SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
6 novembre 2014 ( *1 )
«Libera circolazione delle merci — Restrizioni quantitative — Misure di effetto equivalente — Prodotti fitosanitari — Autorizzazione all’immissione in commercio — Importazione parallela — Obbligo di un’autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata in conformità alla direttiva 91/414/CEE nello Stato di esportazione»
Nella causa C‑108/13,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Conseil d’État (Francia), con decisione del 28 dicembre 2012, pervenuta in cancelleria il 6 marzo 2013, nel procedimento
Mac GmbH
contro
Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da T. von Danwitz, presidente di sezione A. Rosas, E. Juhász, D. Šváby (relatore) e C. Vajda, giudici,
avvocato generale: P. Mengozzi
cancelliere: V. Tourrès, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 marzo 2014,
considerate le osservazioni presentate:
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per la Mac GmbH, da M. Le Berre, avocat; |
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per il Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, da I. Chalkias e E. Chroni, in qualità di agenti; |
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per il governo francese, da S. Menez e D. Colas, in qualità di agenti; |
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per la Commissione europea, da G. Wilms e P. Ondrůšek, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 maggio 2014,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 34 TFUE e 36 TFUE. |
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Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia pendente tra la Mac GmbH (in prosieguo: la «Mac») e il Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt (Ministero dell’Agricoltura, dell’Agroalimentare e delle Foreste) in merito al rifiuto di quest’ultimo di autorizzare l’immissione in commercio in Francia, a titolo d’importazione parallela, di un prodotto fitosanitario che beneficia di una simile autorizzazione nel Regno Unito. |
Contesto normativo
Il diritto dell’Unione
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La direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1, rettifica in GU 1992, L 170, pag. 40) introduce norme uniformi riguardanti le condizioni e le procedure di autorizzazione all’immissione in commercio (in prosieguo: l’«AIC») dei prodotti fitosanitari, nonché della loro revisione e revoca. Essa è intesa non soltanto ad armonizzare le norme relative alle condizioni ed alle procedure di autorizzazione relative a tali prodotti, ma anche a garantire un livello elevato di tutela della salute umana e animale, nonché dell’ambiente contro le minacce e i rischi indotti da un uso incontrollato di tali prodotti. La suddetta direttiva mira, inoltre, ad eliminare gli ostacoli alla libera circolazione dei prodotti medesimi. |
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La direttiva 91/414 riguarda, in particolare, l’autorizzazione, l’immissione in commercio, l’utilizzazione e il controllo nell’Unione europea di prodotti fitosanitari presentati nella loro forma commerciale. Ai sensi dell’articolo 2, punto 10, di tale direttiva, per «immissione in commercio» si intende qualsiasi consegna a terzi, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, esclusa la consegna per il magazzinaggio e la successiva spedizione al di fuori del territorio della Comunità. L’importazione di un prodotto fitosanitario in tale territorio è considerata immissione in commercio ai sensi della medesima direttiva. |
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A termini dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 91/414: «Gli Stati membri prescrivono che i prodotti fitosanitari possono essere immessi in commercio e utilizzati sul loro territorio soltanto se il prodotto in questione è stato da essi autorizzato, conformemente alle disposizioni della presente direttiva (...)». |
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L’articolo 4 di tale direttiva stabilisce, in particolare, le condizioni che il prodotto fitosanitario deve soddisfare per poter essere autorizzato. Ai sensi di questo stesso articolo, le autorizzazioni devono precisare i requisiti di commercializzazione ed uso dei prodotti e sono concesse soltanto per un periodo determinato, non superiore a dieci anni e fissato dagli Stati membri. Le stesse possono essere riesaminate in qualsiasi momento e, in taluni casi, devono essere annullate. Qualora uno Stato membro revochi un’AIC, ne informa immediatamente il titolare. |
