ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
57° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2014/C 253/01 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
2014/C 253/01
Ultima pubblicazione
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/2 |
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 5 giugno 2014 — Commissione europea/Repubblica italiana
(Causa C-547/11) (1)
((Inadempimento di uno Stato - Aiuti di Stato - Decisioni 2006/323/CE e 2007/375/CE - Esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina in Sardegna - Recupero - Decisioni di sospensione dell’esecuzione di un avviso di pagamento adottate da un giudice nazionale))
2014/C 253/02
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e D. Grespan, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistito da F. Varrone, avvocato dello Stato)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Aiuti di Stato — Omessa adozione, entro il termine previsto, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi agli articoli 5 e 6 della decisione 2006/323/CE della Commissione, del 7 dicembre 2005, relativa all’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna cui hanno dato esecuzione la Francia, l’Irlanda e l’Italia rispettivamente (GU 2006, L 119, pag. 12), nonché agli articoli 4 e 6 della decisione 2007/375/CE della Commissione, del 7 febbraio 2007, relativa all'esenzione dall'accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna, cui hanno dato esecuzione rispettivamente la Francia, l’Irlanda e l’Italia (GU L 147, pag. 29) — Violazione dell’articolo 288 TFUE e dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (GU L 83, pag. 1) — Necessità di esecuzione immediata ed effettiva delle decisioni della Commissione — Insufficienza del procedimento di recupero dell’aiuto illegittimo in questione
Dispositivo
1) |
La Repubblica italiana, non avendo preso nei termini stabiliti tutti i provvedimenti necessari a recuperare gli aiuti di Stato giudicati illegittimi ed incompatibili con il mercato comune dalla decisione 2006/323/CE della Commissione, del 7 dicembre 2005, relativa all’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna cui hanno dato esecuzione la Francia, l’Irlanda e l’Italia rispettivamente, e dalla decisione 2007/375/CE della Commissione, del 7 febbraio 2007, relativa all’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna, cui hanno dato esecuzione rispettivamente la Francia, l’Irlanda e l’Italia [C 78/2001 (ex NN 22/01), C 79/2001 (ex NN 23/01), C 80/2001 (ex NN 26/01)], è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dall’articolo 5 della decisione 2006/323, dall’articolo 4 della decisione 2007/375 e dall’articolo 249, quarto comma, CE. |
2) |
La Repubblica italiana, non avendo trasmesso nei termini impartiti le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della decisione 2006/323 e all’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2007/375, è venuta meno agli obblighi ad essa imposti da tali due disposizioni e dall’articolo 249, quarto comma, CE. |
3) |
La Repubblica italiana è condannata alle spese. |
4.8.2014 |
IT |
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C 253/3 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 5 giugno 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — X BV (C-24/12), TBG Limited (C-27/12)/Staatssecretaris van Financiën
(Cause riunite C-24/12 e C-27/12) (1)
((Libera circolazione dei capitali - Restrizioni - Pagamento dei dividendi di uno Stato membro verso un territorio d’oltremare dello stesso Stato - Ambito di applicazione del diritto dell’Unione - Regime speciale UE-PTOM))
2014/C 253/03
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrenti: X BV (C-24/12), TBG Limited (C-27/12)
Convenuto: Staatssecretaris van Financiën
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione degli articoli 63 e 64 TFUE — Sfera di applicazione territoriale — Movimenti di capitali provenienti da uno Stato membro verso uno dei suoi territori d’oltremare — Territorio d’oltremare che deve o meno essere considerato come paese terzo
Dispositivo
Il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che non osta a una misura fiscale di uno Stato membro la quale, perseguendo in modo efficace e proporzionato l’obiettivo della lotta all’evasione fiscale, restringe la circolazione dei capitali tra tale Stato membro e il proprio paese e territorio d’oltremare.
4.8.2014 |
IT |
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C 253/3 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 22 maggio 2014 — Plásticos Españoles SA (ASPLA)/Commissione europea
(Causa C-35/12 P) (1)
((Impugnazione - Concorrenza - Intese - Settore dei sacchi industriali di plastica - Infrazione unica e continuata))
2014/C 253/04
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Plásticos Españoles SA (ASPLA) (rappresentanti: E. Garayar Gutiérrez, Troncoso Ferrer e E. Abril Fernández, abogados)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: F. Castilla Contreras e F. Castillo de la Torre, agenti)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 novembre 2011, ASPLA/Commissione (T-76/06), recante rigetto, da parte del Tribunale, di una domanda di parziale annullamento della decisione C(2005)4634 def. della Commissione, del 30 novembre 2005, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] (caso COMP/F/38.354 — Sacchi industriali), riguardante un’intesa sul mercato dei sacchi industriali in plastica, nonché, in subordine, di una domanda diretta alla riduzione dell’ammenda inflitta all’ASPLA
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Plásticos Españoles SA (ASPLA) è condannata alle spese della presente impugnazione. |
4.8.2014 |
IT |
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C 253/4 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 22 maggio 2014 — Armando Álvarez, SA/Commissione europea
(Causa C-36/12 P) (1)
((Impugnazione - Concorrenza - Intese - Settore dei sacchi industriali di plastica - Imputabilità alla società controllante dell’infrazione commessa dalla controllata - Obbligo di motivazione))
2014/C 253/05
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Armando Álvarez, SA (rappresentanti: M. Troncoso Ferrer, E. Garayar Gutiérrez e C. Ruixo Claramunt, abogados)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: F. Castilla Contreras e F. Castillo de la Torre, agenti)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 novembre 2011, Álvarez/Commissione (T-78/06), recante rigetto, da parte del Tribunale, di una domanda di parziale annullamento della decisione C(2005)4634 def. della Commissione, del 30 novembre 2005, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] (caso COMP/F/38.354 — Sacchi industriali) riguardante un’intesa sul mercato dei sacchi industriali in plastica, nonché, in subordine, di una domanda diretta alla riduzione dell’ammenda inflitta all’Armando Álvarez
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
L’Armando Álvarez SA è condannata alle spese della presente impugnazione. |
4.8.2014 |
IT |
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C 253/5 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 5 giugno 2014 — Commissione europea/Repubblica di Bulgaria
(Causa C-198/12) (1)
((Inadempimento di uno Stato - Mercato interno dell’energia - Trasporto del gas - Regolamento (CE) n. 715/2009 - Articoli 14, paragrafo 1, e 16, paragrafi 1 e 2, lettera b) - Obbligo di garantire la capacità massima - Capacità virtuale di trasporto di gas in senso inverso - Ricevibilità))
2014/C 253/06
Lingua processuale: il bulgaro
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann, S. Petrova, O. Beynet e T. Scharf, agenti)
Convenuta: Repubblica di Bulgaria (rappresentanti: D. Drambozova, E. Petranova e J. Atanasov, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli 14, paragrafo 1, e 16, paragrafi 1 e 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU L 211, pag. 36) — Obbligo di garantire a tutti gli operatori del mercato una capacità massima — Assenza d’interconnessione fisica tra il sistema di transito ed il sistema nazionale di trasporto di gas — Accordi intergovernativi che ostano all’esecuzione dell’obbligo di mettere a disposizione una capacità massima — Portata dell’obbligo stabilito all’articolo 351, secondo comma, TFUE
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Commissione europea è condannata alle spese. |
4.8.2014 |
IT |
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C 253/5 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 22 maggio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Germania) — Wolfgang Glatzel/Freistaat Bayern
(Causa C-356/12) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Trasporti - Direttiva 2006/126/CE - Allegato III, punto 6.4 - Validità - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articoli 20, 21, paragrafo 1, e 26 - Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità - Patente di guida - Idoneità fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore - Norme minime - Acutezza visiva - Parità di trattamento - Impossibilità di deroghe - Proporzionalità))
2014/C 253/07
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof
Parti
Ricorrente: Wolfgang Glatzel
Convenuta: Freistaat Bayern
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Validità del punto 6.4 dell’allegato III alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU L 403, pag. 18), come modificata dalla direttiva 2009/113/CE della Commissione, del 25 agosto 2009 (GU L 223, pag. 31) — Interpretazione degli articoli 20, 21 e 26 della Corte dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Norme minime sull’idoneità fisica e psichica alla guida di un veicolo a motore delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D 1 e D1E — Requisito di un’acutezza visiva, eventualmente con correzione ottica, di almeno 0,1 per l’occhio meno sano
Dispositivo
L’esame della questione non ha rivelato nessun elemento che possa inficiare la validità dell’allegato III, punto 6.4, della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, come modificata dalla direttiva 2009/113/CE della Commissione, del 25 agosto 2009, con riferimento agli articoli 20, 21, paragrafo 1, o 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
4.8.2014 |
IT |
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C 253/6 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 giugno 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Coty Germany GmbH, già Coty Prestige Lancaster Group GmbH/First Note Perfumes NV
(Causa C-360/12) (1)
((Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamenti (CE) nn. 40/94 e 44/2001 - Marchio comunitario - Articolo 93, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 40/94 - Competenza internazionale in materia di contraffazione - Determinazione del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto - Partecipazione transfrontaliera di più persone a uno stesso atto illecito))
2014/C 253/08
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: Coty Germany GmbH, già Coty Prestige Lancaster Group GmbH
Convenuta: First Note Perfumes NV
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione dell’articolo 93, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1), e dell’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) — Marchio comunitario — Competenza internazionale in materia di contraffazione — Atto commesso in un primo Stato membro che costituisce un atto di supporto alla contraffazione commessa sul territorio di un secondo Stato membro — Determinazione del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto.
Dispositivo
1) |
La nozione di territorio «dello Stato membro in cui l’atto di contraffazione è stato commesso», di cui all’articolo 93, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario, dev’essere interpretata nel senso che, in caso di vendita e di consegna di un prodotto contraffatto avvenute sul territorio di uno Stato membro, seguite da una rivendita da parte dell’acquirente sul territorio di un altro Stato membro, tale disposizione non consente di radicare una competenza giurisdizionale a conoscere di un’azione per contraffazione diretta contro il venditore iniziale che non ha operato in prima persona nello Stato membro cui appartiene il giudice adito. |
2) |
L’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che, nel caso in cui vengano lamentate una pubblicità comparativa illecita o un’imitazione sleale di un segno protetto da un marchio comunitario, vietate dalla legge relativa alla repressione della concorrenza sleale (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb) dello Stato membro cui appartiene il giudice adito, tale disposizione non consente di radicare, a titolo di luogo del fatto generatore di un danno derivante dalla violazione di tale legge, la competenza di un giudice di detto Stato membro qualora il solo tra i presunti autori ad esservi convenuto non vi abbia operato in prima persona. Per contro, in una simile ipotesi, la suddetta disposizione consente di radicare, a titolo di luogo di concretizzazione del danno, la competenza giurisdizionale a conoscere di un’azione per responsabilità fondata sulla suddetta legge nazionale e promossa contro una persona stabilita in un altro Stato membro, alla quale si addebita la commissione, in quest’ultimo, di un atto che ha causato o rischia di causare un danno nel distretto del giudice adito. |
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/7 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 giugno 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Fermo — Italia) — Procedimento penale a carico di M
(Causa C-398/12) (1)
((Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen - Articolo 54 - Principio del ne bis in idem - Ambito di applicazione - Decisione di non luogo a procedere per insufficienza di elementi a carico pronunciata da un giudice di uno Stato contraente - Possibilità di riapertura dell’istruttoria in caso di sopravvenienza di nuovi elementi a carico - Nozione di persona che sia stata «giudicata con sentenza definitiva» - Procedimento penale in un altro Stato contraente contro la stessa persona e per i medesimi fatti - Estinzione dell’azione penale e applicazione del principio del ne bis in idem))
2014/C 253/09
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Fermo
Imputato nella causa principale
M.
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Fermo — Interpretazione dell’articolo 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen — Principio «ne bis in idem» — Nozione di «persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva» — Decisione definitiva di non luogo a procedere adottata da un giudice di uno Stato membro
Dispositivo
L’articolo 54 della convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen (Lussemburgo) il 19 giugno 1990, deve essere interpretato nel senso che una decisione di non luogo a procedere che osta, nello Stato contraente in cui tale decisione è stata emessa, a un nuovo procedimento penale per i medesimi fatti contro la stessa persona che ha beneficiato di detta decisione, salvo sopravvenienza di nuovi elementi a carico di quest’ultima, deve essere considerata una decisione che reca una sentenza definitiva, ai sensi di tale articolo, e che preclude pertanto un nuovo procedimento contro la stessa persona per i medesimi fatti in un altro Stato contraente.
4.8.2014 |
IT |
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C 253/8 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 maggio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Employment Tribunal, Leicester — Regno Unito) — Z.J.R. Lock/British Gas Trading Limited
(Causa C-539/12) (1)
((Politica sociale - Organizzazione dell’orario di lavoro - Direttiva 2003/88/CE - Diritto alle ferie annuali retribuite - Composizione della retribuzione - Stipendio di base e provvigione in funzione del fatturato realizzato))
2014/C 253/10
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
Employment Tribunal, Leicester
Parti
Ricorrente: Z.J.R. Lock
Convenuto: British Gas Trading Limited
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Employment Tribunal, Leicester — Regno Unito — Interpretazione dell'articolo 7 della direttiva 93/104/CE, del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 307, pag. 18), come modificata dalla direttiva 2003/88/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003 (GU L 299, pag. 9) — Consulente che percepisce uno stipendio di base unitamente a premi mensili in funzione del volume d'affari realizzato e del numero di contratti di vendita conclusi, versati alla scadenza del termine — Mantenimento dello stipendio di base durante le ferie annuali, ma non dei premi, fatti salvi quelli connessi alle prestazioni effettuate prima del periodo di ferie
Dispositivo
1) |
L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che osta a disposizioni e prassi nazionali in forza delle quali il lavoratore la cui retribuzione è composta, da una parte, di uno stipendio di base e, dall’altra, di una provvigione il cui importo è fissato con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro derivanti dalle vendite realizzate da detto lavoratore abbia diritto soltanto, a titolo di ferie annuali retribuite, ad una retribuzione composta esclusivamente dal suo stipendio di base. |
2) |
I metodi di calcolo della provvigione cui un lavoratore, come il ricorrente nel procedimento principale, ha diritto a titolo delle sue ferie annuali devono essere valutati dal giudice nazionale, sulla base delle regole e dei criteri enunciati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e alla luce dell’obiettivo perseguito dall’articolo 7 della direttiva 2003/88. |
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/9 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 5 giugno 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — KONE AG, Otis GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, ThyssenKrupp Aufzüge GmbH/ÖBB Infrastruktur AG
(Causa C-557/12) (1)
((Articolo 101 TFUE - Risarcimento dei danni causati da un’intesa vietata da tale articolo - Danni risultanti dal più elevato prezzo applicato da un’impresa a seguito di un’intesa vietata, cui essa non ha aderito («Umbrella pricing») - Nesso di causalità))
2014/C 253/11
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti
Ricorrente: KONE AG, Otis GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, ThyssenKrupp Aufzüge GmbH
Resistente: ÖBB Infrastruktur AG
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberster Gerichtshof — Interpretazione dell'articolo 101 TFUE — Risarcimento del danno arrecato da un’intesa vietata da tale disposizione — Danno risultante dal prezzo più elevato applicato da un’impresa in esito a un’intesa vietata, alla quale tale impresa non partecipa
Dispositivo
L’articolo 101 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad un’interpretazione e ad un’applicazione del diritto nazionale di uno Stato membro consistente nell’escludere, in termini categorici, per motivi giuridici, che imprese partecipanti ad un’intesa rispondano civilmente dei danni risultanti dai prezzi che un’impresa terza abbia fissato, in considerazione dell’operato dell’intesa, ad un livello più elevato rispetto a quello che sarebbe stato applicato in assenza dell’intesa medesima.
