23.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 81/20


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/489 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2018

recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/675 relativa a misure volte a prevenire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica dall'Algeria e dalla Tunisia

[notificata con il numero C(2018) 1604]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 6,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 91/496/CEE fissa i principi relativi ai controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nell'Unione. La direttiva 97/78/CE fissa i principi relativi ai controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nell'Unione. Entrambe le direttive stabiliscono inoltre le misure che possono essere adottate dalla Commissione qualora sul territorio di un paese terzo si manifesti o si diffonda una malattia che possa costituire un grave rischio per la salute umana o animale.

(2)

A seguito della notifica da parte dell'Algeria e della Tunisia di focolai di afta epizootica in tali paesi, sono state adottate a livello dell'Unione misure di protezione mediante le decisioni di esecuzione della Commissione (UE) 2017/675 (3) e (UE) 2017/887 (4).

(3)

La decisione (UE) 2017/675 si applica fino al 30 aprile 2018.

(4)

Data la permanente incertezza della situazione relativa all'afta epizootica in Algeria e Tunisia e considerato che un numero significativo di partite di bovini vivi viene esportato dagli Stati membri in tali paesi, è opportuno prorogare le misure in vigore.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione dovrebbero applicarsi per un periodo di tempo che consenta una valutazione completa dell'evoluzione dell'afta epizootica nelle zone colpite.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 5 della decisione (UE) 2017/675 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

La presente decisione si applica fino al 30 giugno 2019.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2018

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)   GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(2)   GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/675 della Commissione, del 7 aprile 2017, relativa a misure volte a prevenire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica dall'Algeria (GU L 97 dell'8.4.2017, pag. 31).

(4)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/887 della Commissione, del 22 maggio 2017, relativa a misure volte a impedire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica dalla Tunisia e che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/675 (GU L 135 del 24.5.2017, pag. 25).