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L’articolo 9 della direttiva 91/414 così dispone: «1. La domanda di autorizzazione di un prodotto fitosanitario deve essere inoltrata dal responsabile o a nome del responsabile della prima immissione in commercio in uno Stato membro alle autorità competenti di ogni Stato membro in cui si intende commercializzare il suddetto prodotto fitosanitario. (...) 5. Gli Stati membri provvedono affinché venga costituito un fascicolo per ogni domanda. Ciascun fascicolo deve contenere almeno una copia della domanda, il verbale relativo alle decisioni amministrative adottate dallo Stato membro in merito a tale domanda ed in merito alle indicazioni e alla documentazione di cui all’articolo 13, paragrafo 1, nonché una sintesi di quest’ultima. Su richiesta, gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i fascicoli di cui al presente paragrafo; essi forniscono loro, su richiesta, tutte le informazioni necessarie per una piena comprensione delle domande, e fanno sì che i richiedenti presentino, se richiesta, una copia della documentazione tecnica di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a)». |
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Lo Stato membro in cui viene presentata una richiesta di autorizzazione per un prodotto fitosanitario già autorizzato in un altro Stato membro deve, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 91/414, astenersi dall’esigere, a talune condizioni e salvo eccezioni, che vengano ripetuti le prove e i controlli già effettuati. |
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Conformemente all’articolo 12 della direttiva 94/414: «1. Almeno entro un mese dalla fine di ogni trimestre, gli Stati membri informano per iscritto gli altri Stati membri e la Commissione in merito a tutti i prodotti fitosanitari autorizzati o ritirati, in conformità della presente direttiva, indicando almeno:
2. Ogni Stato membro redige un elenco annuale dei prodotti fitosanitari autorizzati nel proprio territorio e lo comunica agli altri Stati membri e alla Commissione. Secondo la procedura di cui all’articolo 21, viene istituito un sistema standardizzato d’informazione per facilitare l’applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2». |
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La direttiva 91/414 è stata sostituita, con effetto dal 14 giugno 2011, dal regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CE e 91/414 del Consiglio (GU L 309, pag. 1). Poiché i fatti all’origine del procedimento principale si sono verificati in epoca anteriore alla data di adozione del regolamento n. 1107/2009, quest’ultimo non è applicabile al procedimento principale. |
Il diritto francese
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A norma dell’articolo L. 253‑1 del Code rural (codice rurale), nella sua versione vigente alla data della decisione impugnata nel procedimento principale:
È vietata l’utilizzazione dei prodotti menzionati al primo comma in circostanze diverse da quelle previste nella decisione di autorizzazione.
(...)». |
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L’articolo R. 253‑52 del Code rural, nella versione in vigore alla data dei fatti di cui al procedimento principale, prevede quanto segue: «L’introduzione nel territorio nazionale di un prodotto fitosanitario proveniente da uno Stato dello Spazio economico europeo nel quale esso già goda di un’[AIC] rilasciata in conformità alla direttiva 91/414 (...), e identico ad un prodotto qui di seguito denominato “prodotto di riferimento”, è autorizzata alle seguenti condizioni: Il prodotto di riferimento deve beneficiare di un’[AIC] rilasciata dal Ministro dell’Agricoltura (...). L’identità del prodotto introdotto nel territorio nazionale con il prodotto di riferimento viene valutata alla luce dei seguenti tre criteri:
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Ai sensi dell’articolo R. 253‑53 del citato Code: «L’introduzione nel territorio nazionale di un prodotto fitosanitario proveniente da uno Stato dell’Accordo sullo Spazio economico europeo deve formare oggetto di una domanda di [AIC]. Un decreto del Ministro dell’Agricoltura, emesso previo parere dei Ministri dell’Industria, del Consumo, dell’Ambiente e della Sanità, fissa l’elenco delle informazioni che devono essere fornite a sostegno della domanda, in particolare quelle relative al richiedente l’autorizzazione e al prodotto oggetto della domanda. Inoltre, per stabilire l’identità fra il prodotto introdotto nel territorio nazionale e il prodotto di riferimento, il Ministro dell’Agricoltura può:
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Ai sensi dell’articolo R. 253‑55 del medesimo Code: «L’[AIC] del prodotto introdotto nel territorio nazionale può essere negata (...):
Prima del diniego (...) di [AIC], il richiedente (...) l’autorizzazione è posto in condizione di presentare osservazioni al Ministro dell’Agricoltura». |