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/9 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 22 maggio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szegedi Ítélőtábla — Ungheria) — Érsekcsanádi Mezőgazdasági Zrt/Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
(Causa C-56/13) (1)
((Direttive 92/40/CEE e 2005/94/CE - Decisioni 2006/105/CE e 2006/115/CE - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articoli 16, 17 e 47 - Misure di lotta contro l’influenza aviaria - Riparazione del danno))
2014/C 253/12
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Szegedi Ítélőtábla
Parti
Ricorrente: Érsekcsanádi Mezőgazdasági Zrt
Convenuta: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Szegedi Ítélőtábla — Interpretazione della direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria (GU L 167, pag. 1) e della direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10, pag. 16) — Impresa agricola di allevamento, che ha come attività, in particolare, l’ingrasso dei tacchini, cui è stata rifiutata l’autorizzazione di ospitare tacchini da ingrasso in un impianto di allevamento situato in una zona di protezione e di sorveglianza contro l'influenza aviaria, definita con decisione amministrativa — Risarcimento dei danni causati ai privati da misure di protezione provvisorie adottate in esecuzione di atti normativi del diritto dell’'Unione
Dispositivo
1) |
Le decisioni 2006/105/CE della Commissione, del 15 febbraio 2006, recante alcune misure provvisorie di protezione per casi sospetti di influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici in Ungheria, e 2006/115/CE della Commissione, del 17 febbraio 2006, che reca alcune misure di protezione dall’influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici nella Comunità e abroga le decisioni 2006/86/CE, 2006/90/CE, 2006/91/CE, 2006/94/CE, 2006/104/CE e 2006/105/CE, devono essere interpretate nel senso che non ostano, da un lato, a misure nazionali quali gli atti amministrativi del 15 e del 21 febbraio 2006, che dispongono l’istituzione di una zona di protezione sul territorio amministrativo di Csátalja e Nagybaracska (Ungheria) e vietano il transito di pollame in tale zona, e, dall’altro, ad un provvedimento amministrativo come quello del 23 febbraio 2006, che nega ad un’impresa quale la ricorrente nel procedimento principale l’autorizzazione ad alloggiare tacchini nel suo impianto di allevamento situato a Nagybaracska. |
2) |
Da un lato, le decisioni 2006/105 e 2006/115 devono essere interpretate nel senso che non contengono né rinviano a disposizioni che mirano ad instaurare un regime di riparazione dei danni causati dalle misure previste dalle decisioni stesse e, dall’altro, la valutazione della legittimità di una legislazione nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che non prevede una riparazione integrale, ivi compreso il lucro cessante, dei danni subiti a causa dell’adozione, conformemente al diritto dell’Unione, di misure nazionali di protezione contro l’influenza aviaria, tenuto conto dei diritti alla tutela giurisdizionale effettiva, di proprietà nonché di libertà di impresa, non rientra nella competenza della Corte. |
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/10 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 5 giugno 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Paesi Bassi) — P.J. Vonk Noordegraaf/Staatssecretaris van Economische Zaken
(Causa C-105/13) (1)
([Agricoltura - Politica agricola comune - Regime unico di pagamento - Regolamento (CE) n. 73/2009 - Articoli 34, 36 e 137 - Diritti all’aiuto - Base di calcolo - Premi versati per il bestiame e parcelle detenute dall’agricoltore durante il periodo di riferimento - Modifica delle modalità d’individuazione della superficie delle parcelle agricole - Riduzione del numero di ettari ammissibili al beneficio dell’aiuto - Domanda dell’agricoltore in vista dell’ottenimento di una riduzione del numero e di un aumento del valore unitario dei suoi diritti all’aiuto - Regolamento (CE) n. 796/2004 - Articolo 73 bis, paragrafo 2 bis - Ammissibilità])
2014/C 253/13
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
College van Beroep voor het Bedrijfsleven
Parti
Ricorrente: P.J. Vonk Noordegraaf
Convenuta: Staatssecretaris van Economische Zaken
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Interpretazione degli articoli 34, 36 e 137 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30, pag. 16) — Regimi di sostegno diretto — Regime di pagamento unico — Agricoltore che ha ottenuto nel 2006 diritti a pagamento, acquisiti in base alla sua produzione al di fuori del suolo e delle parcelle a lui appartenenti — Metodo di individuazione delle parcelle successivamente modificato — Diminuzione di ettari ammissibili al beneficio dell’aiuto
Dispositivo
L’articolo 73 bis, paragrafo 2 bis, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui ai regolamenti del Consiglio (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 73/2009, nonché modalità di applicazione della condizionalità di cui al regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, come modificato dal regolamento (CE) n. 380/2009 della Commissione dell’8 maggio 2009, deve essere interpretato nel senso che i diritti all’aiuto di un agricoltore devono essere oggetto di un nuovo calcolo qualora, nell’ambito della determinazione iniziale dei suoi diritti all’aiuto, l’importo di riferimento di tale agricoltore sia stato diviso per un numero troppo elevato di ettari in ragione delle modalità di individuazione della superficie delle parcelle agricole applicate all’epoca dallo Stato membro interessato. L’articolo 137 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003, non è applicabile a una rettifica ai sensi dell’articolo 73 bis, paragrafo 2 bis, del regolamento n. 796/2004.
4.8.2014 |
IT |
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C 253/11 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 giugno 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland — Irlanda) — I/Health Service Executive
(Causa C-255/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Previdenza sociale - Regolamento (CE) n. 883/2004 - Articoli 19, paragrafo 1, e 20, paragrafi 1 e 2 - Regolamento (CE) n. 987/2009 - Articolo 11 - Cittadino di uno Stato membro assicurato nello Stato di residenza - Sopravvenienza di una malattia grave e improvvisa durante le vacanze in un altro Stato membro - Persona obbligata a rimanere in tale secondo Stato per undici anni a motivo della sua malattia e della disponibilità di cure mediche specialistiche in prossimità del luogo in cui essa abita - Fornitura di prestazioni in natura in tale secondo Stato membro - Nozioni di «residenza» e di «dimora»))
2014/C 253/14
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
High Court of Ireland
Parti
Ricorrente: I
Convenuto: Health Service Executive
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Ireland — Interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1 e dell’articolo 20, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1) — Nozione di «residente» in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente — Cittadino di uno Stato membro che, da 11 anni, si trova in una grave condizione di salute che si è manifestata per la prima volta in occasione di una vacanza in un secondo Stato membro — Cittadino costretto a restare nel territorio del secondo Stato membro a causa del suo stato di salute
Dispositivo
L’articolo 1, lettere j) e k), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso che, ai fini degli articoli 19, paragrafo 1, o 20, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento, qualora un cittadino dell’Unione, che risiedeva in un primo Stato membro, sia colpito da una grave e improvvisa malattia mentre si trova in vacanza in un secondo Stato membro e sia obbligato a rimanere per undici anni in tale Stato a causa di detta malattia e della disponibilità di cure mediche specialistiche nelle vicinanze del luogo in cui abita, egli deve essere considerato «dimorante» in quest’ultimo Stato membro qualora il centro principale dei suoi interessi si trovi nel primo Stato membro. Incombe al giudice nazionale determinare il centro principale degli interessi di detto cittadino in base a una valutazione di tutti i fatti pertinenti e tenendo conto della volontà di quest’ultimo, come emerge da tali fatti, mentre la mera circostanza che il cittadino di cui trattasi sia rimasto nel secondo Stato membro per un lungo periodo non è sufficiente, in quanto tale e di per sé, per considerare che egli risiede in detto Stato.
4.8.2014 |
IT |
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C 253/12 |
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 22 maggio 2014 — Commissione europea/Repubblica italiana
(Causa C-339/13) (1)
((Inadempimento di uno Stato - Direttiva 1999/74/CE - Articoli 3 e 5, paragrafo 2 - Divieto di allevare galline ovaiole in gabbie non modificate - Allevamento di galline ovaiole in gabbie non conformi ai requisiti derivanti da tale direttiva))
2014/C 253/15
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Bianchi e B. Schima, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, F Urbani Neri, avvocato dello Stato)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli 3 e 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole (GU L 203, pag. 53)
Dispositivo
1) |
La Repubblica italiana, non avendo garantito che, a partire dal 1o gennaio 2012, le galline ovaiole non fossero più tenute in gabbie non modificate, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3 e 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole. |
2) |
La Repubblica italiana è condannata alle spese. |
4.8.2014 |
IT |
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C 253/13 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 giugno 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom — Regno Unito) — Public Relations Consultants Association Ltd/The Newspaper Licensing Agency Ltd and others
(Causa C-360/13) (1)
((Diritti d’autore - Società dell’informazione - Direttiva 2001/29/CE - Articolo 5, paragrafi 1 e 5 - Riproduzione - Eccezioni e limitazioni - Realizzazione di copie di un sito Internet sullo schermo e nella cache del disco fisso durante la navigazione in Internet - Atto di riproduzione temporaneo - Atto transitorio o accessorio - Parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico - Utilizzo legittimo - Rilievo economico proprio))
2014/C 253/16
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
Supreme Court of the United Kingdom
Parti
Ricorrente: Public Relations Consultants Association Ltd
Convenuto: The Newspaper Licensing Agency Ltd and others
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Supreme Court del Regno Unito — Interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10) — Diritto di riproduzione — Eccezioni e limitazioni — Nozione di atti di riproduzione temporanei, transitori o accessori che costituiscono una parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico — Riproduzione di una pagina web conservata automaticamente nella memoria cache e sullo schermo di un computer
Dispositivo
L’articolo 5 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, dev’essere interpretato nel senso che le copie sullo schermo del computer dell’utente e le copie nella «cache» del disco fisso di tale computer, realizzate da un utente finale durante la consultazione di un sito Internet, soddisfano i requisiti in base ai quali tali copie devono essere temporanee, transitorie o accessorie e costituire una parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, nonché i requisiti stabiliti all’articolo 5, paragrafo 5, di tale direttiva, e possono pertanto essere realizzate senza l’autorizzazione dei titolari di diritti d’autore.
4.8.2014 |
IT |
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C 253/13 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 27 maggio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Nürnberg — Germania) — Procedimento penale a carico di Zoran Spasic
(Causa C-129/14 PPU) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Procedimento pregiudiziale d’urgenza - Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articoli 50 e 52 - Principio del ne bis in idem - Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen - Articolo 54 - Nozioni di pena «eseguita» e «in corso di esecuzione attualmente»))
2014/C 253/17
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Nürnberg
Imputato nella causa principale
Zoran Spasic
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht Nürnberg — Interpretazione del combinato disposto degli articoli 54 della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e 50 della Carta dei diritti fondamentali — Principio «ne bis in idem» — Condizione che la sanzione sia stata eseguita o sia in corso di esecuzione o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita — Persona che sia stata condannata e sanzionata in un altro Stato membro, per i medesimi fatti, con una pena detentiva e una pena pecuniaria, ma non abbia scontato la pena detentiva
Dispositivo
1) |
L’articolo 54 della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 ed entrata in vigore il 26 marzo 1995, il quale subordina l’applicazione del principio del ne bis in idem alla condizione che, in caso di condanna, la sanzione «sia stata eseguita» o sia «in corso di esecuzione attualmente» è compatibile con l’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il quale sancisce tale principio. |
2) |
L’articolo 54 della suddetta Convenzione deve essere interpretato nel senso che il solo pagamento della sanzione pecuniaria penale, inflitta ad una persona che con la medesima decisione di un giudice di un altro Stato membro sia stata condannata ad una pena detentiva che non è stata eseguita, non consente di considerare che la sanzione sia stata eseguita o sia in corso di esecuzione ai sensi di tale disposizione. |
4.8.2014 |
IT |
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C 253/14 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 5 giugno 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — Nel procedimento riguardante Bashir Mohamed Ali Mahdi
(Causa C-146/14 PPU) (1)
((Visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone - Direttiva 2008/115/CE - Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - Articolo 15 - Trattenimento - Proroga del trattenimento - Obblighi dell’autorità amministrativa o giudiziaria - Sindacato giurisdizionale - Mancanza di documenti di un cittadino di un paese terzo - Ostacoli all’esecuzione della decisione di allontanamento - Diniego dell’ambasciata del paese terzo interessato di rilasciare un documento d’identità che consenta il rimpatrio del cittadino in tale paese - Rischio di fuga - Prospettiva ragionevole di esecuzione dell’allontanamento - Mancata cooperazione - Eventuale obbligo dello Stato membro interessato di rilasciare un documento temporaneo attestante lo status della persona))
2014/C 253/18
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad Sofia-grad
Nel procedimento riguardante
Bashir Mohamed Ali Mahdi
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Administrativen sad Sofia-grad — Interpretazione dell’articolo 15, paragrafi 1, lettere a) e b), 3, 4 e 6 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348, pag. 98) nonché degli articoli 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE — Allontanamento di una cittadina di un paese terzo in soggiorno irregolare — Trattenimento amministrativo — Prolungamento del trattenimento — Eventuale ammissibilità di un superamento della durata massima di trattenimento, fondata sulla mancanza di documenti di identità — Ostacoli all’esecuzione della decisione di allontanamento — Ragionevole prospettiva di allontanamento — Diniego dell’ambasciata del paese d’origine dell’interessato di rilasciare il documento richiesto per il viaggio di ritorno — Eventuale obbligo dello Stato membro interessato di rilasciare un documento temporaneo relativo allo status della persona
Dispositivo
1) |
L’articolo 15, paragrafi 3 e 6, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, letto alla luce degli articoli 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che qualsiasi decisione adottata dalle autorità competenti, al termine del periodo massimo iniziale di trattenimento di un cittadino di un paese terzo, e vertente sull’esito da riservare al trattenimento stesso deve essere effettuata in forma scritta con esposizione della relativa motivazione in fatto e in diritto. |
2) |
L’articolo 15, paragrafi 3 e 6, della direttiva 2008/115 deve essere interpretato nel senso che il riesame che è chiamata a compiere l’autorità giudiziaria cui sia sottoposta una domanda di proroga del trattenimento di un cittadino di un paese terzo deve consentire all’autorità medesima di pronunciarsi nel merito, caso per caso, sulla proroga del trattenimento del cittadino interessato, sulla possibilità di sostituire al trattenimento una misura meno coercitiva e sul rilascio di tale cittadino, laddove detta autorità è quindi legittimata a fondarsi sui fatti e sulle prove addotti dall’autorità amministrativa che l’abbia adita nonché sui fatti, sulle prove e sulle osservazioni eventualmente sottopostile nel corso del procedimento stesso. |
3) |
L’articolo 15, paragrafi 1 e 6, della direttiva 2008/115 deve essere interpretato nel senso che osta ad una disciplina nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che consenta la proroga del periodo iniziale di trattenimento di sei mesi già per il sol fatto che il cittadino del paese terzo sia privo di documenti d’identità. Spetta al solo giudice del rinvio valutare, caso per caso, le circostanze di fatto della fattispecie in esame al fine di stabilire se a tale cittadino possa essere efficacemente applicata una misura meno coercitiva o se sussista un rischio di fuga di quest’ultimo. |
4) |
L’articolo 15, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2008/115 deve essere interpretato nel senso che può ritenersi che un cittadino di un paese terzo il quale, in circostanze come quelle del procedimento principale, non abbia ottenuto un documento d’identità che ne consentisse l’allontanamento dallo Stato membro interessato abbia dato prova di «mancata cooperazione», ai sensi di detta disposizione, soltanto qualora dall’esame del comportamento del cittadino medesimo nel corso del periodo di trattenimento emerga la sua mancata collaborazione all’esecuzione delle operazioni di allontanamento nonché la probabilità che, a causa di tale comportamento, dette operazioni durino più del previsto, aspetto questo che spetta al giudice del rinvio verificare. |
5) |
La direttiva 2008/115 deve essere interpretata nel senso che uno Stato membro non può essere obbligato al rilascio di un permesso di soggiorno autonomo o di altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare ad un cittadino di un paese terzo privo di documenti d’identità e che non abbia ottenuto tali documenti dal proprio paese d’origine, successivamente al rilascio del cittadino medesimo disposto dal giudice nazionale in considerazione dell’insussistenza di ragionevole prospettiva di allontanamento ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, della direttiva stessa. Tuttavia, tale Stato membro deve, in un caso del genere, rilasciare al cittadino di cui trattasi una conferma scritta della sua situazione. |
4.8.2014 |
IT |
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C 253/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Płocku (Polonia) il 30 settembre 2013 — Urszula Leśniak-Jaworska, Małgorzata Głuchowska-Szmulewicz/Prokuratura Okręgowa w Płocku
(Causa C-520/13)
2014/C 253/19
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Rejonowy w Płocku
Parti
Ricorrenti: Urszula Leśniak-Jaworska, Małgorzata Głuchowska-Szmulewicz
Convenuto: Prokuratura Okręgowa w Płocku
Con ordinanza del 27 marzo 2014 la Corte ha deciso che non è manifestamente competente a rispondere alla questione sottoposta dal Sąd Rejonowy w Płocku.
4.8.2014 |
IT |
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C 253/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Spagna) il 10 aprile 2014 — María José Regojo Dans/Consejo del Estado
(Causa C-177/14)
2014/C 253/20
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Supremo
Parti
Ricorrente: María José Regojo Dans
Convenuto: Consejo del Estado
Questioni pregiudiziali
1) |
Se siano compresi nella definizione di «lavoratore a tempo determinato», di cui alla clausola 3, paragrafo 1, dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio (1), del 28 giugno 1999, il «personale reclutato occasionalmente» il cui regime giuridico è disciplinato attualmente dall’articolo 12 della Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (legge 7/2007, del 12 aprile 2007, recante le norme di base applicabili ai dipendenti pubblici), nonché il «personale reclutato occasionalmente» il cui regime giuridico era disciplinato in precedenza dall’articolo 20.2 della Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública (legge 30/1984, del 2 agosto 1984, recante misure per la riforma della funzione pubblica). |
2) |
Se a detto «personale reclutato occasionalmente» sia applicabile il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4, paragrafo 4, del menzionato accordo quadro CES, UNICE e CEEP, affinché gli siano riconosciute e versate le retribuzioni che a titolo di anzianità sono corrisposte ai dipendenti di ruolo, agli agenti assunti con contratto a tempo indeterminato, ai dipendenti temporanei e agli agenti assunti con contratto a tempo determinato. [Or 20] |
3) |
Se il regime di nomina e di cessazione libere, fondato su motivi di fiducia, applicabile a detto «personale reclutato occasionalmente» di cui alle due leggi spagnole summenzionate rientri tra le ragioni oggettive che detta clausola 4 indica per giustificare una diversità di trattamento. |
4.8.2014 |
IT |
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C 253/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj (Romania) l’11 aprile 2014 — Radu Florin Salomie, Nicolae Vasile Oltean/Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj
(Causa C-183/14)
2014/C 253/21
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel Cluj
Parti
Ricorrenti in primo grado e appellanti: Radu Florin Salomie, Nicolae Vasile Oltean
Convenuta in primo grado e appellata: Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj
Questioni pregiudiziali
1) |
Se una persona fisica che stipula un contratto di associazione con altre persone fisiche, associazione senza personalità giuridica non dichiarata né registrata ai fini fiscali, finalizzato alla realizzazione di un’opera futura (fabbricato) su un terreno appartenente al patrimonio personale di alcuni dei contraenti, possa essere considerata, alla luce delle circostanze del procedimento principale, soggetto passivo ai fini dell’IVA ai sensi dell’articolo 9, paragrafo l, della direttiva IVA (1), qualora inizialmente, sotto il profilo del regime fiscale, le cessioni dei fabbricati sul terreno appartenente al patrimonio personale di alcuni dei contraenti siano stati trattati dalle amministrazioni tributarie come vendite rientranti nell’ambito della gestione del patrimonio privato di tali persone. |
2) |
Se, alla luce delle circostanze del procedimento principale, i principi della certezza del diritto, della tutela del legittimo affidamento nonché gli altri principi generali in materia di IVA, quali risultano dalla direttiva 2006/112, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una prassi nazionale in base alla quale l’amministrazione tributaria, dopo aver inizialmente riscosso dalla persona fisica l’imposta sui redditi provenienti dal trasferimento di proprietà che rientrano nel patrimonio personale, senza che vi sia stata alcuna modifica sostanziale del diritto primario, sulla base dei medesimi elementi di fatto, dopo un periodo di due anni, riesamina la posizione e qualifica le medesime operazioni come attività economiche soggette all’IVA, calcolando retroattivamente gli accessori. |
3) |
Se gli articoli 167, 168 e 213 della direttiva IVA, esaminati alla luce del principio della neutralità fiscale, debbano essere interpretati nel senso che ostano a che, nelle circostanze di cui al procedimento principale, l’amministrazione tributaria neghi a un soggetto passivo il diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta sui beni e sui servizi impiegati ai fini di operazioni imponibili per il solo motivo che non era registrato come soggetto passivo ai fini dell’IVA al momento in cui gli sono stati prestati i rispettivi servizi. |
4) |
Se, alla luce delle circostanze del procedimento principale, le disposizioni dell’articolo 179 della direttiva possano essere interpretate nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede, a carico di un soggetto passivo a cui si applica il regime speciale di esenzione e che ha chiesto tardivamente la registrazione ai fini dell’IVA, l’obbligo di pagamento dell’imposta che avrebbe dovuto essere riscossa, senza aver il diritto di sottrarre il valore dell’importo dell’imposta detraibile per ciascun periodo d’imposta, diritto alla detrazione che sarà esercitato successivamente mediante la dichiarazione delle imposte depositata dopo la registrazione del soggetto passivo ai fini dell’IVA, il che potrebbe avere conseguenze sul calcolo degli accessori. |
(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgerichts Laufen (Germania) il 30 aprile 2014 — Procedimento penale a carico di Gavril Covaci
(Causa C-216/14)
2014/C 253/22
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Laufen
Imputato nella causa principale
Gavril Covaci
Altra parte: Staatsanwaltschaft Traunstein
Questioni pregiudiziali
1) |
Se gli articoli 1, paragrafo 2, e 2, paragrafi 1 e 8, della direttiva 2010/64/UE (1) debbano essere interpretati nel senso che ostino all’applicazione di un provvedimento giudiziale che consenta all’imputato, in applicazione dell’articolo 184 del Gerichtsverfassungsgesetz tedesco, di presentare validamente ricorso soltanto nella lingua processuale, nella specie il tedesco. |
2) |
Se gli articoli 2, 3, paragrafo 1, lettera c), e 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2012/13/UE (2) debbano essere interpretati nel senso che ostino a che venga disposta la nomina di un domiciliatario di un imputato qualora il termine per la presentazione di rimedi giuridici inizi a decorrere già con la notifica al domiciliatario e, in definitiva, resti irrilevante se l’imputato abbia o meno avuto conoscenza dell’accusa. |
(1) Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280, pag. 1).
