16.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 271/25


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1853 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2015

che prevede aiuti eccezionali a carattere temporaneo per gli agricoltori nei settori zootecnici

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228,

considerando quanto segue:

(1)

La domanda globale di latte e prodotti lattiero-caseari ha registrato un calo generalizzato per tutto il 2014 e la prima metà del 2015, soprattutto per effetto del rallentamento delle importazioni da parte della Cina, principale importatore mondiale di prodotti lattiero-caseari.

(2)

Il mercato delle carni suine dell'UE ha subito un deterioramento durante tutto il 2014 e il 2015. La produzione interna dell'Unione e le esportazioni, che erano notevolmente migliorate, sono fortemente diminuite a causa del venir meno della Russia quale mercato di esportazione. Date le caratteristiche specifiche del mercato delle carni suine, che comporta un sistema di adattamento tardivo del settore dell'allevamento al calo della domanda di suini da macello, la situazione ha determinato un eccesso di offerta e una pressione costante sui prezzi, al di là di quella dei normali periodi ciclici.

(3)

Il 25 giugno 2015 il governo russo ha annunciato la proroga per un ulteriore anno del divieto d'importazione dei prodotti agricoli e alimentari originari dell'Unione, fino al 6 agosto 2016.

(4)

Il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle carni suine si trovano quindi ad affrontare turbative di mercato dovute al forte squilibrio tra offerta e domanda.

(5)

Di conseguenza, i prezzi del latte crudo e delle carni suine nell'Unione sono ulteriormente diminuiti e la pressione al ribasso sembra destinata a continuare, fino a raggiungere livelli insostenibili per molti agricoltori, già alle prese con problemi di tesoreria e di liquidità. Nel luglio 2015 il prezzo medio del latte crudo nell'Unione è diminuito del 12 % rispetto al prezzo medio di luglio negli anni dal 2010 al 2014 e del 20 % rispetto a luglio 2014. Nel luglio 2015 il prezzo delle carcasse di suino era diminuito del 13 % e i prezzi dei suinetti erano diminuiti del 23 % rispetto al prezzo medio nel luglio 2014. Inoltre, i prezzi hanno raggiunto livelli eccezionalmente bassi, al di sotto della media degli ultimi cinque anni.

(6)

Oltre a ciò, le rese delle colture primaverili ed estive hanno risentito delle temperature elevate nei mesi di luglio e agosto e delle precipitazioni molto scarse. I settori delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine e delle carni ovine e caprine hanno risentito pesantemente dell'aumento dei costi di produzione dovuti alla scarsità delle risorse foraggere e dei pascoli.

(7)

Gli strumenti di intervento sul mercato sotto forma di intervento pubblico e di ammasso privato per il burro e il latte scremato in polvere sono rimasti disponibili senza interruzioni dal settembre 2014. Pur avendo attutito gli effetti negativi della continua discesa dei prezzi, questi strumenti non hanno però impedito il continuo calo dei prezzi dei prodotti a base di latte e del latte crudo. L'ammasso privato di carni suine ha stabilizzato i prezzi dei suini nei mesi di marzo e aprile 2015, ma non ha stimolato una ripresa consistente dei prezzi. Considerato il ciclo di produzione delle carni suine, l'apertura di un regime di aiuto all'ammasso privato in questo periodo dell'anno non affronterebbe adeguatamente le attuali perturbazioni del mercato. Parimenti, gli strumenti di mercato previsti dal regolamento (UE) n. 1308/2013 per altri settori zootecnici non sono intesi ad alleviare i problemi economici a livello regionale. Qualsiasi ulteriore misura di intervento sul mercato eventualmente prevista sotto forma di aiuti all'ammasso privato, pur essendo complementare all'assistenza finanziaria mirata, non consentirebbe di rispondere alle necessità immediata di liquidità nel settore zootecnico, in quanto avrebbe un impatto a medio termine a livello di azienda agricola.

(8)

Si è creata pertanto una situazione in cui le misure disponibili nell'ambito del regolamento (UE) n. 1308/2013 appaiono insufficienti a contrastare le perturbazioni del mercato.

(9)

Per far fronte a un eventuale ulteriore calo dei prezzi, con aggravamento delle perturbazioni del mercato, è fondamentale che un'assistenza finanziaria mirata sia destinata agli agricoltori dei settori zootecnici colpiti dalle perturbazioni del mercato.

(10)

Pertanto, al fine di risolvere le attuali perturbazioni del mercato in modo efficiente ed efficace ed evitare che la situazione derivante da tali perturbazioni, o il loro effetto sul mercato, continui a deteriorarsi ulteriormente, è opportuno concedere un aiuto agli Stati membri sotto forma di sovvenzione finanziaria una tantum per sostenere gli agricoltori nei settori zootecnici che stanno attraversando il dei prezzi più grave calo, conseguenza diretta della proroga del divieto di importazione imposto dalla Russia, e le ripercussioni della siccità sulle risorse foraggere.

(11)

La sovvenzione disponibile per ciascuno Stato membro dovrebbe essere calcolata sulla base delle quote latte nazionali 2014/2015 e del patrimonio suinicolo nazionale, oltre che proporzionata al calo dei prezzi del latte franco azienda e delle carcasse di suino, al grado di dipendenza dal mercato russo e all'impatto della siccità sulla produzione delle colture foraggere e sui prezzi. Per garantire un sostegno mirato agli agricoltori più colpiti dalle perturbazioni del mercato tenendo conto nel contempo di risorse di bilancio limitate, gli Stati membri dovrebbero disporre della flessibilità necessaria per distribuire l'importo nazionale attraverso i canali più efficaci, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori quali il calo dei prezzi nei settori interessati, garantendo al tempo stesso che gli agricoltori nei settori zootecnici siano i beneficiari finali dell'aiuto mirato ed evitando distorsioni del mercato e della concorrenza.