Fatti del procedimento principale e questione pregiudiziale
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All’epoca dei fatti di cui al procedimento principale, il prodotto fitosanitario Cerone beneficiava di un’AIC in Francia, rilasciata alla Bayer Cropscience France conformemente alle disposizioni della direttiva 91/414. Dagli atti emerge altresì che tale prodotto beneficiava di un’AIC nel Regno Unito, rilasciata alla Bayer Cropscience Ltd conformemente alle disposizioni della direttiva 91/414. |
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La commercializzazione di un prodotto con il nome «Agrotech Ethephon» è stata successivamente autorizzata nel Regno Unito a titolo d’importazione parallela, utilizzando l’AIC nel Regno Unito rilasciata alla Bayer Cropscience Ltd per Cerone in quanto prodotto di riferimento. |
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Il 27 novembre 2007 la Mac ha presentato una domanda di autorizzazione d’importazione parallela in Francia del prodotto Agrotech Ethephon ai fini della commercializzazione in tale Stato membro con la denominazione «Mac Ethephone». |
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Il 20 febbraio 2008 l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Agenzia francese per la sicurezza sanitaria degli alimenti; in prosieguo: l’«AFSSA») ha rilasciato un parere favorevole in ordine a tale domanda, osservando che «le informazioni disponibili permettono di concludere che la sostanza attiva del preparato Agrotech Ethephon ha la stessa origine di quella del preparato di riferimento Cerone e che le composizioni integrali del preparato Agrotech Ethephon e del preparato di riferimento Cerone possono considerarsi identiche». |
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Con decisione del 29 maggio 2009 il Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt ha respinto la domanda in parola con la motivazione che il prodotto denominato «Agrotech Etephon» non beneficiava, nel Regno Unito, di un’AIC rilasciata conformemente alla direttiva 91/414, contrariamente a quanto prescritto dall’articolo R. 253‑52 del Code rural. |
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Il 21 luglio 2009 la Mac ha proposto un ricorso d’annullamento avverso la suddetta decisione, affermando, in particolare, che le disposizioni dell’articolo R. 253‑52 del Code rural erano incompatibili con l’articolo 34 TFUE in quanto non consentivano il rilascio di un’autorizzazione d’importazione parallela ad un prodotto che già beneficiava di una siffatta autorizzazione nello Stato di esportazione. |
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Con ordinanza del 16 febbraio 2011, il presidente del Tribunal administratif de Paris ha trasmesso il ricorso al Conseil d’État. |
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In tale contesto, il Conseil d’État ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se gli articoli 34 TFUE e 36 TFUE ostino ad una normativa nazionale che subordina in particolare il rilascio di un’autorizzazione all’immissione in commercio a titolo d’importazione parallela a un prodotto fitosanitario alla condizione che il prodotto in questione benefici, nello Stato di esportazione, di un’[AIC] rilasciata conformemente alla direttiva 91/414/CEE, e non consente, di conseguenza, il rilascio di un’autorizzazione all’immissione in commercio a titolo d’importazione parallela a un prodotto che beneficia, nello Stato di esportazione, di un’[AIC] a titolo d’importazione parallela ed è identico a un prodotto autorizzato nello Stato d’importazione». |
Sulla questione pregiudiziale
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Con la sua questione, il Conseil d’État chiede, in sostanza, se gli articoli 34 TFUE e 36 TFUE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale che esclude il rilascio di un’autorizzazione d’importazione parallela a un prodotto fitosanitario che non benefici, nello Stato membro d’esportazione, di un’AIC rilasciata in base alla direttiva 91/414, sebbene tale prodotto benefici di un’autorizzazione d’importazione parallela e sia identico a un prodotto autorizzato nello Stato membro d’importazione. |
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In limine, si deve ricordare che i prodotti fitosanitari si reputano identici se, quanto meno, hanno la stessa origine nel senso che sono stati fabbricati dalla stessa società o da un’impresa collegata o licenziataria, secondo la medesima formula; sono stati fabbricati utilizzando la stessa sostanza attiva e producono gli stessi effetti tenuto conto delle differenze che possono sussistere sotto il profilo delle condizioni agricole, fitosanitarie e ambientali, in particolare climatiche, inerenti all’utilizzazione del prodotto (v., in tal senso, sentenza Commissione/Francia, C‑201/06, EU:C:2008:104, punto 39). |
