3.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 131/1


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 21 febbraio 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal VAT and Duties Tribunal, London) — Halifax plc, Leeds Permanent Development Services Ltd, County Wide Property Investments Ltd/Commissioners of Customs & Excise

(Causa C-255/02) (1)

(Sesta direttiva IVA - Art. 2, punto 1, art. 4, nn. 1 e 2, art. 5, n. 1, e art. 6, n. 1 - Attività economica - Cessioni di beni - Prestazioni di servizi - Comportamento abusivo - Operazioni realizzate al solo scopo di ottenere un vantaggio fiscale)

(2006/C 131/01)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

VAT and Duties Tribunal, London

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Halifax plc, Leeds Permanent Development Services Ltd, County Wide Property Investments Ltd

Convenuti: Commissioners of Customs & Excise

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — VAT and Duties Tribunal, London — Interpretazione della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) Operazioni effettuate al solo fine di ottenere un vantaggio fiscale Transazioni prive di autonomo scopo economico

Dispositivo

1)

Operazioni come quelle oggetto del procedimento principale costituiscono cessioni di beni o prestazioni di servizi e un'attività economica ai sensi dell'art. 2, punto 1, dell'art. 4, nn. 1 e 2, dell'art. 5, n. 1, e dell'art. 6, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 aprile 1995, 95/7/CE, poiché soddisfano i criteri oggettivi sui quali sono fondate le dette nozioni, per quanto siano state effettuate al solo scopo di ottenere un vantaggio fiscale, senza altro obiettivo economico.

2)

La sesta direttiva dev'essere interpretata come contraria al diritto del soggetto passivo di detrarre l'IVA assolta a monte allorché le operazioni che fondano tale diritto integrano un comportamento abusivo.

Perché possa parlarsi di comportamento abusivo, le operazioni controverse devono, nonostante l'applicazione formale delle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni della sesta direttiva e della legislazione nazionale che la traspone, procurare un vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria all'obiettivo perseguito da quelle stesse disposizioni. Non solo. Deve altresì risultare da un insieme di elementi obiettivi che le dette operazioni hanno essenzialmente lo scopo di ottenere un vantaggio fiscale.

3)

Ove si constati un comportamento abusivo, le operazioni implicate devono essere ridefinite in maniera da ristabilire la situazione quale sarebbe esistita senza le operazioni che quel comportamento hanno fondato.


(1)  GU C 233 del 28.9.2002.