pensionati e ai loro familiari, come disposto all’articolo 24, paragrafo 1, e agli articoli 25 e 26 del regolamento (CE) n. 883/2004, saranno determinati in base ai seguenti costi medi:
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(1) GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1.
(2) Con riferimento all’articolo 64, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 987/2009, gli Stati membri possono continuare ad applicare gli articoli 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/72 per il calcolo dell’importo forfettario fino al 1o maggio 2015.
(3) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.
(4) Cfr. nota n. 2.
(5) Con riferimento all’articolo 64, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 987/2009, l’abbattimento applicato all’importo forfettario mensile è pari al 15 % (x = 0,15) per i pensionati e i loro familiari se lo Stato membro competente non è elencato nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 883/2004.
(6) GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.
(7) L’abbattimento applicato all’importo forfettario mensile è pari al 15 % (x = 0,15) per i pensionati e i loro familiari se lo Stato membro competente non è elencato nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 883/2004 [conformemente all’articolo 64, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009].
(8) L’abbattimento applicato all’importo forfettario mensile è pari al 15 % (x = 0,15) per i pensionati e i loro familiari se lo Stato membro competente non è elencato nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 883/2004 [conformemente all’articolo 64, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009].
V Avvisi
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Commissione europea
17.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 50/7 |
Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro per le sovvenzioni in materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020
[Decisione di esecuzione C(2017) 696 della Commissione]
(2017/C 50/04)
La Commissione europea, direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie, pubblica quattro inviti a presentare proposte al fine di concedere sovvenzioni a progetti in conformità con le priorità e gli obiettivi definiti nel programma di lavoro per il 2017 in materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa (Connecting Europe Facility, CEF) per il periodo 2014-2020.
Si sollecitano proposte per i seguenti quattro inviti:
CEF-TC-2017-1: Sistema d’interconnessione dei registri del commercio (Business Registers Interconnection System (BRIS)
CEF-TC-2017-1: Identificazione e firma elettroniche (eIdentification and eSignature)
CEF-TC-2017-1: Scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (Electronic Exchange of Social Security Information - EESSI)
CEF-TC-2017-1: Portale europeo della giustizia elettronica (European e-Justice Portal)
Il bilancio indicativo totale disponibile per le proposte selezionate nell’ambito di questi inviti è di 27,5 milioni di EUR.
Il termine ultimo per presentare le proposte è il 18 maggio 2017.
La documentazione relativa agli inviti è pubblicata sul sito web del CEF per le telecomunicazioni:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-calls-proposals