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Secondo il principio fondamentale in materia, qualsiasi prodotto fitosanitario immesso in commercio in uno Stato membro deve essere autorizzato dalle autorità competenti di tale Stato membro. L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 91/414 prevede quindi che nessun prodotto fitosanitario possa essere immesso in commercio e utilizzato in uno Stato membro senza che a tale Stato membro sia stata rilasciata preliminarmente un’AIC, in conformità alla direttiva in parola. Tale requisito è valido anche qualora il prodotto di cui trattasi benefici già di un’AIC in un altro Stato membro (sentenza Commissione/Francia, C‑201/06, EU:C:2008:104, punto 31). |
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Tuttavia, relativamente alle importazioni parallele, la direttiva 91/414 non prevede le condizioni di autorizzazione di un prodotto fitosanitario che costituisce oggetto di un’importazione parallela rispetto ad un prodotto fitosanitario che già beneficia di un’AIC nello Stato membro d’importazione rilasciata secondo le disposizioni di tale direttiva. Tale situazione rientra tuttavia nell’ambito di applicazione delle disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle merci, per cui la legittimità delle misure nazionali che limitano le importazioni parallele deve essere esaminata alla luce degli articoli 34 TFUE e segg. (v. sentenze Escalier e Bonnarel, C‑260/06 e C‑261/06, EU:C:2007:659, punto 28, nonché Commissione/Francia, EU:C:2008:104, punto 33). |
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La Corte ha già statuito a tal proposito che, qualora una simile operazione riguardi un prodotto fitosanitario già autorizzato secondo la direttiva 91/414 nello Stato membro di esportazione e nello Stato membro d’importazione, tale prodotto non può essere considerato come immesso per la prima volta in commercio sul mercato dello Stato membro d’importazione. Non è quindi necessario, per proteggere la salute delle persone e degli animali o l’ambiente, assoggettare gli importatori paralleli alla procedura di AIC prevista da tale direttiva poiché le autorità competenti dello Stato membro d’importazione dispongono già di tutte le informazioni indispensabili per l’esercizio del loro controllo. Se il prodotto importato fosse assoggettato alla procedura di AIC, ciò andrebbe oltre quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi di tale direttiva riguardanti la tutela della salute delle persone e degli animali nonché la tutela ambientale e rischierebbe di violare, senza giustificazione, il principio di libera circolazione delle merci sancito dall’articolo 34 TFUE (v. sentenze British Agrochemicals Association, C‑100/96, EU:C:1999:129, punto 32, e Commissione/Francia, EU:C:2008:104, punto 34). |
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Nell’ipotesi in cui un prodotto fitosanitario debba essere considerato come già autorizzato nello Stato membro d’importazione, le autorità competenti di tale Stato devono far beneficiare detto prodotto dell’AIC rilasciata, conformemente alla direttiva 91/414, al prodotto fitosanitario già presente sul mercato, a meno che non vi ostino esigenze di tutela efficace della salute dell’uomo e degli animali nonché di tutela ambientale (v. sentenze British Agrochemicals Association, EU:C:1999:129, punto 36, e Commissione/Francia, EU:C:2008:104, punto 35). |
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Tuttavia, un prodotto fitosanitario introdotto sul territorio di uno Stato membro con un’importazione parallela non può beneficiare automaticamente né in maniera assoluta e incondizionata dell’AIC rilasciata per un prodotto fitosanitario già presente sul mercato di tale Stato. Qualora un prodotto d’importazione non possa essere considerato come già autorizzato nello Stato membro d’importazione, quest’ultimo potrebbe rilasciare un’AIC per tale prodotto soltanto nel rispetto delle condizioni enunciate dalla direttiva 91/414 o vietare la sua immissione in commercio e il suo utilizzo (v., in tal senso, sentenza Commissione/Francia, EU:C:2008:104, punto 36 e giurisprudenza ivi citata). |
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Dalle considerazioni sin qui svolte risulta che gli Stati membri hanno l’obbligo di sottoporre a una procedura d’esame i prodotti fitosanitari dei quali si chiede l’importazione parallela nel loro territorio, procedura questa che, come nel procedimento principale, può assumere la forma di una cosiddetta procedura «semplificata». Tale procedura semplificata di autorizzazione d’importazione parallela è diretta ad accertare se il prodotto da importare richieda un’AIC o debba essere considerato già autorizzato nello Stato membro d’importazione. A tal riguardo è compito delle autorità competenti dello Stato membro d’importazione esaminare, su richiesta degli interessati, se essi possano far beneficiare il prodotto di cui trattasi di un’AIC rilasciata a vantaggio di un prodotto fitosanitario già presente sul mercato di tale Stato (v., in tal senso, sentenze Escalier e Bonnarel, EU:C:2007:659, punto 32, nonché Commissione/Francia, EU:C:2008:104, punto 37). |
