17.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 116/2


AIUTI DI STATO — ITALIA

Aiuti di Stato C 11/2006 (ex N 127/2005) — Costi non recuperabili per le aziende municipalizzate

Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del Trattato CE

(2006/C 116/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Con lettera datata 4 aprile 2006 riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, la Commissione ha comunicato all'Italia la decisione di avviare il procedimento previsto all'articolo 88, paragrafo 2, del Trattato CE, in relazione alla misura in oggetto.

La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni in merito alla misura oggetto del procedimento, entro un mese dalla data di pubblicazione della presente sintesi e della lettera allegata, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea

DG Concorrenza, Protocollo degli aiuti di Stato

B-1049 Bruxelles

e-mail: Stateaidgreffe@cec.eu.int

Fax n. (32-2) 296 12 42

Dette osservazioni saranno communicate all'Italia. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

TESTO DELLA SINTESI

Con questa misura l'Italia intende rimborsare le aziende locali nel settore dell'energia (cosiddette «municipalizzate») per i costi non recuperabili che sono intervenuti durante il processo di liberalizzazione del settore dell'energia. Segue un certo numero di altri casi simili, in particolare l'altro caso italiano relativo ai costi non recuperabili (1).

La misura consiste in una sovvenzione di 16,3 milioni di euro all'AEM di Torino, che è l'unica azienda municipalizzata eligibile per questo tipo di aiuto.

L'AEM di Torino è tra le aziende municipalizzate che hanno beneficiato di aiuti precedenti, dichiarati illegali e incompatibili dalla Commissione (2).

Il processo di recupero degli aiuti non è stato completato e le municipalizzate, e l'AEM di Torino, devono ancora rimborsare gli aiuti precedenti.

La valutazione della Commissione relativa a tale misura è che la metodologia per il calcolo dei costi non recuperabili che devono essere rimborsati all'AEM di Torino è corretta e compatibile con la metodologia fissata dalla Commissione e applicata in altri casi (3).

Tuttavia, dal momento che gli stranded costs non possono essere cumulati con altri aiuti, e poiché il beneficiario ha ricevuto in precedenza aiuti illegali e incompatibili, la Commissione non è in grado di controllare l'effetto combinato dei due aiuti.

In oltre la Commissione ha chiesto all'Italia di prendere l'impegno, in applicazione della giurisprudenza Deggendorf, di non pagare i nuovi aiuti prima che i precedenti non siano stati rimborsati. L'Italia ha rifiutato di farlo.

In queste condizioni la Commissione ha deciso di avviare il procedimento secondo l'articolo 88, paragrafo 2 del Trattato CE.

TESTO DELLA LETTERA

«PROCEDIMENTO

1.

Le autorità italiane hanno notificato alla Commissione le misure di cui all'oggetto con lettera del 21 marzo 2005. La Commissione ha richiesto ulteriori informazioni con lettera del 4 maggio 2005. L'Italia ha inviato le informazioni richieste il 27 giugno 2005 e il 5 luglio 2005. La Commissione ha richiesto ulteriori informazioni il 19 luglio 2005 e inviato un sollecito all'Italia il 22 settembre 2005. L'Italia ha risposto il 3 ottobre 2005. La Commissione ha inviato una nuova nota all'Italia il 14 novembre 2005. L'Italia ha risposto a quest'ultima nota il 1o febbraio 2006.

2.

Il lungo scambio di note può essere spiegato in primo luogo dalla necessità di ulteriori chiarimenti per la determinazione della metodologia di calcolo degli stranded costs, e in seguito dai problemi di cumulo che sono sorti.

BASE GIURIDICA

3.

La direttiva 96/92/CE ha dato inizio alla liberalizzazione del settore dell'energia. La Commissione ha riconosciuto che la transizione da una situazione di assenza di competizione ad un settore dell'energia liberalizzato può prevedere costi specifici per quelle società che sono state indotte ad investimenti in impianti per la produzione di energia elettrica non economici (4).