(2) Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GU L 142, pag. 1).
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/18 |
Ricorso proposto il 20 maggio 2014 — Commissione europea/Repubblica d’Austria
(Causa C-244/14)
2014/C 253/23
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Braun e J. Hottiaux, agenti)
Convenuta: Repubblica d’Austria
Conclusioni della ricorrente
— |
dichiarare che la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 2004/49/CE, non avendo dato piena attuazione agli articoli 3, lettera k), 10, paragrafo 5, 11, paragrafo 2, 17, paragrafo 1, 19, paragrafo 2, 22, paragrafo 3, e 25, paragrafo 3, di tale direttiva; |
— |
condannare la Repubblica d’Austria alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
La Commissione, in seguito ad un esame della situazione giuridica nella Repubblica d’Austria, ha sollevato dubbi in merito alla corretta applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/49/CE (1). I dubbi riguardano, in sostanza, disposizioni riguardanti la certificazione di sicurezza e l’autorizzazione di sicurezza, l’autorità nazionale preposta alla sicurezza, le indagini, l'organismo investigativo e le raccomandazioni in materia di sicurezza.
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 26 maggio 2014 — Air France — KLM/Ministère des finances et des comptes publics
(Causa C-250/14)
2014/C 253/24
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrente: Air France — KLM
Convenuto: Ministère des finances et des comptes publics
Questioni pregiudiziali
1) |
Se le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 1, e 10, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 (1), debbano essere interpretate nel senso che l’emissione del biglietto può essere assimilata all’esecuzione effettiva della prestazione di trasporto e che le somme trattenute da una compagnia aerea, qualora il titolare del biglietto aereo non abbia utilizzato il suo biglietto e questo sia scaduto, sono soggette all’imposta sul valore aggiunto; |
2) |
in tale ipotesi, se l’imposta percepita debba essere versata all’Erario a partire dal momento dell’incasso del prezzo, benché il viaggio possa non aver luogo per fatto del cliente. |
(1) Sesta direttiva 77/388/CE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).
4.8.2014 |
IT |
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C 253/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Općinski sud u Velikoj Gorici (Croacia) il 26 maggio 2014 — VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju/Đuro Vladika
(Causa C-254/14)
2014/C 253/25
Lingua processuale: il croato
Giudice del rinvio
Općinski sud u Velikoj Gorici
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju
Convenuta: Đuro Vladika
Questione pregiudiziale
Quali siano i principi in base ai quali, secondo il diritto dell’Unione europea, il consumatore paga per l’acqua, e cioè se il consumatore debba pagare soltanto per l’acqua che ha consumato secondo quanto risulta dalla lettura del contatore, in base al prezzo dell’acqua stessa, oppure se il consumatore debba pagare il prezzo dell’acqua destinato al rimborso delle spese relative all’attività realizzata dagli operatori municipali (funzionamento, manutenzione corrente, gestione delle infrastrutture, stipendi dei dipendenti, ecc.).
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/19 |
Impugnazione proposta il 2 giugno 2014 dalla Cemex S.A.B. de C.V. e a. avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 14 marzo 2014, causa T-292/11, Cemex e altri/Commissione
(Causa C-265/14 P)
2014/C 253/26
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrenti: Cemex S.A.B. de C.V., New Sunward Holding BV, Cemex España, SA, Cemex Deutschland AG, Cemex UK, Cemex Czech Operations s.r.o., Cemex France Gestion e Cemex Austria AG (rappresentanti: J. Folguera Crespo, P. Vidal Martínez, H. González Durántez e B. Martínez Corral, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni delle ricorrenti
— |
Annullare la sentenza del Tribunale del 14 marzo 2014; |
— |
rendere una pronuncia sul merito del ricorso di annullamento proposto dinanzi al Tribunale e annullare la decisione; |
— |
condannare la commissione alle spese sostenute dalla Cemex e dalle sue filiali sia nel procedimento di primo grado dinanzi al Tribunale sia nel presente procedimento dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea. |
Motivi e principali argomenti
1. Errore nella valutazione della motivazione della decisione
Le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore nella valutazione della motivazione della decisione di richiesta di informazioni impugnata, che era redatta in termini molto generali. Nella sua analisi, il Tribunale non ha tenuto conto né delle circostanze del caso di specie, né del contenuto della decisione impugnata e non ha esaminato la proporzionalità a seconda delle possibilità materiali della Commissione e delle circostanze tecniche o del termine entro il quale è stata adottata la decisione impugnata.
2. Errore nella valutazione della necessità delle informazioni
Il Tribunale ha commesso un errore anche nella sua valutazione della necessità delle informazioni richieste nella decisione impugnata, in quanto alcune di queste informazioni erano già note alla Commissione o non avevano nessun rapporto con l’oggetto dell’indagine.
3. Errore nella motivazione della sentenza impugnata e nella valutazione di una violazione dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 (1) in relazione alla natura delle informazioni richieste
Le ricorrenti affermano altresì che la sentenza impugnata è viziata da un errore di motivazione, poiché il Tribunale non si è pronunciato su alcune delle loro conclusioni relative alla natura delle informazioni richieste, la cui risposta richiedeva la formulazione di giudizi di valore su situazioni ipotetiche. Inoltre, il Tribunale avrebbe commesso un errore nel valutare l’insussistenza di una violazione dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, in quanto la decisione impugnata richiedeva la risposta a domande che non riguardavano fatti e che non avevano nessun rapporto con dati di fatto.
4. Errore nella valutazione del requisito della proporzionalità
Le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore nel respingere il loro ricorso diretto all’annullamento parziale della decisione di richiesta d’informazioni impugnata, in quanto il Tribunale ha ritenuto che adottando tale decisione e fissandone il relativo termine di risposta, la Commissione non avrebbe agito in maniera inadeguata o sproporzionata. Peraltro, le ricorrenti affermano che il Tribunale ha commesso un errore nel ritenere che la domanda d’informazioni della Commissione fosse giustificata, mentre la risposta delle ricorrenti rappresentava un carico di lavoro particolarmente importante.
5. Errore nella valutazione di un’infrazione all’articolo 3 del regolamento n. 1 (2)
Il Tribunale ha commesso un errore nel dichiarare che, notificando la decisione impugnata soltanto in spagnolo, la Commissione non aveva violato l’articolo 3 del regolamento n. 1.
6. Errore nella valutazione di una violazione del principio di buona amministrazione
Da ultimo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore non dichiarando che diversi comportamenti della Commissione, che sono stati oggetto di critica da parte del Tribunale, non hanno tuttavia costituito una violazione del principio di buona amministrazione.
(1) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1).
(2) Regolamento (CEE) n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 1958, 17, pag. 8).
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/21 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret (Danimarca) il 5 giugno 2014 — Skatteministeriet/Baby Dan A/S
(Causa C-272/14)
2014/C 253/27
Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Vestre Landsret
Parti
Ricorrente: Skatteministeriet
Resistente: Baby Dan A/S
Questione pregiudiziale
Se mandrini aventi le caratteristiche specifiche descritte nel caso di specie debbano essere classificati nella voce 7318 o nella voce 8302 della NC.
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/21 |
Ricorso proposto l’11 giugno 2014 — Parlamento europeo/Commissione europea
(Causa C-286/14)
2014/C 253/28
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: L. G. Knudsen, A. Troupiotis e M. Menegatti, agenti)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
— |
annullare il regolamento delegato (UE) n. 275/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa (1); |
— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso il Parlamento deduce un unico motivo di annullamento sulla base del fatto che la Commissione avrebbe ecceduto i poteri che le sono conferiti dall’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1316/2013 (2). Il regolamento delegato impugnato, infatti, modifica l’allegato I dell’atto di base, aggiungendovi una nuova parte VI, che concerne le priorità di finanziamento del trasporto ai fini dei programmi di lavoro annuali e pluriennali. A giudizio del Parlamento, la Commissione avrebbe così ecceduto i poteri che le sono conferiti dal regolamento di base, in quanto ha adottato un atto delegato che «modifica» tale regolamento di base, anziché limitarsi a «completarlo», come le sarebbe stato richiesto dall’articolo 21, paragrafo 3.
4.8.2014 |
IT |
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C 253/22 |
Impugnazione proposta il 13 giugno 2014 dalla Repubblica ellenica avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) del 9 aprile 2014, causa T-150/12, Grecia/Commissione
(Causa C-296/14 P)
2014/C 253/29
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: I. Chalkias e A. Vasilopoulou)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
— |
accogliere l’appello, annullare integralmente la sentenza del Tribunale di primo grado dell'Unione europea impugnata, per le ragioni specificamente indicate, accogliere il ricorso della Repubblica ellenica, annullare la decisione della Commissione europea controversa e condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con il motivo di appello la Repubblica ellenica lamenta una violazione del diritto dell’Unione europea per aver il Tribunale di primo grado erroneamente interpretato e applicato l'articolo 107, paragrafi 1 e 3, lettera b), TFUE riguardo alla sussistenza delle circostanze eccezionali nelle quali aveva versato all’epoca dei fatti l'economia greca.
Più precisamente, con la prima parte di detto motivo è contestato il fatto che, in erronea interpretazione e applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, il Tribunale di primo grado abbia considerato che le misure in questione costituivano un vantaggio economico selettivo per i beneficiari, in grado di falsare la concorrenza e di incidere sugli scambi tra Stati membri, date le circostanze eccezionali in cui versava al momento l'economia greca, mentre con la seconda parte del motivo è contestato il fatto che, in erronea interpretazione e applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, il Tribunale di primo grado abbia limitato l’ambito di applicazione di tale disposizione ai termini della comunicazione sul Quadro comunitario di sostegno nonostante le circostanze eccezionali in cui versava al momento l'economia greca.
4.8.2014 |
IT |
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C 253/22 |
Ordinanza del presidente della Corte del 4 aprile (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Madrid — Spagna) — Compañía Europea de Viajeros España S.A./Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid (Ministerio de Economia y Hacienda)
(Causa C-592/12) (1)
2014/C 253/30
Lingua processuale: lo spagnolo
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
4.8.2014 |
IT |
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C 253/22 |
Ordinanza del presidente della Corte del 31 marzo 2014 — Acron OAO, Dorogobuzh OAO/Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea, Fertilizers Europe
(Cause riunite C-215/13 P e C-216/13 P) (1)
2014/C 253/31
Lingua processuale: l’inglese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/23 |
Ordinanza del presidente della Corte del 3 aprile 2014 — Henkel AG & Co. KGaA, Henkel Francia/Commissione europea, Regno di Danimarca
(Causa C-283/13 P) (1)
2014/C 253/32
Lingua processuale: l’inglese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Tribunale
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/24 |
Sentenza del Tribunale del 18 giugno 2014 — Cantina Broglie 1/UAMI — Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (RIPASSA)
(Causa T-595/10) (1)
((«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo RIPASSA - Marchio nazionale denominativo anteriore VINO DI RIPASSO - Impedimento relativo alla registrazione - Articolo 75 del regolamento (CE) n. 207/2009 - Obbligo di motivazione»))
2014/C 253/33
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Cantina Broglie 1 Srl (Peschiera del Garda) (rappresentanti: A. Rizzoli, avvocato), ammessa a sostituirsi a A. Zenato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (Italia)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 30 settembre 2010 (procedimento R 63/2010 1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona e il sig. Alberto Zenato
Dispositivo
1) |
La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 30 settembre 2010 (procedimento R 63/2010-1) è annullata. |
2) |
L’UAMI è condannato alle spese, ivi comprese quelle sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. |
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/24 |
Sentenza del Tribunale del 18 giugno 2014 — Spagna/Commissione
(Causa T-260/11) (1)
((«Pesca - Conservazione delle risorse ittiche - Superamento da parte della Spagna dei contingenti di pesca dello sgombro nelle zone VIII c, IX e X e nelle acque dell’Unione europea della zona COPACE 34.1.1 assegnate per l’anno 2010 - Detrazioni dai contingenti di pesca assegnati per il periodo 2011-2015 - Diritti della difesa - Certezza del diritto - Legittimo affidamento - Parità di trattamento»))
2014/C 253/34
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente N. Díaz Abad e L. Banciella Rodríguez-Miñón, successivamente M. Sampoll Pucurull e Banciella Rodríguez-Miñón, abogados del Estado)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet, F. Jimeno Fernández e D. Nardi, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento del regolamento (UE) n. 165/2011 della Commissione, del 22 febbraio 2011, che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di sgombro assegnati alla Spagna per il 2011 e per gli anni successivi a seguito del superamento del contingente nel 2010 (GU L 48, pag. 11).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il Regno di Spagna sosterrà le proprie spese e quelle della Commissione europea. |
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/25 |
Sentenza del Tribunale del 24 giugno 2014 — Unister/UAMI (Ab in den Urlaub)
(Causa T-273/12) (1)
((«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo Ab in den Urlaub - Marchio costituito da un slogan pubblicitario - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Mancanza di prova del carattere distintivo acquisito con l’uso - Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009»))
2014/C 253/35
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Unister GmbH (Leipzig, Germania) (rappresentanti: H. Hug e A. Kessler-Jensch, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: D. Walicka et R. Pethke, agenti)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 3 aprile 2012 (procedimento R 2150/2011-1), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo Ab in den Urlaub come marchio comunitario.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
L’Unister GmbH è condannata alle spese. |
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/26 |
Sentenza del Tribunale del 24 giugno 2014 — Hut.com/UAMI — Intersport France (THE HUT)
(Causa T-330/12) (1)
((«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo THE HUT - Marchio nazionale verbale anteriore LA HUTTE - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»))
2014/C 253/36
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: The Hut.com Ltd (Northwich, Regno Unito) (rappresentante: S. Malynicz, barrister)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: V. Melgar, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Intersport France (Longjumeau, Francia)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 27 aprile 2012 (procedimento R 814/2011-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra l’Intersport France e la The Hut.com Ltd.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La The Hut.com Ltd è condannata alle spese. |
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/26 |
Sentenza del Tribunale del 19 giugno 2014 — Kampol/UAMI — Colmol (Nobel)
(Causa T-382/12) (1)
((«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo Nobel - Marchio nazionale denominativo anteriore NOBEL - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»))
2014/C 253/37
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Kampol sp. z o.o. (Świdnica, Polonia) (rappresentante: J. Kępiński, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Geroulakos, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Colmol-Colchões, SA (Oliveira de Azeméis, Portogallo)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 21 giugno 2012 (procedimento R 2286/2011-4), relativa ad un’opposizione tra la Colmol — Colchões, SA e la Kampol K. Humiński & syn sp. z o.o.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Kampol sp. z o.o. è condannata alle spese. |
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/27 |
Sentenza del Tribunale del 24 giugno 2014 — Rani Refreshments/UAMI — Global-Invest Bartosz Turek (Sani)
(Causa T-523/12) (1)
((«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo Sani - Marchi comunitari figurativi anteriori Hani o llani e RANI - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza dei segni - Articolo 8, paragrafo 1,lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»))
2014/C 253/38
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Rani Refreshments FZCO (Jebel Ali, Emirati arabi uniti) (rappresentante: M. Chapple, barrister)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Geroulakos, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Global-Invest Bartosz Turek (Poczesna, Polonia)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 27 settembre 2012 (procedimento R 236/2012-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra l’Aujan Industries Co. (S J C) e la Global-Invest Bartosz Turek.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Rani Refreshments FZCO è condannata alle spese. |
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/27 |
Sentenza del Tribunale del 24 giugno 2014 — 1872 Holdings/UAMI — Havana Club International (THE SPIRIT OF CUBA)
(Causa T-207/13) (1)
((«Marchio comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio comunitario denominativo THE SPIRIT OF CUBA - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009»))
2014/C 253/39
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: 1872 Holdings vof (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: M Antoine-Lalance, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: V. Melgar, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Havana Club International, SA (L'Avana, Cuba) (rappresentante: M. Pomares Caballero, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 31 gennaio 2013 (procedimento R 684/2012-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Havana Club International SA e la 1872 Holdings vof.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La 1872 Holdings vof è condannata alle spese. |
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/28 |
Ordinanza del Tribunale del 2 aprile 2014 — Unicid/Commissione
(Causa T-305/09) (1)
((«Aiuti di Stato - Regime quadro di azioni condotte dalle organizzazioni interprofessionali agricole riconosciute in Francia a favore dei membri delle filiere agricole rappresentate - Finanziamento mediante contributi volontari resi obbligatori - Decisione che dichiara il regime di aiuti compatibile con il mercato comune - Revoca della decisione - Non luogo a provvedere»))
2014/C 253/40
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Union nationale interpofessionnelle cidricole (Unicid) (Parigi, Francia) (rappresentanti: V. Ledoux e B. Néouze, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente B. Stromsky e C. Urraca Caviedes, successivamente B. Stomsky e S. Thomas e infine B. Stromsky, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione C (2008) 7846 def., del 10 dicembre 2008, riguardante l’aiuto di Stato n. 561/2008, relativo al regime quadro di azioni condotte dalle organizzazioni interprofessionali agricole riconosciute in Francia a favore dei membri delle filiere agricole rappresentate.