(12)

Poiché la sovvenzione finanziaria assegnata a ciascuno Stato membro compenserà solo una parte limitata delle perdite effettive subite dagli agricoltori dei settori zootecnici, è opportuno autorizzare gli Stati membri a concedere un sostegno supplementare a tali produttori, alle stesse condizioni di oggettività e non discriminazione ed evitando distorsioni della concorrenza.

(13)

Per dare loro la flessibilità necessaria per distribuire l'assistenza finanziaria mirata richiesta per affrontare le turbative, agli Stati membri dovrebbe essere consentito cumularla con altri tipi di aiuto finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

(14)

Poiché la sovvenzione finanziaria per ciascuno di questi tre Stati membri è fissata in euro, è necessario, al fine di garantire un'applicazione uniforme e simultanea, fissare una data per la conversione dell'importo stanziato per la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Danimarca, la Croazia, l'Ungheria, la Polonia, la Romania, la Svezia e il Regno Unito nelle rispettive monete nazionali. Occorre pertanto determinare il fatto generatore del tasso di cambio a norma dell'articolo 106 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). In base al principio di cui all'articolo 106, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 e ai criteri di cui all'articolo 106, paragrafo 5, lettera c), del medesimo regolamento, il fatto generatore dovrebbe essere la data di entrata in vigore del presente regolamento.

(15)

Gli aiuti previsti dal presente regolamento dovrebbero essere considerati una misura volta a sostenere i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.

(16)

Per motivi di bilancio, l'Unione dovrebbe finanziare le spese sostenute dagli Stati membri interessati nel quadro del sostegno concesso agli allevatori solo a condizione che le spese in questione avvengano entro un termine determinato.

(17)

Per garantire la trasparenza, il controllo e la corretta amministrazione dell'importo finanziario messo a loro disposizione, gli Stati membri interessati dovrebbero informare la Commissione sui criteri oggettivi utilizzati per determinare i metodi di concessione del sostegno e sulle disposizioni adottate per evitare distorsioni della concorrenza.

(18)

Per garantire che gli allevatori ricevano gli aiuti il più presto possibile, è necessario che gli Stati membri interessati possano attuare il presente regolamento nel più breve tempo possibile. È dunque opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   L'Unione mette a disposizione degli Stati membri un aiuto pari a un importo totale di EUR 420 000 000 destinato a fornire un sostegno mirato agli agricoltori nei settori delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine e delle carni ovine e caprine («settori zootecnici»).

Gli Stati membri utilizzano gli importi messi a loro disposizione secondo quanto previsto in allegato per le misure adottate sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, a condizione che i pagamenti risultanti non provochino distorsioni della concorrenza.

Le misure adottate dagli Stati membri sono volte ad attenuare le conseguenze economiche derivanti dalle perturbazioni del mercato per i produttori nei settori zootecnici.

Gli Stati membri assicurano che, quando i produttori dei settori zootecnici non sono i beneficiari diretti dei pagamenti, il vantaggio economico dell'aiuto è integralmente trasferito su di loro.

Le spese sostenute dagli Stati membri in relazione ai pagamenti a norma del presente regolamento sono ammissibili all'aiuto dell'Unione solo se essi hanno versato il sostegno entro il 30 giugno 2016.

2.   Per quanto riguarda la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Danimarca, la Croazia, l'Ungheria, la Polonia, la Romania, la Svezia e il Regno Unito, il fatto generatore del tasso di cambio relativo agli importi fissati nell'allegato è la data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.   Il sostegno di cui al presente regolamento può essere cumulato con altri aiuti finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Articolo 2

Gli Stati membri possono concedere un sostegno supplementare per le misure adottate in applicazione dell'articolo 1 fino ad un massimo del 100 % dell'importo corrispondente che figura in allegato, e alle stesse condizioni di oggettività, come previsto all'articolo 1.

Gli Stati membri versano il sostegno supplementare al più tardi entro il 30 giugno 2016.

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

quanto prima e al massimo entro il 31 dicembre 2015, i criteri oggettivi utilizzati per determinare i metodi per la concessione del sostegno mirato e le misure adottate per evitare distorsioni della concorrenza;

b)

entro il 30 settembre 2016, gli importi totali degli aiuti versati, nonché il numero e il tipo di beneficiari.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).


ALLEGATO

Stato membro

EUR

Belgio

13 049 568

Bulgaria

6 004 009

Repubblica ceca

11 155 561

Danimarca

11 103 077

Germania

69 233 789

Estonia

7 561 692

Irlanda

13 734 230

Grecia

2 258 253

Spagna

25 526 629

Francia

62 899 543

Croazia

1 812 383

Italia

25 017 897

Cipro

354 997

Lettonia

8 452 333

Lituania

12 631 869

Lussemburgo

669 120

Ungheria

9 505 286

Malta

119 570

Paesi Bassi

29 937 209

Austria

7 004 590

Polonia

28 946 973

Portogallo

4 764 178

Romania

11 145 958

Slovenia

1 368 433

Slovacchia

2 464 247

Finlandia

8 985 522

Svezia

8 220 625

Regno Unito

36 072 462