4.

La base giuridica per la misura è basata sui seguenti atti:

Decreto legislativo n. 79/99;

Decreto ministeriale del 26.1.2000;

Decreto ministeriale del 17.4.2001;

Decreto legge n. 25 del 18.2.2003, convertito in Legge 17.4.2003, n. 83;

Decreto ministeriale del 6.8.2004;

Decreto ministeriale del 10.3.2005 che fissa i costi non recuperabili (stranded costs) per AEM Torino. Il decreto contiene una clausola sospensiva all'articolo 3, paragrafo 2.

DESCRIZIONE DELLA MISURA

5.

La Commissione ha già approvato aiuti per i costi non recuperabili nel settore dell'energia in Italia (5). La decisione ha escluso le cosiddette aziende municipalizzate, di proprietà o ex proprietà degli enti locali.

6.

La base giuridica, il sistema di finanziamento e la metodologia utilizzata dalle autorità italiane per la determinazione dei costi non recuperabili in questo caso sono identici al caso di cui sopra. I calcoli effettuati secondo tale metodologia sono stati basati, per ciascun impianto, sulle due condizioni seguenti:

Gli investimenti ammissibili sono stati effettuati prima del 19 febbraio 1997.

I costi riferiti ad obblighi contrattuali e investimenti nell'ambito dello stesso gruppo sono stati esclusi.

7.

Inoltre, la metodologia tiene conto dei certificati verdi.

8.

I calcoli effettuati dalle autorità italiane per tutte le aziende municipalizzate dimostrano che solo per un'azienda i calcoli sono stati positivi, cioè AEM Torino.

Tabella 1: calcolo dell'importo

 

2000

2001

2002

2003

Totale

AEM Torino

1 675

4 829

5 273

4 560

16 338

Cifre in milioni di euro.

9.

L'aiuto sarà accordato sotto forma di sovvenzioni. Ammonterà a 16 338 000 milioni di euro.

10.

L'Italia presenterà una relazione annuale sull'attuazione della misura.

11.

L'Italia indica che la misura non può essere cumulabile con altri aiuti.

CUMULO E PROCEDURA DEGGENDORF

12.

Il 5 giugno 2002 la Commissione ha preso una decisione negativa relativa agli aiuti di Stato accordati dall'Italia alle aziende municipalizzate italiane (imprese di servizi pubblici di proprietà di enti locali, qui di seguito indicate come “municipalizzate”) sotto forma di esenzioni dalle tasse e prestiti agevolati ad imprese di servizi pubblici, a prevalente capitale pubblico (6) (Aiuto di Stato C 27/99, ex NN 69/98).

13.

La Commissione, nella sua decisione, ha dichiarato che siffatti regimi non notificati sono incompatibili ed illegittimi ed ha imposto allo Stato italiano di recuperare gli importi eventualmente erogati nel quadro dei regimi suddetti (7).

14.

La procedura di recupero è stata molto lenta. L'Italia ha adottato la Legge 18 aprile 2005, n. 62, il cui articolo 27 prevede il recupero degli aiuti accordati alle municipalizzate, secondo la decisione della Commissione. Tuttavia, ai beneficiari è consentito di rimborsare a rate, su un periodo di 24 mesi. Tale norma è stata applicata con una decisione presa dall'Agenzia delle Entrate il 1o giugno 2005.

15.

AEM Torino è una delle cosiddette “aziende municipalizzate” ed è attiva in particolare nel settore dell'energia. Sulla base di quanto indicato nel suo intervento nel caso T 297/02 Acea c. Commissione essa ha beneficiato degli aiuti di cui alla decisione della Commissione del 5 giugno 2002, sia godendo delle esenzioni fiscali negli anni 1997, 1998 e 1999, sia ferendo dei prestiti agevolati. AEM Torino ha fornito le informazioni previste dalle procedure ordinarie di valutazione e riscossione delle imposte, in seguito alla decisione dell'Agenzia delle Entrate. AEM Torino dovrebbe pagare la somma accertata di aiuti illegali entro 60 giorni dalla comunicazione dei risultati della valutazione che, secondo le informazioni inviate dalle autorità italiane, dovrebbe essere stata notificata dall'Agenzia delle Entrate non più tardi dell'11 gennaio 2006.