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso. |
2) |
La Commissione europea è condannata alle spese. |
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/29 |
Ordinanza del Tribunale del 4 giugno 2014 — Axa Versicherung/Commissione
(Causa T-526/12) (1)
((«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Diniego implicito di accesso - Decisione esplicita adottata successivamente alla proposizione del ricorso - Sopravvenuta mancanza dell’interesse ad agire - Non luogo a statuire»))
2014/C 253/41
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Axa Versicherung AG (Colonia, Germania) (rappresentanti: C. Bahr, S. Dethof e A. Malec, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: H. Krämer e F. Clotuche-Duvieusart, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione implicita della Commissione, che nega l’accesso ai documenti del fascicolo del caso COMP/39.125 (Vetro per automobili).
Dispositivo
1) |
Non occorre più statuire sul presente ricorso. |
2) |
Non occorre statuire sulla domanda di intervento della AGC Glass Europe SA, della AGC Automotive Europe SA e della AGC Glass Germany GmbH. |
3) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla AXA Versicherung AG. |
4) |
La AGC Glass Europe, la AGC Automotive Europe e la AGC Glass Germany sopporteranno le proprie spese. |
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/29 |
Ordinanza del Tribunale del 5 giugno 2014 — Atmeh/UAMI — Fretier (MONTALE MTL MONTALE Dezign)
(Causa T-239/13) (1)
((«Marchio comunitario - Domanda di dichiarazione di nullità - Ritiro della domanda di dichiarazione di nullità - Non luogo a statuire»))
2014/C 253/42
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Ammar Atmeh (Diera-Dubai, Emirati Arabi Uniti) (rappresentante: A. Berthet, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Sylvie Fretier (Parigi, Francia) (rappresentante: T. Cuche, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 14 febbraio 2013 (procedimenti riuniti R 1482/2011-4 e R 1571/2011-4), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra il sig. Ammar Atmeh e la sig.ra Sylvie Fretier.
Dispositivo
1) |
Non occorre più statuire sul ricorso. |
2) |
Il ricorrente e l’interveniente sono condannati a sopportare le proprie spese nonché, ciascuno, la metà delle spese del convenuto. |
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/30 |
Ordinanza del Tribunale del 10 giugno 2014 — Gruppo Norton/UAMI — Marín Nicolás (Gruppo Norton S.r.l.)
(Causa T-427/13) (1)
((«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo Gruppo Norton S.r.l. - Marchio nazionale figurativo anteriore NORTON HISPAŃO - Regola 49, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/95 e articolo 60 del regolamento (CE) n. 207/2009 - Irricevibilità del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso - Ricorso manifestamente infondato in diritto»))
2014/C 253/43
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Gruppo Norton Srl (Carini, Italia) (rappresentante: M. García Lirola, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: V. Melgar, agente)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Victoriano Marín Nicolás (Alcantarilla, Spagna) (rappresentante: M. Ruiz Vázquez, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 31 maggio 2013 (procedimento R 341/2013-4), relativa ad un’opposizione tra il sig. Victoriano Marín Nicolás e il Gruppo Norton Srl.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il Gruppo Norton Srl è condannato alle spese. |
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/30 |
Ricorso proposto il 14 aprile 2014 — Chemo Ibérica/UAMI — Novartis (EXELTIS)
(Causa T-252/14)
2014/C 253/44
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Chemo Ibérica, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: M. I. Escudero Pérez, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Novartis AG (Basilea, Svizzera)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 10 febbraio 2014, procedimento R 936/2013-4, disponendo pertanto la registrazione del marchio comunitario n. 1 0 2 48 367«EXELTIS» nella classe 5 della Nomenclatura internazionale; |
— |
condannare il convenuto e/o l’altra parte soccombente alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «EXELTIS» per prodotti della classe 5 — domanda di marchio comunitario n. 1 0 2 48 367
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Novartis AG
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo «EXELON» per prodotti della classe 5
Decisione della divisione d’opposizione: rigetto della domanda
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/31 |
Ricorso proposto il 14 aprile 2014 — Chemo Ibérica/UAMI — Novartis (EXELTIS)
(Causa T-253/14)
2014/C 253/45
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Chemo Ibérica (Barcellona, Spagna) (rappresentante: M. I. Escudero Pérez, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Novartis AG (Basilea, Svizzera)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 10 febbraio 2014, procedimento R 1022/2013-4, disponendo pertanto la registrazione del marchio comunitario figurativo n. 1 0 2 49 035«EXELTIS» nella classe 5 della Nomenclatura internazionale; |
— |
condannare il convenuto e/o l’altra parte soccombente alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «EXELTIS» per prodotti della classe 5 — domanda di marchio comunitario n. 1 0 2 49 035
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Novartis AG
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo «EXELON» per prodotti della classe 5
Decisione della divisione d’opposizione: rigetto della domanda
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/32 |
Ricorso proposto il 23 aprile 2014 — Giuntoli/UAMI — Société des produits Nestlé (CREMERIA TOSCANA)
(Causa T-256/14)
2014/C 253/46
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Andrea Giuntoli (Barcellona, Spagna) (rappresentante: A. Canela Giménez, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Svizzera)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 12 febbraio 2014 resa nel procedimento R 886/2013-2; |
— |
condannare l’UAMI e coloro che si oppongono a tale richiesta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «CREMERIA TOSCANA», per prodotti e servizi delle classi 30, 35 e 43 — domanda di marchio comunitario n. 9 5 49 346
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Société des produits Nestlé SA
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione internazionale del marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «la Cremeria»
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata, accoglimento dell’opposizione e rigetto parziale della domanda di marchio comunitario
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo1, lettera b), del regolamento n. 207/2009
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/32 |
Ricorso proposto il 28 aprile 2014 — City Index/UAMI — Citigroup e Citibank (CITY INDEX)
(Causa T-269/14)
2014/C 253/47
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: City Index Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: B. Brandreth, Barrister)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso: Citigroup, Inc. e Citibank, NA (New York, USA)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare parzialmente la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 19 febbraio 2014, nel procedimento R 172/2013-2 che ha accolto l’opposizione con riguardo a prodotti e servizi delle classi 9, 16 e 36; |
— |
condannare il convenuto alle spese sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso e al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «CITY INDEX», per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 36 e 41 — domanda di marchio comunitario n. 7 4 58 094
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Citigroup, Inc. e Citibank, NA
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «citi», per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 36 e 42, i marchi figurativi comunitario e nazionale contenenti gli elementi denominativi «citifinancial» e «citibank» nonché i marchi denominativi comunitari e nazionali «CITICAPITAL», «CITIMONEY», «CITIFINANCIAL», «CITI», «CITIBOND», «CITICONNECT», «CITIBANK» e «CITICARD»
Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione della divisione di opposizione e rigetto parziale della domanda di marchio comunitario
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo1, lettera b) del regolamento n. 207/2009
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/33 |
Ricorso proposto il 30 aprile 2014 — Lithomex/UAMI — Glaubrecht Stingel (LITHOFIX)
(Causa T-273/14)
2014/C 253/48
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Lithomex ApS (Langeskov, Danimarca) (rappresentante: L. Ullmann, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Glaubrecht Stingel GmbH & Co.KG (Wendlingen, Germania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione R 2280/2012-5 della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 17 febbraio 2014; |
— |
modificare la decisione impugnata in modo da respingere il ricorso contro la decisione n. 5589 C della divisione di annullamento del 21 novembre 2012; |
— |
condannare l’interveniente alle spese incluse quelle sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo LITHOFIX, per prodotti delle classi 19 e 31 — registrazione di marchio comunitario n. 7 5 04 368
Titolare del marchio comunitario: la ricorrente
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Glaubrecht Stingel GmbH & Co. KG
Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: Articolo 53, paragrafo1, lettera a) e articolo 8, paragrafo1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 — marchi denominativi internazionali e nazionali «LITHOFIN», per prodotti della classe 1
Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità.
Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e dichiarazione di nullità del marchio comunitario per tutti i prodotti della classe 19
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo1, lettera b), del regolamento n. 207/2009
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/34 |
Ricorso proposto il 27 aprile 2014 — Dairek Attoumi/UAMI — Diesel (cintura)
(Causa T-278/14)
2014/C 253/49
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Mansour Dairek Attoumi (Badalona, Spagna) (rappresentanti: E. Manresa Medina e J. M. Manresa Medina, abogados)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Diesel SpA (Breganze, Italia)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
rimettere il procedimento allo stadio in cui si trovava al momento i cui il CD con le fatture sono stati trasmessi alla ricorrente, annullando la decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 18 febbraio 2014, nel procedimento R 855/2012-3; in subordine |
— |
rimettere il procedimento allo stadio in cui si trovava prima della decisione della commissione di ricorso, annullando la decisione impugnata e sospendendo il procedimento fino all’esito del procedimento giudiziario avviato dal titolare del presente disegno e modello comunitario contro il marchio internazionale n. 6 08 499; in subordine |
— |
accogliere il presente ricorso dichiarando che la richiedente la nullità del disegno e modello comunitario non ha dimostrato l’uso del proprio marchio e, di conseguenza, respingendo la domanda di dichiarazione di nullità per tale motivo; in subordine |
— |
accogliere il presente ricorso respingendo la domanda di dichiarazione di nullità sulla base degli argomenti presentati; |
— |
tutto ciò con espressa condanna della convenuta e degli eventuali intervenienti a tutte le spese del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Disegno o modello comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: rappresentazione di una cintura con l’elemento denominativo «DIESEL» — disegno o modello comunitario registrato n. 1044150-0003
Titolare del marchio comunitario: la ricorrente
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Diesel SpA
Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: marchi denominativi comunitario e internazionale DIESEL» per prodotti delle classi 3, 9, 14, 16, 18, 24 e 25
Decisione della divisione di annullamento: accoglimento della domanda di dichiarazione di nullità
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti:
— |
la mancata consegna alla ricorrente del CD con le fatture; |
— |
la mancata sospensione del procedimento; |
— |
la ricorrente è titolare del marchio spagnolo n. 2 5 85 042«S.D.D. SUPER DIESEL DAIREK»; |
— |
la restante prova dell’uso fornita dalla richiedente la dichiarazione di nullità non sarebbe sufficiente; |
— |
le differenze tra i segni. |
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/35 |
Ricorso proposto il 13 maggio 2014 — Davó Lledó/UAMI — Administratora y Franquicias América e Inversiones Ged (DoggiS)
(Causa T-335/14)
2014/C 253/50
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: José-Manuel Davó Lledó (Cartagine, Spagna) (rappresentante: J. V. Gil Martí, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso: Administratora y Franquicias América, SA e Inversiones Ged Ltda (Santiago del Cile, Cile)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 13 marzo 2014, procedimento R 824/2013-1, e confermare pertanto la decisione iniziale della divisione di annullamento, del 18 luglio 2013, respingendo la domanda di dichiarazione di nullità del marchio comunitario n. 8 8 94 826«DoggiS», presentata dall’Administratoras y Franquicias América, SA e dall’Interversiones Ged Ltda, e condannando queste ultime a conformarsi a tale dichiarazione e a tutti gli effetti che ne conseguono; |
— |
condannare il convenuto e le intervenienti alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «DoggiS» per prodotti e servizi delle classi 29, 30 e 43 — marchio comunitario n. 8 8 94 826
Titolare del marchio comunitario: la ricorrente
Richiedenti la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Administratora y Franquicias América, SA e Inversiones Ged Ltda
Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: la registrazione del marchio è stata chiesta in malafede
Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità
Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e annullamento in toto sia della decisione della divisione di annullamento sia della registrazione del marchio comunitario impugnato
Motivi dedotti:
— |
violazione dell’articolo 76 del regolamento n. 207/2009; |
— |
violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 |
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/36 |
Ricorso proposto il 15 maggio 2014 — Kurchenko/Consiglio
(Causa T-339/14)
2014/C 253/51
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Serhiy Vitaliyovych Kurchenko (Chuhuiv, Ucraina) (rappresentanti: B. Kennelly e J. Pobjoy, Barristers, M. Drury e A. Swan, Solicitors)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66, pag. 26) e il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66, pag. 1) nei limiti in cui si applicano al ricorrente; |
— |
condannare il convenuto alle spese sostenute dal ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non avrebbe identificato una corretta base giuridica. Secondo il ricorrente l’articolo 29 TUE non era la corretta base giuridica per la decisione, in quanto la censura fatta nei suoi confronti non lo aveva identificato come una persona fisica che aveva compromesso lo stato di diritto e i diritti umani in Ucraina (ai sensi degli articoli 21, paragrafo 2, e 23 TUE). Essendo la decisione invalida, il Consiglio non poteva fondarsi sull’articolo 215, paragrafo 2, TFUE per adottare il regolamento. Al momento in cui le misure restrittive sono state inflitte, non c’era alcuna imputazione o denuncia a carico del ricorrente presso qualsivoglia autorità giudiziaria per il fatto che le sue attività minacciavano di compromettere lo stato di diritto o violavano i diritti umani in Ucraina. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non avrebbe rispettato il criterio di inclusione nell’elenco, e segnatamente, che la persona sia stata «identificata come responsabile» per l’appropriazione indebita di fondi statali ucraini o per violazioni di diritti umani in Ucraina o che sia una persona associata con chiunque sia stato in tal modo identificato. L’unica motivazione fornita per l’inclusione del ricorrente nell’elenco era che costui sarebbe sottoposto a «procedimento penale» in Ucraina per il coinvolgimento in reati connessi alla distrazione di fondi statali ucraini e al loro trasferimento illegale al di fuori dell’Ucraina. Non ci sarebbe, quindi, neanche un’accusa (applicando il ragionamento sviluppato dalla Corte nella Causa T-256/11 Ezz) che il ricorrente fosse una persona responsabile per l’appropriazione indebita di fondi statali ucraini o per violazioni di diritti umani in Ucraina, o che fosse associata con una persona in tal modo propriamente identificata. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe violato i diritti di difesa del ricorrente e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Al ricorrente non sarebbero state fornite, in nessuna fase, informazioni dettagliate sul «procedimento penale» considerato giustificare la sua inclusione nell’elenco e men che meno prove «serie e credibili» o «concrete» a tal fine. Nonostante le richieste, il Consiglio non ha fornito tali informazioni. |
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non ha fornito, secondo il ricorrente, motivazioni sufficienti per la sua inclusione nell’elenco. Tali motivazioni fornite non sarebbero sufficientemente dettagliate e precise. Non sarebbe stato fornito alcun dettaglio circa la natura della condotta del ricorrente che lo avrebbe «coinvolto» in «reati», o su come tale asserito «coinvolgimento in reati» fosse in qualche modo connesso con la «distrazione di fondi dello Stato ucraino» e il «loro trasferimento illegale al di fuori dell’Ucraina». Non sarebbe stato fornito alcun dettaglio circa il «procedimento penale», l’autorità asseritamente incaricata dello stesso, la sua natura, o la data in cui esso avrebbe avuto inizio. |
5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe gravemente violato i diritti fondamentali del ricorrente alla proprietà privata e alla reputazione. Le misure restrittive non sarebbero «previste dalla legge»; sarebbero state attuate senza garanzie adeguate tali da consentire al ricorrente di esporre efficacemente le sue ragioni al Consiglio; non sarebbero circoscritte a beni specifici ritenuti fondi statali oggetto di appropriazione indebita o neanche limitate all’importo dei fondi asseritamente oggetto di appropriazione indebita. |
6. |
Sesto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio si sarebbe fondato su fatti materialmente inesatti. Contrariamente all’unico motivo per la sua inclusione nell’elenco, non vi sarebbe alcuna informazione o prova disponibile che il ricorrente era effettivamente sottoposto a «procedimento penale» in Ucraina del tipo specificato nella decisione e nel regolamento. |
7. |
Settimo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non avrebbe assicurato la pertinenza e la fondatezza delle prove a sostegno dell’inclusione del ricorrente nell’elenco: esso non avrebbe considerato se l’attuale Procuratore generale dell’Ucraina era competente in base alla Costituzione ucraina per iniziare procedimenti penali nei confronti del ricorrente e il Consiglio non avrebbe riconosciuto che il ricorrente non era, effettivamente, sottoposto all’asserito «procedimento penale». |
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/37 |
Ricorso proposto il 14 maggio 2014 — Yanukovich/Consiglio
(Causa T-346/14)
2014/C 253/52
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Viktor Fedorovych Yanukovich (Kiev, Ucraina) (rappresentante: T. Beazley, QC)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66, pag. 26), come modificata dalla decisione 2014/216/PESC del Consiglio, del 14 aprile 2014 (GU L 11, pag. 91), e il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 381/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014 (GU L 111, pag. 33), nella parte in cui si applicano al ricorrente; e |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio dell’Unione europea (in prosieguo: il «Consiglio») non disponeva di una base giuridica adeguata per la decisione ed il regolamento. A sostegno di tale motivo, si deduce, in primo luogo, che la decisione non soddisfa i presupposti che consentivano al Consiglio di basarsi sull’articolo 29 TUE. In particolare: i) gli obiettivi ai quali il Consiglio si è espressamente riferito (consolidare lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani in Ucraina) non potevano, in realtà, essere invocati dal medesimo, che ha poi esposto motivi per l’inclusione nell’elenco (motivi attinenti all’asserita distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina, addebiti, questi, respinti dal ricorrente) che non erano coerenti e conformi con gli obiettivi indicati o con qualsiasi correlata finalità dell’articolo 21 TUE; ii) la decisione e il regolamento sono in contrasto con altri obiettivi enunciati dall’articolo 21 TUE in quanto non hanno «consolida[to] e sosten[uto] la democrazia (...) e i principi del diritto internazionale», in particolare poiché tali atti erroneamente affermano e partono dal presupposto che il ricorrente, presidente dell’Ucraina democraticamente eletto, era un «ex presidente» — affermazione in contrasto con il diritto dell’Ucraina e con quello internazionale –, e forniscono sostegno ai cosiddetti «presidente e governo provvisori», i quali non sono stati eletti legittimamente e democraticamente ed hanno ottenuto il potere di cui dispongono di volta in volta con l’uso illegale della forza, in violazione dello stato di diritto, dei principi democratici e del diritto internazionale. In secondo luogo, i presupposti per utilizzare come base giuridica l’articolo 215 TFUE erano insussistenti per la mancanza di una valida decisione ai sensi del capo 2 del titolo V del TFUE. In terzo luogo, mancavano collegamenti sufficienti per invocare l’articolo 215 TFUE nei confronti del ricorrente. |
