23.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 81/20 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/489 DELLA COMMISSIONE
del 21 marzo 2018
recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/675 relativa a misure volte a prevenire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica dall'Algeria e dalla Tunisia
[notificata con il numero C(2018) 1604]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 6,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 91/496/CEE fissa i principi relativi ai controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nell'Unione. La direttiva 97/78/CE fissa i principi relativi ai controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nell'Unione. Entrambe le direttive stabiliscono inoltre le misure che possono essere adottate dalla Commissione qualora sul territorio di un paese terzo si manifesti o si diffonda una malattia che possa costituire un grave rischio per la salute umana o animale. |
(2) |
A seguito della notifica da parte dell'Algeria e della Tunisia di focolai di afta epizootica in tali paesi, sono state adottate a livello dell'Unione misure di protezione mediante le decisioni di esecuzione della Commissione (UE) 2017/675 (3) e (UE) 2017/887 (4). |
(3) |
La decisione (UE) 2017/675 si applica fino al 30 aprile 2018. |
(4) |
Data la permanente incertezza della situazione relativa all'afta epizootica in Algeria e Tunisia e considerato che un numero significativo di partite di bovini vivi viene esportato dagli Stati membri in tali paesi, è opportuno prorogare le misure in vigore. |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione dovrebbero applicarsi per un periodo di tempo che consenta una valutazione completa dell'evoluzione dell'afta epizootica nelle zone colpite. |
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'articolo 5 della decisione (UE) 2017/675 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
La presente decisione si applica fino al 30 giugno 2019.»
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2018
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.
(2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2017/675 della Commissione, del 7 aprile 2017, relativa a misure volte a prevenire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica dall'Algeria (GU L 97 dell'8.4.2017, pag. 31).
(4) Decisione di esecuzione (UE) 2017/887 della Commissione, del 22 maggio 2017, relativa a misure volte a impedire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica dalla Tunisia e che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/675 (GU L 135 del 24.5.2017, pag. 25).