16.

Secondo le informazioni inviate dalle autorità italiane AEM Torino invece non avrebbe beneficiato di prestiti da parte della Cassa Depositi e Prestiti.

17.

La procedura di recupero, nella sua forma attuale, rischia di non essere immediata ed efficace come dovrebbe essere in base all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 659/1999.

18.

Per il recupero possono essere necessari fino a 24 mesi. Non è chiaro se gli interessi saranno inclusi nel calcolo delle somme da recuperare.

19.

Inoltre, nessun aiuto è stato recuperato fino ad ora. L'Italia non è in grado di assicurare in che data avrà luogo il recupero, né se esso sarà completo o incompleto (senza interessi) e in varie rate (durante i 24 mesi).

20.

Poiché la Commissione non può controllare il cumulo tra gli aiuti illegali ricevuti in passato secondo il programma italiano per le municipalizzate e i nuovi aiuti in esame, è stato chiesto all'Italia di assicurare che tale effetto sia evitato prendendo l'impegno di pagare l'aiuto per i costi non recuperabili solo dopo il recupero delle somme versate illegalmente. L'Italia ha rifiutato.

VALUTAZIONE

Legittimità dell'aiuto

21.

Le autorità italiane hanno notificato la misura, secondo le condizioni fissate all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE. La misura contiene una clausola sospensiva.

Sussistenza di un aiuto

22.

La misura riguarda le risorse statali. È selettiva e va a profitto di una sola impresa. La società è attiva in un settore — il mercato dell'elettricità — dove sono presenti notevoli scambi commerciali. La misura falsa o minaccia di falsare la concorrenza. Tutte le condizioni per l'esistenza di un aiuto fissate all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE sono rispettate.

Compatibilità

23.

La Commissione ha analizzato la compatibilità della misura con le norme relative agli aiuti di Stato alla luce della comunicazione della Commissione relativa alla metodologia per analizzare gli aiuti di Stato collegati ai costi non recuperabili (8) (in seguito denominata “la metodologia”).

24.

Anzitutto, il paragrafo 3 della comunicazione definisce nel dettaglio la natura dei costi non recuperabili quali impegni e garanzie di gestione che non possono più essere adempiuti a causa delle disposizioni della direttiva 96/92/CE del 19 dicembre 1996.

25.

I costi afferenti alla costruzione di impianti di generazione antieconomici nel periodo precedente la liberalizzazione del mercato corrispondono ad una categoria tipica di costi non recuperabili. La Commissione ha esaminato e autorizzato una serie di casi rientranti in questa fattispecie (9).

26.

I costi non recuperabili previsti dal regime rientrano quindi nella definizione di cui al paragrafo 3 della comunicazione della Commissione.

27.

La Commissione prende nota dei seguenti aspetti:

(a)

Gli impianti in questione sono stati costruiti prima del 19 febbraio 1997.

(b)

Le garanzie di gestione che hanno reso possibile la costruzione di detti impianti trovano fondamento nelle disposizioni giuridiche e contrattuali da cui risultano — debitamente accertate dall'autorità nazionale di regolamentazione su richiesta del governo italiano — e nel contesto regolamentare in cui si iscrivevano al momento della loro assunzione (Decreto legislativo n. 79/99).

(c)

Gli investimenti richiesti sono notevoli e comportano forti perdite. Tutto ciò è stato controllato dalle autorità italiane individualmente per ciascuna società. Le società che non sono state interessate in modo significativo non hanno avuto diritto alla compensazione. La valutazione d'impatto dei costi non recuperabili è stata valutata a livello dei gruppi consolidati.