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La circostanza che il prodotto fitosanitario sia in possesso nello Stato membro di esportazione non già di un’AIC rilasciata conformemente alla direttiva 91/414, bensì di un’autorizzazione d’importazione parallela non è idonea ad escludere il rilascio di un’autorizzazione d’importazione parallela sulla base della procedura semplificata di controllo sopra descritta. |
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32 |
La citata procedura semplificata si basa infatti sull’idea che, se il prodotto da importare può essere considerato identico, nel senso indicato al punto 24 della presente sentenza, a quello di riferimento, e se non sussistono ragioni basate sulla tutela della salute dell’uomo o degli animali nonché dell’ambiente che ostino al fatto che questo benefici dell’AIC rilasciata per quest’ultimo prodotto, sottoporre l’importazione alla condizione che il prodotto da importare sia oggetto di una procedura d’esame ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 91/414 costituirebbe una restrizione agli scambi tra Stati membri vietata dall’articolo 34 TFUE. |
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Tuttavia, qualora non potesse essere accertata l’identità tra il prodotto da importare e quello di riferimento, le autorità dello Stato membro d’importazione potrebbero autorizzare l’importazione di tale prodotto soltanto nel rispetto delle condizioni enunciate dalla direttiva 91/414 o vietare la sua immissione in commercio e il suo utilizzo (v., in tal senso, sentenza Commissione/Francia, EU:C:2008:104, punto 36 e giurisprudenza ivi citata). |
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34 |
È vero che, come giustamente affermato dal governo francese, tale verifica è possibile solo qualora le autorità dello Stato membro d’importazione dispongano di tutte le informazioni necessarie a tal fine. |
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35 |
Tuttavia, occorre rilevare a tale riguardo, in primo luogo, che i prodotti che hanno ottenuto un’autorizzazione d’importazione parallela rilasciata da uno Stato membro in base alla procedura di controllo semplificata offrono, in linea di principio, le stesse garanzie di quelli che beneficiano di un’AIC rilasciata in conformità alla direttiva. È vero che essi non sono stati oggetto di una procedura d’AIC sulla base delle disposizioni di tale direttiva nello Stato membro in cui sono stati importati parallelamente. Tuttavia, essi sono stati ritenuti identici, nel senso indicato al punto 24 della presente sentenza, a un prodotto di riferimento che aveva già ottenuto un’AIC in tale Stato membro e le autorità di controllo dello Stato membro d’importazione finale sono in possesso delle informazioni raccolte per il rilascio dell’AIC al prodotto che l’importatore parallelo ritiene essere identico a quello che egli intende immettere in commercio in tale Stato membro. |
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36 |
In secondo luogo, come la Corte ha già avuto modo di sottolineare, le autorità dello Stato membro d’importazione dispongono di mezzi legislativi ed amministrativi atti ad imporre al produttore, al suo legale rappresentante o al licenziatario del prodotto fitosanitario che beneficia già di un’AIC rilasciata conformemente alla direttiva 91/414 di fornire le informazioni di cui dispongono e che reputino necessarie. Esse possono inoltre accedere ai documenti depositati nell’ambito della domanda di AIC del prodotto stesso e chiedere informazioni alle autorità dello Stato membro in cui il prodotto è stato autorizzato a titolo d’importazione parallela (v. sentenza British Agrochemicals Association, EU:C:1999:129, punto 34). Infatti, l’articolo 9, paragrafo 5, della direttiva 91/414 prevede che gli Stati membri mettano a disposizione degli altri Stati membri i fascicoli che sono tenuti a costituire per ogni domanda di autorizzazione e forniscano loro tutte le informazioni necessarie per una piena comprensione delle domande stesse. |
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37 |