2. |
Secondo motivo, vertente sullo sviamento di potere da parte del Consiglio. Il vero scopo perseguito dal Consiglio con l’adozione della decisione (e, quindi, del regolamento) era, in sostanza, quello di ottenere i favori del cosiddetto «regime provvisorio» dell’Ucraina, in modo che quest’ultima stringesse legami più stretti con l’UE (legami più stretti che il presidente dell’Ucraina democraticamente eletto ed il suo governo avevano respinto), e non quello espresso nei preamboli della decisione e del regolamento. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione da parte del Consiglio. I motivi addotti nella decisione e nel regolamento per l’inclusione del ricorrente, oltre ad essere errati, sono stereotipati, inadeguati e non sufficientemente dettagliati. |
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che, nel periodo considerato, il ricorrente non soddisfaceva i criteri per l’inclusione di una persona nell’elenco. In particolare, il Consiglio non ha fornito informazioni in proposito, ma, secondo quanto risulta al ricorrente, egli, in primo luogo, non era stato all’epoca dichiarato, da organi giudiziari o da altri organismi competenti, responsabile per la distrazione di fondi dello Stato ucraino o per il loro trasferimento illegale e, in secondo luogo, non era all’epoca sottoposto a procedimenti penali in Ucraina aventi ad oggetto l’accertamento di reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino ed il loro trasferimento illegale all’estero. |
5. |
Quinto motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione commesso dal Consiglio nell’includere il nome del ricorrente nei provvedimenti impugnati. In particolare, il Consiglio non aveva prove, o comunque prove «concrete», che dimostrassero la «fondatezza materiale» delle accuse nei confronti del ricorrente, e si è erroneamente basato su affermazioni del cosiddetto «governo provvisorio» illegittimo, che cercava di usurpare il potere e aveva un chiaro incentivo a fare simili affermazioni per scopi illeciti. |
6. |
Sesto motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa del ricorrente e/o sulla violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. In particolare, il Consiglio non ha fornito al ricorrente una motivazione completa, comprensiva delle prove a suo carico, né informazioni ed elementi precisi volti a giustificare il congelamento di capitali, ed egli è stato costretto a proporre il presente ricorso in termini ingiustamente brevi. |
7. |
Settimo motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà del ricorrente ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, segnatamente in quanto le misure restrittive costituiscono una restrizione ingiustificata e sproporzionata di tale diritto. |
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/39 |
Ricorso proposto il 14 maggio 2014 — Yanukovich/Consiglio
(Causa T-347/14)
2014/C 253/53
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Viktor Viktorovych Yanukovich (Kiev, Ucraina) (rappresentante: T. Beazley, QC)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66, pag. 26), come modificata dalla decisione 2014/216/PESC del Consiglio, del 14 aprile 2014 (GU L 11, pag. 91), e il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 381/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014 (GU L 111, pag. 33), nella parte in cui si applicano al ricorrente; e |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio dell’Unione europea (in prosieguo: il «Consiglio») non disponeva di una base giuridica adeguata per la decisione ed il regolamento. A sostegno di tale motivo, si deduce, in primo luogo, che la decisione non soddisfa i presupposti che consentivano al Consiglio di basarsi sull’articolo 29 TUE. In particolare: i) gli obiettivi ai quali il Consiglio si è espressamente riferito (consolidare lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani in Ucraina) non potevano, in realtà, essere invocati dal medesimo, che ha poi esposto motivi per l’inclusione nell’elenco (motivi attinenti all’asserita distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell’Ucraina, addebiti, questi, respinti dal ricorrente) che non erano coerenti e conformi con gli obiettivi indicati o con qualsiasi correlata finalità dell’articolo 21 TUE; ii) la decisione e il regolamento sono in contrasto con altri obiettivi enunciati dall’articolo 21 TUE in quanto non hanno «consolida[to] e sosten[uto] la democrazia (...) e i principi del diritto internazionale», in particolare poiché tali atti erroneamente affermano e partono dal presupposto che il presidente Yanukovich, presidente dell’Ucraina democraticamente eletto, era un «ex presidente» — affermazione in contrasto con il diritto dell’Ucraina e con quello internazionale –, e forniscono sostegno ai cosiddetti «presidente e governo provvisori», i quali non sono stati eletti legittimamente e democraticamente ed hanno ottenuto il potere di cui dispongono di volta in volta con l’uso illegale della forza, in violazione dello stato di diritto, dei principi democratici e del diritto internazionale. In secondo luogo, i presupposti per utilizzare come base giuridica l’articolo 215 TFUE erano insussistenti per la mancanza di una valida decisione ai sensi del capo 2 del titolo V del TFUE. In terzo luogo, mancavano collegamenti sufficienti per invocare l’articolo 215 TFUE nei confronti del ricorrente. |
2. |
Secondo motivo, vertente sullo sviamento di potere da parte del Consiglio. Il vero scopo perseguito dal Consiglio con l’adozione della decisione (e, quindi, del regolamento) era, in sostanza, quello di ottenere i favori del cosiddetto «regime provvisorio» dell’Ucraina, in modo che quest’ultima stringesse legami più stretti con l’UE (legami più stretti che il presidente dell’Ucraina democraticamente eletto ed il suo governo avevano respinto), e non quello espresso nei preamboli della decisione e del regolamento. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione da parte del Consiglio. I motivi addotti nella decisione e nel regolamento per l’inclusione del ricorrente, oltre ad essere errati, sono stereotipati, inadeguati e non sufficientemente dettagliati. |
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che, nel periodo considerato, il ricorrente non soddisfaceva i criteri per l’inclusione di una persona nell’elenco. In particolare, il Consiglio non ha fornito informazioni in proposito, ma, secondo quanto risulta al ricorrente, egli, in primo luogo, non era stato all’epoca dichiarato, da organi giudiziari o da altri organismi competenti, responsabile per la distrazione di fondi dello Stato ucraino o per il loro trasferimento illegale e, in secondo luogo, non era all’epoca sottoposto ad indagini per il coinvolgimento in reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino ed il loro trasferimento illegale all’estero. |
5. |
Quinto motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione commesso dal Consiglio nell’includere il nome del ricorrente nei provvedimenti impugnati. In particolare, il Consiglio non aveva prove, o comunque prove «concrete», che dimostrassero la «fondatezza materiale» delle accuse nei confronti del ricorrente, e si è erroneamente basato su affermazioni del cosiddetto «governo provvisorio» illegittimo, che cercava di usurpare il potere e aveva un chiaro incentivo a fare simili affermazioni per scopi illeciti. |
6. |
Sesto motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa del ricorrente e/o sulla violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. In particolare, il Consiglio non ha fornito al ricorrente una motivazione completa, comprensiva delle prove a suo carico, né informazioni ed elementi precisi volti a giustificare il congelamento di capitali, ed egli è stato costretto a proporre il presente ricorso in termini ingiustamente brevi. |
7. |
Settimo motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà del ricorrente ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, segnatamente in quanto le misure restrittive costituiscono una restrizione ingiustificata e sproporzionata di tale diritto. |
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/40 |
Ricorso proposto il 14 maggio 2014 — Yanukovich/Consiglio
(Causa T-348/14)
2014/C 253/54
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Oleksandr Viktorovych Yanukovich (Donetsk, Ucraina) (rappresentante: T. Beazley, QC)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66, pag. 26), come modificata dalla decisione 2014/216/PESC del Consiglio, del 14 aprile 2014 (GU L 11, pag. 91), e il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 381/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014 (GU L 111, pag. 33), nella parte in cui si applicano al ricorrente; e |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio dell’Unione europea (in prosieguo: il «Consiglio») non disponeva di una base giuridica adeguata per la decisione ed il regolamento. A sostegno di tale motivo, si deduce, in primo luogo, che la decisione non soddisfa i presupposti che consentivano al Consiglio di basarsi sull’articolo 29 TUE. In particolare: i) gli obiettivi ai quali il Consiglio si è espressamente riferito (consolidare lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani in Ucraina) non potevano, in realtà, essere invocati dal medesimo, che ha poi esposto motivi per l’inclusione nell’elenco (motivi attinenti all’asserita distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell’Ucraina, addebiti, questi, respinti dal ricorrente) che non erano coerenti e conformi con gli obiettivi indicati o con qualsiasi correlata finalità dell’articolo 21 TUE; ii) la decisione e il regolamento sono in contrasto con altri obiettivi enunciati dall’articolo 21 TUE in quanto non hanno «consolida[to] e sosten[uto] la democrazia (...) e i principi del diritto internazionale», in particolare poiché tali atti erroneamente affermano e partono dal presupposto che il presidente Yanukovich, presidente dell’Ucraina democraticamente eletto, era un «ex presidente» — affermazione in contrasto con il diritto dell’Ucraina e con quello internazionale –, e forniscono sostegno ai cosiddetti «presidente e governo provvisori», i quali non sono stati eletti legittimamente e democraticamente ed hanno ottenuto il potere di cui dispongono di volta in volta con l’uso illegale della forza, in violazione dello stato di diritto, dei principi democratici e del diritto internazionale. In secondo luogo, i presupposti per utilizzare come base giuridica l’articolo 215 TFUE erano insussistenti per la mancanza di una valida decisione ai sensi del capo 2 del titolo V del TFUE. In terzo luogo, mancavano collegamenti sufficienti per invocare l’articolo 215 TFUE nei confronti del ricorrente. |
2. |
Secondo motivo, vertente sullo sviamento di potere da parte del Consiglio. Il vero scopo perseguito dal Consiglio con l’adozione della decisione (e, quindi, del regolamento) era, in sostanza, quello di ottenere i favori del cosiddetto «regime provvisorio» dell’Ucraina, in modo che quest’ultima stringesse legami più stretti con l’UE (legami più stretti che il presidente dell’Ucraina democraticamente eletto ed il suo governo avevano respinto), e non quello espresso nei preamboli della decisione e del regolamento. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione da parte del Consiglio. I motivi addotti nella decisione e nel regolamento per l’inclusione del ricorrente, oltre ad essere errati, sono stereotipati, inadeguati e non sufficientemente dettagliati. |
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che, nel periodo considerato, il ricorrente non soddisfaceva i criteri per l’inclusione di una persona nell’elenco. In particolare, il Consiglio non ha fornito informazioni in proposito, ma, secondo quanto risulta al ricorrente, egli, in primo luogo, non era stato all’epoca dichiarato, da organi giudiziari o da altri organismi competenti, responsabile per la distrazione di fondi dello Stato ucraino o per il loro trasferimento illegale e, in secondo luogo, non era all’epoca sottoposto ad indagini per il coinvolgimento in reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino ed il loro trasferimento illegale all’estero. |
5. |
Quinto motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione commesso dal Consiglio nell’includere il nome del ricorrente nei provvedimenti impugnati. In particolare, il Consiglio non aveva prove, o comunque prove «concrete», che dimostrassero la «fondatezza materiale» delle accuse nei confronti del ricorrente, e si è erroneamente basato su affermazioni del cosiddetto «governo provvisorio» illegittimo, che cercava di usurpare il potere e aveva un chiaro incentivo a fare simili affermazioni per scopi illeciti. |
6. |
Sesto motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa del ricorrente e/o sulla violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. In particolare, il Consiglio non ha fornito al ricorrente una motivazione completa, comprensiva delle prove a suo carico, né informazioni ed elementi precisi volti a giustificare il congelamento di capitali, ed egli è stato costretto a proporre il presente ricorso in termini ingiustamente brevi. |
7. |
Settimo motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà del ricorrente ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, segnatamente in quanto le misure restrittive costituiscono una restrizione ingiustificata e sproporzionata di tale diritto. |
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/41 |
Ricorso proposto il 19 maggio 2014 — Comercializadora Eloro/UAMI — Zumex Group (zumex)
(Causa T-354/14)
2014/C 253/55
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Comercializadora Eloro, SA (Ecatepec, Messico) (rappresentante: J. L. de Castro Hermida, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Zumex Group, SA (Moncada, Spagna)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
sulla base della documentazione di cui al procedimento amministrativo e di quella presentata unitamente alla presente domanda, dichiarare sufficientemente provato l’uso da parte della ricorrente del suo marchio anteriore «JUMEX» per succhi di frutta nella classe 32; |
— |
stante la prova dell’uso del marchio prioritario da parte della opponente, e ricorrente nel presente procedimento, negare la registrazione del marchio richiesto «ZUMEX» per tutti i prodotti della classe 32, poiché sussiste il rischio di confusione per il consumatore derivante dalla presenza nel mercato di entrambi i marchi, data la loro somiglianza denominativa e identità applicativa. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Zumex Group, SA
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «zumex» per prodotti della classe 32 — domanda di marchio comunitario n. 6 8 45 598
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo «JUMEX» per prodotti della classe 32
Decisione della divisione d’opposizione: accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione d’opposizione e rigetto dell’opposizione
Motivi dedotti:
— |
prova dell’uso del marchio anteriore; |
— |
violazione dell’articolo 8, paragrafi 1, lettera b) e 2 del regolamento n. 207/2009 |
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/42 |
Ricorso proposto il 23 maggio 2014 — CareAbout/UAMI — Florido Rodríquez (Kerashot)
(Causa T-356/14)
2014/C 253/56
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: CareAbout GmbH (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: P. Mes, C. Graf von der Groeben, G. Rother, J. Bühling, A. Verhauwen, J. Künzel, D. Jestaedt, M. Bergermann, J. Vogtmeier e A. Kramer, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: José Luis Florido Rodríquez (Siviglia, Spagna)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione dalla quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 24 marzo 2014, nel procedimento R 1569/2013-4, relativamente ai punti 1, 2 e 4 del dispositivo; |
— |
condannare l’UAMI a sopportare le spese del procedimento dinanzi al Tribunale, comprese quelle relative al procedimento di opposizione. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo Kerashot per prodotti delle classi 1, 3 e 21 — domanda di marchio comunitario n. 1 0 6 69 571
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: José Luis Florido Rodríquez
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio figurativo nazionale contenente gli elementi denominativi «K KERASOL» per prodotti della classe 3
Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione della divisione di opposizione e accoglimento parziale dell’opposizione
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/43 |
Ricorso proposto il 23 maggio 2014 — Experience Hendrix/UAMI — JH Licence (Jimi Hendrix)
(Causa T-357/14)
2014/C 253/57
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Experience Hendrix LLC (Tukwila, Stati Uniti d’America) (rappresentanti: M. Vanhegan, Barrister, e P. Gardiner, Solicitor)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: JH Licence GmbH (Pommelsbrunn, Germania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 24 marzo 2014 nel procedimento R 782/2012-4; |
— |
dichiarare che il marchio comunitario controverso è nullo; |
— |
condannare il titolare del marchio comunitario alle spese sostenute dalla ricorrente dinanzi alla divisione di annullamento; |
— |
condannare il convenuto alle spese sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso e al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «Jimi Hendrix» per prodotti e servizi delle classi 9 e 15 — Registrazione di marchio comunitario n. 4 6 26 685
Titolare del marchio comunitario: JH Licence GmbH
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente
Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: violazione degli articoli 52, paragrafo 1, lettera b), e 53, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 207/2009
Decisione della divisione di annullamento: il marchio comunitario è dichiarato nullo
Decisione della commissione di ricorso: la decisione della divisione di annullamento è annullata e la domanda di dichiarazione di nullità è respinta
Motivi dedotti:
— |
violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009; |
— |
violazione dell’articolo 53, paragrafo 2, lettera a), e dell’articolo 78 del regolamento n. 207/2009; |
— |
violazione dell’articolo 53, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 207/2009. |
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/44 |
Ricorso proposto il 23 maggio 2014 — Hoteles Catalonia/UAMI — Caixa d’Estalvis de Catalunya (HOTEL CATALONIA LA PEDRERA)
(Causa T-358/14)
2014/C 253/58
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Hoteles Catalonia, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: J. Grau Mora, A. Torrente Tomás e Y. Sastre Canet, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Caixa d’Estalvis de Catalunya (Barcellona, Spagna)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 27 febbraio 2014, procedimento R 1227/2013-1, che respinge la domanda di marchio comunitario n. 1 0 1 63 814«HOTEL CATALONIA LA PEDRERA», della HOTELES CATALONIA S.A., che pertanto dovrà essere registrato dall’UAMI; |
— |
condannare l’UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «HOTEL CATALONIA LA PEDRERA» per servizi della classe 43 — Domanda di marchio comunitario n. 1 0 1 63 814
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Caixa d’Estalvis de Catalunya
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: i marchi denominativi comunitario e nazionale «LA PEDRERA» per servizi della classe 42
Decisione della divisione d’opposizione: accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/44 |
Ricorso proposto il 27 maggio 2014 — Federación Nacional de Cafeteros de Colombia/UAMI — Accelerate (COLOMBIANO COFFEE HOUSE)
(Causa T-359/14)
2014/C 253/59
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (Bogotà, Colombia) (rappresentanti: A. Pomares Caballero e M. Pomares Caballero, abogados)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Accelerate s.a.l. (Beirut, Libano)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
modificare la decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 27 marzo 2014, nel procedimento R 1200/2013-5, dichiarando che nel caso di specie ricorrono i presupposti per l’applicazione del motivo di nullità relativa di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, del motivo di nullità assoluta di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, o del motivo di nullità previsto dall’articolo 14 del regolamento n. 510/2006, in relazione a tutti i prodotti e servizi contro i quali è diretta la domanda di dichiarazione di nullità; |
— |
in subordine, annullare la decisione impugnata nei limiti in cui ha respinto la domanda di dichiarazione di nullità per i prodotti «riso; tapioca e sago; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria; gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale; senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio» della classe 30 e i «Servizi di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei» della classe 43; |
— |
in ogni caso, condannare l’UAMI a sopportare le proprie spese e quelle della ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «COLOMBIANO COFFEE HOUSE» per prodotti e servizi delle classi 30 e 43 — Marco comunitario n. 4 6 35 553
Titolare del marchio comunitario: Accelerate s.a.l.