(d)

Gli investimenti effettuati dai beneficiari sono irrevocabili. Infatti, non c'è altro modo di recuperare un investimento in un impianto di generazione di energia che di farlo funzionare o di venderlo a un prezzo che non superi il reddito che l'impianto può generare vendendo l'elettricità sul mercato.

(e)

I costi non recuperabili sono collegati agli investimenti in impianti inefficienti. Non sono collegati ad accordi tra le due parti. È quindi irrilevante in questo caso specifico controllare se i costi non recuperabili derivano da garanzie che legano due società appartenenti allo stesso gruppo.

(f)

I costi non recuperabili sono costi economici corrispondenti alla realtà delle somme investite, pagate o da pagare in virtù di impegni o garanzie esplicite. La formula di calcolo esclude valutazioni forfettarie e i parametri rispecchiano le variabili economiche e la loro evoluzione nel tempo.

(g)

I costi non recuperabili devono essere al netto dei proventi, utili o plusvalenze connessi agli impegni o garanzie da cui risultano.

(h)

I costi non recuperabili sono valutati al netto di qualsiasi aiuto versato o da versare in relazione agli impianti cui si riferiscono.

(i)

I costi non recuperabili tengono conto dell'andamento effettivo nel tempo delle condizioni economiche e concorrenziali. In realtà, il valore delle reintegrazioni effettive per i costi non recuperabili collegati a impianti di produzione è dato dalla differenza fra il totale dei costi di produzione (variabili e fissi) e i ricavi ottenuti dall'energia elettrica ceduta al mercato, ed è pertanto indicizzato direttamente sui prezzi dell'elettricità.

(j)

Gli investimenti non sono stati completamente ammortizzati prima della liberalizzazione del mercato indotta dal recepimento della direttiva 96/92/CE.

(k)

Le compensazioni non superano il minimo necessario atto a consentire alle imprese interessate di continuare a onorare o a far rispettare i passati impegni o garanzie. È pratica costante della Commissione nei casi di costi non recuperabili relativi a impianti antieconomici, considerare che le compensazioni debbano calcolarsi per differenza fra i costi inevitabili di esercizio dell'impianto e la parte dei ricavi da quello realizzati che può essere utilizzata a copertura dei costi inevitabili, ovvero i ricavi al netto dei costi evitabili di impianto.

28.

I costi considerati per compensazione sono limitati al 31.12.2003. Si tratta di una durata più breve rispetto a quella permessa dalla comunicazione della Commissione (fino al 2003 invece del 2006). La misura è conforme ai punti da 3.1 a 3.12 della metodologia. I costi non recuperabili interessati sono quindi ammissibili.

29.

La Commissione prende nota dei seguenti punti per quanto riguarda le compensazioni che saranno versate:

(a)

L'ammontare massimo delle compensazioni è stato calcolato sulla base di impianti chiaramente determinati e isolati. Le compensazioni effettivamente versate non supereranno questo importo massimo.

(b)

È stato tenuto conto dello sviluppo della concorrenza. In particolare, la formula per il calcolo delle compensazioni è direttamente legata ai prezzi dell'energia elettrica effettivi in tutto il periodo considerato (2000-2003). La Commissione ritiene che i prezzi considerati in queste formule sono compatibili con la necessità di non scoraggiare nuovi ingressi.

(c)

L'Italia si è impegnata a fornire una relazione annuale sull'applicazione di questo caso.

(d)

Sebbene il sistema italiano non presenti carattere di degressività, il requisito non è obbligatorio.

(e)

L'importo massimo degli aiuti che possono essere versati a un'impresa, le modalità precise per il loro calcolo e finanziamento e la durata massima del periodo per il quale possono essere versati devono essere chiaramente specificati a priori. Si tiene conto degli aumenti di produttività nel calcolo del prezzo dell'elettricità ogni anno.