Se tale prodotto è stato autorizzato esclusivamente a titolo di importazione parallela, siffatte informazioni possono vertere tanto sul prodotto stesso quanto su quello che è valso come prodotto di riferimento ai fini dell’importazione parallela. Informazioni possono essere ottenute altresì, nell’ambito del sistema di scambio di informazioni di cui all’articolo 12 della direttiva 91/414, dallo Stato membro dal quale il prodotto è stato esportato per la prima volta e in cui esso beneficia di un’AIC rilasciata conformemente alla direttiva 91/414. |
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38 |
Inoltre, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 52 e 55 delle sue conclusioni, in circostanze quali quelle del procedimento principale, in cui un prodotto che è in possesso, in uno Stato membro, di un’AIC rilasciata conformemente alla direttiva 91/414 è reimportato parallelamente in tale Stato dopo essere stato importato parallelamente in un altro Stato membro, le informazioni necessarie al compimento delle verifiche richieste nell’ambito della procedura di controllo semplificata, segnatamente quelle relative ai coformulanti nonché al confezionamento, all’etichettatura e all’imballaggio dello stesso prodotto, dovrebbero essere più semplici da reperire, posto che il prodotto di riferimento nello Stato membro di destinazione finale coincide con quello che è stato oggetto della prima esportazione. |
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39 |
Orbene, anche se spetta alle competenti autorità nazionali vegliare sulla stretta osservanza dell’obiettivo essenziale della normativa dell’Unione, che consiste nella tutela della salute umana e animale nonché dell’ambiente, il principio di proporzionalità impone, per salvaguardare la libera circolazione delle merci, che la normativa in esame sia applicata limitatamente a quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi di tutela dell’ambiente e della salute umana ed animale legittimamente perseguiti (v. sentenza Escalier e Bonnarel, EU:C:2007:659, punto 37). |
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40 |
Di conseguenza, un divieto assoluto d’importazione parallela di prodotti fitosanitari che sono stati oggetto d’importazione parallela nello Stato membro di esportazione, quale quello vigente nel procedimento principale, basato su una presunta sistematica insufficienza dei dati che possono essere messi a disposizione dello Stato d’importazione o sulla semplice possibilità di una simile insufficienza non può essere giustificato nel caso di reimportazione parallela. |
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41 |
All’esito della procedura di controllo, le autorità dello Stato membro d’importazione finale sarebbero legittimate a respingere la domanda di autorizzazione all’importazione soltanto qualora dovessero concludere, in base agli elementi messi a loro disposizione, che il prodotto da autorizzare ha subìto, in occasione di precedenti importazioni parallele, modifiche tali da non poter più essere considerato come un prodotto identico, nel senso indicato al punto 24 della presente sentenza, al prodotto di riferimento autorizzato nello Stato membro di destinazione finale ovvero qualora dovessero ritenere che i dati disponibili non siano sufficienti ad accertare la sua identità con il prodotto di riferimento, o ancora qualora ostino esigenze di tutela efficace della salute dell’uomo e degli animali nonché dell’ambiente. |
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42 |
Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla questione sollevata dichiarando che gli articoli 34 TFUE e 36 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che escluda il rilascio di un’autorizzazione d’importazione parallela per un prodotto fitosanitario che non benefici, nello Stato membro di esportazione, di un’AIC rilasciata in base alla direttiva 91/414, sebbene tale prodotto benefici di un’autorizzazione d’importazione parallela e possa essere considerato identico a un prodotto che beneficia di un’AIC rilasciata conformemente a tale direttiva nello Stato membro d’importazione. |
Sulle spese
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43 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara: |
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Gli articoli 34 TFUE e 36 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che escluda il rilascio di un’autorizzazione d’importazione parallela per un prodotto fitosanitario che non benefici, nello Stato membro di esportazione, di un’autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata in base alla direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, sebbene tale prodotto benefici di un’autorizzazione d’importazione parallela e possa essere considerato identico a un prodotto che beneficia di un’autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata conformemente a tale direttiva nello Stato membro d’importazione. |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il francese.