8.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 211/3


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1366 DELLA COMMISSIONE

dell'11 maggio 2015

che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 56, paragrafo 1, l'articolo 223, paragrafo 2 e l'articolo 231, paragrafo 1,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 106, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1308/2013, che ha sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 (3) del Consiglio, stabilisce nuove norme riguardanti gli aiuti nel settore dell'apicoltura. Esso conferisce altresì alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione in materia. Al fine di garantire il corretto funzionamento del regime degli aiuti nel nuovo quadro giuridico, alcune norme devono essere adottate mediante tali atti. Tali atti dovrebbero sostituire il regolamento (CE) n. 917/2004 della Commissione (4).

(2)

A norma dell'articolo 55 del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri possono elaborare programmi nazionali triennali a favore del settore dell'apicoltura («programmi apicoli»). Occorre fissare la base per l'assegnazione del contributo finanziario dell'Unione agli Stati membri partecipanti.

(3)

Il numero di alveari in ciascuno Stato membro partecipante è indicatore delle dimensioni del settore apicolo degli Stati membri. La quota di ciascuno Stato membro partecipante nel numero totale di alveari dell'Unione costituisce una base semplice su cui assegnare il contributo dell'Unione ai programmi di apicoltura.

(4)

Per assicurare una distribuzione corretta dei fondi dell'Unione, gli Stati membri partecipanti dovrebbero disporre di un metodo affidabile in base al quale determinare il numero di alveari nel loro territorio.

(5)

Dal momento che il numero di alveari varia nel corso delle stagioni dell'anno, occorre stabilire il periodo in cui è determinato il numero di alveari.

(6)

È necessario che la Commissione conosca il numero di alveari negli Stati membri non solo per assegnare il contributo dell'Unione ai programmi di apicoltura, ma anche per seguire l'andamento del numero di alveari negli Stati membri al fine di valutare le conseguenze delle misure di sostegno al settore apicolo e informarne i cittadini europei. Pertanto, gli Stati membri partecipanti dovrebbero comunicare alla Commissione ogni anno il numero di alveari determinati conformemente al presente regolamento.

(7)

Per consentire agli Stati membri di attuare un programma di apicoltura economicamente efficiente, occorre fissare un importo minimo dell'aiuto unionale per programma.

(8)

Per garantire che si faccia un uso efficace ed efficiente dei fondi dell'Unione destinati all'apicoltura, è necessario che gli Stati membri evitino doppi finanziamenti per quanto riguarda i programmi di apicoltura nell'ambito degli aiuti al settore a norma dell'articolo 55 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(9)

Gli Stati membri la cui moneta non è l'euro devono stabilire norme per determinare il tasso di cambio applicabile al finanziamento dei programmi di apicoltura. Il fatto generatore del tasso di cambio da usare dovrebbe essere quello previsto all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (6).

(10)

Ai fini di una transizione fluida dalle misure per l'apicoltura previste nel regolamento (CE) n. 1234/2007 a quelle previste nel regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri dovrebbero poter includere, nei rispettivi programmi di apicoltura approvati prima del 1o gennaio 2014, le nuove misure elencate nell'articolo 55, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(11)

Occorre prevedere misure transitorie per l'assegnazione del contributo dell'Unione ai programmi di apicoltura 2017-2019. Per assicurare la continuità con i programmi di apicoltura 2014-2016 e accordare a tutti gli Stati membri tempo sufficiente a definire un metodo affidabile per determinare, fra il 1o settembre e il 31 dicembre, il numero di alveari pronti per lo svernamento, i fondi dell'Unione ai programmi di apicoltura 2017-2019 dovrebbero essere assegnati in base al numero di alveari comunicati nel 2013 dagli Stati membri nei rispettivi programmi di apicoltura 2014-2016.

(12)

Per ragioni di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 917/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alveari

Ai fini del presente regolamento, per «alveare» s'intende l'unità che contiene una colonia di api per la produzione di miele, altri prodotti dell'apicoltura o materiale riproduttivo e tutti gli elementi necessari alla sopravvivenza delle api.

Articolo 2

Metodo per la determinazione degli alveari

Gli Stati membri che presentano programmi nazionali nel settore dell'apicoltura di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 1308/2013 («programmi apicoli») dispongono di un metodo affidabile per determinare ogni anno, tra il 1o settembre e il 31 dicembre, il numero di alveari pronti allo svernamento presenti nel loro territorio.

Articolo 3

Notifica del numero di alveari

Dal 2017, gli Stati membri che presentano programmi di apicoltura notificano ogni anno alla Commissione il numero di alveari presenti nel loro territorio pronti per lo svernamento, determinati in base al metodo di cui all'articolo 2.

Articolo 4

Contributo dell'Unione ai programmi di apicoltura

Il contributo dell'Unione è assegnato agli Stati membri che partecipano ai programmi di apicoltura proporzionalmente al numero totale medio degli alveari notificati dai suddetti Stati membri a norma dell'articolo 3 durante i due anni civili immediatamente precedenti la notifica alla Commissione dei programmi di apicoltura. Il contributo minimo dell'Unione è pari a 25 000 EUR per programma.

Se l'importo del finanziamento unionale chiesto da uno Stato membro per il proprio programma è inferiore all'assegnazione di cui al primo comma, il contributo dell'Unione ai programmi di apicoltura degli altri Stati membri può essere aumentato proporzionalmente al numero di alveari che hanno notificato.

Articolo 5

Misure volte ad evitare i doppi finanziamenti

Gli Stati membri garantiscono che non si verifichino doppi finanziamenti dei programmi di apicoltura nell'ambito degli aiuti al settore a norma dell'articolo 55 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Articolo 6

Fatto generatore del tasso di cambio

Per gli importi versati in quanto aiuti nel settore apicolo a norma dell'articolo 55 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il fatto generatore del tasso di cambio è quello previsto all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione.

Articolo 7

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 917/2004 è abrogato.

Tuttavia, il regolamento (CE) n. 917/2004 continua ad applicarsi ai programmi di apicoltura approvati prima del 1o gennaio 2014 fino alla loro scadenza.

Articolo 8

Misure transitorie

1.   Gli Stati membri possono modificare i rispettivi programmi di apicoltura approvati prima del 1o gennaio 2014 per inserirvi le nuove misure di cui all'articolo 55, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2.   I fondi dell'Unione ai programmi di apicoltura 2017-2019 sono assegnati in base al numero di alveari comunicati nel 2013 dagli Stati membri nei rispettivi programmi di apicoltura 2014-2016.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(3)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 917/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 797/2004 del Consiglio relativo alle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 83).

(5)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

(6)  Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).