30.

Le compensazioni che saranno versate sono quindi compatibili con i punti da 4.1 a 4.6 della metodologia.

Cumulo e applicazione della giurisprudenza Deggendorf

31.

Nella sua sentenza del 15 maggio 1997, la Corte di giustizia ha stabilito che: “quando la Commissione esamina la compatibilità di un aiuto con il mercato comune, deve prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti, ivi compreso, eventualmente, il contesto già esaminato in una decisione precedente, nonché gli obblighi che tale decisione precedente abbia potuto imporre ad uno Stato membro”. Secondo la Corte di giustizia i nuovi aiuti non sono compatibili con il mercato comune fino a che non sono stati restituiti eventuali aiuti ricevuti in passato in modo illegittimo poiché l'effetto cumulativo degli aiuti è di distorcere in maniera significativa la concorrenza nel mercato comune (Textilwerke Deggendorf GmbG (TWD)/Commissione, C-355/95P, ECR I-2549, paragrafi 25-26).

32.

Quindi, in applicazione della giurisprudenza Deggendorf, la Commissione valuta la possibilità di nuovi aiuti tenendo conto del fatto che il beneficiario dei nuovi aiuti abbia restituito completamente qualunque aiuto precedente che debba essere recuperato in seguito ad una decisione negativa presa dalla Commissione.

33.

Applicando il principio fissato dalla giurisprudenza Deggendorf al caso attuale, la Commissione osserva che: a) l'AEM di Torino ha beneficiato di aiuti precedenti, in particolare gli aiuti accordati alle aziende municipalizzate (si vedano i precedenti paragrafi da 12 a 20), da recuperare secondo la decisione della Commissione del 5 giugno 2002; e b) le autorità italiane non hanno rispettato ancora gli obblighi relativi al recupero delle somme di cui alla decisione della Commissione del 5 giugno 2002. È vero che quella decisione riguardava un regime, ma ordinava altresì di recuperare l'aiuto illegale e incompatibile attribuito sulla base di quel regime. Inoltre AEM Torino ha espressamente ammesso di aver beneficiato del regime e non vi sono motivi per ritenere che, nel suo caso specifico, le norme non costituissero aiuti, o costituissero aiuti esistenti o che siano state dichiarate compatibili con il mercato comune.

34.

Dopo quasi quattro anni dall'adozione della decisione del 5 giugno 2002 nel caso C 27/99 (ex NN 69/98), le autorità italiane non hanno ancora recuperato gli aiuti illegittimi. Esse hanno informato la Commissione che il processo di recupero è in corso mediante l'adozione e l'attuazione di misure amministrative adeguate.

35.

In particolare hanno indicato che AEM Torino ha presentato una dichiarazione all'Agenzia delle Entrate con la quale si impegna a pagare le somme che l'Agenzia indicherà. Tuttavia, non sono stati in grado di indicare:

l'ammontare che AEM Torino deve restituire nel processo di recupero;

le condizioni di pagamento: l'Italia indica che la società dovrebbe restituire entro l'11 marzo 2006, ma non ha fornito alcuna assicurazione che il pagamento sia completo (compresi gli interessi) e in una rata (non utilizzando la proroga di 24 mesi prevista nella Legge 18 aprile 2005, n. 62).

36.

Per concludere, l'Italia non ha chiarito se sia già stato recuperato l'aiuto precedente di cui verosimilmente ha fruito AEM Torino. Sulla base delle informazioni di cui sopra si può dedurre che AEM Torino può aver ricevuto e non ancora rimborsato talune somme di aiuto nell'ambito di regimi di aiuto incompatibili esaminati nel caso C 27/99 (ex NN 69/98).

37.