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente
Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: indicazione geografica protetta «Café de Colombia»
Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti:
— |
violazione dell’articolo 14 del regolamento n. 510/2006; |
— |
violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 in combinato disposto con l’articolo 13 del regolamento n. 510/2006; |
— |
violazione di forme sostanziali per difetto di motivazione; |
— |
violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera k), del regolamento n. 207/2009; |
— |
violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 207/2009. |
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/45 |
Ricorso proposto il 21 maggio 2014 — Švyturys-Utenos Alus/UAMI — Nordbrand Nordhausen (KISS)
(Causa T-360/14)
2014/C 253/60
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Švyturys-Utenos Alus UAB (Utena, Lituania) (rappresentanti: R. Žabolienė e I. Lukauskienė, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Nordbrand Nordhausen GmbH (Nordhausen, Germania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione dalla quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 17 marzo 2014, nel procedimento R 1302/2013-4; e |
— |
condannare il convenuto alle spese del procedimento |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo KISS per prodotti della classe 33 — domanda di marchio comunitario n. 1 0 6 20 565
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Nordbrand Nordhausen GmbH
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo CRISS per prodotti della classe 33
Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione e rigetto della domanda di marchio comunitario
Motivi dedotti:
— |
violazione della regola 20, paragrafo 7, lettera c), in combinato disposto con la regola 50, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95, in combinato disposto con l’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009; |
— |
violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009. |
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/46 |
Ricorso proposto il 2 giugno 2014 — Secolux/Commissione
(Causa T-363/14)
2014/C 253/61
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Secolux, Association pour le contrôle de la sécurité de la construction (Capellen, Lussemburgo) (rappresentante: N. Prüm-Carré, avvocato)
Convenuta: Commissione europea.
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare le decisioni del 1o e 14 aprile 2014 adottate dal Segretario generale della Commissione europea recanti diniego di dare accesso al complesso dei documenti relativi alla procedura di aggiudicazione dell’appalto n. 02/2013/01L «Controlli di sicurezza» per il lotto 1 e in particolare all’offerta dell’aggiudicatario prescelto, all’elenco dei prezzi e al rapporto di valutazione di tale offerta nonché al contratto di servizio concluso con l’aggiudicatario; |
— |
condannare la Commissione europea alla totalità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla mancanza di risposta alla richiesta di comunicazione del complesso dei documenti relativi alla procedura di aggiudicazione dell’appalto, in quanto sarebbero state riscontrate solo le richieste di accesso relative al rapporto di valutazione, all’offerta dell’aggiudicatario prescelto, all’elenco dei prezzi e al contratto di servizi concluso con l’aggiudicatario prescelto. |
2. |
Secondo motivo, vertente su una violazione delle disposizioni dell’articolo 4 del regolamento n. 1049/2001 (1).
|
3. |
Terzo motivo, vertente sull’assenza di motivazione reale delle decisioni adottate. |
(1) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/47 |
Ricorso proposto il 27 maggio 2014 — CMB Creative Brands Marken/UAMI –Aeronautica Militare — Stato Maggiore (TRECOLORE)
(Causa T-365/14)
2014/C 253/62
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: CMB Creative Brands Marken GmbH (Zurigo, Svizzera) (rappresentanti: avv.ti U. Lüken, M. Grundmann e N. Kerger)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Aeronautica Militare — Stato Maggiore (Roma, Italia)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della quinta commissione di ricorso del 1o aprile 2014 nel procedimento R 411/2013-5 nella parte in cui la quinta commissione di ricorso ha annullato la decisione della divisione di opposizione, accoglier l’opposizione e respinge la domanda di registrazione n. 00 9 8 77 416 per quanto riguarda i prodotti delle classi 18 e 25 e per quanto riguarda i servizi «di vendita al dettaglio, inclusi quelli mediante siti web o programmi di televendita, riguardanti abbigliamento, calzature, copricapi, occhiali da sole, metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati, gioielleria, pietre preziose, orologeria e strumenti cronometrici, cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie, pelli di animali; bauli e valigie; borse, borsette, borselli, borsellini, portachiavi, zaini, ombrelli, ombrelloni, bastoni da passeggio, fruste e articoli di selleria» della classe 35; |
— |
respingere l’opposizione avverso la domanda di registrazione n. 00 9 8 77 416 nella sua interezza; |
— |
condannare l’UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo contenente l’elemento verbale «TRECOLORE» per prodotti e servizi delle classi 18, 25 e 35 — domanda di registrazione di marchio comunitario n. 9 8 77 416
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Aeronautica Militare — Stato Maggiore
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: i marchi denominativi e figurativi comunitario e nazionale «FRECCE TRICOLORI», per prodotti e servizi delle classi 9, 14, 16, 18, 20, 25, 28 e 41
Decisione della divisione d'opposizione: l’opposizione è respinta in toto
Decisione della commissione di ricorso: la decisione impugnata è parzialmente annullata
Motivi dedotti: violazione degli articoli 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, del regolamento n. 207/2009
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/48 |
Ricorso proposto il 28 maggio 2014 — August Storck/UAMI (2good)
(Causa T-366/14)
2014/C 253/63
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: August Storck KG (Berlino, Germania) (rappresentanti: avv.ti I. Rohr, A. Richter, P. Goldenbaum e T. Melchert)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 27 febbraio 2014 nel procedimento R 996/2013-1; |
— |
condannare il convenuto a farsi carico delle proprie spese e dei quelle sostenute dalla ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: registrazione internazionale, che designa l’Unione europea, del marchio denominativo «2good» per beni della classe 30 — Registrazione internazionale n. 1 1 33 636
Decisione dell’esaminatore: la domanda è stata respinta
Decisione della commissione di ricorso: il ricorso è stato respinto
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/49 |
Ricorso proposto il 29 maggio 2014 — Sequoia Capital Operations/UAMI — Sequoia Capital (SEQUOIA CAPITAL)
(Causa T-369/14)
2014/C 253/64
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Sequoia Capital Operations LLC (Menlo Park, Stati Uniti) (rappresentanti: F. Delord e A. Rendle, Solicitors, e G. Hollingworth, Barrister)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sequoia Capital LLP (Londra, Regno Unito)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 18 marzo 2014 nel procedimento R 1457/2013-4; |
— |
condannare l’Ufficio e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso a sopportare le proprie spese in relazione ai procedimenti dinanzi all’Ufficio e al Tribunale nonché quelle sostenute dalla ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «SEQUOIA CAPITAL» per servizi nelle classi 35, 36 e 42 — Registrazione di marchio comunitario n. 7 4 65 347
Titolare del marchio comunitario: la ricorrente
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Sequoia Capital LLP
Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo No 4 1 02 141«SEQUOIA» per beni e servizi nelle classi 9, 16 e 36
Decisione della divisione di annullamento: la domanda è stata accolta
Decisione della commissione di ricorso: il ricorso è stato respinto
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/49 |
Ricorso proposto il 4 giugno 2014 — Volkswagen/UAMI (ULTIMATE)
(Causa T-385/14)
2014/C 253/65
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Volkswagen AG (Wolfsburg, Germania) (rappresentante: U. Sander, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 24 marzo 2014, procedimento R 1787/2013-1; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo ULTIMATE per prodotti e servizi delle classi 12, 28, 35 e 37.
Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/50 |
Ricorso proposto il 24 maggio 2014 — Fih Holding e Fih Erhversbank/Commissione
(Causa T-386/14)
2014/C 253/66
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Fih Holding A/S (Copenaghen, Danimarca) e Fih Erhversbank A/S (Copenaghen) (rappresentante: O. Koktvedgaard, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione C(2014) 1280 final della Commissione, dell’11 marzo 2014, relativa all’aiuto di Stato n. SA.34445 (2012/C) cui la Danimarca ha dato esecuzione per la cessione di attività patrimoniali da FIH a FSC; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi.
1. |
Con il primo motivo le ricorrenti affermano che la decisione impugnata viola l’articolo 107, primo comma, TFUE nella parte in cui la Commissione ha dichiarato «che nessun investitore che opera in un’economia di mercato sarebbe stato disposto ad investire con le modalità e alle condizioni equivalenti a quelle dell’accordo di acquisto» (punto 93), che «pertanto le misure non sono conformi al principio dell’investitore che opera in un’economia di mercato» (punti 93 e 99) e, all’articolo 1, paragrafo 1, che la cessione di attività costituisce un aiuto di Stato. |
2. |
Con il secondo motivo le ricorrenti affermano che la FSC, a causa delle sue passività preesistenti, non dovrebbe essere paragonata a un investitore privato che mira a collocare capitali in funzione della loro capacità di produrre reddito a lungo termine, bensì a un creditore privato che intende ottenere il pagamento di somme che gli sono dovute da un debitore in difficoltà finanziarie. |
3. |
Con il terzo motivo le ricorrenti affermano che la decisione impugnata viola l’articolo 107, primo comma, TFUE nella parte in cui dichiara, al punto 116, che l’effetto di alleggerimento dei requisiti patrimoniali lordi delle misure era pari a DKK 375 milioni, importo che avrebbe dovuto essere remunerato, e che il valore della cessione, che doveva essere recuperato, era superiore di DKK 254 milioni al valore economico reale, e nella parte in cui all’articolo 1, paragrafo 2, e all’impegno n. 6 del term sheet (lettera di intenti) si subordina l’approvazione a tali condizioni. |
4. |
Con il quarto motivo le ricorrenti affermano che la decisione impugnata viola l’articolo 107, primo comma, TFUE nella parte in cui, al punto 103, lettera a), la Commissione ha affermato l’esistenza di «un beneficio legato alla formula dell’accordo di acquisto di azioni (DKK 0,73 miliardi)», e al punto 103, lettera b), l’esistenza di «una remunerazione prevista di un investimento azionario (DKK 1,33 miliardi)». Pertanto, è infondata la richiesta della Commissione di remunerazione dell’alleggerimento dei requisiti patrimoniali, di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e all’impegno n. 6. |
5. |
Con il quinto motivo le ricorrenti affermano che la Commissione avrebbe frainteso i termini dell’accordo quando ha concluso che la FIH avrebbe dovuto rimborsare alla FSC DKK 254 milioni (punto 116) quale differenza tra il valore di cessione e il valore economico reale delle attività. |
6. |
Con il sesto motivo le ricorrenti affermano che la decisione impugnata viola l’articolo 296 TFUE e l’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in quanto la Commissione non ha osservato il suo obbligo procedurale essenziale di motivare la propria decisione. |
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/51 |
Ricorso proposto il 10 giugno 2014 — Duro Felguera/Commissione
(Causa T-401/14)
2014/C 253/67
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Duro Felguera, SA (Gijón, Spagna) (rappresentante: A. López Gómez, abogado)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
in subordine, annullare la decisione che qualifica l’insieme delle misure fiscali denominato regime spagnolo di tax lease come aiuto di Stato nuovo e incompatibile con il mercato interno; |
— |
in subordine, annullare gli articoli 1 e 4 della decisione impugnata, che designano le società d’investimento del gruppo d’interesse economico (GIE) come i soli beneficiari di tali ipotetici aiuti e, nel contempo, come i soli soggetti tenuti a procedere al recupero; |
— |
in subordine, annullare l’articolo 4 della decisione impugnata, nella parte in cui ordina il recupero dei presunti aiuti in violazione dei principi generali del diritto dell’Unione; |
— |
in subordine, annullare l’articolo 4 della decisione impugnata, nella parte in cui si pronuncia sulla liceità di contratti privati conclusi tra gli investitori e altri soggetti, e |
— |
condannare la Commissione a sopportare integralmente le spese del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
La decisione impugnata nel presente procedimento è la stessa su cui verte la causa T-515/13, Spagna/Commissione.
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.
1. |
Con il primo motivo la ricorrente ritiene che la decisione impugnata violi l’articolo 107 TFUE, in quanto qualifica il regime spagnolo di tax lease e le misure che lo costituiscono come aiuto di Stato. La ricorrente afferma che il punto di vista complessivo da cui muove la Commissione è errato, poiché essa confonde un insieme di negozi giuridici privati realizzati dai contribuenti per ottimizzare i propri benefici, con la predisposizione di un meccanismo ad hoc da parte delle autorità fiscali per creare vantaggi fiscali. |
2. |
La ricorrente fonda il suo secondo motivo sul fatto che la Commissione avrebbe erroneamente determinato il beneficiario dell’aiuto, poiché essa stessa riconosce che chi riceve l’aiuto, o la maggior parte di esso, è l’armatore che acquisisce la nave, e non il GIE. Infatti, anche se l’ammortamento anticipato è richiesto dal GIE e in un primo momento avvantaggia i suoi membri, esso è poi trasferito al 90 % alle compagnie di trasporto marittimo. |
3. |
Con il terzo motivo la ricorrente ritiene che siano stati violati gli articoli 107 e 108 TFUE, in quanto la Commissione ha qualificato il regime spagnolo d’imposta sul tonnellaggio in taluni casi come aiuto nuovo invece che come aiuto esistente. |
4. |
Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione degli articoli 107 e 296 TFUE, in quanto la Commissione non ha sufficientemente motivato le ragioni che l’hanno condotta a considerare il GIE e i suoi investitori come beneficiari unici e finali dell’aiuto di Stato, obbligati a sopportarne il recupero. |
5. |
In quinto luogo, in subordine, la ricorrente allega l’impossibilità di disporre il recupero degli aiuti, considerato il fatto che la decisione impugnata viola i principi generali della parità di trattamento, di proporzionalità e del legittimo affidamento. |
6. |
In sesto luogo, in subordine, la ricorrente afferma che vi è stata violazione del principio di attribuzione delle competenze sul fondamento degli articoli 107 e 108 TFUE, dell’articolo 14 del regolamento del Consiglio n. 659/1999 e dell’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, poiché la decisione impugnata si pronuncia sulla validità di clausole contrattuali contenute in contratti privati conclusi sulla base del diritto spagnolo tra gli investitori e altri soggetti. |
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/52 |
Ricorso proposto il 10 giugno 2014 — Promoinmo/Commissione
(Causa T-406/14)
2014/C 253/68
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Promoinmo, SL (Barcellona, Spagna) (rappresentante: A. López Gómez, abogado)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
in subordine, annullare la decisione che qualifica l’insieme delle misure fiscali denominato regime spagnolo di tax lease come aiuto di Stato nuovo e incompatibile con il mercato interno; |
— |
in subordine, annullare gli articoli 1 e 4 della decisione impugnata, che designano le società d’investimento del gruppo d’interesse economico (GIE) come i soli beneficiari di tali ipotetici aiuti e, nel contempo, come i soli soggetti tenuti a procedere al recupero; |
— |
in subordine, annullare l’articolo 4 della decisione impugnata, nella parte in cui ordina il recupero dei presunti aiuti in violazione dei principi generali del diritto dell’Unione; |
— |
in subordine, annullare l’articolo 4 della decisione impugnata, nella parte in cui si pronuncia sulla liceità di contratti privati conclusi tra gli investitori e altri soggetti, e |
— |
condannare la Commissione a sopportare integralmente le spese del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e principali argomenti sono gli stessi dedotti nella causa T-401/14, Duro Felguera SA/Commissione.
