13.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 276/11 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1811 DELLA COMMISSIONE
dell'11 ottobre 2016
che modifica l'allegato II della decisione 93/52/CEE per quanto riguarda il riconoscimento della provincia di Brindisi della Regione Puglia in Italia come ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis)
[notificata con il numero C(2016) 6290]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (1), in particolare l'allegato A, capitolo 1, rubrica II,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 91/68/CEE definisce le condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi di ovini e caprini nell'Unione e stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri, o loro regioni, possono essere riconosciuti come ufficialmente indenni da brucellosi. |
(2) |
La decisione 93/52/CEE della Commissione (2) elenca, all'allegato II, le regioni degli Stati membri riconosciute come ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) conformemente alla direttiva 91/68/CEE. L'articolo 2, punto 14, della direttiva 91/68/CEE definisce il termine «regione» per l'Italia come la parte di tale Stato membro che, tra l'altro, include almeno una provincia. |
(3) |
L'Italia ha presentato alla Commissione documenti comprovanti il rispetto delle condizioni di cui alla direttiva 91/68/CEE ai fini del riconoscimento della provincia di Brindisi della Regione Puglia come ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis). A seguito di una valutazione dei documenti presentati dall'Italia è opportuno riconoscere la provincia di Brindisi come ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis). |
(4) |
La voce relativa all'Italia dell'allegato II della decisione 93/52/CEE deve pertanto essere modificata di conseguenza. |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato II della decisione 93/52/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2016
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.
(2) Decisione 93/52/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1992, che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (B. melitensis) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia (GU L 13 del 21.1.1993, pag. 14).
ALLEGATO
Nell'allegato II della decisione 93/52/CEE la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:
«In Italia:
— |
Regione Abruzzo: provincia di Pescara, |
— |
Provincia di Bolzano, |
— |
Regione Emilia-Romagna, |
— |
Regione Friuli-Venezia Giulia, |
— |
Regione Lazio, |
— |
Regione Liguria, |
— |
Regione Lombardia, |
— |
Regione Marche, |
— |
Regione Molise, |
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Regione Piemonte, |
— |
Regione Puglia: provincia di Brindisi, |
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Regione Sardegna, |
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Regione Toscana, |
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Provincia di Trento, |
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Regione Umbria, |
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Regione Valle d'Aosta, |
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Regione Veneto.» |