La Commissione non è in grado di determinare l'ammontare degli aiuti che AEM Torino ha già ricevuto anteriormente ai nuovi aiuti in esame e che ancora devono essere restituiti e non può quindi valutare l'effetto cumulativo dei “vecchi” e “nuovi” aiuti destinati ad AEM Torino e il conseguente impatto di distorsione del mercato comune.

38.

Secondo la giurisprudenza Deggendorf la Commissione deve tener conto delle circostanze già esaminate in una decisione precedente, nonché gli obblighi che tale decisione precedente abbia potuto imporre ad uno Stato membro e non può decidere sulla compatibilità di nuovi aiuti rispetto al mercato comune fino a che i precedenti aiuti detenuti illegittimamente non siano stati restituiti.

39.

Inoltre, come è stato chiaramente indicato alle autorità italiane, gli aiuti per il rimborso di stranded costs non possono essere cumulati con altri aiuti.

40.

Solo un impegno che assicurava che il pagamento dei nuovi aiuti avrebbe seguito il totale rimborso dei precedenti aiuti avrebbe potuto evitare qualunque rischio di effetto cumulativo delle due misure e qualunque distorsione della competizione, secondo i principi fissati dalla Corte di giustizia nella giurisprudenza Deggendorf.

41.

L'Italia è stata invitata ripetutamente a prendere tale impegno, ma ha rifiutato.

42.

L'effetto cumulativo dei due aiuti è invece presente e non può essere valutato dalla Commissione. Perciò, in questa fase, l'aiuto notificato non può essere dichiarato compatibile con il mercato comune.

CONCLUSIONI

43.

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione invita l'Italia a presentare, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, le proprie osservazioni e fornire tutte le informazioni utili ai fini della valutazione della misura, entro un mese dalla data di ricezione della presente. Essa chiede alle autorità italiane di trasmettere immediatamente una copia della presente lettera al beneficiario potenziale dell'aiuto.

44.

La Commissione richiama l'attenzione delle autorità italiane sull'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, che ha effetto sospensivo e sull'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, che stabilisce che ogni aiuto illegale può formare oggetto di recupero presso il beneficiario.

45.

La Commissione comunica all'Italia che informerà gli interessati attraverso la pubblicazione della presente lettera e di una sintesi della stessa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Informerà inoltre gli interessati nei paesi EFTA firmatari dell'accordo SEE attraverso la pubblicazione di un avviso nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e informerà infine l'autorità di vigilanza EFTA inviandole copia della presente. Tutti gli interessati saranno invitati a presentare osservazioni entro un mese dalla data della pubblicazione.»


(1)  Si veda la decisione della Commissione dell'1.12.2004, sul caso N 490/00, in particolare sui «stranded impianti».

(2)  Decisione del 5.6.2002 sul caso aiuti di Stato C 27/99 (ex NN 69/98), 2003/193/CE, GU L 77 del 24.3.2003, pag. 21.

(3)  Lettera della Commissione SG (2001) D/290869 del 6.8.2001.

(4)  Lettera della Commissione SG (2001) D/290869 del 6.8.2001.

(5)  Si veda la decisione della Commissione dell'1.12.2004, sul caso N 490/00, in particolare gli “standed impianti”.

(6)  2003/193/CE, GU L 77 del 24.3.2003, pag. 21

(7)  Ai sensi dell'articolo 3 della decisione della Commissione l'Italia deve adottare tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti illegittimi erogati.

(8)  Adottata dalla Commission il 26.7.2001. Disponibile sul sito web della Direzione Generale della Concorrenza della Commissione al seguente indirizzo:

http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/legislation/stranded_costs/pt.pdf.

Comunicata agli Stati membri con lettera SG(2001) D/290869 del 6.8.2001.

(9)  Oltre al caso N 490/00 citato nella precedente nota n. 2, si veda in particolare il caso NN49/99 — Spagna — GU C 268 del 22.9.2001, pag. 7, e il caso N 133/01 — Grecia — GU C 9 del 15.1.2003, pag. 6.