22.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 306/6


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2168 DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova di galline allevate all'aperto quando l'accesso delle galline agli spazi all'aperto è ristretto

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 75, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione (2) reca modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (3) per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova. In particolare, il punto 1 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 589/2008 stabilisce i requisiti minimi in materia di «uova da allevamento all'aperto».

(2)

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati a questo proposito conformemente al suo articolo 227.

(3)

Il punto 1, lettera a), dell'allegato II del regolamento (CE) n. 589/2008 prevede un periodo di deroga per commercializzare le uova «da allevamento all'aperto» nei casi di limitato accesso delle galline agli spazi all'aperto dovuto a restrizioni adottate ai sensi del diritto dell'Unione, tra cui le restrizioni veterinarie per proteggere la salute pubblica e animale, ma per un periodo non superiore a 12 settimane. A seguito di gravi focolai di influenza aviaria nell'Unione, risulta necessario prevedere un periodo di deroga più lungo e chiarire ulteriormente le norme ai fini della loro attuazione armonizzata in tutta l'Unione, in particolare per quanto riguarda l'inizio del periodo di deroga.

(4)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 589/2008 va pertanto modificato di conseguenza.

(5)

Al fine di garantire l'immediata attuazione di questa misura, il regolamento dovrebbe entrare in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 589/2008 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione, del 23 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova (GU L 163 del 24.6.2008, pag. 6).

(3)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).


ALLEGATO

Requisiti minimi dei sistemi di produzione per i vari metodi di allevamento delle galline ovaiole

1.

Le «uova da allevamento all'aperto» devono essere prodotte in aziende che soddisfino almeno le condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 1999/74/CE del Consiglio (1).

In particolare, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

durante il giorno le galline devono avere un accesso continuo a spazi all'aperto. Questo requisito non esclude tuttavia che il produttore possa restringere l'accesso a detti spazi per un periodo limitato nel corso della mattinata, conformemente alle buone pratiche agricole, incluse le buone pratiche zootecniche.

Qualora le misure adottate ai sensi della normativa dell'Unione richiedano una restrizione dell'accesso delle galline agli spazi all'aperto per proteggere la salute pubblica o degli animali, le uova possono essere commercializzate come uova «da allevamento all'aperto» nonostante detta restrizione, purché l'accesso delle galline ovaiole agli spazi all'aperto non sia stato ristretto per un periodo ininterrotto superiore a sedici settimane. Tale periodo massimo decorre dalla data in cui l'accesso agli spazi all'aperto del gruppo di galline in questione costituito nello stesso momento è stato effettivamente ristretto.

b)

gli spazi all'aperto ai quali hanno accesso le galline devono essere coperti prevalentemente di vegetazione e possono essere utilizzati solo come frutteto, bosco o pascolo, se quest'ultima utilizzazione è autorizzata dalle competenti autorità;

c)

la densità massima di carico degli spazi all'aperto non deve mai superare 2 500 galline per ettaro di terreno disponibile per le galline oppure una gallina per 4 m2. Tuttavia, ove siano disponibili almeno 10 m2 per gallina e si pratichi la rotazione, cosicché alle galline sia consentito l'accesso a tutto il recinto durante l'intero ciclo di vita del branco, ciascun recinto utilizzato deve garantire in ogni momento almeno 2,5 m2 per gallina;

d)

gli spazi all'aperto non si estendono oltre un raggio di 150 m dall'apertura più vicina del fabbricato. Può essere tuttavia ammessa una distanza maggiore, fino a 350 m di raggio dall'apertura più vicina dell'edificio, purché vi sia un numero sufficiente di ripari, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 3), lettera b), punto ii), della direttiva 1999/74/CE, uniformemente distribuiti nell'intero spazio all'aperto, con una densità di almeno quattro ripari per ettaro.

2.

Le «uova da allevamento a terra» devono essere prodotte in impianti di allevamento che soddisfino almeno le condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 1999/74/CE.

3.

Le «uova da allevamento in gabbie» devono essere prodotte in impianti di allevamento che soddisfino almeno:

a)

le condizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 1999/74/CE fino al 31 dicembre 2011; oppure

b)

le condizioni di cui all'articolo 6 della direttiva 1999/74/CE.

4.

Gli Stati membri possono autorizzare deroghe ai punti 1 e 2 del presente allegato per gli stabilimenti con meno di 350 galline ovaiole o che allevano galline ovaiole riproduttrici per quanto riguarda gli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, lettera d), seconda frase, all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, lettera e), all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, all'articolo 4, paragrafo 1, punto 3, lettera a), punto i) e all'articolo 4, paragrafo 1, punto 3, lettera b), punto i), della direttiva 1999/74/CE.


(1)  Direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53).