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/53 |
Ricorso proposto il 10 giugno 2014 — Gres La Sagra/Commissione
(Causa T-407/14)
2014/C 253/69
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Gres La Sagra, SL [Alameda de la Sagra (Toledo), Spagna] (rappresentante: A. López Gómez, abogado)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
in subordine, annullare la decisione che qualifica l’insieme delle misure fiscali denominato regime spagnolo di tax lease come aiuto di Stato nuovo e incompatibile con il mercato interno; |
— |
in subordine, annullare gli articoli 1 e 4 della decisione impugnata, che designano le società d’investimento del gruppo d’interesse economico (GIE) come i soli beneficiari di tali ipotetici aiuti e, nel contempo, come i soli soggetti tenuti a procedere al recupero; |
— |
in subordine, annullare l’articolo 4 della decisione impugnata, nella parte in cui ordina il recupero dei presunti aiuti in violazione dei principi generali del diritto dell’Unione; |
— |
in subordine, annullare l’articolo 4 della decisione impugnata, nella parte in cui si pronuncia sulla liceità di contratti privati conclusi tra gli investitori e altri soggetti, e |
— |
condannare la Commissione a sopportare integralmente le spese del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e principali argomenti sono gli stessi dedotti nella causa T-401/14, Duro Felguera SA/Commissione.
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/53 |
Ricorso proposto il 10 giugno 2014 — Venatto Design/Commissione
(Causa T-408/14)
2014/C 253/70
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Venatto Design, SL (Toledo, Spagna) (rappresentante: A. López Gómez, abogado)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
in subordine, annullare la decisione che qualifica l’insieme delle misure fiscali denominato regime spagnolo di tax lease come aiuto di Stato nuovo e incompatibile con il mercato interno; |
— |
in subordine, annullare gli articoli 1 e 4 della decisione impugnata, che designano le società d’investimento del gruppo d’interesse economico (GIE) come i soli beneficiari di tali ipotetici aiuti e, nel contempo, come i soli soggetti tenuti a procedere al recupero; |
— |
in subordine, annullare l’articolo 4 della decisione impugnata, nella parte in cui ordina il recupero dei presunti aiuti in violazione dei principi generali del diritto dell’Unione; |
— |
in subordine, annullare l’articolo 4 della decisione impugnata, nella parte in cui si pronuncia sulla liceità di contratti privati conclusi tra gli investitori e altri soggetti, e |
— |
condannare la Commissione a sopportare integralmente le spese del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e principali argomenti sono gli stessi dedotti nella causa T-401/14, Duro Felguera SA/Commissione.
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/54 |
Ricorso proposto il 12 giugno 2014 — Embutidos Rodríguez/Commissione
(Causa T-415/14)
2014/C 253/71
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Embutidos Rodríguez, SL [Soto de la Vega (León), Spagna] (rappresentante: A. López Gómez, abogado)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
in subordine, annullare la decisione che qualifica l’insieme delle misure fiscali denominato regime spagnolo di tax lease come aiuto di Stato nuovo e incompatibile con il mercato interno; |
— |
in subordine, annullare gli articoli 1 e 4 della decisione impugnata, che designano le società d’investimento del gruppo d’interesse economico (GIE) come i soli beneficiari di tali ipotetici aiuti e, nel contempo, come i soli soggetti tenuti a procedere al recupero; |
— |
in subordine, annullare l’articolo 4 della decisione impugnata, nella parte in cui ordina il recupero dei presunti aiuti in violazione dei principi generali del diritto dell’Unione; |
— |
in subordine, annullare l’articolo 4 della decisione impugnata, nella parte in cui si pronuncia sulla liceità di contratti privati conclusi tra gli investitori e altri soggetti, e |
— |
condannare la Commissione a sopportare integralmente le spese del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e principali argomenti sono gli stessi dedotti nella causa T-401/14, Duro Felguera SA/Commissione.
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/55 |
Ricorso proposto il 12 giugno 2014 — Grup Maritim TCB/Commissione
(Causa T-416/14)
2014/C 253/72
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Grup Maritim TCB, SL (Barcellona, Spagna) (rappresentante: A. López Gómez, abogado)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
in subordine, annullare la decisione nei limiti in cui qualifica l’insieme delle misure fiscali denominato regime spagnolo di tax lease come aiuto di Stato nuovo e incompatibile con il mercato interno; |
— |
in subordine, annullare gli articoli 1 e 4 della decisione impugnata, che designano le società d’investimento del gruppo d’interesse economico (GIE) come i soli beneficiari di tali ipotetici aiuti e, nel contempo, come i soli soggetti tenuti a procedere al recupero; |
— |
in subordine, annullare l’articolo 4 della decisione impugnata, nella parte in cui ordina il recupero dei presunti aiuti in violazione dei principi generali del diritto dell’Unione; |
— |
in subordine, annullare l’articolo 4 della decisione impugnata, nella parte in cui si pronuncia sulla liceità di contratti privati conclusi tra gli investitori e altri soggetti, integralmente o in modo da limitare l’assenza di ripercussione alla redditività delle operazioni; |
— |
condannare la Commissione alle spese del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e principali argomenti sono gli stessi dedotti nella causa T-401/14, Duro Felguera SA/Commissione.
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/55 |
Ricorso proposto il 12 giugno 2014 — Afar 4/Commissione
(Causa T-417/14)
2014/C 253/73
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Afar 4, SL (Madrid, Spagna) (rappresentante: A. López Gómez, abogado)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
in subordine, annullare la decisione nei limiti in cui qualifica l’insieme delle misure fiscali che a suo parere costituiscono il cosiddetto regime spagnolo di tax lease come aiuto di Stato nuovo e incompatibile con il mercato interno; |
— |
in subordine, annullare gli articoli 1 e 4 della decisione impugnata, che designano le società d’investimento del gruppo d’interesse economico (GIE) come i soli beneficiari di tali ipotetici aiuti e, nel contempo, come i soli soggetti tenuti a procedere al recupero; |
— |
in subordine, annullare l’articolo 4 della decisione impugnata, nella parte in cui ordina il recupero dei presunti aiuti in violazione dei principi generali del diritto dell’Unione; |
— |
in subordine, annullare l’articolo 4 della decisione impugnata, nella parte in cui si pronuncia sulla liceità di contratti privati conclusi tra gli investitori e altri soggetti, integralmente o in modo da limitare l’assenza di ripercussione alla redditività delle operazioni, e |
— |
condannare la Commissione alle spese del presente procedimento |
Motivi e principali argomenti
I motivi e principali argomenti sono gli stessi dedotti nella causa T-401/14, Duro Felguera SA/Commissione.
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/56 |
Ricorso proposto il 12 giugno 2014 — Distribuidores y Transportistas de Productos Petrolíferos/Commissione
(Causa T-426/14)
2014/C 253/74
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrenti: Distribuidores y Transportistas de Productos Petrolíferos, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti:: J. García Muñoz, J. Jiménez-Blanco e J. Corral García, abogados)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare la Commissione alla totalità delle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e principali argomenti sono gli stessi dedotti nella causa T-392/14, Gutser/Commissione.
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/56 |
Ricorso proposto il 12 giugno 2014 — Almoauto/Commissione
(Causa T-427/14)
2014/C 253/75
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Almoauto, SA [Alcorcón (Madrid), Spagna] (rappresentanti: J. García Muñoz, J. Jiménez-Blanco e J. Corral García, abogados)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare la Commissione alla totalità delle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e principali argomenti sono gli stessi dedotti nella causa T-392/14, Gutser/Commissione.
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/57 |
Ricorso proposto il 12 giugno 2014 — Gasiber 2000/Commissione
(Causa T-428/14)
2014/C 253/76
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Gasiber 2000, SL [Alcorcón (Madrid), Spagna] (rappresentanti: J. García Muñoz, J. Jiménez-Blanco e J. Corral García, abogados)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare la Commissione alla totalità delle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e principali argomenti sono gli stessi dedotti nella causa T-392/14, Gutser/Commissione.
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/57 |
Ricorso proposto il 12 giugno 2014 — Uriinmuebles/Commissione
(Causa T-429/14)
2014/C 253/77
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Uriinmuebles, SL (Madrid, Spagna) (rappresentanti: J. García Muñoz, J. Jiménez-Blanco e J. Corral García, abogados)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare la Commissione alla totalità delle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e principali argomenti sono gli stessi dedotti nella causa T-392/14, Gutser/Commissione.
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/58 |
Ricorso proposto il 13 giugno 2014 — Remolcadores Nosa Terra e Hospital Povisa/Commissione
(Causa T-432/14)
2014/C 253/78
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrenti: Remolcadores Nosa Terra, SA (Vigo, Spagna) e Hospital Povisa, SA (Vigo) (rappresentante: J. Otero Novas, abogado)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata, per quanto concerne il recupero dei vantaggi che, secondo i termini della medesima, le società ricorrenti trarrebbero in quanto partecipanti a diversi gruppi d’interesse economico (GIE); |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La decisione impugnata nell’ambito del presente procedimento è la stessa su cui verte la causa T-515/13, Commissione/Spagna.
A sostegno del ricorso, le ricorrenti si fondano sulle seguenti considerazioni di fatto:
1. |
Il regime spagnolo di tax lease forma un tutto nel quale le diverse misure, che sono di per sé lecite o illecite a seconda del criterio della Commissione, costituiscono elementi necessari per pervenire alla conclusione di contratti di costruzione navale con i cantieri navali spagnoli. |
2. |
Sebbene i vantaggi diretti qualificati come illeciti dalla Commissione siano stati attribuiti ai GIE partecipanti, tutto il sistema è stato ideato ed eseguito affinché tali vantaggi fossero trasferiti a tutti i partecipanti del sistema: cantieri navali, GIE, società marittime-armatori, banche organizzatrici e società intermediarie di varie operazioni. |
3. |
Nella sua decisione, la Commissione ha stabilito l’obbligo dello Stato di recuperare gli aiuti illeciti concessi, ma soltanto presso i GIE, escludendo dall’onere del recupero gli altri soggetti partecipanti al sistema. |
4. |
Non è stato spiegato perché nella specie sia stata esercitata l’opzione del recupero, né perché l’onere del recupero gravi esclusivamente sui GIE. |
5. |
La scelta dei soli GIE per sostenere l’onere del recupero avviene per fini diversi da quelli che giustificano l’attribuzione alla Commissione della facoltà di concederlo. |
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/58 |
Ricorso proposto il 13 giugno 2014 — Superficies de Alimentación/Commissione
(Causa T-433/14)
2014/C 253/79
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Superficies de Alimentación, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: A. López Gómez, abogado)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
in subordine, annullare la decisione nei limiti in cui qualifica l’insieme delle misure fiscali che a suo parere costituiscono il cosiddetto regime spagnolo di tax lease come aiuto di Stato nuovo e incompatibile con il mercato interno; |
— |
in subordine, annullare gli articoli 1 e 4 della decisione impugnata, che designano le società d’investimento del gruppo d’interesse economico (GIE) come i soli beneficiari di tali ipotetici aiuti e, nel contempo, come i soli soggetti tenuti a procedere al recupero; |
— |
in subordine, annullare l’articolo 4 della decisione impugnata, nella parte in cui ordina il recupero dei presunti aiuti in violazione dei principi generali del diritto dell’Unione; |
— |
in subordine, annullare l’articolo 4 della decisione impugnata, nella parte in cui si pronuncia sulla liceità di contratti privati conclusi tra gli investitori e altri soggetti, integralmente o in modo da limitare l’assenza di ripercussione alla redditività delle operazioni, e |
— |
condannare la Commissione alle spese del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e principali argomenti sono gli stessi dedotti nella causa T-401/14, Duro Felguera SA/Commissione.
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/59 |
Ricorso proposto il 9 giugno 2014 — Tose'e Ta'avon Bank/Consiglio
(Causa T-435/14)
2014/C 253/80
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Tose'e Ta'avon Bank (Teheran, Iran) (rappresentante J.-M. Thouvenin, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione adottata dal Consiglio di mantenere la sanzione inflitta alla ricorrente, come menzionata nel parere del 15 marzo 2014; |
— |
dichiarare inapplicabile nei suoi confronti il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012; |
— |
dichiarare inapplicabile nei suoi confronti la decisione 2010/413/PESC del Consiglio del 26 luglio 2010; |
— |
disporre che il Consiglio sia condannato alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su un errore di diritto, in quanto il motivo addotto per il mantenimento delle misure restrittive nei confronti della ricorrente non sarebbe fra quelli che consentirebbero al convenuto di adottare misure restrittive. |
2. |
Secondo motivo, vertente su un errore di fatto che costituisce un errore manifesto di valutazione in quanto la ricorrente non sarebbe gestita dallo Stato iraniano e non fornirebbe sostegno finanziario a detto governo. |
3. |
Terzo motivo, vertente su un difetto di motivazione. |
4. |
Quarto motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità e del diritto di proprietà. |
5. |
Quinto motivo, vertente su un’eccezione di illegittimità del regolamento n. 267/2012 (1) e della decisione 2010/413 (2), in esecuzione dei quali è stata adottata la decisione controversa, in quanto, da un lato, essi sarebbero stati adottati in violazione dell’obbligo di motivazione sancito dall’articolo 296 TFUE e in violazione dell’articolo 215 TFUE e, dall’altro lato, le disposizioni pertinenti degli stessi, sul cui fondamento le misure restrittive inflitte alla ricorrente sono state mantenute, violerebbero i Trattati e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
(1) Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012 , concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1).
(2) Decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39).
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/60 |
Ricorso proposto il 9 giugno 2014 — Neka Novin/Consiglio
(Causa T-436/14)
2014/C 253/81
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Neka Novin (Yusef Abad, Iran) (rappresentante: L. Vidal, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione adottata dal Consiglio di mantenere la sanzione inflitta alla ricorrente, come menzionata nell’avviso del 15 marzo 2014; |
— |
disporre che il Consiglio sia condannato alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su un errore di diritto, in quanto il motivo addotto per il mantenimento delle misure restrittive inflitte ala ricorrente non può essere sufficiente. |
2. |
Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, in quanto il convenuto avrebbe erroneamente ritenuto che la ricorrente aveva acquistato materiale specialistico avente un’applicazione diretta nel programma militare iraniano. |
3. |
Terzo motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità e del diritto di proprietà. |
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/60 |
Ricorso proposto il 16 giugno 2014 — Metalúrgica Galaica/Commissione
(Causa T-442/14)
2014/C 253/82
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Metalúrgica Galaica, SA [Narón (A Coruña) Spagna] (rappresentante: A. López Gómez, abogado)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
in subordine, annullare la decisione nei limiti in cui qualifica l’insieme delle misure fiscali che a suo parere costituiscono il cosiddetto regime spagnolo di tax lease come aiuto di Stato nuovo e incompatibile con il mercato interno; |
— |
in subordine, annullare gli articoli 1 e 4 della decisione impugnata, che designano le società d’investimento del gruppo d’interesse economico (GIE) come i soli beneficiari di tali ipotetici aiuti e, nel contempo, come i soli soggetti tenuti a procedere al recupero; |
— |
in subordine, annullare l’articolo 4 della decisione impugnata, nella parte in cui ordina il recupero dei presunti aiuti in violazione dei principi generali del diritto dell’Unione; |
— |
in subordine, annullare l’articolo 4 della decisione impugnata, nella parte in cui si pronuncia sulla liceità di contratti privati conclusi tra gli investitori e altri soggetti, integralmente o in modo da limitare l’assenza di ripercussione alla redditività delle operazioni, e |
— |
condannare la Commissione alle spese del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e principali argomenti sono gli stessi dedotti nella causa T-401/14, Duro Felguera SA/Commissione.
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/61 |
Ricorso proposto il 16 giugno 2014 — Aprovechamientos Energéticos JG/Commissione
(Causa T-443/14)
2014/C 253/83
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Aprovechamientos Energéticos JG, SL (Madrid, Spagna) (rappresentante: A. López Gómez, abogado)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
in subordine, annullare la decisione nei limiti in cui qualifica l’insieme delle misure fiscali che a suo parere costituiscono il cosiddetto regime spagnolo di tax lease come aiuto di Stato nuovo e incompatibile con il mercato interno; |
— |
in subordine, annullare gli articoli 1 e 4 della decisione impugnata, che designano le società d’investimento del gruppo d’interesse economico (GIE) come i soli beneficiari di tali ipotetici aiuti e, nel contempo, come i soli soggetti tenuti a procedere al recupero; |
— |
in subordine, annullare l’articolo 4 della decisione impugnata, nella parte in cui ordina il recupero dei presunti aiuti in violazione dei principi generali del diritto dell’Unione; |
— |
in subordine, annullare l’articolo 4 della decisione impugnata, nella parte in cui si pronuncia sulla liceità di contratti privati conclusi tra gli investitori e altri soggetti, integralmente o in modo da limitare l’assenza di ripercussione alla redditività delle operazioni, e |
— |
condannare la Commissione alle spese del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e principali argomenti sono gli stessi dedotti nella causa T-401/14, Duro Felguera SA/Commissione.
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/62 |
Ricorso proposto il 17 giugno 2014 — Laboratoires CTRS/Commissione
(Causa T-452/14)
2014/C 253/84
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Laboratoires CTRS (Boulogne-Billancourt, Francia) (rappresentanti: K. Bacon, barrister, M. Utges Manley e M. Vickers, solicitors)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare l’articolo 1 della decisione impugnata, nei limiti in cui essa indica, in sostanza, che il Cholic Acid FGK è autorizzato per le indicazioni terapeutiche dell’Orphacol; o, in subordine, annullare integralmente l’articolo 1 della decisione; e |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente è la titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale orfano Orphacol, il quale è autorizzato per la cura di due malattie epatiche genetiche molto rare e gravi e il cui principio attivo è l’acido colico. L’Orphacol beneficia, dal 16 settembre 2013, di un periodo di esclusiva di mercato di dieci anni per tali due indicazioni, conformemente all’articolo 8 del regolamento n. 141/2000 (1).
Con la decisione impugnata del 4 aprile 2014 la Commissione ha concesso un’autorizzazione all’immissione in commercio di un altro medicinale orfano (il Cholic Acid FGK) il cui principio attivo è costituito dall’acido colico. Sebbene il Cholic Acid FGK sia stato autorizzato per tre indicazioni terapeutiche diverse dalle due per le quali è stato autorizzato l’Orphacol, il riassunto delle caratteristiche del prodotto e la relazione di valutazione relativi al Cholic Acid FGK, che a giudizio della ricorrente costituiscono parte integrante della decisione impugnata, contenevano ampi riferimenti all’efficacia e alla sicurezza del Cholic Acid FGK nelle indicazioni terapeutiche per le quali l’Orphacol era stato autorizzato.
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 141/2000, poiché la Commissione, concedendo un’autorizzazione all’immissione in commercio del Cholic Acid FGK nei termini stabiliti dal riassunto delle caratteristiche del prodotto e dalla relazione di valutazione, ha aggirato l’esclusiva di mercato della ricorrente, in quanto i termini sulla base dei quali è stata concessa l’autorizzazione all’immissione in commercio del Cholic Acid FGK implicano, in sostanza, che tale medicinale è autorizzato anche per le due indicazioni terapeutiche per le quali è autorizzato l’Orphacol.
(1) Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani (GU L 18, pag. 1).
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/63 |
Ricorso proposto il 20 giugno 2014 — Arocasa/Commissione
(Causa T-461/14)
2014/C 253/85
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Arocasa, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: J. García Muñoz, J. Jiménez-Blanco e J. Corral García, abogados)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare la Commissione alla totalità delle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e principali argomenti sono gli stessi dedotti nella causa T-392/14, Gutser/Commissione.
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/63 |
Ricorso proposto il 24 giugno 2014 — Vego Supermercados/Commissione
(Causa T-465/14)
2014/C 253/86
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Vego Supermercados, SA (La Coruña, Spagna) (rappresentanti: J. L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero e A. Lamadrid de Pablo, abogados)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata nei limiti in cui qualifica l’insieme delle misure fiscali che a suo parere costituiscono il cosiddetto regime spagnolo di tax lease come aiuto di Stato nuovo e incompatibile con il mercato interno; |
— |
in subordine, annullare gli articoli 1 e 4 della decisione impugnata, che designano gli investitori del gruppo d’interesse economico (GIE) come beneficiari dei presunti aiuti e come unici beneficiari dell’ordine di recupero; |
— |
in subordine, annullare l’articolo 4 della decisione impugnata, nella parte in cui ordina il recupero dei presunti aiuti; |
— |
annullare l’articolo 4 della decisione impugnata, nella parte in cui si pronuncia sulla liceità dei contratti privati conclusi tra gli investitori e altri soggetti; |
— |
condannare la Commissione alle spese del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e principali argomenti sono gli stessi dedotti nella causa T-700/13, Bankia/Commissione.
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/64 |
Ricorso proposto il 24 giugno 2014 — Fonditel Pensiones/Commissione
(Causa T-467/14)
2014/C 253/87
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Fonditel Pensiones, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: J. L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero e A. Lamadrid de Pablo, abogados)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata nei limiti in cui qualifica l’insieme delle misure fiscali che a suo parere costituiscono il cosiddetto regime spagnolo di tax lease come aiuto di Stato nuovo e incompatibile con il mercato interno; |
— |
in subordine, annullare gli articoli 1 e 4 della decisione impugnata, che designano gli investitori del gruppo d’interesse economico (GIE) come beneficiari dei presunti aiuti e come unici beneficiari dell’ordine di recupero; |
— |
in subordine, annullare l’articolo 4 della decisione impugnata, nella parte in cui ordina il recupero dei presunti aiuti; |
— |
annullare l’articolo 4 della decisione impugnata, nella parte in cui si pronuncia sulla liceità dei contratti privati conclusi tra gli investitori e altri soggetti; |
— |
condannare la Commissione alle spese del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e principali argomenti sono gli stessi invocati nella causa T-700/13, Bankia/Commissione.
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/64 |
Ricorso proposto il 24 giugno 2014 — Dordal/Commissione
(Causa T-469/14)
2014/C 253/88
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Dordal, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: J. L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero e A. Lamadrid de Pablo, abogados)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata nei limiti in cui qualifica l’insieme delle misure fiscali che a suo parere costituiscono il cosiddetto regime spagnolo di tax lease come aiuto di Stato nuovo e incompatibile con il mercato interno; |
— |
in subordine, annullare gli articoli 1 e 4 della decisione impugnata, che designano gli investitori del gruppo d’interesse economico (GIE) come beneficiari dei presunti aiuti e come unici beneficiari dell’ordine di recupero; |
— |
in subordine, annullare l’articolo 4 della decisione impugnata, nella parte in cui ordina il recupero dei presunti aiuti; |
— |
annullare l’articolo 4 della decisione impugnata, nella parte in cui si pronuncia sulla liceità dei contratti privati conclusi tra gli investitori e altri soggetti; |
— |
condannare la Commissione alle spese del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e principali argomenti sono gli stessi dedotti nella causa T-700/13, Bankia/Commissione.
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/65 |
Ricorso proposto il 26 giugno 2014 — Kendrion/Corte di giustizia dell'Unione europea
(Causa T-479/14)
2014/C 253/89
Lingua processuale: il neerlandese
Parti
Ricorrente: Kendrion NV (Zeist, Paesi Bassi) (rappresentanti: P .Glazener e T. Ottervanger, avvocati)
Convenuta: Corte di giustizia dell'Unione europea.
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia condannare la convenuta al pagamento:
— |
per danni materiali, di un importo pari ad EUR 2 3 08 463,98 o almeno dell’importo che il Tribunale ritenga adeguato poter attribuire alla ricorrente, e |
— |
per danni immateriali, di un importo pari ad EUR 1 1 0 50 000,00 in via principale; in subordine, al pagamento di un importo almeno pari ad EUR 1 7 00 000,00; in ulteriore subordine, al pagamento almeno di un importo fissato dalle parti sulla base delle modalità stabilite dal Tribunale, o almeno di un importo che il Tribunale ritenga adeguato, e |
— |
ogni importo sarà maggiorato, a partire dal 26 novembre 2013, da un tasso d’interesse che il Tribunale ritenga adeguato fissare, e |
— |
condannare la convenuta al pagamento delle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con sentenza del 26 novembre 2013, C-50/12, Kendrion/Commissione (EU:C:2013:771) la Corte ha constatato una violazione dell’articolo 47, secondo comma2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea relativamente al procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale nella causa T-54/06, Kendrion/Commissione, riguardante l’annullamento della decisione della Commissione COM(2005) 4634 definitivo, del 30 novembre 2005, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo [81 CE] (Caso COMP/F/38.354 — Sacchi industriali), nella misura in cui riguarda la ricorrente, nonché l’annullamento o, in subordine, la riduzione dell’importo dell’ammenda ad essa irrogata.
La Corte ha inoltre dichiarato che una violazione dell’obbligo ex articolo 47, secondo comma della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere sanzionata in un ricorso per risarcimento danni presentato dinanzi al Tribunale, ricorso che costituisce un rimedio effettivo.
La convenuta fa presente che nella sentenza in parola la Corte ha già dichiarato che ricorrevano le condizioni di una violazione sufficientemente qualificata di una norma preordinata a conferire diritti ai singoli.
Inoltre, la ricorrente sostiene che, considerando che il procedimento è durato 5 anni e 9 mesi, mentre a suo avviso un periodo di 2 anni e 6 mesi può ritenersi ragionevole, si configura un superamento di 3 anni e 3 mesi della ragionevole durata. Se il procedimento si fosse concluso in un termine ragionevole, la sentenza sarebbe stata pronunciata il 26 agosto 2010 invece che il 26 novembre 2013.
I danni materiali che la ricorrente avrebbe subito a causa dell’eccessiva durata del procedimento sarebbero quindi configurati dagli oneri finanziari aggiuntivi che la ricorrente ha dovuto sostenere nel periodo di cui trattasi. Tali danni sono costituiti dagli interessi calcolati dalla Commissione sull’importo dell’ammenda di EUR 3 4 0 00 000 nel periodo di cui trattasi nonché dai costi per il medesimo periodo relativi alla garanzia bancaria costituita per il pagamento dell’ammenda e degli interessi. Siffatto importo sarebbe stato diminuito dei costi connessi al finanziamento del pagamento all’Unione dell’ammenda irrogata il 26 agosto 2010 nonché dei relativi interessi se il Tribunale avesse pronunciato una sentenza in tale data.
A titolo di risarcimento dei danni immateriali che la ricorrente avrebbe subito in conseguenza dell’eccessiva durata del procedimento, la ricorrente, per ogni anno in cui il procedimento dinanzi al Tribunale ha superato la durata ragionevole, chiede un equo risarcimento pari al 10 % dell’ammenda, maggiorato per l’anno non terminato della corrispondente parte del 10 %. A parere della ricorrente un siffatto risarcimento sarebbe adeguato in quanto, al momento in cui la Commissione aveva emanato la decisione, un aumento pari al 10 % costituiva la norma per ogni anno in cui perdurava la violazione.
In subordine, la ricorrente chiede un equo risarcimento dei danni immateriali pari al 5 % dell’ammenda. Tale importo sarebbe in linea con il risarcimento ritenuto adeguato dalla Corte di giustizia in analoghi casi di gravi violazioni dei termini nella valutazione di ammende in ambito di cartelli.
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/66 |
Ordinanza del Tribunale del 10 giugno 2014 — Makhlouf/Consiglio
(Cause riunite T-433/11 e T-98/12) (1)
2014/C 253/90
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione delle cause riunite dal ruolo.
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/66 |
Ordinanza del Tribunale del 10 giugno 2014 — Othman/Consiglio
(Causa T-109/13) (1)
2014/C 253/91
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/66 |
Ordinanza del Tribunale del 5 giugno 2014 — Syrian Lebanese Commercial Bank/Consiglio
(Causa T-477/13) (1)
2014/C 253/92
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Nona Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Tribunale della funzione pubblica
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/67 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 19 giugno 2014 — BN/Parlamento
(Causa F-24/12) (1)
((Funzione pubblica - Funzionari - Ricorso di annullamento - Funzionario di grado AD 14 che occupa un posto di capo unità - Deduzione di molestie psicologiche nei confronti del direttore generale - Esercizio della mobilità - Rifiuto di accettare la nomina su un posto di consigliere in un’altra direzione generale con perdita della maggiorazione di stipendio quale capo unità - Decisione di riassegnazione provvisoria su un altro posto di consigliere - Interesse del servizio - Regola della corrispondenza tra il grado e l’impiego - Ricorso per risarcimento danni - Danno derivante da un comportamento non decisionale))
2014/C 253/93
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: BN (rappresentanti: inizialmente avv.ti S. Rodrigues, A. Tymen e A. Blot, successivamente avv.ti S. Rodrigues e A. Tymen)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: inizialmente O. Caisou-Rousseau e J. F. de Wachter, successivamente O. Caisou-Rousseau e V. Montebello-Demogeot)
Oggetto
La domanda di annullare la decisione adottata dal presidente del Parlamento europeo recante riassegnazione del ricorrente, nell’ambito della stessa direzione generale del Parlamento, dal posto di capo unità sul posto di consigliere del direttore di una direzione e la domanda di risarcimento per danno morale.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il Parlamento europeo sopporterà tutte le proprie spese ed è condannato a sopportare tutte le spese sostenute da BN. |
(1) GU C 138 del 12.5.2012, pag. 36.
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/67 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 25 giugno 2014 — Sumberaz Sotte-Wedemeijer/Europol
(Causa F-119/12) (1)
((Funzione pubblica - Personale di Europol - Convenzione Europol - Statuto del personale di Europol - Decisione 2009/371/JAI - Applicazione del RAA agli agenti di Europol - Mancato rinnovo di un contratto di agente temporaneo a durata determinata - Rifiuto di concedere un contratto di agente temporaneo a durata indeterminata))
2014/C 253/94
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Stephanie Sumberaz Sotte-Wedemeijer (Voorburg, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. J.-J. Ghosez)
Convenuto: Ufficio europeo di polizia (rappresentanti: inizialmente D. Neumann e D. El Khoury, agenti, quindi J. Arnould, D. Neumann e D. El Khoury, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione di Europol di non rinnovare il contratto della ricorrente per una durata indeterminata e domanda di condannare Europol al pagamento della differenza tra la retribuzione che avrebbe potuto continuare a percepire a Europol e qualsiasi altra indennità che abbia effettivamente percepito.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La sig.ra Sumberaz Sotte-Wedemeijer sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dall’Ufficio europeo di polizia. |
(1) GU C 379 dell’8.12.2012, pag. 36.
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/68 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 25 giugno 2014 — Coutureau/Europol
(Causa F-120/12) (1)
((Funzione pubblica - Personale di Europol - Convenzione Europol - Statuto del personale di Europol - Decisione 2009/371/JAI - Applicazione del RAA agli agenti di Europol - Mancato rinnovo di un contratto di agente temporaneo a durata determinata - Rifiuto di concedere un contratto di agente temporaneo a durata indeterminata))
2014/C 253/95
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Christèle Coutureau (Rijswijk, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. J.-J. Ghosez)
Convenuto: Ufficio europeo di polizia (rappresentanti: inizialmente D. Neumann e D. El Khoury, agenti, quindi J. Arnould, D. Neumann e D. El Khoury, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione di Europol di non rinnovare il contratto della ricorrente per una durata indeterminata e domanda di condannare Europol al pagamento della differenza tra la retribuzione che avrebbe potuto continuare a percepire a Europol e qualsiasi altra indennità che abbia effettivamente percepito.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La sig.ra Coutureau sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dall’Ufficio europeo di polizia. |
(1) GU C 379 dell’8.12.2012, pag. 36.
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/69 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 25 giugno 2014 — Maynard/Europol
(Causa F-121/12) (1)
((Funzione pubblica - Personale di Europol - Convenzione Europol - Statuto del personale di Europol - Decisione 2009/371/JAI - Applicazione del RAA agli agenti di Europol - Mancato rinnovo di un contratto di agente temporaneo a durata determinata - Rifiuto di concedere un contratto di agente temporaneo a durata indeterminata))
2014/C 253/96
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Gynny Maynard (L'Aja, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. J.-J. Ghosez)
Convenuto: Ufficio europeo di polizia (rappresentanti: inizialmente D. Neumann e D. El Khoury, agenti, quindi J. Arnould, D. Neumann e D. El Khoury, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione di Europol di non rinnovare il contratto della ricorrente per una durata indeterminata e domanda di condannare Europol al pagamento della differenza tra la retribuzione che avrebbe potuto continuare a percepire a Europol e qualsiasi altra indennità che abbia effettivamente percepito.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La sig.ra Maynard sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dall’Ufficio europeo di polizia. |
(1) GU C 379 dell’8.12.2012, pag. 36.
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/69 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 25 giugno 2014 — Molina Solano/Europol
(Causa F-66/13) (1)
((Funzione pubblica - Personale di Europol - Convenzione Europol - Statuto del personale di Europol - Decisione 2009/371/JAI - Applicazione del RAA agli agenti di Europol - Mancato rinnovo di un contratto di agente temporaneo a durata determinata - Rifiuto di concedere un contratto di agente temporaneo a durata indeterminata))
2014/C 253/97
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Beatriz Molina Solano (L'Aja, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. J.-J. Ghosez)
Convenuto: Ufficio europeo di polizia (rappresentanti: inizialmente D. Neumann e D. El Khoury, agenti, quindi J. Arnould, D. Neumann e D. El Khoury, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione di non rinnovare il contratto a durata determinata della ricorrente
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La sig.ra Molina Solano sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dall’Ufficio europeo di polizia. |
(1) GU C 274 del 21.9.2013, pag. 30.
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/70 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 25 giugno 2014 — Rihn)/Europol
(Causa F-67/13) (1)
((Funzione pubblica - Personale di Europol - Convenzione Europol - Statuto del personale di Europol - Decisione 2009/371/JAI - Applicazione del RAA agli agenti di Europol - Mancato rinnovo di un contratto di agente temporaneo a durata determinata - Rifiuto di concedere un contratto di agente temporaneo a durata indeterminata))
2014/C 253/98
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Philippe Rihn (L'Aja, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. J.-J. Ghosez)
Convenuto: Ufficio europeo di polizia (rappresentanti: inizialmente D. Neumann e D. El Khoury, agenti, quindi J. Arnould, D. Neumann e D. El Khoury, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione di non rinnovare il contratto a durata determinata del ricorrente
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Rihn sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dall’Ufficio europeo di polizia. |
(1) GU C 274 del 21.9.2013, pag- 31.
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/70 |
Ricorso proposto il 18 giugno 2014 — ZZ/Commissione
(Causa F-56/14)
2014/C 253/99
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. M. Casado García-Hirschfeld)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento di due proposte di calcolo, relative al trasferimento dei diritti pensionistici nel regime pensionistico dell’Unione, che applicano le nuove DGE relative agli articoli 11 e 12 dell'allegato VIII dello Statuto dei funzionari.
Conclusioni della ricorrente
— |
annullare le decisioni del 20 settembre 2013 recanti due proposte di calcolo delle annualità da computare nel regime pensionistico delle Istituzioni dell’Unione europea riguardanti la domanda n. 1 A112-BE-ONP e la domanda n. 2 BE-CPIE-1 (precedente riferimento) confermate con decisione di rigetto dell’APN comunicata il 20 marzo 2014; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |